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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.10.2000 10.2000.5

23 octobre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,225 mots·~6 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2000.00005

Lugano 23 ottobre 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con istanza cautelare 11 febbraio 2000 da

__________ __________ entrambe rappr. dallo Studio legale. __________  

contro  

__________ rappr. dall'avv. __________

in cui il giudice delegato, con decisione 19 settembre 2000, ha parzialmente accolto le domande delle istanti;

ed ora, preso atto delle domande 5 ottobre 2000 di parte convenuta, ossia della domanda di interpretazione e della domanda di revisione della sentenza del giudice delegato;

lette le osservazioni delle istanti di data 19 ottobre 2000;

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   La sentenza qui impugnata conclude una procedura cautelare promossa dalle istanti, sulla base della LPM e della LCSl, in merito al commercio promosso dalla convenuta presso il centro vendite __________ di capi d'abbigliamento recanti marchi rivendicati dalle istanti; in particolare si trattava dei seguenti: __________ e/o __________ e/o __________, da soli o accompagnati con il marchio raffigurante un giocatore di __________ (in particolare i marchi registrati con il no. __________, __________, __________ e __________ presso l'Ufficio federale della proprietà intellettuale).

                                   2.   Con la domanda di interpretazione in esame __________ SA si riferisce al dispositivo no. 2 della decisione che conferma parzialmente la misura superprovvisionale del sequestro di determinata merce presso il punto vendita di __________, messo in opera il 17 febbraio 2000. Gli oggetti per i quali il provvedimento è stato confermato sono un numero limitato di camicie da uomo, così descritte nella decisione: 7 camicie "cino rosso", 15 camicie "cino bianco", 6 camicie "cino verde scuro" e 15 camicie "cino cachi", con l'aggiunta "…che costituiscono contraffazioni delle camicie originali messe in commercio dalle istanti". __________ SA considera che tale formulazione rappresenti un giudizio di merito, decretando prematuramente e in sede inidonea la caratteristica della contraffazione della merce.

                                   3.   Con allegato di ugual data __________ SA propone, in merito allo stesso dispositivo, domanda di revisione, sostenendo che si tratta di un caso di ultrapetizione, non avendo mai le istanti chiesto che il giudice delle misure cautelari decidesse sull'autenticità o la contraffazione dei capi oggetto del sequestro.

                                   4.   Con allegati 19 ottobre 2000 le istanti si oppongono a entrambe le domande.

                                   5.   La domanda d'interpretazione è proposta (art. 334 CPC) e di conseguenza decisa dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Per contro la domanda di revisione, ancorché la fattispecie non sia prevista dall'art. 341 CPC, dovrebbe essere giudicata -secondo la ratio di tale norma- dalla Camera civile cui appartiene il giudice delegato che ha pronunciato la decisione provvisionale e la cui competenza è data dai combinati art. 303 e 377 cpv. 2 CPC. Dal momento che due impugnazioni nella stessa causa possono essere congiunte e trattate con un unico giudizio (art. 320 CPC), anche la domanda d'interpretazione viene decisa dall'intera Camera.

                                   6.   L'interpretazione, prevista all'art. 333 CPC, offre la possibilità alle parti di ottenere dal giudice il chiarimento -in via interpretativa appunto- di dispositivi che risultassero ambigui od oscuri. Si tratta di un rimedio straordinario dato in particolare quando un dispositivo si trova in contraddizione con le motivazioni della decisione; in tal senso, l'interpretazione permette l'esatta comprensione della volontà del giudice (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 333, m. 1).

                                         Nel caso concreto, si potrebbe fors'anche affermare che, a dipendenza della natura cautelare del procedimento, ovvero del grado di verifica dei fatti richiesto al giudice dalla legge che non supera la soglia della verosimiglianza, nonché dell'effettivo accertamento compiuto e noto alle parti, una domanda d'interpretazione del dispositivo in esame non s'imponga. Tuttavia, resta il fatto che il suo tenore letterale, proprio a fronte dei risultati istruttori, appare equivoco, anche perché il carattere provvisionale dell'intervento chiesto al giudice di per sé non escluderebbe l'accertamento di fatti che apparissero provati -e non solo resi verosimili- al di là quindi delle esigenze di legge: è pertanto data la premessa fondamentale per accogliere la domanda d'interpretazione.

                                   7.   La decisione impugnata è invero diffusa nella sua motivazione, in particolare per quanto riguarda l'accertamento dei fatti e fra essi dell'autenticità o meno di una certa parte delle camicie messe in vendita dalla convenuta. Il giudice delegato ha tuttavia chiaramente specificato al proposito sia che -nell'ambito dell'art. 59 LPM- l'istante deve rendere soltanto verosimile l'esistente o incombente lesione del suo diritto al marchio (consid. 5), sia che, (ed è ciò che più conta) in concreto, "le istanti hanno offerto sufficienti elementi per rendere verosimile che le camicie sequestrate indicate come modello __________, così indicate nei diversi verbali di sequestro … costituiscono contraffazione delle camicie originali messe in commercio dalle istanti" (consid. 9, in fine). Ne consegue che, accogliendo su questo punto la domanda, il dispositivo no. 2 della sentenza 19 settembre 2000 dev'essere adeguatamente modificato.

                                   8.   Con la stessa domanda d'interpretazione la convenuta postula anche la modifica del dispositivo no. 7 della sentenza con il quale il giudice delegato ha assegnato alle istanti un termine di 60 giorni per proporre la causa di merito, con la comminatoria che, decorso infruttuosamente tale termine, i provvedimenti decisi decadrebbero. Essa considera che, poiché l'art. 28e cpv. 2 CC -cui rinviano l'art. 59 cpv. 4 LPM e l'art. 14 LCSl- prevede un termine massimo di 30 giorni per proporre la causa di merito quando i provvedimenti cautelari sono stati decisi preliminarmente, il termine superiore indicato dev'essere frutto di errore rettificabile ai sensi dell'art. 339 CPC. Sennonché, ancorché difforme dall'indicazione della legge, non v'è nessun elemento che induca a considerare il termine di 60 giorni come un errore di redazione. Peraltro, al di là di ogni disamina sul significato dell'assegnazione di un termine per proporre il merito della causa e del vincolo del giudice al limite di 30 giorni anche in materie diverse dal diritto della personalità (questioni che esulano dalla materia di questa sede), appare almeno sintomatico della volontà del giudice delegato di aver scelto un termine più lungo di quello di 30 giorni assegnato alla convenuta -nel dispositivo no. 5- per indicargli l'identità del o dei fornitori dei prodotti verosimilmente contraffatti, ordine che rientra ancora nell'ambito della cautelare.

                                         La seconda richiesta della domanda d'interpretazione va pertanto disattesa.

                                   9.   Giacché il petitum della domanda di revisione è identico al primo petitum della domanda di interpretazione, non v'è motivo -a prescindere dalla sua proponibilità e dalla sua fondatezza- di giudicare anche questa domanda: la questione, a dipendenza dell'esito dell'interpretazione, è infatti divenuta priva d'oggetto.

                                         L'accoglimento solo parziale delle domande giustifica la compensazione delle ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia:

                                    I.   La domanda di interpretazione 5 ottobre 2000 di __________ SA è parzialmente accolta. Di conseguenza il dispositivo no. 2 della sentenza 19 settembre 2000 del giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale d'appello nell'inc. no. __________ è così modificato:

                                         Di conseguenza restano sequestrati i seguenti capi d'abbigliamento che si trovano presso il negozio di __________ SA al contro commerciale __________ e recano il marchio "__________": 7 camicie da uomo "cino rosso", 15 camicie "cino bianco", 6 camicie "cino verde scuro" e 15 camicie "cino cachi".

                                   II.   La domanda di revisione 5 ottobre 2000 di __________ SA è priva d'oggetto.

                                  III.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Compensate le ripetibili.

                                 IV.   Intimazione:       -    Studio legale __________

                                                                    -    avv. __________

Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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