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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.07.2002 10.1999.15

30 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·8,147 mots·~41 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.1999.00015

Lugano 30 luglio 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 18 giugno 1999 da

____________, rappr. dall'avv. __________  

contro  

____________ (Svizzera) SA, rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attrice ha chiesto l'annullamento della convenzione di risarcimento 24 agosto 1998 e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 346'663.40 oltre interessi, somma aumentata in replica a fr. 352'866.35;

domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;

esperita l'istruttoria di causa, conclusasi con la rinuncia delle parti al dibattimento finale, già indetto per il 20 settembre 2001;

letti gli allegati conclusionali presentati il 6 rispettivamente 13 settembre 2001;

esaminati gli atti dell'incarto

ritenuto

in fatto:

                                A.      Il 21 maggio 1990, verso le 13.00, in territorio di __________, ____________ -che nel frattempo ha cambiato il suo cognome in ____________ (atto n. 44 doc. ____________ richiamato)- alla guida della sua vettura Renault 5, è stata tamponata da un furgone VW 26, condotto da ____________ (cfr. doc. A), riportando un "colpo di frusta" (distorsione cervicale) e una contusione lombare (doc. E). L’incidente, apparentemente di moderata gravità, si è in realtà rivelato più serio del previsto, tanto da originare col passare del tempo una cervicalgia cronica post-traumatica dopo colpo di frusta e una sindrome psico-organica post-traumatica con depressione cronica (doc. Z11), la quale, oltre a importanti cefalee fronto-occipitali e cervicalgie irradianti nella parte destra del corpo, le ha progressivamente causato problemi di sonno, una rapida affaticabilità, nonché un notevole rallentamento della capacità di concentrazione e della memoria fresca (cfr. doc. P, R, S e Z4), tali da comprometterne gravemente la capacità di attenzione e di apprendimento come pure la flessibilità intellettuale (doc. Z4).

                                          In data 1° settembre 1994 l’____________ le ha pertanto accordato una rendita d’invalidità del 100% dal 1° agosto 1994 e un’indennità per menomazione dell’integrità fisica del 50% (doc. H e U). Il 3 gennaio 1995 anche l’AI le ha riconosciuto una rendita d’invalidità al 100%, con effetto dal 1° maggio 1991 (doc. I).

                                B.      Le trattative con l'assicuratrice RC della vettura di ____________, ____________ (Svizzera) SA, prontamente instaurate dai legali di ____________, sono state lunghe e laboriose. Il 24 agosto 1998, dopo aver in precedenza già ricevuto acconti per complessivi fr. 14'000.-, l'avv. __________, in sua rappresentanza, ha sottoscritto un accordo di liquidazione per ulteriori fr. 91'000.- (doc. D).

                                C.      Con la petizione in rassegna ____________ ha chiesto l'annullamento della convenzione di risarcimento, a suo dire manifestamente insufficiente (art. 87 cpv. 2 LCStr), e la condanna ex art. 41 CO e 61 cpv. 1 LCStr della ____________ (Svizzera) SA al pagamento di fr. 346'663.40 oltre interessi, somma aumentata in replica a fr. 352'866.35. Essa, oltre alla rifusione delle spese legali preprocessuali (fr. 30'702.95) ed al versamento di un importo per torto morale (fr. 20’000.-, già dedotti i fr. 40'800.- relativi all’indennità per menomazione dell’integrità fisica), ha in particolare postulato il risarcimento dei danni da lei subiti fino alla data di capitalizzazione, fissata al 1° gennaio 1996 (arrotondati a fr. 59'000.-: perdita di guadagno fr. 32'980.-, contributi AVS a suoi carico fr. 5’863.- e perdita per l'attività di casalinga fr. 23'200.-) con i relativi interessi (fr. 73'168.60) e del danno futuro (perdita di guadagno fr. 180'938.-, contributi AVS a suo carico fr. 14'892.-, perdita per l'attività di casalinga fr. 79'164.80), il tutto, previa deduzione delle somme già ricevute dalla controparte a titolo di acconti (fr. 105’000.-).

                                D.      La convenuta si è opposta alla petizione, non ritenendo assolutamente date le condizioni di fatto e di diritto per potersi annullare l'accordo transattivo concluso a suo tempo: in effetti, a parte il fatto che l'accordo in questione era stato concluso dal legale dell'attrice con piena cognizione di causa, a suo dire,  l'importo concordato a quel momento era del tutto consono, visto e considerato che non era stata provata né la totale invalidità dell'attrice né l'esistenza di un nesso causale adeguato tra l'incidente e i danni da lei vantati e che nemmeno erano state prese in considerazione quali fattori di riduzione le affezioni di cui essa già soffriva in precedenza; in ogni caso, a fronte del versamento di fr. 105'000.-, le sue spettanze, nella migliore -per lei- delle ipotesi, potevano essere quantificate in fr. 110'392.10, o meglio, viste le precisazioni in replica, in 115'678.15: in particolare, alla stessa potevano essere riconosciute unicamente la perdita di guadagno e quella dei contributi AVS, fino alla data di capitalizzazione del 24 agosto 1998 (fr. 22'425.70 rispettivamente fr. 5'863.-) e per il futuro (fr. 74'525.45 rispettivamente fr. 12'864.-), mentre le altre pretese erano infondate, non essendovi alcuna perdita per attività di casalinga, l'importo riconosciuto a titolo di indennità per menomazione dell'integrità corrispondendo in concreto all'indennità per torto morale, mentre il calcolo degli interessi e l'ammontare delle spese legali preprocessuali erano contestati.

                                E.      In sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande e allegazioni. L'attrice ha nondimeno fatto notare che il credito a suo favore sarebbe stato di gran lunga superiore a quanto da lei richiesto (perdita di guadagno concreta fr. 134'815.-, perdita contributi AVS padronali concreta fr. 24'641.85, perdita contributi LPP concreta fr. 27'585.-, perdita concreta per l'attività di casalinga fr. 162'292.-, perdita di guadagno capitalizzata al 1° gennaio 2001 fr. 117'776.-, perdita contributi AVS padronali capitalizzata fr. 22'302.-, perdita contributi LPP capitalizzata fr. 28'100.-, perdita capitalizzata per l'attività di casalinga fr. 295'290.-, spese legali preprocessuali fr. 23'000.-, indennità per torto morale fr. 30’000.-, dedotti gli acconti ricevuti).

considerando

in diritto:                                    

                                1.      Giusta l'art. 87 cpv. 2 LCStr ogni convenzione che stabilisce un risarcimento manifestamente insufficiente è impugnabile entro un anno dalla sua conclusione.

                                          Per potersi prevalere di tale norma, da interpretare in modo restrittivo, la parte lesa deve dimostrare il carattere manifestamente insufficiente del risarcimento concordato nella convenzione, ciò che va stabilito facendo capo al criterio oggettivo della manifesta sproporzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 21 CO (DTF 99 II 366 consid. 3b e 4, 109 II 347; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., n. 2.1 ad art. 87; Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band II: Haftpflicht und Versicherung, Berna 1988, n. 1581 e 1588), fermo restando che in tale esame, da effettuarsi sulla base delle circostanze note al momento della conclusione della convenzione (DTF 99 II 366 consid. 3c, 109 II 347; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.5 ad art. 87; Schaffhauser/Zellweger, op. cit., n. 1582), bisogna pure tenere conto dei vantaggi che il leso ha potuto trarre dalla rapida evasione del caso, senza le incognite derivanti da un eventuale processo (DTF 99 II 366 consid. 4; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.6 ad art. 87; Schaffhauser/Zellweger, op. cit., n. 1581). Se il risarcimento risulta manifestamente insufficiente, il leso non è più vincolato dalla convenzione da lui sottoscritta e può nuovamente far valere tutte le sue pretese (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.8 ad art. 87).

                                          Nella presente fattispecie si tratterà pertanto di esaminare se l'indennità di liquidazione concordata nell'agosto 1998 di complessivi fr. 105'000.-, già inclusi gli acconti, fosse a quel momento manifestamente insufficiente (consid. 14) e, se del caso, di stabilire l'importo dovuto alla data della sentenza (consid. 15).

                                          nesso causale

                                2.      La convenuta contesta innanzitutto di essere tenuta a rispondere nei confronti dell’attrice, negando l’esistenza di un nesso causale adeguato tra l'incidente e l'eventuale danno da lei subito, in particolare la sua totale incapacità lavorativa, evidenziando come nell’attrice vi fosse già una predisposizione a debolezze fisiche o psichiche, che in ogni caso costituirebbero importanti fattori di riduzione del risarcimento (art. 44 CO).

                              2.1      Il nesso di causalità adeguata presuppone che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, un fatto sia idoneo a provocare un risultato come quello che si è verificato, così che quest'ultimo appaia in modo generale favorito da tale fatto (DTF 123 III 110 consid. 3a, 119 Ib consid. 3c con rif.). Determinante è la prevedibilità oggettiva: occorre dunque chiedersi se era probabile che il fatto considerato provocasse il risultato che si è prodotto (DTF 112 II 439 consid. 1d, 101 II 69 consid. 3a con rif.).

                                          In casu, per chiarire la questione, occorre innanzitutto stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, che può così essere riassunta.

                                          L'attrice stava percorrendo il __________ a __________, quando, giunta all'altezza di __________, la macchina che la precedeva, intenta a svoltare a destra, si è improvvisamente fermata sulla carreggiata per permettere a un pedone di attraversare la strada. Nonostante il fondo stradale, rivestito in dadi di porfido, fosse bagnato, l'attrice riusciva a fermarsi in tempo, evitando la collisione. Non così il furgone che la seguiva, guidato da ____________, che, pur frenando, non ha potuto evitare il tamponamento dell'attrice (cfr. schizzo, doc. B). ____________, sentito in sede testimoniale, ha dichiarato che a quel momento egli procedeva ad una velocità di circa 40 Km/h e che il suo veicolo, più pesante dell'auto dell'attrice, essendo di circa 13/14 quintali, non è più stato riparato, anche perché destinato ad essere sostituito da uno nuovo (verbale p. 3); l'auto dell'attrice, valutata a quel momento fr. 7'900.-, ha per contro subito un danno di fr. 2'928.40 (doc. Z24 e 8).

                                          Visto quanto precede e considerato che a seguito del tamponamento l'auto dell'attrice è stata spinta in avanti per 6/7 metri (cfr. doc. B e C) e che l'urto ha tra l'altro causato la rottura del meccanismo del sedile su cui essa si trovava (doc. C e perizia __________ doc. 8), ben si può concludere, nonostante l'opposto parere del teste ____________ (secondo cui si è trattato di un incidente abbastanza banale, p. 3), che si è in realtà trattato di un tamponamento abbastanza forte (cfr. rapporto ____________ doc. B "tamponamento abbastanza forte" e perizia __________ doc. 8 "forte urto posteriore").

                                          Quanto alle conseguenze dell'incidente per la salute dell'attrice, il teste ____________ ha riferito che essa, appena uscita dall'auto, si lamentava di aver male alla nuca (cfr. pure rapporto ____________ doc. B, ove sono menzionati pure dolori alla regione cervicale). Recatasi lo stesso giorno all'Ospedale __________, dopo gli accertamenti del caso, che escludevano qualsiasi frattura ossea, è stata -come detto- dimessa con la diagnosi di un colpo di frusta con contusione lombare (doc. E).

                                          Nonostante in un primo tempo, e meglio fino all'inizio del 1991, l'____________, sulla base di alcuni referti medici della dr. __________ (doc. 2 e atto n. 18 doc. ____________ richiamato) e del dr. __________ (doc. 6), avesse nutrito dubbi sulla credibilità dell'attrice e ciò in assenza di lesioni organiche, esso in seguito, preso atto dei risultati di successive visite specialistiche (cfr. in particolare i referti 13.6.1991 e 4.2.1992 della clinica neurologica dell'Università di __________ doc. P e R, nonché i rapporti 24.7.1992 e 25.8.1993 del centro di riabilitazione ____________ di __________ doc. S e Z4, che erano concordi nel diagnosticare una sindrome psico-organica da media a medio-grave; cfr. pure il referto 28.6.1994 del dr. __________ doc. 4, che parlava di stato da trauma cervicale (colpo di frusta) con evoluzione di una "malattia del dolore"; cfr. infine la visita medica di chiusura dell'____________ 18.5.1994 doc. Z11 e soprattutto la perizia psichiatrica 17.6.1996 del dr. ____________ doc. Z28, che tra l'altro, confermata l'importanza del referto di cui al doc. P, diagnosticava all'attrice un disturbo algico associato con fattori psicologici e con una condizione medica generale cronico), che al contrario confermavano la credibilità dell'attrice (così espressamente l'atto n. 14 doc. ____________ richiamato, il doc. P e il doc. Z28), si è dovuto ricredere ed ha infine preso atto dell'effettiva esistenza dei deficit neuro-psicologici da lei lamentati, che -come già accennato- in seguito si sono evoluti in una cervicalgia cronica post-traumatica dopo colpo di frusta e in una sindrome psico-organica post-traumatica con depressione cronica (doc. Z11).

                                          Ritenuto che l'attuale stato di salute dell'attrice, con l'invalidità e l'incapacità lavorativa che ne è derivata, è in definitiva dovuto all'aggravamento psico-organico del "colpo di frusta" da lei subito nell'incidente del 21 maggio 1990 (referto dr. ____________ doc. Z28 "L'infortunio sembra dunque essere stata l'unica causa dell'attuale quadro clinico. Tuttavia, il nesso causale può essere di diverso tipo: danno organico post-traumatico, reazione psichica cronicizzata, combinazione dei due. … appare molto verosimile che questa atrofia sia, in qualche modo, conseguenza dell'infortunio… Una patologia cerebrale (causa dell'atrofia) indipendente sembra estremamente improbabile … Queste componenti sono conseguenza indiretta dell'infortunio …" e referto clinica __________ doc. 5 "la componente depressiva è di entità marcata e va messa in relazione con il trauma emotivo subito durante l'incidente della circolazione del 90"), che a sua volta era indubbiamente tale da favorire in modo generale l'insorgenza di tale affezione (cfr. referto 13.6.1991 della clinica neurologica dell'Università di __________ doc. P "diese Befunde entsprechen den typischen neuropsychologischen Störungen nach Schleudertrauma der oberen HWS mit cerebraler Mitbeteiligung" e referto dr. ____________ doc. Z28 "Il nesso causale tra questo quadro clinico e l'infortunio appare molto probabile" e ancora il teste ____________ p. 2 "Nella dottrina le conseguenze del cosiddetto "colpo di frusta" sono, in una certa percentuale, indicate con seguiti di tipo organico cronico. Io ritengo che nel caso della signora ____________ il trauma automobilistico abbia avuto come conseguenza le attuali sue condizioni psico fisiche"), ben si può concludere, dovendosi con ciò respingere l'eccezione sollevata dalla convenuta, per l'esistenza di un sufficiente nesso causale adeguato tra gli eventi, ciò che di principio innesca la responsabilità di quest'ultima.

                              2.2      Nell'ipotesi, qui data, di conferma dell'esistenza di un sufficiente nesso causale tra l'incidente ed i danni patiti dall'attrice, la convenuta ritiene che la sua responsabilità dovrebbe in ogni caso essere ridotta in quanto l'attrice stessa, prima dell'incidente, era già affetta da varie affezioni psichiche e fisiche.

                                          Gli atti di causa hanno innanzitutto permesso di escludere l'esistenza nell'attrice di una predisposizione psichica, di patologie psichiatriche pretraumatiche, rispettivamente di tratti rivendicativi, ricerca di vantaggi secondari o simulazioni: in tali termini, in particolare, si è espresso il dr. ____________ nella sua perizia psichiatrica allestita nel 1996 (cfr. doc. Z28 p. 4 seg., 7 e 9) -da cui non vi è motivo di discostarsi, ritenuto che si tratta dell'unica perizia specialistica, eseguita oltretutto, ultima in ordine di tempo, per conto della convenuta stessa- nella quale egli di fatto ha smentito gli altri referti medici, comunque non specialistici e non attuali, siccome allestiti in gran parte nel 1990, che invece evidenziavano un comportamento estremamente dimostrativo (atto n. 18 doc. ____________. richiamato) e comunque rivendicativo (doc. 5) dell'attrice.

                                          Quanto alle altre affezioni, il fatto che l'attrice soffrisse di una sindrome del tunnel carpale rispettivamente di brachialgie a destra non era sicuramente tale da influenzare la sua incapacità lavorativa (il referto 10.4.1992 della clinica neurologica dell'Università di __________ doc. R esclude per altro che la sindrome del tunnel carpale destra sia all'origine delle brachialgie, tanto più che nel 1997 tale sindrome non dava più adito a disturbi, doc. Z30), dovuta più che altro all'aggravamento della cervicalgia e alla sindrome psico-organica ad essa associata. Diverso, invece, è il discorso per le lombalgie di cui essa ha anamnesticamente dichiarato di aver sofferto alcuni anni prima dell'incidente (cfr. rapporto dr. ____________ 28.6.1994 doc. 4 e referto dr. ____________ doc. 6), senza per altro alcuna necessità di far capo a medici o ospedali, e che a seguito dello stesso avrebbero pure subito un notevole peggioramento (cfr. doc. 4): potendosi ritenere o comunque non potendosi escludere che le stesse abbiano in qualche modo contribuito allo stato valetudinario attuale dell'attrice, questa Camera ritiene equo ridurre del 10% le pretese a suo favore.

                                          grado d'invalidità

                                3.      La contestazione della convenuta in merito al grado d'invalidità dell'attrice è ampiamente infondata, visto e considerato che, successivamente alle decisioni dell'____________ (doc. H) e dell'AI (doc. I), la sua totale invalidità è stata nuovamente confermata da tutta una serie di certificati medici (da ultimi: atto n. 114 doc. ____________ richiamato, atto. n. 40 doc. AI richiamato, doc. Z28 e Z29, atto n. 53 doc. AI richiamato) e in sede testimoniale dal dr. ____________ (p. 2 "Io confermo le mie conclusioni peritali riguardanti l'assoluta inabilità al lavoro dell'attrice").

                                4.      Prima di entrare nel merito delle singole posizione di danno, vale la pena ricordare che in base al principio “ne eat iudex ultra petita partium” di cui all’art. 86 CPC il giudice, confrontato con più posizioni di risarcimento, non è vincolato all’ammontare di ogni singola posizione di danno richiesta: tale principio vale in effetti unicamente per il totale dell’importo reclamato in causa nel o nei petitum, così che in definitiva nulla osta a che, nel rispetto di questo limite, egli riconosca alla parte di più in una singola posizione e di meno in un’altra (SJ 1994, p. 94; IICCA 21 ottobre 1994 in re S./E., 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 13 febbraio 1995 in re P./O. SA, 6 settembre 1999 in re M./A. AG). Diverso sarà tuttavia il caso se la parte attrice ha dato l'impressione di "volersi accontentare" in una singola posizione di un importo più basso.

                                          perdita di guadagno

                                5.      Negli allegati preliminari l'attrice, che al momento dell'incidente lavorava presso la tipografia ____________& Co. SA, svolgendo principalmente l'attività di ausiliaria di legatoria e da un anno circa, la sera, occupandosi pure della spedizione del quotidiano "__________" (cfr. doc. Z35), ha preteso di aver avuto uno stipendio mensile di fr. 3'800.- per 13 mensilità nel 1990 e che lo stesso sarebbe verosimilmente passato a fr. 3'950.- nel 1991, a fr. 4'100.nel 1992, a fr. 4'200.- nel 1993, a fr. 4'300.- nel 1994 e a fr. 4'500.- nel 1995, data oltre la quale, dal 1° gennaio 1996, il suo salario andava capitalizzato; in sede conclusionale, essa ha indicato uno stipendio, per 12 mensilità, di fr. 3'793.- nel 1990, di fr. 3'903.- nel 1991, di fr. 4'013.- nel 1992, di fr. 4'127.- nel 1993, di fr. 4'235.- nel 1994, di fr. 4'372.- nel 1995, di fr. 4'817.- nel 1996, 1997 e 1998, di fr. 4'847.- nel 1999, di fr. 4'930.- nel 2000 e di fr. 5'000.- nel 2001, data dell'auspicata capitalizzazione. Di diverso parere la convenuta, la quale ha ritenuto che il suo salario nel 1990 fosse di fr. 3'464.- e che lo stesso sarebbe aumentato progressivamente, di fr. 67.- ogni anno, fino ad arrivare nell'agosto 1998, data della capitalizzazione, ad essere di fr. 4'000.-.

                              5.1      Primo nodo da sciogliere è quello concernente la data determinante per operare la capitalizzazione.

                                          Trattandosi -come detto- di esaminare se l'importo della convenzione di liquidazione 24 agosto 1998 sia manifestamente insufficiente o meno, non è ovviamente possibile, a questo punto, considerare una data di capitalizzazione successiva a quel momento. Ora, avendo la convenuta espressamente rifiutato la generosa proposta dell'attrice di fissare al 1° gennaio 1996 la data di capitalizzazione (petizione p. 10), ben si può ritenere che la data determinante sia quella del 24 agosto 1998.

                              5.2      Prima di accertare i salari che l'attrice ha percepito rispettivamente avrebbe potuto percepire senza l'incidente, occorre ancora stabilire se essa avesse concrete possibilità d'avanzamento professionale.

                                          Pacifico che l'attrice fosse operosa ed efficiente (risposta p. 8), l'eventualità che essa potesse diventare capo legatoria è stata chiaramente smentita dalla segretaria della tipografia __________ (teste __________ -__________), tanto più che l'attrice non aveva nessuna qualifica professionale, non avendo nemmeno terminato le scuole medie (cfr. doc. Z28 p. 2). Quanto all'eventualità che essa potesse divenire responsabile del gruppo donne della spedizione, riferita dalla teste __________ (che nell'occasione però riporta quanto le avrebbe riferito l'attrice, dal che la sua irrilevanza, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 e n. 738 ad art. 237), il fatto che quel posto fosse allora già occupato da un signora più anziana sembrava escludere tale ipotesi, almeno a breve termine; in ogni caso non era evidente che, se quel posto si fosse liberato, la scelta sarebbe caduta proprio sull'attrice, tanto è vero che la segretaria della tipografia si è limitata a specificare che in tal caso essa sarebbe rientrata in linea di conto (teste __________ -__________). Ad ogni buon conto nemmeno è stato provato quale sarebbe stato l'eventuale maggior salario percepibile in tale ipotesi.

                              5.3      Con riferimento ai singoli salari annuali, effettivi rispettivamente potenzialmente conseguibili, si osserva quanto segue:

                                          Atteso che il salario mensile dell'attrice, calcolato su 13 mensilità, era stato nel 1989 di fr. 3'334.85 (doc. Z34, fr. 43'353.- annui), che dal giugno 1989 al maggio 1990 è stato di fr. 3'394.25 (atto n. 84 doc. ____________ richiamato, fr. 44'125.- annui) e di fr. 3'572.30 dal gennaio all'aprile 1990 (atto n. 84 doc. ____________ richiamato, fr. 14'289.25 in 4 mesi), questa Camera ritiene tutto sommato di poter confermare, per il 1990, l'esattezza del salario da lei esposto nella sua dichiarazione d'imposta in fr. 3'559.75 (doc. Z34, fr. 46'277.- annui) e ciò, nonostante il datore di lavoro, in una dichiarazione all'indirizzo dell'____________, nel maggio 1990, abbia indicato in soli fr. 3'464.- il suo salario (doc. 13): di questi, fr. 2'514.25 (cfr. atto n. 73 doc. ____________ richiamato, salario fisso) si riferivano alla sua attività in legatoria e la rimanenza, mediamente quindi di ca. fr. 1'045.50, all'attività serale per la spedizione dei giornali. Ritenuto che il minimo salariale -ossequiato dalla ____________& Co. SA anche quando ha disdetto il CCL di categoria (teste __________ -__________)- per la categoria di impiegati, cui l'attrice apparteneva in quanto ausiliaria di legatoria, era passato da fr. 2'384.- nel 1990 a fr. 2'454.- nel 1991 (teste __________ p. 2) e che essa nel 1990 percepiva un importo superiore al minimo e per il suo impegno lo avrebbe verosimilmente percepito anche in futuro (teste __________ -__________), ben si può ritenere che il suo salario fisso per il 1991 sarebbe stato, proporzionalmente, di fr. 2'588.10; per la sua attività serale quale addetta alla consegna del quotidiano "__________", atteso che la retribuzione oraria di tale lavoro, comprese tutte le indennità, era nel 1990 di fr. 28.32 (cfr. atto n. 73 doc. ____________ richiamato, fr. 26.15 + 8.33% per vacanze) e nel 2001 era di fr. 35.22 (teste __________ -__________), essa avrebbe dunque percepito proporzionalmente fr. 1'068.45, dal che una retribuzione complessiva di fr. 3'656.55, importo più attendibile di quello di fr. 3'753.70 indicato all'____________ dal datore di lavoro (atto n. 25 doc. ____________ richiamato). Per il 1992, ritenuto che il minimo salariale era passato a fr. 2'524.- (teste __________ p. 2), essa avrebbe percepito fr. 2'661.95 quale salario fisso e fr. 1'091.40 per la consegna dei giornali, in totale fr. 3'753.35. Per il 1993, ritenuto che il minimo salariale era passato a fr. 2'594.- (teste __________ p. 2), tali somme raggiungevano fr. 2'735.80 rispettivamente fr. 1'114.35, complessivamente fr. 3'850.15. Per il 1994, ritenuto che il minimo salariale era ora di fr. 2'662.20 (teste __________ p. 2), tali somme passavano a fr. 2'807.65 rispettivamente a fr. 1'137.30, complessivamente a fr. 3'944.95, preferibile a quello di fr. 4'050.- comunicato all'____________ dal datore di lavoro (doc. Z36). Per il 1995, ritenuto che il minimo salariale per i lavoratori con più anni di attività era salito, dal 1° maggio, a di fr. 3'000.- (teste __________ p. 2), il suo salario fisso, su media annua, sarebbe stato di fr. 3'045.15 rispettivamente di fr. 1'160.25, complessivamente di fr. 4'205.40. Per il 1996, con un minimo salariale ora di fr. 3'030.- (teste __________ p. 2), tali importi passavano a fr. 3'195.55 rispettivamente a fr. 1'183.20, complessivamente a fr. 4'378.75. Per il 1997, ritenuto che il minimo salariale era rimasto invariato a fr. 3'030.- (teste __________ p. 2), tali importi ammontavano a fr. 3'195.55 rispettivamente a fr. 1'206.15, complessivamente a fr. 4'401.70. Per il 1998, invariato il minimo salariale a fr. 3'030.- (teste __________ p. 2), tali importi erano di fr. 3'195.55 rispettivamente di fr. 1'229.10, complessivamente di fr. 4'424.65.

                              5.4      Il salario percepito dall'attrice dalla data dell'incidente (21 maggio 1990) alla data della capitalizzazione (24 agosto 1998) sarebbe dunque stato di fr. 432'021.05 (1990 parziale fr. 28'151.70, 1991 fr. 47'535.15, 1992 fr. 48'793.55, 1993 fr. 50'051.95, 1994 fr. 51'284.35, 1995 fr. 54'670.20, 1996 fr. 56'923.75, 1997 fr. 57'222.10, 1998 parziale fr. 37'388.30). Per il futuro il suo salario sarebbe stato di fr. 616'619.20 (= fr. 4'424.65 x 13 x 10.72, tavola 19 Stauffer/Schätzle, coefficiente per una donna di 50 anni con un'età di pensionamento di 64 anni).

                                          contributi AVS

                                6.      Negli allegati preliminari l'attrice ha chiesto la rifusione dei contributi AVS da lei versati, successivamente all'incidente, dal 1992 al 1995 per complessivi fr. 5'863.-, data a partire dalla quale, dal 1° gennaio 1996, tale somma andava capitalizzata. Ritenuto che tale posizione di danno, ancorché riconosciuta nel suo principio dalla convenuta, non rientra tra quelle ammesse dalla giurisprudenza, che per contro ammette quale danno la perdita dei contributi sociali versati dal datore di lavoro (DTF 113 II 350, 116 II 296 consid. 4; cfr. il prossimo considerando), la stessa non può essere presa in considerazione per stabilire se l'indennità di liquidazione concordata nel 1998 sia manifestamente insufficiente.

                                          perdita contributi padronali AVS e LPP

                                7.      In sede conclusionale l'attrice ha postulato la rifusione della perdita dei contributi AVS e LPP versati dal datore di lavoro, la prima nella misura del 4.2% dei salari corrisposti, la seconda nella misura del 7.5% della perdita del salario coordinato, risultante dalla somma dei salari persi dedotto il salario minimo di cui agli art. 8 LPP e 5 OPP2. Nonostante tale richiesta sia irricevibile nell'ambito della domanda creditoria, siccome formulata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC), essa, rientrando -come dettotra le posizioni di danno riconosciute dalla giurisprudenza, può senz'altro essere considerata per esaminare se la somma oggetto della liquidazione sia manifestamente insufficiente.

                                          Ritenuto che l'attrice avrebbe percepito fr. 432'021.05 fino alla data della capitalizzazione e fr. 616'619.20 per il futuro, ne discende che a titolo di perdita di contributi AVS padronali le spettavano fr. 18'144.90 rispettivamente fr. 25'898.-.

                                          Più complesso è invece il calcolo della perdita per contributi LPP: 1990 fr. 1'235.35 (7.5% di fr. 46'276.75 ./. 19'200.- x 7 mesi e 9 giorni : 12), 1991 fr. 2'125.15 (7.5% di fr. 47'535.15 ./ 19'200.-), 1992 fr. 2'039.50 (7.5% di fr. 48'793.55 ./ 21'600.-), 1993 fr. 2'061.90 (7.5% di fr. 50'051.95 ./ 22'560.-), 1994 fr. 2'154.30 (7.5% di fr. 51'284.35 ./ 22'560.-), 1995 fr. 2'354.25 (7.5% di fr. 54'670.20 ./ 23'280.-), 1996 fr. 2'523.30 (7.5% di fr. 56'923.75 ./ 23'280.-), 1997 fr. 2'500.65 (7.5% di fr. 57'222.10 ./ 23'880.-) e 1998 fr. 1'640.- (7.5% di fr. 57'520.45 ./ 23'880.- x 7 mesi e 24 giorni : 12), complessivamente quindi fr. 18'634.40. Per il futuro la perdita è invece di fr. 27'046.90 (7.5% di fr. 57'520.45 ./ 23'880.- x 10.72).

                                          danno per attività domestica

                                8.      L'attrice postula pure la rifusione di tutta una serie di importi a titolo di danno per la parziale incapacità a svolgere le attività domestiche: mentre negli allegati preliminari la sua richiesta era limitata al riconoscimento di fr. 80.settimanali, pari a 4 ore a fr. 20.- (petizione p. 11 e 12) oppure a 2 ore e 40 minuti a fr. 30.- (replica p. 13), in sede conclusionale essa ha decisamente aumentato le sue pretese di risarcimento, esponendo un dispendio orario variante dalle 6 alle 12.35 ore settimanali, remunerate da fr. 24.- a fr. 27.all'ora. La convenuta, da parte sua, si è opposta a qualsiasi richiesta in tal senso, contestano che l'attrice avesse subito un'incapacità nella sua attività di casalinga.

                                          L’istruttoria di causa ha confermato che l'incidente ha effettivamente causato all'attrice una parziale incapacità a svolgere determinate attività domestiche, anche se non è stato possibile stabilire con esattezza in che percentuale (cfr. teste ____________ p. 2; mentre il referto 25.8.1993 del centro di riabilitazione ____________ di __________, doc. Z4, menziona pure le difficoltà dell'attrice a svolgere le attività domestiche). Considerati gli inconvenienti patiti dall'attrice, che a seguito dell'incidente doveva in pratica farsi aiutare sia per effettuare i lavori di casa più pesanti, come fare le pulizie dei pavimenti e dei vetri, portare la cesta del bucato, stirare e in parte fare la spesa, sia per prepararsi da mangiare (cfr. testi __________ p. 3 e 4, __________ p. 6 e __________; doc. Z16), la necessità di far capo all'aiuto di terzi -siano essi parenti o estranei (cfr. doc. Z41 e plico doc. Z49)- in ragione di 4 ore settimanali remunerate fr. 20.- all'ora (il Tribunale federale ha recentemente stabilito in fr. 22.70 orari la retribuzione dovuta, cfr. DTF 117 II 623; ICCA 23 ottobre 1996 in re Q. e llcc./M. e llcc.; IICCA 15 settembre 1998 in re V./E.), per complessivi fr. 80.-, appare senz'altro adeguata, anzi decisamente prudenziale, e può senz'altro essere confermata, senza che sia necessario scomodare gli studi statistici di Brünnger, Die Bewertung des Arbeitsplatzes in privaten Haushalten e di Schulz-Borck/Hofman, Schadenersatz bei Ausfall von Hausfrauen und Müttern im Haushalt, già fatti propri dal Tribunale federale (DTF 108 II 437) o quello più recente di Widmer/Geiser/Sousa-Pouzo, Gedanken und Fakten zum Haushaltschaden aus ökonomischer Sicht (ZBJV 2000 p. 1 segg.). Il riconoscimento di un maggior dispendio orario postulato dall'attrice in sede conclusionale non può di contro essere ammesso per almeno 2 motivi: innanzitutto negli allegati preliminari l'attrice, con le formulazioni "danno concreto minimo" (petizione p. 11) rispettivamente "bisogna considerare almeno 4 ore settimanali" (petizione p. 12), aveva chiaramente fatto intendere di ritenersi soddisfatta con il riconoscimento a suo favore di quell'importo settimanale, per cui il successivo aumento delle sue richieste rappresenta un comportamento contraddittorio, come tale costitutivo dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC); d'altro canto, l'aumento, oltretutto non marginale, non è avvenuto per adeguarsi a nuove circostanze emerse successivamente all'inoltro della petizione e della replica.

                                          Tenuto conto che gli inconvenienti di cui si è detto non sono apparsi nella loro interezza già al momento dall’incidente ma si sono progressivamente aggravati fino a sostanzialmente stabilizzarsi a far tempo dal 1994 (testi __________ p. 3 e __________ p. 6; cfr. pure duplica p. 3), questa Camera ritiene senz'altro giustificato riconoscere all'attrice fino al 1994 un danno ridotto, pari a metà di quello possibile, e da quella data un danno intero, per complessivi  fr. 26'849.35 (= fr. 80.- settimanali x 3 anni, 7 mesi e 9 giorni : 2 + fr. 80.- settimanali x 4 anni, 7 mesi e 24 giorni). Il danno futuro a questo titolo, pacifica l'applicazione della tavola Stauffer/Schätzle 20a, si fissa in fr. 75'171.20 (= fr. 80.- x 52 x 18.07).

                                          spese legali preprocessuali

                                9.      L'attrice ha inoltre chiesto il risarcimento delle spese legali preprocessuali, quantificandole negli allegati preliminari in fr. 30'702.95, somma in seguito ridotta in sede conclusionale a fr. 23'000.-. La convenuta si opposta a tale richiesta.

                                          È pacifico che le spese legali connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura del processo e non comprese nelle ripetibili costituiscono un elemento di danno, che può fare oggetto di un’azione di risarcimento. Occorre tuttavia che sia provata la necessità di tale intervento sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio che, a sua volta, deve essere necessario, utile ed appropriato (Brehm, Berner Kommentar, N. 28 ad art. 46 CO; DTF 97 II 259; Rep. 1989 p. 492; IICCA 25 aprile 1994 in re G./C. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 7 aprile 1997 in re C./B. e lc., 7 maggio 1997 in re C./P., 6 settembre 1999 in re M./A. AG, 7 maggio 2002 in re M./G. e llcc.).

                                          Nel caso di specie, l'attrice chiede in sostanza il risarcimento degli onorari versati ai 2 avvocati che l'hanno successivamente patrocinata prima della conclusione della liquidazione e al proposito non si può sottacere che la notevole difficoltà in fatto e in diritto della fattispecie imponeva senz'altro di far capo ad un legale. Quanto ai singoli interventi, nulla osta innanzitutto al riconoscimento dell'onorario dell'avv. __________, di fr. 490.- (doc. Z44), del tutto congruo, già per il motivo che egli ha fatto in modo che la pratica non venisse liquidata immediatamente (doc. 20 e 21). Anche l'onorario dell'avv. __________, di fr. 6'202.95 (somma risultante dalla differenza tra l'importo della liquidazione e quanto effettivamente riversato alla cliente, cfr. doc. Z50), può tutto sommato essere riconosciuto: il legale ha in effetti curato la pratica dal settembre 1992, per oltre 6 anni (doc. 22), tenendo i contatti con l'AI, l'____________ e l'assicuratore RC, formulando pareri e partecipando alle trattative per la liquidazione, andate oltretutto parzialmente in porto.

                                          Per spese legali preprocessuali all’attore vengono quindi riconosciuti complessivamente fr. 6'692.95.

                                          torto morale

                              10.      L’attrice, tenuto conto delle sofferenze patite, ha chiesto l’attribuzione a questo titolo di un‘indennità di fr. 20’000.-, aumentata in sede conclusionale a fr. 30'000.-, già dedotta la somma di fr. 40'800.- (doc. H) percepita a titolo di indennità per menomazione dell'integrità fisica. La convenuta ne contesta l’ammontare, ritenendo più che sufficiente il versamento di fr. 40'800.-.

                                          Nella valutazione del torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento delle circostanze (genere e gravità del pregiudizio, intensità e durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa dell’autore).

                                          Nel caso di specie, in conseguenza dell’incidente, l’attrice, quarantaduenne al momento dei fatti, ha dovuto sottoporsi a numerosissime visite mediche (cfr. il riassunto degli atti medici in doc. Z28), esami e soggiorni in cliniche specialistiche (tra i quali 3, ogni volta di oltre un mese, a __________, cfr. doc. L, S e Z4; una volta all'ospedale di __________, cfr. doc. Z16, e presso la clinica __________, doc. 5). Nel 1998 -e anche attualmente, la situazione non essendosi nel frattempo modificata in modo sostanziale (teste ____________ p. 2)- essa soffriva di frequenti cervicalgie e cefalee, che rendevano ancora necessaria l'effettuazione di fisioterapia ed ergoterapia; ma ad essere particolarmente preoccupanti e invalidanti erano i problemi dovuti alla sindrome psico-organica connessa con l’incidente, con un generale rallentamento delle attività cerebrali, apatia, rapido affaticamento, problemi di concentrazione e perdita della memoria. Il suo stato, pur permettendole di svolgere gran parte delle attività normali della vita, come mangiare, vestirsi, lavarsi (anche se deve farsi aiutare da terzi per alcune attività, come tagliarsi le unghie dei piedi e asciugarsi i capelli, cfr. teste __________, o fare il bagno, doc. Z16) e andare in automobile (cfr. teste __________ p. 3 e doc. Z28), la rendeva completamente incapace al lavoro e bisognosa di assistenza da parte di terzi. Essa non svolgeva inoltre più alcuno sport (teste __________ p. 3). A seguito dell'incidente, e soprattutto delle sue conseguenze invalidanti, il suo compagno non se l'era infine più sentita di vivere con lei (doc. Z28 p. 3 e teste __________ p. 3), aggravando ulteriormente il suo stato di angustia, già provato dalla consapevolezza delle proprie incapacità (doc. Z28 p. 5).

                                          Alla luce di quanto precede e preso atto della giurisprudenza in materia (cfr. Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3. ed, Zurigo 1999, VIII/13 1990–1994 N. 35, VIII/15 1990–1994 N. 36, VIII/32 1995–1997 N. 22d e VIII/35 1995–1997 N. 23), questa Camera ritiene senz’altro di poter confermare la somma di fr. 20’000.– a titolo di torto morale, già dedotta la somma di fr. 40'800.- a titolo di indennità per menomazione dell'integrità fisica (IICCA 12 dicembre 1994 in re P./M.S., 15 settembre 1998 in re V./E.). Il riconoscimento di un importo superiore, postulato in sede conclusionale, non può essere ammesso neanche in questo caso, visto che per giurisprudenza è contraria al principio dell'affidamento l'estensione dell'indennità per torto morale fondata non già su risultanze istruttorie che hanno messo in luce sofferenze maggiori di quelle considerate all'inizio, ma riconducibile piuttosto a motivi di opportunità (IICCA 12 dicembre 1994 in re P./M.), tanto più che con la formulazione utilizzata negli allegati preliminari, secondo cui "si può parlare tranquillamente di un importo di fr. 20'000.-" (petizione p. 12) rispettivamente "la richiesta dell'attrice di ottenere, quale indennizzo per torto morale, la metà di quanto ottenuto dall'____________ come IMI è senz'altro prudente … la richiesta appare addirittura modesta … la richiesta dell'attrice, sulla base delle gravissime sofferenze permanenti, risulta quindi in assoluta sintonia, verso il basso, con la giurisprudenza del Tribunale federale" (replica p. 14), essa aveva chiaramente lasciato intendere di essere soddisfatta con un tale importo.

                                          prestazioni ____________ e AI

                              11.      Dai crediti dell’attrice va pacificamente dedotto quanto essa aveva già percepito fino alla data della capitalizzazione dalle assicurazioni sociali sia a titolo di indennità giornaliere, fr. 152'043.80 (doc. Z37), sia a titolo di rendite ____________ e AI.

                                          Dai doc. I, Z37, Z39 e Z47 risulta che fino alla data della capitalizzazione le rendite AI sono state di fr. 87'587.20 (1991 fr. 6'520.-, 1992 fr. 10'992.-, 1993 fr. 12'060.-, 1994 fr. 12'060.-, 1995 fr. 12'444.-, 1996 fr. 12'444.-, 1997 fr. 12'768.- e 1998 pro rata fr. 8'299.20), mentre dai doc. Z38 e Z46 si ha che fino a quella data le rendite ____________ sono state di fr. 128'824.- (1994 fr. 12'610.-, 1995 fr. 31'476.-, 1996 fr. 31'476.-, 1997 fr. 32'280.- e 1998 pro rata fr. 20'982.-). Capitalizzate secondo la tavola Stauffer/Schätzle 19, le rendite AI ammontano a fr. 136'872.95 (fr. 12'768.- x 10.72) e quelle ____________ a fr. 346'041.60 (fr. 32'280.- x 10.72).

                                          interessi

                              12.      Resta ancora da esaminare la decorrenza degli interessi di mora sulle varie posizioni di danno: mentre gli interessi sull'indennità per torto morale decorrono dalla data dell’incidente (Brehm, op. cit., N. 101g ad art. 41 CO; JdT 1994 p. 737; IICCA 23 aprile 1993 in re G./H. e lc., 6 settembre 1999 in re M./A. AG; ICCA 23 ottobre 1996 in re Q./M. e lc.), per le altre prestazioni ricorrenti -e anche per quelle in deduzione- salvo quelle capitalizzate, bisogna far capo ad una data media (cfr. Brehm, op. cit., N. 101e ad art. 41 CO e N. 37 ad art. 46 CO; sentenze IICCA citate).

                                          Ciò posto, ritenuto che le posizioni attive non capitalizzate devono essere ridotte del 10% (consid. 2) ed ammontano a fr. 83'653.40 (fr. 432'021.05 + fr. 18'144.90 + fr. 18'634.40 + fr. 26'849.35 + fr. 6'692.95 = fr. 502'342.65, di cui il 90% è fr. 452'108.40 ./. fr. 152'043.80 ./. fr. 87'587.20 ./. fr. 128'824.-), rispettivamente l'indennità per torto morale a fr. 18'000.-, il calcolo degli interessi sul danno, dovuti al tasso legale del 5% (art. 73 CO), è il seguente:

                                          su fr.   83'653.40        dal 7.7.1994 (danno concreto)           + fr. 17'276.75

                                          su fr.     2'000.-          dal 14.12.1992 (acconto, doc. 16)      ./.fr.     577.80

                                          su fr.     2'000.-          dal 16.11.1993 (acconto, doc. 17)      ./.fr.     485.55

                                          su fr.   10'000.-          dal 5.9.1997 (acconto, doc. 18)         ./.fr.     484.70

                                          su fr.   18’000.-          dal 21.5.1990 (torto morale)               + fr.   7'435.-

                                          Ne discende che a titolo di interessi, all’attrice spetteranno altri fr. 23'163.70.

                                          ricapitolazione

                              13.      Ricapitolando, i crediti a favore dell’attrice sono i seguenti (in corsivo sono indicate le somme in deduzione):

                                          fr.    388'818.95             perdita salario concreta (90%)

                                          fr.      16'330.40             perdita contributi AVS concreta (90%)

                                          fr.      16'770.95             perdita contributi LPP concreta (90%)

                                          fr.      24'164.40             perdita casalinga concreta (90%)

                                          fr.    554'957.30             perdita salario capitalizzata (90%)

  fr.      23'308.20             perdita contributi AVS capitalizzata (90%)

                                          fr.      24'342.20             perdita contributi LPP capitalizzata (90%) fr.      67'654.10             perdita casalinga capitalizzata (90%)

                                          fr.        6'023.65             spese legali preprocessuali (90%)

                                          fr.      18’000.–               indennità torto morale (90%)

                                          fr.    152'043.80             indennità giornaliere

                                          fr.      87'587.20             rendite AI concrete

  fr.    128'824. –              rendite INSAI concrete

                                          fr.    136'872.95             rendite AI capitalizzate

                                          fr.    346'041.60             rendite INSAI capitalizzate

                                          fr.      23'163.70             interessi

                                          fr.    312'164.30             Totale

                              14.      Ritenuto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale può senz'altro essere considerato eccessivo ai sensi dell'art. 21 CO un prezzo superiore del 98% al valore assicurativo dell'oggetto (DTF 61 II 35; cfr. pure ICCTF 26 marzo 2001 dove è stato pure ritenuto eccessivo un prezzo superiore del 122% rispettivamente del 78% del valore effettivo), ben si può ritenere che nel caso di specie a fronte di una somma ragionevolmente dovuta di fr. 312'164.30 -somma per altro assai prudenziale, viste le considerazioni fatte con riferimento al danno per attività casalinga- la pattuizione di un'indennità di liquidazione di complessivi fr. 105'000.-, già compresi gli acconti, viola manifestamente i dettami dell'art. 21 CO, per cui l'attrice è senz'altro legittimata a dipartirsi dall'accordo (art. 87 cpv. 2 LCStr), concluso oltretutto in maniera tutt'altro che celere, ad oltre 8 anni dall'incidente, senza che essa nel frattempo abbia potuto godere di sostanziosi acconti, che in effetti fino a quel momento erano stati di soli fr. 14'000.-.

                                          È pertanto a ragione che essa ha chiesto l'annullamento della menzionata convenzione di liquidazione, ciò che l'autorizza in questa sede a chiedere alla convenuta il risarcimento di quanto le spetta.

                              15.      Per determinare la misura del risarcimento dovuto all'attrice, si possono in buona parte riprendere, fatte salve le eccezioni che verranno evidenziate specificatamente, le posizioni di danno già esaminate per stabilire il carattere manifestamente insufficiente della convenzione di liquidazione. Ovviamente il danno concreto andrà calcolato fino alla data della sentenza, fissata approssimativamente al 1° agosto 2002, e la capitalizzazione avverrà unicamente da quel momento.

                            15.1      Il calcolo della perdita di salario concreta e futura presuppone l'accertamento del salario conseguibile negli anni 1999-2002. Ora, sulla base dei calcoli esposti al consid. 5.3, si ha che per il 1999, atteso che il minimo salariale era aumentato a fr. 3'048.20 (teste __________ p. 2), il salario "fisso" dell'attrice sarebbe progredito a fr. 3'214.75 e quello "serale" a fr. 1'252.05, per complessivi fr. 4'466.80. Per il 2000, ritenuto che il minimo salariale era passato a fr. 3'100.- (teste __________ p. 2), tali somme raggiungevano fr. 3'269.35 rispettivamente fr. 1'275.-, complessivamente fr. 4'544.35. Per il 2001, atteso che il minimo salariale -nonostante la diversa previsione resa nel 2000 dal teste __________ (verbale p. 2), secondo cui lo stesso avrebbe dovuto rimanere invariato- era ora di fr. 3'198.- (teste __________ -__________ p. 3), tali somme si fissavano a fr. 3'372.70 rispettivamente a fr. 1'297.95, complessivamente a fr. 4'670.65, somma che, in assenza di dati più precisi relativi al 2002, può essere confermata anche per quest'ultimo anno.

                                          Il salario percepito dall'attrice dalla data dell'incidente (21 maggio 1990) alla data della capitalizzazione, che come detto è quella della sentenza, sarebbe dunque stato di fr. 665'435.70 (1990 parziale fr. 28'151.70, 1991 fr. 47'535.15, 1992 fr. 48'793.55, 1993 fr. 50'051.95, 1994 fr. 51'284.35, 1995 fr. 54'670.20, 1996 fr. 56'923.75, 1997 fr. 57'222.10, 1998 fr. 57'520.45, 1999 fr. 58'068.40, 2000 fr. 59'076.55, 2001 fr. 60'718.45, 2002 parziale fr. 35'419.10). Per il futuro il suo salario sarebbe stato di fr. 496'676.90 (= fr. 60'718.45 x 8.18, tavola 19 Stauffer/Schätzle, coefficiente per una donna di 54 anni con un'età di pensionamento di 64 anni).

                            15.2      Negli allegati preliminari l'attrice ha chiesto la rifusione dei contributi AVS da lei versati, successivamente all'incidente, dal 1992 al 1995, per complessivi fr. 5'863.-, data oltre la quale, dal 1° gennaio 1996, tale somma andava capitalizzata; la convenuta ha riconosciuto il principio di tale risarcimento (risposta ad. 6.5 e duplica ad 6.5). Nonostante in sede conclusionale l'attrice non abbia più riproposto tale posizione di danno, apparentemente sostituita dalla richiesta di risarcimento per perdita di contributi padronali AVS, la stessa, siccome ammessa dalla convenuta, può senz'altro esserle riconosciuta.

                                          Essendo così provato (doc. Z48) che l'attrice ha versato a questo titolo fr. 1'751.35 nel 1992, fr. 1'433.10 nel 1993, fr. 1'442.30 nel 1994, fr. 1'236.25 per il 1995, fr. 1'236.20 nel 1996, 1997 e 1998 e fr. 927.15 per i primi 9 mesi del 1999, ovvero ancora fr. 1'236.20 per l'intero anno, ed essendo dunque verosimile che tale somma sarebbe stata dovuta annualmente anche fino al 2002 (fr. 721.10 pro rata nel 2002), fino alla data della sentenza essa ha pertanto diritto a fr. 14'001.30. Per il futuro, in base alla tavola 19 Stauffer/Schätzle, si ottiene una somma di fr. 10'112.10 (= fr. 1'236.20 x 8.18).

                            15.3      Irricevibile, siccome formulata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC; cfr. pure Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 74 e m. 22 seg. ad art. 78), è la richiesta attorea volta alla rifusione della perdita dei contributi AVS e LPP versati dal datore di lavoro.

                            15.4      A titolo di danno concreto per la parziale incapacità dell'attrice a svolgere l'attività di casalinga, tenuto conto di quanto indicato al consid. 8, può esserle riconosciuto una somma complessiva di fr. 43'212.- (= fr. 80.settimanali x 3 anni, 7 mesi e 9 giorni : 2 + fr. 80.- settimanali x 8 anni e 7 mesi). Per il futuro, pacifica l'applicazione della tavola Stauffer/Schätzle 20a, il danno si fissa in fr. 69'347.20 (= fr. 80.- x 52 x 16.67).

                            15.5      Oltre agli onorari per il patrocinio da parte degli avv. __________ e __________, già riconosciuti al consid. 9, l'attrice può pure pretendere la rifusione dell'intervento preprocessuale dell'avv. __________, che, nonostante non sia comprovato rispettivamente quantificato da alcuna nota professionale, appare senz'altro giustificato, avendo egli contestato la liquidazione 24 agosto 1998 e preso contatto con l'assicuratrice RC per intavolare nuove trattative: per quanto da lui svolto, in assenza di migliori indicazioni, può senz'altro essere riconosciuto in via equitativa un onorario di almeno fr. 2'000.-.

                                          Per spese legali preprocessuali, all'attrice spettano pertanto fr. 8'692.95.

                            15.6      Non essendo intervenuto, successivamente al 1998, un peggioramento della situazione dell'attrice, l'indennità riconosciuta a titolo di torto morale (consid. 10) può senz'altro essere confermata in fr. 20'000.-.

                            15.7      Come già indicato al consid. 11, dai crediti dell’attrice vanno dedotte le indennità giornaliere di fr. 152'043.80 (doc. Z37) versate dall'____________, nonché le rendite ____________ e AI. Fino alla data della sentenza, visti i doc. Z37, Z39 e Z47 e gli adeguamenti al rincaro (RU 1998 p. 2586 e 2000 p. 2633), le rendite AI sono state di fr. 138'794.- (1991 fr. 6'520.-, 1992 fr. 10'992.-, 1993 fr. 12'060.-, 1994 fr. 12'060.-, 1995 fr. 12'444.-, 1996 fr. 12'444.-, 1997 fr. 12'768.-, 1998 fr. 12'768.-, 1999 fr. 12'900.-, 2000 fr. 12'900.-, 2001 fr. 13'224.- e 2002 pro rata fr. 7'714.-), mentre le rendite ____________, visti i doc. Z38 e Z46 nonché gli adeguamenti al rincaro (RU 1998 p. 2982 e 2000 p. 2915), sono state di fr. 257'781.- (1994 fr. 12'610.-, 1995 fr. 31'476.-, 1996 fr. 31'476.-, 1997 fr. 32'280.-, 1998 fr. 32'280.-, 1999 fr. 32'448.-, 2000 fr. 32'448.-, 2001 fr. 33'324.- e 2002 pro rata fr. 19'439.-). Capitalizzate secondo la tavola Stauffer/Schätzle 19, le rendite AI ammontano a fr. 108'172.30 (fr. 13'224.- x 8.18) e quelle ____________ a fr. 272'590.30 (fr. 33'324.- x 8.18).

                            15.8      Quanto agli interessi di mora sulle varie posizioni di danno, già si è detto che gli interessi sul torto morale decorrono dalla data dell’incidente e che per le altre prestazioni, tranne quelle capitalizzate, fa stato una data media. Resta da stabilire la data di decorrenza per le somme capitalizzate, che è quella dalla data della sentenza (Brehm, op. cit., N. 98 ad art. 41 CO; IICCA 23 aprile 1993 in re G./H. e lc).

                                          Ciò posto, ritenuto che le posizioni attive non capitalizzate devono essere ridotte del 10% (consid. 2) ed ammontano a fr. 109'588.95 (fr. 665'435.70 + fr. 14'001.30 + fr. 43'212.- + fr. 8'692.95 = fr. 731'341.95, di cui il 90% è fr. 655'965.50 ./. fr. 152'043.80 ./. fr. 138'794.- ./. fr. 257'781.-), rispettivamente l'indennità per torto morale a fr. 18'000.-, il calcolo degli interessi

                                          sul danno, dovuti al tasso legale del 5% (art. 73 CO), è il seguente:

                                          su fr. 109'588.95        dal 1.7.1996 (danno concreto)           + fr. 33'333.30

                                          su fr.     2'000.-          dal 14.12.1992 (acconto)                   ./.fr.     962.80

                                          su fr.     2'000.-          dal 16.11.1993 (acconto)                   ./.fr.     870.55

                                          su fr.   10'000.-          dal 5.9.1997 (acconto)                      ./.fr.   2'451.40

                                          su fr.   91'000.-          dal 27.8.1998 (acconto)                    ./.fr. 17'858.75

                                          su fr.   18’000.-          dal 21.5.1990 (torto morale)               + fr. 10'972.50

                                          Ne discende che a titolo di interessi, all’attrice spetteranno altri fr. 22'162.30.

                            15.9      Pacifico che dai crediti dell'attrice, ridotti del 10% (cfr. consid. 2), debbano essere dedotti gli acconti di fr. 14'000.- (doc. 16-18) e l'importo di fr. 91'000.concordato con la liquidazione (doc. D), per complessivi fr. 105'000.-, all'attrice spettano i seguenti  importi (in corsivo sono indicate le somme in deduzione):

                                          fr.    598'892.15             perdita salario concreta (90%)

                                          fr.      12'601.15             perdita contributi AVS concreta (90%)

                                          fr.      38'890.80             perdita casalinga concreta (90%)

                                          fr.    447'009.20             perdita salario capitalizzata (90%)

  fr.        9'100.90             perdita contributi AVS capitalizzata (90%)

                                          fr.      62'412.50             perdita casalinga capitalizzata (90%)

                                          fr.        7'823.65             spese legali preprocessuali (90%)

                                          fr.      18’000.–               indennità torto morale (90%)

                                          fr.    152'043.80             indennità giornaliere

                                          fr.    138'794. –              rendite AI concrete

                                          fr.    257'781. –              rendite INSAI concrete

                                          fr.    108'172.30             rendite AI capitalizzate

                                          fr.    272'590.30             rendite INSAI capitalizzate

                                          fr.    105’000.–               acconti

                                          fr.      22'162.30             interessi

                                          fr.    182'511.25             Totale

                                          All’attrice vanno in definitiva riconosciuti ancora fr. 182'511.25 oltre interessi al 5% dalla data della sentenza.

                              16.      Ne discende il parziale accoglimento della petizione.

                                          La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

                                          I.    La petizione 18 giugno 1999 di ____________ è parzialmente accolta e di conseguenza:

                                               1.  La convenzione 24 agosto 1998 è annullata.

                                               2.  ____________ (Svizzera) SA,  è condannata a pagare a ____________,  la somma di fr. 182'511.25 oltre interessi al 5% dalla data della sentenza.

                                          II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia                          fr.  15'000. -b) testimoni                                       fr.       530. -c) spese varie                                   fr.       100. --

                                               Totale                                                fr.  15'630. --

                                                                                                          ==========

                                               da anticiparsi dall'attrice e già anticipati in ragione di fr. 7'000.--, sono caricati alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

                                          III.  Intimazione a:     -    avv. __________

                                                                            -    avv. __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                    Il segretario

10.1999.15 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.07.2002 10.1999.15 — Swissrulings