Incarto n. 10.1996.00027
Lugano 10 agosto 2000/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 29 novembre 1996 da
__________ rappr. dagli avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________ __________ __________ __________ tutti rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto, previa l'adozione di misure cautelari, che i convenuti fossero condannati in solido a pagarle l'importo di fr. 323'602.-- oltre interessi del 5% a far tempo dal 15 agosto 1996 a titolo di rimborso di un mutuo e l'importo di fr. 877'796.-- a titolo di mancato guadagno, somma quest'ultima ridotta in sede conclusionale a fr. 536'796.--;
domande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione;
completato lo scambio degli allegati preliminari;
esperita l’istruttoria di causa;
preso atto che le parti, dopo la produzione dei rispettivi allegati conclusionali, hanno rinunciato al dibattimento finale;
richiamata la sentenza 20 marzo 1997 con cui il giudice delegato ha respinto la richiesta di provvedimenti cautelari postulata a suo tempo dall'attrice;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 26 marzo 1991 la società __________ SA (in seguito: __________) ha concluso con __________ un contratto di litraggio (doc. _), avente per oggetto la fornitura esclusiva di carburante, fino al raggiungimento del quantitativo di 35'000 mc, alla stazione di benzina di proprietà di quest'ultimo (cfr. doc. _), sita a __________ in prossimità del valico italo-svizzero del __________.
In base agli accordi __________ si impegnava tra l'altro a partecipare all'investimento già effettuato dal partner contrattuale con un versamento di fr. 400'000.--, somma effettivamente versata (doc. _), a valere quale mutuo ammortizzabile in ragione di fr. 11.43 al mc sul carburante consegnato (clausola 16); mentre a sua volta __________, in caso di cambiamento della sua ragione sociale, di vendita, di cessione o affitto del suo commercio, locazione, subaffitto di locali ed aree occupati dal suo esercizio, si impegnava a far accettare al suo successore gli obblighi derivanti dal contratto, fermo restando l'impegno di informare la società prima di concludere un eventuale accordo con terzi (clausola 13).
B. Nel marzo 1994 __________ iniziò a lamentarsi della scarsa redditività del proprio commercio, in particolare a seguito dell'introduzione del sopradazio, della svalutazione della lira e dell'elevata concorrenza in loco, e chiese pertanto a __________ di ridiscutere e modificare le basi contrattuali, divenute eccessivamente gravose (doc. _). Quest'ultima espresse la sua disponibilità di principio a rivedere gli accordi, ma prima di presentare una proposta definitiva pretese che la controparte versasse un congruo acconto sul debito per forniture a quel momento impagate (doc. _).
Nel giugno 1996 __________, senza preventivamente aver informato la società, vendette per fr. 340'000.- la stazione di benzina al fratello __________, già suo dipendente, che tramite la società __________ S.a.g.l., da lui precedentemente costituita con __________ (doc. _), non riprese il contratto con __________ e si rivolse a terzi per le forniture di benzina.
C. Con la petizione in rassegna __________, oltre a formulare le richieste provvisionali già evase con il giudizio 20 marzo 1997 del giudice delegato, ha chiesto la condanna in solido di __________ e __________ S.a.g.l. al pagamento di complessivi fr. 1'201'398.- oltre interessi, somma corrispondente al mutuo a quel momento non ancora restituito (fr. 323'602.--, doc. _) e alla perdita di guadagno patita in conseguenza della mancata continuazione del contratto, ovvero fino al raggiungimento del quantitativo stabilito (fr. 877'796.--).
A suo parere, i convenuti sarebbero responsabili per vari titoli: __________ per aver violato gli accordi contrattuali; __________ e __________ S.a.g.l. per aver gestito la stazione di servizio utilizzando illecitamente i suoi marchi; __________, __________ e __________ S.a.g.l. per aver incitato __________ a violare il contratto e per aver tenuto un comportamento atto a ingenerare confusione e ingannare i clienti della stazione di benzina.
D. I convenuti si sono opposti alla petizione sia per motivi d'ordine che di merito. In ordine, mentre __________ contesta l'esistenza di un litisconsorzio, __________ e __________ hanno eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale adito: il primo richiamandosi a una clausola di proroga di foro contenuta nel contratto, il secondo appellandosi al proprio domicilio in Italia. Nel merito essi hanno evidenziato come i marchi dell'attrice fossero stati tempestivamente neutralizzati, il che escludeva una violazione della LPM o della LCSl; non corrispondeva inoltre al vero che __________ fosse stato indotto a violare gli accordi contrattuali rispettivamente che tale comportamento fosse stato concertato da tutti i convenuti; contestato era infine anche l'ammontare del preteso risarcimento.
E. Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e eccezioni. L'attrice con le conclusioni ha tuttavia ridotto le proprie pretese per mancato guadagno a fr. 536'976.--, puntualizzando inoltre gli argomenti giuridici a fondamento delle sue richieste: in buona sostanza, __________ era chiamato in causa per la violazione del contratto; tutti i convenuti, corresponsabili per aver agito di concerto a suo scapito, rispondevano per atto illecito, per atti contrari ai buoni costumi o comunque per arricchimento indebito; __________ S.a.g.l. e i suoi fondatori __________ e __________, a loro volta, per aver violato il suo marchio durante un mese e 5 giorni.
Considerando
in diritto
1. Prima di entrare nel merito delle pretese attore, occorre esaminare la censura di carente litisconsorzio sollevata dal convenuto __________ (sub cons. 1.1) e quella di incompetenza territoriale del tribunale adito sollevata dai convenuti __________ e __________ (sub cons. 1.2).
1.1 Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto __________, nella fattispecie si è effettivamente in presenza di un caso di litisconsorzio facoltativo ai sensi dell'art. 42 CPC, istituto che si attualizza quando tra le cause che si propongono esiste una connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono oppure quando la decisione dipende totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni (Rep. 1985 p. 334), tanto più che la giurisprudenza cantonale ha da tempo ammesso che quando -come nel caso di specie- più persone vengono convenute per le conseguenze di un medesimo fatto si crea senz'altro una connessione, anche se il titolo invocato sia diverso (art. 51 CO; Rep. 1934 p. 310; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 42; IICCA 29 marzo 1996 in re C./L e llcc.). Per l'esistenza del litisconsorzio, istituto di natura prettamente processuale, è comunque irrilevante sapere se la petizione sia o no fondata nel merito nei confronti di tutti i convenuti, decisivo essendo unicamente che l'impostazione data alla causa dalla parte attrice giustifichi di convenire assieme tutte le parti convenute (IICCA 14 luglio 1998 in re P./H. e B.; Rep. 1979 p. 335).
1.2 La competenza territoriale della scrivente Camera è sicuramente data per quanto riguarda i convenuti __________ S.a.g.l. e __________: entrambi risultano infatti essere domiciliati nel cantone Ticino, loro foro ordinario (art. 16 CPC e 30 cpv. 2 Cost.). Diverso è il discorso per i convenuti __________ e __________.
1.2.1 Pur non potendosi far capo nei confronti di __________ al foro del litisconsorzio di cui all'art. 13 lett. e CPC, stante il suo domicilio all'estero e meglio in Italia (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 62; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 17; IICCA 30 gennaio 1998 in re F. SA/R.), nulla osta a che egli sia pure convenuto avanti a questo tribunale: l'art. 5 cifra 3 CL prevede infatti che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente -in materia di delitti o quasi delitti- davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, fermo restando che giusta l'art. 6 n. 1 CL in caso di pluralità di convenuti, questi potrà inoltre essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, laddove nella definizione di delitti o quasi delitti, dal punto di vista del diritto internazionale privato, rientrano oltre agli atti illeciti anche quelli di concorrenza sleale (DTF 91 II 123, 92 II 264; SJ 1992 p. 75).
1.2.2 Per __________, ancorché domiciliato nel Cantone e liteconsorte facoltativo con gli altri convenuti, ciò che di per sé avrebbe potuto fondare il foro del processo nel Ticino, è stato posto il problema della validità della proroga di foro contenuta nella clausola 17 del contratto, del seguente tenore: "Per tutte le divergenze che potrebbero sorgere, le parti riconoscono Ginevra quale foro giuridico e si dichiarano d'accordo di sottomettersi al tribunale competente e di accettare le leggi vigenti presso il foro sopra indicato".
Sul tema specifico, la dottrina -a prescindere dalla validità formale della convenzione di proroga di foro- fa dipendere la soluzione dalle questioni di sapere se le parti abbiano previsto una particolare disposizione anche per il caso di litisconsorzio, se la clausola di proroga sia o no esclusiva, rispettivamente se la stessa sia stata sottoscritta da uno o da tutti i convenuti (cfr. Schaad, La consorité en procédure civile, Neuchâtel 1993, p. 501 e segg.).
1.2.2.1 La giurisprudenza federale pone requisiti formali severi per ammettere la validità di una clausola di proroga del foro, esigendo in particolare che, nel contesto di un contratto, essa sia formulata in termini chiari, ossia che esprima in maniera non equivoca la volontà delle parti di derogare alla competenza del giudice naturale (DTF 104 Ia 280; Rep. 1978 p. 337, 1984 p. 105, 1985 p. 332) e che sia inoltre messa in rilievo rispetto alle altre disposizioni contrattuali (Rep. 1986 p. 289 e seg.; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 e 6 ad art. 22; II CCA 9 agosto 1999 in re G. e llcc./B. SA).
Nel caso di specie il tenore letterale della clausola lascia intendere in forma non equivoca la volontà delle parti di prevedere un nuovo e diverso foro giudiziario. La particolare collocazione della clausola, a p. 6 del contratto, appena sopra le firme delle parti, permette inoltre di ritenere che esse -e soprattutto l'attrice che aveva allestito il contratto e che in definitiva era la beneficiaria della proroga di foro- ne abbiano effettivamente preso conoscenza e dunque l'abbiano accettata con cognizione di causa. Ben si può dunque concludere per la sua validità formale.
1.2.2.2 Dalla clausola non risulta se le parti avessero inteso estendere o no l'applicazione della proroga di foro in caso di litisconsorzio. In casi del genere vi è tuttavia la presunzione che la proroga sia applicabile anche in tale evenienza (Schaad, op. cit., p. 502).
1.2.2.3 La proroga di foro può essere di carattere esclusivo oppure può lasciar sussistere, accanto al foro prorogato, quello ordinario come foro facoltativo. In caso di dubbio sulla portata della clausola di proroga del foro, la dottrina è unanime sulla necessità che il giudice interpreti la volontà delle parti (Schaad, op. cit., p. 502; Frank / Sträuli / Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, § 11, N. 24; Leuenberger / Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, N. 3f ad art. 32 ZPO), a meno che la procedura applicabile non crei una presunzione in favore della facoltatività o dell'esclusività del foro prorogato (così l'art. 5 cpv. 1 LDIP, l'art. 17 n. 1 CL e il nuovo § 11 ZPO-Zurigo che considerano esclusivo il foro prorogato, salva diversa pattuizione). Non v'è invece ragione di dubbio quando il testo della clausola di proroga del foro è sufficientemente esplicito, ovvero sulla sola base del tenore letterale della pattuizione. Ciò è dato in particolare quando, come nel caso concreto, le parti hanno dichiarato in forma univoca di essere d'accordo di sottomettersi al tribunale competente presso il foro di Ginevra, locuzione che indica una volontà di scelta incondizionata da parte di entrambe le parti, così che la validità della pattuizione si esprime in modo uguale per entrambe ("für beide Parteien in gleicher Weise und jeder prozessualen Lage"), ossia a prescindere dall'interesse originario dell'una o dell'altra parte alla scelta del foro di Ginevra (cfr. ZR 1990, p. 184 segg.: sentenza 6 settembre 1989 del Tribunale distrettuale di Bülach, confermata dal Tribunale d'appello di Zurigo e infine dal Tribunale di cassazione; Huber, Praxishandbuch - Zivilprozessrecht, Buttikon 1997, N. 24 ad § 11 ZPO). A fronte di queste conclusioni appare ininfluente il riferimento dell'attrice alla facoltatività del foro, anche perché la citazione indicata (Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 105, III/2) non concerne la proroga di foro, ma i fori facoltativi.
Nel caso concreto, la proroga di foro ha quindi carattere esclusivo, così che l'eccezione sollevata da __________ trova senz'altro accoglimento.
1.2.2.4 Qualora un convenuto al beneficio di una proroga di foro di carattere esclusivo sia chiamato in causa in un altro foro, sia esso quello generale o quello dei litisconsorti, può, secondo la dottrina, ottenere un giudizio di irricevibilità (Schaad, op. cit., p. 504). Irrilevante è il fatto che __________ sia stato chiamato in causa per altri titoli oltre quello contrattuale: anche in quei casi si tratta infatti pacificamente di "divergenze che potrebbero sorgere" con riferimento sì al contratto sottoscritto a suo tempo, ma a prescindere dalla natura del credito posto a giudizio.
Ovviamente la proroga di foro e il giudizio di irricevibilità nei confronti di __________ che ne deriva rimangono privi di effetti nei confronti dei terzi, semplici litisconsorti facoltativi (per tanti: Huber, op. cit., N. 2 ad § 11 ZPO).
2. Nel merito, l'attrice ritiene che i convenuti -compreso __________, la cui posizione è comunque già stata definita al considerando precedente- abbiano agito di concerto allo scopo di danneggiarla, rendendo impossibile la continuazione del contratto, mettendo in serio pericolo la rifusione del mutuo e sottraendole una stazione di servizio, a tutto vantaggio della concorrenza. A suo giudizio, essi erano dunque responsabili nei suoi confronti per 3 diversi titoli: per atto illecito (cfr. sub cons. 2.2), per atti contrari ai buoni costumi (cfr. sub cons. 2.3) e per indebito arricchimento (cfr. sub cons. 2.4).
2.1 Prima di passare in rassegna gli argomenti giuridici in base ai quali l'attrice fonda le sue pretese, ci si potrebbe chiedere se essa, vista la difficile situazione in cui si trovava __________, abbia effettivamente subito un danno dalla vendita della stazione di servizio al fratello e dalla successiva conclusione di un nuovo contratto con un concorrente; non può essere infatti dimenticato che __________ da tempo era in mora con i pagamenti delle forniture ed era confrontato con un contratto che non gli permetteva di rimanere concorrenziale (cfr. doc. _; cfr. la forte contrazione dei quantitativi smerciati annualmente, passati da 2'229 mc a 478 mc, dal 1992 al 1995 risultante dal doc. _), ciò che avrebbe anche potuto portarlo in breve a dover chiudere il suo commercio (tra l'altro, a quel momento vi era già nei suoi confronti un attestato di carenza beni per fr. 14'945.35 (doc. _). Ci si potrebbe infatti chiedere se, tutto sommato, la sua situazione non sia rimasta di fatto immutata, tanto più che l'attrice non ha provato che il prezzo di fr. 340'000.-- soluto per la vendita fosse inferiore a quello di mercato ed essa avesse con ciò subito un pregiudizio a seguito di tale vendita. La questione, per i motivi che verranno esposti nel seguito, può tuttavia rimanere indecisa.
2.2 Giusta l’art. 41 cpv. 1 CO la responsabilità per atto illecito presuppone l’esistenza di un illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l’illecito e il danno cagionato.
Sulla scorta della teoria oggettiva, fatta propria dal Tribunale federale, è considerato illecito ogni comportamento dannoso che violi qualsiasi precetto scritto o non scritto facente parte dell’ordinamento giuridico (DTF 117 II 317, 115 II 18; Brehm, Berner Kommentar, N. 33 ad art. 41 CO e giurisprudenza ivi citata; Rep. 1983 p. 66). Questo significa che l’illecito non si concretizza solo in caso di trasgressione di una determinata norma di legge, ma anche in caso di violazione di precetti o di divieti d'ordine generale, intesi alla protezione dei diritti dei terzi (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 307; Brehm, op. cit., N. 35-40 ad art. 41 CO), come ad esempio quello di non uccidere, di non ledere l’integrità fisica e la personalità altrui, di non ostacolare il diritto alla proprietà e al possesso, ecc. che possono essere riassunti nel principio “alterum non laedere” (cfr. Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol. 1, Zurigo 1958, p. 112; IICCA 4 febbraio 1994 in re P./P. e llcc., 30 gennaio 1996 in re B./F.).
2.2.1 Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, il fatto che una parte abbia violato un contratto -e dunque, implicitamente, anche la circostanza che terze persone possano eventualmente aver concertato con lei quella violazione (Brehm, op. cit., N. 42 ad art. 41 CO)- non costituisce un atto illecito ai sensi della normativa, tale modo d'agire non ledendo alcuna norma di comportamento o alcun bene protetto da disposizioni di legge (Brehm, op. cit., N. 41 ad art. 41 CO; Oftinger / Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil, vol. 1, p. 687, n. 49).
Nella presente fattispecie va anzitutto ritenuto che l'esistenza di un'azione concertata fra i convenuti non è stata dimostrata. In particolare non può essere considerata determinante la circostanza che in sede di interrogatorio formale __________ abbia dichiarato che, successivamente alla vendita al fratello e al naufragio delle trattative per un rinnovo del contratto con l'attrice, "abbiamo comandato la benzina da altri" (interrogatorio formale, ad 19): l'utilizzo di un verbo al plurale, non sorretto da altri elementi di conforto, non può invero indurre a tale conclusione; basti pensare al fatto che la comanda del rifornimento, decisa da qualcuno, avrebbe potuto trovare pratica attuazione per opera di altri: ed ecco giustificato il testo della deposizione. Oppure -più concretamente- ponendo attenzione al fatto che, in quella fase della fattispecie, __________, pur non avendo più interessi propri nella gestione della stazione, occasionalmente forniva comunque consigli al fratello (interrogatorio formale __________, ad 20), da cui un suo possibile "coinvolgimento" che ancora non può equivalere a una responsabilità per atto illecito dei convenuti.
2.2.2 A giudizio dell'attrice, il comportamento tenuto dai convenuti sarebbe in concreto sanzionabile ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 CO, siccome costitutivo di un'appropriazione indebita ex art. 138 CPS (Brehm, op. cit., N. 37 ad art. 41 CO; IICCA 30 gennaio 1996 in re B./F.).
E' vero che la giurisprudenza ha recentemente ammesso che l'utilizzazione di un mutuo contrariamente allo scopo per il quale è stato concesso possa costituire un'appropriazione indebita (DTF 120 IV 117 e 124 IV 9). Sennonché nel caso concreto le premesse oggettive per l'esistenza di tale reato a carico di __________ e degli altri convenuti, e con ciò dunque di un atto illecito da parte loro, non sono date: la clausola 16 del contratto si limitava infatti ad affermare che l'attrice "partecipa, sull'investimento ágiàñ effettuato dal Distributore, con un unico e solo versamento fisso di frs. 400'000.-- " e dunque non obbligava __________ a investire gli importi mutati a mo' di un credito di costruzione cioè per rinnovare e con ciò accrescere in maniera corrispondente il valore della stazione di benzina, così che in definitiva questi era libero di utilizzare a sua discrezione i soldi ricevuti; in altre parole, il mutuo non era stato concesso per aumentare il valore della stazione di servizio, per cui i fondi non sono stati distratti dal loro scopo. D'altro canto l'attrice sapeva che l'importo in questione era stato in larga parte usato per estinguere il debito per forniture di carburante che __________ aveva accumulato nei confronti di __________ SA, sua precedente fornitrice, mentre la rimanenza, corrispondente in modo approssimativo a quanto da lui investito (replica p. 5; teste __________, verbale 24 gennaio 1997 p. 1), era stata da lui sperperata in attività estranee alla gestione della stazione di benzina (replica p. 7; teste __________, verbale 22 novembre 1999). In ogni caso la circostanza che al momento della vendita a __________ di fatto il denaro non fosse più disponibile esclude che quest'ultimo, e con lui __________ S.a.g.l. e __________, possano aver partecipato quale complici, correi o istigatori nella commissione del reato prospettato.
2.2.3 Nemmeno il fatto che __________ nel sottoscrivere il contratto con il fratello possa aver commesso un atto potenzialmente revocabile con un'azione pauliana ai sensi della LEF può giovare all'attrice, in tale circostanza non potendosi in effetti ancora ravvisare un atto illecito (Brehm, op. cit., N. 40 ad art. 41 CO).
2.2.4 Nemmeno il richiamo all'art. 2 LCSl, secondo cui è sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti -sempre che la violazione di tale norma sia sanzionata dall'art. 41 cpv. 1 CO e non dal suo cpv. 2- può giovare all'attrice.
Quanto rimproverato ai convenuti non ha in effetti avuto alcun influsso sul rapporto tra concorrenti o tra fornitori e clienti, tanto più che nella medesima località, a poche centinaia di metri, l'attrice disponeva comunque di un'altra e ben più attrattiva stazione di servizio, appena rimodernata -quella oggetto del presente litigio era invece di dimensioni modeste e il suo stato di manutenzione lasciava a desiderare (cfr. sopralluogo 24 gennaio 1997)- per cui essa non poteva in alcun modo lamentare di aver perso un importante punto di vendita o di essere stata estromessa dal mercato locale. In ogni caso -come vedremo di seguito- lo scopo dell'operazione effettuata dai convenuti non era certamente (né tantomeno esclusivamente) quello di agire in danno dell'attrice.
2.2.5 In sede conclusionale l'attrice ha abbandonato la tesi secondo cui i convenuti avrebbero commesso un atto illecito violando l'art. 4 lett. a LSCl (Brehm, op. cit., N. 255 ad art. 41 CO), segnatamente per aver incitato __________ a rescindere il contratto. Nel giudizio sulla provvisionale (p. 7 e segg.) era comunque già stato chiaramente specificato che la norma in questione non era in concreto applicabile, __________ non avendo incitato il fratello a rescindere il contratto di litraggio per stipularne uno analogo con lui, come invece previsto dalla disposizione di legge in parola.
2.3 Giusta l'art. 41 cpv. 2 CO chi cagiona intenzionalmente un danno ad altri con atti contrari ai buoni costumi è tenuto a ripararlo.
Il Tribunale federale ha recentemente precisato (DTF 108 II 312, 114 II 98; cfr. Brehm, op. cit., N. 255 ad art. 41 CO) che qualora un terzo abbia intenzionalmente istigato una parte a violare un contratto rispettivamente abbia consapevolmente sfruttato una tale violazione e se nel contempo siano date particolari circostanze tali da far apparire quel atteggiamento contrario alla buona fede, si è in presenza di un caso di applicazione della normativa.
2.3.1 L'attrice in sede conclusionale non ha più riproposto la tesi secondo cui __________, __________ e __________ S.a.g.l. avrebbero istigato __________ a violare il contratto con l'attrice. __________, nel corso del suo interrogatorio formale (ad 17), aveva del resto sconfessato tale tesi, ricordando che in realtà l'idea della vendita della stazione di servizio al fratello era stata sua.
2.3.2 Si tratta pertanto di esaminare se i convenuti __________, __________ e __________ possano essere tenuti responsabili per aver approfittato della violazione contrattuale commessa da __________. Affinché ciò sia il caso, occorre che i terzi siano a conoscenza della violazione del contratto, che essi abbiano agito intenzionalmente, che ricorrano particolari circostanze che facciano apparire non degna di protezione tale loro iniziativa e che il loro comportamento appaia infine contrario ai buoni costumi non solo nel rapporto tra i terzi e il creditore ma pure tra i terzi e il debitore (Brehm, op. cit., N. 255 ad art. 41 CO). Da notare che l'agire dei terzi è considerato non degno di protezione in particolare se ha quale unico scopo di danneggiare il creditore, rispettivamente non trova una sua legittima giustificazione nell'interesse proprio del terzo (cfr. Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht - Besonderer Teil, II/1, Zurigo 1987, n. 198, 209 e 216 ad § 16).
2.3.2.1 L'istruttoria non ha permesso di stabilire con certezza se __________, eventualmente per il tramite di rappresentanti, fosse effettivamente a conoscenza del contenuto del contratto tra __________ e l'attrice e in particolare della clausola no. 13 e che dunque sapesse che il fratello, vendendo la stazione di servizio senza obbligarlo a riprendere il contratto, aveva violato il contratto stesso. In proposito è risultato quanto segue:
a) Secondo l'attrice, al momento dei fatti __________ sarebbe stato perfettamente informato, per conoscenza personale, in merito al contenuto del contratto tra il fratello e l'attrice: lo proverebbero da un lato la testimonianza __________ e dall'altro tutta una serie di indizi. A torto.
Va innanzitutto osservato che la circostanza, riferita dal teste __________, secondo cui le trattative per la conclusione del contratto sarebbero state condotte alla presenza di __________ (verbale 24 gennaio 1997, p. 1), è stata smentita dal teste __________ (verbale 23 novembre 1999, p. 2 e doc. _ allegato alla denuncia penale). Non solo: l'attrice, preso atto che nei confronti del teste __________ era stata introdotta una denuncia penale per falsa testimonianza, ha in definitiva dovuto ammettere che tale presenza sarebbe stata tutt'al più estemporanea (osservazioni 7 febbraio 1997, p. 3). In tali circostanze, ritenuto inoltre il principio giurisprudenziale in base al quale in presenza di risultanze probatorie contraddittorie, il giudice, se non è convinto da nessuna delle versioni, può legittimamente concludere che le stesse si elidano e che la circostanza che si intendeva con ciò dimostrare non è stata provata (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 90), non è possibile ritenere che __________ fosse stato presente al momento delle trattative per la conclusione del contratto.
Per il resto è opportuno evidenziare che __________ ha recisamente negato di essere stato a conoscenza del contenuto del contratto (interrogatorio formale, ad 13 e 14), circostanza a sua volta confermata anche dal fratello __________ (interrogatorio formale, ad 1). È ben vero che dal momento che __________ subì un infarto, nel 1993 (doc. _ del convenuto __________), __________, in precedenza semplice dipendente della stazione di benzina, iniziò ad occuparsi anche degli aspetti amministrativi (interrogatorio formale __________, ad 6): dagli atti è tuttavia risultato che il fratello nel limite del possibile evitava di coinvolgerlo nelle questioni importanti della stazione (interrogatorio formale __________, ad 9; interrogatorio formale __________, ad 6), anche se poi gli fece accenno al fatto che gli accordi con l'attrice non erano stati rispettati interamente (interrogatorio formale __________, ad 10), rispettivamente che vi era uno scoperto a favore dell'attrice (interrogatorio formale __________, ad 19); circostanza peraltro smentita da __________ (interrogatorio formale, ad 23). Ed è poi altrettanto vero che a un certo punto, davanti all'avv. __________, __________ venne finalmente orientato dal fratello circa gli affari della stazione (interrogatorio formale __________, ad 9) e che successivamente, in alcune occasioni, partecipò a discussioni con i responsabili dell'attrice finalizzate alla ripresa da parte sua del contratto, rispettivamente a un eventuale adattamento di quelle pattuizioni: nulla però prova in definitiva che in quelle occasioni egli fosse orientato anche in merito alla clausola no. 13 e sull'importanza del suo contenuto. Al proposito dev'essere precisato che la testimonianza __________, secondo cui __________ sembrava essere a conoscenza dei termini della discussione (verbale 22 novembre 1999 p. 7), può ben essere considerata priva di forza probatoria in quanto riferisce una semplice impressione del teste (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 237; IICCA 8 maggio 1996 in re A. AG/S. SA, 21 febbraio 1997 in re G./C., 25 novembre 1997 in re P. SA/S. SA) e perché la narrazione concerne comunque i margini di guadagno e il volume di vendita e non la clausola no. 13 (verbale 22 novembre 1999 p. 7).
b) L'attrice ritiene inoltre che la conoscenza del contratto da parte dell'avv. __________ vincolerebbe anche __________. Non è così.
L'avv. __________, sentito come teste (verbale 22 novembre 1999, p. 2), __________ (interrogatorio formale, ad 9 e 10) e lo stesso __________ (interrogatorio formale, ad 8) hanno negato che a suo tempo l'avvocato avesse rappresentato, oltre a __________ (doc._), anche il fratello; d'altro canto anche il teste __________, direttore dell'attrice, ha dichiarato di non sapere se in quelle occasioni l'avvocato rappresentasse pure __________ (verbale 22 novembre 1999 p. 6): ciò posto, il fatto che nel documento K l'avv. __________ abbia formulato proposte anche a nome di __________ è dunque irrilevante. Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, il teste __________ non ha dichiarato il falso allorché ha precisato di non aver mai rappresentato __________ prima del rogito (verbale 22 novembre 1999 p. 2), rogito cui verosimilmente egli fa riferimento non essendo quello relativo alla costituzione della __________ S.a.g.l., allestito il 17 luglio 1996, ma quello di compravendita della stazione di benzina, datato 30 luglio 1996, che ovviamente ha potuto essere celebrato solo dopo la conclusione delle pratiche LAFE, da lui avviate il 22 aprile 1996 per contro dell'acquirente (ispezione RF; cfr. pure sulla tematica, interrogatorio formale __________, ad 9).
c) Irricevibile, siccome sollevata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC), è invece la tesi secondo cui __________ sarebbe stato a conoscenza del contenuto del contratto in quanto rappresentato da __________.
Ad ogni buon conto non è stato provato che __________, il quale a dire dell'avv. __________ avrebbe rappresentato __________ in occasione di alcuni incontri con i responsabili dell'attrice (teste __________, verbale 22 novembre 1999 p. 3) -ove per inciso la discussione verteva comunque su altri punti ben più significativi del contratto- a quel momento ne fosse effettivamente il rappresentante e non invece un semplice fiduciario (il teste __________, verbale 23 novembre 1999 p. 2, l'ha definito "il suo uomo di fiducia") rispettivamente che egli fosse al corrente della clausola contrattuale concernente l'obbligo di ripresa del contratto da parte dell'acquirente: Il solo fatto che a un certo momento __________ abbia discusso con lui della situazione contrattuale (interrogatorio formale __________, ad 13) e in seguito gli abbia messo a disposizione la documentazione amministrativa (non è però dato a sapere se tra questa figurasse anche il contratto: cfr. interrogatorio formale __________, ad 14), non significa ancora che egli abbia preso conoscenza del contratto nella sua interezza, in particolare della clausola 13.
2.3.2.2 Nulla permette in ogni caso di ritenere che i convenuti abbiano agito con la sola intenzione e con l'unico scopo di danneggiare l'attrice. È tutt'al più ipotizzabile un dolo eventuale da parte loro, ciò che comunque escluderebbe l'applicazione dell'art. 41 cpv. 2 CO (Brehm, op. cit., N. 243 ad art. 41 CO).
In quest'ottica va evidenziato che l'intervento dei convenuti, più che per creare un danno all'attrice, appare avvenuto con altri intendimenti: si trattava da un lato risolvere la posizione di __________, in palesi difficoltà economiche, da tempo inabile al lavoro (doc. _ del convenuto __________) e comunque partner non più gradito dall'attrice (teste __________, verbale 22 novembre 1999 p. 6 e 8); dall'altro di garantire un posto di lavoro a __________, che con il ritiro del fratello sarebbe rimasto disoccupato (interrogatorio formale __________, ad 23). La mancata ripresa del contratto da parte sua, sempre che __________ gliel'abbia proposta -il che non è stato provato- non è avvenuta per nuocere all'attrice, ma era dovuta a circostanze oggettive che impedivano la continuazione di quel rapporto contrattuale: come detto, a dipendenza dell'introduzione del sopradazio, della svalutazione della lira (cfr. doc. _; teste __________, verbale 24 gennaio 1997 p. 1; interrogatorio formale __________, ad 5), della forte concorrenza in loco (cfr. doc. _) e soprattutto a seguito della mancata garanzia di un margine netto al distributore rispetto al prezzo praticato alla colonna (cfr. doc. _; teste __________, verbale 22 novembre 1999, p. 7; interrogatorio formale __________, ad 10), il contratto era ormai divenuto insoddisfacente per il distributore che avrebbe potuto pretenderne giudizialmente la modifica (clausola rebus sic stantibus), mentre la sua durata, determinata in base ai quantitativi smerciati, era da ritenersi eccessivamente lunga nell'ottica dell'art. 27 CC: la stessa attrice era del resto consapevole della situazione -significativa, quo alla durata, è la riduzione delle sue pretese in sede conclusionale (p. 19)- e si era detta di principio disposta a una rinegoziazione del contratto, anche su una base commissionaria (doc. _), rispettivamente a riconoscere, oltre alle facilitazioni già messe in atto -partecipazione alla pubblicità, attribuzione di 0.5 cts al litro in più (teste __________, verbale 24 gennaio 1997 p. 1, cfr. replica p. 6 e 16)- veri e propri contributi "congiunturali" (teste __________, verbale 22 novembre 1999 p. 8), salvo poi tergiversare a concretizzare tali proposte subordinandole al pagamento di buona parte degli importi scoperti (doc. _) ed apparire anzi un partner intransigente, allorché nel dicembre 1995 e febbraio 1996 aveva minacciato e poi interrotto a diverse riprese l'approvvigionamento della stazione di benzina a seguito del mancato pagamento di alcune forniture (doc. _, doc. _ del convenuto __________; teste __________, verbale 24 gennaio 1997 p. 2; teste __________, verbale 22 novembre 1999 p. 6).
Il fatto, riferito dal teste __________ (verbale 24 gennaio 1997 p. 2) e da __________ (interrogatorio formale, ad 19), confermato dall'attrice (replica p. 12), che tra l'agosto ed il settembre 1996 __________, verosimilmente tramite __________ S.a.g.l., abbia avviato con lei delle trattative -poi naufragate- per eventualmente riprendere la collaborazione permette comunque tranquillamente di escludere che l'operazione sia avvenuta al solo scopo di danneggiare l'attrice stessa.
2.3.2.3 L'attrice non ha del resto evidenziato gli eventuali motivi che farebbero apparire contrario ai buoni costumi anche il rapporto tra __________ e __________.
2.4 Sempre a detta dell'attrice, ____________________ e __________ S.a.g.l., costruendo una situazione giuridica tale da poter rilevare la gestione di una stazione di servizio nella quale sapevano essere stato investito un ingente capitale di terzi e guardandosi bene dal corrispondere qualsiasi remunerazione, sarebbero inoltre responsabili nei suoi confronti per indebito arricchimento (art. 62 CO). La tesi è infondata.
Come già accennato, l'attrice -cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC)- non ha assolutamente provato che il prezzo versato da __________ fosse inferiore a quello di mercato e che dunque i convenuti si sarebbero arricchiti. Ad ogni modo, fosse stato anche il caso, ad essersi impoverito non sarebbe stata l'attrice, ma semmai il venditore __________.
Ad ulteriormente escludere l'esistenza di una pretesa per indebito arricchimento a favore dell'attrice vi è pure il fatto che al momento in cui è avvenuta la vendita i soldi a suo tempo mutuati a __________ erano già stati consumati, sia pagando precedenti fornitori, sia in spese personali di quest'ultimo; per il resto l'attrice non pretende che il suo mancato guadagno sia in diretta relazione con l'eventuale arricchimento dei convenuti.
3. L'istruttoria ha per contro permesso di accertare che dopo la vendita, in violazione dell'art. 13 cpv. 2 lett. b LPM e dell'art. 3 lett. d LCSl, la stazione di servizio ha continuato a vendere benzina sotto i marchi dell'attrice, ancorché quest'ultima non ne fosse più l'effettiva fornitrice, ingenerando nel contempo confusione nella clientela, e ciò per circa un mese in agosto e, a seguito delle intemperie, per altri 5 giorni nel novembre-dicembre 1996 (teste __________, verbale 24 gennaio 1997 p. 2 e verbale 22 novembre 1999 p. 4).
A nulla giovano le dichiarazioni scritte (doc. _ dei convenuti __________, __________ e __________ S.a.g.l.) -tale prova non è in effetti riconosciuta da nostro codice di rito (Rep. 1983 p. 69; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 25-27 ad art. 90; IICCA 1 aprile 1994 in re G. SA/M. SA, 3 marzo 1998 in re S./L.)- di tenore opposto rilasciate, oltretutto a oltre 4 mesi dai fatti, da alcuni clienti, rispettivamente le testimonianze di fornitori (teste __________, verbale 24 gennaio 1997; teste __________, verbale 23 novembre 1999 p. 4) circa il fatto che i marchi fossero stati neutralizzati con coperture in plastica, non essendo escluso -ed anzi risultando dalla documentazione fotografica sub doc. _ nonché dalla testimonianza __________ (verbale 24 gennaio 1997) ed essendo in definitiva stato ammesso dai convenuti __________, __________ e __________ S.a.g.l, almeno per quanto riguarda la violazione avvenuta in novembre-dicembre (cfr. doc. _ dei convenuti __________, __________ e __________ S.a.g.l., memoriale 19 dicembre 1996 p. 2)che gli stessi per un certo tempo rimasero comunque visibili in quei periodi.
3.1 La violazione dei marchi rispettivamente delle norme sulla concorrenza sleale non essendo più data al momento attuale, l'attrice può unicamente pretendere ai sensi degli art. 55 cpv. 2 LPM e 9 cpv. 3 LCSl il risarcimento del danno, la riparazione del torto morale o la restituzione dell'utile, giusta le disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.
3.2 In concreto, l'attrice postula la rifusione della perdita di guadagno di cts 3.1 al litro da lei subita in quel periodo, ipotizzando in sede conclusionale (p. 19) uno smercio da parte della stazione di servizio di __________ di 1.2 mio litri all'anno; negli allegati preliminari essa aveva per contro considerato un possibile smercio da 800'000 a 1'000'000 litri annui (replica p. 13).
3.2.1 Anzitutto non è stato possibile accertare quale sia stata la quantità di carburante effettivamente venduta in quel periodo rispettivamente in epoca successiva, già perché __________, richiesto di esprimersi in tal senso in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di non ricordare le quantità smerciate nel 1996, 1997 e 1998 (ad 5). Non essendo plausibile che il gerente di una stazione di benzina non si ricordi, nemmeno a grandi linee, un tale dato, essenziale per stabilire la redditività o meno del proprio commercio, questa Camera in applicazione dell'art. 276 cpv. 2 e 4 CPC ritiene di poter senz'altro ammettere la correttezza dei quantitativi ipotizzati dall'attrice negli allegati preliminari; non di contro di quelli esposti in sede conclusionale, la parte non avendo indicato i motivi per l'aumento della sua valutazione.
3.2.2 Corretta appare pure l'indicazione di un guadagno di 3.1 cts al litro fornita dall'attrice, frutto di un calcolo preciso e convincente (doc. _): tale margine di guadagno è del resto stato confermato anche dal teste __________ (verbale 22 novembre 1999 p. 7).
In definitiva, potendosi ammettere uno smercio annuo medio di 900'000 litri, pari a 2'500 litri giornalieri, la perdita di guadagno patita dall'attrice per un mese e 5 giorni ammonta a fr. 2'712.50 (= 2'500 litri x 0.031 fr. x 35 giorni), somma che dunque le deve essere rifusa. A ciò si aggiungono gli interessi moratori al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), dovuti a far tempo dalla data media del 15 settembre 1996.
3.3 Resta da stabilire chi sia debitore degli importi in questione.
__________ S.a.g.l. era stata a suo tempo creata allo scopo di gestire una stazione di benzina e ha pacificamente ammesso la gestione dell'impianto di __________ (cfr. memoriale 19 dicembre 1996 dei convenuti __________, __________ e __________ S.a.g.l. p. 2). Per contro __________ e __________, in quanto semplici soci e gerenti di __________ S.a.g.l., società il cui capitale sociale è stato interamente versato (cfr. ispezione a RC), non sono tenuti a rispondere personalmente delle obbligazioni della persona giuridica (art. 802 cpv. 2 1. frase CO). Né è infine stato provato se la gestione sia eventualmente stata subappaltata o affidata, in forza di un contratto di mandato, a __________ o se invece -come sembra più probabile, ritenuto come questi abbia dichiarato di essere remunerato dalla __________ S.a.g.l. (interrogatorio formale __________, ad 24)- se ne sia occupato quale semplice dipendente della società.
In tali circostanze, debitrice degli importi di cui sopra è pertanto unicamente __________ S.a.g.l..
4. Da quanto precede, si ha che la petizione deve essere respinta in ordine per quanto attiene __________ e nel merito per quanto riguarda __________ e __________, mentre può essere accolta nei confronti di __________ S.a.g.l. limitatamente a fr. 2'712.50 più interessi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la pressoché integrale soccombenza dell'attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. In quanto rivolta contro __________ la petizione 29 novembre 1996 di __________ SA è respinta in ordine.
II. In quanto rivolta contro __________ e __________ la petizione 29 novembre 1996 di __________ SA è respinta.
III. In quanto rivolta contro __________ S.a.g.l. la petizione 29 novembre 1996 di __________ SA è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza __________ S.a.g.l. è condannata a pagare a __________ SA la somma di fr. 2'712.50 oltre interessi al 5% a far tempo dal 15 settembre 1996.
IV. Le spese processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 20'000.-b) testi fr. 330.-c) trasferte fr. 20.-d) spese varie fr. 100.--
Totale fr. 20'450.-già anticipate dall’attrice nella misura di fr. 18’000.--, rimangono integralmente a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto __________ la somma di fr. 48'000.-- e agli altri convenuti __________, __________ e __________ S.a.g.l. insieme fr. 53'000.-- a titolo di ripetibili.
V. Intimazione a: - avv. __________;
- avv. __________;
- avv. __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario