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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.01.2025 11.2024.13

27 janvier 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·719 mots·~4 min·5

Résumé

Stralcio di un appello dal ruolo in seguito a ritiro

Texte intégral

Incarto n. 11.2024.13

Lugano, 27 gennaio 2025    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

cancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2021.22 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 21 aprile 2021 da

AP1, L______ (patrocinato dall'avv. PA1, L______)

contro  

avv. PA2, Av______ (patrocinata dall'avv. PA3, S______),

giudicando sull'appello del 19 gennaio 2024 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emanato dal Pretore l'8 gennaio 2024;

Ritenuto

in fatto:                A.  Con decreto cautelare dell'8 gennaio 2024, emanato nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 21 aprile 2021 da AP1 nei confronti di PA2, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha respinto una richiesta dell'istante volta a ridurre dal 21 maggio 2021 a fr. 1000.– mensili (assegni familiari non compresi) i contributi alimentari da lui dovuti a ciascuna delle figlie E______ (2008) e A______ (2011). Le spe­se processuali di fr. 700.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 5000.– per ripetibili.

                            B.  Contro il decreto cautelare appena citato AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 gennaio 2024 per ottenere la riforma del decreto impugnato nel senso di vedere ridotti a fr. 1000.– mensili (assegni familiari non compresi) i contributi alimentari per le figlie. Nelle sue osservazioni dell'11 marzo 2024 PA2 ha proposto di respingere l'appello.

                            C.  Vistosi notificare il 17 dicembre 2024 la sentenza di merito (a lui sfavorevole), il 21 gennaio 2025 AP1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello.

Considerando

in diritto:              1.  Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, anche nel caso in cui il ritiro avvenga in seguito al conseguimento di un eventuale accordo giudiziale o stragiudiziale (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 del­l'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

                             2.  Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute per l'introduzione del ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. La tassa di giustizia va fissata poi in proporzione agli atti compiuti dal tribunale (art. 21 LTG).

                             3.  Nella fattispecie la prima Camera civile ha costituito l'incarto e ha chiamato l'appellante il 15 febbraio 2024 a depositare un anticipo di fr. 1500.– in garanzia delle spese processuali presunte. Ricevuto il versamento, essa ha invitato I______ R______ a formulare osservazioni all'appello, ciò che l'interessata ha fatto l'11 marzo 2024. Infine, il 21 gennaio 2025 AP1 ha dichiarato di ritirare l'appello. Nelle circostanze descritte le spese dello stralcio possono essere contenute in fr. 100.– complessivi. PA2, che ha formulato il memoriale di osservazioni all'appello (12 pagine), ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decreta:                1.  Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                             2.  Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione:

– avv. PA1, L______; – avv. PA3, S______.

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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