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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.07.2020 11.2020.74

2 juillet 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,572 mots·~8 min·5

Résumé

Rilascio di certificato ereditario: qualifica di erede

Texte intégral

Incarto n. 11.2020.74

Lugano, 2 luglio 2020/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SO.2020.492 (certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 3 giugno 2020 dall'

avv.  PI 1,  

per ottenere il certificato ereditario fu   (1928-2019), già in ,  

giudicando sull'appello del 18 giugno 2020 presentato da

 AP 2 , per sé e in rappresentanza di  AP 1

contro il certificato ereditario rilasciato dal Pretore aggiunto il 4 giugno 2020;

Ritenuto

in fatto:                   A.   __________ __________ (1928), domiciliata a __________, nubile e senza discendenti, è deceduta a __________ il 1° dicembre 2019. Con testamento olografo del 29 febbraio 2016, pubblicato il 24 gennaio 2020 davanti al Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, es­sa ha così disposto:

__________, 29.2.2016

Alla mia morte, se dovessero rimanere dei risparmi, desidero che si favoriscano le seguenti associazioni:

Oratorio __________, __________ e Casa __________ a __________.

Lascio la libertà a Don __________ [__________] di stabilire l'importo.

Ai miei figliocci J__________ e R__________ __________ l'importo di fr. 2000.– (duemila) ciascuno e alla loro mamma A__________, la somma di fr. 5000.– (cinquemila).

Per i miei nipoti ho stabilito la suddivisione dei gioielli; contestualmente da distribuire tra loro il resto dei risparmi.

Spero di essere stata giusta con tutti e di aiutarvi così a ricordarmi con serenità

__________ __________

                                  B.   Il 6 febbraio 2020 l'avv. PI 1, che come notaio aveva pubblicato la disposizione di ultima volontà, ha scritto al Pretore aggiunto, comunicandogli che, dovendo egli inviare le copie autentiche del testamento ai beneficiari, considerava l'Oratorio __________ e la casa __________ alla stregua di le-gatari. Il Pretore aggiunto gli ha risposto il 7 febbraio 2020 che

                                         “un'analisi più approfondita della qualità di eredi dell'Oratorio __________ e della casa __________ verrà eseguita in sede di rilascio del certificato ereditario”.

                                  C.   L'avv. PI 1 ha chiesto il 3 giugno 2020 al Pretore aggiunto il rilascio del certificato ereditario fu __________ __________, proponendo una volta ancora di trattare l'Oratorio __________, facente capo alla Fondazione __________ di __________, e la casa __________ di __________, facente capo alla cooperativa __________ con recapito presso l'__________ a __________, come legatari. Il Pretore aggiunto non ha tenuto atti processuali. Statuendo l'indomani, egli ha rilasciato un certificato ereditario in cui figura che unici eredi della defunta __________ __________ sono:

                                         – la Fondazione __________, __________,

                                         – l'__________, __________,

                                        – AP 1 (1954),

                                         – __________ S__________ (1957),

                                         – __________ B__________ (1961),

                                         – __________ B__________ (1969),

                                         – __________ __________ Bo__________ (1958) e

                                         – AP 2 (1964).

                                         Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico della successione.

                                  D.   Contro il certificato ereditario appena citato sono insorte a questa Camera AP 2 ed AP 1 con un appello del 18 giugno 2020 per ottenere che il certificato in questione sia modificato togliendo dal novero degli eredi la Fondazione __________ e l'__________, da loro ritenu­te legatarie. L'appello non è stato comunicato all'avv. PI 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) costituisce un atto di volontaria giurisdizione (in tal senso: I CCA, sentenza inc. 11.2016.84 del 27 dicembre 2017, consid. 1 con richia­mi). Il certificato è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 248 lett. e CPC), sempre che, trattandosi di una controversia per sua natura patrimoniale (senten­za del Tribunale federale 5A_800/2013 del 18 febbraio 2014, consid. 1.2), il compendio successorio raggiungesse al momento del rilascio del­l'atto il valore di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto può ritenersi dato, ove appena si consideri il valore dei legati disposti dalla testatrice. Quanto alla tempestività del ricorso, la

                                         decisione impugnata è stata notificata all'avv. PI 1 l'8 giugno 2020 (traccia dell'invio n. __________, agli atti), sicché il termine di 10 gior­ni è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto il 18 giugno 2020. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ammissibile.

                                   2.   Un certificato ereditario deve enunciare tutti gli eredi del defunto, siano essi legittimi o istituiti (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 20 ad art. 559), come pure l’eventuale coniuge superstite usufruttuario a norma dell'art. 473 CC (senten­za del Tribunale federale 5A_570/2017 del 27 agosto 2018 consid. 7.2, in: RSPC 2019 pag. 164). Non comprende inve­ce i legatari. Nella fattispecie le appellanti sostengono, appun­to, che la Fondazione __________ e l'__________ non sono eredi fu __________ __________, sicché non devono figurare nel certificato ereditario. Identica opinione sosteneva l'avv. PI 1 nella citata lettera al Pretore aggiunto del 6 febbraio 2020 (sopra, lett. B) e nell'istanza di emissione del certificato ereditario del 3 giugno 2020 (sopra, lett. C). Il Pretore aggiunto era dunque chiamato a esaminare, nel quadro di un giudizio provvisorio come quello che governa il rilascio di un certificato ereditario (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 32 ad art. 559 CC), se i due enti citati dianzi andassero considerati eredi o legatari.

                                   3.   Il Pretore aggiunto ha reputato la Fondazione __________ e l'__________ alla stregua di eredi. Il problema è che non è dato di sapere quali ragioni lo abbiano indot­to a optare per tale qualifica. Nella sua risposta del 7 febbraio 2020 alla lettera dell'avv. PI 1 egli aveva assicurato che “un'analisi più approfondita della qualità di eredi” dell'Oratorio __________ e della casa __________ “sarebbe stata eseguita” in sede di rilascio del certificato ereditario” (sopra, lett. B). Il certificato ereditario tuttavia non dà alcuna spiegazio­ne. Si limita a constatare che unici eredi della defunta sono – tra l'altro – i due enti citati, trascurando per di più che la casa __________ di __________ fa capo in realtà alla cooperativa __________, l'__________ garantendo unicamente il recapito. Certo, la motivazione di una decisione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che consenta però di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché la parte interessata possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 141 III 41 consid. 3.2.4, 140 II 274 consid. 6.2, 139 IV 183 consid. 2.2, 137 II 270 consid. 3.2, 134 I 88 consid. 4.1 con richiami). Ciò non è possibile nella fattispecie.

                                   4.   Compito di questa Camera è verificare se la decisione impugna­ta resista alla critica, non quello di giudicare il caso come un'autorità di primo grado. In concreto il certificato ereditario potrà fors'anche essere corretto, ma nulla consente di valutarne la pertinen­za. Nelle condizioni descritte rimane la sola possibilità di annullarlo e di rinviare gli atti in prima sede perché il Pretore aggiunto emani una decisione motivata. Questa Camera limitandosi a ritornare gli atti per una questione di forma, non occorre uno scambio previo di allegati, le parti potendo ancora far valere tutti i loro diritti contro la decisione motivata che emanerà il Pretore aggiunto (analogamente: sentenza del Tribunale federale 6B_931/2015 del 21 luglio 2016 consid. 1.3 in fine, sentenza 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 4). Tale decisione potrà anche essere diversa da quella impugnata, questa Camera non impartendo al Pretore aggiunto alcuna indicazione vincolante.

                                   5.   Non si prelevano spese per il giudizio odierno. Le appellanti, che hanno agito senza il patrocinio di un legale, non hanno diritto a ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Esse non formulano del resto un'eventuale richiesta per spese necessarie (art. 95 cpv. 3 lett. a CPC) né rendono verosimile una perdita di guadagno per l'assegnazione di un'eventuale indennità d'inconvenienza (“in casi motivati”: art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Sugli oneri processuali di primo grado il Pretore aggiunto statuirà al momento di emanare la decisione motivata.

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, le decisioni in materia di certificati ereditari soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 11 alle note preliminari degli art. 551­–559 CC).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il certificato ereditario impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al primo giudice perché emani una decisione motivata.

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; ­ – avv.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).