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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.12.2020 11.2020.7

29 décembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,948 mots·~15 min·3

Résumé

Azione confessoria: reclamo sulle spese giudiziarie

Texte intégral

Incarto n. 11.2020.7

Lugano 29 dicembre 2020/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SE.2016.44 (azione confessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 30 maggio 2016 da

 CO 1   (patrocinato dall'avv. dott.  PA 2 )  

contro

  RE 1   (patrocinati dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sul reclamo del 22 gennaio 2020 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 e RE 2 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 dicembre 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   CO 1 è proprietario dal 23 luglio 1985 della particella n. 1344 RFD di __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione. Il fondo fa parte di un complesso di cinque case a schiera costruite su cinque particelle contigue (n. 1344 e dalla n. 3705 alla n. 3708) all'incrocio tra la via M__________ (a nord) e la via G__________ (a est). La particella n. 1344 è la prima sul lato ovest e confina a est con la particella n. 3705, edificata, comproprietà dal 14 ottobre 2014 dei coniugi RE 1 e RE 2 in ragio­ne di un mezzo ciascuno. Il complesso edilizio dispone, al piano interrato delle cinque particelle, di un'autorimessa alla quale si accede lungo una rampa (a sud della particella n. 3708), situata sulla particella n. 3709, proprietà coattiva in ragione di un quinto ciascuno delle particelle n. 1344 e dalla n. 3705 alla n. 3708. A carico della particella n. 3705 e delle contigue particelle n. 3706, 3707 e 3708 è iscritto un diritto di “passo pedonale e veicolareˮ in favore della particella n. 1344 che permette al relativo proprietario di accedere al proprio box transitando sui piani interrati dei fondi vicini. Nell'aprile del 2015 CO 1 ha diffidato RE 1 e RE 2 a parcheggiare correttamente il loro veicolo nell'apposito box e a non ostacolare l'accesso al proprio posteggio stazionando la vettura nell'area antistante al loro ingresso. Senza esito.

                                  B.   Il 1° dicembre 2015 CO 1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Locarno Città per un tentativo di conciliazione nei confronti di RE 1 e RE 2 inteso a ottenere – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la rimozione immediata di qualsiasi ostacolo, in particolare di ogni veicolo, dall'area esterna “evidenziata in giallo sulla planimetria allegata quale doc. E”, corrispondente in sostanza all'intera zona di transito veicolare sulla particella n. 3705, con obbligo di astener­si da ogni comportamento che intralciasse il regolare esercizio della servitù di passo pedonale e veicolare. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 7 marzo 2016 a CO 1 l'autorizzazione ad agire, ponen­do le spese di fr. 670.– a carico di lui, riservata la possibilità di un diverso addebito in esito alla causa di merito (inc. CM.2015.138).

                                  C.   CO 1 ha convenuto il 30 maggio 2016 RE 1 e RE 2 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nella loro risposta del 14 luglio 2016 RE 1 e RE 2 hanno proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 12 ottobre 2016 le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo i loro punti di vista e notificando prove. L'istruttoria, durante la quale è stata esperita una perizia volta a determinare l'area strettamente necessaria per l'esercizio della servitù, è iniziata seduta stante ed è terminata l'11 giugno 2018. Alle arringhe finali le parti han­no rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 27 settembre 2018 l'attore ha confermato le proprie richieste. Altrettanto hanno fatto i convenuti nel loro memoriale del 26 settembre 2018.

                                  D.   Statuendo con sentenza dell'11 dicembre 2019, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato a RE 1 e RE 2 di rimuovere qualsiasi ostacolo e, in particolare ogni veicolo, dall'area necessaria per l'esercizio della servitù di passo pedonale e veicolare, ossia “dall'area tratteggia­ta in rosso di cui al piano n. 1241_SS-07 contenuto nel complemento peritale 30 maggio 2018 dell'ing. __________ A__________ (Allegato 7 – Quesito 5.2)”, annesso quale parte integran­te della sentenza. Inoltre egli ha ingiunto ai convenuti di astenersi dall'ostacolare in qualsiasi modo l'esercizio regolare e corretto della servitù. Le spese processuali di fr. 16 700.– e le spese della procedura di conciliazione di fr. 670.– sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 22 gennaio 2020 per ottenere che le spese processuali siano poste nella proporzione di nove decimi a carico dell'attore, con obbligo per quest'ultimo di rifondere loro fr. 2700.– a titolo di ripetibili. Invitato a presentare osservazioni, in un memoriale del 6 marzo 2020 CO 1 propone di respingere il reclamo. 

Considerando

in diritto:                 1.   Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore dei convenuti il 12 dicembre 2019 (traccia dell'invio 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è rimasto poi sospeso dal 18 dicembre 2020 al 2 gennaio 2020 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe scaduto il 27 gennaio 2020. Introdotto il 22 gennaio 2020, il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile.

                                   2.   Litigioso in questa sede è il riparto delle spese giudiziarie in seguito al parziale accoglimento della petizione. Il Pretore, visto

                                         l'esito del procedimento e accertata la pressoché totale soccombenza dei convenuti, ha addebitato per intero le spese processuali di complessivi fr. 16 700.– a RE 1 e RE 2 in solido, obbligandoli a rifondere all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.

                                   3.   I reclamanti si dolgono che, di fronte al parziale accoglimento della petizione, senza motivazione il Pretore ha addebitato loro tutte le spese, scostandosi dal principio della reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attore – essi adducono – aveva chiesto di estendere il divieto di ostacolare il diritto di passo veicolare a un'area di complessivi 28.60 m² (5.07 m x 5.64 m). Il perito – essi proseguono – ha quantificato invece in 5.50 m² la superficie che non intralciava l'esercizio della servitù e in 0.43 m² l'area “contestata dall'attore” che la ostacolava. Ciò posto, essi fanno valere che l'attore aveva inutilmente esteso la sua richiesta di giudizio anche alla superficie di 5.50 m², mentre essi occupavano “l'area di esercizio della servitù per 0.43 m²”. Essi ravvisano così una soccombenza dell'attore nella misura del 92.75% (5.5 : [5.5 + 0.43]) rispetto a una loro soccombenza del 7.25% (0.43 : [5.5 + 0.43]). Onde un riparto arrotondato di nove decimi a carico dell'attore e di un decimo a carico loro. Proporzione che – essi soggiungono – risulterebbe loro ancor più favorevole ove si calcolasse la soccombenza in funzione della superficie richiesta dall'attore (28.60 m²) per rapporto all'”impedimento dei convenuti”. Dovendosi così escludere una loro pressoché totale soccombenza e dovendosi applicare il medesimo riparto alle ripetibili, i reclamanti instano perché l'attore rifonda loro un'indennità fr. 2700.– per ripetibili di primo grado.

                                   4.   Nelle sue osservazioni l'attore eccepisce l'irricevibilità del recla­mo, sostenendo che i convenuti non si confrontano con la motivazione del Pretore, il quale ha addebitato loro le spese giudiziarie ritenendoli “pressoché interamente soccombenti”. Egli affer­ma inoltre che i convenuti nemmeno censurano un'errata applicazione del diritto o un accertamento manifestamente errato dei fatti né asseriscono che il Pretore abbia ecceduto o abusato del suo potere d'apprezzamento. Tale argomentazione cade tuttavia nel vuoto. In realtà i convenuti contestano la loro pressoché totale soccombenza e spiegano perché la conclusione del Pretore offende a loro avviso l'art. 106 cpv. 2 CPC, illustrando anche perché essi andrebbero considerati soccombenti solo in ragione di un decimo. Il reclamo adempie sicuramente, così, i requisiti minimi di motivazione (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC).

                                   5.   Considerazioni analoghe valgono per quel che è del rimprovero mosso dai reclamanti al Pretore di non avere motivato la senten­za impugnata. Seppure in modo telegrafico, il Pretore ha indicato che i convenuti risultavano pressoché interamente soccombenti e che ciò giustificava di addebitare loro per intero le spese giudiziarie. ll primo giudice ha così enunciato – in estrema sintesi – il proprio ragionamento, giusto o sbagliato che sia. Tanto basta perché in materia di motivazione la decisione impugnata adempia i requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.27 del 4 luglio 2018 consid. 3 con rinvii a DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2 e riferimenti).

                                   6.   Trattandosi del contestato riparto delle spese giudiziarie, il Preto­re ha accertato – come detto – la pressoché completa soccombenza dei convenuti, addebitando loro tutte le spese. I reclaman­ti lamentano al proposito una lesione del principio della soccombenza.

                                         a)   Le spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste – di regola – a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o sconfitta, dopo di che si suddividono le spese compensando – in tutto o in parte – i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità, facendo capo al proprio apprezzamento (art. 107 cpv. 1 CPC).

                                         b)   In concreto l'attore aveva chiesto di ordinare ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere immediatamente qualsiasi ostacolo e, in particolare, ogni veicolo dall'area segnata in giallo sulla planimetria allegata (doc. E), corrispondente all'intera zona di transito veicolare sulla particella n. 3705, come pure di astenersi dall'ostacolare in qualunque modo l'esercizio regolare e corretto della servitù di passo pedonale e veicolare di cui beneficia la sua particella. Egli aveva promosso così un'azione confessoria (art. 737 CC), il cui scopo è di vietare che terzi impediscano o renda­no più difficile l'esercizio di una servitù. I convenuti si sono opposti alle richieste dell'attore. Per finire il Pretore ha ordinato la rimozione di qualsiasi ostacolo, e in particolare di ogni veicolo, dall'area necessaria per l'esercizio del passo pedonale e veicolare, ossia “dall'area tratteggiata in rosso di cui al piano n. 1241_SS-07 contenuto nel complemento peritale 30 maggio 2018 dell'ing. __________ A__________ (Allegato 7 – Quesito 5.2)”, come pure di astenersi dall'ostacolare in qualsiasi modo l'esercizio regolare e corretto della servitù.

                                         c)   Per stabilire il riparto delle spese il Pretore ha manifestamen­te applicato nella fattispecie il principio della soccombenza, tant'è che ha addebitato gli oneri ai convenuti ritenendoli pressoché interamente sconfitti. Anche le parti argomentano sulla base del medesimo principio. Ciò posto, il grado di soccombenza va determinato raffrontando le richieste dell'attore con quanto ha riconosciuto all'attore stesso il primo giudice. E in concre­to l'unica differenza tra il sindacato del Pretore e le richieste dell'attore consiste nella minor estensione dell'area interessata dal divieto di ostacolare la servitù di passo pedonale e veicolare. Mentre l'attore chiedeva di estendere in tale divieto a un'area di 28.60 m², il Pretore ha limitato l'interdizione alla superficie segnata in rosso dal­l'ing. __________ A__________ sull'allegato 7 al suo complemento peritale del 30 mag­gio 2018. Superficie che, come riconosce l'attore (osservazioni, pag. 5, n. 3.1 lett. bb), è di 23.10 m², ovvero l'area totale di 28.60 m² ridotta della porzione di 5.50 m² che il perito ha indicato non intralciare l'esercizio della servitù (delucidazione scritta, pag. 7, quesito n. 5.1, allegato 6). Ne discende un grado di soccombenza dei convenuti dell'80%, RE 1 e RE 2 avendo proposto l'integrale rigetto della petizione, anche per il comparto di 23.10 m² che il Pretore ha riconosciuto dover rimanere libera da intralci.

                                         d)   Nella misura in cui asseverano di avere ottenuto causa vinta in ragione del 92.75 % per avere l'attore inutilmente esteso la sua richiesta di giudizio anche alla citata superficie di 5.50 m² quantunque essi occupino “l'area di esercizio della servitù per m 0.43 m²”, i reclamanti equivocano pertanto sui termini della perizia. Né essi possono seriamente pretendere che la reciproca soccombenza sia calcolata in funzione della “superficie richiesta dall'attore (28.60 m²)” per rapporto a “quan­to d'impedimento dei convenuti (0.43 m²)”, la zona toccata dall'ingiunzione pretorile estendendosi – come si è visto (consid. c) – a 23.10 m² e non solo a 0.43 m², come i convenuti tentano di far credere. Al proposito il reclamo manca perciò di consistenza.

                                         e)   Rimane da esaminare se, dandosi un grado di soccombenza dell'80%, il Pretore potesse considerare i convenuti “pressoché interamente soccombenti” e caricare loro tutte le spese giudiziarie. Per prassi invalsa, una soccombenza di poco momento può invero essere trascurata ed essere assimilata a piena sconfitta, sempre che sia di pochi punti percentuali (sentenza del Tribunale federale 4A_207/2015 del 2 settembre 2015 consid. 3.1 con riferimenti). Taluni autori fissano tale limite nel 10% (Stoudmann in: Chabloz/Dietschy-Martenet/ Heinzmann [curatori], Code de procédure civile, Basilea 2020, n. 6 ad art. 106; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 106). Sta di fatto che una soccombenza del 20%, come quella dell'attore nel caso specifico, non può ritenersi trascurabile. La decisione del Pretore, il quale ha addebitato per intero le spese giudiziarie ai convenuti, non resiste di conseguenza alla critica. 

                                         f)    L'attore cerca invero di minimizzare il proprio grado di soccomben­za, ma invano. Egli adduce che la domanda volta a far rimuovere qualsiasi ostacolo all'esercizio del diritto di passo dall'area indicata nella planimetria allegata alla petizione (doc. E) era accessoria rispetto alla richiesta – inibitoria – di obbligare i convenuti ad astenersi da ogni comportamento pregiudizievole a siffatto esercizio (osservazioni, pag. 4, n. 2.3). Con tale assunto egli perde di vista però che la stessa determinazione dell'obbligo di astensione dipende­va dalla definizione dell'area da lasciare libera da impedimenti e che il Pretore, sulla scorta della perizia giudiziaria, ha ridotto l'area in questione del 20% rispetto alle domande di petizione.

                                         g)   Ne segue che, in parziale accoglimento del reclamo, il dispositivo sulle spese di primo grado dev'essere riformato nel senso che gli oneri processuali (fr. 16 700.–, più le spese della procedura di conciliazione di fr. 670.–), non contestati come tali, vanno posti per quattro quinti a carico dei convenuti e per il resto a carico dell'attore. In ragione di ciò si giustifica di ridurre anche le ripetibili che RE 1 e RE 2 dovranno rifondere all'attore per quella sede (tre quinti dell'indennità piena, non contestata nel suo ammontare: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

                                   7.   Le spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono a loro volta la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). I reclamanti vedono ridurre il loro grado di sconfitta – da totale – a quattro quin­ti, seppure non nella misura richiesta del 10%. Tutto ponderato, si giustifica così che sopportino quattro quinti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere a CO 1 un'equa indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena).

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         Le spese processuali della presente procedura di complessivi fr. 16 700.– e le spese della procedura di conciliazione di complessivi fr. 670.– (CM.2015.138) sono poste per un quinto a carico dell'attore e per il resto a carico dei convenuti in solido, i quali rifonderanno all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

                                   2.   Le spese del reclamo, di fr. 500.–, da anticipare dai reclamanti, sono poste per quattro quinti solidalmente a carico dei reclaman­ti medesimi e per il resto a carico di CO 1, al quale i reclamanti rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– complessivi per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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