Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.07.2020 11.2020.27

7 juillet 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·732 mots·~4 min·5

Résumé

Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo

Texte intégral

Incarto n. 11.2020.27

Lugano 7 luglio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2019.4 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del

5 febbraio 2019 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1 ,

giudicando sull'appello (Einsprache) presentato il 21 aprile 2020 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 16 aprile 2020;

                                         premesso che nell'ambito di una procedura di divorzio avviata il 5 febbraio 2019 da AO 1 (1979) nei confronti del marito AP 1 (1980), con decreto cautelare del 16 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Leventina ha momentaneamente sospeso i diritti di visita del padre ai figli M__________ (nato il 29 giugno 2008), P__________ (nato il 30 settembre 2010) e R__________ (nato il 22 febbraio 2013) e vietato – sotto cominatoria dell'art. 292 CP – a AP 1 di rientrare nella sua abitazione di __________, riservando al padre la facoltà di inviare ai figli – per il tramite del curatore – al massimo due messaggi SMS al giorno (sempre che non abbiano contenuti sconvenienti) e garantendo al padre come pure ai figli di comunicare per videochiamata, una volta per settimana, alla presenza del curatore;

                                         preso atto che contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (Einsprache) del 21 aprile 2020 in lingua tedesca, poi tradotto in italiano su ordine presidenziale del 13 maggio 2020, in cui chiede di revocare le limitazioni ai suoi diritti di visita ai figli come pure il divieto di abitare ad __________, oltre a postulare l'adeguamento dei suoi oneri alimentari a fr. 1700.– mensili;

                                         rilevato che il 19 maggio 2020 l'appellante è stato invitato a depositare entro il 4 giugno successivo la somma di fr. 750.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

                                         osservato che il 20 maggio 2020 l'appellante non si è detto d'accordo con la richiesta di anticipo reputandola un “ricatto”;

                                         constatato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 15 giugno 2020 è stato impartito all'appellante un ultimo termine improrogabile fino al 1° luglio successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

                                         appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame, la comunicazione del 20 maggio 2020 dell'interessato non potendosi neppure – per avventura – interpretare come una domanda di gratuito patrocinio;

                                         posto che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni a AO 1;

decreta:                   1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2020.27 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.07.2020 11.2020.27 — Swissrulings