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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.12.2020 11.2020.24

17 décembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·7,368 mots·~37 min·5

Résumé

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: misure di protezione e contributo alimentare per il figlio

Texte intégral

Incarti n. 11.2020.24 11.2020.80

Lugano, 17 dicembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2020.42 (divorzio su azione di un coniuge: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 febbraio 2020 dall'

 AP 1  (I) (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )

e nella analoga causa CA.2018.339 della medesima Pretura promossa con istanza del­l'11 settembre 2018 da AO 1 contro AP 1;

giudicando sull'appello del 16 aprile 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 3 aprile 2020 nella causa CA.2020.42 (inc. 11.2020.24)

e sull'appello del 25 giugno 2020 presentato da AO 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 10 giugno 2020 nella causa CA.2018.339 (inc. 11.2020.80);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1961) ed AO 1 (1968), cittadini svizzeri e italiani, si sono sposati a __________ il 29 ottobre 1994. Dal matrimonio è nata B__________, il 4 febbraio 2005. Il marito, avvocato, è titolare di uno studio legale a __________, dove risiede. Dopo alcuni anni trascorsi fra __________ e il Cantone dei Grigioni, la moglie si è trasferita con B__________ a __________. Lì i coniugi hanno acquistato nel 2008 un appartamento (proprietà per piani n. 27 383 RFD, loro intestata in ragione di metà ciascuno). Laureata in filosofia, AO 1 ha lavorato nel settore commerciale fino al 2010, riducendo il grado d'occupazione dopo la nascita della figlia. Secondo gli impegni lavorativi e scolastici, la famiglia si riuniva per i fine settimana e le vacanze, prevalentemente in Svizzera. Nel settembre del 2011 moglie e figlia hanno raggiunto AP 1 a __________. Se non che, nel gennaio del 2013 il marito ha lasciato l'abitazione comune per trasferirsi dai suoi genitori e nel giugno successivo AO 1 è tornata a __________ insieme con la figlia.

                                  B.   In esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale avviata da AO 1 il 21 giugno 2013, con sentenza del 22 mar­zo 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha affidato B__________ alla madre, ha limitato e condizionato la custodia parentale alla continuazione di una terapia psicologica e psicoterapeutica da parte della madre e della figlia, ha disci­plinato le relazioni personali di quest'ultima con il padre in caso di disaccor­do fra genitori (contatti telefonici via internet e per posta illimitati e diritto di visita un fine settimana ogni due, cinque settimane d'esta­te, una a Natale e alternativamente le settimane di Ognissanti, Carnevale e Pasqua), prevedendo che “di principio per gli scam­bi la madre accompagnerà la figlia a __________ dal padre e que­st’ultimo la riporterà a __________ dopo la visita”, e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1085.– per la figlia dal 1° giugno 2013 (inc. SO.2013.2601). Un appello presentato dal convenuto il 4 aprile 2016 contro tale sentenza è sta­to parzialmente accolto il 28 novembre 2017 da questa Camera, che ha soppresso il contributo alimentare dal 19 ottobre 2014 al 18 agosto 2015, periodo durante il quale la figlia era affidata a lui (inc. 11.2016.18). Dal gennaio del 2018 AO 1 ha ripreso un'attività lucrativa all'80% per la __________ Sagl di __________, di cui è socia e gerente, ditta attiva nella produzione e nel commercio al dettaglio e in grosso di prodotti di moda e accessori.

                                  C.   Nel frattempo, con petizione del 6 febbraio 2016 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2016.22). Nell'ambito di tale causa le parti hanno presentato ripetute istanze cautelari per l'affidamento di B__________ e l'esercizio del diritto di visita. Con istanza del­l'11 settembre 2018, in particolare, AO 1 ha chiesto che gli incontri quindicinali fra padre e figlia avvenissero alternativamente a __________ e nel Ticino, con obbligo per AP 1 di venire a prendere B__________ a __________ e di riportarla quando il diritto di visita è esercitato a __________, garantendo contatti telefonici, via internet e per posta illimitati tra madre e figlia durante gli incontri. Essa ha

                                         postulato inoltre l'aumento a fr. 1667.– mensili dal 1° febbraio 2018 del contributo alimentare di fr. 1085.– mensili per B__________ fissato nella sentenza a protezione dell'unione coniugale (inc. CA.2018.339). All'udienza del 31 ottobre 2018, indetta per il contraddittorio su tale istanza, AO 1 ha ribadito le proprie domande, che AP 1 ha avversato. Su proposta delle parti l'udienza è poi stata sospesa in vista di trattative, che tuttavia sono decadute infruttuose. Alla successiva udienza del 14 gennaio 2019 la moglie ha replicato e il marito duplicato, entrambi mantenendo il rispettivo punto di vista e offrendo svariate prove. Il Pretore ha disciplinato l'istruttoria con ordinanze del 16 gennaio e del 13 settembre 2019.

                                  D.   Il 21 febbraio 2020 AP 1 si è rivolto al Pretore, dolendosi che, senza interpellarlo, la moglie aveva portato B__________ in vacanza con sé negli Stati Uniti durante le vacanze scolastiche di Carnevale. Egli ha instato così perché AO 1 fosse formalmente ammonita in applicazione del­l'art. 307 CC e diffidata a concordare le vacanze della figlia con lui o, almeno, a informarlo previamente al riguardo. In un memoriale del 12 marzo 2020 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. AP 1

                                         ha ribadito il 25 marzo 2020 la propria domanda. Statuendo il 3 aprile 2020, il Pretore ha respinto l'istanza. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie un'indennità di fr. 300.– per ripetibili (inc. CA.2020.42). 

                                  E.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 aprile 2020 per ottenere che la sua istanza cautelare del 21 febbraio 2020 sia accolta e che AO 1 sia formalmente ammonita giusta l'art. 307 cpv. 3 CC nel senso di concordare le vacanze di B__________ con lui o, alme­no, di informarlo previamente al riguardo. In subordine egli chiede che il decreto cautelare sia annullato e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 4 giugno 2020 AO 1 propone di respingere l'appello (inc. 11.2020.24).

                                  F.   Statuendo d'ufficio senza contraddittorio il 5 giugno 2020, il Pretore ha ingiunto a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CPC – di riprendere subito il sostegno psicologico per B__________, comunicando al tribunale il nome del terapeuta incaricato (dispositivo n. 1), e ha comminato l'applicazione dell'art. 292 CP oltre a una multa disciplinare di fr. 1000.– “al genitore che violerà le modalità di scambio previste per l'esercizio dei diritti di visita” nella sentenza a protezione dell'unione coniugale del 22 mar­zo 2016, riservata la possibilità per entrambi i genitori di farsi aiutare da terze persone nell'adempimento delle modalità di scambio della figlia” (dispositivo n. 4).

                                  G.   Con decreto cautelare del 10 giugno 2020 il Pretore ha respinto due istanze presentate da AP 1 il 27 marzo e il 15 maggio 2020 per l'affidamento della figlia e il recupero di incontri perduti, così come ha respinto l'istanza presentata da AO 1 l'11 settembre 2018 sulla regolamentazione del diritto di visita e sull'aumento del contributo di mantenimento per B__________, confermando per il resto il decreto “supercautelare” del 5 giugno 2020 sul sostegno psicologico per la figlia, oltre che sulla comminatoria penale e disciplinare correlata alle modalità di scambio previste per l'esercizio del diritto di visita. Le spese processuali di fr. 2500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (inc. CA.2018.339).

                                  H.   Contro il decreto cautelare appena citato AO 1 è insorta questa Camera con un appello del 25 giugno 2020 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la sua istanza del­l'11 settembre 2018 sia accolta e che la disciplina del diritto di visita fissata nella sentenza a protezione dell'unione coniugale sia modificata come da lei proposto (incontri quindicinali fra padre e figlia alternativamente a __________ e nel Ticino, B__________ presa e riportata a domicilio dal padre, garanzia di contatti telefonici, via internet e per posta illimitati tra madre e figlia durante le visite paterne). Essa chie­de inoltre che il contributo alimentare per la figlia di fr. 1085.– mensili fissato in quella sentenza sia aumentato a fr. 2238.– mensili dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019 e a fr. 2208.– mensili dopo di allora “nel caso in cui venga­no confermate le modalità di esercizio” delle visite stabilite a protezione dell'unione coniugale, rispettivamente a fr. 1758.– mensili dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019 e a fr. 1728.– mensili dopo di allora nel caso in cui le modalità di esercizio del diritto di visita fossero modificate. Infine essa postula l'annullamento della comminatoria relativa all'art. 292 CP e alla multa disciplina­re. Nelle sue osservazioni del 16 luglio 2020 AP 1 propo­ne di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato (inc. 11.2020.80).

                                    I.   Il 25 settembre 2020 AP 1 ha prodotto in appello il verbale di un'udienza tenutasi il 15 settembre 2020 davanti al Preto-

                                         ­re e un successivo decreto cautelare del 21 settembre 2020,

                                         comunicando che con decreto “supercautelare” del 28 agosto

                                         2020 (confermato con il decreto cautelare del 21 settembre 2020) il Pretore ha affidato B__________ a lui, che contestualmente il contributo di mantenimento a suo carico per la figlia è stato ridotto a fr. 150.– mensili e che in sede di interrogatorio la moglie ha dichiarato di guadagnare presso la __________ Sagl fr. 5000.– mensili netti. Tali atti sono stati notificati a AO 1, che non ha reagito.

Considerando

in diritto:                 1.   I rimedi giuridici in esame concernono decreti cautelari emanati nel quadro della medesima causa di stato e si fondano essenzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

                                   2.   I decreti cautelari emessi in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nel­la decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo – da un lato – una misura a protezione del figlio non correlata a questioni di valore (appello di AP 1) e – dall'altro – le modalità delle relazioni personali tra padre e figlia, indipendenti a loro volta da questioni di valore, ciò che rende ammissibili anche le censure in materia di contributo alimentare (appello di AO 1). Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, il primo decreto cautelare è giunto al patrocinatore di AP 1 il 6 aprile 2020 (tracciamento dell'invio 98.__________10, agli atti), sicché l'appello inoltrato il 16 aprile seguente è ricevibile. La comunicazione del secondo decreto cautelare al legale di AO 1 è avvenuta il 15 giugno 2020 (tracciamento dell'invio __________01, agli atti). Inoltrato il 25 giugno successivo, anche l'appello contro tale decreto è pertanto tempestivo.

                                    I.   Sull'appello contro il decreto cautelare del 3 aprile 2020

                                   3.   La competenza per territorio del giudice svizzero era stata accertata nella precedente sentenza emanata il 28 novembre 2017 da questa Camera fra le stesse parti (pubblicata in: RtiD II-2018 pag. 682 consid. 3). In pendenza di appello, nondimeno, B__________ è stata affidata al padre, che abita in Italia (sopra, consid. I). Oc-correrebbe verificare dunque se la competenza in questione sussista, poiché la costituzio­ne della residenza abituale del minore in un altro Stato firmatario della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori del 19 ottobre 1996 fa decadere la competenza ratione loci delle autorità svizzere (DTF 143 III 193; DTF 142 III 4 consid. 2.1; sulla precedente Convenzione del 5 ottobre 1961: RtiD I-2010 pag. 833 consid. 3d). Dato il presumibile esito del­l'appello, la questione può tuttavia essere lasciata aperta.

                                   4.   L'art. 307 CC prevede che “se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune a protezione del figlio” (cpv. 1); essa “può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura,

                                         l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia il diritto di controllo e informazione” (cpv. 3). In una causa di divorzio tale facoltà spetta al giudice (art. 315a cpv. 1 e 2 CC), il quale può adottare simili provvedimenti anche a titolo cautelare (I CCA, sentenza inc. 11.2000.38 dell'8 agosto 2000 consid. 7 pubblicato in: FamPra.ch 2001 pag. 379 e menzionato in Rep. 2000 pag. 144 n. 6 più recentemente: sentenza inc. 11.2010.115 del 15 ottobre 2010). Con l'ammonimento (Ermahnung, rappel des devoirs) il destinatario è reso attento su manchevolezze o comportamenti a rischio (Breit­schmid in:

                                         Basler Kommentar ZGB I, 6ª edizione, n. 21 ad art. 307 con rinvio) e può essere richiamato, in modo generale o specifico, ai suoi doveri (Affolter-Fringeli/Vogel in: Berner Kommentar, edizio­ne 2016, n. 33 ad art. 307 CC con richiami; Meier in: Commentaire romand, CO I, Basilea 2010, n. 11 ad art. 307). Le misure a protezione del figlio non costituiscono sanzioni né dipendono da una responsabilità dei genitori (DTF 144 III 451 consid, 4.3). Sono provvedimenti volti a tutelare il bene del minorenne da minacce allo sviluppo fisico, psichico o morale se i genitori “non sono in grado di rimediarvi” (art. 307 cpv. 1 CC; Breit­schmid, op. cit., n. 4 ad art. 307 CC; Meier, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 307 CC).

                                   5.   In concreto il Pretore ha constatato, a un sommario esame, che AO 1 non risultava avere informato il marito di voler trascorrere con la figlia le vacanze scolastiche di Carnevale, oltre a due giornate di scuola obbligatoria, in California. Ciò posto, egli ha ritenuto “comprensibili e anche condivisibili” le rimostranze di AP 1, sia perché la moglie avrebbe dovuto discutere con lui l'opportunità di un simile viaggio, compresa l'assenza della figlia dalla scuola e il rischio legato alla situazione pandemica, sia perché durante le vacanze B__________ avrebbe potuto studiare a domicilio per recuperare almeno in parte le lacune delle materie in cui accusa insufficienze. Nonostante ciò, il Pre-to­re non ha ravvisato un comportamento suscettibile di minacciare lo sviluppo fisico, psichico o morale di B__________, giacché a suo parere un'assenza di due giorni da scuola e una vacanza negli Stati Uniti non poteva­no verosimilmente compromettere la formazione di B__________. Inoltre – egli ha continuato – sotto il profilo dell'emergenza sanitaria la situazione di allora era meno grave di quella al momento del giudizio, sicché la figlia non ha verosimilmente corso maggiori rischi rispet­to a quelli cui sarebbe stata esposta se avesse raggiunto il padre a __________. Il Pretore ha quindi respinto l'istanza di AP 1, non senza richiamare la moglie al dovere di informare preventivamente e concordare con il marito le vacanze che intende trascorrere all'estero con B__________.

                                   6.   Nell'appello AP 1 chiede che la moglie sia formalmente ammonita giusta l'art. 307 cpv. 2 CC o, in subordine, che il decreto impugnato sia annullato e gli atti rinviati al Pretore per nuo­vo giudizio. Dalla domanda subordinata giova subito sgombrare il campo. L'appello è infatti, per principio, un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. L'autorità giudiziaria superiore può rinviare la causa in primo grado solo se non è stata giudicata una parte essenzia­le dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o se i fatti devono essere completati su punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Nel suo memoriale l'interessato non accenna a estremi del genere né, tanto meno, sostanzia la domanda subordinata. Ne discende che in proposito l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (a norma dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

                                   7.   Ai fini della richiesta principale l'appellante si duole “che la moglie AO 1 fa di tutto (…) per omettere di adempiere al proprio obbligo di trasporto della figlia” a __________, senza mai essere sanzionata. Egli evoca reiterate segnalazioni al Pretore, lamentando che esse siano rimaste inascoltate. Deplora che la moglie abbia interrotto unilateralmente la terapia di supporto psicologico per B__________, definita necessaria anche dal giudice. A ciò si aggiunge – egli prosegue – il “mancato rispetto dell'obbligo di condivisione e scelta delle vacanze all'estero del genitore con la figlia, sia sotto il profilo del mancato rispetto del più generale obbligo di agire con la massima prudenza nel corso del vigente periodo di pandemia, evitando di viaggiare su aeromobili e frequentare ristoranti e locali pubblici all'estero, sia sotto il profilo del mancato ottemperamento all'obbligo di rispettare il diritto di visita del padre”. Di conseguenza AO 1 va ammonita, a suo avviso, “di concordare previamente con AP 1 le vacan­ze che ella vorrà fare con B__________ o che quanto me­no ne informi tempestivamente il marito”.

                                   8.   Che AO 1 debba “informare e, se del caso, concordare con il marito le vacanze che intende fare all'estero con la figlia” è già sta­to rilevato dal Pretore nel decreto impugnato, in cui l'interessata è stata “resa attenta al suo dovere” (pag. 4 in bas­so). Quan­to l'istante chiede nell'appello è che costei sia oggetto non solo di un blando richiamo al dovere di “informare e, se del caso, concordare con il marito le vacanze che intende fare all'estero con la figlia”, ma di un formale ammonimento in conformità al­l'art. 307 cpv. 3 CC. Ci si può domandare se egli abbia un interesse pratico e attuale al proposito. Sia come sia, il formale ammonimento ch'egli chiede di pronunciare nei confronti della moglie verte su eventuali intenzioni, da par­te di lei, di intraprendere viaggi all'estero con la figlia. Non concerne comportamenti irrispettosi che AO 1 avrebbe tenuto in relazione al diritto di visita paterno in generale. Poco giovano dunque, contrariamente all'opinione dell'interessato, le recriminazio­ni formulate nell'appello a quest'ultimo riguardo.

                                         Circa il formale ammonimento, esso si configurerebbe in concreto alla stregua di un provvedimento cautelare (art. 276 prima frase CPC). E un provvedimento cautelare deve non solo imporsi con urgenza, ma osservare anche il principio della proporzionalità, ovvero limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la misura decretata (v. Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 35 ad art. 276 con richiami; sulla nozione di proporzionalità: Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 47 segg. ad art. 262). Esso deve apparire, in altri termini, impellente e non incidere più di quanto occorra per proteggere oggettivamente il bene del figlio. Nella fattispecie il Pretore medesimo ha ritenuto inopportu­na la trasferta di B__________ negli Stati Uniti, sicché ha richiamato AO 1 al dovere di accordarsi previamente con il marito qualora intenda trascorrere vacanze all'estero con la figlia. Non ha ritenuto tuttavia quel soggiorno pregiudizievole per il bene della minorenne al punto da giustificare un forma­le ammonimen­to. Tale valutazione resiste alla critica. Certo, sarebbe stato preferibile che durante le vacanze di Carnevale B__________ si dedicasse allo studio nelle materie in cui accusa insufficienze invece di villeggiare in California e perdere anche due giorni di scuola. Tuttavia ciò non può dirsi avere compromesso il presumibile risultato del­l'anno scolastico o la formazione della minorenne e avere nuociuto seriamente al bene di lei. Quanto all'emergenza pandemi­ca, il Pretore ha rilevato che al momento in cui la figlia è par-tita per gli Stati Uniti la situazione non era grave come quella a momento del giudizio, ciò che l'appellante non contesta. Nella sua istanza cautelare del 21 febbraio 2020, del resto, AP 1 nemmeno accennava a rischi sanitari, ma unicamente alle difficoltà scolastiche della figlia.

                                   9.   Se ne conclude che a ragione il Pretore non ha ravvisato nella fattispecie i presupposti per pronunciare un formale ammonimento a carico di AO 1. Anche perché si tratta – almeno apparentemente – di un primo caso, la madre non constando avere portato la figlia in vacanza all'estero in precedenti occasioni senza informa­re l'appellante. E per il bene della figlia non occorrevano, al momento in cui il Pretore ha statuito, interventi più incisivi. L'appello vede così la sua sorte segnata.

                                   II.   Sull'appello contro il decreto cautelare del 10 giugno 2020

                                10.   All'appello AO 1 acclude due certificati medici del 23 giugno 2020 rilasciati dal suo medico di famiglia dott. M__________ __________ e dall'oncologo dott. O__________ __________. AP 1 unisce alle osservazioni all'appello un articolo del 7 luglio 2020 dal titolo Storia di AO 1, imprenditrice che guarda “avanti”, consultato il 13 luglio 2020 in ‹https://www.__________›. Il 25 settembre 2020 egli ha trasmesso inoltre a questa Camera copia del verbale di un'udienza tenutasi il 15 settembre 2020 davanti al Pretore (dopo l'emanazione del decreto cautelare appellato) nel corso della quale sono state interrogate le parti ed è stata discussa un'istanza cautelare di lui intesa a ottenere l'affidamento della figlia. A tali documenti egli unisce inoltre copia di un decreto cautelare del 21 settembre 2020 con cui il Pretore gli ha affidato B__________ per la cura e l'educazione, riducendo a fr. 115.– mensili il contributo alimentare a suo carico, e copia di una richiesta della moglie volta alla revoca di un decreto “supercautelare” del 16 settembre 2020 con cui il diritto di visita di lei è stato posto sotto sorveglianza. Tali documenti nuovi riguardano la figlia minorenne e sono dunque ricevibili senza riguardo ai requisiti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Saranno dunque tenuti presente nella misura in cui dovessero rivelarsi utili per il giudizio.

                                11.   In pendenza di appello, il 28 agosto 2020, B__________ è stata affidata – come si è visto – cautelarmente al padre (sopra, lett. I), il quale risiede a __________. Di conseguenza occorrerebbe domandarsi, una volta ancora, se al proposito non sia decaduta la giurisdizione svizzera (sopra, consid. 3). Quand'an­che tale compe-tenza sussistesse, in ogni modo, non avrebbe più sen­so statuire sulla disciplina del diritto di visita paterno censurata da AO 1 in appello, né sulla comminatoria penale e disciplinare correlata a tale diritto di visita (decreto “supercautelare” del 5 giugno 2020). Al riguardo l'impugnazione dell'interessata è divenuta senza oggetto (art. 242 CPC). Rimane da esaminare invece il contributo di mantenimento in favore di B__________ da versare alla madre per il lasso di tempo intercorso dal 1° febbraio 2018 al 28 agosto 2020, quando il Pretore ha modificato l'entità di tale contributo, riducendone con un nuovo decreto cautelare l'ammontare a fr. 115.– mensili. Per quel periodo, in effetti, la giurisdizio­ne svizzera rimane manifestamen­te data.

                                12.   Nell'appello AO 1 chiede che il contributo alimentare per la figlia (fr. 1085.– mensili fissati nella sentenza a protezione del-l'unione coniugale) sia aumentato a fr. 2238.– mensili dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019 e a fr. 2208.– mensili dopo di allora “nel caso in cui vengano confermate le modalità di esercizio” delle visite stabilite a protezione dell'unione coniugale, rispettivamente a fr. 1758.– mensili dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019 e a fr. 1728.– mensili dopo di allora nel caso in cui le modalità di esercizio del diritto di visita fossero modificate. AP 1 sollecita invece, nelle osservazioni all'appello, la confer­ma del contributo per B__________ di fr. 1085.– mensili fissato nel marzo del 2016 a protezione del­l'unione coniugale. Subordinatamente egli chiede di ricommisurare “adeguatamente” quel contributo in funzione delle sue diminuite capacità di reddito. Quest'ultima richiesta è irricevibile. Ove siano in discussione som­me di denaro, per principio le richieste di giudizio devono essere cifrate (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi). Ciò vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC). AP 1 non indica a quanto ammonti “l'adeguamento” da lui prospettato, né l'entità di tale adeguamento si desume dalla motivazione del memoriale (pag. 11 e 12). La sua domanda subordinata non può dunque essere vagliata oltre.

                                13.   Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato che il contributo alimentare per la figlia stabilito a protezione dell'unio­ne coniugale era stato determinato nel marzo del 2016 sulla base del fabbisogno in dena­ro stimato dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio del­la gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo per minorenni in età compresa tra i6ei 12 anni, B__________ avendo a quel tem­po 11 anni. Al momento in cui il Pretore ha emanato il decreto cautelare impugnato, tuttavia, B__________ aveva ormai compiuto 15 anni ed era entrata nella terza fascia d'età prevista dalle citate raccomandazioni. Il Pretore ha ricalcolato così il fabbisogno in denaro di lei, giungendo alla conclusione che tale fabbisogno andrebbe rivalutato dal 1° febbraio 2018 (richiesta cautelare) a fr. 1198.05 mensili fino al 31 dicembre 2019 (tabella 2018/2019 delle raccomandazioni) e a fr. 1168.05 mensili dopo di allora (tabella 2020). Egli ha ritenuto nondimeno che una differenza di fr. 113.05 mensili e di fr. 83.05 mensili rispetto al contributo originario non giustifichi una modifica già in via cautelare, mancando dati aggiornati sul fabbisogno della figlia, “segnatamente sulla possibilità di ottenere il sussidio cantonale della cassa malati, non escludendosi inoltre un'eventuale partecipazione della madre al mantenimento della figlia” (decreto impugnato, pag. 6 a metà).

                                         Il primo giudice non ha trascurato che nel contributo alimentare per B__________ potrebbe essere incluso, giusta l'art. 285 cpv. 2 CC, un contributo di accudimento consistente in quanto man­ca alla madre affidataria per finanziare il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4). Egli ha calcolato così il fabbisogno minimo di AO 1 in fr. 2831.75 mensili

                                         (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 424.20 [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia], premio della cassa malati fr. 434.40, franchigia fr. 84.60, assicurazione del-l'economia domestica fr. 28.45, assicurazione RC dell'automobile fr. 173.90, imposta di circolazione fr. 57.40, one­re fiscale fr. 278.80). Accertato il reddito netto di AO 1 in fr. 2639.50 mensili, egli ha constatato un ammanco di fr. 192.25 mensili. Non ha ritenuto tuttavia che tale “ammanco relativamente modesto” giustifichi un contributo di accudimento. Da un lato infatti – ha rilevato il Pretore – “mancano i dati aggiornati di reddito di AO 1”. D'altro lato – egli ha proseguito – “occorrerà far luce sul potenziale reddito della medesima, tenendo conto del fatto che ella non risulta essere semplice dipendente di __________ Sagl, bensì socia e gerente con diritto di firma individuale”. Infine non si può escludere – ha epilogato il primo giudice – “che al mantenimento di AO 1 contribuisca almeno in parte il nuo­vo compagno di lei” (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Onde, in definitiva, la reiezione del­l'istanza intesa all'aumento del contributo alimentare per B__________.

                                14.   I criteri per la modifica di misure a tutela dell'unione coniugale da parte del giudice del divorzio sono già stati riassunti dal Pretore. Non giova quindi ripetersi su questo punto, anche se – contrariamente all'opinio­ne del primo giudice – la sola entrata in vigore dell'art. 285 cpv. 2 CC (il 1° gennaio 2017) non basta per giustifi-care una modifica del contributo alimentare in favore di un figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_764/2017 del 7 marzo 2018 consid. 4.1.1, in: FamPra.ch 2018 pag. 578). Giustifica un riesa­me del contributo invece il passaggio di un figlio alla fascia d'età superiore prevista dalle menzionate raccomandazioni (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619 consid. 3.1). In tal caso il giudice del divorzio determina nuovi contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elemen­ti di cui aveva tenuto calcolo l'autorità a protezio­ne dell'unione coniugale e che risultano litigiosi (sentenza del Tribunale federale 5A_461/2019 del 6 marzo 2020 consid. 5.1 in FamPra.ch 2020 pag. 488; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019 consid. 3).

                                15.   Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha determinato il fabbisogno in denaro di B__________, come detto, in fr. 1198.05 mensili nel 2018 e nel 2019, rispettivamente in fr. 1168.05 mensili nel 2019 (al netto dell'assegno familiare). Non è chiaro come egli sia giun­to a tale risultato. Le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zuri­go, cui questa Camera si ispira da oltre 25 anni (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), prevedevano nel 2018 e nel 2019, per un figlio unico di età compre­sa tra i 13 e i 18 anni, un fabbisogno medio in denaro di fr. 1785.– mensili, sceso nel 2020 a fr. 1765.– mensili. Anche volendo sostituire il costo del­l'alloggio presunto nelle tabelle annue con quello effettivo pagato dalla madre affidataria (un terzo dei fr. 556.– mensili accertati dal Pretore) e il premio della cassa malati con quello effettivo a cari­co della figlia (fr. 97.70 mensili accertati dal Pretore), il fabbisogno in denaro di B__________ risulta­va di fr. 1273.05 nel 2018 e nel 2019, rispettivamente di fr. 1238.05 nel 2020 (al net­to del­l'assegno familiare). Si tratta di cifre nettamente superiori al contributo di fr. 1085.– mensili stabilito nel marzo del 2016 a protezione dell'unione coniugale. Che ciò non giustificasse un adeguamento appare pertanto discutibile.

                                         L'appellante chiede che nel fabbisogno in dena­ro della figlia sia riconosciuta anche una spesa di fr. 480.– mensili per le trasfer­te, poiché B__________ doveva essere regolarmente accompagnata a __________ per l'esercizio del diritto di visita, tant'è che la stessa somma figura nel fabbisogno minimo del marito fissato a protezione dell'unio­ne coniugale. AP 1 eccepisce che la moglie ha accompagna­to la figlia __________ solo tre volte negli ulti­mi tre anni (osservazioni allegate al verbale del 31 ottobre 2018, 4° foglio), ciò che l'interessata non contesta, salvo opporre problemi di salute (replica allegata al verbale del 14 gennaio 2019, pag. 3). AO 1 non può pretendere tuttavia di vedersi ricono-scere nel fabbisogno in denaro di B__________ oneri di trasferta meramente sporadici. Su tal punto la sua rivendicazione è destinata all'insuccesso.

                                16.   Quanto al contributo di accudimento, AO 1 rivendica fr. 560.– mensili, facendo valere che il suo reddito di fr. 2860.– mensili, inclusa la tredicesima, non è sufficiente per sopperire al proprio fabbisogno minimo. Il quale va rivalutato di conseguenza, essa sostiene, in fr. 3420.85 mensili.

                                         a)   Per quel che è del proprio reddito, l'interessata conferma di avere diritto alla tredicesima, circostanza su cui il Pretore era in dubbio, e quantifica le sue entrate in fr. 2860.– mensili. In effetti la quota di tredicesima, calcolata senza deduzione della trattenuta per la cassa pensione (I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 11a), risulta in concreto di fr. 229.– mensili, che vanno ad aggiungersi allo stipendio di fr. 2639.50 mensili, per complessivi fr. 2868.50 mensili netti (doc. T: conteggi di stipendio dal gennaio al maggio del 2018). Nelle sue osservazioni all'appello AP 1 fa notare che durante l'interrogatorio in Pretura del 15 settembre 2020 la moglie ha ammesso di guadagnare fr. 5000.– mensili netti. Ora, dal relativo verbale si desume che l'allegazione si riferisce a un versamento di fr. 10 000.– risalente al 5 agosto 2019 su un conto bancario della moglie, ma l'interessata non è stata interpellata sulla decorrenza dell'aumento (doc. 4 prodotto in appello, pag. 1). Dalla causale dell'accredito emerge che il versamento della __________ Sagl si riferiva allo “stipendio di giugno e luglio” (doc. FF, 1° foglio). Negli estratti conto agli atti che coprono il periodo dal 1° dicembre 2016 al 31 agosto 2019 non constano altri accrediti a titolo di stipendio, salvo uno di fr. 5296.38 per “stipendi settembre e ottobre” del 12 novembre 2018 (doc. FF). In definitiva, a un sommario esame, nel 2018 il reddito del­l'appellante risultava di fr. 2868.50 mensili ed è aumentato a fr. 5000.– mensili dal 2019 in poi. Come si vedrà in appresso, per altro, determinare la data esatta dell'aumento nulla mutereb­be ai fini del giudizio.

                                               Perplessità rimangono sulle reali capacità di guadagno del­l'appellante. A parte le discrepanze rilevate in ambito fiscale (sotto, consid. c), AO 1 è anche socia e gerente con diritto di firma individuale della __________ Sagl, di cui è dipendente, sicché lo stipendio da lei percepito non attesta necessariamente le sue reali potenzialità lucrative. L'interessata obietta che socio maggioritario della ditta è un suo “amico di vecchia data”, il quale in passato l'ha aiutata finanziariamen­te. Non spiega tuttavia le ragioni del cospicuo aumento di retribuzione. All'udienza del 15 settembre 2020 essa ha dichiarato di lavorare attualmente al 100%, “al 70% in ufficio e al 30% fuori ufficio” (doc. 4 prodotto in appello, pag. 2), ma un maggior grado d'occupazione del 20% (il contratto di lavoro precedente attestava un impiego all'80%: doc. P) non giustifica uno stipendio pressoché doppio. A quell'udienza essa ha precisato altresì di lavorare ora come “direttore creativo di abbigliamento” (verbale citato), mentre nel contratto di lavoro precedente essa risultava assunta quale impiegata di commercio (doc. P). Se non che, già nel 2017 essa si presentava come direttrice creativa e imprenditrice nel settore della mo­da (doc. 2 prodotto in appello). Dub­bi sulle potenzialità di guadagno dell'appellante, quindi, rimangono. Dato il presumibile esito dell'appello, non è il caso tuttavia di condurre approfondimenti.

                                         b)   L'appellante chiede altresì di portare il proprio fabbisogno mini­mo da fr. 2831.75 a fr. 3420.85 mensili per tenere conto di fr. 76.85 mensili dovuti in aggiunta al costo dell'alloggio per il fondo di rinnovamento condominiale. Essa insta altresì perché si tenga conto del maggior onere fiscale a suo carico, desumibile dalla tassazione più recente agli atti.

                                               Nel fabbisogno minimo di AO 1 il Pretore ha inserito un costo dell'alloggio di fr. 424.– mensili, corrispondente a quel­lo di fr. 424.20 mensili da lei dichiarato nell'istanza cautelare dell'11 settembre 2018. L'interessata postula l'aumento di tale somma a fr. 501.05 mensili per tenere calcolo della quo­ta destinata al fondo di rinnovamento condominiale non calcolata dal Pretore nel costo dell'alloggio inserito nel fabbisogno in denaro della figlia (fr. 76.85 mensili). L'appellante non può pretendere però di vedere riconosciuta nel proprio fabbisogno minimo una spe­sa che andrebbe inclusa, se mai, nel fabbisogno in denaro di B__________. Simile richiesta non può essere accolta.

                                               Per quanto attiene all'onere fiscale, l'appellante invoca una tassazione dell'11 settembre 2019 dalla quale risultano, per il 2017, imposte cantonali di fr. 5199.15 e federali di fr. 963.95 (doc. DD), cui si aggiungono imposte comunali di fr. 3327.56. Ne discende un carico tributario complessivo di fr. 791.05 mensili in luogo dei fr. 278.80 mensili calcolati dal Pretore sulla scorta dei dati del 2016 esposti nell'istanza (doc. Q). Sta di fatto che nella citata tassazione d'ufficio l'autorità ha considerato, oltre ai contributi di mantenimento per B__________ e al valore locativo dell'abitazione primaria, “altri redditi” per fr. 60 000.– (doc. DD, 2° foglio, posta 6.3). L'appellante non dà spiegazioni al riguardo. L'onere fiscale di fr. 791.05 mensili da lei fatto valere appare dunque verosimile dal 2019, quando lo stipendio di lei è passato a fr. 5000.– mensili netti. Prima di allora mal si comprende perché la contribuen­te abbia accettato una tassazione siffatta. Né il marito può essere chiamato ad assumere – indirettamente – le conseguenze di un carico tributario che non trova giustificazione. Il fabbisogno minimo di AO 1 va confermato di conseguenza in fr. 2831.75 mensili nel 2018 e in fr. 3344.– mensili dal 2019 in poi.

                                         c)   In definitiva, a un sommario esame, nel 2018 la genitrice affidataria poteva contare su un reddito di fr. 2868.50 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2831.75 mensili, mentre poteva fare assegnamento su entrate di fr. 5000.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3344.– mensili dal 2019 in poi. In entrambi i casi il suo fabbisogno minimo risultava dunque coperto. Ciò non lascia spazio a contributi di accudimento per B__________, co­me ha ritenuto il Pretore.

                                17.   Resta da esaminare se in concreto non si giustificasse di adeguare almeno i contributi alimentari per la figlia (contributo di accudimento escluso) dal 1° febbraio 2018 (data della richiesta cautelare) al 28 agosto 2020, quando il decreto impugnato è stato sostituito da un altro decreto emes­so senza contraddittorio (e confermato con successivo decre­to del 21 settembre 2020) in virtù del quale B__________ è stata affidata al padre e il contributo alimentare a carico di lui è stato ridotto a fr. 150.– mensili. Da quan­to precede si evin­ce in effetti che il fabbisogno in denaro della figlia è rimasto scoperto per fr. 188.05 mensili nel 2018 e nel 2019, come pure per fr. 153.05 mensili nel 2020 (sopra, consid. 15). Il Pretore accenna a eventuali sussidi cantonali per il premio della cassa malati, ma l'ipotesi è inverosimile, ove appena si consideri la sostanza della genitrice affidataria (doc. DD: oltre fr. 590 000.–, di cui fr. 500 348.– di patrimonio immobiliare). Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2018 non sarebbe stato fuori luogo, quindi, riconoscere alla figlia un contributo alimentare pari al fabbisogno in denaro. E non sarebbe stato fuori luogo porre tale contributo interamente a carico del padre. Nel 2018 invero l'appellante guadagnava fr. 2868.50 mensili (sopra, consid. 16a) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2831.75 mensili (sopra, consid. 16b). Essa non fruiva perciò di alcun margine disponibile e non poteva partecipare al mantenimento di B__________. Se mai si sarebbe trattato di verificare che AP 1 avesse risorse sufficienti per finanziare un contributo alimentare maggiorato di fr. 190.– mensili (arrotondati), ma la questione non è determinante, come si spiegherà senza indugio.

                                         Si è accertato dianzi che dal 1° gennaio 2019 AO 1 guadagna fr. 5000.– mensili netti per rapporto a un fabbisogno mini­mo di fr. 3344.– mensili. Essa beneficia così di un margine disponibile di fr. 1656.– mensili. AP 1 ha dichiarato da parte sua, a un'udienza del 15 settembre 2020 davanti al Pretore, di guadagnare fra € 3000.– e 4000.– mensili (doc. 4 da lui prodotto in appello, pag. 3 in fondo). Attenendosi a una media di € 3500.– mensili, tale reddito equivale a circa fr. 3885.– mensili. Riguardo al fabbisogno minimo di lui, nella procedura a tutela dell'unione coniugale esso era stato stabilito in fr. 1840.– mensili, compresi fr. 480.– mensili per spese di trasferta destinate all'esercizio del diritto di visita (I CCA, senten­za inc. 11.2016.18 del 28 novembre 2017 consid. 4 e 7c). L'interessato non ridiscute quel fabbisogno minimo. Chiede però che vi siano aggiunti altri fr. 480.– mensili, avendo egli dovuto farsi carico per l'esercizio delle visite anche delle trasferte tra __________ e __________ che avrebbe dovuto assumere la moglie. La pretesa è fondata (sopra, consid. 15 in fine). AP 1 rimane dunque con un margine disponibile di circa fr. 1565.– mensili, di poco inferiore a quello di AO 1. Dal 1° gennaio 2019 egli avrebbe potuto fare assegnamen­to perciò, a un sommario esame come quello che governa un procedimento cautelare, su un dimezzamento del contributo a suo carico, entrambi i genitori essendo tenuti a sostentare la figlia in proporzione alle loro possibilità economiche (art. 285 cpv. 1 CC).

                                        Nelle circostanze descritte il Pretore avrebbe potuto condannare AP 1, come detto, a versare un contributo alimentare per la figlia maggiorato di circa fr. 190.– mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2018. Avrebbe dovuto tenere conto del fatto però che tra il 1° gennaio 2019 e il 28 agosto 2020 AP 1 eroga­va già oltre fr. 400.– mensili più di quanto sarebbe stato tenuto a versare (somma che ancora nelle osservazioni all'appello egli propone di confermare). Nel complesso – e nel risultato – il pri­mo giudice ha respinto a ragione, pertanto, l'istanza di AO 1 volta a un aumento del contributo alimentare per la figlia. Tutto ciò posto, anche l'appello in esame si rivela privo di consistenza.

                                  III.   Sulle spese giudiziarie

                                18.   Gli oneri dell'appello presentato da AP 1 contro il decreto cautelare del 3 aprile 2020 seguono il principio della soc-combenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre a AO 1, che ha introdotto osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Circa le spese e le ripetibili di primo grado, nell'appello AP 1 chiede ch'esse siano “compensate”, il Pretore avendo manifesta­to comprensione per la sua istanza cautelare. A prescindere dal fatto però che compensate potrebbero essere se mai le ripetibili, mentre le spese processuali possono tutt'al più essere suddivise a metà, la comprensione del Pretore non basta per scostarsi equitativamente dal precetto della soccombenza. AP 1 poteva rendersi conto invero, come avvocato, che un'istanza cautelare può essere considerata con indulgenza, ma non può trovare accoglimento nemmeno in una causa di divorzio se non è giuridicamente fondata. Anche al proposito il giudizio del Pretore meri­ta dunque conferma.

                                19.   Riguardo all'appello di AO 1 contro il decreto cautelare del 10 giugno 2020, l'appellante soccombe appieno sull'aumento del contributo alimentare per la figlia (art. 106 cpv. 1 CPC). Dal momento in cui B__________ è stata affidata al padre, il 28 agosto 2020, l'appello è divenuto invece senza oggetto, sia sulla disciplina del diritto di visita paterno, sia sull'entità del contributo alimentare per la figlia, sia sulla comminatoria dell'art. 292 CP e di una mul­ta disciplina­re al genitore che avrebbe violato “le modalità di scambio previste per l'esercizio dei diritti di visita”. Quel 28 agosto 2020 il decreto cautelare impugnato è stato sostituito infatti da un altro decreto cautelare, emesso inaudita parte e confermato dal Pretore dopo contraddittorio il 21 settembre 2020. Nella misura in cui l'appello è divenuto senza oggetto, le spese dipendono perciò dal problema di sapere “qua­le parte abbia provocato la proposizione dell’azione, quale sarebbe presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo di oggetto” (FF 2006 pag. 6669).

                                         Pronosticare quale sarebbe potuto essere in concreto l'esito del­l'appello nella misura in cui questo è divenuto senza oggetto è arduo, se non aleatorio. È difficile prevedere a un giudizio di apparenza, in particolare, quale fondatezza potesse avere la richiesta materna di far esercitare le visite a AP 1 una volta su due a __________ con obbligo per il marito di venire a prendere la figlia e di riportarla a casa ogni volta dopo gli incontri. Comunque sia, non si deve perdere di vista che su tali punti l'appello è divenuto senza oggetto, in ultima analisi, perché AP 1 ha ottenuto causa vinta dinanzi al Pretore sull'affidamento della figlia. In condizioni del genere le spese e le ripetibili sono destinate in definitiva a ricadere sull'appellante. Dato che al riguardo la procedura di appello termina senza decisione, conviene nondimeno mitigare adeguatamente la tassa di giustizia (art. 21 LTG).

                                  IV.   Sulla comunicazione della presente sentenza

                                20.   Copia dell'attuale sentenza è comunicata, conformemente al­l'art. 301 lett. b CPC, anche alla figlia B__________, che ha compiuto 15 anni il 4 febbraio 2020.

                                  V.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                21.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio un ricorso in materia civile da parte di AP 1 è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF). Dipende dal valore litigioso un eventuale ricorso in materia civile di AO 1, ma nella fattispecie tale valore raggiunge agevolmente la soglia dei fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'aumento del contributo alimentare per la figlia litigioso in questa sede.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Le procedure inc. 11.2020.24 e 11.2020.80 sono congiunte.

                                   2.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto e il decreto cautelare del 3 aprile 2020 è confermato.

                                   3.   Le spese di tale appello, di fr. 750.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1200.– per ripetibili.

                                   4.   Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, l'appello di AO 1 è respinto e il decreto cautelare del 10 giugno 2020 è confermato.

                                   5.   Le spese di tale appello, ridotte a fr. 800.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AP 1 fr. 2500.– per ripetibili.

                                   6.   Notificazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione:

                                         –    (I);

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2020.24 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.12.2020 11.2020.24 — Swissrulings