Incarti n. 11.2020.21 11.2020.22
Lugano, 24 dicembre 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa SO.2018.374 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 2 maggio 2018 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 16 marzo 2020 presentato da AP 1i contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 marzo 2020 (inc. 11.2020.21)
e sull'appello dello stesso giorno presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2020.22);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1i (1959) ed AP 1 (1969) si sono sposati a __________ il 15 settembre 1995, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati G__________ (il 25 settembre 1996) e P__________ (il 24 luglio 1999), ora maggiorenni. Il marito è membro di direzione della __________ con la funzione di capo regione e responsabile retail e aziendale della regione __________. Di formazione impiegata di commercio, la moglie si è dedicata durante la vita in comune al governo della casa e alla cura della famiglia. Tra il 2015 e il 2016 essa ha frequentato un corso di massaggio tradizionale thailandese presso il __________ a __________ e nel dicembre del 2017, dopo avere seguito un “corso base” presso il __________ a __________, ha superato l'esame “per l'ottenimento dell'autorizzazione d'esercizio quale terapista complementare”, così come gli esami di “psicosomatica e psicologia ed anamnesi e diagnostica”. Nel 2018 essa ha poi frequentato un “corso di massaggio classico” presso il __________. Professionalmente, fra il 2016 e il maggio del 2018 essa ha eseguito massaggi a pagamento e gratuitamente, ma in seguito non ha più lavorato. I coniugi si sono separati il 1° settembre 2018, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 471 RFD, intestata al marito) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Il 2 maggio 2018 AO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza a tutela dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – di essere autorizzato a vivere separato, di assegnargli l'uso dell'alloggio coniugale e di ordinare alla moglie di trasferirsi altrove entro il 31 luglio 2018, autorizzandola a disporre dell'arredamento dell'abitazione coniugale. Egli ha dichiarato inoltre di assumere il mantenimento dei figli agli studi “in conformità con quanto sarà deciso tra lui e i figli stessi in separata sede”, offrendo alla moglie un contributo alimentare “provvisionale” di fr. 5000.– mensili “dal mese in cui ella avrà costituito autonoma dimora” fino al 31 dicembre 2019, di fr. 4000.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e di fr. 3000.– mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2021, “data in cui il contributo decadrà completamente”.
C. All'udienza del 29 maggio 2018, indetta per il contraddittorio cautelare e il dibattimento sulle misure a tutela dell'unione coniugale, AP 1 ha aderito alla richiesta di vita separata, ma ha postulato l'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale dal 30 maggio al 31 agosto 2018 (dopo di che l'uso sarebbe passato al marito), con ordine a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – “di lasciare provvisoriamente l'abitazione coniugale entro il 30 maggio 2018 e di costituirsi temporaneamente dimora separata”. Inoltre essa ha sollecitato un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2018 e di fr. 13 625.15 mensili dal 1° settembre 2018 in poi, chiedendo che il marito assumesse tutte le spese correlate direttamente o indirettamente all'abitazione coniugale e al mantenimento dei figli. Con replica dell'11 giugno 2018, successiva al dibattimento, AO 1 ha ribadito le proprie domande. Altrettanto ha fatto AP 1 mediante duplica del 25 giugno 2018.
D. A una successiva udienza del 25 luglio 2018, indetta per il seguito del contraddittorio cautelare e del dibattimento sulle misure a tutela dell'unione coniugale, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni e hanno notificato prove. In coda all'udienza, con decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie” il Pretore ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili dal 1° agosto 2018, importo che sarebbe aumentato a fr. 8500.– mensili dal momento in cui la moglie si sarebbe “costituita dimora separata” (inc. CA.2018.21). L'istruttoria è iniziata seduta stante e si è chiusa il 17 dicembre 2019.
E. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 3 febbraio 2020 AO 1 ha chiesto di fissare la decorrenza della vita separata dal 1° settembre 2018, di attribuirgli l'uso dell'alloggio coniugale (autorizzando la moglie a prelevare quanto necessario per arredare la sua nuova abitazione), di stabilire il contributo alimentare per la convenuta in fr. 3500.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2019, in fr. 3000.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e in fr. 2000.– mensili dal 1° gennaio 2021 in poi, di condannare AP 1 a restituirgli quanto incassato in eccesso dal 1° settembre 2018 rispetto a quanto avrebbe deciso il Pretore e di abilitarlo a compensare “il credito per alimenti di futura scadenza di AP 1 con il suo credito in restituzione di quanto corrisposto a AP 1 dal 1° settembre 2018 in esubero a quanto deciso con il presente giudizio”.
In un allegato conclusivo di quello stesso 3 febbraio 2020 la convenuta ha reiterato la richiesta di vita separata, ha proposto di attribuire l'uso dell'abitazione coniugale al marito (chiamato ad assumere i relativi costi diretti e indiretti), ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 13 233.75 mensili dal 1° settembre 2018, oltre al rimborso di fr. 507.50 per contributi paritetici da lei pagati per la collaboratrice domestica impiegata nell'abitazione coniugale fino al luglio del 2018, e ha chiesto di condannare AO 1 a farsi carico dell'intero mantenimento dei figli agli studi.
F. Statuendo con sentenza del 4 marzo 2020, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1° settembre 2018, ha assegnato l'uso dell'abitazione coniugale al marito, cui ha posto a carico “tutte le spese correnti e tutti gli oneri di manutenzione”, e ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo ali-mentare di fr. 7578.– mensili dal 1° settembre 2018. Le spese processuali di fr. 2490.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 marzo 2020 per ottenere che il contributo di mantenimento in suo favore sia portato a fr. 13 066.– mensili dal 1° settembre 2018. Il 18 marzo 2020 essa ha postulato inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello perché in pendenza di ricorso AO 1 continuasse a versarle il contributo alimentare di fr. 8500.– mensili decretato cautelarmente dal Pretore il 25 luglio 2018 e fosse sospeso l'obbligo di restituire al marito quanto da lei percepito in esubero a titolo di contributo alimentare dal 1° settembre 2018 fino all'emanazione della sentenza finale, come fosse sospesa la condanna al versamento delle spese processuali poste a suo carico in prima sede. AO 1 ha proposto il 6 aprile 2020 di respingere l'istanza di effetto sospensivo. Con decreto dell'8 aprile successivo il presidente della Camera ha parzialmente accolto l'istanza, conferendo all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi di mantenimento dovuti a AP 1 dal 1° settembre 2018 fino al 4 marzo 2020; riguardo ai contributi cautelari a lei dovuti in seguito e al versamento delle spese processuali di primo grado, l'istanza di effetto sospensivo è stata respinta. Nelle sue osservazioni di merito del 13 maggio 2020 AO 1 ha poi proposto di respingere l'appello.
H. Quello stesso 16 marzo 2020 ha appellato la sentenza del Pretore anche AO 1, sollecitando una riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 3500.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2019, a fr. 3000.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e a fr. 2000.– mensili dal 1° gennaio 2021 in poi, come pure la condanna di AP 1 alla restituzione di quanto percepito dal 1° agosto 2018 “in esubero a quanto deciso con il presente giudizio” e l'autorizzazione a compensare il “credito per alimenti di futura scadenza” in favore della moglie con il suo credito in restituzione di quanto a lei corrisposto dal 1° agosto 2018 in eccesso rispetto a quanto sarebbe stato deciso con la sentenza. Nelle sue osservazioni del 15 maggio 2020 AP 1 ha proposto di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito.
I. Mediante lettera 20 ottobre 2020 AO 1 ha chiesto di assumere agli atti di nuovi documenti. AP 1 ha contestato il 29 ottobre 2020 la proponibilità di tale domanda. Il marito ha replicato il 16 novembre 2020, producendo ulteriori documenti. La moglie ha duplicato il 30 novembre successivo, esibendo a sua volta una fattura 20 ottobre 2020 della __________ Sagl. AO 1 ha inviato alla Camera l'11 dicembre 2020 una lettera in cui contesta la duplica della moglie. Tale lettera non è stata notificata a AP 1.
Considerando
in diritto: 1. I due rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure di appello e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2. I provvedimenti a tutela dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo di mantenimento litigioso davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 5 marzo 2020 (traccia degli invii n. 98.__________1 e n. 98.__________2, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 15 marzo 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositati il 16 marzo 2020, ultimo giorno utile, entrambi gli appelli sono pertanto ricevibili.
3. AO 1 propone alla Camera, con richiesta del 20 ottobre 2020 (successiva all'appello), di versare agli atti una lettera del 14 ottobre 2020 inviatagli dal patrocinatore della moglie e di chiamare quest'ultima a produrre determinati documenti, facendo valere di essere venuto a sapere dopo l'introduzione dell'appello che costei riceve dai figli (o forse da ogni figlio), i quali vivono con lei, fr. 250.– mensili per la coabitazione. Il 16 novembre 2020 egli ha instato altresì, allo stesso scopo, perché si ammettano agli atti altri documenti relativi a un'azione di mantenimento promossa dal figlio G__________ nei suoi confronti il 29 ottobre 2020. Da parte sua AP 1 ha fatto seguire a questa Camera, il 30 novembre 2020, una fattura 20 ottobre 2020 della __________ Sagl. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). I documenti in questione sono posteriori all'emanazione del giudizio impugnato e sono stati inoltrati sollecitamente. Risultano di conseguenza ricevibili e di essi si terrà conto ove dovessero risultare utili ai fini del giudizio. L'edizione da AP 1 appare invece superflua, i documenti in questione essendo destinati ad attestare un fatto già reso verosimile con la citata lettera del 14 ottobre 2020.
4. L'11 dicembre 2020 AO 1 ha inviato alla Camera una triplica spontanea. Memoriali spontanei di replica e duplica sono di per sé ammissibili, ma vanno presentati con sollecitudine (I CCA, sentenza inc. 11.2006.132 del 14 febbraio 2011 consid. 2 con rinvii di giurisprudenza). Ciò vale anche per un terzo scambio di allegati. L'istante non può pretendere di introdurre a distanza di 50 giorni una triplica che avrebbe potuto depositare senza indugio. Quel memoriale non è perciò stato notificato alla convenuta. Nelle condizioni descritte giova passare, di conseguenza, alla trattazione degli appelli.
I. Sull'appello di AO 1
5. L'istante contesta anzitutto il fabbisogno effettivo della moglie, che chiede di ridurre dai fr. 7578.– mensili accertati dal Pretore a fr. 3420.25 mensili. Le sue censure potrebbero rendere senza oggetto, in tutto o in parte, le doglianze sollevate nell'appello di AP 1. Conviene perciò esaminare previamente il rimedio giuridico del marito.
6. Nella sentenza impugnata il Pretore ha determinato il contributo di mantenimento in favore di AP 1 applicando il metodo del cosiddetto “dispendio effettivo” (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 5b e 6a), non contestato dalle parti. Ha accertato così il reddito del marito in “oltre fr. 25 000.–” mensili a fronte di un fabbisogno effettivo di fr. 12 400.– mensili. Quanto alla moglie, egli ha ritenuto non potersi imputarle alcun reddito, sia perché durante la vita in comune essa non ha mai conseguito guadagni superiori alle spese sostenute, sia perché al momento della separazione essa aveva già 49 anni. Riguardo al fabbisogno effettivo di lei, il Pretore l'ha calcolato in fr. 7578.– mensili (vitto, economia domestica, vestiario e accessori fr. 1200.–, pigione con spese accessorie fr. 2500.–, premio della cassa malati fr. 457.90, franchigia della cassa malati fr. 223.86, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 52.–, igienista e dentista fr. 200.–, farmacia e profumeria fr. 150.–, parrucchiere fr. 130.–, estetista fr. 100.–, se-dute dallo psicologo fr. 89.–, ristorante e concerti fr. 200.–, abbonamento internet, televisione e telefonia mobile fr. 200.–, abbonamento al “__________” versione digitale fr. 20.–, files musicali scaricati mediante “__________” fr. 10.–, abbonamento “__________” fr. 10.–, assicurazione dell'automobile fr. 113.70, imposta di circolazione fr. 26.90, pneumatici fr. 75.–, carburante e manutenzione dell'automobile fr. 400.–, quota TCS fr. 20.–, sedute “pilates” fr. 130.–, vacanze fr. 250.–, spese per l'animale domestico fr. 120.–, imposte fr. 900.–). Il Pretore ne ha desunto che, dopo avere finanziato il proprio fabbisogno effettivo e quello effettivo della moglie, AO 1 conserva ancora un margine di almeno fr. 5000.– mensili con cui può sopperire al mantenimento dei figli maggiorenni agli studi. Onde, in definitiva, un contributo alimentare per la moglie di fr. 7578.– mensili, pari al fabbisogno effettivo di lei, a decorrere dal 1° settembre 2018 (separazione di fatto).
7. Davanti al Pretore la convenuta aveva esposto nel proprio fabbisogno effettivo fr. 900.– mensili per il vitto, fr. 450.– mensili per l'economia domestica e fr. 800.– mensili per “vestiario e accessori” (memoriale conclusivo, pag. 12). Il primo giudice ha rilevato che in proposito “nulla è stato prodotto in appoggio per il periodo precedente alla separazione; ne discende che tali spese vanno conteggiate nell'importo di fr. 1200.– relativo al minimo esistenziale, come riconosciuto al marito” (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante oppone, in sintesi, che il minimo esistenziale del diritto esecutivo non ha alcuna attinenza con il metodo per il calcolo dei contributi alimentari fondato sul dispendio effettivo. Egli non contesta di avere riconosciuto alla moglie, davanti al Pretore, un fabbisogno di fr. 1200.– mensili, ma sottolinea di avere ammesso tale cifra come onnicomprensiva, con l'aggiunta del solo costo dell'alloggio, del premio della cassa malati, delle spese d'automobile, del dentista, delle vacanze, delle telecomunicazioni e dell'onere fiscale (memoriale, punti 1 e 2.2 lett. i).
a) Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che nel caso in cui i costi supplementari dovuti dopo la separazione dei coniugi a due economie domestiche siano coperti senza problemi, il coniuge richiedente può pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla separazione. Per il calcolo del contributo alimentare fa stato allora il metodo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo (méthode du calcul concret; einstufig konkrete Methode). Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla separazione. Determinanti a tal fine non sono i parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo (art. 93 cpv. 1 LEF), bensì le spese che il richiedente affrontava in concreto per finanziare il proprio tenore di vita anteriore alla separazione. Il che non comporta alcun riparto dell'eccedenza nel bilancio familiare, già per il fatto che il coniuge richiedente non può aspirare a un livello di vita più alto di quello sostenuto durante la comunione domestica. Il metodo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo non va confuso quindi, né tanto meno combinato, con quello consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.131 del 18 febbraio 2020 consid. 7c; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_172/2018 del 23 agosto 2018 consid. 4.3, in: FamPra.ch 2019 pag. 218; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6c).
b) Nella fattispecie il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo di AP 1, in luogo e vece delle spese di fr. 900.– mensili per il vitto, di fr. 450.– mensili per l'economia domestica e di fr. 800.– mensili per “vestiario e accessori” esposte dalla convenuta, l'intero minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona sola. Così facendo, tuttavia, egli ha mescolato i criteri per il calcolo del contributo alimentare secondo il metodo del dispendio effettivo con quelli per il calcolo del contributo alimentare consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (méthode du calcul du minumum existentiel élargi avec répartition de l'excédent; zweistufige Methode). Ciò non è ammissibile. È vero che, pur applicandosi il metodo di calcolo fondato sul fabbisogno effettivo, si può ricorrere al minimo esistenziale dell'art. 93 cpv. 1 LEF in via sussidiaria qualora un coniuge non renda – o non riesca a rendere – sufficientemente verosimili poste di spesa da lui fatte valere e alle quali ha dovuto far fronte (come rileva il Pretore con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5A_776/2015 del 4 febbraio 2016 consid. 6.3). Ma se le carenze allegatorie riguardano unicamente singole voci non si giustifica di far capo all'intero minimo di fr. 1200.– mensili per persona sola (FF 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292).
c) Nella fattispecie AP 1 non ha prodotto alcunché a sostegno delle sue spese in materia di vitto, economia dome-stica e abbigliamento “per il periodo precedente alla separazione”. Essa invoca genericamente il tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, (osservazioni all'appello, pag. 4), ma sull'ammontare di quelle spese non ha recato elementi concreti. D'altro lato è manifesto che a simili esborsi essa ha dovuto in qualche modo sovvenire. Nelle condizioni descritte si legittima perciò di riconoscerle almeno, entro tali limiti, il minimo garantito dall'art. 93 cpv. 1 LEF. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello aveva avuto modo di constatare, nel 2007, che nel minimo di base del diritto esecutivo “le spese di alimentazione” erano prese in considerazione “a concorrenza del 42%” (RtiD I-2008 pag. 1084 n. 64c). Dopo l'aggiornamento dei minimi esistenziali, nel 2009, la dottrina ha poi precisato che le spese per il vitto rappresentano circa il 35% del minimo di base, quelle per l'abbigliamento e le calzature circa il 14%, quelle per
l'economia domestica (energia, casalinghi, tessili, stoviglie) il 14%, quelle per il tempo libero e le comunicazioni (telefono, radio, televisione, internet) il 31% e quelle per la cura e l'igiene del corpo il 6% (Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in: SJ 2012 II 128). Vitto, economia domestica, vestiario e accessori costituiscono perciò, complessivamente, il 63% del minimo di base del diritto esecutivo. Trattandosi di una persona sola, esse sono pari a fr. 756.– mensili. È quanto va riconosciuto in concreto per tali voci nel fabbisogno effettivo di AP 1.
8. Nel fabbisogno effettivo di AP 1 il Pretore ha inserito una pigione di fr. 2500.– mensili (spesse accessorie comprese), consistenti nel canone di locazione che la convenuta paga per un appartamento di quattro locali (140 m²) a __________ (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante assume che il Pretore non avrebbe dovuto riconoscere più di fr. 1000.– mensili, poiché G__________ e P__________ abitano con lei e la differenza va a carico dei figli (appello, punti 2.1 e 2.2 lett. a). Il Pretore ha ritenuto l'argomentazione tardiva siccome avanzata solo nel memoriale conclusivo (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). In realtà la questione non è determinante. Che la convenuta abbia diritto di conservare il livello di vita sostenuto durante la comunione domestica, infatti, è già stato ricordato (consid. 6a). Che durante la vita in comune essa abitasse in una villa di quattro piani (216 m²) con veranda, giardino e piscina in una zona pregiata di __________ (deposizione di F__________ A__________: verbale del 29 luglio 2019, pag. 3) è assodato. Pretendere ora che essa debba accomodarsi di un appartamento da fr. 1000.– mensili (spese accessorie incluse) non è serio, tanto meno ove si consideri che nel suo fabbisogno effettivo l'appellante si è visto riconoscere un costo dell'alloggio complessivo di oltre fr. 3000.– mensili (sentenza impugnata, consid. 12 con rinvio all'istanza, pag. 9).
L'appellante adduce che i figli indennizzano la madre con fr. 250.– mensili ciascuno per l'incomodo che arrecano quando rientrano dalla città degli studi (G__________ da __________, P__________ dal 2019 dall'Inghilterra) e soggiornano a __________. Il che sarà anche vero, ma non è un motivo per ridurre il costo dell'abitazione nel fabbisogno effettivo di AP 1. In un alloggio consono al tenore di vita precedente la separazione l'interessata è libera in effetti di alloggiare i figli senza dover essere penalizzata. Né si comprende perché l'indennizzo che i figli versano a titolo di rimborso spese dovrebbe dedursi dalla pigione della madre. Quanto al canone di locazione di fr. 2500.– mensili pagato per l'appartamento a __________, nelle circostanze del caso esso non può definirsi eccessivo. Al riguardo l'appello si rivela perciò privo di consistenza.
9. Il Pretore ha inserito nel fabbisogno effettivo della convenuta
un premio della cassa malati per il 2020 di fr. 457.90 mensili: fr. 305.95 per la copertura secondo la LAMal e fr. 151.95 per la copertura complementare secondo la LCA (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante riconosce unicamente un premio di fr. 395.30 mensili: fr. 275.60 per la copertura secondo la LAMal e fr. 119.70 per la copertura complementare secondo la LCA (memoriale, punto 2.2 lett. b). In parte a ragione. Dagli atti risulta che nel 2018 AP 1 pagava per la cassa malati un premio di complessivi fr. 395.30 mensili (doc. 3, II), come fa valere l'appellante (e come ha fatto valere l'interessata medesima nel corso della prima udienza davanti al Pretore: osservazioni accluse al verbale del 29 maggio 2018, pag. 10). Dalla “panoramica dei premi” per il 2020, comunicata alla moglie nell'ottobre del 2019 e da lei prodotta senza indugio l'8 novembre successivo (doc. 32), si evince invece un premio di fr. 457.90 mensili complessivi. L'appellante assevera che la moglie ha esteso la copertura assicurativa. In realtà essa ha soltanto cambiato cassa malati, conservando la copertura complementare (‹www.__________›). Dal 1° gennaio 2020 si giustifica pertanto di inserire nel fabbisogno effettivo di lei il premio di fr. 457.90 mensili accertato dal Pretore, mentre in precedenza, dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2019, fa stato il vecchio premio di fr. 395.30 mensili.
10. Quanto alle spese sanitarie non coperte dalla cassa malati, il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo della convenuta una posta di fr. 223.86 mensili per “franchigia, aliquota e costi non assicurati” (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appel-lante definisce la spesa non verosimile ed estranea al minimo esistenziale del diritto esecutivo (memoriale, punto 2.2 lett. c). Il richiamo al minimo esistenziale del diritto esecutivo non è pertinente, trattandosi nella fattispecie di appurare una spesa documentata (sopra, consid. 7a e 7b). E il Pretore si è fondato al riguardo sul doc. 33 del gennaio 2020 (“panoramica dei premi e dei costi per l'anno fiscale 2019”), dal quale si desume che nel 2019 la convenuta ha partecipato ai costi sanitari conteggiati secondo la LAMal esaurendo la franchigia di fr. 2500.–, versando un'“aliquota” di fr. 40.10 e assumendo costi non assicurati per fr. 146.25, onde una media appunto di fr. 223.86 mensili. L'appellante obietta che la moglie “non ha dimostrato quali spese mediche esorbitanti la soglia della franchigia ella avrebbe dovuto sostenere in costanza di matrimonio”, ma così argomentando egli dimentica che in una procedura a tutela dell'unione coniugale il giudizio è meramente sommario, di semplice apparenza (DTF 138 III 104 consid. 3.4.2, 127 III 478 consid. 2b/bb). Non è un giudizio di merito emanato con pieno potere cognitivo. E ai fini di quanto la convenuta intende rendere verosimile (non – come crede l'appellante – “dimostrare”) il documento in questione può ritenersi sufficiente.
11. Per i costi del dentista e dell'igienista il Pretore ha incluso nel fabbisogno effettivo di AP 1 una spesa di fr. 200.– mensili siccome non contestata dall'istante (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). Quest'ultimo oppone nell'appello di avere contestato l'esborso, “mai comprovato (…) se non tramite un'unica fattura” di fr. 233.30, che giustifica un costo medio di fr. 16.65 mensili (memoriale, punto 2.2 lett. d). Ora, AP 1 ha fatto valere la spesa di fr. 200.– mensili sin dalla prima udienza davanti al Pretore, nelle osservazioni accluse al verbale del 29 maggio 2018 (pag. 10 in basso), producendo come giustificativo una nota d'onorario di fr. 233.30 del dott. N__________ F__________ di __________ (doc. 3, III). Nella replica scritta dell'11 giugno 2018 AO 1 ha contestato tutta una serie di voci elencate dalla moglie nel fabbisogno effettivo, ma non la spesa del dentista e dell'igienista (pag. 6, punto 3.3.5). Egli ha mosso invero la contestazione in una lettera del 21 dicembre 2018 inviata al Pretore nelle more istruttorie, ma troppo tardi. I fatti che devono passare al vaglio dell'istruttoria vanno definiti prima che cominci l'assunzione delle prove, la quale deve vertere solo sui “fatti controversi, se giuridicamente rilevanti” (art. 150 cpv. 1 CPC), tranne ove sussistano “notevoli dubbi circa un fatto non controverso” (art. 153 cpv. 2 CPC), ipotesi estranea al caso in esame. Nulla muta al proposito l'applicazione del principio inquisitorio “attenuato” che governa le procedure del diritto matrimoniale (art. 272 CPC). Al riguardo l'appello cade di conseguenza nel vuoto.
12. Afferma l'appellante che la spesa di fr. 200.– mensili inclusa dal Pretore nel fabbisogno effettivo di AP 1 per “abbonamento internet, TV e telefonia mobile” deve considerarsi compresa nel fabbisogno di fr. 1200.– onnicomprensivo da lui riconosciuto (memoriale, punto 2.2 lett. e). Il Pretore ha ritenuto la spesa non contestata (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante pretende di averla contestata, ma in realtà vale una volta ancora quanto si è spiegato al considerando che precede. Nelle osservazioni accluse al verbale del 29 maggio 2018 relativo alla prima udienza davanti al Pretore la convenuta ha esposto una spesa di fr. 200.– mensili per “tel. casa + internet + TV + mobile” (pag. 10 in basso). Nella replica l'istante ha puntualmente contestato – come detto – tutta una serie di voci elencate dalla moglie nel fabbisogno effettivo, ma non la spesa per “tel. casa + internet + TV + mobile” (pag. 6, punto 3.3.5), cui non accenna del resto nemmeno la citata lettera del 21 dicembre 2018. Per tacere del fatto che il 28 gennaio 2019 AP 1 ha versato agli atti le fatture della __________ e della __________ a suo carico del dicembre 2018 e del gennaio 2019, dalle quali risulta una spesa mensile media di fr. 120.– mensili per telefonia mobile e una di fr. 164.– mensili per internet e televisione (doc. 27, fogli 5 e 6, doc. 28, fogli 3 e 4, e doc. 29, fogli 6 e 7). A un giudizio di verosimiglianza ciò può ritenersi sufficiente.
13. Nel fabbisogno effettivo della convenuta il Pretore ha riconosciuto una spesa di fr. 75.– mensili per “pneumatici”, rilevando che “il marito non ha contestato l'utilizzo in sé del veicolo a cura della moglie, l'esistenza e l'ammontare di tali spese, che non necessitano quindi di documenti giustificativi (…), ma unicamente il fatto che la convenuta necessita di un'autovettura per l'esercizio di un'attività lavorativa; sennonché allorquando si applica il metodo del dispendio effettivo non vige tale presupposto, dovendosi garantire lo stesso tenore di vita risalente a prima della separazione” (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante eccepisce che il costo di un treno di pneumatici invernali (fr. 890.–) va suddiviso su almeno tre anni di esercizio (memoriale, punto 2.2 lett. f). Sta di fatto che nella citata replica dell'11 giugno 2018 egli ha contestato solo genericamente “i costi dell'autovettura” (pag. 6 in fondo) e che nella nota lettera 21 dicembre 2018 ha esplicitamente riconosciuto alla convenuta fr. 75.– mensili per pneumatici (2° foglio a metà). Sul mantenimento del tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, poi, egli nemmeno allude. In proposito l'appello sfiora finanche il pretesto.
14. Il Pretore ha inserito nel fabbisogno effettivo di AP 1 una spesa di fr. 400.– mensili per il carburante e la manutenzione dell'automobile, adducendo la stessa motivazione recata per il costo dei pneumatici (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante definisce l'importo “un autentico sproposito”, poiché fr. 400.– mensili di carburante basterebbero a suo dire per almeno 60 000 km l'anno. Dato l'uso del veicolo che fa la moglie, a suo avviso sono sufficienti perciò fr. 50.– mensili (memoriale, punto 2.2 lett. g). Così argomentando, egli trascura tuttavia che la spesa media di fr. 400.– mensili comprende anche la manutenzione del mezzo. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che, a un giudizio sommario, un'indennità di fr. –.70/km copre mediamente i costi di un'automobile da turismo, dall'imposta di circolazione al premio assicurativo, dal carburante alla manutenzione (RtiD II-2017 pag. 781 a metà). Includendo anche il costo dei pneumatici (fr. 75.– mensili), in concreto il Pretore si è quindi dipartito da una percorrenza media attorno ai 650 km mensili (poco meno di 8000 km l'anno). Perché ciò dovrebbe costituire “un autentico sproposito” non è dato a divedere.
15. Sostiene l'appellante che la spesa di fr. 150.– mensili inclusa dal Pretore nel fabbisogno effettivo della moglie per farmacia e profumeria non si giustifica (memoriale, punto 2.2. lett. h). Il primo giudice ha motivato la decisione con l'argomento che AO 1 non aveva contestato quella spesa, salvo pretendere che un identico esborso fosse inserito anche nel suo fabbisogno effettivo, senza però renderlo verosimile (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante asserisce, in sintesi, di avere chiaramente contestato la cifra, che a suo parere non è stata resa verosimile e va dunque compresa nel fabbisogno di fr. 1200.– onnicomprensivo da lui riconosciuto (memoriale, punto 2.2. lett. h). Si è già spiegato tuttavia che il fabbisogno “onnicomprensivo” non è un criterio cui riferirsi ai fini del fabbisogno effettivo. Comunque sia, è vero che l'istante ha contestato i costi di farmacia e profumeria fatti valere dalla convenuta (fr. 150.– mensili: replica, pag. 7 in alto). Con la duplica, nondimeno, AP 1 ha addotto giustificativi a sostegno della pretesa: un “bollettino” a suo nome della Farmacia __________, __________, dal quale risulta una spesa complessiva di fr. 1624.05 dal 1° gennaio 2017 all'11 giugno 2018, per una media di fr. 89.– mensili (doc. 7A), una distinta della farmacia __________ al __________, __________, dalla quale si evince una spesa complessiva di fr. 1624.05 dal 26 gennaio 2016 al 15 giugno 2018 di fr. 2484.05, per una media di fr. 88.– mensili (doc. 7B), e acquisiti online presso la profumeria “__________” al __________ per fr. 327.80 tra il 21 aprile e il 24 novembre 2017 (doc. 8). Tutto considerato, la spesa media di fr. 150.– mensili stimata a un sommario esame dal Pretore resiste dunque alla critica.
16. L'appellante chiede di ridurre da fr. 250.– a fr. 166.– mensili (fr. 2000.– annui) la spesa media compresa dal Pretore nel fabbisogno effettivo della convenuta per le vacanze, spesa da considerare inclusa a mente sua nel fabbisogno “onnicomprensivo” di fr. 1200.– da lui riconosciuto (memoriale, punto 2.2 lett. j). Il primo giudice ha fondato la stima sulle testimonianze di M__________ C__________, F__________ A__________ e G__________ __________, figlio dell'istante (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). Sull'estraneità del fabbisogno “onnicomprensivo” invocato dall'istante non soccorre ripetersi. Quanto alla stima del Pretore, si conviene che dopo il 2014 la famiglia non ha più trascorso le vacanze unita. Risulta in ogni modo che dal 2014 in poi AP 1 è andata in vacanza con la figlia (deposizione di G__________ __________: verbale del 17 dicembre 2019, pag. 2). Nel 2018, in particolare, essa ha villeggiato con la figlia a __________, alle __________ e a __________, spendendo circa fr. 8500.– (doc. 3, X). M__________ C__________, titolare dell'agenzia di viaggi __________ di __________, ha confermato inoltre che tra il 2014 e il 2019 la convenuta è andata quasi sempre in vacanza con la figlia P__________ (per esempio a __________, nell'estate del 2014 o del 2015) e che tali viaggi costavano tra fr. 2000.– e fr. 3000.–, soggiungendo che la sua cliente ha trascorso anche vacanze in altre mete (verbale di udienza del 17 giugno 2019, pag. 1 e 2). La spesa media annua di fr. 3000.– per vacanze stimata dal Pretore riesce pertanto verosimile.
17. Nel fabbisogno effettivo della convenuta il Pretore ha inserito una spesa di fr. 100.– mensili per l'estetista fondandosi sulla deposizione di I__________ G__________, titolare di uno studio di visagista a __________ (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). Nell'appello l'appellante chiede di stralciare tale costo, già compreso nel fabbisogno “onnicomprensivo” di fr. 1200.– da lui riconosciuto (memoriale, punto 2.2 lett. k). Siffatto importo, come si è illustrato, è fuori argomento. Al riguardo non giova dunque ripetersi.
18. Per le spese di parrucchiera il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo di AP 1 un esborso di fr. 130.– mensili (sentenza impugnata, consid. 10.3.1) in base alla testimonianza di L__________ G__________, acconciatrice a __________ (Como). L'appellante oppone che quest'ultima ha servito la moglie solo fino alla separazione di fatto, poi non più. L'argomentazione è ininfluente, il tenore di vita cui può aspirare la convenuta essendo appunto quello sostenuto durante la comunione domestica (sopra, consid. 7a). Sull'inconcludenza della tesi, poi, secondo cui tale spesa andrebbe conteggiata nel fabbisogno “onnicomprensivo” di fr. 1200.– mensili non è il caso di tornare.
19. L'appellante contesta anche l'esborso di fr. 89.– mensili che il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo della convenuta per lo psicologo (sentenza impugnata, consid. 10.3.1), rimproverando alla moglie di non avere “dimostrato di aver continuato a sostenere personalmente le spese esposte nella sua distinta” (memoriale, punto 2.2 lett. m). Lo psicologo P__________ K__________ ha dichiarato tuttavia di avere seguito AP 1 dal novembre del 2005 al 31 marzo 2009 su richiesta del medico curante, di avere continuato a seguirla dal 12 gennaio 2015 in poi con una frequenza tra le sei e le otto volte l'anno, al costo di fr. 152.– per seduta, e che la terapia non è ancora terminata (verbale del 30 settembre 2019, pag. 1 e 2 con rinvio al doc. 3, XI). La spesa di fr. 89.– mensili (sette sedute l'anno), che l'appellante non pretende essere assunto dalla cassa malati, risulta pertanto verosimile.
20. Il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo di AP 1 una spesa di fr. 130.– mensili per sedute di “pilates”, non contestate dall'istante e attestate dal doc. 3, XII (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante assevera di avere contestato l'esborso, soggiungendo che la moglie non ha “dimostrato” di sostenere la spesa anche dopo la separazione, sicché l'importo va considerato incluso nel fabbisogno “onnicomprensivo” di fr. 1200.– mensili (appello, punto 2.2 lett. n). La contestazione è tardiva. La convenuta ha fatto valere la spesa (di fr. 135.– mensili) sin dalla prima udienza davanti al Pretore (osservazioni accluse al verbale del 29 maggio 2018, pag. 11) e l'istante ha esplicitamente riconosciuto l'esborso ancora con lettera al Pretore del 21 dicembre 2018. Solo nel memoriale conclusivo egli ha mosso contestazioni, ma a quel momento egli non poteva più tornare sulla sua posizione. Per di più, la spesa è resa verosimile dalla distinta delle sedute frequentate dalla moglie nello “__________” di __________ fra il 2013 e il 2018 (doc. 3, XII), prodotta già con le citate osservazioni del 29 maggio 2018. E che il costo di tali sedute sia assunto dalla cassa malati non è preteso dall'appellante. In proposito non giova pertanto attardarsi.
21. Nel fabbisogno effettivo della convenuta il Pretore ha incluso un costo di fr. 20.– mensili per l'abbonamento al __________, versione digitale, sulla scorta del doc. 25 (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). Secondo l'appellante tale spesa non può essere riconosciuta poiché non rientra nel dispendio abituale della moglie prima della separazione, l'abbonamento al quotidiano essen-
do stato disdetto nel 2015 (appello, punto 2.2 lett. o). Se non che, nella ripetuta lettera al Pretore del 21 dicembre 2018 AO 1 aveva ammesso finanche la spesa per l'abbonamento al __________ “versione cartacea” (fr. 29.15 mensili), rilevando soltanto che “L'informatore non è necessario, per rapporto al __________, più che sufficiente” (pag. 3 in fondo). Su questo punto l'appello non merita quindi altra disamina.
22. L'istante contesta nell'appello la spesa di fr. 10.– mensili che il Pretore, fondandosi sulla testimonianza di G__________ __________, ha inserito nel fabbisogno effettivo della convenuta per “__________” (circa 500 canzoni scaricate in dieci anni a fr. 2.– per canzone: sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante contesta la verosimiglianza dell'esborso (memoriale, punto 2.2 lett. p), ma non spende una parola sulla testimonianza del figlio G__________ evocata dal Pretore. Al riguardo l'impugnazione si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
23. Relativamente alla spesa per l'animale domestico, il primo giu-dice ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo della convenuta fr. 120.– mensili, esborso che secondo il Pretore non era contestato dal marito (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). Questi obietta che la convenuta non ha più rivendicato la spesa nel memoriale conclusivo e che la famiglia non ha mai posseduto animali domestici, il contratto dell'appartamento locato dalla moglie non consentendo nemmeno di tenere animali (appello, n. 2.2 lett. q). La prima obiezione è infondata, AP 1 avendo mantenuto la pretesa anche nel memoriale conclusivo (pag. 14), pretesa che essa aveva fatto valere sin dalla prima udienza davanti al Pretore (osservazioni accluse al verbale del 29 maggio 2018, pag. 11) e che nella replica l'istante non ha contestato. Posto ciò, è vero che il contratto di locazione dell'appartamento locato dalla moglie non permette di tenere animali (doc. 17, clausola n. 18.1), né la convenuta ha reso verosimile di avere ottenuto una deroga dal locatore. In circostanze del genere la possibilità di accudire a un animale in casa è venuta meno. Non potendosi ammettere nel fabbisogno effettivo una spesa meramente teorica, su questo punto l'appello del marito va dunque accolto.
24. Riguardo alle spese per ristorante e concerti, il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo della convenuta una spesa di fr. 200.– mensili sulla base della deposizione del marito, secondo cui “in famiglia capitava di recarsi settimanalmente al ristorante”, e sulla base della testimonianza di G__________, il quale ha confermato che la madre andava a sentire sei o sette concerti l'anno (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante critica la spesa siccome non “comprovata” (memoriale, punto 2.2 lett. r). Non rinnega tuttavia quanto egli medesimo ha dichiarato, ovvero che la famiglia si recava settimanalmente al ristorante (verbale del 12 novembre 2019, pag. 5 a metà) né quanto ha testimoniato il figlio in merito ai concerti cui soleva assistere AP 1 (verbale del 17 dicembre 2019, pag. 2). La spesa media di fr. 200.– mensili per ristoranti e concerti potrà quindi non essere “comprovata”. A un esame di verosimiglianza, limitatamente alla sola moglie e vista la situazione agiata in cui versava la famiglia, essa appare nondimeno verosimile.
25. Per l'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile il primo giudice ha inserito nel fabbisogno effettivo della convenuta fr. 52.– mensili, premio non discusso dal marito (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante contesta l'esistenza di una polizza a nome della moglie (memoriale, punto 2.2 lett. s). Dimentica però che nella nota lettera del 21 dicembre 2018 al Pretore egli ha esplicitamente riconosciuto nel fabbisogno effettivo della moglie un premio di fr. 52.50 mensili per “assicurazione ED e RC” (2° foglio). Nel memoriale conclusivo del 3 febbraio 2020 egli non poteva dunque tornare su tale ammissione (pag. 13), né può rimetterla in causa adesso.
26. Il carico fiscale della convenuta è stato valutato dal Pretore in fr. 900.– mensili (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante chiede di ridurre tale onere a fr. 350.– mensili, ritenendo l'aggravio sovrastimato (memoriale, punti 2.2 lett. t e 2.3). Nelle sue osservazioni all'appello AP 1 “conviene con controparte che la posta va dimensionata all'effettivo contributo alimentare attribuito alla moglie” (pag. 9). Prima di statuire al proposito è bene pertanto esaminare l'appello di AP 1, l'ammontare delle imposte a carico di quest'ultima dipendendo anche dall'esito del ricorso da lei presentato.
27. Oltre al fabbisogno effettivo della moglie, AO 1 contesta la capacità lucrativa di quest'ultima, cui egli imputa un reddito ipotetico di almeno fr. 4000.– netti mensili per un'attività a tempo pieno come massaggiatrice dipendente o indipendente (“o anche in altri campi vari”). Anche perché – egli sottolinea – AP 1 ha una formazione di massaggiatrice professionale ed è disponibile a lavorare in tale settore (appello, pag. 18 a 21). Il Pretore ha ricordato invece che “qualora il reddito effettivo [di un coniuge] basti per finanziare i fabbisogni, un reddito ipotetico non
entra in linea di conto”, l'istante ammettendo “di godere di una
situazione finanziaria particolarmente agiata, di riuscire a rispar-miare fr. 25 000.– l'anno e di dedicare il salario ‘in modo importante ad altri scopi piuttosto che al mantenimento della famiglia’ (…)” (sentenza impugnata, consid. 11). Subordinatamente – ha rilevato il Pretore – “l'attività di massaggi è stata sì esercitata [dalla convenuta], ma per un periodo limitato e (…) con spese maggiori delle entrate (come riconosciuto dal convenuto stesso)” (sentenza impugnata, loc. cit.). Alla moglie il primo giudice non ha quindi ascritto alcuna capacità lucrativa.
a) La prima motivazione del Pretore si ispira a quanto la Camera ha già avuto modo di illustrare per quanto attiene al problema di sapere se si possa pretendere già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda l'esercizio di una professione. La Camera ha ricordato in proposito che ciò è possibile a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata
durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando l'inizio o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 con richiamo; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020 consid. 5a e 5b).
La conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, in altri termini, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio. E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3 con richiamo; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.131 del 18 febbraio 2020 consid. 6c e 6d).
b) La seconda motivazione addotta dal Pretore verte invece sulla capacità lucrativa di un coniuge tenuto a riprendere o a estendere, già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale, l'esercizio di una professione. La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio che dopo i 45 anni d'età non potesse più imputarsi a una moglie divorziata una capacità lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rinvii). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite è stato relativizzato, il Tribunale federale rilevando come per determinati posti di lavoro l'offerta del mercato fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Successivamente la giurisprudenza ha specificato, ad ogni modo, che qualora un coniuge sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e della casa, sussiste la presunzione – refragabile – che dopo i 45 anni egli non possa più reinserirsi in un comparto professionale (DTF 115 II 6 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 5A_76/2009 del 4 maggio 2009 consid. 6.2.3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_97/2917 del 23 agosto 2017 consid. 7.1.2.1 con rimandi).
c) Nel caso in esame la sentenza impugnata poggia, come si è appena visto, su una doppia motivazione: in primo luogo il Pretore ha ritenuto che nella fattispecie non siano dati i requisiti per obbligare la convenuta a esercitare l'attività di massaggiatrice o un lavoro di altro genere. In secondo luogo egli ha considerato che, quand'anche AP 1 fosse tenuta ad attivarsi professionalmente, la sua capacità lucrativa è pressoché nulla. Ora, quando una decisione è sorretta da più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da sé sola per definire l'esito della causa, il ricorrente deve confrontarsi con tutte quante, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e un'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii; più recentemente: sentenza 4A_25/2020 del 29 giugno 2020 consid. 3.2; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.4 del 12 agosto 2020 consid. 6b).
Nell'appello l'istante si diffonde sulle ragioni per cui la moglie potrebbe riprendere l'attività di massaggiatrice esercitata fra il 2016 e il maggio del 2018 durante la vita in comune, guadagnando almeno fr. 4000.– netti mensili. Contesta dunque la seconda motivazione addotta dal Pretore (sopra, consid. b). Egli sorvola invece sulla prima motivazione. Non spiega in effetti per quali motivi si possa pretendere che già durante la procedura a tutela dell'unione coniugale AP 1 sarebbe tenuta a riprendere o a estendere la professione di massaggiatrice né accenna alle tre condizioni cumulative enunciate a tal fine dalla giurisprudenza (sopra, consid. a). Del resto non risulta nemmeno che al momento in cui ha statuito il Pretore i coniugi vivessero separati da almeno due anni. Ne deriva che, diretto contro una sola motivazione (su due) della sentenza impugnata, al riguardo l'appello risulta irricevibile.
28. Infine l'appellante chiede che la moglie sia condannata a restituirgli “quanto percepito a far tempo dal 1° agosto 2018 in esubero a quanto deciso con il presente giudizio” e ch'egli sia autorizzato “a compensare il credito per alimenti di futura scadenza in favore della moglie con il suo credito in restituzione di quanto corrisposto alla medesima dal 1° agosto 2018 in esubero a quanto deciso con il presente giudizio” (memoriale, pag. 21 seg.). L'istante rimprovera al primo giudice di avere ignorato tale richiesta e lamenta di aver dovuto versare alla moglie, per il mese di agosto 2018, il contributo alimentare di fr. 5000.– mensili decretato cautelarmente il 25 luglio 2018 “nelle more istruttorie” (sopra, lett. D), ma non più confermato nella decisione impugnata.
a) Con decreto cautelare emesso il 25 luglio 2018 “nelle more istruttorie” il Pretore aveva condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili dal 1° agosto 2018, importo che sarebbe aumentato a fr. 8500.– mensili dal momento in cui la moglie si sarebbe “costituita dimora separata” (ciò che è avvenuto il 1° settembre successivo). Nella sentenza finale invece il Pretore ha fatto decorrere il contributo alimentare di fr. 7578.– mensili soltanto dal 1° settembre 2018. E la sentenza finale ha fatto decadere l'assetto cautelare (art. 268 cpv. 2 prima frase CPC).
b) L'appellante insta anzitutto perché AP 1 gli restituisca il contributo alimentare dell'agosto 2018 (fr. 5000.–), non confermato dal Pretore con la sentenza finale. La domanda è irricevibile. Come questa Camera ha già avuto occasione di spiegare al patrocinatore dell'appellante, qualora un coniuge pretenda di ottenere dall'altro coniuge la restituzione di contributi pagati in eccesso, la richiesta va sottoposta al giudice ordinario o al giudice del divorzio, non al giudice della protezione dell'unione coniugale (sentenza inc. 11.2019.66 del 7 ottobre 2019 consid. 1). Invano l'appellante fa valere pertanto una pretesa del genere nell'ambito dell'odierno processo.
c) Per quanto concerne la possibilità di compensare contributi alimentari erogati in esubero, la convenuta obietta nelle osservazioni all'appello che ciò contravviene all'art. 125 n. 2 CO. L'opinione è erronea, una simile compensazione non essendo per nulla esclusa (Zellweger-Gutknecht in: Berner Kommentar, edizione 2012, n. 80 e 172 ad art. 125 CO con rimandi). Anzi, il giudice a protezione dell'unione coniugale deve tenere conto, quando emana la sentenza finale, dei contributi alimentari che il debitore ha già versato in via cautelare (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2018 del 15 maggio 2019 consid. 3.3.1, in: RtiD I-2020 pag. 600). Certo, un debitore che intenda compensare contributi alimentari pagati di troppo non è tenuto a farsi autorizzare dal giudice. Può compensare da sé, unilateralmente, ma nulla osta a ch'egli chieda di essere abilitato in tal senso, fosse solo
per evitare contestazioni successive, eventualmente in sede di esecuzione (I CCA, sentenza inc. 11.2016.118 del 27 aprile 2018 consid. 6a).
d) In concreto l'appellante fa valere di avere pagato il contributo cautelare dell'agosto 2018 (fr. 5000.–), non confermato dal Pretore con la sentenza finale, e di avere versato in seguito fr. 8500.– mensili fino all'emanazione della sentenza impugnata (4 marzo 2020), dopo di che egli parrebbe avere corrisposto quanto ha deciso il Pretore nella sentenza finale, ovvero fr. 7578.– mensili (sopra, lett. G). Circa i pagamenti da lui eseguiti non figura agli atti alcuna documentazione. In esito al presente giudizio non è ancora dato di sapere, inoltre, a quanto ammonta il contributo alimentare definitivo in favore della convenuta. La questione sarà ripresa così in esito all'esame dell'appello presentato da AP 1.
I. Sull'appello di AP 1
29. L'appellante censura numerose voci del proprio fabbisogno effettivo determinato dal Pretore, che chiede di portare da fr. 7578.– a fr. 13 066.– mensili complessivi. Conviene esaminare le singole poste puntualmente, nell'ordine in cui sono esposte. Ora, riguardo ai costi di internet, televisione e telefonia mobile il Pretore ha riconosciuto alla moglie fr. 200.– mensili sulla base di una panoramica del “pacchetto __________” offerto dalla __________ (doc. 3, IV). L'appellante fa valere di avere documentato il 28 gennaio 2019 (act. VI, plichi doc. 27, fogli 5 e 6, doc. 28, fogli 3 e 4, e doc. 29, fogli 6 e 7), con menzione nel memoriale conclusivo del 3 febbraio 2020 (pag. 11), che i suoi costi effettivi della telefonia mobile ammontano a fr. 120.– mensili e quelli della telefonia fissa, di internet e della televisione a fr. 164.– mensili, per complessivi fr. 284.– mensili (appello, punto 4.2.5). L'argomentazione è fondata, le relative fatture della __________ Sagl figurando agli atti (sopra, consid. 12). Al proposito l'appello è provvisto di buon diritto.
30. Per “corsi di formazione e attività hobbistiche” l'appellante chiede di inserire nel proprio fabbisogno effettivo una spesa di fr. 475.– mensili (fr. 275.– per un “corso di __________”, fr. 200.– per “altre spese scuole massaggi”). Il Pretore ha reputato l'esborso non verosimile siccome da ricondurre “al conseguimento di formazioni e diplomi prima della separazione”, la convenuta medesima riconoscendo di non avere più lavorato dopo il maggio del 2018 (sentenza impugnata, consid. 10.3.2 in fine). Nell'appello l'interessata reitera la sua pretesa, affermando che la sua attività accessoria era “una realtà consolidata prima della separazione” e rientra perciò nel suo tenore di vita. Poco importa, a suo avviso, che in pendenza di causa essa non abbia più seguito corsi e non abbia più lavorato (appello, punto 4.2.7). L'argomentazione non può essere condivisa, già per il fatto che se dopo il maggio del 2018 l'appellante non ha più frequentato corsi di formazione – circostanza da lei medesima ammessa – e non rende minimamente verosimile di volerne seguire altri, non si legittima di inserire fr. 475.– mensili nel suo fabbisogno effettivo. Su questo punto l'appello si rivela infondato.
31. Relativamente a spese di farmacia e profumeria, il Pretore ha incluso nel fabbisogno effettivo della convenuta fr. 150.– mensili, non contestati dal marito (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante chiede di portare l'esborso a fr. 175.– mensili, “pari alla media delle spese giustificate dai doc. 26 a 29”, da lei prodotti il 28 gennaio 2019. Non spiega tuttavia perché andrebbero trascurati a tal fine i doc. 7A, 7B e 8 su cui il Pretore si è fondato. Per di più, i doc. 26 a 29 attestano unicamente spese sostenute fra l'ottobre del 2018 e il gennaio del 2019. Non bastano per rendere verosimile che gli esborsi di quei quattro mesi si ripetessero lungo tutto l'arco dell'anno. Anche al proposito la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
32. Nel fabbisogno effettivo di AP 1 il Pretore non ha riconosciuto una spesa di fr. 402.90 mensili fatta valere dalla convenuta per la collaboratrice domestica (fr. 344.40 di stipendio, fr. 8.50 di assicurazione, fr. 50.– di contributi AVS), rilevando che quest'ultima ha prestato servizio nell'abitazione coniugale solo fino al luglio del 2018 e che dopo di allora la convenuta non ha reso verosimile di continuare ad avvalersi di una governante (sentenza impugnata, consid. 10.3.2 in principio). L'appellante oppone di avere diritto a una collaboratrice domestica per salvaguardare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica e di non avere più potuto far capo ad A__________ T__________ dopo il luglio del 2018, avendo costei rinunciato all'incarico per ragioni di salute (appello, punto 4.2.9). La convenuta si limita però a rivendicare un proprio diritto, senza rendere verosimile di voler assumere nuovamente una collaboratrice domestica, tanto meno per il suo appartamento attuale (definito da lei stessa “modesto”). E nel fabbisogno effettivo di un coniuge non possono essere inserite spese meramente astratte. Su questo punto l'appello è destinato una volta ancora all'insuccesso.
33. Quanto alle vacanze, il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo della moglie, che esponeva una spesa media di fr. 500.– mensili, fr. 250.– mensili (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante ribadisce la propria richiesta, facendo valere che la spesa media di fr. 250.– si riferisce unicamente alle vacanze trascorse “da sola e/o con sua figlia”. Quando sussisteva la vita di coppia essa afferma di avere “sempre potuto beneficiare di più vacanze nel corso dell'anno” a __________, negli Stati Uniti, a __________, nelle Bahamas, in Sardegna e così via (appello, punto 4.2.10). Ciò risale tuttavia al 2014, dopo di che i coniugi non hanno più trascorso vacanze insieme, né la convenuta rende verosimile di avere continuato a spendere fr. 6000.– annui in seguito, somma ch'essa medesima riconduce a una stima. Poco importa che l'appellante sia d'accordo di vedere inserita una cifra identica nel fabbisogno effettivo del marito. Nel fabbisogno effettivo di un coniuge non possono trovare spazio valutazioni empiriche. Né l'appellante indica quali elementi concreti sorreggerebbero la sua pretesa. Una volta di più l'appello vede così la sua sorte segnata.
34. L'appellante chiede che nel proprio fabbisogno effettivo sia riconosciuta una spesa media di fr. 250.– mensili per l'acquisto di arredamento e suppellettili destinati al suo nuovo appartamento (fr. 30 000.– suddivisi su un periodo di dieci anni: appello, punto 4.2.11). Il Pretore ha respinto la pretesa con l'argomento che la convenuta “ha locato un appartamento parzialmente ammobiliato e, nonostante abbia già fatto fronte a tali spese, dispone ancora di liquidità” per fr. 40 000.– (sentenza impugnata, consid. 10.3.2). La motivazione potrà anche apparire discutibile. Sta di fatto che nemmeno la convenuta indica con un minimo di precisione quali documenti renderebbero verosimile una spesa di fr. 30 000.–. Né incombe a questa Camera calcolare una media di esborsi mensili cercando giustificativi per spese di arredamento e suppellettili nei plichi doc. 24 a 29 cui l'appellante accenna.
Fa notare l'appellante che, come il Pretore ha accertato, essa ha “già fatto fronte a tali spese”. Se non che, un contributo alimentare a tutela dell'unione coniugale è destinato a coprire oneri correnti, non ad assicurare il rimborso di spese già affrontate, a meno che per sostenere un determinato onere un coniuge abbia acceso solidalmente con l'altro un mutuo da rimborsare a rate (trattandosi di arredamento: I CCA, sentenza inc. 11.2003.105 del 19 febbraio 2004 consid. 8; più in generale: sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 del 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 con richiami). Che poi in concreto il Pretore avesse riconosciuto una spesa di fr. 250.– mensili per il nuovo arredamento della convenuta nel decreto cautelare emesso il 25 luglio 2018 “nelle more istruttorie” non è di rilievo, nulla obbligando un giudice a confermare in un giudizio finale il contenuto di un decreto cautelare intermedio. Ne segue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza dell'appello.
35. Nel proprio fabbisogno effettivo l'appellante postula l'inserimento di fr. 900.– mensili “per alimentari”, di fr. 450.– mensili “per economia domestica” e di fr. 800.– mensili per “vestiario e accessori” rispetto ai fr. 1200.– mensili forfettari ammessi dal primo giudice (appello, punto 4.2.12). Il Pretore ha motivato la decisione impugnata con l'argomento che “nulla è stato prodotto in appoggio per il periodo precedente alla separazione; ne discende che tali spese vanno conteggiate nell'importo di fr. 1200.– mensili relativo al minimo esistenziale, come riconosciuto al marito” (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante eccepisce, in sintesi, che ammettere nel suo fabbisogno effettivo soli fr. 1200.– mensili per le spese citate è “contrario al diritto e al buon senso” ove si pensi che nella fattispecie la famiglia poteva contare su un reddito lordo di fr. 360 000.– annui. Essa soggiunge che una spesa per il vitto di fr. 900.– mensili corrisponde a fr. 30.– giornalieri, una spesa di fr. 450.– mensili per l'economia domestica a fr. 15.– giornalieri e una spesa di fr. 800.– mensili per vestiario e accessori a fr. 25.– giornalieri, importi finanche modici per il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica. Così argomentando, nondimeno, la convenuta parte una volta ancora dalla fallace premessa per cui, mancando dati concreti su una determinata voce di spesa, si inseriscono nel fabbisogno effettivo di un coniuge valori stimati a beneplacito. Come si è spiegato, invece, mancando elementi di verosimiglianza non si può riconoscere più di quanto garantisce, per vitto, economia domestica e abbigliamento, l'art. 93 cpv. 1 LEF (sopra, consid. 7c).
Nell'appello la convenuta lamenta di non avere potuto documentare il livello di vita sostenuto fino alla separazione perché il marito non ha dato seguito alle sue richieste di edizione, asserendo di non possedere più giustificativi (memoriale, punto 5). Ciò che, a suo parere, non risponde al vero, onde l'invito a questa Camera perché nell'apprezzamento delle prove si tenga conto del contegno dimostrato da AO 1 (art. 164 CPC). La doglianza cade nel vuoto. Il fatto che una parte sostenga di non possedere i documenti a lei chiesti in edizione, foss'anche dubbio, non basta in effetti perché si ritenga verosimile quanto spettava all'altra parte documentare. Che poi nel caso specifico il Pretore abbia limitato l'edizione di documenti, il 25 luglio 2018, al periodo successivo al 1° gennaio 2016, ciò che l'appellante deplora, non presta il fianco alla critica. Il tenore di vita determinante per la definizione di contributi alimentari nelle protezioni dell'unione coniugale e nei procedimenti cautelari in cause di stato è infatti l'ultimo che le parti hanno sostenuto insieme (DTF 135 III 158 consid. 4.3, 134 III 577 consid. 8, 145 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_641/2019 del 30 giugno 2020 consid. 4.1, in: FamPra.ch 2020 pag. 1045; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.50/64 del 29 gennaio 2019 consid. 8; sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015 consid. 12b). Non è dunque, contrariamente all'opinione dell'appellante, “quello condotto dai coniugi per oltre vent'anni”.
36. Al Pretore l'appellante rimprovera di avere ignorato nel suo fabbisogno effettivo una spesa di fr. 220.– mensili da lei fatta valere per “massaggi ayurvedici” (memoriale, punto 4.2.14). A sostegno della pretesa essa invoca un “certificato trattamenti ayurvedici” dell'8 giugno 2018, dal quale risulta ch'essa è cliente dello studio di S__________ B__________ sin dal 29 giugno 2017 e che fino al giugno del 2018 usufruiva ogni quindici giorni di tali trattamenti (doc. 10, 3° foglio). Come sottolinea l'istante nelle osservazioni all'appello, nondimeno, dal momento in cui S__________ B__________ ha conseguito il diploma di terapista complementare, nel maggio del 2018, i costi di simili terapie (fr. 120.– l'ora) sono assunti dall'assicurazione malattia complementare (verbale del 28 gennaio 2019, pag. 3). Nel risultato la decisione del Pretore sfugge dunque a censura.
37. L'appellante chiede che nel suo fabbisogno effettivo si includa il canone di ricezione radiotelevisivo (“__________”, ora “__________”) di fr. 30.– mensili (memoriale, punto 4.2.18). Il Pretore ha ritenuto la spesa già considerata nell'importo forfettario di fr. 1200.– mensili riconosciuto a AP 1 per vitto, economia domestica, vestiario e accessori (sentenza impugnata, consid. 10.3.2; sopra, lett. g). L'impostazione è erronea, poiché il costo della ricezione radiotelevisiva andrebbe considerato in base ai criteri del diritto esecutivo soltanto ove non fosse sufficientemente reso verosimile (sopra, consid. 7a e 7c). Nella fattispecie non è contestato che AP 1 debba pagare fr. 360.– di canone annuo per la ricezione radiotelevisiva, onere che grava notoriamente ogni economia domestica. Non v'è ragione quindi per non riconoscere tale esborso nel fabbisogno effettivo.
38. Nel fabbisogno effettivo della convenuta il Pretore ha riconosciuto una spesa media fr. 200.– mensili per “ristorante e concerti” fondandosi sulla deposizione di G__________ __________, stando al quale “in famiglia capitava di recarsi settimanalmente al ristorante”, la convenuta recandosi inoltre a “concerti sei o sette volte l'anno” (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante chiede di portare la spesa a fr. 500.– mensili, invocando i plichi dei doc. 24 a 29 (memoriale, punto 4.2.19). Sta di fatto che soltanto il plico del doc. 24 si riferisce all'ultimo periodo della comunione domestica (dal 26 luglio al 31 agosto 2018), determinanti per accertare il tenore di vita (gli altri plichi sono successivi). E i giustificativi in questione consistono in un elenco di spese cui è accluso un coacervo di ricevute riguardanti esborsi di ogni genere senza il benché minimo riferimento all'elenco, per tacere della circostanza che le fatture rintracciabili dei ristoranti sembrano riferirsi anche a due coperti anziché a uno. In ogni modo non compete all'autorità di ricorso cercare in che misura le prove offerte in una congerie di documenti sostanzino allegazioni di parte (sentenza del Tribunale federale 4A_195/2014 del 27 novembre 2014 consid. 7.3.3, in: RSPC 2015 pag. 116; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.97 del 15 febbraio 2018 consid. 7i), tanto meno ove si consideri che nel memoriale conclusivo di AP 1 davanti al Pretore i documenti del plico 24 non erano nemmeno stati invocati (pag. 14 verso l'alto). In condizioni non si ravvisano le premesse per rimettere in discussione la stima pretorile di fr. 200.– mensili.
39. Si duole l'appellante che il Pretore non ha riconosciuto nel suo fabbisogno effettivo fr. 600.– mensili per “piccole spese quotidiane”, a parere del primo giudice non rese verosimili (sentenza impugnata, consid. 10.3.2). La convenuta fa valere che per le minuzie giornaliere un esborso di fr. 20.– giornalieri è di poco momento, visto il livello di vita sostenuto dalla famiglia durante la comunione domestica, a meno di portare il suo minimo esistenziale a fr. 2700.– mensili (appello, punto 4.2.20). Il problema è che nel fabbisogno effettivo di un coniuge vanno inserite unicamente le uscite rese verosimili (sopra, consid. 7a), mentre l'appellante continua a presumere che in mancanza di dati concreti si stimino cifre a beneplacito nella prospettiva di un non meglio definito “minimo esistenziale”, ciò che non è il caso. Del resto, proprio perché non è stata in grado di rendere verosimile l'ammontare di stanziamenti a lei messi più o meno abitualmente a disposizione dal marito, la convenuta si vede riconoscere nel fabbisogno effettivo il solo equivalente di fr. 756.– mensili per vitto, economia domestica, vestiario e accessori (sopra, consid. 7c). Nel quale sono compresi anche le piccole spese giornaliere.
40. Il Pretore non ha inserito nel fabbisogno effettivo della convenuta alcuna posta per spese legali, AP 1 avendo reso verosimile unicamente una richiesta d'anticipo di fr. 6000.– da parte del suo patrocinatore, richiesta cui essa può far fronte, secondo il Pretore, con i suoi risparmi di “oltre fr. 20 000.–” (sentenza impugnata, consid. 10.3.2). L'appellante insta perché le si riconosca una spesa di almeno fr. 500.– mensili, affermando che i costi di avvocato “superano ampiamente” fr. 20 000.–, il suo rappresentante avendo dedicato al processo di primo grado non meno di 67.5 ore di lavoro (memoriale, punto 4.2.21). AO 1 eccepisce che “non vi sono documenti” atti a rendere verosimile “l'avvenuta fatturazione di spese e onorari” da parte del patrocinatore della moglie, ma non contesta il dispendio di tempo profuso dal collega nella trattazione della pratica, che all'usuale tariffa di fr. 280.– orari in materia di ripetibili rende verosimile già di per sé una retribuzione di oltre fr. 20 000.– (art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310). A ciò si aggiungono le spese legali e processuali di appello, nel cui ambito la causa è risultata ugualmente combattuta. Ne segue che con il suo solo patrimonio la convenuta non appare in grado di sostenere i costi legali e di patrocinio generati dalla causa. Ciò giustifica di riconoscerle una spesa media di fr. 500.– mensili (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.100 del 27 maggio 2015 consid. 7d; sentenza 11.2018.51 del 3 marzo 2020 consid. 9d). Fissare scadenze particolari di tale partecipazione alle spese non si giustifica, il 24 settembre 2020 AO 1 avendo intentato davanti al medesimo Pretore azione di divorzio (inc. DM.2020.39), ciò che comporta per la moglie ulteriori costi di avvocato destinati alla difesa nella causa di merito.
41. Infine il Pretore ha stimato nel fabbisogno effettivo della convenuta un onere fiscale di fr. 900.– mensili (sentenza impugnata, consid. 10.3.1). L'appellante chiede di portare il carico d'imposta a fr. 2300.– mensili, commisurato a un contributo alimentare di fr. 10 766.75 mensili (appello, punto 4.2.23). In esito ai considerandi che precedono il contributo alimentare per AP 1 risulta nondimeno, senza l'aggravio tributario, di fr. 6665.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2019 (pressoché identico a quello del Pretore) e di fr. 6730.– (arrotondati) dal 1° gennaio 2020 in poi. Ne risultano, a un sommario esame, imposte federali, cantonali e comunali per una media di circa fr. 1250.– mensili (‹https://__________›). Ne discende un contributo alimentare complessivo di fr. 7915.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2019 e di fr. 7980.– (arrotondati) dal 1° gennaio 2020 in poi. Entro tali limiti l'appello della convenuta merita accoglimento.
42. L'appellante ritiene poi che il contegno processuale del marito denoti “totale disprezzo” per l'autorità, oltre a una violazione dell'art. 160 cpv. 1 CPC, motivo per cui essa invoca l'art. 164 CPC e insta perché si tenga conto di ciò nell'apprezzamento delle prove (appello, punto 5). La censura è già stata sollevata al punto 4.2.12 del ricorso, allorché la convenuta ha chiesto di tenere conto nella valutazione delle prove del comportamento dimostrato da AO 1 davanti al Pretore (sopra, consid. 35). A prescindere dalla circostanza però che in concreto si tratta di rendere verosimili, non di “provare” fatti determinanti, così argomentando l'interessata mostra di credere che, ove risulti renitente una controparte nel produrre documentazione, in base a considerazioni d'ordine generale il giudice possa reputare accertati anche fatti non resi verosimili. In realtà perché il giudice raggiunga un simile convincimento occorre che la controparte appaia recalcitrante nell'esibire precisi documenti atti a rendere verosimile fatti puntuali allegati dalla parte. Non basta che l'avversario dichiari di non possedere più, come in concreto, classificatori di cui la convenuta evoca l'esistenza.
43. Rimane da esaminare la compensazione che AO 1 chiede di essere autorizzato ad applicare “per alimenti di futura scadenza in favore della moglie con il suo credito in restituzione di quanto corrisposto alla medesima dal 1° agosto 2018 in esubero a quanto deciso con il presente giudizio” (sopra, consid. 28). Ora, in conformità al decreto cautelare emesso dal Pretore il 25 luglio 2018 “nelle more istruttorie” AO 1 dovrebbe avere versato fr. 5000.– per il mese di agosto 2018 e fr. 8500.– mensili dal settembre 2018 fino al marzo del 2020 (quando è stata emanata la sentenza impugnata), ovvero fr. 166 500.–. complessivi. Stando all'attuale decisione, egli deve versare fr. 7915.– mensili dal settembre 2018 al dicembre 2019 e fr. 7980.– dal gennaio al marzo del 2020, per complessivi
fr. 150 580.–. Agli atti non figurano, come si è accennato, ricevute dei pagamenti da lui eseguiti. Avesse nondimeno ottemperato regolarmente ai propri obblighi, egli ha pagato fr. 15 920.– in eccesso. Ciò giustifica di autorizzarlo sin d'ora a compensare fr. 840.– mensili (arrotondati) per 19 mesi con quanto dovuto in virtù dell'attuale sentenza, pari in media a quanto egli ha versato di troppo lungo il medesimo arco di tempo, sempre ch'egli sia in grado di documentare l'effettivo pagamento di fr. 166 500.– complessivi tra l'agosto del 2018 e il marzo del 2020.
III. Sugli oneri processuali e le ripetibili
44. Le spese di entrambi gli appelli seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AO 1 chiede di ridurre il contributo di mantenimento per la moglie dai fr. 7578.– fissati dal Pretore a fr. 3500.– mensili fino al 31 dicembre 2019, a fr. 3000.– dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e a fr. 2000.– mensili dal 1° gennaio 2021 in poi, restituendogli – o autorizzandolo a compensare – quanto pagato in eccesso. Ottiene ragione solo su quest'ultimo punto, per altro accessorio. Si giustifica così che sopporti nove decimi delle spese processuali e che rifonda alla convenuta un'indennità per ripetibili ridotte (otto decimi dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). AP 1 chiede di aumentare il contributo di mantenimento dai fr. 7578.– fissati dal Pretore a fr. 13 066.– mensili. Ottiene un lieve aumento a fr. 7915.– mensili dal settembre del 2018 al dicembre del 2019 e a fr. 7980.– mensili dal gennaio del 2020 in poi. Si giustifica così che sopporti, a sua volta, nove decimi delle spese processuali e che rifonda all'istante un'analoga indennità per ripetibili ridotte.
45. L'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente sulle spese processuali di primo grado (fr. 2490.– suddivisi a metà) né sulle ripetibili (compensate). Al riguardo continua a valere la motivazione del Pretore, stando al quale “tra le parti vi è stato sostanziale accordo riguardo all'autorizzazione a vivere separati e all'assegnazione in uso dell'abitazione coniugale; per quanto ri-guarda i contributi per la moglie, a fronte delle richieste formulate dalle parti, entrambe possono essere ritenute soccombenti in egual misura” (sentenza impugnata, consid. 15).
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
46. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare rimasto controverso in appello. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Le procedure inc. 11.2020.21 e 11.2020.22 sono congiunte.
2. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che l'istante è autorizzato a compensare fr. 840.– mensili per 19 mesi con il contributo alimentare dovuto in virtù dell'attuale sentenza, sempre che – dovesse sorgere contestazione – egli sia in grado di documentare l'effettivo pagamento di fr. 166 500.– complessivi tra l'agosto del 2018 e il marzo del 2020. Per il resto l'appello è respinto.
3. Le spese di tale appello, di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico di quest'ultimo e per la rimanenza a carico di AP 1, cui l'appellante rifonderà fr. 4500.– per ripetibili ridotte.
4. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata e riformato come segue:
AO 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 7915.– mensili dal settembre 2018 al dicembre 2019 e di fr. 7980.– dal gennaio del 2020 in poi.
Per il resto l'appello è respinto.
5. Le spese di tale appello, di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico di quest'ultima e per la rimanenza a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 4500.– per ripetibili ridotte.
6. Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).