Incarto n. 11.2020.166
Lugano, 23 novembre 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DM.2020.235 (divorzio su richiesta comune con intesa totale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 23 settembre 2020 da
AP 1 e AP 2 ,
vista la dichiarazione dell'11 novembre 2020 con cui le parti comunicano di ritirare
l'istanza comune e postulano l'annullamento della sentenza di divorzio emessa dal Pretore aggiunto il 28 ottobre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 settembre 2020 AP 1 e il marito AP 2, cittadini ucraini, hanno inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, un'istanza comune di divorzio con intesa totale. Il Pretore aggiunto li ha convocati a un'udienza del 27 ottobre 2020 nel corso della quale i coniugi, sentiti insieme e separatamente, hanno confermato la volontà di sciogliere il matrimonio. Accertato che la convenzione sugli effetti accessori da loro proposta poteva essere approvata, con sentenza del 28 ottobre 2020 il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione. Le spese di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico delle parti, che sono ammesse al beneficio del gratuito patrocinio nella forma dell'esonero dagli oneri processuali.
B. L'11 novembre 2020 AP 2 e AP 1 hanno scritto al Tribunale d'appello, chiedendo “l'annullamento della nostra richiesta comune” e della sentenza appena citata. A sostegno dell'istanza essi dichiarano che la richiesta di divorzio è dovuta a uno sbaglio e che in realtà desiderano rimane sposati. Il presidente di questa Camera li ha convocati così personalmente il 19 novembre 2020 alla cancelleria civile del Tribunale d'appello perché sottoscrivessero un formale ritiro dell'istanza e confermassero l'intenzione di vedere annullata la sentenza di divorzio. Entrambi hanno dato seguito alla citazione il 20 novembre 2020 e, dopo essersi legittimati con documenti di identità, hanno firmato una dichiarazione in tal senso.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro congiunto dell'istanza comune di divorzio, sia pure in appello, ha posto termine alla causa di stato. In circostanze del genere la decisione del Pretore aggiunto va annullata e la procedura stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 1 e 3 CPC). Rimane da decidere sulle spese giudiziarie.
2. Chi recede dalla lite è considerato soccombente (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Deve sopportare pertanto l'addebito delle spese processuali (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). Nella fattispecie le parti invitano a non riscuotere costi, ambedue essendo disoccupati e in gravi ristrettezze finanziarie, tanto che il Pretore aggiunto li ha ammessi al beneficio del gratuito patrocinio. Vista la particolarità del caso, si giustifica in effetti di rinunciare al
prelievo di oneri, la procedura avendo comportato unicamente l'emanazione di un decreto da parte di questa Camera.
3. Quanto alle spese di primo grado, esse rimangono a carico delle parti, soccombenti per desistenza. Il Pretore avendo ammesso i coniugi al beneficio del gratuito patrocinio, tali spese sono nondimento anticipate dal Cantone (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC), fermo restando che AP 2 e AP 1 saranno tenuti alla rifusione dell'importo all'ente pubblico non appena saranno in grado di provvedere al rimborso (art. 123 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza comune di divorzio. La sentenza emessa il 28 ottobre 2020 dal Pretore aggiunto del Di-stretto di Lugano, sezione 4, nella causa DM.2020.235 è annullata e la procedura è stralciata dal ruolo.
2. Non si riscuotono spese di appello.
3. Le spese processuali di primo grado, di fr. 200.–, rimangono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
4. Le parti sono ammesse al beneficio del gratuito patrocinio in primo grado. Esse saranno tenute alla rifusione di fr. 200.– al Cantone Ticino non appena saranno in grado di provvedere.
5. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Il giudizio sulle spese può essere impugnato con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).