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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.12.2020 11.2020.14

24 décembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,117 mots·~16 min·4

Résumé

Rilascio di certificato di esecutore testamentario

Texte intégral

Incarto n. 11.2020.14

Lugano 24 dicembre 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2019.229 (rilascio di certificato di esecutore testamentario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 29 marzo 2019 dai

   AO 1  (D)    AO 2  (D), e      (D)  (patrocinati dall'avv. dott.  PA 2 )

per ottenere il certificato di esecutori testamentari nella successione fu

                                          K__________ __________ (1924-2018), già in __________,

certificato al cui rilascio si sono opposti

 AP 1  (Georgia, USA)   AP 2  (D)   AP 3  (D)   AP 4  (Victoria, AU), e   AP 5  (D)  (patrocinati dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 20 febbraio 2020 presentato da AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 contro il certificato di esecutori testamentari rilasciato dal Pretore il 7 febbraio 2020;

Ritenuto

in fatto:                   A.   K__________ __________ (1924), cittadina olandese, divorziata, è deceduta ad __________, suo ultimo domicilio, il 19 novembre 2018, lasciando come eredi la figlia AP 1 (1952) e gli abiatici AP 2 (1977), AP 3 (1979), AP 4 (1987) e AP 5 (1990), discendenti del figlio premorto R__________ __________ (1947-2002). Il patrimonio successorio comprende beni mobili e immobili in Svizzera e in Germania.

                                  B.   Il 5 febbraio 2019 l'Amtsgerichts Hamburg ha pubblicato un testamento olografo di K__________ __________ del 15 aprile 2013, con una precisazione terminologica del 25 maggio 2013 relativa ad alcune clausole, e una parziale modifica olografa del testamento, del 15 novembre 2014, in cui figura quanto segue:

                                         (…)

                                         Ich wähle für meine Beerbung, soweit es sich um mein in der Bundesrepublik Deutschland belegenes unbewegliches Vermögen handelt, die Andwendung des deutschen Rechts. Das soll auch für Anteile am Gesellschaften gelten, deren Vermögen ganz oder überwiegend aus Immobilien besteht. Darüber hinaus soll für meine Beerbung (einschliesslich aller Anordnungen über Vermächtnisse und testamentsvollstreckungen) soweit zulässig, allein deutsches Recht anwendbar sein.

                                         In jedem fall soll mein nachfolgendes Testament so weitgehend wie möglich gelten und durchgeführt werden, ohne Rucksicht auf die anwendbare Rechtsordnung.

                                         (…)

                                         Zu meinen nichtbefreiten Vorerben setze ich zu ½ Anteil ein:

                                         1. Meine Tochter AP 1, geb. __________, geb.15.04.1952,

                                         2. Meine Enkelkinder:

                                             a) AP 2, geb. am.  09.06.1977;

                                             b) AP 3, geb. am. 22.03.1979;

                                             c) AP 4 geb. am. 01.05. 1987;

                                             d) AP 5 geb. am 21.03. 1990

                                             und zwar zu a) bis d) jeweils zu gleichen Teilen, also zu je ⅛ Anteil.

                                         Zu Nacherben hinsichtlich der Vorerbin AP 1 bestimme ich meine zu 2.a) bis d) vorgenannten Enkelkinder jeweils zu gleichen Teilen, also je zu ¼ Anteil. (…)

                                         Die Nacherben sind jedoch wiederum nur nicht befreite Vorerben entsprechend den vor- und nachgenannten Regelungen, wenn der entsprechende Nacherbfall vor Ablauf von 25 Jahren nach meinem Tod eintritt. Das Nacherbrecht ist nicht vererblich und nicht übertragbar.

                                         (…)

                                         Ich ordne Testamentsvollstreckung an, und zwar sowohl für den Eintritt der Vorerbschaft als auch für den Eintritt der jeweiligen Nacherbschaft (…).

                                         Die Testamentsvollstreckung soll in allen Fällen 10 Jahren nach ihrem Beginn dauern und danach entfallen, sofern sich aus dem nächten Absatz nicht gegenteiliges ergibt.

                                         Ich stelle ferner alle Erben unter Dauertestamentsvollstreckung, die bei Eintritt des Erbbzw. Nacherbfalles noch nicht das 30. Lebensjahr vollendet haben, jedoch jeweils nur solange, bis sie das 30. Lebensjahr vollendet haben. (…)

                                         K__________ __________ ha designato altresì quali esecutori testamentari, per tutto quanto riguarda la successione, AO 1 e D__________ __________, da sostituire al raggiungimento dei 73 anni rispettivamente da AO 2 e C__________ __________-

                                         __________ per le questioni inerenti alla società immobiliare R__________ V__________ GmbH __________ di __________. Il 12 febbraio 2019 AO 1, AO 2 e C__________ __________-__________ si sono rivolti al medesimo Amtsgerichts __________ per ottenere il rilascio del certificato di esecutori testamentari.

                                  C.   Il 1° aprile 2019 la notaia L__________ T__________ __________ ha pubblicato le citate disposizioni testamentarie di K__________ __________ anche davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna. Nel frattempo, con “opposizione cautelativa” dell'11 marzo 2019 AP 1 ha invitato il Pretore a rifiutare il rilascio di qualsiasi certificato di esecutore testamentario che fosse richiesto in Svizzera. Il 29 marzo 2019 AO 1 ha instato davanti al Pretore per ottenere, appunto, un certificato di esecutore testamentario a nome suo “e dei suoi colleghi”. Chiamati a esprimersi, in osservazioni del 18 aprile 2019 AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 si sono opposti al rilascio del certificato. Con replica spontanea del 21 maggio 2019 l'istante ha confermato la propria richiesta, specificando in seguito che l'istanza andava considerata introdotta anche da AO 2 e C__________

                                         __________-__________. Gli opponenti non hanno duplicato.

                                  D.   Statuendo il 7 febbraio 2020, il Pretore ha emesso il certificato di esecutore testamentario, “per i beni siti in Svizzera”, collettivamente a AO 1 e AO 2. Egli ha precisato nel dispositivo che “ai beni siti in Svizzera” si applica il diritto svizzero e che “attualmente le disposizioni testamentarie relative alla sostituzione fedecommissaria e all'esecuzione testamentaria per una durata di 10 anni sono oggetto di un'azione di annullamento o in subordine di riduzione”. Le spese di fr. 5000.– sono state poste per metà a carico di AO 1, AO 2 e C__________ __________-__________ in solido; per l'altra metà sono state addebitate a AP 1.

                                  E.   Contro il rilascio del certificato di esecutori testamentari AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 sono insorti a questa Camera con un appello del 20 febbraio 2020 per ottenere che la decisione del Pretore sia riformata nel senso di respingere l'istanza volta al rilascio del certificato ereditario. Nelle loro osservazioni del 26 marzo 2020 AO 1 e AO 2 concludono per la reiezione dell'appello.

                                  F.   Nel frattempo, il 6 dicembre 2019, AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 hanno convenuto AO 1, AO 2 e C__________ __________-__________ davanti allo stesso Pretore in un'azione di nullità del testamento, subordinatamente in un'azione di riduzione, postulando altresì la divisione dell'eredità fu K__________ __________ (inc. OR.2019.20). La causa si trova attualmente allo scambio degli allegati preliminari.

Considerando

in diritto:                 1.   Un esecutore testamentario ha diritto di ottenere dall'autorità, per diritto federale, il rilascio di un certificato che attesti le sue credenziali (I CCA, sentenza inc. 11.2017.93 del 21 novembre 2017 consid. 1 con rinvio a DTF 91 II 180 consid. 1; v. anche Karrer/ Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 18 ad art. 517). Spetta al diritto cantonale definire l'autorità competente per il rilascio dell'atto e regolare la procedura (Piller in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 42 e 49 ad art. 517). Nel Ticino il certificato è emanato dal Pretore davanti al quale è pubblicato il testamento ed è aperta la successione (Rep. 1996 pag. 156 consid. 1 con rinvii; v. anche Künzle in: Berner Kommentar, edizione 2011, n. 35 ad art. 517-518 CC con rinvio al­l'art. 86a cpv. 1 lett. c LAC).

                                   2.   Il rilascio di un certificato di esecutore testamentario, analogamente al rilascio di un certificato ereditario, è un atto di volontaria giurisdizione, disciplinato come tale dalla procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC; Piller in: op. cit. n. 48; Künzle op. cit., n. 36 ad art. 517-518 CC). Un certificato siffatto è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 248 lett. e CPC), sempre che, la controversia essendo per sua natura patrimoniale (senten­za del Tribunale federale 5A_804/2019 del 18 marzo 2020, consid. 1.1), il valo­re del compendio successorio raggiungesse almeno fr. 10 000.– al momento del rilascio del­l'atto (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, il Pretore avendo accertato l'entità dell'asse ereditario in fr. 75 000 000.–, come hanno indicato gli eredi nella petizione del 6 dicembre 2019. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il certificato in questione è stato notificato al patrocinatore di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 il 10 febbraio 2020 (traccia degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 20 febbraio successivo (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

                                   3.   All'appello AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 accludono un'ordinanza sulle prove emanata l'11 febbraio 2020 dall'Amtsgericht Hamburg. Da parte loro AO 1 e AO 2 uniscono alle osservazioni all'appello due pareri giuridici sul diritto applicabile alla fattispecie, l'uno senza data (doc. 2) e l'altro del 19 luglio 2019 (doc. 3). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Tale principio si applica anche alle procedure in cui il giudice accerta i fatti d'ufficio (DTF 138 III 625). Il documento prodotto dagli appellanti, successivo alla decisione impugnata, è quindi ricevibile, anche se – come si vedrà in appresso – non è rilevante ai fini del giudizio. Quanto ai pareri giuridici, essi non costituiscono mezzi di prova, ma sostengono la posizione giuridica di una parte. Presentati con le osservazioni all'appello, essi sono a loro volta ricevibili (art. 99 cpv. 1 LTF per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_440/2020 del 5 novembre 2020 consid. 2.4.1 con rinvii). Il primo parere figura già, ad ogni modo, nell'incarto trasmesso dal Pretore a questa Camera, sicché la sua produzione risulta superflua. Relativamente al secondo, come si vedrà in seguito, esso non è suscettibile di incidere sull'esito del giudizio.

                                   4.   Nella decisione impugnata il Pretore, appurato che la testatrice aveva il suo ultimo domicilio ad Ascona, ha accertato la competenza dell'autorità svizzera per rilasciare il certificato di esecutore testamentario in virtù dell'art. 86 cpv. 1 LDIP. Quanto al fatto che la defunta possedesse beni anche in Germania, per il primo giudice il Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e al-l'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo non limita la competenza dell'autorità tedesca agli immobili, ma la estende a tutti i beni che si tro-vano sul suo territorio. Premesso ciò, e richiamate le divergenze dottrinali circa la competenza del giudice svizzero a occuparsi di beni situati all'estero, egli ha privilegiato l'opinione di quegli autori che escludono la competenza del giudice svizzero dell'ultimo domicilio per i beni situati in uno Stato dell'Unione europea. Tanto più, egli ha proseguito, che gli istanti si sono già rivolti alle autorità tedesche per ottenere il certificato di esecutori testamentari relativamente ai beni posti in Germania. A suo parere, quindi, è inutile rilasciare un'attestazione svizzera “che verosimilmente non verrebbe riconosciuta” per beni situati all'estero.

                                         Riguardo all'opposizione dichiarata dagli eredi, per il Pretore le contestazioni da loro sollevate non giustificano che si respinga la richiesta di rilascio del certificato. Se mai, egli ha soggiunto, ove sia contestato il testamento, occorre farne menzione nell'attesta­to e imporre, nell'attesa dell'esito di eventuali azioni giudiziarie, una limitazione dei poteri degli esecutori testamentari agli atti strettamente necessari. In definitiva il Pretore ha emesso così

                                         il certificato di esecutore testamentario a nome di AO 1 e AO 2 “per i beni siti in Svizzera”, sottolineando che “ai beni siti in Svizzera torna applicabile il diritto svizzero”.

                                   5.   Gli appellanti rimproverano anzitutto al Pretore di non avere specificato esplicitamente che nel caso in cui l'autorità tedesca rivendichi la propria competenza per territorio relativamente a tutti ereditari i beni situati in Germania la legge applicabile rimane quella all'ultimo domicilio della testatrice, ovvero la legge svizze­ra. Sulla base di varie opinioni dottrinali essi reputano che il diritto internazionale privato svizzero e il diritto europeo siano unanimi nel riconoscere la competenza dell'autorità all'ultimo domicilio del defunto e l'applicabilità del diritto di quello Stato. Inoltre, a loro parere, la conclusione del Pretore, il quale esclude la propria competenza per i beni mobili situati in Germania, “non è ammissibile”, la proposta di estendere la riserva dell'art. 86 cpv. 2 LDIP anche ad altri beni essendo stata scartata in occasione della revisione della legge sul diritto internazionale privato.

                                         A ben vedere non è dato a divedere che cosa esattamente chiedano gli interessati alla giurisdizione di appello e come dovrebbe essere riformata la decisione del Pretore su questo punto. La contestazione davanti alla Camera verte sull'opposizione degli appellanti al rilascio del certificato di esecutori testamentari “per i beni siti in Svizzera”, ai quali si applica il diritto svizzero. E al proposito gli appellanti non revocano in dubbio la competenza del giudice svizzero, ossia del Pretore adito, per statuire sull'opposizione. Gli istanti, da parte loro, non hanno contestato la decisio­ne pretorile di limitare l'esecuzione testamentaria “ai beni siti in Svizzera”. La questione di sapere se tale limitazione sia corretta non forma pertanto oggetto dell'attuale giudizio. Domandarsi se la competenza dell'autorità tedesca a occuparsi di tutti i beni situati in Germania valga anche qualora un ereditando avesse l'ulti­mo domicilio in Svizzera esula altresì dall'oggetto in discussione dinanzi a questa Camera. È possibile che in un caso come quel­lo in esame possano sussistere competenze parallele tra autorità svizzere e tedesche e che, di conseguenza, possano sorgere problemi di riconoscimento in Svizzera di decisioni germaniche relative a beni posti in Germania. Non si tratta però di statuire ora su un tema siffatto né di verificare se l'autorità tedesca deb­ba applicare il diritto svizzero. Anzi, al proposito sembra evincersi dagli atti che l'autorità tedesca ha chiesto un parere giuridico al prof. R__________ K__________ proprio sull'ammissibilità e l'efficacia secondo il diritto svizzero dell'esecuzione testamentaria disposta da K__________ __________. Sul tema non soccorre quindi dilungarsi oltre.

                             6.   Gli appellanti sostengono inoltre che la scelta del Pretore di rilascia­re il certificato di esecutori testamentari “non era prudente” ed è contraria finanche alla legge svizzera. A loro dire, data la litispenden­za dell'azione di annullamento del testamento (compresa l'esecuzione testamentaria) da loro presentata il 6 dicembre 2019, il Pretore avrebbe dovuto rilasciare la nota attestazione solo dopo la conclusione di quel processo. Secondo loro, nella messa in atto della volontà della de cuius il giudice doveva pertanto dar prova di cautela, a maggior ragione ove si consideri che “l'espressione testamentaria contiene, già da un esame elementare, macroscopiche violazioni dei diritti fondamentali che regolano la successione”.

                                         a)   Nel loro memoriale gli appellanti non si confrontano minimamente con la motivazione addotta dal Pretore, stando al quale un certificato di esecutore testamentario può essere rilasciato quand'anche la validità del testamento, compresa la clausola relativa alla nomina di un esecutore testamentario, sia contestata giudizialmente, fermo restando che in un caso simile l'esecutore testamentario deve limitarsi agli atti strettamente necessari. Perché tale opinione sia erronea e “contraria al diritto svizzero” gli appellanti non spiegano. Anzi, essa risulta conforme alla giurisprudenza (sentenza

                                               del Tribunale federale 5A_54/2017 del 10 agosto 2017

                                               consid. 2.3 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.93 del 21 novembre 2017 consid. 1 con rinvii) ed è condivisa da più autori (Karrer/ Vogt/Leu, op. cit., n. 18 ad art. 517 CC; Christ/Eichner in: Abt/Weibel, Erbrecht, 4ª edizione, n. 20 ad art. 517 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 593 n. 1165f; Piller in: op. cit., n. 42 ad art. 517 CC; Künzle in: op. cit., n. 39 ad art. 517-518 CC). Poco importa quindi che in concreto gli eredi abbiano impugnato la clausola del testamento sull'esecuzio­ne testamentaria o che l'autorità tedesca non rilasci il certificato di esecutore testamentario in attesa di un parere giuridico.

                                         b)   Non si disconosce che in casi manifesti l'autorità può rifiutare il rilascio di un certificato di esecutore testamentario. Ciò si verifica qualora il testamento denoti manifeste lacune formali come l'assenza della firma o della forma prescritta, qualora la capacità di testare del disponente difettasse chiaramente, qualora l'esecutore testamentario non sia in grado di assolvere adeguatamente il mandato per non avere – ad esempio – l'esercizio dei diritti civili o essere sottoposto a curatela, oppure qualora l'esecutore testamentario rinunci alla carica o qualora la successione sia già stata divisa. Ma il motivo per rifiutare il rilascio del certificato deve potersi constatare già a un sommario esame (Künzle, op. cit., n. 42 ad art. 517-518 CC; Piller, op. cit., n. 42 ad art. 517 CC). In concreto non si scorgono estre­mi del genere. Che un'esecuzione testamentaria destinata a durare dieci anni come quella disposta da K__________ __________ o una sostituzione fedecommissaria come quella prevista dalla medesima possa ledere la porzione legittima di un erede e rivelarsi nulla secondo il diritto svizzero è possibile, ma ciò non rende nulla d'acchito l'istituzione dell'esecuzione testamentaria. Inoltre anche l'esecuzione testamentaria è oggetto dell'azione di riduzione promossa in subordine dagli appellanti davanti al giudice civile. In definitiva al Pretore non può rimproverarsi di avere rilasciato nella fattispecie il certificato di esecutori testamentari contra legem. Ne segue che l'appello vede la sua sorte segnata.  

                                   7.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre a AO 1 e AO 2, che hanno formulato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, le decisioni in materia di certificati di esecu-tore testamentario soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_804/2019 del 18 marzo 2020 consid. 1.2).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e il certificato di esecutori testamentari impugnato è confermato.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 5000.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno a AO 1 e AO 2, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5000.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv. dott.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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