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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.2020 11.2020.138

27 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,481 mots·~7 min·4

Résumé

Rettifica di decisione: completazione del dispositivo

Texte intégral

Incarto n. 11.2020.138

Lugano 27 ottobre 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa DM.2015.70 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 24 settembre 2015 da

 AP 1    

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 5 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 settembre 2020;

Ritenuto

in fatto:                   A.   La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza inc. 11.2019.24 del 4 maggio 2020 emanata da questa Camera. Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con decisione dell'11 gennaio 2019 il Pretore della giurisdizione di Locar­no Campagna ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1961), cittadino olandese, e AP 1 (1969), accertan­do che non sussistono rapporti patrimoniali da regolare, ogni coniuge rimanendo proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati, oltre che responsabile dei debiti da lui contratti o facenti capo a lui. Il Pretore ha constatato inoltre che non sussistono averi previdenziali da suddividere, ha escluso contributi alimentari tra coniugi, ha affidato la figlia I__________ (il 10 aprile 2001) alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, senza stabilire un diritto di visita paterno, e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 983.– mensili per I__________ fino al 30 giugno 2021, assegni familiari compresi. Le spe­se processuali di fr. 900.– sono state poste per due terzi a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, cui l'attrice è stata tenuta a rifondere fr. 2000.– per ripetibili ridotte. Tale de­-cisione è stata confermata da questa Camera su appello di

                                         AO 1 con sentenza del 4 maggio 2020

                                         (inc. 11.2019.24), passata in giudicato.

                                  B.   Nel frattempo, l'8 dicembre 2019, AP 1 si è rivolta nuovamente al Pretore per ottenere la liberazione in suo favore della metà del deposito in garanzia di fr. 3030.60 versato per la locazione dell'alloggio coniugale e della metà del deposito in garanzia di fr. 5000.– per la locazione dello studio di fisioterapia dell'ex marito, questioni che il Pretore “ha dimenticato di inserire nella seconda decisione di divorzio”. Nella sua risposta del 16 gennaio 2020 AO 1 ha proposto di respingere

                                         l'istanza e, anzi, di liberare in suo favore entrambi i depositi. Con replica del 4 febbraio 2020 e duplica del 6 marzo 2020 le parti hanno ribadito il rispettivo punto di vista.

                                  C.   Statuendo con sentenza del 9 settembre 2020, il Pretore ha completato il dispositivo n. 2 della sentenza di divorzio, nel sen­so che “l'importo depositato sul conto garanzia affitto presso la Banca __________ (__________) e quello depositato sul conto garanzia affitto relativo al contratto di locazione per lo studio di fisioterapia sono riconosciuti di esclusiva competenza di AO 1, che potrà pertanto disporne senza il consenso di AP 1”. Egli non ha prelevato spese né ha assegnato ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insor­ta a questa Camera con un appello del 13 febbraio 2019 in cui chie­de sostanzialmente di liberare in suo favore la metà di ambedue i depositi in garanzia. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Il Pretore ha completato un dispositivo della sentenza di divorzio dell'11 gennaio 2019 in applicazione dell'art. 334 CPC (da lui esplicitamente richiamato), ravvisandone l'incompletezza. Accertato che il “conto deposito garanzia affitti” di fr. 3060.60 per l'ex abitazione coniugale è tuttora intestato a entrambi i coniugi, così co­me “verosimilmente” quello di fr. 5000.– per lo studio di fisioterapia del marito, egli ha ricordato che nella causa di divorzio AP 1 aveva postulato la ripartizione a metà dei due depositi. Nella sentenza tali pretese erano state ritenute prive di fondamento, non essendo stato provato che – come sosteneva l'interessata – tali conti fossero stati alimentati con acquisti” (consid. 4). Se non che, ha soggiunto il Pretore, nel dispositivo n. 2 della sentenza è stato omesso di indicare “che gli importi depositati sui conti di garanzia affitto formalmente cointestati spettano esclusivamente ad AO 1”. Onde, come detto, l'integrazione del dispositivo.

                                   2.   La procedura di interpretazione o di rettifica prevista dall'art. 334 CPC si articola in due fasi. Nella prima occorre determinare se sono date le condizioni per l'interpretazione o la rettifica della sentenza. Se tali condizioni sussistono, è necessario, in una seconda fase, formulare un nuovo dispositivo (sentenza del Tribunale federale 5D_192/2017 del 17 maggio 2018 consid. 3.2 con rinvio a DTF 143 III 520, consid. 6.2 in: SJ 2019 pag. 55). Qualora l'autorità di primo grado respinga o dichiari inammissibile una domanda di interpretazione o di rettifica, la relativa decisione è soggetta a reclamo in virtù dell'art. 334 cpv. 3 CPC. Per contro, ove accolga la domanda di interpretazione o di rettifica, il primo giudice emette una nuova decisione nel merito (art. 334 cpv. 4 CPC). A quel momento comincia a decorrere un ulteriore termine di ricorso. Nella nuova decisione il giudice si pronuncia dapprima sull'esistenza di un motivo di interpretazione e in seguito rettifica oppure interpreta la decisione iniziale. I rimedi di diritto contro simile decisione sono quelli previsti per il merito (appello o recla­mo) e non il reclamo dell'art. 334 cpv. 3 CPC. La parte ricorrente può quindi, da un lato, sostenere che la decisione corretta costituisce una modifica sostanziale – vietata – della decisione iniziale e, dall'altro, sollevare tutte le obiezioni ammissibili contro i punti corretti della decisione nel merito, secondo il rimedio giuridico esperibile (sentenza del Tribunale federale 5D_192/2017 del 17 maggio 2018 consid. 3.3.2 con rinvio a DTF 143 III 520, consid. 6.3: SJ 2019 I 55). 

                                   3.   Nel caso in esame AP 1, richiamando una sua lettera indirizzata il 23 febbraio 2020 alla terza Camera civile del Tribunale di appello, muove tutta una serie di rimostranze all'operato del Pretore. Essa afferma che, non essendosi dato seguito alle sue critiche, si giustifica di liberare in suo favore la metà del saldo dei due depositi in garanzia. A maggior ragione, essa continua, ove si pensi che l'ex marito nemmeno versa il contributo alimentare in favore della figlia I__________. Ora, a prescindere dal fatto che in primo grado l'interessata non ha formulato una domanda di ricusa nei confronti del Pretore, i rimproveri che lei rivolge al giudice riguardano decisioni precedenti e sono senza rilievo ai fini dell'attuale giudizio. Per il resto, l'interessata avrebbe dovuto spiegare come mai la decisione impugnata sarebbe erronea. Ma in concreto difetta qualsiasi confronto con la motivazione del Pretore. Perché nell'accertare che i “conti deposito garanzia” non sono stati “alimentati con acquisti del marito”, ciò che esclude ogni pretesa della moglie sulla metà degli stessi, il primo giudice sarebbe incorso in accertamenti di fatti erronei o in applicazioni erronee del diritto essa neppure accenna. Che AO 1 non versi il contributo alimentare per la figlia appare senz'altro riprovevole, ma nulla ha a che vedere con la titolarità dei fondi depositati sui due conti. Per contendere l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento occorre far capo ad altri strumenti legali (art. 290 segg. CC). Se ne conclude che, privo di adeguata motivazione, l'appello vede la sua sorte segnata.

                                   4.   Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma eccezionalmente si rinuncia a prelevare oneri. Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

                                   5.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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