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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.11.2020 11.2020.136

6 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,034 mots·~10 min·2

Résumé

Protezione dell'unione coniugale: accordo transattivo di cui non è chiara la portata

Texte intégral

Incarti n. 11.2020.136 11.2020.154

Lugano 6 novembre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2020.1429 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 marzo 2020 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (già patrocinato dall'avv.   ),

giudicando sull'appello del 2 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 24 settembre 2020 dal Pretore aggiunto (inc. 11.2020.136)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata il 22 ottobre 2020 da AO 1con le osservazioni all'appello (inc. 11.2020.154);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1970) e AO 1 (1973) si sono sposati a

                                         __________ (Kosovo) il 17 agosto 1993. Dal matrimonio sono nati P__________ (8 marzo 1995) e C__________ (4 novembre 2002). Esercente, il marito gestisce il “__________” a __________. La moglie è al beneficio di rendite d'invalidità. Dal 1° giugno 2019 AO 1 è andata a vivere con la di lei madre in un appartamento di __________, mentre il marito abita con il figlio C__________ in appartamento, sempre a __________.

                                  B.   Il 27 marzo 2020 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, un contributo alimentare indeterminato per sé e una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio. All'udienza del 28 luglio 2020, indetta per il contraddittorio, le parti hanno dichiarato di vivere separate dal 29 marzo 2020 e hanno esposto diffusamente la loro situazione finanziaria. Esse hanno poi offerto prove, ma non hanno formulato richieste di giudizio. In via conciliativa il convenuto ha proposto quanto segue:

                                         Il marito verserà alla moglie, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo di mantenimento di fr. 500.– a partire da agosto 2020.

                                         Il Pretore aggiunto, “vista la proposta conciliativa del marito”, ha deciso che sull'ammissibilità delle prove notificate dalle parti avrebbe giudicato una volta decorso il termine di 10 giorni assegnato all'istante per esprimersi sulla proposta. Su quest'ultima l'istante non si è pronunciata, di modo che l'11 agosto 2020 il Pretore aggiunto ha sollecitato AO 1 a comunicare entro 10 giorni la sua presa di posizione, “ritenuto che in caso di silenzio si partirà dal presupposto che nulla osta procedere in questo senso”. L'interessata è rimasta silente.

                                  C.   Statuendo con decreto cautelare del 24 settembre 2020, il Pretore aggiunto ha condannato AP 1 a versare alla moglie dal 1° agosto 2020 un contributo alimentare di fr. 500.– mensili. Le spese processuali sono state rinviate “al merito”.

                                  D.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 ottobre 2020 nel quale chiede che – conferito all'appello effetto sospensivo – il contributo alimentare di fr. 500.– mensili valga non a titolo meramente cautelare, ma a definizione della procedura a tutela dell'unione coniugale. Subordinatamente egli postula l'annullamento del decreto impugnato e il rinvio degli atti al primo giudice perché lo motivi. Nelle sue osservazioni del 22 ottobre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello e postula il beneficio del gratuito patrocinio.

Considerando

in diritto:                 1.   I decreti cautelari sono emessi, anche nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale, con il rito sommario (art. 248 lett. d CPC) e sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora nondimeno l'appello verta su un punto che è stato regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti della vita separata, non sussisteva manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2020.67 del 23 giugno 2020, consid. 1 con richiamo). Nella fattispecie l'appellante contesta che il contributo alimentare per la moglie di fr. 500.– mensili valga per la sola procedura cautelare. Vista l'entità e la durata della pretesa, il valore litigioso può così ritenersi raggiunto. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è pervenuto al patrocinatore del convenuto il 25 settembre 2020. Introdotto il 2 ottobre 2020, l'appello in esame risulta pertanto tempestivo.

                                   2.   Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha richiamato la proposta conciliativa formulata dal convenuto all'udienza del 28 luglio 2020 e ha rilevato che, pur resa attenta delle conseguenze in caso di silenzio, l'istante non aveva reagito entro il termine fissatole. Di conseguenza egli ha stabilito il contributo alimentare cautelare per la moglie in fr. 500.– mensili. L'appellante fa valere che all'udienza del 28 luglio 2020, indetta dal Pretore aggiunto per il contraddittorio cautelare e la discussione dell'istanza a tutela dell'unione coniugale, egli ha avanzato una proposta transattiva “a valere nel merito”. Tale era il suo intento, giacché egli “voleva venire incontro la moglie seriamente malata ed evitare per entrambi ulteriori spese legali e di procedura”. A suo avviso il contraddittorio formale era stato indetto per il merito e la proposta da lui formulata era chiaramente da recepire nel merito. Secondo AO 1, per contro, tutto lascia intendere che l'offerta si riferisse solo al procedimento cautelare, sia perché nemmeno era stata discussa la sua richiesta di provvigione ad litem sia perché l'offerta di fr. 500.– mensili si fonda su un fabbisogno della moglie “non completamente documentato”.

                                   3.   Nel caso in esame la moglie ha chiesto “in via cautelare e nel merito”, con l'istanza del 27 marzo 2020, l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale, e in particolare un contributo di mantenimento (indeterminato). Il Pretore aggiunto ha citato le parti all'udienza del 28 luglio 2020 per un generico “dibattimen­to”. A tale udienza le parti, dopo una discussione informale che ha permesso di trovare un accordo sulla decorrenza della vita separa­ta, hanno proceduto al contraddittorio “formale”, offrendo svariate prove. Terminata la duplica, il convenuto ha proposto alla moglie “in via conciliativa” un contributo alimentare di fr. 500.– mensili dal 1° agosto 2020. “Vista la proposta conciliativa del marito”, il Pretore aggiunto ha avvertito le parti che sull'ammissibilità delle prove richieste avrebbe giudicato dopo la scaden­za del termine assegnato alla moglie per esprimersi sull'offerta del convenuto. Il primo giudice ha assegnato così all'istante un termine di 10 giorni per determinarsi sulla proposta. L'interessata non ha reagito, di modo che l'11 agosto 2020 il Pretore aggiunto l'ha nuovamente invitata a pronunciarsi entro dieci giorni con la comminatoria che il silenzio sarebbe stato interpretato come adesione. Preso atto che l'interessata era rimasta passiva, il Pretore aggiunto ha statuito autoritativamente in via cautelare (anziché approvare l'accordo), fissando il contributo alimentare per la moglie in fr. 500.– mensili.

                                   4.   Come tutti gli atti processuali, anche le dichiarazioni delle parti sono manifestazioni di volontà espresse in corso di causa e sono indirizzate tanto al giudice quanto alle altre parti. Tali dichiarazio­ni vanno interpretate in maniera oggettiva, dando loro il senso che i destinatari potevano e dovevano ragionevolmente attribuire loro in applicazione delle regole della buona fede (principio del­l'affidamento: DTF 131 III 276 consid. 5.1.3). Il giudice deve pertanto determinare il senso delle dichiarazioni di volontà unilaterali di una parte cercando in che modo esse potevano essere comprese in buona fede alla luce dell'insieme delle circostanze, eventualmente interpellando la parte interessata (art. 56 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_564/2016 del 15 maggio 2017 consid. 4.2 con rinvii).

                                   5.   Nella fattispecie non è contestato che l'udienza del 28 luglio 2020 era stata indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio sulle misure a tutela dell'unione coniugale. Formulata dopo la duplica, l'offerta di contributo alimentare poteva pertanto riguardare entrambe le procedure. E con l'appellante si può convenire che, apparentemente, anche per il primo giudice l'offerta poteva riferirsi al “merito” delle misure a protezione dell'unione coniugale, tant'è che sulle prove quegli avrebbe statuito solo dopo che l'istante si fosse determinata sulla proposta del convenuto.

                                         Resta il fatto che, in definitiva, se per il convenuto la proposta riguardava anche il “merito”, il Pretore aggiunto l'ha interpretata come se fosse limitata all'assetto cautelare. Quanto all'istante, in appello essa difende l'interpretazione del primo giudice, ma in realtà la situazione era tutt'altro che chiara. Anzi, proprio perché era stata formulata nel corso di un dibattimento riguardante sia il procedimento cautelare sia quello sulle misure protettrici, il convenuto andava interpellato affinché precisasse la sua posizione. Tanto più che con l'emanazione della sentenza sulle misure a protezione dell'unione coniugale non avrebbe più avuto alcun senso adottare provvedimenti cautelari. In mancanza di precisazioni, che andavano verbalizzate, nemmeno è certo su che cosa le parti si sarebbero dovuto intendere. Ne segue che sull'offerta del marito non può essere sorto alcun consenso. 

                                         Non si disconosce che il Pretore aggiunto avrebbe potuto, come in realtà ha fatto, emanare autoritativamente un decreto cautelare, foss'anche nelle “more istruttorie”. Nella fattispecie sussiste tuttavia un problema. A prescindere dalla circostanza che quel decreto è privo di motivazione, né nell'istanza del 27 marzo 2020 né all'udienza del 28 luglio 2020 la moglie ha cifrato la propria richiesta di contributo alimentare. In mancanza di ciò, la pretesa era finanche irricevibile (DTF 142 III 107 consid., 5.3.1 con rimandi; v. anche sentenza 5A_258/2020 dell'8 aprile 2020 in: SZZP/RSPC 2020 pag. 341). Ne segue che, comunque lo si consideri, il decreto cautelare dev'essere annullato.

                                   6.   L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

                                   7.   Le singolarità del caso inducono a non prelevare spese di appel­lo. Quan­to alle ripetibili, il convenuto ottiene l'annullamento della decisione, ma non l'estensione della sua proposta “al merito”. Dandosi reciproca soccombenza (la moglie ha proposto di respingere l'appello), si giustifica di compensare le ripetibili. Relativamente alla richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1, dagli atti risulta un suo margine disponibile di fr. 270.– mensili che le consente verosimilmente di coprire i limitati costi di causa. Considerata la stringatezza delle osservazioni all'appello (due pagine), l'onorario della sua patrocina­trice, determinato secondo il criterio ad horam (art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310), non eccederà ragionevolmente fr. 1500.–. In tali circostanze l'interessata può far fronte al debito con pagamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole (DTF 135 I 224 consid. 5.1).

                                   7.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTG. I provvedimenti cautelari, in ogni modo, sono impugnabili davanti al Tribunale federale soltanto per violazione di di-ritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è respinta.

                                   4.   Notificazione a:

  ;    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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