Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2020 11.2020.132

15 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,428 mots·~7 min·3

Résumé

Autorità competente a livello cantonale per trattare reclami contro la decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria

Texte intégral

Incarto n. 11.2020.132

Lugano 15 ottobre 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2019.174 (gratuito patrocinio: retribuzione del patrocinatore d'ufficio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 9 ottobre 2019 da

T__________ __________   (patrocinata dall'avv.  RE 1 )

contro

L__________ __________   (patrocinato dall'avv.   ),

giudicando sul reclamo del 24 settembre 2020 presentato dall'

                                          avv.  RE 1 

contro la decisione del 23 settembre 2020 con cui il Pretore ha fissato in fr. 3963.35 la retribuzione che a lei spetta come patrocinatrice d'ufficio dell'istante;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza del 24 giugno 2020 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha pronunciato il divorzio tra L__________ __________ (1979) e T__________ nata __________ (1982), omologando una convenzione in virtù della quale i figli A__________ (29 gennaio 2008) ed E__________ (25 marzo 2010) sono stati affidati alla madre con esercizio in comune dell'autorità parentale, riservato il diritto di visita paterno. L__________ __________ si è

                                         impegnato da parte sua a versare un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 800.– mensili per ciascun figlio fino alla maggio­re età o fino al termine degli studi, assegni familiari compresi (escluse invece le spese straordinarie, da regolare separatamen­te), come pure un contributo alimentare per la moglie di fr. 400.– mensili fino 31 marzo 2026 e di fr. 200.– mensili dopo di allora, fino al 31 marzo 2028.

                                         In liquidazione del regime dei beni le parti si sono intese affinché la particella n. 331 RFD di __________, proprietà del marito, fosse trasferita ai figli in ragione di metà ciascuno, mentre L__________ __________ avrebbe conservato un diritto di usufrutto a vita sull'immobile e avrebbe assunto tutti gli oneri relativi. Per il resto ogni coniuge sarebbe rimasto proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati. Accogliendo la richiesta delle parti di suddividere a metà gli averi della previdenza professionale maturati durante il matrimonio, il Pretore ha ordinato infine al fondo di previdenza del marito di trasferire la somma di fr. 30 469.70 alla cassa pensione della moglie. Le spese processuali di fr. 652.20 sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. T__________ __________ è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio già con decisione del 31 dicembre 2019 (inc. DM.2020.7).

                                  B.   Il 30 giugno 2020 l'avv. RE 1, patrocinatrice d'ufficio della moglie, ha trasmesso al Pretore la sua nota professionale di complessivi fr. 6827.75 (onorario fr. 5448.–, spese fr. 891.60, IVA fr. 488.15). Con decisione del 23 settembre 2020 il Pretore ha riconosciuto alla patrocinatrice una retribuzione di complessivi fr. 3963.35 (onorario fr. 3240.–, spese fr. 440.–, IVA fr. 283.35).

                                  C.   Contro la retribuzione fissata dal Pretore l'avv. RE 1 è insorta alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello con un reclamo del 24 settembre 2020, integrato da un memoriale del 28 settembre 2020 indirizzato alla Camera civile dei reclami, per ottenere l'integrale approvazione della sua nota professiona­le di complessivi fr. 6827.75 (onorario fr. 5448.–, spese fr. 891.60, IVA fr. 488.15) e la conseguente riforma della decisione impugnata. Il ricorso non ha finora formato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto:                 1.   Il reclamo dell'avv. RE 1 è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile, competente per trattare reclami “contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC)” nelle discipline che le sono attribuite (art. 48 lett. a n. 8a LOG). Ora, il Codice di di-ritto processuale svizzero è silente sulla via di ricorso esperibile contro decisioni con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un patrocinatore d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria. Stando a taluni autori, una decisione del genere costituisce un pronunciato in tema di spese nel senso dell'art. 110 CPC (Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 42 ad art. 121; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 27 ad art. 122; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 21 ad art. 122).

                                   2.   Come ha già avuto modo di rilevare di recente questa Camera (sentenze inc. 11.2019.139 del 4 dicembre 2019 consid. 2 e inc.11.2020.12 del 6 marzo 2020 consid. 2), il Tribunale federale ha precisato nondimeno che l'art. 110 CPC concernente decisio­ni “in materia di spese” non si rapporta in modo incontestabile all'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio. Il Codice di procedura civile, in effetti, riserva un capitolo speciale all'assistenza giudiziaria e alla remunerazione del patrocinatore d'ufficio (capitolo 4: art. 117 segg. CPC), per il che simili aspetti non possono ritenersi automaticamente inclusi nella nozione di “spese” a nor­ma dell'art. 104 cpv. 1 CPC (sentenza 5A_689/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 5.4 e sentenza 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2, in: RSPC 2016 pag. 497).

                                   3.   Premesso ciò, sarà anche vero che gli art. 110 e 111 CPC sono simmetrici rispetto agli art. 121 e 122 CPC, gli uni riguardando la liquidazione delle spese giudiziarie in generale e gli altri la liquidazione delle spese in tema di gratuito patrocinio. Sta di fatto che l'art. 48 lett. a n. 8a LOG si riferisce chiaramente al solo art. 110 CPC e che nemme­no i materiali legislativi accennano all'art. 121 o all'art. 122 CPC (messaggio del Consiglio di Stato n. 6823 del 25 giugno 2013, pag. 9 in alto). Ne segue che la controversia in esame esula dalla competenza di questa Camera e rientra – non dandosi per legge altra possibilità – in quella della terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG; I CCA, sentenza inc. 11.2019.139 del 4 dicembre 2019 consid. 3).

                                   4.   Non si disconosce che anni addietro questa Camera ha trattato in circostanze particolari sporadici reclami contro decisioni sull'ammontare dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio. Ma ciò si è verificato nel caso in cui la decisione fosse intervenuta nel contesto della sentenza finale, di modo che per attrazione la questione andava esaminata insieme con il merito, ciò che per altro questa Camera continua a fare (sentenza inc. 11.2017.44 del 2 giugno 2017, consid. 2). In un altro caso il reclamo era sta­to presentato dalla parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, la quale però difettava manifestamente della legittimazione a ricorrere, onde l'inutilità di trasmettere il reclamo alla Camera competente (sentenza inc. 11.2019.82 del 6 novembre 2019). In un terzo caso la trattazione del recla­mo è avvenuta per evidenti ragioni di economia processuale, dovute al lungo tempo trascor­so che non giustificava ulteriori remore senza offendere il principio di celerità (sentenza inc. 11.2016.4 del 1° febbraio 2017 consid. 1). Nessuna delle ipotesi testé evocate sono date in concre­to.

                                   5.   Né può desumersi altro dal fatto che, nel passato, questa Came­ra abbia adombrato la possibilità che la decisione sull'ammonta­re dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio potesse configurare “una decisione in materia di spese” a norma dell'art. 110 CPC (sentenza inc. 11.2015.61 del 2 settembre 2015 consid. 1). Per tacere del fatto che anche in quei casi la prima Camera civile non era entrata nel merito del ricorso, il suo orientamento non poteva ancora tenere conto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali del Tribunale federale illustrati dianzi (consid. 2) e si rivela superato dai successivi approfondimenti (consid. 3). Ne segue che – coerentemente – il reclamo in oggetto va trasmesso per competenza alla terza Camera civile (analogamente: I CCA,

                                         sentenze inc. 11.2020.12 del 6 marzo 2020 e inc. 11.2019.139 del 4 dicembre 2019).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è trasmesso per competenza alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.

                                   2.   Notificazione all'avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2020.132 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2020 11.2020.132 — Swissrulings