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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.04.2020 11.2019.99

6 avril 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,636 mots·~23 min·3

Résumé

Contributi di mantenimento provvisionali per moglie e figlia in pendenza di divorzio

Texte intégral

Incarto n. 11.2019.99

Lugano 6 aprile 2020/rn    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2019.2 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 9 gennaio 2019 da

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  RA 1 )  

contro  

 AO 1 (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 28 agosto 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 14 agosto 2019 “nelle more istruttorie”,

e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 nelle osservazioni al­l'appello del 3 ottobre 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1973) e AO 1 (1967) si sono sposati a __________ il 20 luglio 2002. Dal matrimonio è nata M__________, l'11 settembre 2002. Il marito è dipendente delle __________ di __________ come manovratore-macchinista ferroviere sulla tratta __________. La moglie, impiegata di commercio, lavora a tempo parziale al Lido di __________ per la __________ SA.

                                  B.   Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale introdotta il 2 maggio 2016 da AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia, a un'udienza del 5 settembre 2016 i coniugi si sono accordati sull'assegnazione al marito del­l'abitazione coniugale (particella n. 1415 RFD di __________ di sua proprietà), sull'affidamento della figlia alla madre, riservato il diritto di vista paterno, su un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili dal 1° ottobre 2016 per la moglie e uno di fr. 2000.– mensili per la figlia, assegni familiari compresi. Le parti hanno convenuto inoltre che la convenzione “è di tipo cautelare, quindi provvisoria e verrà ridiscussa entro sei mesi”. Alla fine di settembre 2016 la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi con la figlia in un appartamento a __________. L'assetto cautelare non è più stato ridiscusso, di modo che con decreto dell'11 ottobre 2016 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo (inc. SO.2016.84). Nel frattempo, il 19 settembre 2018, AP 1 è diventato padre di D__________, avuta da __________ G__________ (1975).

                                  C.   Il 9 gennaio 2019 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2019.1). In via cautelare egli ha chiesto la soppressione immediata del contributo alimentare per la moglie pattuito il 5 settembre 2016 e la riduzione di quello per M__________ a fr. 1595.– mensili. Invitata a formulare osservazioni scritte, la convenuta ha proposto il 13 febbraio 2019 di respingere l'istan­za, postulando il gratuito patrocinio. All'udienza del 12 marzo 2019, indetta per il contraddittorio cautelare, il marito ha replicato e la moglie ha duplicato, ognuno mantenendo il rispettivo punto di vista. Entrambi hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 26 marzo 2019 ed è ancora in corso, il Pretore non essendosi ancora pronunciato su tutte le prove offerte.

                                  D.   Statuendo con decreto cautelare del 14 agosto 2019, il Pretore ha “provvisoriamente” modificato l'accordo stipulato dai coniugi il 5 settembre 2016, riducendo il contributo alimentare per la moglie a fr. 1150.– mensili dal 1° febbraio al 30 giugno 2019 e a fr. 930.– mensili in seguito, come pure quello per la figlia a fr. 1600.– mensili dal 1° febbraio 2019 in poi. Le spese giudiziarie sono state rinviate alla procedura di merito.

                                  E.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 agosto 2019 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ridurre ulteriormente il contributo di mantenimento in favore della moglie a fr. 488.– mensili dal 1° febbraio al 30 giugno 2019, sopprimendolo in seguito. Nelle sue osservazioni del 3 ottobre 2019 AO 1 propone di respingere l'appello, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

Considerando

in diritto:                 1.   I decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC), con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto occasione di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti “intermedi” o “nelle more istruttorie”), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, ad ogni modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove si consideri che litigiosa davanti al Pretore era la soppressio­ne del contributo alimentare per la moglie, di fr. 1500.– mensili dal 9 gennaio del 2019 in poi, contributo di durata incerta e il cui valore va calcolato quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività del ricorso, il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore del marito il 19 agosto 2019 (traccia dell'invio n. __________, agli atti). Inoltrato il 28 agosto seguente, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   All'appello l'istante acclude una dichiarazione rilasciata dalle __________ il 23 agosto 2019 che attesta – fra l'altro – come egli svol­ga “turni di servizio e pause irregolari”, documento cui è allegato uno schema in cui figurano i turni dal 1° agosto al 26 ottobre 2019. La ricevibilità di tale atto, successivo alla decisione impugnata ma riferito a una circostanza che con la diligenza ragionevolmente esigibile l'interessato avrebbe potuto esibire al Pretore, appare dubbia. L'appellante fa valere tuttavia che il Pretore ha stralciato d'ufficio dal suo fabbisogno minimo i costi per l'uso del veicolo privato senza che la moglie pretendesse ciò, il che lo

                                         obbliga a rendere verosimile la necessità di usare l'automobile per scopi professionali. La motivazione è pertinente. Trattandosi di mezzi di prova di rilievo per contestare un'argomentazione

                                         oggettivamente imprevedibile per una parte prima di ricevere il giudizio, la produzione di nuovi documenti è lecita (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizio­ne, n. 8b ad art. 317; Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 9 ad art. 317). Ciò posto, conviene passare senza indugio alla trattazione dell'appello.

                                   3.   Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato che il reddito del marito, di complessivi fr. 7387.90 mensili (fr. 5887.90 mensili da attività dipendente, fr. 1500.– mensili dalla locazione di un appartamento a __________) ha subìto una riduzione del 3% rispet­to al 2016, diminuzione che tuttavia non può dirsi rilevante. Per contro, egli ha soggiunto, le entrate della moglie sono aumentate del 30%, passan­do da fr. 1917.50 a fr. 2474.25 mensili. Rammentato che nel­l'accordo del 2016 non erano indicati i fabbisogni minimi dei coniugi, “ciò che impedisce un raffronto con i dati attua­li”, il primo giudice ha ritenuto nondimeno “innegabile” una modifica durevo­le e rilevante della situazione in cui versa AP 1 dovuta alla nascita della figlia D__________ e al relativo obbligo di mantenimen­to assunto dinanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Città (fr. 670.– mensili per maggio e giugno 2019, fr. 1100.– mensili dal 1° luglio 2019, assegni familiari non compresi).

                                         Nelle circostanze descritte il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo dell'istante in fr. 3560.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 801.–, riscaldamento fr. 300.–, premio della cassa malati fr. 322.–, assicurazio­ne sulla vita fr. 334.–, assicurazione dello stabile fr. 104.–, tasse canalizzazione-acqua-rifiuti fr. 125.–, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 74.–, imposte fr. 300.–). Quanto al fabbisogno minimo dalla convenuta, egli l'ha calcolato in fr. 3206.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 1000.–, riscaldamento fr. 100.–, spese accessorie fr. 81.–, premio della cassa malati fr. 436.–, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 109.–, imposte fr. 130.–). Il Pretore ha poi stimato il fabbisogno in denaro di M__________ in fr. 1600.– mensili sulla base della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo.

                                         In definitiva, dedotto dal totale dei redditi coniugali il fabbisogno della famiglia e il contributo alimentare di fr. 1100.– mensili per D__________, il primo giudice ha appurato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 830.– mensili fino al 30 giugno 2019 e di fr. 400.– mensili dopo di allora. Ha obbligato così l'istante a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1150.– mensili fino al 30 giugno 2019, ridotto in seguito a fr. 930.– mensili, e un contributo di fr. 1600.– mensili per la figlia. Le questioni legate all'uso dell'abitazione di __________, a un eventuale reddito immobiliare della medesima e all'estensione dell'attività lucrativa della moglie (al 100%) sono state rinviate alla decisione finale.

                                   4.   Per quel che riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso ammonta a fr. 4630.– e non solo a fr. 3560.– mensili come ha stabilito dal Pretore. Egli chiede che nel calcolo siano inclusi i costi per l'uso del veicolo privato, di fr. 944.– mensili, e “mezzi, pasti e auto” di fr. 200.–. Al primo giudice egli rimprovera di avergli riconosciuto un importo inferiore a quello inserito nel fabbisogno minimo della moglie, la quale neppure aveva contestato la necessità di adoperare un veicolo privato da parte sua per scopi professionali. Così argomentando, tuttavia, l'interessato disconosce che nelle procedure del diritto di famiglia in cui siano implicati figli minorenni il giudice esamina i fatti d'ufficio (art. 296 cpv. 1 CPC) e non è vincolato alle domande delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC). Ciò premesso, le sue doglianze vanno esaminate singolarmente.

                                         a)   Riguardo alle spese del veicolo, il primo giudice ha ritenuto che l'uso di un mezzo privato non risulta indispensabile al-l'istante per l'esercizio della professio­ne, “co­me verosimilmente emerge dai documenti agli atti e dal­l'assenza di allegazioni dell'attore”. L'appellante obietta di avere bisogno dell'automobile, poiché lavora a turni – anche di notte – quale macchinista ferroviere e deve recarsi da __________ a __________, dove partono i treni per __________. Egli chiede pertanto di riconoscergli la rata del leasing di fr. 761.– mensili, il premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile di fr. 113.– mensili e l'imposta di circolazione di fr. 70.– mensili, per complessivi fr. 944.– mensili.

                                         b)   Il costo di un veico­lo privato può essere inserito nel minimo esistenziale del diritto esecutivo anche in situazioni di ristrettezza economica se l'uso del mezzo è indispensabile per

                                               l'esercizio della professione (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con riferimenti), tant'è che in simili ipotesi le relative spese rientrano finanche nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 140 III 341 consid. 5.2). In concreto risulta dalla dichiarazio­ne del datore di lavoro sulla diminuzione delle indennità per servizi notturni e dalla relativa posta nei conteggi di stipendio mensili (doc. F ed E) che l'istante è manovratore-macchinista di treni e deve trovarsi alla stazione già di primo mattino o ancora in tarda serata. Con l'appello, poi, AP 1 ha prodotto un'esplicita dichiarazione delle __________ sugli orari di servizio e uno schema dal quale risulta che il turno di lavoro di un macchinista può iniziare alle cinque e venti del mattino e terminare all'una di notte. Che per le trasferte da casa alla stazione e viceversa l'istante possa servirsi dei mezzi pubblici non è pertanto verosimile.

                                         c)   La convenuta obietta che in realtà il marito vive con __________ G__________ a __________, lo stesso Pretore avendo notato come la casa di __________ parrebbe poco adoperata, visto lo scarso consumo di energia elettrica (decreto impugnato, consid. 14). __________ G__________ ha dichiarato invece che l'istante soggiorna da lei “al massimo uno-tre giorni alla settimana” (deposizione del 21 maggio 2019: verbali, pag. 2). A un esame di verosimiglianza non si può rimproverare tuttavia al Pretore di essersi attenuto in sostanza a tale dichiarazione. È vero che, come risulta dal siste­ma generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop, il 1° novembre 2019 (in pendenza di appel­lo) l'istante ha trasferito il domicilio amministrativo a __________. Al momento in cui statuirà con decreto cautelare finale per tutto l'arco di tempo compreso fra l'introduzione dell'istanza e

                                               l'emanazio­ne del giudizio (RtiD I-2019 pag. 619 consid. 6) il Pretore verificherà pertanto dove si trovi effettivamente il domicilio civile di AP 1 dal 1° novembre 2019. Doves­se accertare che l'attore vive con __________ G__________i, egli ricalcolerà il fabbisogno minimo di lui sostituendo il minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona sola con la metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia (DTF 144 III 506 consid. 6.6) e suddividerà il costo dell'alloggio in ragione di metà ciascuno fra i conviventi, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni inter­ne sul riparto delle spese comuni (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019, consid. 6a e 6b).

                                         d)   Per tornare all'uso del veicolo, AO 1 fa notare che in seguito al nuovo contratto di leasing stipulato dal marito il costo è notevolmente aumentato. Dagli atti risulta in effetti che prima della separazione l'istante usava una __________ che gli costava fr. 382.75 mensili di leasing, fr. 115.45 mensili di assicurazione RC e fr. 18.75 mensili di imposta di circolazione, per complessivi fr. 516.95 mensili (doc. 17 a 19 nell'inc. SO.2016.84). Con il nuovo contratto sottoscritto il 14 dicembre 2016 per una __________ la rata del leasing è passata a fr. 761.25 mensili (doc. O), il premio del­l'assicurazione RC a fr. 119.45 mensili (doc. P) e l'imposta di circolazione a fr. 70.40 (doc. Q), raggiungendo complessivi fr. 951.15 mensili.

                                               Ora, l'inserimento di un leasing nel fabbisogno minimo di un coniuge presuppone che questi non abbia la disponibilità necessaria per l'acquisto del veicolo e che la vettura non appaia inutilmente dispendio­sa (DTF 140 III 341 consid. 5.2 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_27/2010 del 15 aprile 2010, consid. 3.2.2; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2010.16 del 13 dicembre 2012, consid. 9a). Non si trascura che al momento di stipulare il nuovo leasing l'istante non doveva ancora tenere conto di contributi alimentari in favore della seconda figlia, nata il 19 settembre 2018. Tuttavia anche considerando le sue entrate di allora (fr. 7550.– mensili secondo gli accertamenti del Pretore) e un fabbisogno minimo da lui quantificato in fr. 4630.– mensili, con oneri di mantenimento pattuiti a quel tempo per complessivi fr. 3500.– mensili, egli non poteva ignorare che il sostentamento della moglie e di M__________ non sarebbe più stato assicurato. Il veicolo in questione appare pertanto inutilmente costoso. Tutto quanto si può riconoscere nel fabbisogno minimo di lui è una spesa che garantisca alla moglie il fabbisogno minimo e a M__________ il fabbisogno in denaro, ovvero fr. 840.– mensili. Il riconoscimento del leasing comporta, evidentemente, lo stralcio dal fabbisogno minimo dell'indennità per l'abbonamento ai trasporti pubblici (fr. 74.– mensili).

                                         e)   AO 1 sottolinea nelle osservazioni all'appello che i coniugi devono essere trattati paritariamente e che anch'es­sa deve servirsi di un'automobile per raggiungere il posto di lavo­ro a __________. Sta di fatto che tale argomento giustificherebbe – se mai – più un aumento del fabbisogno minimo del­l'interessata, fabbisogno che tuttavia essa non ridiscute. La convenuta non pretende inoltre che i suoi orari di lavoro sia­no incompatibili con gli orari dei mezzi pubblici. La parità di trattamento non entra dunque in considerazione, la sua situazione non essendo equiparabile a quella del marito.

                                         f)    Quanto alla pretesa di fr. 200.– mensili avanzata dall'appellante per “mezzi, pasti e auto”, il Pretore ha reputato tale spesa imprecisata, sicché non l'ha riconosciuta (decreto impugnato, consid. 11.1). In realtà, come l'istante spiega in questa sede, la posta in questione può ragionevolmente intendersi come indennità per pasti fuori casa e carburante per l'automobile. Ciò posto, nel caso di pasti fuori casa imposti da esigenze professionali questa Camera suole riconoscere quanto prevede la tabella per il calcolo del minimo d'esisten­za agli effetti del diritto ese­cu­tivo, ossia fr. 11.– per pasto (FU 68/2009 pag. 6292, cifra II/4 lett. b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.48 del 24 dicembre 2019, consid. 10d). In concreto però l'istante riceve già dal datore di lavoro un'indennità di fr. 20.– per pranzo o cena come supplemento al salario (plico doc. E). Non si possono riconosce­re pertanto ulteriori maggiorazioni. A ragione l'appellante fa notare inve­ce che l'uso dell'automobile privata per scopi professionali giustifica un'indennità per il consumo di carburante. Nella fattispecie tale indennità può stimarsi equamente in fr. 60.– mensili (trasferta da __________ a __________ e viceversa, rispettivamente da __________ a __________ e viceversa).

                                         g)   In ultima analisi, il fabbisogno minimo di AP 1 risulterebbe di fr. 4386.– mensili (fr. 3560.– mensili calcolati dal Pretore, più fr. 840.– mensili per l'uso del veicolo privato, meno fr. 74.– dell'abbonamento ai mezzi pubblici, più fr. 60.– per il carburante). Dal 1° luglio 2019 tuttavia, ovvero dal momento in cui il fabbisogno in denaro di D__________ passa da fr. 670.– mensili a fr. 1100.– mensili, ciò non garantisce più alla moglie il fabbisogno minimo e alla figlia M__________ il fabbisogno in denaro. Il bilancio familiare venendo a trovarsi in ammanco, dal 1° luglio 2019 va tralasciato pertanto dal fabbisogno minimo di entrambi i coniugi l'onere fiscale (fr. 300.– mensili, rispettivamente fr. 130.– mensili), come prescrive la giurisprudenza (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b con rinvii; DTF 140 III 339 consid. 4.2.3 e 4.3 con riferimenti). Dal 1° luglio 2019 il fabbisogno minimo dell'appellante si attesta di conseguenza a fr. 4086.– e quello della moglie a fr. 3076.– mensili.

                                    5.  Nelle osservazioni all'appello AO 1 fa valere che il contributo di mantenimento di fr. 1100.– mensili dal 1° luglio 2019 pattuito dal marito con __________ G__________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città è eccessivo. Essa lamenta altresì che il Pretore non ha specifica­to se, relativamente al contributo in favo­re di M__________, gli assegni familiari vadano in aggiunta, lamentan­do che in caso contrario il contributo è insufficiente per coprire il fabbisogno in denaro.

                                         a)   Per commisurare l'obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio non è determinante un eventuale contributo pattuito tra i genitori davanti all'autorità (nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2006.41 del 28 dicembre 2012, consid. 9). Occorre far capo – conformemente a una giurispru­denza invalsa (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5) – alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orienta­mento professionale del Canton Zurigo, senza trascurare il contributo eventualmente esigibile dall'altro genitore. I figli infatti hanno diritto nei confronti del genitore comune a un identico tenore di vita, ovvero a contributi proporzionalmente uguali per rapporto ai loro fabbisogni oggettivi (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1 e 107 consid. 4.2.1.1 con rimandi; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_102/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6.1; RtiD II-2010 pag. 626 verso l'alto con rimandi; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014, consid. 8).

                                         b)   Nel caso in esame il Pretore si è dipartito dal presupposto che il contributo per D__________ sia stato fissato sulla scorta delle note raccomandazioni (decreto impugnato, consid. 12). In realtà con D__________ vivono anche tre sorellastre (deposizione di __________ G__________, del 21 maggio 2019: verbali, pag. 2), sicché il fabbisogno in denaro della bambina va definito tenendo conto del­la fratria (RtiD II-2006 pag. 693 consid. 4; II-2010 pag. 635 consid. 8a; I-2012 pag. 883 n. 6c consid. 8a). E fino al 6° com­pleanno la tabella dell'edizione 2018, valida anche per il 2019, indica un importo di fr. 875.– mensili, dai quali occor­re dedurre gli assegni familiari, già compresi nel fabbisogno in denaro previsto dalle raccomandazioni (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; v. anche RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.131 del 18 febbraio 2020, consid. 4). Già a un sommario esame il contributo alimentare di fr. 1100.– mensili oltre assegni familiari per D__________ assunto dall'appellante dal 1° luglio 2019 dinanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Città appare quindi eccessivo.

                                         c)   Non si deve trascurare tuttavia che dal 1° gennaio 2017 occorre cumulare al fabbisogno in denaro del figlio un “contributo di accudimento”. Ove le cure e l'educazione del minorenne siano prestate dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiun­gono – se le condizioni economiche ciò permettono –

                                               i supplemen­ti previsti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484 consid. 4.1; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2018.136 del 24 dicembre 2019, consid. 8a). Nel caso in esame si evince dagli atti che dal marzo del 2019 __________ G__________ è priva di redditi (deposizione del 21 maggio 2019: verbali, pag. 3). Un contributo di accudimento parziale di fr. 425.– mensili (attorno a un quarto) da addizionare al fabbisogno in denaro di D__________ appare dunque, a un somma-rio esame, giustificato, __________ G__________ dovendo accudire anche ad altre tre figlie minorenni. Nel risultato l'importo di fr. 1100.– mensili appare così sostenibile. Commisurare il fabbisogno di D__________ alle sue necessità effettive e sapere se e da quando __________ G__________ debba essere tenuta a riprendere un'attività lucrativa per sopperire al di lei mantenimento è una questione che andrà affrontata nel decreto cautelare finale.

                                         d)   Quanto agli assegni familiari, è vero che il Pretore non ha specificato nulla al riguardo. Secondo l'art. 285a cpv. 1 CC tuttavia essi vanno, per principio, versati in aggiunta. Resta

                                               il fatto che in concreto tali prestazioni sono incassate dalla madre come lavoratrice dipendente e genitrice affidataria (doc. 2 e 3). Non vanno perciò cumulati ai contributi di mantenimento che AP 1 è tenuto a erogare.

                                   6.   Da quanto precede emerge, in definitiva, il seguente quadro del bilancio familiare:

                                         Dal 1° febbraio al 30 giugno 2019

                                         Reddito del marito                                                  fr.  7387.90

                                         Reddito della moglie                                               fr.  2474.25

                                                                                                                     fr.  9862.15 mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                fr.  4386.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie                             fr.  3206.—

                                         Fabbisogno in denaro di M__________                    fr.  1600.—

                                                                                                                     fr.  9192.—       mensili

                                         Ne discende che con il proprio reddito di fr. 7387.90 mensili l'appellante deve versare fr. 731.75 mensili alla moglie (arrotondati a fr. 730.–: fr. 3206.– di fabbisogno minimo meno fr. 2474.25 di reddito proprio), fr. 1600.– mensili alla figlia M__________ e fr. 670.– mensili alla figlia D__________, conservando il proprio fabbisogno minimo di fr. 4386.– mensili.

                                         Dal 1° luglio 2019 in poi

                                         Reddito del marito                                                  fr.  7387.90

                                         Reddito della moglie                                               fr.  2474.25

                                                                                                                     fr.  9862.15 mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                fr.  4086.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie                             fr.  3076.—

                                         Fabbisogno in denaro di M__________                    fr.  1600.—      

                                                                                                                     fr.  8762.— mensili

                                         Ne discende che con il proprio reddito di fr. 7387.90 mensili l'appellante deve versare fr. 601.75 mensili alla moglie (arrotondati a fr. 600.–: fr. 3076.– di fabbisogno minimo meno fr. 2474.25 di reddito proprio), fr. 1600.– mensili alla figlia M__________ e fr. 1100.– mensili alla figlia D__________, conservando il proprio fabbisogno minimo di fr. 4086.– mensili.

                                         In conclusione l'appello va accolto entro tali limiti e il decreto cautelare impugnato riformato di conseguenza.

                                   7.   Da ultimo l'appellante chiede che le spese processuali di primo gra­do siano poste a carico della convenuta, obbligando quest'ultima a rifondergli fr. 1500.– per ripetibili. Nel decreto impugnato il Pretore non ha regolato le spese giudiziarie, prevedendo che esse “seguiranno il merito”. Ora, l'art. 104 cpv. 3 CPC consente al giudice di rinviare al giudizio di merito la decisione sulle spese in caso di provvedimenti cautelari. L'appellante non spiega perché il primo giudice non potesse far uso di tale facoltà. Al proposito quindi l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del contributo alimentare per la moglie da fr. 1150.– a fr. 730.– mensili (ma non a fr. 488.– mensili) dal febbraio al giugno del 2019 e da fr. 930.– a fr. 600.– mensili (ma non la soppressione) dal luglio del 2019 in poi. Nel complesso si giustifica così che sopporti tre quinti degli oneri processuali e che rifonda alla convenuta un'indennità per ripetibili ridotta (un quinto dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

                                   9.   Circa l'istanza di gratuito patrocinio presentata da AO 1, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta senza oggetto. L'obbligo di AP 1 si riduce tuttavia alla rifusione di un'indennità meramente ridotta, per altro di difficile – se non impossibile – incasso, vista la situazione economica di lui (art. 122 cpv. 2 CPC). Ciò giustifica di conferire sin d'ora a AO 1 il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322; cfr. anche DTF 140 III 170). La grave ristrettezza in cui si trova l'interessata, senza margine disponibile dal 1° luglio 2019 e senza sostanza (doc. 14), appare verosimile (art. 117 lett. a CPC). Anche la resistenza all'appello risultava, almeno in parte, legitti­ma (art. 117 lett. b CPC). Per quanto riguarda l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocata produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presumere che per la stesura delle osservazioni all'appello (5 pagine, compreso il frontespizio e le richieste di giudizio) e un verosimile colloquio (o una breve corrispondenza) con la cliente un avvocato solerte e speditivo avrebbe dedicato attorno alle sei ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310). A ciò si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinio d'ufficio va dunque fissata in fr. 1300.– (arrotondati).

                                10.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

                                         costituzionali (art. 98 LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato:                                       

                                         In modifica dell'accordo cautelare stipulato il 5 settembre 2016 con AO 1, AP 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:                                                                                

a)  fr. 730.– mensili per AO 1 dal 1° febbraio al 30 giugno 2019 e fr. 600.– mensili dal 1° luglio 2019 in poi;

b)  fr. 1600.– mensili per la figlia M__________ (assegni familiari non compresi) dal 1° febbraio 2019 in poi.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quinti a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 400.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1300.–.

                                   4.   Notificazione a:

–    ; –    , – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, consid. 9 e dispositivo n. 3).

                                         Comunicazione a:

                                         –   Lodano (consid. 5d e dispositivo n. 1);

                                         – Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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