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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.09.2019 11.2019.94

6 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,249 mots·~6 min·3

Résumé

Protezione dell'unione coniugale: regolamentazione della vita separata

Texte intégral

Incarti n. 11.2019.94 11.2019.95

Lugano, 6 settembre 2019/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2018.5078 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15 ottobre 2018 da

 AP 1    

contro  

 AO 1  ,

giudicando sull'appello del 14 agosto 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore il 9 agosto 2019 (inc. 11.2019.94) e sulla richiesta di gratuito patrocinio in appello (inc. 11.2019.95);

Ritenuto

in fatto:                   A.   In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 15 ottobre 2018 da AP 1 (1943) nei confronti di AO 1 (1968) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha così giudicato:

1.  I coniugi sono autorizzati a sospendere la comunione domestica.

2.  L’abitazione coniugale in via __________, __________ è assegnata in uso alla moglie con mobili e suppellettili (…).

3.  Non si fissano contributi alimentari tra coniugi. Ciascuno provvede ai propri fabbisogni.

4.  AP 1 si organizza affinché la rendita completiva versatagli dall’IAS possa essere direttamente incassata dalla figlia D__________ (3 settembre 2000).

(…)

                                  B.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 agosto 2019 in cui rimprovera al Pretore di non avere deciso “in merito alla partecipazione da parte di mia moglie al pagamento di un debito che entrambi [abbiamo] contratto con l'IAS e che attualmente sto pagando solo io”. Contestualmente egli postula il beneficio del gratuito patrocinio. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze a protezione dell'unione coniugale, emesse con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), sono impugnabili mediante appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), salvo che vertano su mere questioni patrimoniali dal valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non concerne il caso in esame, il Pretore avendo dovuto statuire anche su questioni senza valore litigioso, come la sospensione della vita in comune. Riguar­do alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'istante il 13 agosto 2019. Introdotto il 19 agosto 2019, l'appello in oggetto è di conseguenza ricevibile.

                                   2.   Il Pretore ha motivato la sentenza impugnata con l'argomento “che (…) entrambi i coniugi, interpellati in merito, hanno dichiarato il loro accordo a evadere il procedimen­to con la conferma dell'assetto già fissato nelle more” e “che tutte le questioni ancora aperte tra i coniugi che esulano dalla tutela dell'unione coniugale, quali ad esempio la liquidazione dei rapporti patrimoniali, andranno se del caso affrontate separatamente, nel contesto dell'eventuale divorzio”. L'appellante si duole – come detto – “che il Pretore non abbia deciso in merito alla partecipazione da parte di mia moglie al pagamento di un debito che entrambi [abbiamo] contratto con l'IAS e che attualmente sto pagando solo io”. Invano si cercherebbe di sapere tuttavia in quale misura AO 1 dovrebbe partecipare all'estinzione di quel debito. L'appellante non indica alcuna cifra e un'eventuale quantificazione non si desume nemmeno dagli atti del proces­so. A rigore l'appello andrebbe così dichiarato irricevibile già per caren­za di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

                                   3.   Giovi aggiungere che, si volesse anche transigere sui requisiti formali del ricorso, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. È vero che nella sentenza impugnata il Pretore non ha accennato chiaramente al debito di fr. 21 164.– cumulato dalla famiglia nei confronti del­l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) per prestazioni complementari AVS percepite in eccesso, debito che il marito sta restituendo a rate in base a un piano di rimborso da lui pattuito (verbale del 26 novembre 2018, pag. 2). Nel dispositivo n. 3 della decisione il primo giudice ha stabilito tuttavia che “ciascun coniuge provvede ai propri fabbisogni”. Ciò significa che ogni coniuge è chiamato a onorare i propri debiti. Non si può dire di conseguenza che sulla questione dell'obbligo assunto da AP 1 nei confronti dell'IAS con il piano di rimborso il Pretore abbia omesso di statuire. Anche nel merito l'appello si rivela così privo di fondamento.

                                   4.   Nel memoriale l'istante sembra invero recriminare sul fatto che la moglie non contribuisca al pagamento del debito verso l'IAS, argomento ch'egli aveva già fatto valere in una lettera al Pretore del 6 maggio 2019. Il problema è che con un reddito da attività lucrativa di fr. 3400.– mensili AO 1 deve finanziare un fabbisogno minimo equivalente (verbale del 26 novembre 2018, pag. 2), il che non le lascia alcun margine disponibile. Come potrebbe essa partecipare al rimborso del debito verso l'IAS in simili circostanze l'appellante non spiega. Certo, con entrate di fr. 2380.– mensili da rendite AVS (verbale citato) l'appellante non versa verosimilmente in condizioni migliori. Quand'anche egli si trovasse in ammanco, tuttavia, ciò non gli conferirebbe il diritto di intaccare il fabbisogno minimo della moglie calcolato secondo il diritto esecutivo (DTF 140 III 339 consid. 4.3 con numerosi rinvii). E sotto questo profilo l'appellante non contesta né il reddito della convenuta né il fabbisogno minimo di lei calcolato dal Pretore (fr. 3400.– mensili). Ne segue che, comunque lo si consideri, l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   5.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante risulta privo tuttavia di cognizioni giuridiche e ha agito senza l'ausilio di un legale. Si giustifica così, eccezionalmente, di rinunciare a ogni prelievo. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore della partecipazione chiesta alla moglie per il rimborso del menzionato debito, unico punto rimasto litigioso davanti a questa Camera, non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Sia come sia, le misure a protezione dell'unione coniugale sono equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), di modo che dinanzi al Tribunale federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.

                                   4.   Notificazione:

–   ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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