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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.08.2020 11.2019.86

24 août 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,376 mots·~17 min·4

Résumé

Protezione della personalità: risarcimento del danno

Texte intégral

Incarto n. 11.2019.86 (rinvio TF)

Lugano, 24 agosto 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OR.2014.116 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 5 giugno 2014 dall'

avv. dott.  AP 1 (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 2     AO 3     AO 4     AO 5     AO 6 , e  AO 1 (patrocinati dall'avv.  PA 2 ),

vista la sentenza 5A_562/2018 del 22 luglio 2019 con cui il Tribunale federale ha parzialmente annullato la sentenza inc. 11.2016.106 emessa il 30 maggio 2018 da questa Camera,

giudicando nei limiti del rinvio per nuova decisione sull'appello del 14 ottobre 2016 presentato da AP 1;

Ritenuto

in fatto:                   A.   La cronistoria della vicenda è diffusamente illustrata nella sentenza 30 maggio 2018 di questa Camera e riassunta nella sen-tenza 22 luglio 2019 del Tribunale federale. Ai fini del giudizio basti ricordare che la fattispecie trae origine da un articolo pubblicato il __________ 2012 dal AO 2, a firma di AO 4, sotto il titolo “__________”, articolo in cui si diceva che un documento allegato a un contratto stilato dal­l'avv. AP 1 era sospetto e al vaglio degli inquirenti. La notizia è apparsa tale quale il medesimo giorno nella versione elettronica del quotidia­no. Il sito internet ‹www.__________.ch› l'ha ripresa in forma abbreviata, sempre con il nome dell'avvocato. Altrettanto ha fatto il sito ‹__________.ch›, senza menzionare però l'identità del legale.

                                  B.   Quello stesso 14 dicembre 2012 l'avv. AP 1 ha inviato al AO 1 una smentita, facendo valere di non essersi mai occupato del contratto in questione. L'indomani il giornale ha pubblica­to un articolo, sempre di AO 4, spiegando che “l'ex legale della discoteca si difende e respinge gli addebiti contestati. Interrogato ha sostenuto di non aver mai redat­to il contratto al centro dell'indagine”. La notizia è stata riprodotta anche dai citati siti internet. Infine il 1° febbraio 2013, facendo seguito a un comunicato stampa del Ministero pubblico ticinese, il __________ ha pubblicato un articolo di R.L. (“__________ – L'avvocato non c'entrava nulla”) in cui si annunciava che “gli addebiti contestati dalla Procura all'avv. AP 1 si sono rivelati privi di fondamen­to. Il legale che seguiva la causa civile del locale è risultato estraneo ad ogni ipotesi di reato”.

                                  C.   Il 23 settembre 2013, il 2 ottobre 2013, il 25 novembre 2013, il 9 aprile 2014 e il 14 aprile 2014 l'avvocato AP 1 ha scritto alla

                                         T__________ SA, al AO 2, alla T__________ H__________ SA, alla R__________ e alla S__________ AG per far rimuovere dai siti internet la notizia originaria del 14 dicembre 2012. Il 5 novembre 2013 egli ha chiesto inoltre a AO 4, al AO 2, alla AO 2, al direttore responsabile del giornale AO 3 e al AO 1 una riparazione del torto morale per l'ammontare di fr. 40 000.–, “riservata la pretesa relativa al danno patrimoniale”. Senza esito.

                                  D.   Decaduto infruttuoso il 10 marzo 2014 il tentativo di conciliazione davanti al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, il 5 giugno 2014 AP 1 ha adito il Pretore per ottenere la condanna solidale di AO 4, della AO 2, di AO 3, di AO 5 (responsabile della redazione del quotidiano), di AO 6 (“web supervisor”) e del AO 1 al versamento di fr. 19 500.– con interessi per risarcimento del dan­no e di fr. 40 000.– in riparazione del torto morale. I convenuti han­no concluso per il rigetto dell'azione. Statuendo con senten­za del 9 settembre 2016, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 3500.– a carico del­l'attore, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 5900.– complessivi per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 ottobre 2016 in cui ha postulato l'accoglimento della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 9 dicembre 2016 i convenuti hanno chiesto di respingere l'appello. La Camera ha statuito il 30 maggio 2018, respingendo il ricorso. Le spese processuali di fr. 3500.– sono state addebitate all'avv. AP 1, con obbligo di rifondere alle controparti fr. 3500.– complessivi per ripetibili (inc. 11.2016.106).

                                  F.   La sentenza della Camera è stata impugnata il 3 luglio 2016 dal­l'avv. AP 1 mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale, che con sentenza 5A_562/2018 del 22 luglio 2019 ha parzialmente accolto il ricorso in merito alla richiesta di fr. 19 500.– avanzata dal legale per il risarcimen­to del danno, rinviando su tal punto gli atti a questa Camera per nuovo giudizio. Il Tribunale federale ha respinto invece il ricorso sull'indennità di fr. 40 000.– pretesa dal­l'avvocato AP 1 in riparazione del torto morale. Ciò ripristina la litispendenza dell'appello sulla questione del risarcimento e impone di giudicare nuovamente nei limiti del rinvio.

Considerando

in diritto:                 1.   Nella sentenza del 30 maggio 2018 questa Camera aveva ritenuto che spettasse all'attore dimostrare l'entità del danno subìto. Nel caso specifico non risultava tuttavia quali prestazioni l'appellante avesse concretamente svolto. Dagli atti risultava soltanto ch'egli aveva redatto la smentita inviata il 14 dicembre 2012 agli

                                         organi d'informazione e la stesura di 11 lettere, sette per far toglie­re la pubblicazione dal­la rete e quattro per chiedere il risarcimen­to del danno. Mancava inoltre qualsiasi distinta del tempo impiegato, il legale limitandosi a dichiarare di avere eseguito 39 ore di lavoro complessive fatturate fr. 500.– l'una. Ciò non permette­va di verificare se tutte quelle ore fossero necessarie. Quanto alla tariffa di fr. 500.– orari, non si capiva se tale fosse la retribuzione (contestata dai convenuti) chiesta per l'esecuzione dei provvedimenti reputati indispensabili al fine di mitigare gli effetti riconducibili alla pubblicazione dell'articolo giornalistico o se si trattasse del mancato guadagno per non avere potuto egli curare nel frattempo gli affari dello studio. Onde, in definiti­va, la reiezio­ne della pretesa risarcitoria, gli elementi agli atti non consenten­do di determinare con sufficiente attendibilità l'ammontare del pregiudizio (sentenza citata, consid. 4).

                                   2.   Accertato che l'articolo del AO 2, con la menzione del nome del ricorrente senza che ne ricorressero gli estremi, aveva leso la personalità dell'attore, il Tribunale federale ha ritenuto troppo severo l'orientamento di questa Camera sulle esigenze di motivazione poste alla rifusione del danno. Alle prestazioni svolte dal legale si può risalire, secondo il Tribunale federale, tornando a consultare il memoriale di petizione. La tariffa di fr. 500.– orari esposta dall'appellante può intendersi inoltre come retribuzione per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a difender­si dalla lesione illecita. A mente del Tribunale federale il danno può dunque essere quantificato (sentenza del 22 luglio 2019, consid. 5.1.2.2).

                                   3.   Riesumando dall'incarto di primo grado la petizione del 5 giugno 2014 cui si riferisce il Tribunale federale per supplire alle insufficienze dell'appello, si evince che l'attore giustificava le 39 ore di lavoro con i seguenti “elementi conoscibili del danno patrimonia­leˮ (pag. 17, punto 10.5):

                                         –   presa di contatto della clientela e della rete di collaboratori (corrispondenti, istituti di credito, assicurazioni, fiduciarie e società di servizi in genere) per smentire le notizie pubblicate (16 ore);

                                         –   allestimento della prima smentita (doc. I), nonché ricerca e individuazione delle testate giornalistiche e online verso cui procedere alla comunicazione (2 ore);

                                         –   verifica della diffusione in rete della pubblicazione del 14 dicembre 2012 (2 ore);

                                         –   lettere (doc. Q a Z) per la cancellazione delle pubblicazioni online e colloqui telefonici (13 ore). Nel lasso di tempo indicato è pure compreso il tempo impiegato per capire come interagire con i siti web e i motori di ricerca, fatto tutt'altro che semplice;

                                         –   lettere (doc. AA a DD) contenenti le richieste risarcitorie (6 ore).

                                         Secondo l'attore, inoltre, “le [sue] prestazioni professionali, conformemente al prezzo di mercato corrente, ammontano a fr. 500.–/h, e ciò in considerazione del fatto che egli è un avvo-cato con un alto grado di specializzazione, attivo sia in ambito nazionale che internazionale e con un'esperienza ultradecennale”.

                                   4.   I presupposti dell'art. 28a cpv. 3 CC e 49 cpv. 1 CO sono già stati accertati dal Tribunale federale, che ha constatato come il pezzo giornalistico pubblicato dal AO 2 il 14 dicembre 2012, rendendo noto nome e cognome dell'attore, abbia leso senza valida giustificazione la personalità di quest'ultimo (sentenza del 22 luglio 2019, consid. 4.2.4 e 4.3). Sui requisiti del danno non occorre pertanto tornare, così come non occorre tornare sulla responsabilità dei convenuti, i quali per altro non contestano di avere scientemente divulgato l'identità dell'attore. Da definire è l'entità del pregiudizio sulla base di quanto l'attore aveva allegato nella petizione, fermo restando che nella fattispecie il risarcimento preteso consiste – secondo il Tribunale federale – nella retribuzione che il lega­le può chiedere per l'esecuzio­ne dei provvedimenti intesi a difendersi dalla lesione illecita (sentenza del 22 luglio 2019, consid. 5.1.2.2), non nella perdita di guadagno subìta per non avere egli potuto attendere nel frattempo agli affari dello studio.

                                         a)   L'attore dichiarava anzitutto, nella petizione, di avere impiega­to 16 ore per mettersi in relazione con la clientela e la sua rete di collaboratori (corrispondenti, istituti di credito, assicurazioni, fiduciarie, società di servizi in genere) al fine di smentire la notizia diffusa dal AO 2. L'avv. P__________ __________, attivo nello studio legale dell'appellante, ha dichiarato che l'avvocato AP 1 opera nello studio __________, ma si occupa con lui anche di notariato nella socie­tà semplice __________ di AP 1 e P__________ __________, conduce una ditta individuale nell'ambito della quale gestisce mandati fiduciari e dei suoi clienti storici ed è titolare della società I __________ SA, che si occu­pa – appunto – di family office per i clienti dello studio (verbale del 9 giugno 2015, pag. 2). Egli ha riferito poi come nei giorni seguen­ti il 14 dicembre 2012 i clienti dell'appellante ‟telefonarono in tantissimi all'attore per chiedere spiegazioni sull'articolo apparso sul AO 2. Inoltre vi furono incontri tra l'attore e i suoi clienti nonché i suoi contatti con banche e fiduciari che volevano essere rassicuratiˮ (loc. cit.). Egli ha precisato altresì che i più allarmati era­no i fiduciari storici dell'avvocato AP 1 e che ancora giorni e settima­ne dopo l'apparizione dell'articolo l'appellante si è dovuto recare da banche e clienti per rassicurarli. Egli ha stima­to in generale il tempo profuso dall'attore per far fronte alle conseguenze della pubblicazione in 40 o 50 ore (loc. cit., pag. 3).

                                               L'avv. M__________ __________, il quale lavora anch'egli nello studio legale dell'appellante, ha confermato la struttura delle attività esercitate dall'avvocato AP 1 e ha affermato che dopo l'apparizione del citato articolo ‟l'attore contattò, rispettivamen­te fu contattato, da molti clienti, in particolare banche, assicurazio­ni, fiduciarie ecc. che chiedevano spiegazioni e che doveva­no essere rassicurateˮ, i clienti maggiormente preoccupati essendo quelli per cui l'attore fungeva da intermediario finanziario. Egli ha dichiarato a sua volta che l'appellante aveva dovuto rassicurare clienti per telefono o per appuntamento, egli medesimo avendo assistito a incontri e colloqui telefonici. Nel complesso l'avvocato __________ ha valutato in un

                                               dispendio di 40 ore le prestazioni eseguite dall'appellante

                                               per rimediare alla notizia divulgata dall'articolo giornalistico (verbale del 17 marzo 2015, pag. 2 e 3).

                                               L'attore ha dichiarato da parte sua, nel corso del proprio interrogatorio, che dopo la pubblicazione del noto articolo egli è stato ‟subissato di telefonate e richieste d'informazioniˮ, poiché sia la clientela istituzionale (banche, assicurazioni, fiduciarie) sia la clientela privata era preoccupata, la prima interpellandolo tramite compliance officers ai fini di appurare se sussistessero gli estremi per una segnalazione antiriciclaggio e la seconda per i propri interessi finanziari. Egli ha dichiarato di essersi adoperato per calmare i clienti privati, mentre gli altri necessitavano di aggiornamenti e informazioni regolari, dal momento che la chiusura delle relazioni d'affari avrebbe comportato la paralisi totale della sua attività di intermediario finanziario. In sintesi egli ha quantificato in alme­no 40 ore il tempo impiegato per difendersi dall'apprensione suscitata dalla pubblicazione del AO 2 (verbale del 28 settembre 2015, pag. 2 a met e pag. 3).

                                               Le 16 ore esposte dall'attore per mettersi in relazione con la clientela e la rete di collaboratori (corrispondenti, istituti di credito, assicurazioni, fiduciarie, società di servizi in genere) al fine di smentire la notizia diffusa dal AO 2 non trovano grande riscontro, i suoi due collaboratori limitandosi a una valutazione di 40 o 50 ore onnicomprensiva per l'intera attività svolta. Quanti colloqui o conferenze l'attore abbia effettivamente tenuto non è dato di sapere (né egli indica). Comunque sia, secondo il Tribunale federale non biso-gna mostrarsi troppo esigenti al riguardo. E a livello teorico è senz'altro possibile che l'avvocato AP 1 abbia impiegato 16 ore “per mettersi in relazione con la clientela e la rete di collaboratori (corrispondenti, istituti di credito, assicurazioni, fiduciarie, società di servizi in genere)”, vista la struttura, l'organico e l'attività del suo studio.

                                         b)   Riguardo alle due ore esposte dall'attore per redigere la smentita al AO 2 e la ricerca dei siti web cui procedere alla comunicazione, esse appaiono legittime, l'attore essendosi visto sospettare a torto di fronte all'opinione pubblica di un comportamento illecito. Inoltre il tempo impiegato appare congruo, visto che comprende la ricerca dei siti internet facenti capo ai portali di notizie online.

                                         c)   Le due ore esposte per la “verifica della diffusione in rete della pubblicazione del 14 dicembre 2012” si confondono invece con l'appena citata ricerca dei portali d'informazione che avevano diramato la notizia. Costituiscono pertanto un doppione.

                                         d)   Nella stesura di sette lettere (doc. Q a Z) per la cancellazione delle pubblicazioni online e in colloqui telefonici a tal fine l'appellante indica di avere profuso 13 ore di lavoro. Sebbene indirizzate a società diverse, le missive, di circa tre pagine, han­no fondamentalmente lo stesso contenuto. È vero però che “il tempo impiegato per capire come interagire con i siti web e i motori di ricerca” può essere stato lungo. Le 13 ore esposte dall'attore possono pertanto, quantunque al limite, rivelarsi giustificate.

                                         e)   Non si giustifica di retribuire per contro le sei ore dichiarate dall'attore per la redazione di sei lettere (doc. AA a DD), il 5 novembre 2013, “contenenti le richieste risarcitorie”. In parte identiche, quelle lettere erano destinate a ottenere dai convenuti l'indennità di fr. 40 000.– in riparazione del torto morale che l'avvocato AP 1 ha fatto valere invano davanti a tutti e tre i gradi di giurisdizione, fino al Tribunale federale. Il risarcimento del danno materiale non era oggetto di quegli scritti (“riservata la pretesa relativa al danno patrimoniale”).

                                         f)    Quanto alla rimunerazione oraria di fr. 500.– chiesta dal legale, essa appare eccessiva ancorché l'attore si definisca “un avvocato con un alto grado di specializzazione, attivo sia in ambito nazionale che internazionale e con un'esperienza ultradecennale”, invocando altresì “la delicatezza della sua posizione di intermediario finanziario per l'importante clientela estera”. Per difendere la sua personalità l'attore non ha agito infatti né come avvocato specializzato né come intermediario finanziario. Allo scopo del risarcimento non soccorrono gli estremi, dunque, per scostarsi dal­l'ordinaria indennità di fr. 280.– orari fissata in materia di spe­se ripetibili dall'art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) in caso di pratiche senza valore determinabile. A ciò si aggiungono spese fisse del 6% (art. 6 cpv. 1 del regolamento). Ne segue che in concreto l'ammontare del danno risulta di fr. 9200.–. I convenuti non contesta­no per altro la loro comune responsabilità, che la giurisprudenza prevede – segnatamen­te – fra redattore, editore e casa editrice (DTF 126 III 165 consid. 5a/aa con richiamo).

                                   5.   L'attore postula il versamento di interessi compensativi sulla sua spettanza a decorrere dal 14 dicembre 2012 (data della pubblicazione) e interessi moratori dal 15 novembre 2013 (dieci giorni dopo le lettere in cui egli pretendeva l'indennità di fr. 40 000.– per torto morale: sopra, consid. 4e). Ora, gli interessi compensativi del 5% (art. 73 cpv. 1 CO per analogia) mirano a rimettere il danneggiato nella situazione in cui questi si troverebbe se fosse stato indennizzato immediatamen­te. Essi si calcolano – di regola – dal giorno dell'evento dannoso e corrono fino al momento della capitalizzazione, che in caso di contenzioso processuale consiste nel passaggio in giudicato della sentenza. Se il debitore è stato messo in mora, inoltre, al danneggiato so­no dovuti interessi moratori del 5% dal passaggio in giudicato della sentenza fino al giorno in cui avviene il pagamento dell'indenniz­zo (Werro, La responsabilité civile, 3ª edizione, pag. 303 n. 1050 e 1051 con riferimento a DTF 131 III 21 consid. 9).

                                         In concreto il danno si è prodotto gradualmente, dal momento in cui l'attore ha redatto la smentita agli organi d'informazione, il 14 dicembre 2012, fino al momento in cui egli ha scritto l'ultima lettera alla S__________ AG (doc. Z) per far rimuovere la notizia originaria dalla rete, il 14 aprile 2014 (sopra, lett. C). Conviene dunque calcolare gli interessi compensativi da un momento mediano, come nel precedente pubblicato in DTF 131 III 25 consid. 9.5, fissandone la decorrenza al 14 agosto 2013. Tali interessi vanno fino al passaggio in giudicato dell'attuale sentenza, 30 giorni dopo la relativa notifica. In seguito cominciano a decorrere gli interessi di mora sull'importo totale dovuto a contare da tale data, l'apertura di un procedimento giudiziario equivalendo a un'interpellazione nel senso dell'art. 102 cpv. 1 CO (Thévenoz in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 22 lett. c ad art. 102).

                                   6.   In esito a quanto precede il dispositivo n. 1 della sentenza emes­sa da questa Camera del 30 maggio 2018, annullato dal Tribunale federale, va riformulato nel senso che l'appello è parzialmente accolto nella misura in cui tende alla rifusione di fr. 9200.– con interessi. Ciò comporta anche una modifica del dispositivo n. 2 sulle spese processuali, che vanno addebitate per cinque sesti all'attore e per il resto ai convenuti (art. 106 cpv. 2 CPC), cui l'attore rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (quattro sesti del­l'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese e le ripetibili di primo grado seguono il medesimo riparto.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'ammontare del risarcimento

                                         del danno rimasto controverso in appello dopo la sentenza del Tribunale federale (fr. 19 500.–) non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                      I.   L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  La petizione è parzialmente accolta, nel senso che la AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6 e il AO 1 sono solidalmente condannati a versare all'avv. AP 1 fr. 9200.– complessivi con interessi compensativi del 5% dal 14 agosto 2013 fino al passaggio in giudicato dell'attuale sentenza e interessi moratori del 5% dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza in poi sull'importo totale dovuto.

                                         2.  Le spese processuali di fr. 3500.–, da anticipare dall'attore, sono poste per cinque sesti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico dei convenuti in solido, ai quali l'attore rifonderà fr. 3950.– complessivi per ripetibili ridotte.

                                   II.   Le spese di appello di fr. 3500.–, da anticipare dall'attore, sono poste per cinque sesti a carico di quest'ultimo e per il resto a

                                         carico dei convenuti in solido, ai quali l'appellante rifonderà fr. 2350.– complessivi per ripetibili ridotte.

                                  III.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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