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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.11.2020 11.2019.73

10 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,713 mots·~24 min·2

Résumé

Limitazione del procedimento all'eccezione di litispendenza opposta a un'azione di divisione (con collazione o eventualmente riduzione) cumulata con un'azione di nullità di testamento e di rendiconto

Texte intégral

Incarto n. 11.2019.73

Lugano 10 novembre 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa OR.2017.59 (nullità di testamento, rendiconto, divisio­ne con collazione o riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promos­sa con petizione del 6 marzo 2017 da

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1  (Emirati Arabi Uniti) (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 21 giugno 2019 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore il 20 maggio 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   A__________ __________ (1937), vedova fu AO 1, domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 24 maggio 2015, lasciando la figlia AP 1 (1959), avuta dal suo primo matrimonio con A__________ __________, e il figlio AO 1 (1974), nato dal secondo matrimonio con AO 1. In un testamento olografo del 27 giugno 2012, pubblicato il 24 luglio 2015 dal notaio F__________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, essa ha così disposto (inc. SO.2015.2641):

                                         Io, A__________ __________ – __________ – desidero lasciare la mia intera eredità a mio figlio AO 1.

                                         A mia figlia AP 1               dovrà essere data unicamente la quota legittima di suo diritto.

                                         In fede (firma)

                                         __________ 27 giugno 2012                                      

                                         In “disposizioni olografe” del 5 maggio (senza indicazione del­l'anno) redatte in olandese, tradotte in italiano il 9 giugno 2015 e pubblicate il 3 luglio 2015 dal notaio PA 1 davanti al medesimo Pretore (inc. SO.2015.2631), A__________ __________ ha poi disposto:

                                         Per J__________, L__________, M__________ e H__________ (a caratteri di stampa)

                                         Il 5 maggio presso il medico, perfettamente sana di mente e in grado di prendere qualsiasi decisione. (firma)

                                         La mia eredità sarà divisa in parti uguali. (firma)

                                         Il 19 aprile 2016 il Pretore ha rilasciato, su istanza dell'avv. PA 1, un certificato ereditario in cui figurano come unici eredi fu A__________ __________ i figli AP 1 e AO 1 (inc. SO.2015.3221).

                                  B.   AO 1 si è rivolto il 18 maggio 2016 al medesimo Pretore con un'istanza di conciliazione per essere autorizzato a procedere nei confronti di AP 1 con le seguenti richieste di giudizio (inc. CM.2016.370):

                                 1.     La petizione è accolta. Di conseguenza:

                                 1.1   Quo all'azione in nullità

                                   a)   In via principale:

                                         È constatata la nullità/l'inesistenza della disposizione testamentaria della defunta sig.ra A__________ (…) __________ datata 5 maggio e pubblicata dal notaio PA 1 in data 3 luglio 2015 e quindi constatata la conseguente assenza di effetto giuridico.

                                   b)   In via subordinata:

                                         È annullata la disposizione testamentaria della defunta sig.ra A__________ (…) __________ datata 5 maggio e pubblicata dal notaio PA 1 in data 3 luglio 2015 e quindi dichiarata di nessun effetto giuridico.

                                 1.2   Quo al rendiconto

                                         È fatto ordine alla signora AP 1 di fornire un dettagliato rendiconto e completa evidenza di quanto da lei compiuto nei mesi precedenti alla morte della de cujus signora A__________ (…) __________, in particolare nell'esecuzione dei pagamenti e degli atti di disposizione per conto della de cujus con attivi appartenenti a quest'ultima.

                                 1.3   Quo all'azione di divisione con collazione

                                   a)   In via preliminare,

                                         È fatto ordine alla signora AP 1 di rimettere in successione quanto ancora in sue mani di pertinenza della successione fu A__________ (…) __________.

                                   b)   In via principale,

                                         È ordinata la divisione della successione fu A__________ (…) __________. In tale ambito è ordinata la collazione di tutte le disposizioni a titolo gratuito effettuate dalla de cujus in favore della signora AP 1, di cui l'istruttoria avrà permesso l'accertamento.

                                 2.     Protestate tasse, spese comprese quelle della procedura di conciliazio­ne, e ripetibili.

                                  C.   Il 24 maggio 2016 AP 1 si è rivolta a sua volta al Pretore con un'istanza di conciliazione per essere autorizzata a promuovere causa nei confronti di AO 1 sulla scorta delle seguenti richieste di giudizio (inc. CM.2016.384):

                                 1.     Il testamento olografo datato 27 giugno 2012 di A__________ (…) __________ è dichiarato nullo, subordinatamente annullato.

                                 2.     Il convenuto AO 1 è condannato, sotto comminatoria all'art. 292 CP che prevede in caso di non ottemperanza la pena della multa, a svelare ogni suo rapporto patrimoniale con la defunta, in particolare su donazioni, anticipi ereditari e mutui, così come su altre pattuizioni intervenute con la defunta, in maniera esaustiva e senza reticenza, producendo i relativi documenti.

                                 3.     È ordinata la divisione dell'eredità relitta da A__________ (…) __________, in parti uguali fra i due eredi.

                                         In tale contesto AO 1 collazionerà nei confronti della successione tutti i beni da lui ricevuti soggetti a questo obbligo.

                                         In subordine, qualora non risultasse una divisione paritaria, è accertato che la quota legittima dell'attrice nella successione di A__________ (…) __________ è pari a fr. __________, corrispondenti a tre quarti del suo diritto di successione.

                                 4.     Protestate spese e ripetibili.

                                  D.   Dopo una prima udienza disgiunta, il 16 agosto 2016, nel corso della quale le parti si sono impegnate a raccogliere la documentazione finanziaria relativa alla defunta madre, il tentativo di conciliazione è decaduto senza esito in entrambe le procedure il 15 novembre 2016. Quello stesso giorno il Segretario assessore della Pretura ha rilasciato a AO 1 e a AP 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 1500.– di ciascuna procedura sono state poste a carico dei rispettivi istanti, riservata una diversa regolamentazione nel giudizio di merito.

                                  E.   AO 1 ha convenuto il 15 febbraio 2017

                                         AP 1 davanti al Pretore per ottenere quanto da lui

                                         postulato in sede conciliativa, con la seguente precisazione (inc. OR.2017.39):

                                 1.2   Quo al rendiconto

                                         È fatto ordine alla signora AP 1 di fornire ogni indicazione sugli oggetti in suo possesso e comunicare ogni rapporto con la defunta che debbano essere considerati per la divisione della eredità ai sensi degli artt. 607 cpv. 3 e 610 cpv. 2 CC.

                                         (…)

                                         L'obbligo di rendiconto a carico della signora AP 1 è imposto sotto comminatoria di una pena ai sensi dell'art. 292 CP che prevede che chi “non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”.

                                  F.   Il 6 marzo 2017 AP 1 ha convenuto a sua volta AO 1 davanti al medesimo Pretore, postulando anch'essa quanto da lei proposto in sede di conciliazione, con la seguente precisazione (inc. OR.2017.59):

                                 2.     (…)

                                         Per quanto riguarda gli istituti bancari e il fisco questo obbligo è risolto direttamente mediante le edizioni da parte dei terzi ordinata in causa.

                                   G.  Le due cause sono proseguite parallelamente. In quella avviata da AO 1 (inc. OR.2017.39) AP 1 ha proposto, nella sua risposta del 25 agosto 2017, di congiungere preliminarmente le due procedure e, nel merito, di respingere la petizione avversaria, tranne per quel che concerne l'azio­ne di rendiconto e di divisione con collazione, da accogliere in conformità alle richieste di giudizio da lei formulate nella causa inc. OR.2017.59. AO 1 ha replicato il 29 settembre 2017, ribadendo le proprie domande. Non si è opposto alla congiunzione delle due cause, purché la parallela procedura promossa dalla controparte non fosse irricevibile. La convenuta ha duplicato il 2 novembre 2017, mantenendo il proprio punto di vista. Alle prime arringhe del 7 dicembre 2017 le parti hanno notificato prove. La procedura è stata sospesa (senza formalità) su richiesta delle parti il 31 gennaio 2018.  

                                   H.  Nell'altra procedura, intentata da AP 1 (inc. OR.2017.59), AO 1 ha sollevato con la risposta del 24 agosto 2017 eccezione di litispendenza e ha instato per limitare il procedimento all'esame di quella eccezione. Di conseguenza egli ha chiesto di dichiarare irricevibile la petizione di AP 1 o, in subordine, di respingerla. In una replica del 28 settembre 2017 l'attrice ha proposto in via preliminare di congiungere le due cause e, nel merito, di accogliere la propria petizione. In una duplica del 31 ottobre 2017 il convenuto ha riproposto le sue domande. Alle prime arringhe del 7 dicembre 2017 il Pretore ha limitato la discussione all'eccezione di litispendenza (nel senso dell'art. 125 lett. a CPC). Le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.

                                     I.  Statuendo con sentenza del 20 maggio 2019, il Pretore ha dichiarato la petizione di AP 1 irricevibile per litispenden­za dell'azione presentata da AO 1 il 15 febbraio 2017. Le spese processuali di complessivi fr. 1100.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 1500.– per ripetibili.

                                   L.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 giugno 2019 in cui chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di respingere l'eccezione di litispendenza e di congiungere le cause inc. OR.2017.39 e OR.2017.59. Con osservazioni del 13 settembre 2019 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.  La decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è “finale” nel senso dell'art. 236 cpv. 1 CPC se pone termine al processo, per ragio­ni d'ordine o di merito. È finale – fra l'altro – la decisione con cui il giudice accerta la mancanza di un presupposto processuale, mentre è incidentale (nel senso dell'art. 237 cpv. 1 CPC) quella con cui il giudice ne accerta l'esistenza (cfr. RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c consid. 1a e 2b). Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la decisione è appellabile entro 30 giorni (se è stata emanata con la procedura ordinaria: art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiunges­se fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

                                         Nella fattispecie la decisione del Pretore di non entrare nel merito della petizione di AP 1 per litispendenza, emanata nel quadro di una procedura ordinaria, ha posto termine al processo ed è dunque finale. Quanto al valore litigioso, in concreto tale presupposto è manifestamente dato, il Pretore avendolo quantificato prudenzialmente in fr. 1 000 000.– secondo le indicazioni delle parti (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). La sentenza impugnata infine è stata notificata al legale dell'attrice il 22 maggio 2019 (traccia dell'invio n. __________, agli atti). Introdotto il 21 giugno 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

                                    2.  AO 1 acclude alle proprie osservazioni il memoriale di risposta del 25 agosto 2017 presentato dalla controparte nella causa parallela da lui promossa il 15 febbraio 2017 (doc. 3 di appello). Tale documento figura già nell'incarto richiamato OR.2017.39. La sua produzione si rivela pertanto superflua.

                                    3.  Nella sentenza impugnata il Pretore, appurato che una decisione sul presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. d CPC) contribuirebbe a semplificare il processo (nel senso dell'art. 125 lett. a CPC), ha ricordato che il deposito dell'atto introduttivo di una causa genera litispendenza (art. 62 cpv. 1 CPC) e produce due effetti: il primo negativo, nel senso che osta all'introduzione della medesima causa (avente cioè il medesimo oggetto litigioso) fra le medesime parti dinanzi a un'altra autorità, e il secondo positi­vo, nel senso che mantiene inalterata la competenza per territorio (art. 64 cpv. 1 CPC). Il principio della litispendenza – ha precisato il primo giudice – mira a evitare la coesistenza, in un determinato ordinamento giuridico, di due decisioni giudiziarie contraddittorie e simultaneamente esecutive sull'identica azione (o istanza) tra le stesse parti.

                                         Ciò posto, il Pretore ha rammentato che un'azione di divisione (art. 604 CC) tende ad accertare l'entità del compendio ereditario e ad attuare la divisione a cura del tribunale. Ove si debbano regolare in quel contesto questioni pregiudiziali, l'azione di divisio­ne può essere cumulata con altre azioni del diritto successorio (come l'azione di nullità, di riduzione o di collazione). Il primo giudice ha rilevato altresì che l'azione di divisione si connota come un'actio duplex in cui l'attore concreta la sua idea di divisione e il convenuto è libero di presentare le proprie conclusioni senza dover formulare una domanda riconvenzionale. In tal modo ogni parte ricopre il ruolo di attore e di convenuto. Nella misura in cui le singole domande non corrispondano, il giudice deve compiere “un certo apprezzamento secondo le regole della divisione”. Non è per contro possibile – ha soggiunto il Pretore – “entrare nel merito di una seconda azione di divisione indipendente nell'ambito della medesima successione”, un'azione siffatta dovendo essere dichiarata irricevibile per litispendenza.

                                         Nel caso specifico il primo giudice ha accolto l'eccezione di litispendenza sollevata da AO 1 poiché AP 1, pur avendo chiesto in via pregiudiziale l'accertamento della nullità del testamento del 27 giugno 2012 o, in subordine, l'annullamento del medesimo e l'ottenimento di ogni informazio­ne utile a ricostruire le “pattuizioni intervenute con la defunta”, in definitiva ha sollecitato la divisione dell'eredità. E in tal modo la sua petizione del 6 marzo 2017 (preceduta dall'istanza di conciliazio­ne del 24 maggio 2016) doveva reputarsi irricevibile per litispendenza dell'azione introdotta dal fratellastro il 15 febbraio 2017 (e preceduta dall'istanza di conciliazione del 18 maggio 2016). Il Pretore ha respinto inoltre la tesi dell'attrice, secondo cui l'eccezione di litispendenza andava – se mai – sollevata già in sede di conciliazione. Egli ha rammentato che il compito del conciliatore consiste nel tentare di trovare un'intesa fra le parti (in conformità con l'art. 201 CPC) e non nel prendere decisioni, di modo che un esame dei presupposti processuali in capo all'autorità di conciliazione si giustifica – per il primo giudice – unicamente per quei presupposti “la cui assenza appare manifesta”. Ciò che, per la particolarità dell'azione di divisione, non poteva dirsi nella fattispecie.

                                    4.  L'appellante riconosce che le due azioni in esame sembrano “le facce contrapposte di una stessa controversia” e possono apparire identiche. Rileva tuttavia che una differenza in realtà sussiste e risiede nell'atto (il testamento) di cui è chiesta la nullità o l'annullamento. Ciò premesso, l'interessata fa valere che i presupposti processuali e la competenza sono illimitatamente esaminabili dall'autorità di conciliazione, la quale entra nel merito di un'istanza solo ove se ne diano le condizioni. Considerato che nel caso specifico le due conciliazioni si sono tenute in un'unica udienza davanti alla medesima autorità, questa poteva – a suo parere – verificare immediatamente l'eventuale litispendenza. L'appellante contesta pertanto che “le circostanze non fossero manifeste”. E siccome è entrata nel merito dell'istanza – essa prosegue – l'autorità di conciliazione ha ammesso i presupposti processuali. Oltre a ciò, il convenuto avreb­be dovuto sollevare l'eccezione già all'udienza di conciliazione. Avendo atteso fino al memoriale di risposta, egli ha rinunciato all'eccezione e ha riconosciuto l'adempimento dei presupposti processuali, che non possono essere più revocati in dubbio per altri fini.  

                                         A prescindere da ciò, l'interessata sostiene che secondo il chiaro testo di legge (art. 59 cpv. 2 lett. d e 64 cpv. 1 lett. a CPC), ma anche secondo i materiali legislativi, la litispendenza deve materializzarsi “altrove”, ovvero in un altro luogo e davanti a un altro tribunale rispetto a quello in cui si dibatte la prima causa. Lo scopo è di evitare decisioni contraddittorie fra giurisdizioni diver-

                                         ­se, non “anche all'interno di un'unica giurisdizione”. E siccome nella fattispecie le cause non sono state presentate altrove,

                                         l'eccezione di litispendenza risulta priva d'oggetto. Tale interpretazione appare ancor più significativa – continua l'appellante – se si tiene conto della particolarità legata a un'azione di divisione, la quale si connota come un'actio duplex e la sua procedura “astrae da posizioni formali, come attore o convenuto (…), per esaminare e risolvere nel suo insieme la questione ereditaria, così da giungere a una divisione e ripartizione completa”. La soluzione “oltremodo formale di inammissibilità” del Pretore stride – secondo l'attrice – con l'informalità che contraddistingue tale genere di azioni. Nelle circostanze descritte l'appellante ribadisce che di fronte a “un'azione contraria”, per la quale non occorreva “agire in riconvenzione”, bastava congiungere le due cause come essa postulava prima che le fosse notificata la risposta della controparte con l'eccezione di litispenden­za. Oltre a rientrare nelle “facoltà discrezionali” del Pretore, ciò avrebbe permesso di ovviare a due procedure distinte e di operare – in conformità allo scopo dell'actio duplex – una valutazio­ne complessiva di tutto il contenzioso. 

                                    5.  Quanto al requisito che la litispendenza debba materializzarsi “altrove”, ovvero in un altro luogo e davanti a un altro tribunale rispetto a quello in cui si svolge la prima causa, non si disconosce che il testo degli art. 59 cpv. 2 lett. d e 64 cpv. 1 lett. a CPC sembra suffragare la tesi dell'appellante. Sta di fatto che, come il principio dell'autorità di cosa giudicata, quello della litispendenza mira a evitare la coesistenza, in un determinato ordinamento giuridico, di due decisioni giudiziarie contraddittorie e simultaneamente esecutive sulla medesima azione fra le medesime parti (DTF 127 III 283 consid. 2b). Più in generale, si tratta di prevenire procedure idonee a gravare inutilmente i tribunali e di impedire che una contestazione identica formi oggetto di più processi distinti e simultanei fra le stesse parti (Zingg in: Berner Kommentar, CPC, edizione 2012, n. 63 ad art. 59; Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 48 ad art. 59). Il che può verificarsi anche nel caso di più procedure introdotte davanti al medesimo giudice, come ha avuto modo di precisare di recente il Tribunale federale (sentenza 4A_141/2013 del 22 agosto 2013 in: RSPC 2013 pag. 462 consid. 2.2.1). Al riguardo l'appello manca dunque di fondamento.

                                    6.  Per quel che attiene al mancato esame della litispendenza già in sede di conciliazione, l'argomento dell'attrice secondo cui i presupposti processuali sarebbero “illimitatamente esaminabili dal­l'autorità di conciliazione” non può essere seguito. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che l'autorità di conciliazio­ne dichiara l'istanza irricevibile solo ove all'udienza ravvisi una mancanza chiara ed evidente del presupposto processuale (RtiD II-2015 pag. 860 n. 36c consid. 7). Che un'autorità di conciliazio­ne possa terminare la procedura con una decisione di inammissibilità solo nei casi in cui il presupposto processuale non sia manifestamente dato è anche l'orientamento seguito nel frattem­po dal Tribunale federale (DTF 146 III 54 consid. 4.2.3, trattandosi della competenza per materia).

                                         Nella fattispecie alle due udienze di conciliazione del 16 agosto e del 15 novembre 2016 né una parte né l'altra ha lamentato la preesistenza di una causa identica. Inoltre a quel momento la litispendenza “altrove” era tutt'altro che chiara ed evidente, come si vedrà ancora (consid. 7). Intanto l'impossibilità di entrare nel merito della seconda causa si riconduceva – come ha illustrato il Pretore – all'interpretazione di una sentenza del Tribunale federale non pubblicata nella raccolta ufficiale che il Segretario assessore non era tenuto a conoscere. Dal fatto inoltre che l'autorità di conciliazione sia entrata nel merito della seconda istanza l'appellante non può automaticamente desumere che tale autorità abbia accertato l'adempimento dei presupposti processuali. Né può trovare ascolto – per quanto si è appena spiegato – il rimprovero mosso alla controparte di essere caduta nell'abuso per avere sollevato l'eccezione di litispendenza soltanto con la risposta. Anche su questo punto l'appello è destinato dunque all'insuccesso.

                                    7.  Più delicata è la questione di sapere se dichiarare irricevibile la petizione di AP 1 sia compatibile con la natura di un'

                                         azione di divisione (actio duplex), la quale si contraddistingue per l'assenza di formalità, e in particolare se il Pretore non avrebbe dovuto piuttosto congiungere le due cause per ovviare all'esistenza di procedure distinte, come postulava l'appellante già nella risposta alla petizione avversaria.

                                          a)  Che il giudice adito con un'azione di divisione possa essere chiamato, attraverso un cumulo di azioni (art. 90 CPC), a statuire anche su altre questioni litigiose, come la validità di una disposizione per causa di morte (art. 519 segg. CC), un obbligo di collazione (art. 626 CC) o un'eventuale riduzione (art. 522 CC), da decidere prima della divisione vera e pro-pria, non fa dubbio (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, Vol. I, 2ª edizione, § 39 n. 4). È pacifico altresì che secondo l'opinione dominante un'azione di divisione si connota come un'actio duplex in cui il convenuto è libero di proporre richieste di giudizio e non deve formalmente presentare una riconvenzione, ogni parte ricoprendo simultaneamente il ruolo di attore e di convenuto (Hrubesch-Millauer/Bosshardt/Kocher, Rechts­begehren im Erbrecht in: successio 2018 pag. 24; Spahr in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 22 segg. ad art. 604; Schaufelber-ger/ Keller Lüscher in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 4 e 5 ad art. 604; Wolf in: Berner Kommentar, edizione 2014, n. 34 ad art. 604 CC; Weibel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 27 ad art. 604 CC).

                                         b)   Nel caso specifico il giudice era chiamato a statuire su un presupposto processuale (l'assenza di litispendenza altrove: art. 59 cpv. 2 lett. d CPC) da esaminare d'ufficio (art. 60 CPC). Ora, già nella risposta del 25 agosto 2017 alla petizio­ne di AO 1 la convenuta aveva chiesto preliminarmente, ricordando che la causa avviata dal fratellastro era “speculare” e “contrapposta” a quella da lei promos­sa, di congiungere le due cause fondate “sugli stessi moti­­vi e sulle stesse circostanze”. Oltre a ciò, essa aveva postulato il rigetto della petizione del fratellastro per quanto riguardava l'azione di nullità di lui, mentre ne aveva proposto l'accoglimento in merito alle domande di rendiconto e di divisio­ne (con collazione) “conformemente alla richiesta di giudizio formulata nella causa OR.2017.59”. L'interessata ha reiterato in seguito le medesime conclusioni nella duplica. Di ciò il Pretore avrebbe dovuto tenere conto. Perché egli non abbia congiunto le due procedure non è dato di comprendere, tanto meno ove si pensi che, rifiutandosi poi di entrare nel merito delle citate richieste, egli è incorso finanche in un diniego di giustizia. Dichiarando irricevibile la petizione di AP 1, per vero, egli ha privato la medesima della possibilità di far valere i propri mezzi di azione.

                                         c)   Si aggiunga che la decisione impugnata non può essere condivisa neppure per un altro motivo. L'opinione del Pretore, secondo cui il convenuto non è abilitato a introdurre un'azio­ne di divisione indipendente per effetto della litispendenza pregressa, si riconduce infatti a una sentenza del Tribunale federale del 12 novembre 1984 (riprodotta in: ZR 84/1985 pag. 161). In quel precedente il Tribunale federale ha stabilito che il diritto di chiedere in ogni tempo la divisione di un'

                                               eredità (art. 604 cpv. 1 CC) non comporta anche il diritto

                                               di inoltrare una propria azione di divisione se un altro erede ne ha già presentata una e se, nel processo di divisione pendente, è garantita in ogni caso la facoltà di avanzare autonomamente pretese proprie. Tale principio è stato posto tuttavia nel contesto di due azioni (contrarie) in cui le richieste delle parti vertevano unicamente sulla divisione e sul modo in cui essa andava eseguita. In quella occasione non faceva dubbio che ai convenuti fosse garantita la piena facoltà di far valere le loro pretese, giacché – come ha precisato il Tribunale federale – quand'anche gli attori avessero ritirato l'azio­ne di divisione e provocato lo stralcio della causa dal ruolo, gli altri eredi avrebbero potuto agire a loro volta in giudizio con una propria domanda – imprescrittibile (Schaufelberger/ Keller Lüscher, op. cit., n. 2 ad art. 604) – di divisione (ZR 84/1985 pag. 161 consid. 1 seg.).

                                               La situazione si presenta diversa nell'eventualità in cui – co­me nella fattispecie – un'azione di divisione sia cumulata con un'azione di nullità o con una richiesta di riduzione, azioni che vanno promosse entro determinati termini sotto comminatoria di perenzione (art. 521 cpv. 1 e 533 cpv. 1 CC). In tal caso l'avvio di una procedura separata è finanche auspicabi­le, poiché la mancata continuazione della procedura di conciliazione dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire (art. 209 cpv. 3 CC) o il ritiro stesso della petizione per opera della controparte metterebbero a repentaglio la posizione giuridica del convenuto (analogamente: Kantonsgericht Svitto nella sentenza A3.3 del 26 ottobre 2010 citata da Weibel, op. cit., n. 37 ad art. 604 CC). Anche sotto questo profilo, pertanto, nulla ostava alla coesistenza e alla congiunzione delle due procedure (art. 125 lett. c CPC), come postulava AP 1 (cfr. Sutter-Somm/Lötscher, Der Erbrechtsprozess unter der schweizerischen ZPO und seine Stolpersteine für die Praxis in: successio 2013 pag. 364).

                                          d)  Da ultimo non va trascurato che per risultare irricevibile in ragione di una litispendenza (art. 64 cpv. 1 lett. a CPC) una causa deve vertere, per definizione, sul medesimo oggetto e riguardare le medesime parti di una procedura preesistente (Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art. 59; Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 47 segg. ad art. 59 CPC). Dovendosi – come in concreto – giudicare contestualmente all'azio­ne di divisione anche una pluralità di altre questioni, l'oggetto litigioso non è uno solo, come ha riconosciuto il Pretore (sopra, consid. 3; sul tema: Schaufelberger/Keller Lüscher, loc. cit.; Wolf/Brazerol, Grundsätze für die Vornahme der Erbteilung durch das Gericht in: AJP/PJA 2016 pag. 1434). E fra le due cause sottoposte in concreto al giudizio del Pretore (inc. OR.2017.39 e 2017.59) non v'era completa identità di azioni.

                                               Il primo giudice è stato invitato a ordinare la divisione del­l'eredità fu A__________ __________ e a regolare gli obblighi di collazione degli eredi, come pure le vicendevoli richieste di rendiconto. Oltre a ciò, egli è stato chiamato a statuire su due azioni di nullità che – come rileva l'appellante – concernevano due testamenti diversi e contrapposti. Infine egli è stato adito da AP 1 per accertare, in caso di

                                               divisione non paritaria, anche la porzione legittima di lei (inc. OR.2017.59, petizione, pag. 9). Neppure sotto questo aspetto si giustificava pertanto un pronunciato di irricevibilità per litispendenza preesistente. Respinta così l'eccezione processuale, non rimane nel caso precipuo che rinviare gli atti al primo giudice perché congiunga le cause inc. OR.2017.59 e inc.OR.2017.39, come aveva chiesto lo stesso AO 1 nell'eventualità in cui la petizione della sorellastra non fosse irricevibile (sopra, lett. G), e riprenda la trattazione della causa al punto in cui questa si trovava al momen­to in cui ha accolto l'eccezione di litispendenza.

                                   8.   Le spese dell'attuale giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto, che ha proposto a torto di respingere l'appello, rifonderà all'attrice un'equa indennità per ripetibili, commisurata all'elevato valore litigioso, ma anche al fatto che l'esame si limita a un singolo aspetto della lite. L'esito dell'odierna sentenza giustifica anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede (art. 104 cpv. 2 CPC), che seguono identica sorte. AP 1 postula a tal riguardo un'indennità di fr. 1500.–, richiesta che per rapporto all'importan­za della lite appare finanche modesta.

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                       I.  L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  L'eccezione di litispendenza è respinta.

                                         2.  Le cause OR.2017.39 e OR.2017.59 sono congiunte.

                                         3.  Le spese processuali di fr. 1100.–, da anticipare dall'attrice, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                         Gli atti sono rinviati al primo giudice per il seguito della procedura.

                                   II.   Le spese dell'appello, di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 2500.– per ripetibili.

                                  III.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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