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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.05.2020 11.2019.72

29 mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,200 mots·~26 min·4

Résumé

Divorzio: scioglimento di comproprietà immobiliare, diritto di abitazione e contributi alimentari in favore dei figli

Texte intégral

Incarto n. 11.2019.72

Lugano, 29 maggio 2020/rn    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2016.118 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 7 giugno 2016 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 21 giugno 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 maggio 2019 e sulla contestuale richiesta di gratuito

patrocinio (inc. 11.2019.72);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1975), cittadino argentino, e AO 1 (1977) si sono sposati a __________ il 20 maggio 2006. Dal matrimonio sono nati J__________, il 22 settembre 2010, e L__________, il 24 settembre 2012. Da allora il marito si è dedicato al governo della casa e alla cura dei figli, mentre la moglie lavora all'80% quale socia e gerente della __________ Sagl di __________, che conduce un esercizio pubblico.

                                  B.   Il 13 novembre 2014 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del-

                                         ­l'unione coniugale. Tre giorni dopo, nel pieno di un alterco, AP 1 ha inferto alla moglie un colpo di coltello alla schiena ed è stato arrestato. Posto in carcere preventivo, egli è stato condannato il 14 giugno 2016 dalla Corte di appello e di revisione pena­le, in secondo grado, a tre anni e sei mesi di detenzione, oltre che a una multa di fr. 100.–, per tentato omicidio intenzionale. Rilascia­to dal carcere preventivo in corso di procedura, AP 1 si è trasferito a __________, dove vive dal novembre del 2015 e non è più tornato in Svizzera. Per fargli scontare un residuo di pena il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha spiccato nei suoi confronti un ordine di arresto internazionale. Nel frattempo, con sentenza dell'8 gennaio 2016 il Pretore ha autorizza­to i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli, e ha disciplinato le relazio­ni del padre con questi ultimi, senza fissare contributi di mantenimento tra coniugi né per i figli. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio (inc. SO.2014.4860).

                                  C.   AO 1 ha promosso Il 7 giugno 2016 azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, postulando – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'assegnazione dell'alloggio coniugale (particella n. 675 RFD di __________, intestata alle parti in ragio­ne di metà ciascuno) dietro versamento al marito di fr. 88 565.20, l'affidamento di J__________ e L__________ con esercizio esclusi­vo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno da esercitare in Svizzera) e un contributo alimentare unico di fr. 87 065.20 per i figli, da compensare con il conguaglio spettante a AP 1 per la cessione dell'alloggio coniugale. All'udien­za di conciliazio­ne, il 15 settembre 2016, le parti hanno dato atto (il convenuto per il tramite del suo patrocinatore) di essersi accordati sull'affidamento dei figli alla madre, sull'assegnazione dell'abitazione coniugale in proprietà esclusiva alla medesima e sulla rinuncia a contributi alimentari fra coniugi, dichiarando di voler continuare le trattative sull'autorità parentale, sull'obbligo di mantenimento dei figli, sulla disciplina delle relazioni personali, sulla liquidazione del regime dei beni, sulla previdenza professionale e sulle spese del processo.

                                  D.   Statuendo su un'istanza cautelare presentata il 21 settembre 2016 da AP 1, con decreto del 15 dicembre 2016 – rettificato il 22 dicembre 2016 (inc. SO.2016.6187) – il Pretore ha

                                         regolato le relazioni personali tra padre e figli, designando in favore di J__________ e L__________ un curatore educativo (inc. CA.2016.352). Un appello presentato dall'istante contro tale decreto è stato

                                         respinto da questa Camera con sentenza del 6 marzo 2017

                                         (inc. 11.2016.136/137).

                                  E.   Nel frattempo, decadute infruttuose le trattative fra coniugi, il Pretore ha impartito a AP 1 un termine per introdurre il memoriale di risposta. In un allegato del 13 febbraio 2017 il convenuto ha dichiarato di non opporsi al divorzio né all'assegnazio­ne dell'alloggio coniugale alla moglie, ma ha rivendicato un conguaglio di almeno fr. 590 000.–. Egli ha consentito anche all'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita), postulando tuttavia l'autorità parentale congiunta, ha rifiutato il versamento di qualsiasi contributo alimentare e ha sollecitato la divisione a metà della previdenza professionale maturata dalla moglie durante il matrimonio. Infine egli ha sollecitato a sua volta la concessione del gratuito patrocinio.

                                  F.   Alle prime arringhe del 2 giugno 2017 i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare, hanno previsto l'affidamento dei figli alla madre, hanno concordato l'autorità parentale congiunta, hanno rinunciato a vicendevoli pretese alimentari e hanno accettato la “divisione a metà della LPP”. Non si sono intesi per contro sul diritto di visita, sullo scioglimento della comproprietà immobiliare, sulla liquidazione del regime dei beni, sui contributi alimentari per i figli né sulle spese giudiziarie. Il Pretore ha sospeso la causa per consentire loro di trovare un accordo.

                                  G.   Fallite nuovamente le trattative, AO 1 è stata chiamata a replicare. Nel suo memoriale del 9 novembre 2017 essa ha sostanzialmente reiterato le proprie richieste, salvo offrire al marito un conguaglio di fr. 93 769.35 per l'attribuzione dell'alloggio coniugale da versare il mese successivo alla fine della formazio­ne scolastica o professionale da parte dei figli, ma al più tardi il 30 settembre 2037. Subordinatamente, in luogo del conguaglio, essa ha proposto che le fosse trasferito il 27% della quota di comproprietà fondiaria del marito e che sulla rimanente quota di tale comproprietà fosse iscritto un diritto di usufrutto in suo favore fino al 30 settembre 2030 (con spese di iscrizione a carico delle parti in ragione di metà ciascuno). In favore dei figli essa ha postulato un contributo alimentare unico di fr. 93 769.35 che AP 1 avrebbe dovuto corrispondere cedendo a J__________ e L__________ la sua spettanza per il trapasso della citata quota di comproprie­tà. Subordinatamente l'attrice ha postulato un contributo alimentare di fr. 340.– mensili per ogni figlio dal 1° aprile 2018 (assegni familiari non compresi) garantito dal blocco della spettanza di fr. 93 769.35 riconosciuta al marito. Infine AO 1 ha chiesto che il fabbisogno in denaro scoperto dei figli sia fissa­to tra fr. 903.23 e fr. 1248.25 mensili per quanto riguarda J__________, rispettivamente tra fr. 586.65 e fr. 1186.65 per quanto riguarda L__________. AP 1 ha duplicato il 5 febbraio 2018, riaffermando il contenuto del proprio memoriale di risposta, tranne pretendere almeno fr. 100 000.– per l'attribuzio­ne della particella n. 675 alla moglie e rifiutare ogni contributo di mantenimento per i figli finché egli si fosse trovato nell'indigenza.

                                   H.   È seguita un'udienza del 6 febbraio 2018 destinata al contraddittorio di un'istanza cautelare presentata il 19 dicembre 2017 da AP 1 perché fosse regolato il suo diritto di visita, questio­ne che il Pretore ha disciplinato con decreto cautelare del 19 settembre 2018 (inc. CA.2017.449). A quella stessa udienza le parti hanno confermato le loro richieste di merito. AO 1 ha precisato nondimeno di rivendicare, oltre alla proprietà esclusiva della particella n. 675, la proprietà esclusiva della vicina particella n. 763 RFD di __________, anch'essa appartenente ai coniugi in ragione di metà ciascuno. Il convenuto non si è opposto alla domanda, ma in subordine ha proposto di vendere entrambi i fondi “per consentire la liquidazio­ne del regime dei beni”. L'istruttoria è cominciata il 20 aprile 2018 e si è conclusa il 19 settembre 2019, quando il Pretore ha omologato un accordo cautelare sul diritto di visita stipulato dalle parti il 6 febbraio 2018.

                                     I.   Alle arringhe finali del 15 gennaio 2019 l'attrice ha formulato le seguenti conclusioni, previa richiesta di gratuito patrocinio:

                                         –   liquidazione del regime dei beni mediante attribuzione a lei delle particelle n. 675 e 763 RFD di __________ dietro versamento al marito di fr. 93 769.35 il mese successivo al termi­ne della formazione scolastica o professionale dei figli, ma al più tardi il 30 settembre 2037; subordinatamente liquidazione del regime dei beni mediante attribuzione a lei del 27% delle quote di comproprietà del marito sulle particelle n. 675 e 763 e iscrizione sulle quote residue del marito di un diritto di usufrutto (eventualmente di abitazione) in suo favore;

                                         –   affidamento dei figli a lei con autorità parentale congiunta e attribuzione a lei medesima dell'intero accredito per compiti educativi (art. 52f bis cpv. 2 OAVS);

                                         –   relazioni personali del convenuto con i figli via Skype e fisicamente durante le vacanze scolastiche, con spese di trasferta a carico di AP 1;

                                         –   nessun contributo di mantenimento fra coniugi;

                                         –   suddivisione a metà degli averi previdenziali maturati dai coniugi durante il matrimonio, l'attrice impegnandosi da parte sua a trasferire fr. 1400.– su un conto di libero passaggio del marito;

                                         –   contributo alimentare in favore dei figli fissato in un versamento unico pari al conguaglio dovuto a AP 1 per il trapasso delle quote di comproprietà sulle particelle n. 675 e 763, conguaglio che il convenuto deve cede­re ai figli; subordinatamente, contributi alimentari di fr. 340.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi) dal 1° aprile 2018 con blocco di quanto spetta a AP 1 per il trapasso delle citate quote di comproprietà.

                                         Il convenuto, che non è mai comparso in tribunale per timore di essere fermato in forza dell'ordine di arresto diramato dal Giudice dei provvedimenti coercitivi, ha ribadito tramite il suo patrocinatore la pretesa di fr. 100 000.– per la cessione “della sua quota di comproprietà” e ha chiesto “che si approfitti di ogni possibilità affinché i bambini possano trovare il padre, che sia in Spagna o in Argentina, in estate e in inverno, per dei periodi prestabiliti e organizzandosi nel migliore dei modi per la trasferta”.

                                   L.   Statuendo con sentenza del 20 maggio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha regolato gli effetti accessori come segue:

                                         –   scioglimento della comproprietà sulle particelle n. 675 e 763 differito al 30 settembre 2030; in seguito, vendita dei fondi ai pubblici incanti a cura di un notaio o del Pretore con base

                                             d'asta concordata tra le parti o, dandosi disaccordo, di complessivi fr. 590 000.–; in caso di insuccesso, ripetizione del­l'incanto senza base d'asta; ricavo netto da suddividere nella proporzione del 35% al marito e del 65% alla moglie con deduzione dei debiti gravanti la quota di ogni coniuge;

                                         –   iscrizione di un diritto d'abitazione in favore dell'attrice sulle comproprietà del marito fino al 30 settembre 2030 dietro assunzione da parte dell'attrice della quota dei costi generati dagli immobili a carico di AP 1 (interessi ipotecari, ammortamento, spese accessorie ecc.);

                                         –   liquidazione del regime matrimoniale, nel senso che ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso e risponde dei debiti da lui contratti, con obbligo per AP 1 di versare all'attrice fr. 21 934.80, somma che l'attrice potrà compensare con il ricavo della vendita dei menzionati fondi;

                                         –   suddivisione a metà degli averi previdenziali accumulati dai coniugi durante il matrimonio, con obbligo per AO 1 di versare fr. 1380.30 su un conto di libero passaggio intestato al marito;

                                         –   affidamento dei figli alla madre con autorità parentale congiunta e conferma della curatela educativa;

                                         –   “ampio diritto alle relazioni personali” tra padre e figli da concordare direttamente tra genitori, con regolamentazione mini­ma in caso di disaccordo;

                                         –   accrediti per compiti educativi giusta l'art. 52f bis OAVS attribuiti all'attrice;

                                         –   nessun contributo alimentare fra coniugi e nessun contributo alimentare in favore dei figli, l'attrice essendo abilitata a riscuotere gli assegni familiari; gli importi mancanti per coprire il debito mantenimento dei figli sono stati posti a carico del convenuto (art. 286a CC) nella misura di:

                                             fr.   903.25 mensili per J__________ fino al 30 settembre 2022,

                                             fr. 1248.25 mensili per J__________ fino al 30 settembre 2026,

                                             fr. 1116.60 mensili per J__________ fino alla maggiore età;

                                             fr.   841.65 mensili per L__________ fino al 30 settembre 2024,

                                             fr. 1186.65 mensili per L__________ fino al 30 settembre 2026,

                                             fr. 1318.30 mensili per L__________ fino al 30 settembre 2028,

                                             fr. 1055.— mensili per L__________ fino alla maggiore età.

                                         Le spese processuali di fr. 1000.– sono state addebitate alle par­ti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

                                   M.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 giugno 2019 per ottenere che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio, la decisione impugna­ta sia riformata nel senso di sciogliere le comproprietà sulle particelle n. 675 e 763 “con immediata compensazio­ne del marito per la cessione della sua quota in favore della moglie”. In subordine egli chiede che il diritto di abitazione riconosciuto al­l'attrice duri soltanto “finché i figli abbiano necessità di poter usufruire di quell'abitazione”. In ogni caso egli insta perché l'indennizzo a lui dovuto per il diritto di abitazione sia “congruo e basato sul valore venale dell'immobile, con il valore ipotetico locativo quale limite superiore”, e che tale indennizzo gli sia riconosciuto sin dalla separazione di fatto. Il convenuto fa valere inoltre di non essere in grado di versare contributi di mantenimento per i figli, mentre – sostiene – l'attrice può aumentare progressivamente il suo grado d'occupazione. Ogni coniuge va tenu­to infine – egli epiloga – a intaccare la rispettiva sostanza secondo il principio della parità di trattamento.

                                          L'appello non è stato intimato ad AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso di queste ultime raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore per lo scioglimento delle comproprietà e il contributo di mantenimento richiesto dall'attrice in favore dei figli. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata al convenu­to il 21 maggio 2019 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti), di modo che il termine di ricorso sarebbe scaduto giovedì 20 giugno 2019, giorno del Corpus Domini, onde la sua protrazione all'indomani (art. 142 cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2). Presentato venerdì 21 giugno 2019 (timbro sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   AP 1 chiede nell'appello di richiamare l'incarto della cau­sa di divorzio, compresi i fascicoli delle varie procedure cautelari (pag. 7 in basso). Gli inserti di tali procedimenti sono già stati trasmessi dalla Pretura a questa Camera. Il richia­mo si rivela perciò superfluo.

                                   3.   L'appello di AP 1 non contiene formali richieste di giudizio. Dalla motivazione si desume nondimeno che della decisione pretorile il convenuto critica i dispositivi n. 2 (scioglimento dilazionato delle comproprietà immobiliari), n. 3 (indennizzo per la concessione del diritto d'abitazione in caso di mantenimento delle comproprietà fino al 30 settembre 2030) e n. 12 (contributi alimentari per i figli). Ora, indicare in che modo la senten­za impugnata debba essere modificata incombe all'appellante (DTF 137 III 619 in alto; analogamente: RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a), dato che in caso di accoglimento del ricorso la richiesta di giudizio deve poter sostituire il dispositivo di primo grado (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). Nella fattispecie l'appello non adempie simili presupposti. Sta di fatto che un appello privo di formali conclusioni può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente inten­da ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con rinvii). In concreto occorrerà pertanto vagliare i tre temi oggetto dell'appello per verificare se dalla relativa motivazione sia possibile dedurre in che modo dovrebbe essere riformato, secondo il convenuto, il giudizio del Pretore.

                                   4.   Per quanto riguarda lo scioglimento della comproprietà sui due fondi a __________, il Pretore ha accertato che l'attrice riconosce di non disporre di risorse economiche sufficienti per acquisire le quote del marito (art. 205 cpv. 2 CC). Quanto alla pretesa di vedersi attribuire il 27% di tali quote, egli ha reputato una simi­le pretesa destituita di base legale. In condizioni del gene­re non rimane – ha continuato il primo giudice – che realizzare gli immobili all'asta. Tuttavia – egli ha soggiunto – l'attrice ha “un interesse manifesto a rimanere unitamente ai figli nell'abitazione coniugale”. Soccorrono dunque le premesse per riconoscerle un diritto d'abitazione a norma del­l'art. 121 cpv. 3 CC fino alla maggiore età del figlio cadetto. Riguardo all'indennità spettante al convenuto per l'imposizione di tale onere, per il Pretore l'attrice “a fonte della sua precaria situazione reddituale che neppure le permette di sovvenire al suo mantenimento, del fatto che dalla separazione sopperisce da sola alle spese generate dagli immobili in comproprietà con il marito e che questi nulla ha finora versato a favore dei figli, si giustifica fissare l'indennizzo a favore del convenuto – a far tem­po dall'annotazione del diritto di abitazione – per un importo pari ai costi generati dalla sua quota di comproprietà (interessi ipotecari, ammortamento, spese accessorie ecc.)” (senten­za impugnata, consid. 4).

                                         a)   L'appellante chiede che le comproprietà siano sciolte senza indugio, poiché egli “ha urgente necessità di disporre di quei fondi per potersi installare in un'adeguata sistemazione ove accogliere i figli” in Spagna durante le vacanze scolastiche, non avendo altrimenti mezzi sufficienti a tal fine. Se la sua spettanza in liquidazione delle comproprietà rimanesse congelata per 11 anni – egli sostiene – anche le sue relazioni con i figli ne risulterebbero compromesse. L'appellante contesta inoltre che la moglie non possa aumentare il carico ipotecario sui due fondi o trovare finanziamenti necessari per onorare la spettanza di lui, simili possibilità non essendo sta­te per nulla approfondite. Egli insta così perché “si proceda ai sensi dell'art. 205 cpv. 2 CC, se del caso estendendo l'istrut-toria a tutto quanto necessario per verificare e approntare le condizioni per una contestuale liquidazione del marito, senza necessità del pubblico incanto e, di riflesso, senza necessità di reperire una nuova abitazione familiare per i figli e il genito­re affidatario”. “Di converso” – egli prosegue – “spetta eventualmente alla moglie provare di non essere in grado di com-pensare contestualmente il marito, qualora volesse invocare una diversa soluzione come quella del diritto di abitazione”.

                                         b)   Nel suo ragionamento il convenuto parte dalla fallace premessa secondo cui un genitore affidatario che intenda conservare per sé e i figli l'abitazione coniugale in comproprietà debba dimostrare di non poter acquisire il fondo in proprietà esclusiva con mezzi propri. In realtà codesta teoria non trova riscontro in dottrina né in giurisprudenza. Certo, alle arringhe finali davanti al Pretore l'attrice aveva chiesto l'attribuzione delle due particelle n. 675 e 763, offrendo al marito un conguaglio di fr. 93 769.35 al momento in cui i figli avessero ultimato la formazione scolastica o professionale, al più tardi il 30 settembre 2037. Il Pretore però ha scartato l'ipotesi, sia perché l'attrice non può pretendere di ottenere le quote di comproprietà del marito senza versare nulla fino al 2037, sia perché l'operazione non otterrebbe verosimilmente l'avallo del creditore ipotecario “a fron­te della sua limitata capacità contributiva” (sentenza impugnata, consid. 4b). Di tale decisione AO 1 si è accomodata, accettando che le due comproprietà immobiliari rimangano tali. Non fosse stato d'accordo, soprattutto per la dichiarata urgenza di ottenere liquidità, l'appellante avrebbe dovuto postulare egli medesimo lo scioglimento delle comproprietà davanti al Pretore anziché non insistere per una tacitazione da parte della moglie. Senza dimenticare che una liquidazione del regime dei beni è retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC) e che non spettava quindi al Pretore – né spetta a questa Camera, contrariamente a quanto crede il convenu­to – promuovere indagini d'ufficio.

                                   5.   Riguardo al diritto di abitazione che il Pretore ha riconosciuto al­l'attrice fino al 30 settembre 2030 (maggiore età di L__________), l'ap­pellante fa valere che tale diritto “dovrebbe durare solamente finché i figli abbiano necessità di poter usufruire di quell'abitazione (ciò che non potrebbe più essere il caso già precedentemente, per svariati motivi: per esempio il trasferimento di uno o entrambi i figli)”. L'appellante si duole inoltre che l'indennizzo riconosciutogli dal Pretore non è congruo, poiché non tiene conto del valore venale dell'immobile né del valore locativo “qua­le limite superio­re”. Un'adeguata indennità non può limitarsi – egli adduce – al­l'assunzione da parte della moglie degli interessi ipotecari, degli ammortamenti e delle spese accessorie legate agli immobili. Se poi l'attrice non è in grado di versare adesso un giusto corrispettivo – egli continua – nulla impedisce che ciò avvenga più tardi, allo scioglimento delle comproprietà. Anzi, il fatto che l'attrice non sia tenuta a eseguire migliorie né manutenzioni specifiche rischia finanche di deprezzare gli immobili, recando a lui ulteriore pregiudizio. Infine – egli epiloga – “l'indennizzo dovreb­be essere corrisposto non solo a far tempo dell'iscrizione del diritto d'abitazione, bensì per tutto il periodo in cui la moglie ha potuto beneficiare di fatto dell'abitazione coniugale, cioè dalla separazione di fatto”.

                                         a)   Quanto alla durata del diritto di abitazione, l'argomento del convenuto è inconcludente. A parte il fatto che qualora un coniuge ottenga nell'interesse dei figli un diritto di abitazione in virtù del­l'art. 121 cpv. 3 CC sull'alloggio familiare appartenente all'altro coniuge, tale diritto è fissato – di rego­la – fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolasti­ca o professionale dei figli medesimi (Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 15 ad art. 121; Büchler in: FamKommentar, Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 121 CC), un diritto del genere dev'essere vincolato a scadenze precise. Non può essere iscritto “finché i figli abbiano necessità di poter usufruire di quell'abitazione”. Dovesse rivelarsi trop­po lunga la durata iniziale del diritto, l'art. 121 cpv. 3 seconda frase CC ne preve­de la limitazione o la soppressione “ove lo esigano fatti nuovi rilevanti”.

                                         b)   L'ammontare dell'adeguata indennità (o la sua imputazio­ne sul contributo di mantenimento) prevista dall'art. 121 cpv. 3 CC per un diritto di abitazione è fissata dal giudice secondo equità (art. 4 CC), in funzione delle circostanze (sentenza

                                               del Tribunale federale 5A_835/2015 del 21 marzo 2016 consid. 3.1). Non deve necessariamente consistere in un impor­to cifrato. È sufficiente che sia determinabile. Stabilire – co­me in concreto – che il beneficiario del diritto assuma tutti gli interessi ipotecari, l'ammortamento in vigore all'iscrizione del diritto e le spese accessorie è di per sé sufficiente. Il convenuto lamenta che porre a carico dell'attrice unicamente tali oneri, senza tenere conto del valore venale né del valore locativo degli immobili, per tacere della manutenzione e delle migliorie che rimangono a suo carico, è inadeguato. Egli non indica tuttavia nemmeno per ordine di grandezza a quanto ammonterebbe l'“adeguata indennità” secondo le sue valutazioni, limitandosi a censurare genericamente l'operato del Pretore. Ciò non è ammissibile. Per essere ricevibili, pretese pecuniarie vanno sempre quantificate, anche nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 137 III 619 consid. 4.3 e 620 consid. 4.5.1 con riferimenti). Che poi l'indennità sia dovuta nella fattispecie solo dall'iscrizione del diritto nel registro fondiario è evidente, gli effetti del divorzio non potendo precedere lo scioglimento del matrimonio.

                                   6.   Relativamente al contributo alimentare per i figli, il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di J__________ e L__________ – secondo la prassi abituale – sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dal­l'Ufficio della gioventù e dell'orienta­mento professionale del Canton Zurigo, applicando la tabella dell'edizio­ne 2017. Egli ha adattato così il costo dell'alloggio a quello effettivo, ha dedotto gli assegni familiari e ha aggiunto una posta per l'accudimento di fr. 131.68 mensili ciascuno, pari al fabbisogno minimo ‟allargatoˮ dell'attrice che questa non è in grado di finanziare. Ha accertato così un fabbisogno complessivo di J__________ di fr. 903.25 mensili fino al 30 settembre 2022, di fr. 1248.25 mensili dal 1° ottobre 2022 fino al 30 settembre 2026 e di fr. 1116.60 mensili dal 1° ottobre 2026 fino alla maggiore età, rispettivamente un fabbisogno complessivo di L__________ di fr. 841.65 mensili fino al 30 settembre 2024, di fr. 1186.65 mensili dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2026, di fr. 1318.30 mensili dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2028 e di fr. 1055.– mensili dal 1° ottobre 2028 fino alla maggiore età.

                                         Ciò posto, il Pretore ha escluso che AP 1 possa finanzia­re il fabbisogno in denaro dei figli attingendo al capitale ottenuto dallo scioglimento delle comproprietà, le sue quote rimanendo gravate del diritto di abitazione in favore dell'attrice fino al 24 settembre 2030 (maggiore età di L__________). Egli ha rilevato inoltre che il convenuto non risulta conseguire redditi e che non sussistono elementi concreti per imputargli guadagni ipotetici, anche se la situazione finanziaria di lui rimane nebulosa. Nelle condizioni descritte il primo giudice si è limitato pertanto ad accertare nel dispositivo l'entità del debito mantenimento dei figli rimasto scoperto, importo che ha addebitato al padre e che i figli potranno recuperare in seguito – ove ne saranno date le condizioni – valendosi del­l'art. 286a cpv. 1 CC.

                                         a)   L'appellante rimprovera al Pretore di avere calcolato il contributo di accudimento fondandosi sul fabbisogno mini­mo ‟allargatoˮ della moglie, mentre la situazione finanziaria delle parti imponeva di limitarsi al fabbisogno mini­mo del diritto esecutivo (n. 3). Egli sostiene poi che il contributo di accudimento sarebbe stato da adeguare progressivamen­te all'età dei figli e al maggior reddito che la moglie potrà conseguire lavorando nell'esercizio pubblico. Chiede dunque che il Pretore accerti “in maniera oggettiva e adeguata alle circostanze i contributi teorici di mantenimento per i figli”. La conclusione è manifestamente irricevibile. Come si è spiega­to, contesta-zioni pecuniarie vanno sempre cifrate, anche nel­le cause governate dal principio inquisitorio illimitato che presiede al diritto di filiazione (consid. 5b; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_3/2019 del 18 febbraio 2019 consid. 4; RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d). In concreto l'appellante non indica minimamente a quanto dovrebbe ammontare il contributo alimentare scoperto dei figli da indicare nel dispositivo della senten­za. Ne segue che, del tutto carente di motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), in proposito l'appello sfugge a ulteriore disamina.

                                         b)   L'appellante sostiene che il fabbisogno in denaro rimasto scoperto dei figli non va posto a suo carico, il reddito di lui essendo finanche insufficiente per finanziare il proprio fabbisogno minimo, senza scordare che egli provvede ai figli quando costoro soggiornano da lui durante le vacanze scolastiche. Egli allega inoltre di avere investito nell'abitazione coniugale tutti i suoi risparmi, di modo che il compenso per la cessio­ne delle sue quote di comproprietà alla moglie gli è necessario per procurarsi un alloggio in cui ospitare i figli in Spagna durante le visite. A mente sua non sarebbe accettabile che in caso di vendita delle due particelle a __________ egli sia tenuto a destinare ai figli il ricavo dell'operazione. Nel segno della parità di trattamento egli reputa corretto che allo scioglimento delle comproprietà ogni genitore attinga alla propria sostanza per finanziare il fabbisogno scoperto dei figli.

                                                Intanto giovi ricordare che AP 1 non è stato tenuto a versare alcun contributo alimentare per i figli (sentenza impugnata, dispositivo n. 12). Il Pretore ha disposto unicamente che, “riservato l'art. 286a CC”, il debito mantenimento scoperto dei figli è imputato interamente a carico del padre” secondo gli importi fissati nella sentenza. Ora, giusta l'art. 286a cpv. 1 CC, “se in un contratto di mantenimento approvato o in una decisione è stabilito che non è stato possibile fissare un contributo sufficiente ad assicurare il debito mantenimen­to del figlio e se la situazione del genitore tenuto al mantenimento è da allora migliorata in modo straordinario, il figlio ha il diritto di esigere che tale genitore versi gli importi mancanti per coprire il debito mantenimento degli ultimi cinque anni nei quali il contributo di mantenimento era dovuto”. In concreto – co­me detto – a favore dei figli non è stato fissato alcu­n contributo alimentare. AP 1 potrà essere obbligato soltan­to, qualora la sua situazione dovesse migliorare “in mo­do straordinario” rispetto al momento in cui è stata ema­nata la senten­za impugnata, a versare ai figli l'importo fissato dal Pretore per coprire il debito mantenimento degli ultimi cinque anni.

                                               Ammesso e non concesso che allo scadere del diritto di abitazione in favore della moglie sulle due quote di comproprie­tà, il 24 settembre 2030, si ravvisi un miglioramento “straordinario” della situazione in cui ver­rà a trovarsi il convenuto, tutto quanto egli potrà essere tenuto a versare allora sarà l'ammontare del debito mantenimento dei figli rimasto scoperto negli ultimi cinque anni. Per gli altri cinque anni, l'attrice avrà dovuto provvedere da sé. Nel risultato, di conseguenza, quan­d'an­che al momento in cui decadrà il diritto di abitazione del­l'attrice il convenuto fosse tenuto a coprire il debito mantenimento di J__________ e L__________ negli ultimi cinque anni in conformi­tà all'art. 286a cpv. 1 CC, a quel momento ogni coniuge avrà dovuto far fronte al debito fabbisogno in denaro dei figli facendo capo alla propria sostanza per un periodo equivalente. Il convenuto non può quindi lamentare una disparità di trattamento, per tacere del fatto che AO 1 avrà anche assicurato nel frattempo la cura e l'educazione dei figli. Ne segue che, destituito una volta ancora di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

                                   7.   Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza del­l'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'attrice non essendo stata invitata a presentare osservazioni. Circa la richiesta di gratuito patrocinio formulata nell'appello, essa non può entrare in linea di conto, poiché il ricorso appariva senza possibilità di successo fin dal­l'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato comunicato ad AO 1. Delle condizioni verosimilmente difficili in cui versa il convenuto si tiene conto, in ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.

                                   8.   Riguardo ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                                   4.   Notificazione a:

– avv.    – avv.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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