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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.05.2020 11.2019.52

22 mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·7,172 mots·~36 min·4

Résumé

Filiazione: modifica cautelare della custodia e dell'autorità parentale

Texte intégral

Incarto n. 11.2019.52

Lugano 22 maggio 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SE.2017.53 (filiazione: autorità e custodia parentale, relazioni personali e contributo di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 23 ottobre 2017 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

  AP 1 ,  per sé e in rappresentanza della figlia   AP 2    (patrocinate dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello presentato il 26 aprile 2019 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 17 aprile 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 22 giugno 2003 AP 1 (1973) ha dato alla luce una figlia, AP 2, che è stata riconosciuta da AO 1 (1967). Il 18 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale 10 ha approvato una convenzione del 17 luglio 2003 in cui AO 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per AP 2 variante tra fr. 600.– e fr. 800.– mensili dalla nascita fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata, assegni fami-liari non compresi. La vita in comune dei genitori è cessata nel­l'agosto del 2005, quando AP 1 si è trasferita con la figlia da __________ a __________.

                                  B.   Della situazione di AP 2 si sono occupate a più riprese la Commissione tutoria 5 e la Commissione tutoria 7 (divenuta competente dopo che la madre si è stabilita con la figlia a __________), regolando le relazioni personali con il padre e designandole una curatrice educativa. Il 15 dicembre 2010 AP 1 ha dato alla luce un altro figlio, M__________, avuto da F__________. Il 7 marzo 2012 AP 2, rappresentata dalla madre, ha convenuto il padre davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere un maggior contributo alimentare (inc. SE.2012.77). Statuendo il 28 dicembre 2012, il Pretore ha aumentato il contributo di mantenimento a fr. 1097.– mensili dal maggio del 2011 fino ai 12 anni, a fr. 1328.– mensili fino ai 16 anni, a fr. 1421.– mensili fino ai 18 anni e a fr. 1515.– mensili do­po di allora (assegni familiari non compresi), “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”.

                                  C.   Il 27 ottobre 2015 AO 1 si è rivolto all'Autorità regionale di protezione 7 per ottenere la custodia di AP 2. Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2015 AP 1 si è opposta alla richiesta. L'Autorità regionale di protezione 7 ha sentito la figlia il 18 novembre 2015. Constatato un persistente conflitto tra AP 2 e la madre, come pure tra i genitori, essa ha affidato il 16 dicembre 2015 e il 24 febbraio 2016 al Servizio medico-psicologi­co la presa a carico della minore e la verifica delle capacità parentali dei genitori. Il 17 maggio 2017 l'Ufficio dell'aiuto e della protezione di Paradiso ha proposto l'allontanamento di AP 2 dalla famiglia. Per scongiurare ciò, a un'udienza del 28 giugno 2017 i genitori hanno convenuto di iscrivere AP 2 in internato nel Collegio __________ di __________. Al che l'Autorità regionale di protezio­ne 7 ha revocato seduta stante la curatela educativa e ha modificato le relazioni personali, nel senso che dall'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 AP 2 avrebbe trascorso i fine settimana

                                         alternativamente una volta dal padre e una volta dalla madre. Dopo una breve sospensione della procedura, AO 1 ha replicato il 17 ottobre 2017 e AP 1 ha duplicato il 9 novembre 2017, entrambi mantenendo il proprio punto di vista.

                                  D.   Nel frattempo, decaduto infruttuoso il 7 agosto 2017 un tentativo di conciliazione (inc. CM.2017.75), con petizione del 23 ottobre 2017 AO 1 ha convenuto AP 2 dinanzi al Preto­re della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la riduzione del contributo di mantenimento in favore di AP 2 a fr. 1000.– mensili (senza cenno ad assegni familiari). Con ordinanza del 13 novembre 2017 il Pretore aggiunto ha avocato a sé, in virtù dell'art. 298d cpv. 3 CC, la competenza per statuire su tutte le questioni relative a AP 2 e ha sollecitato la trasmissione

                                         degli atti dall'Autorità regionale di protezione 7 dopo un nuovo ascolto della ragazza previsto per il 15 novembre 2017. Nella sua risposta del 14 novembre 2017 AP 2 ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha postulato l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 2418.– mensili (assegni familiari non compresi). Con replica e risposta riconvenzionale del 7 dicembre 2017 AO 1 ha ribadito la propria domanda e ha instato per il rigetto della riconvenzione. Il 21 marzo 2018 AP 2 ha duplicato, chiedendo una volta ancora di respingere la petizione, mentre non ha replicato alla riconvenzione.

                                  E.   Alle prime arringhe del 1° marzo 2018 il Pretore aggiunto, visto che l'attore aveva diretto l'azione di modifica del contributo alimentare nei confronti della figlia e quella per l'ottenimento dell'affidamento nei confronti della madre, ha indicato – d'intesa con le parti – AP 1 e AP 2 quali convenute e attrici riconvenzionali per l'insieme delle richieste. Le parti hanno poi conferma­to le loro posizioni e notificato prove per l'azione di modifica del contributo di mantenimento. Quanto alla modifica dell'affidamento, il Pretore aggiunto ha assegnato un nuovo termine alle convenute, ritenendo – erroneamente – che esse non avessero ancora duplicato. Il 21 marzo 2018 le convenute hanno così duplicato un'altra volta, proponendo ulteriormente di respingere la domanda.

                                  F.   Il 23 marzo 2018 AP 1 e AP 2 hanno presentato un'istanza cautelare per ottenere da AO 1 il pagamento di fr. 799.– mensili, pari alla metà delle spese scolastiche di AP 2, in aggiunta al contributo ordinario. All'udienza del 18 maggio 2018, indetta per il contraddittorio cautelare e per le prime arringhe sulla modifica dell'affidamento, le parti hanno raggiunto un accordo cautelare “nelle more istruttorie”, nel senso che in aggiunta al contributo alimentare AO 1 si impegnava a versare a AP 1 dietro presentazione dei giustificativi fr. 2500.– in quattro rate per il periodo dal settembre del 2017 all'agosto del 2018, oltre alla metà delle spese non contemplate nella retta scolastica, mentre AP 1 avrebbe assunto il pagamento della retta del Collegio __________ fino all'agosto del 2018. Il Pretore aggiunto ha rinviato un'altra volta la discussione sull'affidamento della figlia, intendendo prima sentire AP 2, ciò che ha fatto il 23 maggio 2018.

                                  G.   A un'udienza del 16 luglio 2018, indetta per le prime arringhe sull'affidamento, le parti hanno notificato prove. Le convenute hanno presentato inoltre un'istanza cautelare per ottenere il versamento di un contributo dal 5 settembre 2018 fino al 30 giugno 2019 in aggiunta a quello di fr. 553.– mensili. Il 30 luglio 2018 è iniziata l'istruttoria di merito. Con risposta del 6 agosto 2018 AO 1 ha proposto di respingere la nuova istanza cautelare di AP 1 e AP 2 e ha introdotto a sua volta una domanda cautelare volta alla riduzione del contributo alimentare a fr. 1181.– mensili dal 1° settembre 2018. A un'udienza del 9 agosto 2018, indetta per il contraddittorio cautelare, le convenute hanno aggiornato la loro pretesa a fr. 872.– mensili oltre al contributo di mantenimento in vigore.

                                  H.   Il 23 agosto 2018 il Pretore aggiunto ha ordinato l'audizione di AP 2 a cura della psicoterapeuta I__________, la quale ha elaborato un suo rapporto l'8 novembre 2018. A un'

                                         udienza del 5 dicembre 2018, indetta “per incombenti”, le parti hanno discusso l'ultimo rapporto di ascolto senza trovare un

                                         accordo. In esito a ciò, il Pretore aggiunto ha assegnato loro l'11 dicembre 2018 un termine fino al 21 dicembre 2018 per esprimersi sul rapporto di ascolto di AP 2, sull'affidamento di lei, sull'autorità parentale e sulle loro relazioni personali con la figlia. AO 1 ha postulato il 20 dicembre 2018 in via “supercautelare” l'affidamento e l'autorità parentale esclusiva su AP 2, riservato il diritto di visita materno (due fine settimana mensili). AP 1 ha dichiarato il 21 dicembre 2018 di oppor­si a ogni cambiamento e ha rimproverato alla delegata all'ascolto di avere ecceduto le proprie competenze. Il 15 marzo 2019 AO 1 ha sollecitato l'emissione di una decisione “supercauterlare o cautelare”. Le convenute non hanno reagito.

                                    I.   Statuendo il 17 aprile 2019 con decreto cautelare “nelle more istruttorie”, il Pretore aggiunto ha trasferito l'autorità parentale e la custodia della figlia dalla madre al padre, ha disciplinato le relazioni personali di AP 2 con la madre in un fine settimana ogni due più la metà delle vacanze nel periodo scolastico e tre settimane (anche non consecutive) durante le vacanze scolastiche estive, ha soppresso dal 1° maggio 2019 il contributo alimentare dovuto da AO 1 per la figlia e ha condannato AP 1 a versare a AO 1 gli assegni familiari percepiti per AP 2. Le spese del decreto cautelare sono state rinviate alla sentenza di merito.

                                  L.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera, per sé e in rappresentanza di AP 2, con un appello del 26 aprile 2019, chiedendo che – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – la decisione impugna­ta sia annullata e gli atti siano rinviati al Pretore aggiunto perché statuisca dopo avere indetto un dibattimento. Nelle sue osservazioni del 27 maggio 2019 AO 1 propone di respingere l'appello. Con decreto del 29 maggio 2019 il presidente di questa Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo. Ciò nondimeno, AP 2 si è trasferita dal padre il 1° luglio 2019 dopo un nuovo litigio con la madre. Il Pretore ha emesso l'8 luglio 2019 un decreto cautelare, senza contraddittorio, reiterando la propria decisione del 17 aprile 2019. All'udienza per il contraddittorio, del 30 luglio 2019, le parti hanno ribadito il rispettivo punto di vista.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione impugnata è un decreto cautelare emanato nel quadro di una procedura di modifica dell'autorità, della custodia parentale e del contributo alimentare per la figlia (art. 295 CPC). Se è stata adottata dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreto intermedio o “nelle more istruttorie”), una tale decisione è appellabile entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, inoltre, l'appello è ammissibile unicamente se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, contesi essendo anche l'autorità parentale, l'affidamento e le relazioni personali con la figlia, controversie impugnabili senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è pervenuto alla patrocinatrice delle convenute il 18 aprile 2019. Introdotto il 26 aprile 2019, l'appello in esame è così ricevibile. Per il resto l'appello continua a essere provvisto di interesse pratico e attuale anche dopo che, in pendenza di appello, il Pretore aggiunto ha emana­to l'8 luglio 2019 un provvedimento “supercautelare” in cui ha ribadito la decisione impugnata. Siffatto provvedimento si limita infatti a disciplinare la lite fino alla decisione di questa Camera (verbale del 30 luglio 2019, pag. 6).

                                   2.   La legittimazione (attiva o passiva) in un'azione volta alla modifica di contributi alimentari per un figlio compete, a scelta, sia al detentore dell'autorità parentale – o al genitore affidatario in caso di autorità parentale congiunta (Bachofner/Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag. 620) – sia al figlio minorenne, indipendentemente dal fatto che il contributo riguardi un figlio di genitori sposati o non sposati (DTF 136 III 365). Nulla ostava di conseguenza a che in concreto AO 1 citasse in giudizio la figlia minorenne. Per quanto riguarda invece la modifica degli altri aspetti inerenti al figlio (autorità parentale, affidamento, relazioni personali), la legittimazione – attiva e passiva – compete ai soli genitori (Senn, Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts, in: FamPra.ch 2017 pag. 983). Ciò nonostante, in esito alla citata attrazione di competenza (art. 298d cpv. 3 CC), nella fattispecie il Pretore aggiun­to ha riunito madre e figlia nel ruolo di convenute per l'insieme delle procedure. Tale assimilazione non cagiona alcun pregiudizio. Certo, ci si potrebbe domandare se, dato il potenziale conflitto d'interessi, la madre potesse impugnare la decisione del Pretore aggiunto in nome della figlia. L'appello essendo stato presentato personalmente anche da AP 1, non occorre tuttavia approfondire la questione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid. 3).

                                   3.   All'appello AP 1 acclude un messaggio di posta elettronica del 20 marzo 2019 in cui essa aggiorna il precedente medico curante della figlia (dott. C__________) sulla situazione scolastica di AP 2 (doc. B), un modulo d'iscrizione 11 marzo 2019 di AP 2 alla scuola commerciale dell'__________ di __________ (doc. C) e un “contratto di affitto per camera” del 21 mar­zo 2019 per l'anno scolastico 2019/2020 (doc. E), oltre a un suo messaggio 27 marzo 2019 alla nuova psicoterapeuta della figlia, dott. M__________ P__________ (doc. D). Il 10 luglio 2019 l'interessata ha compiegato una lettera 1° luglio 2019 in cui la figlia racconta come al termine di un ennesimo litigio essa si sia trasferita dal padre. Nel frattempo, il14 giugno 2019, il Pretore ha fatto seguire a questa Camera una lettera 12 giugno 2019 in cui AP 2 esprime la propria delusione per il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello. Dal canto suo AO 1 il 26 luglio 2019 ha annesso un resoconto – senza data – di AP 2 su un (precedente) litigio con la madre, alcuni messaggi telefonici scambiati tra AP 2 e la madre, come pure cinque fotografie relative all'uscita della figlia dall'abitazione materna. Applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), i documenti nuovi sono ammissibili senza riguar­do ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui appaiono di rilievo, essi saranno quindi considerati ai fini del giudizio.

                                   4.   Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha ricordato che una modifica dell'autorità parentale e della custodia di un figlio entra in linea di conto solo ove l'assetto in vigore minacci seriamente il bene del figlio e risulti necessario nell'interesse di lui. Al proposi­to egli ha rilevato che il desiderio espresso da un figlio di vivere con l'uno o con l'altro genitore entra in considerazione quando si tratti della ferma volontà di un minore che ha già raggiunto un'età (di solito fra gli 11 e i 13 anni) atta a permettergli di elaborare ragionamenti logici e di avere una maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura. Ciò premesso, il Pretore aggiunto ha accertato che AP 2 ha manifestato a più riprese il desiderio chiaro e convincente di vivere con il padre, a differenza di quanto essa aveva dichiarato davanti all'autorità di protezione ancora il 15 novembre 2017. Tale volontà – ha continuato il Pretore aggiunto – è stata espressa una prima volta in una lettera del 3 maggio 2018 in cui la ragazza definiva insopportabile la convivenza con la madre, contraddistinta da frequen­ti litigi, minacce, insulti e alzate di mani, ed è stata confermata davanti a lui il 23 maggio 2018, quando AP 2 gli ha spiegato che la scelta di frequentare il liceo a __________ in internato le permetteva di rimanere lontana dai litigi con la madre e dai conflitti tra genitori. Anche in seguito – ha proseguito il Pretore aggiunto – la ragazza ha ripetuto tale desiderio in una lettera del 20 agosto 2018 a lui diretta e durante il colloquio con l'esperta delegata al­l'ascolto. Nulla induceva a concludere perciò che AP 2, apparsa matura per la sua età, non avesse ponderato bene la propria decisione o fosse stata circuita dal padre, come sosteneva la madre (decreto impugnato, pag. 10 a 13).

                                         Né v'era ragione di dubitare – ha soggiunto il primo giudice – che AO 1 sia capace di occuparsi personalmente e adeguatamente della figlia. Nelle condizioni descritte egli ha ritenuto così che per garantire alla minore un equilibrio psicofisico e uno sviluppo autonomo fosse necessario proteggere la medesima dal forte conflitto con la madre e affidarla al padre, il quale assicura maggiore stabilità. Quantunque AP 2 risiedesse in settimana a __________ e si recasse dalla madre solo un fine settimana su due, la frequenza dei litigi con la genitrice imponeva di procedere subito, senza attendere il termine dell'istruttoria (decreto impugna­to, pag. 13 seg.).

                                         Relativamente all'autorità parentale, il Pretore aggiunto ha constatato che tra i genitori è in atto praticamente sin dalla nascita della figlia un grave e permanente conflitto, ciò che comporta un'incapacità di comunicazione in merito a ogni questione inerente a AP 2, con serio pregiudizio al bene di lei, come hanno avuto modo di rilevare il Servizio medico-psicologico il 14 luglio 2016 e l'Ufficio dell'aiuto e della protezione in un rapporto di valutazione socio-ambientale del 17 maggio 2017. Una situazione del genere esclude per il Pretore aggiunto un esercizio congiunto dell'autorità parentale, la quale va attribuita al genitore affidatario in modo da ridurre situazioni di incertezza. AO 1 non è autorizzato però a stravolgere il percorso educativo della figlia e pri­ma di adottare una qualsiasi scelta fondamentale per il futuro di AP 2 dovrà coinvolgere la madre (decreto impugnato, pag. 14 seg.).

                                         Quanto alle relazioni personali, per il primo giudice non v'è ragio­ne di modificare l'assetto in vigore, che prevede alternativamente un fine settimana con il padre e l'altro con la madre. Oltre a ciò, AP 2 trascorrerà con la madre la metà delle vacanze durante l'anno scolastico e tre settimane, anche non consecutive, duran­te le vacanze scolastiche estive (decreto impugnato, pag. 16). L'attribuzione in via cautelare dell'affidamento e dell'autorità parentale al padre comporta infine – ha epilogato il Pretore aggiunto – la soppressione del contributo alimentare a carico del padre, al quale AP 1 deve riversare gli assegni familiari dal maggio del 2019 (decreto impugnato, pag. 17). 

                                   5.   L'appellante si duole anzitutto che il Pretore aggiunto ha emana­to un decreto cautelare senza contraddittorio. L'istanza supercautelare 20 dicembre 2018 di AO 1 alla base della decisione impugnata – essa argomenta – non è stata “discussa ed evasa”, poiché tutte le discussioni precedenti “pure nell'ambito della medesima tematica” riguardavano il merito. Onde la necessità di annullare il decreto impugnato e di rinviare gli atti al primo giudice perché “agendi l'udienza di discussione inerente l'istanza cautelare 20 dicembre 2018 di AO 1”. L'interessata fa valere inoltre di essere stata privata del diritto di esprimersi su quanto AO 1 ha prodotto con l'istan­za del 20 dicembre 2018 e che il Pretore aggiunto ha acquisito agli atti come doc. SS e doc. TT.

                                         a)   Nella misura in cui lamenta che l'istanza 20 dicembre 2018 della controparte non è stata discussa, AP 1 trascura che in virtù della competenza conferitagli dall'art. 298d cpv. 3 CC il primo giudice poteva modificare anche d'ufficio l'attribuzione dell'autorità parentale, la custodia e le relazioni personali se fatti nuovi importanti esigevano ciò per tutelare il bene del figlio (art. 298d cpv. 1 e cpv. 2 CC). Riguardo al mancato contraddittorio, essa trascura invece di essersi po-tuta esprimere il 21 dicembre 2018, dando seguito all'ordi-nanza 11 dicembre 2018 del Pretore aggiunto, su tutte le questioni trattate nel decreto cautelare impugnato (affidamento, autorità parentale e relazioni personali con la figlia). E poco importa che la discussione riguardasse il merito. In simili circostanze nulla impediva poi al Pretore aggiunto di emanare una decisione cautelare “nelle more istruttorie”. Si seguisse per altro la tesi della convenuta, l'appello andrebbe dichiarato irricevibile poiché, fosse stato emanato senza contraddittorio (come essa sostiene), il decreto in rassegna sarebbe un provvedimento supercautelare non appellabile (sopra, consid. 1). Al riguardo non soccorre dunque attardarsi.

                                         b)   Per quel che è della asserita privazione del diritto di esprimersi sul doc. SS (dichiarazione 5 dicembre 2018 dello psicoterapeuta dott. __________ relativa a due colloqui avuti con AO 1 “per discutere e comprendere il disagio che esperisce nell'ambito del conflitto con la ex moglie AP 1, riguardante la figlia AP 2”) e sul doc. TT (scambio di messaggi di posta elettronica tra AP 1 e AO 1), l'appellante dimentica che il primo giudice le ha correttamente notificato il 27 dicembre 2018 l'istanza 20 dicembre 2018 di AO 1 (attergato della Pretura a pag. 7 del memoriale) dalla quale si evinceva che l'interessato aveva accluso due documenti (pag. 3, pag. 4 e pag. 7 in fondo). Nulla impediva perciò alla convenuta di consultare quei documenti, di cui almeno il secondo doveva per altro già trovarsi in suo possesso. Senza contare che l'appellante ha avuto modo – comunque sia – di esprimersi sui due documenti davanti a questa Camera, la quale sui fatti e sul diritto fruisce del medesimo potere cognitivo del primo giudice (cfr. DTF 142 II 226 consid. 2.8.1). Anche in proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

                                   6.   Ciò posto, il pronunciato odierno potrebbe esaurirsi nel respingere l'unica richiesta di giudizio avanzata in appello, tenden­te all'annullamento del decreto impugnato con rinvio degli atti al Pretore aggiunto per il contraddittorio. Secondo il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 3 CPC) il giudice non è vincolato tuttavia alle conclusioni delle parti. Conviene così trattare anche le doglianze formulate nella motivazione del ricorso. Ora, riepilogata la cronistoria del processo, l'appellante censura la contraddittorietà dell'azione promossa da AO 1, il quale, chiedendo una riduzione del con-tributo alimentare per la figlia, avrebbe dato per acquisito l'affida-mento di AP 2 a lei. Se non che, davanti all'autorità di ricorso un appellante deve spiegare perché gli accertamenti del primo giudice siano erronei (art. 310 lett. b CPC), non perché siano contraddittori gli atti processuali della controparte. In concreto AP 1 critica il comportamento di AO 1, ma non sostanzia perché il decre­to del Pretore aggiunto sarebbe erroneo. Motivato alla stregua di un atto processuale di primo grado, senza confronto con il decreto impugnato, in proposito l'appello sfugge finanche a ulteriore disamina. Comunque sia, non si vede perché AO 1 dovesse per forza postulare l'annullamento del contributo alimentare per la figlia dopo che all'autorità di protezione ne aveva chiesto l'affidamento. Che la figlia possa essergli affidata ancora non esclude, per vero, che egli debba mantenerla, in tutto o in parte.

                                   7.   L'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di avere “ignorato” che in occasione del suo ascolto il 15 novembre 2017 dinanzi all'autorità regionale di protezione 7 AP 2 aveva manifestato la volontà di non modificare l'affidamento. Contrariamente a quanto essa assevera, tuttavia, il primo giudice non ha ignorato la circostanza, ma l'ha anzi evocata per illustrare il cambiamento di volontà della minore, come si evince dalla lettera del 3 maggio 2018 al Pretore aggiunto. L'appellante trascura simile accertamento.

                                   8.   Obietta l'appellante che il bene del figlio non collima necessariamente con il desiderio di vivere dall'uno o dall'altro genitore, ciò che il primo giudice avrebbe perduto di vista, ancorando la propria decisione essenzialmente alla presunta volontà di AP 2 di vivere con il padre, senza tenere conto che tale volontà era condizionata da AO 1 né considerare la situazione di quest'ultimo. Oltre a ciò, essa contesta che la questione imponesse un cambiamento urgente già “nelle more istruttorie”.

                                         a)   Si conviene con la convenuta che il desiderio di un figlio non basta, da sé solo, per decidere sulla custodia parentale, men che meno per modificare un assetto in vigore, un cambiamento del genere imponendosi solo ove la situazione minac­ci seriamente il bene del figlio e risulti necessario nel­l'interes­se di lui (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 473 seg. n. 704 e pag. 767 n. 1156 in fine). Trattandosi inoltre di una decisione cautelare, ovvero urgente e mera-mente provvisoria, si impone particolare cautela, poiché il trasferimento della custodia da un genitore all'altro potreb­be anche pregiudicare la sentenza di merito, al cui proposito en-tra in considerazione il criterio della stabilità (analogamen­te: I CCA, sentenza inc. 11.206.111 del 2 dicembre 2016, consid. 4). Ciò non toglie che quanto più il figlio sia maturo e quanto più stabili siano le sue dichiarazioni, tanto più importante è la sua volontà per determinare il suo bene (Michel/ Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizio­ne, n. 42 ad art. 298 CPC con rinvii alla giurisprudenza).

                                         b)   Nella fattispecie non fa dubbio che AP 2 ha confermato a più riprese in prima sede (il 3 e il 23 maggio, il 20 agosto e

                                               l'8 novembre 2018) la sua ferma volontà di trasferirsi dal padre, spiegando la sua decisione con il peggioramento del rappor­to personale con la madre, ciò che neppure AP 1 contesta. E verosimile appare, a un sommario esa­me come quello preposto all'emanazione di provvedimenti cautelari, che tra madre e figlia sia in atto da tempo un grave conflitto, il quale “troppo spesso” ha dato luogo nel recente passato a discussioni culminate in episodi di violenza verba­le, psicologica e a volte anche fisica (lettera di AP 2 del 3 maggio 2018, pag. 1; rapporto di ascolto dell'8 novembre 2018, pag. 2). Conflitto che sembra ricondursi a una scarsa empatia di AP 1, “tendenzialmente centrata su sé stessa e sulle proprie idee”, e su un deficitario riconoscimento dei bisogni e della sofferenza della figlia (rapporto di ascolto dell'8 novembre 2018, pag. 2).

                                               Per il resto, la situazione appare finanche peggiorata in pendenza di appello, ove appena si consideri il tenore delle lette­re 12 giugno e 1° luglio 2019 di AP 2, da cui si evince che le tensioni (con pesanti insulti e “alzate di mani”) hanno raggiunto un punto di rottura la notte tra il 30 giugno e il 1° luglio 2019, allorché AP 1, dopo un ulteriore scontro anche fisico, ha messo la figlia alla porta con i suoi effetti personali (si vedano inoltre le fotografie allegate alla lettera 26 luglio 2019 dell'avv. C__________). Dal verbale di udienza del 30 luglio 2019 risulta altresì che AP 1 ha rinunciato, in attesa della sentenza di questa Camera, a esercitare il diritto di visita, temendo che “durante eventuali incontri possano accadere episodi non edificanti, indotti dalla situazione” (pag. 2). In condizioni siffatte non può revocarsi in dubbio che una modifica urgente della custodia sia imprescindibile nell'interesse della minore, l'assetto precedente

                                               minacciando seriamente il bene di lei. Al riguardo l'appello manca dunque di consistenza.

                                         c)   Certo, l'appellante fa valere che la figlia è condizionata dal padre, ciò di cui il Pretore aggiunto avrebbe dovuto insospet-tirsi già alle prime lettere di AP 2, non essendo usuale che una ragazza di quella età scriva a un giudice, tanto meno con “l'insistenza dimostrata”. Sta di fatto che al primo giudice AP 2 non ha dato l'impressio­ne di manifestare la sua scelta “per un momentaneo capriccio o per assecondare il volere del padre o, peggio ancora, di essere manipolata”. A parte ciò, per il primo giudice la ragaz­za “ha dato prova di buona maturità per la sua età e di aver ben ponderato la sua decisione” (decreto impugnato, pag. 12 seg.). In tal senso si esprime anche il rapporto di ascolto 8 novembre 2018, secondo cui AP 2 “è molto competente nel descrivere la sua situazione”. AP 1 non spie­ga perché l'argomentazione del primo giudice sarebbe erronea, ma si limita a opporre la propria versione dei fatti. Ne segue che al proposito l'appello riesce finanche carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

                                         d)   Per quel che è di AO 1, AP 1 afferma che costui non mira al bene e all'interesse di AP 2, la quale ha sempre vissuto con lei e con il fratellastro M__________, bensì a stravolgere un legame stabile. Inoltre essa fa carico al Pretore aggiunto di non avere compreso che la decisione di AP 2 è dettata, se mai, dal vantaggio che la ragazza intende trarre dalla prospettiva di vivere con il genitore permissivo anziché con quello “disciplinante”. Ora, che la scelta di AP 2 esprima anche l'aspirazione a maggiore libertà personale è plausibile. Ciò non toglie che – co­me ha accertato il primo giudice (decreto impugnato, pag. 13) – a un esame di verosimiglianza non emergono elementi tali da far dubitare della capacità di AO 1 di occuparsi personalmente e adeguatamente della figlia. Tanto che la delegata all'ascolto attesta a AO 1 una propria “linea educativa, che AP 2 stessa riconosce essere piuttosto rigida e chiara”. Oltre a ciò – sempre per la psicoterapeuta I__________ – il padre offre maggiore garanzia di stabilità per un equilibrio psicofisico e per uno sviluppo autonomo della ragazza, che va protetta da situazioni di forte conflitto come quelle che hanno contraddistinto il rapporto con la madre negli ultimi tempi (rapporto dell'8 novembre 2018, pag. 2). Nelle circostanze illustrate la doglianza secondo cui AO 1 non perseguirebbe il bene della figlia non trova – a un sommario esame – riscontro agli atti.

                                         e)   Né muta ai fini del giudizio la circostanza – addotta da AP 1 – secondo cui la decisio­ne di frequentare la scuola in internato (prima al Collegio __________ e poi presso le suore Ma__________ a __________) fosse motivata anche dal bisogno di allontanarsi dal conflitto tra genitori. Per tacere del fatto che nel frattempo la situazione è cambiata, giacché AP 2 frequenta ora il Centro professionale commerciale di __________ (verbale del 30 luglio 2019, pag. 3). Anche sotto questo profilo la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.

                                         f)    AP 1 deplora che il Pretore aggiunto non abbia esaminato il modo in cui AO 1 intende occuparsi della figlia “fattivamente”, ma anche dal profilo logistico. Essa paventa inoltre le resistenze di AP 2 per lo svolgimento dei diritti di visita. Le obiezioni mancano di consistenza. Per quel che riguarda la prima censura, l'interessata trascura che già dal giugno del 2017 AP 2 alternava i fine settimana da un genitore e dall'altro quando si trovava in internato, prima ad __________ e poi a __________. Non consta tuttavia che AP 1 abbia mai sollevato obiezioni riguardo alla capacità di AO 1 di occuparsi della figlia in quei periodi. A parte ciò, la questione risulta ormai superata. Dal 1° luglio 2019 AP 2 si è trasferita dal padre e AP 1 non ha addotto particolari difficoltà logistiche o di altra natura nella presa a carico della ragazza da parte di AO 1. Quanto alle temute resistenze di AP 2, esse sono senza rilievo per la decisione (cautelare) di modifica dell'affidamento e riguardano se mai la disciplina delle relazioni personali. Senza contare che la madre stessa ha deciso, in pendenza di appello, di non esercitare provvisoriamente i diritti di visita.

                                         g)   Per quel che è della contestata urgenza del provvedimento impugnato, AP 1 obietta che AP 2, frequentando l'internato a __________, rientrava a casa (alternativamente da un genitore e dall'altro) soltanto nel fine settimana. Di conseguenza – essa argomenta – non v'era necessità di intervenire sull'assetto in vigore, tanto meno se si pensa che per i genitori non cambiava nulla “ai fini pratici”. L'interessata non si confronta tuttavia con i motivi che hanno indotto il Pretore aggiunto a ravvisare l'urgenza del provvedimento, nonostante la situazione logistica e scolastica (sopra, consid. 4). A parte ciò, il conflitto tra madre e figlia si è esacerbato in pendenza di appello con l'ennesimo scontro del 1° luglio 2019 (consid. b), come ha riconosciuto anche l'appellante (verbale del 31 luglio 2019, pag. 4: “È vero che dopo che la figlia l'ha aggredita al collo, le ha detto di chiamare il papà e di farsi venire a prendere, consegnandole i vestiti e gli effetti personali”). Il che rendeva necessario un intervento immediato nell'interesse della minore. La modifica cautelare dell'affidamento di AP 2 al padre merita dunque conferma, impregiudicata ogni diversa valutazione al termine dell'istruttoria.

                                   9.   L'appellante si duole inoltre del trasferimento, pendente causa, dell'autorità parentale a AO 1 “come corollario del cambio di affido”, senza a suo avviso che se ne desse l'urgenza e senza che AO 1 ne avesse fatto richiesta. A prescindere da ciò, essa lamenta che la decisione del Pretore aggiunto è sproporzionata, poiché lo scopo poteva essere raggiunto anche con provvedimenti meno incisivi come la reintroduzione di una curatela o di una sorveglianza educativa atta a verificare “gli accadimenti a casa dell'uno o dell'altro genitore” o il collocamento della figlia presso terzi, come aveva già prospettato una volta il 17 maggio 2017 l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (sopra, lett. C), prima che i genitori si accordassero “per una volta” di organizzare l'internato di AP 2 nel Collegio __________. L'appellante reputa inoltre contraddittoria la decisione impugnata, sia perché il Pretore aggiun­to non ha motivato la decisione con carenze genitoriali di lei, dando così per assodato che essa continui a essere in grado di gestire la figlia, sia perché il conflitto tra i genitori è talmente grave da avere vanificato ogni possibilità di dialogo, di modo che AO 1 non riuscirà a coinvolgerla prima di ogni decisione fondamentale per il futuro di AP 2.

                                         a)   Per quel che è della mancata richiesta di AO 1 di ottenere l'autorità parentale esclusiva, l'obiezione cade nel vuo­to. Intanto perché, come si è visto (consid. 5a), il primo giudice poteva anche statuire d'ufficio (art. 298d cpv. 1 e cpv. 2 CC). Inoltre perché AO 1 ha postulato il provvedimento al più tardi il 20 dicembre 2018 e la convenuta si è espressa sulla possibilità di un trasferimento dell'autorità parentale al padre o di un esercizio congiunto il 21 dicembre 2018 (memoriale, pag. 3). Al proposito non soccorre dunque diffondersi.

                                         b)   Quanto all'urgenza del provvedimento, si ricordi che anche un trasferimento “nelle more istruttorie” dell'autorità parentale – come una modifica cautelare della custodia parentale (sopra, consid. 8a) – va pronunciato con cautela, poiché è suscettibile di creare una situazione irreversibile o di pregiudicare l'esito della sentenza di merito, al cui proposito entra in considerazione il criterio della stabilità. Se l'attribuzione della custodia parentale a un solo genitore appare pertanto sufficiente per tutelare il bene del figlio, non è il caso di modificare – tanto meno in via cautelare – l'esercizio dell'autorità parentale (I CCA, sentenza inc. 11.2016.111 del 2 dicembre 2016 consid. 4). Ciò premesso, nella fattispecie il primo giudice ha accertato che un grave e permanente conflitto oppone i genitori praticamente sin dalla nascita di AP 2, dissidio cui si aggiun­ge una costante incapacità di comunicare in merito a qualsiasi questione che riguardi la figlia (decreto impugnato, pag. 15).

                                               L'appellante non contesta l'accertamento che precede, ma anzi conferma che “le parti non sono mai riuscite a colloquia­re”. Simile incomprensione (dalla linea educativa da seguire fino al percorso scolastico da intraprendere) contraddistingue da sempre i rapporti fra genitori e ha creato gravi scompensi nell'equilibrio psicofisico della ragazza, come attestano il rapporto di ascolto 8 novembre 2018 della psicoterapeuta I__________ e il rapporto di valutazione socio-ambientale 17 maggio 2017 dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione. Nel caso specifico non è pertanto verosimile che la sola attribuzione della custodia al padre sia sufficiente per tutelare il bene di AP 2. Il trasferimento dell'autorità parentale al genitore affidatario appare così indispensabile e urgente per mitigare gli effetti dell'insanabile conflitto genitoriale.

                                         c)   Si aggiunga che il bene di AP 2 non sarebbe meglio tutelato dalla reintroduzione di una curatela educativa, ove appe­na si consideri che una siffatta misura era già stata attuata sen­za successo e non aveva impedito all'Ufficio dell'aiuto e della protezione di considerare l'affidamento della ragazza a terzi nel maggio del 2017. Né può sostenersi seriamente che l'affidamento a terzi rappresenterebbe per la figlia (e non per la madre) una misura meno incisiva rispetto al trasferimento dell'autorità parentale al padre, per tacere del fatto che un provvedimento del genere riguarderebbe tutt'al più la custodia e non l'autorità parentale (Breitschmid in:    Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 1 ad art. 310 CC).

                                         d)   Contrariamente all'opinione dell'appellante, la decisione di modificare l'autorità parentale in ragione non di una carente capacità genitoriale di lei, ma per la cronica incapacità dei genitori di comunicare in merito a qualsiasi questione relativa alla figlia, non è contraddittoria, ma è in linea con la giurispru­denza (DTF 141 III 472). E neppure si ravvisa, a un sommario esame, una contraddizione del provvedimento per avere il Pretore aggiunto imposto a AO 1 di coinvolgere – nonostante tutto – la madre in ogni scelta fondamentale che riguardi la figlia, tale obbligo derivando dall'art. 275a cpv. 1 CC. Anche su questo punto l'appello è destinato così all'insuccesso.

                                10.   L'appellante contesta altresì la regolamentazione delle relazioni personali tra lei e la figlia. Rileva che se per il Pretore aggiunto non v'era la necessità di modificare l'assetto di un fine settimana presso ciascun genitore (in considerazione del fatto che AP 2 frequentava il liceo in internato a __________), nemmeno si dava l'urgen­za di modificare l'affidamento pendente causa. Premesso ciò, l'interessata ritiene contraddittorio che il primo giudice abbia lasciato ai genitori il compito di precisare i periodi di affidamento della figlia durante le vacanze sebbene egli stesso abbia motivato il trasferimento dell'autorità parentale con l'incapacità dei genitori di condividere le decisioni essenziali per la medesima. Essa ribadisce che il mantenimento dello status quo con l'inserimento di una figura curatelare o di sorveglianza permetterebbe invece di garantire una maggiore stabilità di AP 2.

                                         Per quanto attiene alla modifica urgente della custodia parentale, alla luce anche dei fatti emersi dopo la decisione impugna­ta (sopra, consid. 8b), non giova ripetersi, a maggior ragione ove si consideri che la ragazza non frequenta più la scuola in internato a __________, bensì il Centro professionale commerciale di __________ e che durante la settimana essa è di conseguenza affidata al padre. Si è già spiegato inoltre che il mantenimento dell'assetto precedente (seppure con l'inserimento di una figura di sostegno) non entra in linea di conto nella situazione attuale. Per il resto, la disciplina delle relazioni personali materne non è contestata co­me tale, mentre per quel che concerne il soggiorno della figlia presso l'uno o l'altro genitore nei periodi di vacanza durante l'an­no scolastico e in estate le parti sono rimesse alle loro responsabilità. Dovessero sorgere controversie nei mesi che mancano al raggiungimento della maggiore età di AP 2, spetterà alle parti rivolgersi all'autorità di protezione dei minori o al Pretore (art. 298d cpv. 2 e cpv. 3 CC). Anche su questo punto il decreto impugnato sfugge dunque a censura.

                                11.   Relativamente al contributo alimentare in favore della figlia, l'appellante deplora che il Pretore aggiunto si sia limitato a sopprimere l'onere a carico di AO 1 e a obbligarla a riversare a quest'ultimo gli assegni familiari dal maggio del 2019 in poi, di-menticando di statuire sulla sua richiesta (super)cautelare del 16 luglio 2018 in cui essa postulava il versamento di un supplemento al contributo alimentare ordinario (sopra, lett. G). Prospettando un diniego di giustizia nei suoi confronti, l'appellante affer­ma che il primo giudice avrebbe anche potuto, “per ipotesi”, respingere la richiesta e dar loro la possibilità di impugnare la relativa decisione invece di lasciare “in sospeso una procedura cautelare, ben più urgente”.

                                         La doglianza trascende i limiti dell'odierna sentenza. Il Pretore aggiunto ha chiaramente limitato l'ambito della decisione impugna­ta all'affidamento, all'autorità parentale e alle relazioni personali con la figlia, riservando a separata decisione le altre questio­ni (modifica cautelare del contributo alimentare, nomina di un rappresentante della figlia, mezzi di prova ancora da esperire: decreto impugnato, pag. 9). Certo, l'appellante si domanda se ciò non integri una denegata giustizia. Sta di fatto che essa non trae alcuna conclusione dall'interrogativo, ma formula mere ipotesi, dimenticando per di più che la questione alimentare in sospeso riguarda il passato (il contributo di mantenimento a carico del padre fino alla modifica della custodia), mentre la soppressione dal maggio del 2019 è conseguente a tale modifica e riguarda il futuro. Sprovvisto di una chiara conclusione (e motivazione), al proposito l'appello risulta per finire irricevibile.

                                12.   Da ultimo l'appellante richiama i presupposti generali che presiedono all'emanazione di un provvedimento cautelare (art. 261 CPC) e ribadisce che non v'era alcuna urgenza di pronunciare una misura così incisiva come la modifica della custodia e del­l'autorità parentale, quanto meno prima che AP 2 ultimasse l'anno scolastico 2018/2019 in internato. Circa la parvenza di buon fondamento insita nell'azione di merito, la convenuta lamenta che il primo giudice ha in sostanza anticipato il giudizio finale senza avere completato l'istruttoria con una valutazione aggiornata sulle capacità genitoriali di AO 1. Infine AP 1 invoca anche il principio della proporzionalità, poiché a suo avviso il provvedimento in questione offende grave-mente i suoi diritti senza raggiungere l'obiettivo di garantire maggiore stabilità alla figlia.

                                         Per quanto attiene all'urgenza del provvedimento, già si è detto, anche alla luce dei nuovi fatti emersi dopo la decisione impugna­ta (sopra, consid. 8b). Argomenti analoghi valgono in relazione all'asserita sproporzione della misura (consid. 9c). Quanto all'anticipazione del giudizio di merito, nel decreto cautelare il primo giudice ha circoscritto il proprio esame alla verosimiglianza, emettendo una decisione provvisoria sulla scorta degli elementi in suo possesso, impregiudicato un diverso apprezzamento al termine dell'istruttoria. Che poi la decisione sia stata adottata senza avere fatto capo a una valutazione aggiornata sulle capacità genitoriali di AO 1, ciò è la conseguenza del fatto che, eccettuate ipotesi estranee alla fattispecie, una perizia non entra in linea di conto nell'ambito di un mero procedimento cautelare (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_745/2015 del 15 giugno 2016 consid. 3.1.2.2).

                                13.   Se ne conclude che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà altresì a AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

                                14.   Copia dell'odierna sentenza è comunicata, conformemente al­l'art. 301 lett. b CPC, anche alla figlia AP 2.

                                15.   Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione a:

                                         –   ;

                                         – Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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