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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.07.2019 11.2019.47

3 juillet 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,304 mots·~12 min·2

Résumé

Spese processuali nel caso in cui una causa divenga senza oggetto

Texte intégral

Incarto n. 11.2019.47

Lugano, 3 luglio 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2019.520 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 30 gennaio 2019 dalla

CO 1   (con recapito presso la __________ SA, , e già patrocinata dall'avv.  __________, )  

contro

RE 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sul reclamo del 5 aprile 2019 in materia di spese giudiziarie presentato dalla RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 25 mar­zo 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 6 novembre 2018 la CO 1 ha inviato alla __________ S.p.A. di __________ (__________), con recapito presso la __________ SA di __________, una fattura di fr. 10 796.93, già dedotto un acconto di fr. 6250.–, per l'installazione di pareti divisorie e porte in un cantiere denominato “__________ __________” a __________. Non avendo ricevuto il pagamento, la CO 1 si è rivolta il 30 gennaio 2019 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipote­ca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 10 796.93 con interessi del 5% dal 6 novembre 2018 sulla particella n. 608 RFD di __________, sezione di __________, proprietà della RE 1. A sostegno della richiesta essa ha fatto valere che i lavori fatturati sono stati eseguiti, per incarico della __________ S.p.A., in un edificio situato su tale particella.

                                  B.   Con decreto cautelare del 31 gennaio 2019, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha ordinato l'iscrizione richiesta, rinviando le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, al giudizio di merito (inc. CA.2019.48). Contestualmente egli ha citato le parti al contraddittorio del 20 marzo 2019, poi posticipato al 5 aprile 2019. Il 21 marzo 2019 l'istante ha scritto al Pretore aggiunto quanto segue:

                                         (…) Le comunico che in data 18 marzo 2019 si è raggiunto un accordo transattivo in virtù del quale le pretese della CO 1 sono state onorate.

                                         Pertanto sono con la presente a chiederle di voler stralciare la causa dai ruoli, facendo cancellare l'ipoteca legale provvisoria iscritta in via supercautelare sul mappale n. 608 RFD __________.

                                         Trattandosi di acquiescenza, le spese e tasse di giustizia sono da porsi a carico della parte convenuta, compensate le ripetibili.

                                  C.   Con decreto del 25 marzo 2019 il Pretore aggiunto ha ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio, ha stralciato la causa dal ruolo e ha annullato l'udienza prevista per il 5 aprile 2019. Le spese processuali di complessivi fr. 550.–, comprese quelle della procedura cautelare, sono state poste a carico della convenuta, compensate le ripetibili.

                                  D.   Contro il decreto di stralcio appena citato la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 aprile 2019 nel quale propone che – conferito al ricorso effetto sospensivo – il dispositivo sulle spese e le ripetibili sia riformato nel senso di addebitare gli oneri processuali all'istante. L'11 aprile 2019 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo nella misura in cui era ricevibile. Invitata a esprimersi, la CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, come in concreto (art. 249 lett. d n. 5 CPC), il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la decisio­ne impugnata è giunta alla convenuta il 27 marzo 2019, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto sabato 6 aprile 2019, salvo protrarsi al lunedì 8 aprile successivo in forza del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 5 aprile 2019, il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile. Contrariamente a quanto suppone la reclamante, inoltre, competente per trattare i reclami contro le decisioni che riguardano spese processuali e ripetibili nelle materie che le sono attribuite per legge è la prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 8a LOG con testuale rinvio all'art. 110 CPC).

                                   2.   Il Pretore aggiunto, riepilogato il contenuto della comunicazione inviatagli il 21 marzo 2019 dall'istante, ha considerato che, liquidato il credito oggetto della garanzia reale, la procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale era divenuta senza oggetto e andava stralciata dal ruolo, ordinando all'ufficiale del registro fondiario di cancellare l'iscrizione disposta senza contraddittorio. Quanto alle spese giudiziarie, egli si è limitato a rilevare che “non si prelevano ulteriori spese oltre a quelle già percepite in questa procedura e in quella cautelare CA.2019.48, che sono da porre a carico della convenuta, acquie­scente”.

                                   3.   La reclamante sostiene che la citata comunicazione del 21 marzo 2019 ha indotto in errore il primo giudice, facendogli credere ch'essa avesse tacitato le pretese dell'istante, senza per altro che all'incarto figurasse la benché minima prova. In realtà – essa prosegue – la CO 1 ha stipulato un accordo, se mai, con la __________ S.p.A., che le aveva subappaltato le opere. La RE 1 sottolinea di essere stata coinvolta nella procedura per l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale unicamente come proprietaria del fondo sul quale i lavori sono stati eseguiti e ribadisce di non avere concluso transazione alcuna con l'istante, dalla quale non è stata neppure interpellata. A mente sua la lettera del 21 marzo 2019 costituisce perciò un atto di desistenza, che equivale a soccombenza, ragion per cui le spese processuali di fr. 550.– vanno addebitate alla stessa CO 1.

                                   4.   Che in concreto la CO 1 sia stata tacitata dalla __________ S.p.A., subappaltante, e non dalla RE 1, proprietaria del fondo su cui sono stati seguiti i lavori, è un dato di fatto. Tant'è che la CO 1 non ha reagito al reclamo notificatole da questa Camera per osservazioni. Che l'accordo intercorso fra la __________ S.p.A. e la CO 1 abbia reso caduca la procedura di iscrizione provvisoria del­l'ipoteca legale è inoltre manifesto, non sussistendo più in simili circostanze una pretesa del­l'istante da garantire. E che, ciò posto, la procedura andasse tolta dal ruolo è fuori discussione. Meno evidente è la causale dello stralcio, giacché al proposito il Pretore aggiunto non manca di contraddirsi. Dopo avere rilevato in effetti che, “liquidato il credito oggetto della garanzia reale, la procedura diventa priva di oggetto”, egli ha ritenuto la RE 1 “acquiescente”. Ora, delle due l'una: o una procedura va stralciata dal ruolo per essere divenuta senza oggetto o va stralciata dal ruolo per acquiescenza. Ma l'acquiescenza (a norma dell'art. 241 CPC) consiste nell'atto unilaterale con cui una parte riconosce la fondatezza delle pretese avversarie e aderisce alle relative conclusioni (sentenza del Tribunale federale 5A_667/2018 del 2 aprile 2019 consid. 3.2 con rinvii). La RE 1 non ha riconosciuto il diritto della CO 1 all'iscrizione provvisoria del­l'ipo­teca legale. Già per tale motivo dunque non poteva farsi questione di acquiescenza nella fattispecie.

                                   5.   Sostiene la reclamante che a ben vedere la causa andava stralciata dal ruolo per desistenza della CO 1. Se non che, la desistenza (sempre a norma dell'art. 241 CPC) è un atto unilaterale con cui una parte dichiara di rinunciare all'azione da essa introdotta (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2, in: RSPC 2013 pag. 305). Nella lettera al Pretore aggiunto del 21 marzo 2019 la CO 1 non ha dichiarato di ritirare l'istanza né di recedere o di desistere dalla pretesa. Si è limitata a chiedere lo stralcio della causa dal ruolo evocando “un accordo transattivo in virtù del quale le [sue] pretese (…) sono state onorate”. Nelle circostanze descritte il Pretore aggiunto avrebbe dovuto notificare la lettera alla convenuta, invitandola di esprimersi (FF 2006 pag. 6669). Di tale omissione, comunque sia, la reclamante non si duole. In seguito, non potendo stralciare la causa per transazione (a norma del­l'art. 241 CPC), già per il fatto che non sussiste in concreto alcuna transazione giudiziale (tanto meno fra la CO 1 e la RE 1), il Pretore aggiunto poteva solo accertare che la procedura tendente al­l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale era divenuta senza oggetto (art. 242 CPC). Rimane da esaminare chi dovesse sopportare le spese processuali in simili condizioni.

                                   6.   L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che qualora una causa sia stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non preveda altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione dell'art. 106 CPC (principio della soccombenza) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine occorre considerare, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell’azione, quale sarebbe presumibilmente stato l’esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo di oggetto” (FF 2006 pag. 6669;  Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107). Nella fattispecie l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale era dovuta apparentemente a un ritardo della __________ S.p.A. nel pagamento della fattura emessa dalla CO 1. Non è dato di sapere quali fossero i motivi della remora. Non è possibile prevedere nemmeno quale sarebbe stato il verosimile esito dell'istanza dopo il contraddittorio, tutto ignorandosi sugli argomenti che la convenuta avrebbe potuto invocare per opporsi al­l'iscrizione provvisoria del­l'ipoteca legale. Quanto alle ragioni che hanno reso il procedi­mento senza oggetto, ciò si deve a un accordo intervenuto tra la __________ S.p.A. e la CO 1. In sintesi, la RE 1 è rimasta estranea al procedimento e si è vista notificare il decreto di stralcio prima ancora di avere avuto modo di esprimersi. Porre le spese del procedimento a carico della medesima non è pertanto sostenibile né, men che meno, equo. Su questo punto il decreto di stralcio non resiste alla critica.

                                   7.   È possibile che la CO 1 sia stata indotta a postulare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale per un'ingiustificata resistenza della __________ S.p.A. al pagamento della fattura. La questione riguarda però – come detto – i rapporti fra la CO 1 e la __________ S.p.A., non quelli tra la CO 1 e la RE 1, il cui fondo doveva fungere unicamente da pegno. A ragione la reclamante fa valere di conseguenza che le spese correlate alla procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale andavano poste a carico della CO 1, libera poi quest'ultima di rivalersi – tutt'al più – sulla __________ S.p.A. E siccome nella fattispecie la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), in esito al reclamo questa Camera può riformare direttamente il dispositivo impugnato del decreto di stralcio, addebitando le spese processuali di fr. 550.– alla CO 1. La compensazione delle ripetibili non è invece stata impugnata dalla RE 1. Al riguardo la decisione del Pretore aggiunto è pertanto passata in giudicato.

                                   8.   Le spese della decisione odierna seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Di regola, chi si astiene dal proporre a questa Camera di respingere un ricorso avversario, rinunciando a formulare osservazioni, non si reputa “soccombente” nel caso in cui il ricorso sia poi accolto. Egli va quindi esente da spese (analogamente, davanti al Tribunale federale: DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Tale privilegio non è applicabile tuttavia a chi ha indotto il primo giudice in errore (sentenza del Tribunale federale 5A_932/2016 del 24 luglio 2017 consid. 2.2.4, in: RSPC 2017 pag. 503). Nella fattispecie la CO 1 ha scritto al Pretore aggiunto il 21 marzo 2019 di avere concluso “un accordo transattivo” in virtù del quale le sue pretese erano “state onorate”, affermando trattarsi di “acquiescenza” da parte della convenuta. Tale fuorviante comunicazione ha indotto il Pretore aggiunto a credere che la RE 1 avesse tacitato l'istante, mentre l'istante era stata tacitata dalla __________ S.p.A. L'erroneo dispositivo sulle spese processuali si riconduce così al comportamento della CO 1, che va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata ad assumere le spese giudiziarie del reclamo.

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese processuali controverse non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 del decreto di stralcio impugnato è così riformato:

                                         Le spese della procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, di complessivi fr. 550.– (compreso il procedimento cautelare), sono poste a carico della CO 1, compensate le ripetibili.

                                   2.   Le spese processuali del reclamo, di fr. 500.–, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla reclamante fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   . –  .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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