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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.04.2019 11.2019.38

23 avril 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·662 mots·~3 min·4

Résumé

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Texte intégral

Incarto n. 11.2019.38

Lugano 23 aprile 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO. 2018.172 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza del 24 ottobre 2018 dall'

  PA 1 per ottenere il certificato ereditario di P (1912-2001), già a ,   certificato che il Pretore supplente ha emesso il 18 febbraio 2019 e dal quale risultano come unici eredi:  AO 1, d'ignota dimora   AO 2  AO 3  (F),  AO 4  AO 5  (GB),  

giudicando sull'appello del 28 febbraio 2019 presentato da RA 1, AP 2 e AP 3 contro il rilascio di tale certificato ereditario;

Ritenuto

In fatto:                          che il 9 dicembre 2003 il Pretore del Distretto di Blenio  ha emesso un certificato ereditario nella successione fu P__________ __________, domiciliato a __________ e ivi deceduto il 13 dicembre 2001, in cui figurava come unica erede la moglie __________ D__________ (1929);

                                         che, su istanza dell'PA 1, il Pretore aggiunto del medesimo Distretto ha emesso il 18 febbraio 2019 un certificato ereditario, in modifica di quello del 9 dicembre 2003, in cui figurano come unici eredi di P__________ __________, la sorella AO 1 (1921), i nipoti AO 2 (1938) e AO 3 (1952) così come le pronipoti PI 7(1960) e AO 5 (1971);

                                         che contro la decisione appena citata RA 1, AP 2 e AP 3, nipoti di __________ D__________, sono insorti a questa Camera con un appello del 28 febbraio 2019 nel quale chiedono in sostanza di annullare il certificato ereditario impugnato poiché “nel 2003 l'eredità è stata completata”;

                                         che il 13 aprile 2019 gli appellanti hanno comunicato a questa Camera di ritirare l'appello;

e considerando

in diritto:                       che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interes­sato a recedere dalla lite;

                                         che in tali circostanze, il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

                                         che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che in concreto si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione gli appellanti, sprovvisti di cognizioni giuridiche, avendo agito di loro iniziativa senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni;

Per questi motivi,

decide:                     1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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