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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.04.2019 11.2019.37

8 avril 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·797 mots·~4 min·3

Résumé

Irricevibilità di un appello contro un decreto supercautelare

Texte intégral

Incarto n. 11.2019.37

Lugano 8 aprile 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2016.216 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 febbraio 2019 da

 CO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 RE 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),  

giudicando sull'appello (“reclamo”) del 4 marzo 2019 presentato da RE 1 contro il “decreto supercautelare” emesso dal Pretore aggiunto il 21 febbraio 2019;

Ritenuto

in fatto:                          che nell'ambito di un'azione di divorzio introdotta il 20 settembre 2016 da CO 1 (1980), cittadino italiano, nei confronti di RE 1 (1978) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, attualmente in fase istruttoria (inc. DM.2016.216), con istanza “cautelare e supercautelare” del 18 febbraio 2019 l'attore ha chiesto di vietare alla moglie – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di lasciare la Svizzera con il figlio J__________ (nato il 1° agosto 2012), di modificare il luogo di residenza, di obbligare la stessa a depositare la carta d'identità del figlio e ha postulato altresì l'affidamento del figlio revocando la custodia parentale della madre;

                                         che con decreto supercautelare del 21 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha affidato provvisoriamente il figlio al padre con effetto immediato, ha disciplinato il diritto di visita della madre in quattro ore ogni fine settimana sotto sorveglianza in un centro designato dalle autorità del Canton Zurigo, ha vietato a RE 1 di lasciare la Svizzera con il figlio e di modificare il suo luogo di residenza, ordinandole inoltre di depositare in Pretura entro cinque giorni tutti i documenti di legittimazione del figlio;

                                         che contro il decreto appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un appello (“reclamo”) del 13 marzo 2019 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il ripristino della sua custodia sul figlio; 

                                         che la Camera non ha chiesto osservazioni al ricorso;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è un decreto cautelare emesso nel quadro di una procedura di divorzio;

                                         che i provvedimenti cautelari adottati dai Pretori (o dai Pretore aggiunti) sono impugnabili soltanto se sono stati adottati previo contraddittorio;

                                         che provvedimenti cautelari presi inaudita parte (art. 265 cpv. 1 CPC), senza nemmeno che il convenuto sia stato invitato a formulare osservazioni scritte, non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con numerosi richia­mi, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1);

                                         che eccezioni a tale principio sussistono in settori specifici (esecuzioni e fallimenti, ipoteche legali degli artigiani e imprenditori: sentenza del Tribunale federale 5A_508/2012 del 28 agosto 2012 consid. 3.1 in fine, in: SJ 2013 I 35), estranei tuttavia al caso in esame;

                                         che nella fattispecie la decisione del Pretore aggiunto non ha formato oggetto di alcun contraddittorio, nemmeno in forma scritta, tant'è che la discussione in proposito è stata indetta, quantunque in un secondo tempo, per il 15 maggio 2019 salvo essere anticipata al 29 aprile 2019;

                                         che la decisione impugnata raffigura dunque un decreto “superprovvisionale” nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC, non suscettivo di alcuna impugnazione;

                                         che in tali circostanze l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG);

che le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone problema di ripetibili, l'istante non essendo stato chiamato a formulare osservazioni all'appello.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carco dell'appellante.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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