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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2020 11.2019.36

28 septembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·9,621 mots·~48 min·3

Résumé

Divorzio su azione di un coniuge: Statuto delle figlie nella sentenza di divorzio, durata del mantenimento della comproprietà dopo il divorzio, liquidazione del regime dei beni, contributi alimentari per moglie e figlie

Texte intégral

Incarto n. 11.2019.36

Lugano 28 settembre 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa DM.2016.27 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 13 giugno 2016 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 28 febbraio 2019 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore il 29 gennaio 2019

e sull'appello incidentale del 6 maggio 2019 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1974) e AP 1 (1975) si sono sposati a __________ il 25 settembre 1998. Dal matrimonio sono nate K__________, il 7 dicembre 2003, e Ka__________, il 27 novembre 2005. Analista contabile specializzato in informatica gestionale, il marito è alle dipendenze della Banca __________ a __________. La moglie, docente di scuola dell'infanzia a __________, ha lavorato a tempo pieno fino alla nascita della prima figlia, poi ha ridotto il grado d'occupazio-ne al 50%. I coniugi si sono separati il 1° ottobre 2013, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 2475 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________ (proprie­tà per piani n. 28 832, pari a 29/1000 della particella n. 604 RFD), da lui acquistato il 6 marzo 2013.

                                  B.   In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dal marito il 30 dicembre 2014, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha omologato il 10 aprile 2015 un accordo dei coniugi in virtù del quale l'abitazione coniugale è stata assegnata in uso alla moglie e le figlie sono state affidate a quest'ultima per la cura e l'educazione (riservato il diritto di visita pater­no), mentre AO 1 si è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili per la moglie, uno di fr. 1387.50 mensili per K__________, aumentato a fr. 1647.50 mensili dal dicembre del 2015, e uno di fr. 1280.– mensili per Ka__________, assegni familiari non compresi (inc. SO.2014.846).

                                  C.   Il 13 giugno 2016 AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo di affidare le figlie alla madre con esercizio dell'autorità parentale congiunta, riservato il suo diritto di visita, e ha offerto un contributo alimentare per K__________ di fr. 1628.– mensili unitamente a uno per Ka__________ di fr. 1265.– mensili (senza cenno ad assegni familiari). Inoltre egli ha postulato la suddivisione a metà delle prestazioni previdenziali matura­te dai coniugi durante il matrimonio fino al 31 gennaio 2016,  ha sollecitato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 2475 RFD di __________ con assegnazione alla moglie del fondo dietro conguaglio (non determinato) in suo favore, come pure la liquidazione del regime dei beni mediante, sempre dietro conguaglio (indetermina­to) in suo favore “per mobili e oggetti che la moglie tiene per sé di cui all'abitazione coniugale e per i lavori di miglioria dell'abitazione, nonché per i prelevamenti effettuati dopo la separazione dal conto già diviso”.

                                  D.   All'udienza di conciliazione, indetta per il 29 agosto 2016, i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio, sull'affidamento delle figlie alla madre con esercizio congiunto del­l'autorità parentale e sul diritto di visita paterno in caso di disaccordo. Sulle altre questioni (contributi per moglie e figlie, liquidazione del regime dei beni e suddivisione delle spettanze previdenziali) il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di 30 giorni – poi prorogato – per presentare il memoriale di risposta.

                                  E.   Nella sua risposta con “domanda riconvenzionale” del 28 ottobre 2016 AP 1 ha preteso un contributo alimentare per sé vita natural durante compreso tra fr. 2358.– e fr. 3668.– men-sili secondo la scadenza dell'obbligo contributivo verso le figlie, un contributo alimentare per K__________ di fr. 1650.– mensili e uno per Ka__________ di fr. 1300.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi, “riservati gli art. 276 cpv. 3 e 277 cpv. 2 CC”, oltre a una partecipazione del padre a due terzi delle spese straordinarie per le figlie. Essa ha postulato altresì l'attribuzione della nota comproprietà immobiliare, il suo svincolo dal debito ipotecario gravante la proprietà per piani del marito, un importo da specificare (valutato in fr. 20 000.–) in liquidazione del regime dei beni e la suddivisione delle spettanze previdenziali accumulate dai coniugi dal 25 settembre 1998 fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Con replica del 7 dicembre 2016 AO 1 ha ribadito le proprie domande, tranne ridurre l'offerta di contributo alimentare per K__________ a fr. 1342.50 mensili e quella per Ka__________ a fr. 1050.– mensili. In una duplica del 24 gennaio 2017 AP 1 ha riaffermato la propria posizione. Altrettanto ha fatto il marito mediante “duplica riconvenzionale” del 24 febbraio 2017.

                                  F.   Alle prime arringhe del 29 marzo 2017 le parti hanno notificato prove, accordandosi su contributi alimentari dal 1° gennaio 2017 “nelle more istruttorie” di fr. 1656.85 mensili per la moglie, di fr. 1504.35 mensili per K__________ e di fr. 1136.85 mensili per Ka__________. L'istruttoria, nell'ambito della quale è stata assunta una perizia sul valore della citata comproprietà immobiliare, è stata chiusa l'11 settembre 2018. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

                                         Nel suo memoriale del 30 ottobre 2018 AO 1 ha ridotto il contributo alimentare offerto per K__________ a fr. 1059.– mensili e quello per Ka__________ a fr. 1023.– mensili, ha proposto il mantenimento della comproprietà sull'abitazione coniugale fino al 27 novembre 2023 (tranne diversa intesa tra le parti), consentendo all'attribuzione in uso del fondo a moglie e figlie, non senza precisare le modalità per chiederne lo scioglimento. Egli ha rivendicato inoltre, a titolo di “indennità per l'utilizzo esclusivo dell'immobile, mobili e suppellettili”, il versamento fr. 132 288.– con interessi al 5% “dalla sentenza di divorzio”, così come un conguaglio di fr. 42 503.– (“soldi prelevati dopo separazione dei conti e terzo pilastro”) in liquidazione del regime dei beni. Infine egli ha sollecitato la suddivisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio con una ripartizione degli accrediti AVS alla moglie per due terzi e a lui per un terzo.

                                         Nel proprio allegato conclusivo del 28 ottobre 2018 la convenuta ha rivendicato una volta ancora l'affidamento delle figlie con esercizio dell'autorità parentale congiunta, riservato il diritto di visita paterno, e la suddivisione a metà degli averi previdenziali, formulando per il resto le seguenti richieste di giudizio:

5.       Il regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti è sciolto.

5.1     La particella n. 2475 RFD di __________ resta attribuita in comproprietà di AP 1 e AO 1 in ragione di ½ ciascuno.

5.1.1  Il regime di comproprietà sulla particella n. 2475 RFD di __________ potrà essere sciolto:

a)  in ogni momento e liberamente per accordo delle parti;

b) su richiesta di AP 1 in ogni momento;

c) su richiesta di AO 1 in ogni momento, ma non prima del compimento del 21° anno di età della figlia minore.

5.1.2  Le parti si accorderanno liberamente sulle modalità di scioglimento del regime di comproprietà, ritenuto che in caso di disaccordo ognuna di esse potrà, nel rispetto dei termini di cui al presente dispositivo, presentare formale azione di scioglimento a norma dell'art. 650 CC. Il proven­to della vendita, al netto degli oneri ipotecari, della TUI, delle tasse e delle spese tutte relative allo scioglimento del regime di comproprietà sarà di spettanza delle parti in ragione di metà ciascuno.

5.1.3  La particella n. 2475 RFD di __________ continuerà ad essere occupata a titolo di abitazione familiare da AP 1 e dalle figlie sino ad altra soluzione che fosse adottata dalle parti o sino a scioglimento del regime di comproprietà. Tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria saranno sostenute, come sinora, da AP 1.

5.2     La proprietà per piani n. 28 832 del fondo base n. __________ RFD di __________, di proprietà di AO 1, resta a lui attribuita.

5.2.1  AO 1 corrisponderà a AP 1 l'importo di fr. 221 000.– entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente dispositivo.

5.2.2  Il pagamento dell'importo di cui al punto 5.2.1 potrà in parte avvenire mediante assunzione da parte di AO 1 della quota parte di un mezzo dell'onere ipotecario (che sarà accertato al momento del pagamento) gravante l'immobile e contratto solidalmente da AP 1, e ciò mediante usuale dichiarazione rilasciata dall'istituto creditore ipotecario confermante l'integrale liberazione di AP 1 da ogni e qualunque debito gravante l'immobile.

5.3     Relazioni finanziarie dei coniugi

5.3.1  In via principale: a titolo di liquidazione delle relazioni finanziarie AO 1 corrisponderà a AP 1, nel termine di 30 gior­ni dal passaggio in giudicato del presente dispositivo, l'importo di fr. 81 700.–.

5.3.2  In via eventuale: a titolo di liquidazione delle relazioni finanziarie AO 1 corrisponderà a AP 1, nel termine di 30 gior-

­          ni dal passaggio in giudicato del presente dispositivo, l'importo di fr. 63 786.– e di € 14 928.–.

5.4     Mobili e suppellettili contenute nella proprietà di __________ sono attribuite in proprietà di AP 1.

          Quelle contenute nella proprietà di __________ sono attribuite in proprietà di AO 1.

5.5     Le vetture F__________ “__________” e M__________ “__________” restano in proprietà di AO 1, il quale verserà a AP 1 l'importo di fr. 500.– entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente dispositivo.

                                         La convenuta ha preteso infine un contributo alimentare per sé vita natural durante compreso tra fr. 2367.– e fr. 3668.– mensili, così come uno di fr. 1700.– mensili per ogni figlia.

                                  G.   Statuendo il 29 gennaio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ne ha regolamentato le conseguenze come segue:

                                         2.      Il regime dei beni è sciolto e liquidato nel seguente modo:

                                      2.1    Viene mantenuta la comproprietà in ragione di ½ ciascuno sulla particella n. 2475 RFD __________. L'abitazione continuerà a essere occupata a titolo di abitazione familiare da AP 1 e dalle figlie fino allo scioglimento della comproprietà. Le spese relative alla manutenzione ordinaria saranno sostenute da AP 1.

                                               Lo scioglimento della comproprietà non potrà avvenire prima del 27 novembre 2023, fatto salvo un diverso accordo delle parti. Il mobilio rimane in comproprietà dei coniugi.

                                      2.2    La proprietà per piani n. 28 832, fondo base n__________ RFD di __________, di proprietà di AO 1, rimane a lui attribuita.

                                               AO 1 verserà a AP 1 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione la somma di fr. 239 000.–.

                                               Il mobilio presente nell'abitazione di cui alla proprietà per piani n. 28 832, fondo base n. __________ RFD di __________ è di pertinenza di AO 1.

                                      2.3    AO 1 verserà a AP 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione, la somma di fr. 34 081.–.

                                      2.4    La vettura M__________ “__________” resta di proprietà di AO 1, che corrisponderà a AP 1, entro 30 gior­ni dal passaggio in giudicato della presente decisione, la somma di fr. 500.–.

                                         Il Pretore ha poi ordinato al Fondo di previdenza per il personale della Banca __________ di trasferire la somma di fr. 88 524.– dal conto intestato al marito al conto intestato alla moglie presso

                                         l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, ha respinto la richiesta di contributo alimentare avanzata dalla convenuta per sé, assegnandole unicamente gli accrediti per compiti educativi, e ha ob-bliga­to AO 1 a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 1099.– mensili per K__________ e di fr. 1063.– mensili per Ka__________, assegni familiari non compresi, fino alla maggiore età delle figlie o al termine di una formazione appropriata da parte loro. Sull'affidamento delle figlie, sul diritto di visita e sull'autorità parentale il Pretore non ha formalmente statuito, constatando che “le parti hanno raggiunto un accordo parziale all'udienza di conciliazione del 29 agosto 2016 e che nulla osta a darne atto in sentenza”. Gli oneri processuali di complessivi fr. 4190.– (comprese le spese peritali di fr. 2390.–) sono state poste per un ter­zo a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere all'attore fr. 9500.– per ripetibili ridotte.

                                  H.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 febbraio 2019 nel quale chie­de di completare la decisione impugnata regolando lo statuto delle figlie (affidamento a lei con esercizio dell'autorità parentale congiunta, riservato il diritto di visita paterno), differendo lo scioglimento della comproprietà fondiaria fino al 21° complean­no di Ka__________ (il 27 novembre 2026) e condannando il marito a versarle un conguaglio di fr. 221 000.– per l'ottenimento della proprietà per piani, oltre a fr. 69 500.– in liquidazione del regime dei beni. Essa postula altresì un contributo alimentare a vita compreso tra fr. 2227.– e fr. 3668.– mensili indicizzati (più fr. 1000.– mensili dalla vendita dell'abitazione coniugale “a copertura del maggiore onere per l'abitazione”), come pure un aumento dei contributi alimentari per K__________ e Ka__________ a fr. 1700.– mensili ciascuna (fr. 611.55 di accudimento e fr. 1088.45 di mantenimento), senza cenno ad assegni familiari.

                                    I.   Nelle sue osservazioni del 6 maggio 2019 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale rivendica dalla moglie un'indennità di fr. 132 288.– per l'occupazione della sua quota di comproprietà fino al 27 novembre 2023, sollecitando inoltre lo scioglimento del regime dei beni “senza dare

                                         e avere tra le parti, avendo esse già liquidato i loro rispettivi risparmi bancari al 31 dicembre 2014”. In osservazioni del 24 giugno 2019 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello incidentale.

                                  L.   Il 4 giugno 2020 AO 1 ha prodotto, così invitato dal vicepresidente di questa Camera, una dichiarazione del 3 giugno 2020 in cui la Banca __________ della __________ conferma di svincolare AP 1 dal debito ipotecario gravante la proprietà per piani n. 28 832 della particella n. __________ RFD di __________. Su tale documento AP 1 ha avuto modo di esprimersi. Convocate a un'udienza istruttoria del 9 luglio 2020, le parti sono state interpellate circa una proposta di accordo formulata dal vicepresidente della Camera sul mantenimento della comproprietà immobiliare, sul suo successivo scioglimento e sul riparto del ricavo. L'intesa è stata accettata il 31 luglio 2020 da AO 1 e il 15 settembre 2020 da AP 1.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore (liquidazione del regime dei beni, contributi di mantenimento per moglie e figlie). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore della moglie il 30 gennaio 2019 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti). Introdotto il 28 febbraio 2019, l'appello in esa­me è pertanto tempestivo. Altrettanto vale per l'appello incidentale. L'invito a formulare osservazioni all'appello principale è stato notificato infatti alla patrocinatrice del marito il 22 marzo 2019 e il memoriale andava presentato entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). Il termine per appellare in via incidentale è cominciato a decorrere così il giorno seguente, ma è rimasto sospeso dal 14 aprile al 28 aprile 2019 conformemente all'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, e sarebbe scaduto il 6 maggio 2019. Inoltrato quel giorno, anche tale ricorso risulta pertanto tempestivo.

                                   2.   Nell'appello principale AP 1 fa valere anzitutto che sull'affidamento delle figlie, sull'autorità parentale congiunta e sul diritto di visita paterno il Pretore non ha formalmente giudicato, quantunque le parti avessero raggiunto un accordo all'udienza di conciliazione del 29 agosto 2016. A ragione essa rileva che, per quanto tali effetti non fossero più controversi, ciò non esonerava il primo giudice dallo statuire formalmente al riguardo. Si impone dunque di regolare formalmente simili questioni, non contestate in appello, integrando nell'odierno giudizio gli accordi presi delle parti, i quali appaiono conformi all'interesse delle figlie.

                                   3.   Premesso ciò, litigiosi rimangono in questa sede talune modalità correlate alla conservazione della comproprietà sul fondo di __________, la liquidazione del regime dei beni e i contributi alimentari per moglie e figlie. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ora, in caso di divorzio la divisione di un bene in comproprietà e la regolamentazione di altri rapporti giuridici tra coniugi deve precedere la liquidazione del regime matrimoniale (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie legate alla liquidazione del regime dei beni vanno esaminate pri­ma delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 29 gennaio 2020, consid. 3). In concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio.

                                     I.   Sull'appello principale

                                    4.   Per quel che riguarda la particella n. 2475 RFD di __________, il Pretore, appurata la concorde volontà delle parti di conservarne la comproprietà, ha assegnato il fondo in uso alla moglie. Egli ha accertato che, per entrambi coniugi, una richiesta di scioglimento della comproprietà doveva ritenersi intempestiva fino alla maggiore età di Ka__________, non fino al 21° compleanno proposto dalla moglie. Questa identificava sì il 21° compleanno della figlia con la fine della formazione professionale, ma secondo il Pretore tale scadenza non è per nulla certa. Tanto valeva fondarsi quindi, secondo il Pretore, sul criterio della maggiore età e lasciare al padre la facoltà di “valutare le esigenze della figlia in quel momento e agire di conseguenza”. Il primo giudice ha respinto inoltre la rivendicazione di AO 1 intesa a vedersi riconoscere un'indennità di fr. 132 288.– per l'uso dello stabile, pretesa che, formulata nel memoriale conclusivo, per il Pretore è stata avanzata trop­po tardi.

                                         a)   L'appellante principale ribadisce che la comproprietà immobiliare dovrebbe essere mantenuta almeno fino al termine degli studi liceali di Ka__________, dando la possibilità a quest'ultima di rimanere “nel suo ambiente domestico quale luogo degli affet­ti, degli interessi e delle consuetudini di vita”. Essa sostie­ne che Ka__________ intende frequentare il liceo (come la sorel­la maggiore K__________) e che tale percorso termina con la fine dell'anno scolastico 2024/2025. A suo avviso, nella ponderazione dei contrapposti interessi, fissare lo scioglimento della comproprietà al compimento del 21° anno di età da parte di Ka__________ (il 27 novembre 2026) “merita totalmente la preferen­za” rispetto alla soluzio­ne adottata dal Pretore”. AO 1, dal canto suo, chiede di confermare la decisione del Pretore, de-finendo per finire preponderante il suo interesse a recuperare il proprio investimento nell'immobile, e con l'appello incidentale rivendica un'indennità di fr. 132 288.–, per l'occupazione della sua quota di comproprietà e l'uso della mobilia domesti­ca fino al 27 novembre 2023.

                                         b)   Come ha rilevato il Pretore, la pronuncia del divorzio e la liquidazione del regime dei beni non comporta necessariamente lo scioglimento di ogni comproprietà tra i coniugi (DTF 138 III 153 consid. 5.1.1; v, anche Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione n. 3 ad art. 205; Burgat in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 7 ad art. 205). Conservare un fondo in comproprietà dopo il divorzio presuppone tuttavia un minimo di intesa e di collaborazione tra le parti (sentenza del Tribunale federale 5A_390/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 4.2, pubblicata in: FamPra.ch 2013 pag. 466; I CCA, sentenza inc. 11.2017.15 del 14 novembre 2018 consid. 6c con rinvio a 11.2013.42 del 5 maggio 2015 consid. 9 con rinvii). In concreto, come detto, all'udienza istruttoria del 9 luglio 2020 il vicepresidente di questa Camera ha prospettato ai coniugi un accordo sulla conservazione della comproprietà, sul suo successivo scioglimento e sulla suddivisione del ricavo. La proposta essendo stata accettata dai coniugi, nulla osta che essa, pur limitata a un aspetto del divorzio, sia omologata e figuri nel dispositivo della presente decisione (art. 279 cpv. 2 CPC).

                                   5.   Riguardo alla proprietà per piani n. 28 832 della particella n. __________ RFD di __________, il Pretore l'ha attribuita agli acquisti dell'attore, riconoscendo alla convenuta fr. 39 000.– per la metà dell'“aumen­­to” in applicazione dell'art. 215 cpv. 1 CC. A tal fine egli ha dedotto dal valore del fondo concordato dai coniugi (fr. 442 000.–)

                                         il debito ipotecario di fr. 364 000.– e ha diviso a metà il saldo di fr. 78 000.–. AP 1 rivendica fr. 221 000.–, pari alla metà del valore dell'immobile, lamentando il fatto che il Pretore ha “matematicamente” dedotto la quota di un mezzo dell'onere ipotecario (fr. 182 000.–) senza liberarla interamente dal debito ipotecario acceso solidalmente dai coniugi. A suo avviso, il marito può pagare tale importo in parte mediante “assunzione della quota di un mezzo dell'onere ipotecario di fr. 364 000.– (accertato al momento del pagamento), e ciò mediante usuale dichiarazione rilasciata dall'istituto di credito ipotecario confermante la sua integrale liberazione da ogni e qualunque debito gravante l'immobile”. Ora, la produzione in appello della dichiarazione con cui la Banca __________ della __________ conferma di svincolare AP 1 dal debito ipotecario gravante l'immobile appartenente ad AO 1 rende la questione senza interes­se. Al riguardo l'appello è perciò superato dagli eventi.

                                   6.   Per quel che attiene ai conti bancari, il Pretore ha preso atto che i coniugi erano d'accordo sul fatto che all'inizio del 2015 era già avvenuta una divisione di tali averi. Ha constatato nondimeno che sussistevano divergenze sulla portata della divisione, per la moglie solo parziale. Egli ha esaminato così se i vari conti (10 intestati al marito e 2 alla moglie) fossero già stati oggetto di liquidazione, valutando in caso contrario il loro saldo al momento della sentenza. Chiarito ciò, egli ha accertato che sette conti intestati al marito non erano stati liquidati e ha riconosciuto alla convenuta una spettanza di fr. 36 019.–. Quanto ai conti intestati alla moglie, il Pretore ha considerato che il marito non pretende­va nulla, ma che la convenuta gli riconosceva fr. 1938.–, onde in definitiva un conguaglio in favore di lei di fr. 34 081.–.

                                         a)   L'appellante principale si duole che il Pretore abbia accertato il saldo dei conti il giorno più vicino alla sentenza di divorzio, nonostante i coniugi si fossero accordati “sulla divisione dei risparmi avvenuta all'inizio del 2015 o al 31 dicembre 2014”. A suo avviso ciò è determinante, anche se non tutte le relazioni finanziarie “sono state divise a opera del marito e come da costui sostenuto”. Essa chiede quindi di calcolare il saldo di due conti (presso la Banca __________ __________ e la Banca ____________________ di __________), di un libretto risparmio (presso la Banca U__________ __________ di __________) e di un conto investimenti (presso la M__________ di __________) intestati all'attore con valuta 31 dicembre 2014. Ne deduce una sua spettanza di complessivi fr. 69 500.– (arrotondati).               

                                         b)   Nella partecipazione agli acquisti lo scioglimento del regime dei beni “si ha per avvenuto il giorno della presentazione del­l'istanza”, che si tratti di divorzio o di separazione (art. 204 cpv. 2 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato a quel momento (art. 207 cpv. 1 CC). Quanto avviene in seguito poco importa, poiché dopo lo scioglimento del regime dei beni non si creano più acquisti (DTF 137 III 340 consid. 2.1.2). In tal senso accrediti (versamenti o interessi) sui conti bancari successivi allo scioglimen­to del regime matrimoniale non rientrano nel calcolo dell'aumento (Burgat, op. cit., n. 13 ad art. 204; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2013.31 dell'11 giugno 2015 consid. 10b e 11). Per quel che è del valore degli acquisti, determinante è il momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC), ovvero per principio, in caso di divorzio, il momento in cui il giudice ema­na la sentenza (DTF 137 III 339 consid. 2.1.2; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.103 del 9 agosto 2018 consid. 5b con rimandi). Le parti tuttavia possono convenire, anche implicitamente, un momento diverso (sentenza del Tribunale federale 5A_346/2015 del 27 gennaio 2017 consid. 3 con rinvio).

                                         c)   Nel caso in esame i coniugi sono sempre stati concordi nel fissare il momento determinante per la liquidazione degli averi bancari alla data del 31 dicembre 2014 (replica del 7 dicembre 2016, pag. 5 ad 4.6; memoriale conclusivo dell'atto­re, pag. 4; memoriale conclusivo della convenuta, pag. 8 ad 3.3). Tale data è stata riaffermata da entrambe le parti anche in questa sede (appello principale, pag. 11; appello incidenta­le, pag. 12). La liquidazione delle relazioni bancarie intestate ad AO 1 va decisa pertanto in base a tale scadenza.

                                         d)   Posto ciò, su un conto presso la Banca __________ C__________ (doc. U) e su quello presso la Banca __________ di L__________ (CH55 __________: doc. V) non sussistono contestazioni. Per quanto riguarda un altro conto pres­so la Banca __________ C__________ (CH97 __________: doc. S e T), inoltre, l'appellante principale non formula pretese. Da parte sua AO 1 chiede di ridurre la spettanza della convenuta da fr. 8528.– a fr. 4264.–, pari al saldo del 31 dicembre 2014. Se non che, il Pretore ha già riconosciuto tale importo, sebbene sulla base del saldo al 30 giugno 2016. Quanto alla restituzione di fr. 4503.– che la moglie avrebbe prelevato da tale conto, a prescindere dal fatto che la pretesa formulata nel memoriale conclusivo era tardiva, l'interessato non si confronta con la motivazione del Pretore, secondo cui “il motivo per cui questi [prelevamenti] siano sicuramente riferibili alla moglie e non al marito stesso rimane oscuro, dal momento che il marito non spende una parola al riguardo”. Nelle condizioni descritte non soccorrono le premesse per escludere tale conto dalla liquidazione.

                                         e)   Per quel che è del conto presso la Banca __________ L__________ (CH07 __________: doc. W), il Pretore ha accertato un saldo di fr. 15 264.16 il 30 aprile 2017. A ragione AP 1 fa valere tuttavia che il 31 dicembre 2014 quel conto presentava un saldo di fr. 23 078.87, da suddividere tra le parti. Per il resto, contrariamente all'opinione del marito, l'estratto bancario del conto non reca l'importo di fr. 11 539.435 “scritto a mano dall'attore a comprova della di-visione a metà del saldo al 31 dicembre 2014”. Su questo punto l'appello principale merita dunque accoglimento.

                                         f)    Relativamente al conto presso la Banca del __________ (“6__________”: doc. Z), il Pretore ha constatato due prelevamenti in contanti, di fr. 33 780.– (il 30 dicembre 2014) e di fr. 23 345.50 (il 25 marzo 2015), ciò che poteva far propendere per una liquidazione. Ha rilevato però che nei propri allegati l'attore non aveva “mai sostenuto l'avvenuta divisione di questo specifico conto”. AO 1 sostiene di avere sempre dichiarato la suddivisione di tutti i conti, “e quindi anche questo (che faceva parte dei conti in nero in seguito dichiarati al fisco; pertanto soldi consegnati cash alla moglie come per gli altri conti)”. Ora, nell'allegazione di “ave­re diviso tutti i suoi conti” si potrebbe anche ritenere compre­so quel conto. Il prelevamento del 30 dicembre 2014, di fr. 33 780.–, non corrisponde tuttavia alla metà del saldo (fr. 93 000.–). Quanto al secondo prelievo del mar­zo 2015, tutto si ignora sulla sua causale. Ne segue che, dandosi un saldo il 31 dicembre 2014 di fr. 59 516.–, la spettanza della moglie ammonta a fr. 29 758.–.

                                         g)   Per quel che concerne il conto presso la Banca U__________ __________ di __________ (libretto n. 8__________: doc. BB), il Pretore ne ha accertato il saldo il 14 maggio 2018 in € 11 735.51. L'appellante principale eccepisce che il 1° gennaio 2015 il saldo era di € 13 345.58, pari a circa fr. 16 000.–. La pretesa è fondata e trova riscontro agli atti, tanto più che al riguardo AO 1 non muove obiezioni.

                                         h)   Quanto al conto “Euro __________” presso la Banca M__________ di __________ (doc. EE), il Pretore ne ha appurato il saldo il 31 dicembre 2014 in € 2316.91 (pari a fr. 2618.–). La convenuta si duole che il primo giudice non abbia considerato un “rimborso fondo comuni investimento” del 2 gennaio 2015, di € 16 511.10, averi che il 31 dicembre 2014 dovevano quindi esistere. Del documento cui essa allude (un estratto conto del 31 marzo 2015) non v'è però traccia agli atti, mentre il plico doc. EE riguarda la situazione il 31 dicembre 2014. Né è compito di questa Camera promuovere ricerche nel ponderoso carteggio della causa. La rivendicazione non può dunque trovare ascolto.

                                         i)     In definitiva il saldo degli averi bancari del marito non ancora suddivisi tra le parti ammonta a complessivi fr. 118 005.– ar-rotondati (fr. 8528.– + fr. 214.47 + fr. 8050.– + fr. 23 078.87 + fr. 59 516.– + fr. 16 000.– + fr. 2618.–), con una spettanza in favore della moglie di fr. 59 002.50. E siccome l'attore vanta un credito verso i contri della convenuta di fr. 1938.–, quest'ultima ha diritto a un “aumento” di fr. 57 065.–. L'appello principale va accolto entro tali limiti.

                                   7.   Il Pretore ha ravvisato nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (15 anni), dal quale sono nate due figlie, ciò che ha influi­to concretamente sulla situazione della moglie, anche perché dalla nascita della primogenita costei ha ridotto il proprio grado d'occupazione al 50%. A mente del Pretore, pur non avendo la convenuta accennato al tenore di vita sostenuto durante la vita in comune, il fabbisogno minimo di fr. 4623.10 mensili da lei fatto valere non si scosta sostanzialmente da quello di fr. 4044.– mensili allegato nella procedura a tutela dell'unione coniugale, di modo che può essere preso come riferimento per determinare il debito mantenimento cui essa ha diritto. Esaminate le varie poste di tale fabbisogno, egli ne ha per finire stabilito l'ammontare in fr. 3723.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari fr. 181.– [già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro delle figlie], spese accessorie fr. 29.–, premio della cassa malati fr. 332.30, franchigia della cassa malati fr. 208.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 120.–, assicurazione RC privata fr. 166.70, assicurazione RC auto fr. 91.80, imposta di circolazione fr. 15.40, terzo pilastro fr. 333.–, quota REGA fr. 5.85, quota sindacato fr. 37.–, costituzione di un'adeguata previdenza professionale fr. 553.–, onere fiscale fr. 300.–). Il Pretore ha reputato perciò che con un reddito di circa fr. 3825.– mensili (oltre agli assegni familiari) quale maestra d'asilo al 50%, la convenuta può sopperire da sé al proprio debito mantenimento. Ha respinto di conseguenza la richiesta di contributo alimentare.

                                   8.   L'appellante principale rivendica un contributo alimentare vitalizio di fr. 2227.– mensili dal 1° luglio 2017, aumentato a fr. 3013.– mensili “dal momento in cui decadrà l'obbligo contributivo dei genitori ex art. 276 e 277 CC nei confronti di una figlia, ma al più tardi dal 1° gennaio 2027” e in seguito a fr. 3668.– mensili “dal momento in cui decadrà l'obbligo contributivo dei genitori ex art. 276 e 277 CC nei confronti di ambedue le figlie, ma al più tardi dal 1° gennaio 2029”. Essa chiede inoltre il versamento di fr. 1000.– mensili dal mese successivo alla vendita dell'abitazio­ne coniugale, da aggiungere al contributo alimentare “a copertura del maggiore onere per l'abitazione”.

                                         a)   Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmen­te pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare. Dopo il divorzio ogni coniuge deve perseguire la propria indipendenza economica. In linea di principio incom­be perciò al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui provvedere da sé al proprio debito mantenimento (senten­za del Tribunale federale 5A_749/2016 dell'11 maggio 2017 consid. 5 con rinvio alla sentenza 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 3.2).

                                         b)   Ricordato ciò, i criteri che disciplinano lo stanziamento di un contributo alimentare per un coniuge dopo il divorzio e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti rammentare che per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto – come nella fattispecie – sulla sua situazione finanziaria si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento di lui dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante la separazio­ne. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020, consid. 4b).

                                         c)   Per quel che è del primo stadio del ragionamento testé illustrato, l'appellante fa valere che, pur lavorando al 50%, in seguito alla procedura a tutela dell'unione coniugale essa ha continuato a percepire un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili, poi ridotto in corso di causa a fr. 1656.85 mensili. A suo avviso, tale contributo concorre a determinare il tenore di vista sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica. Pertanto, essa adduce, il suo “debito mantenimento” non è “inferiore” a fr. 5000.– mensili (reddito di fr. 3400.– mensili e contributo alimentare di fr. 1656.85 mensili). Dolendosi delle decurtazioni al proprio fabbisogno minimo, da lei calcolato in fr. 4623.10 mensili, AP 1 sostiene che, ci si fondasse anche su quello di fr. 3723.– mensili calcolato dal Pretore, la differenza di circa fr. 1700.– mensili, coperta attualmente dal contributo alimentare, va tutelata.

                                         d)   Determinante ai fini del presente giudizio è l'ultimo tenore di vita sostenuto dalle parti durante la comunione domestica (DTF 135 III 160 consid. 4.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4a con rinvii). Mancando altre indicazioni al proposito, gli accertamenti esperiti nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale – ancorché limitati a un esa­me di verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo (RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d, I-2005 pag. 778; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019, consid. 9). In concreto il Pretore non ha tuttavia accertato tale livello di vita, fondandosi unicamente sul fabbisogno minimo della convenuta di fr. 4044.– mensili esposto nella procedura di protezione dell'unione coniugale, senza tenere conto che nell'accordo stipulato dai coniugi il 3 febbraio 2015, da lui omologato, il marito si era impegna­to a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili (inc. SO.2014.846).

                                               Il tenore di vita della convenuta del febbraio del 2015 non si esauriva quindi nella semplice copertura del fabbisogno minimo, ma comprendeva anche la mezza eccedenza del bilancio familiare, di almeno fr. 1350.– mensili, calcolata sulla scorta dei dati forniti dalle parti che figuravano nella decisio­ne del 3 febbraio 2015 (doc. D). Dopo il divorzio AP 1 ha il diritto così, per principio, di conservare un livello di vita equivalente al proprio fabbisogno minimo, più il margine di fr. 1350.– mensili. Riguardo alle sue necessità, determina­te dal Pretore in fr. 3723.– mensili, l'appellante principale le contesta solo in modo generico, senza confrontarsi con le singole decurtazioni eseguite dal Pretore, salvo rinviare al calcolo da lei esposto nel memoriale conclusivo, ciò che non è ammissibile in appello (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.103 del 9 agosto 2018, consid. 11b). Comunque sia, il “debito mantenimento di lei risulta ammontare a fr. 5073.– mensili complessivi, ciò che corrisponde sostanzialmente ai fr. 5000.– mensili da lei fatti valere.

                                         e)   AO 1 assume che l'attuale fabbisogno minimo del­la moglie non eccede fr. 2410.– mensili, poiché va tenuto conto della convivenza di lei e del consumo di pasti a scuola. Inoltre – egli soggiunge – non si giustifica la costituzione di “un'adeguata previdenza professionale” per fr. 553.– mensili. Ora, secondo la giurisprudenza più recente il minimo esistenziale di un debitore alimentare che vive in comunione domestica con un terzo corrisponde alla metà dell'importo di base per coppia (DTF 144 III 506 consid. 6.6; I CCA, sentenza inc. 11.2018.35 del 227 settembre 2019, consid. 5b e 10). In concreto tuttavia AP 1 ha contestato l'esistenza di una convivenza e il marito non l'ha dimostrata. Ad ogni modo, come si vedrà in appresso, l'eventuale riduzione del fabbisogno minimo della moglie è senza rilievo ai fini del giudizio.

                                   9.   Per quel che riguarda la possibilità di far fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del menziona­to ragionamento), per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – di regola – dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagna­re di più, fa stato il reddi­to ipotetico. Un guadagno ipotetico non va tuttavia stimato in astrat­to, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto del­l'età, della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sareb­be il reddito conse­guibile, sempre te­nendo cal­colo del­l'età, della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione sul mer­cato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).

                                         a)   Nel caso in esame il Pretore ha constatato che AP 1 lavora a metà tempo come maestra d'asilo a __________ e ne ha accertato il reddito in fr. 3825.– mensili calcolando la media di quanto essa ha guadagnato nel 2015 e nel 2016. L'appellante principale fa valere che le sue entrate non eccedono fr. 3400.– mensili, corrispondenti a quanto essa ha percepito nel 2016, le ore supplementari svolte l'anno precedente non essendo regolari. L'argomentazione, come si vedrà oltre, è superata. L'attore ribadisce da parte sua che ove questa Camera dovesse ravvisare “un ammanco tra reddito e fabbisogno della moglie”, corre l'obbligo per quest'ultima di aumentare il proprio grado d'occupazione al 100%.

                                         b)   Trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa, dedicandosi unicamente alla casa e alla famiglia, vige la presunzione per cui non si può pretendere la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge aveva già 45 anni. Simi­le presunzione può essere vinta però qualora la controparte rechi, se non una prova piena, almeno elementi idonei a rendere verosimile che quel coniuge possa intraprendere un'attività lucrativa. Sussiste inoltre la tendenza a innalzare il limite d'età a 50 anni (DTF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Limite che però è determinante qualora si pretenda da un coniuge una nuova entrata nella vita professionale. Il limite ha meno importanza se un coniuge già attivo professionalmen­te deve soltanto aumentare il proprio grado d'occupazione (senten­za del Tribunale federale 5A_208/2020 del 26 agosto 2020 consid. 2.1 con rinvii).

                                               Oltre a ciò, secondo la prassi più recente, è ormai ammissibile esigere da un coniuge che ha la cura dei figli l'esercizio di un'attività lucrativa al 50% a partire dall'obbligo scolastico del più giovane di essi e un'attività lucrativa all'80% quando tale figlio passa al livello secondario, fermo restando che nella maggior parte dei Cantoni la scuola elementare dura sei anni e non cinque come nel Ticino. Dal 16° compleanno dell'ultimogenito il genitore può riprendere poi un'attività a tempo pieno (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2018.104 del 27 dicembre 2019, consid. 6c).

                                               Il nuovo orientamento della giurisprudenza si applica immediatamen­te, anche alle procedure già pendenti (sentenza del Tribunale federale 5A_978/2018 del 15 aprile 2019 consid. 4.1).

                                         c)   Nella fattispecie risulta dagli atti che la convenuta, maestra di scuola dell'infanzia, ha ridotto il grado d'occupazione al 50% dalla nascita della primogenita (dicembre del 2003). Al momento della separazione (ottobre del 2013) essa aveva 38 anni e insegnava, sempre a metà tempo, nella scuola dell'infanzia di __________, mentre la secondogenita frequentava anco­ra la scuola elementare. Dal giugno del 2016 (inizio della scuola media da parte di Ka__________) essa avrebbe dovuto estendere così il proprio grado d'occupazione all'80% e il 27 novembre 2021 (16° compleanno di Ka__________) essa dovrà passare al tempo pieno, non avendo più di 46 anni. E non v'è ragione perché ciò non debba avvenire, l'interessata non risultando accusare problemi di salute. Lavorasse oggi all'80%, essa potrebbe guadagnare del resto almeno fr. 5440.– mensili, calcolati sullo stipendio di fr. 3400.– mensili a metà tem­po.

                                               È vero che la convenuta ha chiesto invano di essere impiegata a tempo pieno nella scuola dell'infanzia a __________ per l'anno 2016/17 (doc. 9). Ma per tacere del fatto che un'attività del genere può essere esercitata anche in altri Comuni, un solo tentativo non basta per dimostrare che non esista in quel settore la possibilità di un'occupazione al 100%. Tanto meno alla luce della stima previsionale del fabbisogno di

                                               futuri docenti nei vari ordini scolastici elaborata dal Centro

                                               innovazione e ricerca sui sistemi educativi della __________, secon­do cui per la scuola dell'infanzia “la formazione di nuovi docenti prevista per il quadriennio [2019-2023] è appena sufficiente per permettere di supplire al fabbisogno rilevato dalle indicazioni delle docenti. Non è invece sufficiente per far fronte a uno scenario di crescita delle sezioni, né di un'eventuale introduzione di ulteriori docenti d'appoggio (messaggio del Consiglio di Stato 7704, 28 agosto 2019)” (‹__________›). Non si può dire pertanto che le prospettive di trovare un'attività a tempo pieno in una scuola dell'infanzia siano scarse o inesistenti. Ne discende che AP 1 dev'essere considerata in grado di finanziare da sé il proprio “debito mantenimento” e non può pretendere contributi alimentari.

                                         d)   Nelle osservazioni all'appello incidentale la convenuta riaffer­ma di avere il “sacrosanto” diritto di continuare a godere del riparto dei ruoli avuti durante il matrimonio. A suo parere “non avrebbe nessun senso che le parti durante il matrimonio siano libere di organizzare il mantenimento della famiglia ex art. 163 CC e poi una volta terminato il matrimonio che ven­ga imposto loro come meglio procedere nell'accudimento della prole”. A mente sua, il principio della solidarietà prevale su quello dell'indipendenza economica, giacché essa si troverebbe costretta a continuamente adattare il proprio grado d'occupazione, quantunque il marito disponga delle risorse per “sopperire al mantenimento del coniuge richiedente sen­za subire nessuno svantaggio”.

                                               Così argomentando, l'interessata dimentica che l'art. 125 cpv. 1 CC pone due principi: da un lato, quello dell'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio (clean break), secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la sua indipendenza economica e provvedere da sé alle proprie necessità e, dall'altro, quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono assumere in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti adottata in costanza di matrimonio (DTF 141 III 468 consid. 3.1; 137 III 105 consid. 4.1.1). Il principio dell'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio prevale sul principio della solidarietà postmatrimoniale: un coniuge può quindi pretendere un contributo alimentare soltanto se non è in grado di provvede­re da sé al proprio debito mantenimento e se l'altro coniuge dispone di una capacità contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A_208/2020 del 26 agosto 2020 consid. 2.1 con rinvii; v. anche RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; più recentemen­te: I CCA, sentenza inc. 11.2014.13 del 26 settembre 2016 consid. 4). In concreto, come si è visto, l'interessata è in grado di far fronte autonomamente al proprio debito mantenimento, ragione per cui non può pretendere un contributo alimentare.

                                10.   Quanto al contributo alimentare per le figlie, il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di K__________ in fr. 1099.– mensili e quello di Ka__________ in fr. 1063.– mensili sulla scorta della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professione del Cantone Zurigo, sostituendo il costo tabellare dell'alloggio con quello effettivo e deducendo gli assegni familiari. Egli ha poi constatato che la madre non dispone di alcun margine per contribuire in denaro al mantenimento delle figlie, di modo che ha obbligato AO 1, il quale ha un reddito netto di fr. 9475.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3993.– mensili, a finanziare l'intero contributo alimentare per le ragazze. Riguardo al contributo di accudimento rivendicato dalla madre, il primo giudice ha appurato che la convenuta può provvedere da sé alla copertura del proprio fabbisogno minimo e ha respinto così la pretesa.  

                                         a)   L'appellante principale postula un contributo di accudimento di fr. 1223.10 mensili (fr. 611.55 mensili per ogni figlia), facendo valere di non essere in grado di coprire autonomamente il proprio fabbisogno minimo. Essa contesta inoltre i fabbisogni in denaro delle figlie calcolati dal Pretore, chiedendo che il contributo alimentare per entrambe sia fissato in fr. 1700.– mensili.

                                         b)   Come ha ricordato il Pretore, dal 1° gennaio 2017 va aggiun­to al fabbisogno in denaro del figlio un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente per garantire adeguata cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Ove le cure e l'educazione del figlio siano prestate dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per finanziare il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484 consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza in/c. 11.2018.131 del 18 febbraio 2020 consid. 6a).

                                         c)   Intanto, per quel che è di K__________, diciassettenne, nella fattispecie un contributo di accudimento non entra più in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2018.104 del 27 dicembre 2019, consid. 5 con rimando). Inoltre, come si è visto, AP 1 riesce a sovvenzionare da sé il proprio debito mantenimento (sopra, consid. 9c). In circostanze siffatte essa non può pretendere un contributo di accudimento per Ka__________. Relativamente al fabbisogno in denaro delle figlie, l'appellante principale non spiega perché quello stimato dal Pretore sarebbe erroneo. Ad ogni modo, ove si applichi la tabella 2018 delle note raccomandazioni, alle quali la Camera si ispira da oltre venticinque anni (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), a ragazze nella fascia d'età dai 13 ai 18 anni in una fratria di due e si adatti il costo dell'alloggio alla spesa effettiva del genitore affidatario deducendo l'assegno familiare, il fabbisogno in denaro di K__________ risulta di fr. 1099.– mensili e quello di Ka__________ di fr. 1063.– mensili. Al proposito l'appello principale cade quindi nel vuoto.

                                   II.   Sull'appello incidentale

                                11.   Per quel che riguarda gli averi bancari, AO 1 sostiene nell'appello incidentale che “con valuta 31 dicembre 2014” i coniugi hanno già proceduto di comune accordo a liquidare tutti i conti bancari. A sostegno di ciò egli deplora la malafede della convenuta, la quale a distanza d'anni (solo con un nuovo patrocinatore e nella causa di divorzio) pretende un ulteriore riparto delle spettanze, pur avendo ammesso nella risposta del 28 ottobre 2016 di avere ricevuto la metà dei rispar­mi già nel febbraio del 2015. Oltre a ciò, l'appellante incidentale ribadisce che la moglie non ha contestato la data della divisione degli averi bancari, che essa medesima lo ha autorizzato a prelevare fr. 26 800.– a divisione di un determinato conto, che un investimento “__________” è stato accreditato nel febbraio del 2015 a metà tra i coniugi, che da altri conti bancari risulta il prelievo della metà del saldo con valuta 31 dicembre 2014 e che il saldo di fr. 114 078.24 il 30 giugno 2016 figurante su un conto intestato alla moglie “si spiega unicamente con la liquidazione dei conti, tenuto conto che le uniche entrate di lei erano lo stipendio e il contributo alimentare”.

                                         In concreto è pacifico che per quanto riguarda tre conti bancari del marito le parti hanno già proceduto a una liquidazione con valuta 31 dicembre 2014. Per il resto, la tesi adombrata da AO 1 non trova conferma agli atti. La moglie ha sì ammesso di avere ricevuto nel febbraio del 2015 “quella che il marito le ha indicato essere la metà dei risparmi”, ma ha precisato che ciò è avvenuto “senza tuttavia che lei abbia mai ricevuto un riscontro documentale di questi averi e senza aver mai saputo quali conti avesse il marito e come li avesse gestiti” (risposta, pag. 7 e 8 ad 4.6). E l'esistenza di un accordo completo con rimessa della documentazione che l'attore ha preteso nella replica (pag. 5 ad 4.6) è stata contestata dalla convenuta (duplica, pag. 5).

                                         In circostanze siffatte la liquidazione di tutti i conti rimaneva controversa e spettava all'attore dimostrarla. Che vari conti, compre­so quella della moglie, siano già stati divisi è stato finanche accertato dal Pretore, ma non basta per provare un accordo completo, il marito non essendo riuscito a dimostrare che alla fine del 2014 la moglie fosse a conoscenza di tutti i suoi conti e che la relativa suddivisione fosse oggetto dell'intesa. Nemmeno è dato a divedere perché prima della causa di divorzio la moglie doves­se avanzare pretese in liquidazione dei conti bancari, né consta che essa abbia in qualsivoglia forma rinunciato alle proprie spettanze. Non si disconosce che il saldo del conto di lei presso la Banca __________ C__________ (CH09 __________: doc. 16) presentava il 30 giugno 2016 un saldo di fr. 114 000.–, ma dall'esame degli accrediti dal 1° gennaio 2015 in poi non risultano particolari somme, salvo la metà dell'investimento “__________” (fr. 50 016.–), il contributo alimentare versato da AO 1 (fr. 4467.50 mensili) e versamenti dello stipendio dal Comune di __________. Ne discende che, pur valutando nel loro insieme gli indizi recati dall'appellante, non si può concludere che i coniugi abbia­no già proceduto a una liquidazione totale dei loro conti bancari. Al riguardo l'appello vede la sua sorte segnata.

                                12.   Per quanto riguarda l'indennità di fr. 132 288.– rivendicata per l'occupazione della propria quota di comproprietà e l'uso della mobilia domestica fino al 27 novembre 2023, con l'omologazione dell'accordo proposto dal vicepresidente della Camera all'udien­za del 9 luglio 2020 la questio­ne è divenuta senza oggetto.

                                  III.   Sulle spese processuali e le ripetibili

                                13.   Sulla conservazione della comproprietà immobiliare le parti han­no raggiunto un accordo, ciò che giustifica una ripartizione equitativa delle spese. Gli oneri dell'appello principale seguono per converso la vicendevole soccom­benza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene lo svincolo dal debito ipotecario gravante l'immobile di __________ e l'aumento a fr. 57 065.– (ma non a fr. 69 500.–) della sua spettanza in liquidazione del regime dei beni. Esce sconfitta invece sui contributi alimentari per lei e le figlie. Nel comples­so si giustifica così che sopporti tre quarti degli oneri processuali e rifonda ad AO 1, patrocinato da una legale, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese dell'appello incidentale seguono la regola della soccom­benza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1 rifonderà perciò alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. In entrambi i casi la tassa di giustizia va moderata per tenere conto della loro buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre – almeno parzialmente – il litigio.

                                14.   L'esito della decisione odierna non incide apprezzabilmente sul riparto delle spese giudiziarie deciso dal Pretore. AP 1 contesta di essere maggiormente soccombente e chiede che gli oneri processuali siano suddivisi tra le parti in ragione di metà ciascuno, con obbligo per il marito di rifonderle fr. 5000.– a titolo di ripetibili. La rivendicazione non è fondata. Davanti al Pretore il marito pretendeva fr. 42 503.– in liquidazione del regime dei be­ni, fr. 132 288.– come indennità per l'uso della sua quota di comproprietà dell'abitazione coniugale, offriva un contributo alimentare di fr. 1059.– mensili per K__________ e uno di fr. 1023.– mensili per Ka__________, rifiutando qualsiasi contributo per la convenuta. Questa, dal canto suo, chiedeva la corresponsione di fr. 221 000.– per l'attribuzione al marito dell'appartamento a __________ e il versamento di fr. 81 700.– in liquidazione del regi­me dei beni, oltre

                                         a un contributo alimentare vitalizio indicizzato compre­so tra fr. 2367.– e fr. 3668.– mensili (per un valore capitalizzato, al momento della petizione, di almeno fr. 568 000.–), più un contributo alimentare per le figlie di fr. 1700.– mensili ciascu­na.

                                         In esito all'attuale giudizio l'attore non ottiene nulla in liquidazio­ne del regime dei beni. In compenso egli non deve versare con-tributi alimentari alla moglie, mentre il contributo per le figlie corrisponde sostanzialmente alla sua offerta. La convenuta ottiene fr. 57 065.– in liquidazione del regime dei beni, lo svincolo dal debito ipotecario gravante l'immobile di __________, ma si vede respingere la richiesta di contributo alimentare per sé e, parzialmente, quella di contributo alimentare per le figlie. Nel complesso AP 1 esce pertanto maggiormente soccombente, ove appena si pensi al valore del contributo alimentare per lei. Tutto sommato, la ripartizione delle spese processuali decisa dal Pretore può dunque rimanere invariata.

                                  IV.   Sulla comunicazione della presente sentenza

                                15.   Copia dell'attuale sentenza è comunicata, conformemente al­l'art. 301 lett. b CPC, alle figlie K__________ (che ha compiuto 16 anni il 7 dicembre 2019) e Ka__________ (che ha compiuto 14 anni il 27 novembre 2019.

                                  V.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                16.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                      I.   È omologata la convenzione parziale sulle conseguen­ze del divorzio stipulata dalle parti. Il dispositivo 2.1 della sentenza impugnata è così modificato:

a)   Le parti stabiliscono che la particella n. 2475 RFD __________ resta in comproprietà di AP 1 e AO 1 in ragione di metà ciascuno. L'abitazione ivi presente è attribuita in uso, a titolo di abitazione familiare, a AP 1 e alle figlie fino allo scioglimento della comproprietà. Gli oneri correnti, gli interessi ipotecari, e le spese di manutenzione ordinaria sono assunti da AP 1 fintantoché avrà l'uso esclusivo di tale fondo.

      Lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 2475 RFD __________ è differito fino al 31 agosto 2024, fatto salvo un diverso accordo delle parti. Il mobilio rimane in comproprietà dei coniugi.

      AP 1 è tenuta a versare ad AO 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione, un'indennità per l'uso e godimento esclusivo dell'immobile in comproprietà di fr. 40 000.–.

b)   Le parti si accordano sullo scioglimento e la divisione della proprietà nel seguente modo:

      Al più presto alla scadenza indicata la comproprietà sulla particella n. 2475 RFD __________ è sciolta secondo gli accordi dei comproprietari.

–   In caso di disaccordo la comproprietà è sciolta nelle seguenti modalità:

     vendita ai pubblici incanti secondo le modalità degli art. 229 segg. CO, con una base d'asta concordata direttamente tra le parti ritenuto che in caso di disaccordo la stessa sarà di fr. 885 000.–.

–   in caso di insuccesso, l'incanto andrà ripetuto entro due mesi dal pre-   cedente senza base d'asta, salvo diversa intesa delle parti;

–   i pubblici incanti saranno organizzati e diretti da un notaio designato concordemente dalle parti o, in caso di mancata intesa, dal Pretore su istanza di una parte;

–   il ricavato della vendita, dedotti gli oneri ipotecari, le spese (incluse le spese d'asta), l'onorario del notaio, l'ev. TUI, le eventuali provvigioni sarà suddiviso a metà tra i comproprietari.

                                   II.   Per il resto l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1.1   Le figlie K__________ e Ka__________ sono affidate alla custodia della madre. I genitori continueranno a esercitare l'autorità parentale congiunta.

1.2   Al padre è garantito il più ampio diritto di visita, da concordare tra i genitori e con le figlie tenendo in considerazione i bisogni e il bene di queste ultime. In caso di disaccordo vale il seguente assetto minimo:

–  un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle ore 18:30 fino alla domenica sera alle ore 18:30;

–  una sera infrasettimanale, di regola il mercoledì, dalle ore 18:00 alle ore 21:00;

–  una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, comprendente alternativamente il giorno di Natale, rispettivamente il giorno di Capodanno;

–  una settimana alternativamente durante le vacanze di Pasqua, rispettivamente di Ognissanti;

–  due settimane anche non consecutive nelle ferie estive.

2.3   AO 1 verserà a AP 1 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione fr. 57 065.– in liquidazione del regime dei beni.

                                         Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

                                  III.   L'appello incidentale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                 IV.   Le spese dell'appello principale, ridotte a fr. 4500.–, sono poste per tre quarti a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

                                  V.   Le spese dell'appello incidentale, ridotte a fr. 1200.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

                                 VI.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione a:

                                         – K   (in estratto, consid. 2 e 10 con dispositivi n. 1.1 e 1.2);

                                         – Ka   (in estratto, consid. 2 e 10 con dispositivi n. 1.1 e 1.2);

                                         – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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