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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.11.2020 11.2019.23

9 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,048 mots·~5 min·4

Résumé

Appello divenuto senza interesse: stralcio dal ruolo

Texte intégral

Incarto n. 11.2019.23

Lugano 9 novembre 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

vicecancelliera:

Borella

sedente per statuire nella causa CA.2018.216 (modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 giugno 2018 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello dell'11 febbraio 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 25 gennaio 2019;

Ritenuto in fatto

e considerando in diritto:

                                   1.   Con sentenza del 12 agosto 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 20 settembre 2006 da AP 1 (1972) ed AO 1 (1968), omologando un accordo sugli effetti accessori in virtù del quale, senza stabilire contributi di mantenimento fra coniugi, il marito si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 3100.– mensili indicizzati (assegni familiari non compresi) per il figlio N__________ (nato il 3 gennaio 2007) fino alla maggiore età o al termine della prima formazione appropriata. Il figlio è stato affidato alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, riservato il più ampio diritto di visita paterno e garantito l'assetto minimo di un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alla domenica sera e di quattro settimane di ferie l'anno (inc. OA.2010.494).

                                   2.   Il 31 marzo 2014 AP 1 ha chiesto al medesimo Pretore la modifica di tale sentenza, postulando tra l'altro – già in via cautelare – la soppressione o la riduzione del contributo alimentare per N__________ a importi varianti da fr. 235.– a fr. 420.– mensili (assegni familiari non compresi). Statuendo l'11 ottobre 2017, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ridotto il contributo di mantenimento a carico del padre a fr. 2650.– mensili indicizzati (assegni familiari non compresi) dall'agosto del 2014 fino alla maggiore età del figlio o fino al termine di una prima formazione appropriata (inc. DM.2014.94). Il 20 novembre 2017 AO 1 ha appellato la sentenza pretorile a questa Camera per ridurre a fr. 200.– mensili (assegni familiari non compresi) il contributo alimentare per il figlio dal 1° aprile 2014 fino alla maggiore età e condizionarne l'indicizzazione. L'8 maggio 2018 AP 1 ha introdotto a sua volta un appello incidentale per ottenere il rigetto integrale dell'azione di modifica (inc. 11.2017.105).

                                   3.   L'11 giugno 2018 AP 1 ha chiesto – in pendenza dell’appello sul merito – di ridurre cautelarmente il contributo alimentare per N__________ a fr. 1540.– mensili (assegni familiari non compresi) dal luglio del 2018. Con decreto cautelare del 25 gennaio 2019, rettificato il 30 gennaio seguente, il Pretore ha ridotto l'onere alimentare a carico del padre a fr. 2660.– mensili dall'ottobre del 2018 in poi, assegni familiari non compresi. Le spese processuali di fr. 2500.– sono state poste a carico di lui per l'85% e per il resto a carico della controparte, cui l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 2800.– per ripetibili parziali (inc. CA.2018.216).

                                   4.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 febbraio 2019 per ottenere il rigetto integrale dell'istanza cautelare 11 giugno 2018 come pure l'addebito alla controparte degli oneri processuali e la rifusione di fr. 5000.– per ripetibili di prima sede. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2019 AO 1 ha postulato il rigetto dell'appello e la rifusione di fr. 500.– per ripetibili di secondo grado.

                                   5.   Il 5 luglio 2019 questa Camera ha respinto l'appello di AO 1 e l'appello incidentale di AP 1 contro la sentenza di modifica di divorzio (inc. 11.2017.105). Contro tale giudizio AO 1 ha presentato ricorso al Tribunale federale. Il ricorso è tuttora pendente (5A_700/2019).

                                   6.   In procinto di statuire sull'appello di AP 1 contro il decreto cautelare del 25 gennaio 2019, questa Camera si è interrogata se i mutamenti intervenuti dopo di allora non avessero privato il ricorso di interesse pratico e attuale. Il giudice delegato di questa Camera ha scritto così il 18 settembre 2020 alle parti, informandole che nel caso in cui l'appello fosse divenuto senza interesse la causa sarebbe potuta essere tolta dal ruolo – eccezionalmente – senza spese e compensando le ripetibili. Con decreto del 20 ottobre 2020 lo stesso giudice ha impartito alle parti un termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni, con l'avvertenza che in caso di silenzio l'appello sarebbe stato stralciato come prospettato il 18 settembre precedente. AP 1 ha aderito alla proposta il 2 novembre 2020, mentre AO 1 non ha reagito.

                                   7.   Nelle circostanze descritte l'appello in esame risulta effettivamente privo d'interesse pratico e attuale. La causa va pertanto stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). Quanto alle spese processuali, la disponibilità conciliativa manifestata dalle parti (anche per quanto concerne la compensazione delle ripetibili) merita riconoscimento, nel senso che il presente decreto è emanato senza prelievo di oneri.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

                                   2.   Non si riscuotono spese. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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