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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.2019 11.2019.21

23 décembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,794 mots·~14 min·2

Résumé

Spese processuali di una procedura di conciliazione divenuta senza oggetto

Texte intégral

Incarti n. 11.2019.21 11.2019.34

Lugano, 23 dicembre 2019/rn    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa CM.2018.457 (procedura di conciliazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 9 luglio 2018 da

 RE 1    RE 2 , e  RE 3    (patrocinati dall'avv.  PA 1   

contro  

CO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2019 in materia di spese processuali presentato da RE 1, RE 2 e RE 3 contro il decreto di stralcio emesso dal Segretario assessore il 25 gennaio 2019 (inc. 11.2019.21)

e sull'analogo reclamo del 27 febbraio 2019 in materia di spese processuali presentato da CO 1 contro il medesimo decreto (inc. 11.2019.34);

Ritenuto

in fatto:                   A.   I fratelli RE 1, RE 2 e RE 3 sono comproprietari, un terzo ciascuno, della particella n. 461 RFD di __________, sezione di __________, sulla quale era iscritto un diritto di usufrutto vita natural durante in favore del loro padre __________ P__________, il quale occupava quell'abitazione insieme con la moglie CO 1. Dopo la morte di __________ P__________, intervenuta il 26 gennaio 2018, i figli hanno invitato ripetutamente CO 1 a liberare l'immobile. Senza successo.

                                  B.   Il 9 luglio 2018 RE 1, RE 2 e RE 3

 si sono rivolti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezio­ne 3, per un tentativo di conciliazione, chiedendo di ingiungere a CO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di consegnare loro l'immobile con effetto immediato e di ordinare alla polizia comunale, sussidiariamente a quella cantonale, di collaborare all'esecuzione della decisione di sgombero su semplice richiesta. Il Segretario assessore ha indetto l'udien­za per il 20 settembre 2018 e ha assegnato agli istanti un termi­ne di 15 giorni per indicare il valore litigioso, che gli interessati hanno precisato l'11 luglio 2018 in fr. 1 528 068.–. L'udienza è poi stata annulla­ta e la procedura sospesa su richiesta delle parti, intenzionate a trovare un accordo amichevole.

                                  C.   Il 24 gennaio 2019 gli istanti hanno comunicato al Segretario assessore di avere raggiunto con CO 1 un non meglio precisato “accordo transattivo”. Hanno invitato così il Segretario assessore a togliere la procedu­ra dal ruolo e a porre le spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Con decre­to del giorno seguente il Segretario assessore ha stralciato la procedura dal ruolo, stabilendo: “Non vengono prelevate ulteriori tasse e spese di giustizia oltre a quelle già percepite, che vanno poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno” (dispositivo n. 2). Sulle ripetibili, non assegnate in procedure di conciliazione, il Segretario assessore non ha statuito.

                                  D.   Contro il dispositivo sulle spese processuali del decreto appena citato gli istanti sono insorti a questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2019 per ottenere che non si riscuotano oneri o, subordinatamente, che gli oneri siano ridotti a fr. 500.– complessivi, lasciandoli a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Con osservazioni del 4 aprile 2019 CO 1 propone di respingere il recla­mo “nella misura in cui le controparti chiedono una [sua] partecipazione alle spese di giustizia fissate nella decisione di stralcio”.

                                  E.   Nel frattempo, il 27 febbraio 2019, anche CO 1 ha introdotto reclamo contro il dispositivo sulle spese processuali del decreto di stralcio, chiedendo che non siano prelevate spese oltre a quelle già percepite, le quali “vanno poste integralmente a carico delle parti attrici”. In subordine essa postula l'annullamen­to del dispositivo impugnato e il rinvio degli atti al Segretario assessore per nuovo giudizio. Nelle loro osservazioni del 9 aprile 2019 gli istanti concludono per la reiezione del recla­mo. CO 1 ha replicato spontaneamente il 23 aprile 2019, ribaden­do la propria richiesta. Gli istanti non hanno duplicato.

Considerando

in diritto:                1.   I due reclami presentati a questa Camera sono diretti contro lo stesso decreto di stralcio e vertono sull'identico dispositivo. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

                                   2.   Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a

                                         titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC), quand'anche l'ammontare delle spese ecceda fr. 10 000.– (Schmid in: Oberhammer/Domej/Haas, ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 4 ad art. 110). Il termine di ricorso è quello applicabile alla procedura che disciplina la causa principale (Rüegg/ Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 1 ad art. 110). Nella fattispecie il tentativo di conciliazione riguardava un'azione di manutenzione (art. 928 CC), retta come tale dalla procedura ordinaria (Haldy, Procédure civile suisse, Basilea 2014, pag. 168 n. 590; v. anche Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad art. 260). Il reclamo andava presentato perciò entro 30 gior­ni dalla notificazione del decreto di stralcio (art. 321 cpv. 1 CPC), pervenuto a entrambi i patrocinatori il 28 gennaio 2019. Inoltrati il 7 e il 27 febbraio 2019, in concreto ambedue i reclami sono tempestivi.

                                   3.   Alle osservazioni del 9 aprile 2019 presentate al reclamo della convenuta gli istan­ti accludono copia dell'asserito accordo raggiunto con CO 1. Si tratta di un verbale, firmato dai patrocinatori delle parti, che attesta l'avvenuta riconsegna del­l'immobile da parte della convenuta il 19 ottobre 2018. Se non che, in una procedura di reclamo non sono ammesse nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzio­ne di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Eccezioni a tale principio non ricorrono nel caso specifico (art. 326 cpv. 2 CPC). Il documento in questione non è pertanto ricevibile ai fini del giudizio, il quale deve fondarsi sullo stesso materiale processuale sottoposto al Segretario assessore.

                                   4.   Il decreto di stralcio oggetto dei due reclami non è motivato. “Visto l'annesso scritto e preso atto che le parti hanno raggiunto un accordo extragiudiziale”, il Segretario assessore ha semplicemente tolto la procedura dal ruolo in applicazione degli art. 95, 104 seg. e 241 CPC. Quanto agli oneri processuali, egli ha stabilito – come detto – nel dispositivo n. 2: “Non vengono prelevate ulteriori tasse e spese di giustizia oltre a quel­le già percepite, che vanno poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno”.

                                    I.   Sul reclamo di CO 1

                                   5.   La convenuta lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, contestando l'esistenza di qualsiasi “accordo transatti­vo” e dolendosi che il Segretario assessore abbia stralciato la procedura dal ruolo senza concederle la facoltà di esprimersi “in merito alle modalità di ripartizione delle spese di giustizia”. Già per questo motivo, essa sostiene, il dispositivo n. 2 del decre­to impugnato dev'essere annullato.

                                         a)   In caso di transazione il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 1 e 3 CPC). “Transazione” nel senso dell'art. 241 cpv. 2 CPC significa transazione giudiziale, ovvero consegnata a verbale. Nella fattispecie non risulta esse stato sottoposto al Segretario assessore alcun accordo. La procedura di conciliazione poteva così essere stralciata soltanto per desistenza, acquiescenza o per sopravvenuta carenza d'ogget­to a norma dell'art. 242 CPC (Tappy in: Commentaire romand, CPC, op. cit., n. 12 ad art. 109; Naegeli/Richters in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurz­kommentar ZPO, op. cit., n. 26 ad art. 241; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 5 ad art. 241; Leumann Liebster in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 241).

                                         b)   Ciò premesso, un'acquiescenza deve figurare in una dichiarazione consegnata a verbale e firmata dalle parti (sentenza del Tribunale federale 5A_667/2008 del 2 aprile 2019 consid. 3.2, in: RSPC 2019 pag.  360). Ciò non è il caso in concreto. Quanto a una desistenza, essa deve risultare da una comunicazione unilaterale con cui la parte attrice dichiara di ritirare l'azione (sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 del­l'11 marzo 2013 consid. 5.2 in: RSPC 2013 pag. 305). Ma nella fattispecie RE 1, RE 2 e RE 3 non hanno dichiarato di ritirare la loro istanza. Ne segue che la procedura di conciliazione poteva solo essere stralciata dal ruolo perché divenuta senza oggetto.

                                         c)   L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute senza oggetto – e, per analogia, alle procedure divenu­te senza interesse – prevede che quando una lite diventi caduca il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell’azione, quale sarebbe presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo di oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v. anche Tappy in: Commentaire romand, op. cit., n. 25 ad art. 107; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/

                                               Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 107 CPC). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente – di regola – quale sareb­be stato il presumibile risultato del procedimento. Se tuttavia la caducità del procedimento è stata provocata da una parte, tale parte va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (analogamen­te: sentenza del Tribunale federale 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.2).

                                         d)   Prima di stralciare un procedimento dal ruolo perché divenu­to senza oggetto o senza interesse il giudice concede alle parti la possibilità di esprimersi (“Va da sé che le parti vanno sentite in proposito”: FF 2006 pag. 6669). Tale requisito è posto tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza (DTF 142 III 289 consid. 4.2 con i numerosi autori citati), non foss'altro perché il tribunale deve verificare che sulle spese processuali le parti non abbiano trovato esse medesime un accordo. Nel caso in esame il Segretario assessore non ha interpellato CO 1 prima di togliere il procedimento dal ruolo. Sulle spese la convenuta non ha pertanto avuto modo di determinarsi. E il diritto d'essere sentiti è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio la nullità dell'atto vizia­to, indipendentemente dalla fondatezza del ricorso nel merito (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, 140 I 75 consid. 9.3 in fine). Ne deriva che nella fattispecie il dispositivo n. 2 del decreto impugnato non sfugge al­l'annullamento.

                                         e)   Non si disconosce che, dandosi una violazione del diritto d'essere sentito, l'inosservanza può ritenersi sanata – a determinate condizioni – se l'interessato ha potuto esprimersi

                                               liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con rinvii; analogamente: Sutter-Somm/Chevalier in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 27 ad art. 53). L'autorità di reclamo non dispone tuttavia di pieno potere cognitivo sull'accertamento dei fatti (art. 320 lett. b CPC). Il principio testé enunciato non trova pertanto applicazione nel caso specifico. Se ne conclude che, fondato già per motivi d'ordine, il reclamo di CO 1 merita accoglimento e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato dev'essere annullato.

                                   6.   Nel merito la reclamante censura la suddivisione delle spese processuali a metà decisa dal Segretario assessore. Adduce che, sollecitando lo stralcio del procedimento dal ruolo, gli istanti risultano desistenti e devono assumere l'integralità delle spese processuali. Ora, non potendo rimediare alla violazione del diritto d'essere sentiti ravvisata nel decreto di stralcio, questa Camera non può nemmeno riformare essa medesima il dispositivo impugnato. Competerà al Segretario assessore concedere alle parti la facoltà di esprimersi e alla luce delle risultanze che ne discenderanno valutare se (ed eventualmente in che misura) la convenuta vada chiamata a sopportare i costi della procedura. Senza dimenticare che in concreto la caducità del procedimento si deve al comportamento della stessa CO 1, la quale ha finito in penden­za di procedura per riconsegnare agli istanti l'immobile rivendicato. Ma senza dimenticare nemmeno, d'altro lato, che gli istanti si sono dichiarati disposti dinanzi al Segretario assessore, nella richiesta di stralcio, ad assumere la metà degli oneri processuali.

                                   II.   Sul reclamo di RE 1, RE 2 e RE 3

                                   7.   I reclamanti fanno valere che, proprio perché si è limitato a stralciare il procedimento dal ruolo, il Segretario assessore avrebbe dovuto applicare l'art. 21 LTG e contenere le spese processuali in un massimo di fr. 500.–. Anzi, in virtù dell'art. 5 cpv. 3 LTG, secondo cui “l'autorità di conciliazione può rinunciare a prelevare la tassa nel caso di riuscita del tentativo di conciliazione”, il Segretario assessore avrebbe dovuto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite e prescindere dal riscuotere spese.

                                         Come si è spiegato dianzi, questa Camera non può sanare essa medesima la disattenzione del diritto d'essere sentiti in cui è in-corso il Segretario assessore, anche perché a tal fine bisognerebbe tene­re conto di novità (a cominciare dal documento prodotto dagli istanti con le osservazioni del 9 aprile 2019: sopra, consid. 3) non ammissibili in sede di reclamo. E siccome il dispositivo n. 2 del decreto di stralcio è già stato annullato in esito al reclamo della convenuta, non sussiste più alcun pronunciato sulle spese. Il reclamo di RE 1, RE 2 e RE 3 va così dichiarato senza oggetto. Gli istanti potranno ancora allegare le loro argomentazioni sull'ammontare delle spese processuali davanti al Segretario assessore, al momento in cui questi chiamerà la convenuta a esprimersi sullo stralcio del procedimento.

                                  III.   Sulle spese processuali e le ripetibili di reclamo

                                   8.   Le spese del reclamo presentato da CO 1 seguono la soccombenza di RE 1, RE 2 e RE 3, i quali hanno proposto a torto di respingere l'impugnazione anche nella domanda subordinata (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle spese del reclamo introdotto dagli istanti, vista la particolarità del caso si rinuncia a prelevare spese, mentre per quel che è delle ripetibili occorre valutare sommariamente quale sareb­be stato il presumibile esito del procedimento se il reclamo non fosse divenuto senza ogget­to. E sotto questo profilo non si può escludere che il reclamo potesse anche essere destinato a buon fine. Riguardo all'ammontare del prelievo, in effetti, mal si sarebbe compreso quali sarebbero le “tasse e spese di giustizia (…) già percepite” cui accenna il Segretario assesso­re. Dagli atti si evince unicamente che agli istanti era stato chiesto di depositare un anticipo di fr. 3000.– in garanzia (art. 98 CPC), ma non che RE 1, RE 2 e RE 3 siano stati condannati al pagamento di oneri. Per di più, fossero anche stati condannati gli istanti a versare spese processuali di fr. 3000.–, in linea di principio la somma sarebbe stata almeno da mitigare per la prematura fine del procedimento (art. 21 LTG), il Segretario assessore non avendo dovuto tenere alcuna udien­za né esercitare alcuna conciliazione. Nelle circostanze descritte il reclamo si sarebbe potuto rivelare perciò, almeno in parte, provvisto di buon diritto. Ciò giustifica di compensare le ripetibili.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese processuali controverse non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Le cause inc. 11.2019.21 e 11.2019.34 sono congiunte.

                                   2.   Il reclamo di CO 1 è accolto nella sua domanda subordinata, il dispositivo n. 2 del decreto di stralcio impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Segretario assessore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   3.   Le spese di tale reclamo, di fr. 500.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste solidalmente a carico di RE 1, RE 2 e RE 3, i quali rifonderanno alla reclamante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– complessivi per ripetibili.

                                   4.   Il reclamo di RE 1, RE 2 e RE 3 è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

                                   5.   Non si riscuotono spese per tale reclamo. Le ripetibili sono compensate.

                                   6.   Notificazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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