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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.01.2020 11.2019.152

24 janvier 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·761 mots·~4 min·2

Résumé

Stralcio dal ruolo di un appello senza interesse pratico e attuale

Texte intégral

Incarto n. 11.2019.152

Lugano, 24 gennaio 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SO.2019.858 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 2 ottobre 2019 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1 ,

giudicando sull'appello del 30 dicembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2019 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza dell'11 dicembre 2019 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato alla ditta E__________ SA, __________, di trattenere dallo stipendio di AP 1 l'importo di fr. 1069.90 mensili nell'ottobre e nel novembre del 2019, come pure l'importo di fr. 534.95 mensili dal dicembre del 2019 in poi a favo­re della figlia C__________ (nata il 3 gennaio 2005), riversando ogni mese la somma sul conto clienti dell'avv. PA 1. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico di AP 1, condannato a rifondere all'istante AO 1, madre di C__________, fr. 800.– per ripetibili.

                                  B.   Contro la sentenza appena citata AP 1 ha presentato a questa Camera un appello del 30 dicembre 2019 cui ha allegato – tra l'altro – una lettera del 30 ottobre precedente in cui la ditta E__________ SA gli aveva comunicato di licenziar­lo per il 30 novembre 2019. Constatato ciò, il presidente della Camera ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per esprimersi sull'interesse pratico e attuale dell'appello, avvertendole che il silenzio sarebbe stato interpretato come adesione allo stralcio della causa dal ruolo. Le parti non hanno reagito.

Considerando

in diritto:                 1.   Nella decisione impugnata il Pretore ha ordinato una trattenuta di stipendio a carico di AP 1 dall'ottobre del 2019 in poi. Se non che, una simile trattenuta non può avere effetto retroattivo, poiché non può più essere applicata a stipendi che il datore di lavoro ha già corrisposto. E quando il Pretore ha statuito, l'11 dicembre 2019, AP 1 aveva già percepito il salario di ottobre e quello di novembre. Al riguardo l'appello, diretto contro una diffida ai debitori senza effetto, appariva sin dall'inizio senza interesse pratico e attuale.

                                   2.   Per quanto riguarda le trattenute di stipendio dal dicembre del 2019 in poi, AP 1 ha documentato in appello di essere stato licenziato dalla ditta E__________ SA per il 30 novembre 2019. Dopo di allora egli non ha più ricevuto di conseguenza alcuno stipendio e la diffida ai debitori si rivela finanche senza oggetto. La circostanza che l'interessato non avesse comunicato tale circostanza al Pretore nulla muta all'impossibilità di eseguire la sentenza impugnata.

                                   3.   Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice stralcia il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella fattispecie le spese andrebbero a carico dell'appellante, il quale rimanendo assente dinanzi al Pretore ha dato adito a una procedura di appello totalmente inutile, che si sarebbe potuta evitare (art. 108 CPC). Data nondimeno la particolarità del caso, si rinuncia per equità a prelevare oneri. Quanto alle ripetibili, nessuna delle parti ne ha chiesto l'assegnazione, AO 1 non avendo compiuto del resto alcun atto processuale.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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