Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.09.2020 11.2019.148

17 septembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,955 mots·~20 min·2

Résumé

Azione di mantenimento: provvedimenti cautelari

Texte intégral

Incarti n. 11.2019.148 11.2020.4

Lugano, 17 settembre 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2018.25 (azione di mantenimento: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione dell'11 maggio 2018 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 20 dicembre 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 9 dicembre 2019 (inc. 11.2019.148) e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata il 15 gennaio 2020 da AO 1 nelle osservazioni all'appello (inc. 11.2020.4);

Ritenuto

in fatto:                   A.   L'11 maggio 2018 AO 1 (1995) ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Riviera perché, conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, AP 1 (1996) fosse condannato a versarle un contributo di fr. 1000.– mensili (senza cenno ad assegni familiari) retroattivamente dal maggio del 2017 per il mantenimento del figlio L__________ __________, nato il 24 settembre 2014. Identica richiesta essa ha avanzato, con effetto immediato, in via cautelare.

                                  B.   Il Pretore ha trattato la petizione come istanza di conciliazione e ha indetto il contraddittorio cautelare per il 22 giugno 2018, nel corso del quale ha prospettato alle parti una soluzione amichevole, assegnando loro un termine di dieci giorni per esprimersi. Accettata seduta stante da AO 1, la proposta è stata respinta da AP 1 il 28 giugno 2018, di modo che il contraddittorio cautelare è ripreso il 25 luglio 2018. Quello stesso giorno, decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore della Pretura ha rilascia­to a AO 1 l'autorizzazione ad agire nel merito.

                                  C.   Alla prosecuzione del contraddittorio cautelare, il 25 luglio 2018, AO 1 ha confermato la propria istanza, che AP 1 ha proposto di respingere. L'istruttoria cautelare si è tenuta il 4 settembre 2018 e al dibattimento finale cautelare le parti hanno rinunciato, invitando il Pretore a emettere il decreto.

                                  D.   Statuendo con decreto cautelare del 9 dicembre 2019, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 387.– mensili fino al 28 febbraio 2020 e di fr. 1087.– mensili dal 1° marzo 2020 in poi. Il giudizio sulle spese e le ripetibili è stato rinviato alla sentenza di merito. Su richiesta di AO 1, il Pretore ha poi rettificato tale dispositivo con decisione del­l'11 dicembre successivo, precisando che l'obbligo di mantenimento decorre dal maggio del 2018 (introduzione dell'istanza cautelare).

                                  E.   Contro il decreto cautelare citato dianzi AP 1 è insorto con un appello del 20 dicembre 2019 a questa Camera per ottenere che, concesso all'appello effetto sospensivo, il contributo di mantenimento in favore del figlio sia ridotto a fr. 143.35 mensili, pari al premio della cassa malati per L__________. In subordine egli postula l'annullamento del decreto cautelare impugnato e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei consideran­di. Invitata a determinarsi, con osservazioni del 20 dicembre 2019 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Il presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo il 17 gennaio 2020 per quanto riguarda i contributi alimentari a carico di AP 1 dal 1° maggio 2018 fino al 9 dicembre 2019, respingendo la richiesta di effetto sospensivo per il resto.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione impugnata è un provvedimento cautelare nel senso dell'art. 303 cpv. 1 CPC, emesso come tale con la procedura

                                         sommaria (art. 248 lett. d CPC). Ora, le “decisioni di pri­ma istan-

                                         ­za in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramen­te patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato, giacché davanti al Pretore l'attrice postulava un contributo alimentare per il figlio di fr. 1000.– mensili retroattivamente dal maggio del 2017. Riguar­do alla tempestività del ricorso, il decreto cautelare del 9 dicembre 2020 è stato notificato alla legale del convenuto l'indomani. Ciò vale anche per la rettifica dell'11 dicembre 2020, notificata alla legale del convenuto il giorno successivo. Depositato il 20 dicembre 2020, l'appello del convenuto è quindi in ogni caso tempestivo.

                                   2.   Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato che AO 1 consegue un reddito di soli fr. 200.– mensili a titolo di rimborso spese per un'attività non retribuita in un centro di cura degli animali a __________, ma potreb­be lavorare al 50%, la custodia del figlio L__________ non essendole d'impedimento. Secondo il Pretore, avesse svol­to anche solo lavori di pulizia dal 1° marzo 2020, essa potrebbe guadagnare fr. 1500.– mensili. Sta di fatto – ha continuato il primo giudice – che tale reddito non le basta nemmeno per coprire il fabbisogno minimo di fr. 2684.– mensili. Quanto al fabbisogno in dena­ro del figlio L__________, il Pretore lo

                                         ha determinato in fr. 865.50 mensili fino al 6° compleanno, in fr. 1115.50 mensili fino al 12° complean­no e in fr. 1055.50 dopo di allora, assegni familiari non compresi. A ciò egli ha aggiunto un contributo di accudimento di fr. 2484.– fino al 1° marzo 2020 (inizio dell'attività lucrativa ipotetica da parte dell'attrice) e di fr. 1184.– mensili dopo di allora.

                                         Per quel che è del convenuto, il Pretore ha appurato che AP 1 frequenta la facoltà di __________ e riceve dal padre un contributo di mantenimento di fr. 2250.– mensili. Inoltre egli ha diritto

                                         a un assegno familiare (“di formazione”) per sé di fr. 250.– mensili fino al compimento dei 25 anni (il 6 marzo 2020). Si fosse attivato anche solo con un'attività lucrativa accessoria del 20% dal 1° marzo 2020, per il Pretore egli avrebbe potuto guadagnare

                                         da quel momento fr. 700.– mensili e beneficiare di complessivi fr. 3200.– mensili. Relativamente al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice lo ha calcolato in fr. 2113.– mensili. Ha constatato così un margine disponibile di fr. 387.– mensili fino al 1° marzo 2020 e di fr. 1087.– mensili da allora in poi, agio che il convenuto può elargire al figlio come contributo alimentare. Circa la decorrenza del contributo di fr. 387.– mensili, nella decisione di rettifica il Pretore l'ha fissata nel maggio del 2018 (introduzione del-l'istanza cautelare).

                                   3.   Nell'appello il convenuto si duole anzitutto che il Pretore ha emesso il decreto cautelare oltre un anno dopo la chiusura del­-l'istruttoria, dilatando “l'ordinario perimetro temporale delle misure cautelari”. In ragione di ciò chiede questa Camera chieda all'attrice di produrre “la documentazione aggiornata sui suoi redditi da maggio 2018 al momento dell'edizione” e solleciti dall'Istituto delle assicurazioni sociali il richiamo “di ogni incarto aperto presso ogni ufficio sociale a carico di AO 1 e/o L__________ __________ dal 2014 al momento dell'edizione”. Se non che, nuovi mezzi di prova possono essere considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (art. 317 cpv. 1 lett. a CPC) e se “dinan­zi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Il convenuto non pretende di avere sollecitato il Pretore a emanare il decreto cautelare durante l'an­no e oltre di attesa né, tanto meno, risulta avere reclamato per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). Non si vede quindi perché in quel lasso di tempo egli non potes­se postulare l'edizione e il richiamo dei documenti davanti al primo giudice. Per di più, egli neppure asserisce che dopo il 4 settembre 2018 (chiusura dell'istruttoria) l'attrice, al beneficio di prestazioni della pubblica assistenza, abbia trovato un impie­go retribuito meglio di quello supposto dal Pretore. Al contrario: egli medesimo riconosce che il Pretore “ha giustamen­te fissato un reddito ipotetico della madre di fr. 1500.– mensili” (memoriale, pag. 7 a me­tà). Mal si comprende di conseguenza quale sarebbe l'utilità di assumere nuove prove. Nelle condizioni descritte giova proseguire senza indugio nella trattazione dell'appello.

                                   4.   Per quanto attiene al fabbisogno minimo dell'attrice, il Pretore lo ha determinato in fr. 2684.– mensili (decreto impugnato, consid. 4), rilevando che al contraddittorio AO 1 non aveva indicato nulla di preciso, ma che la cifra si desume dagli atti e dagli allegati alla richiesta di gratuito patrocinio (decreto impugnato, lett. H). Al minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili) egli ha aggiunto così il costo dell'alloggio (fr. 1100.– mensili), il premio della cassa malati (fr. 132.60 mensili), un contributo AVS (fr. 41.–) e il prezzo di un abbonamento “arcobaleno” per due zone (fr. 60.– mensili). L'ap-pellante sostiene che tale fabbisogno va ridotto a fr. 2257.80 mensili, poiché il costo dell'alloggio non eccede in realtà fr. 733.– e il premio della cassa malati è di fr. 74.10 mensili. L'argomentazione cade nel vuoto, ove appena si consideri che, sia il fabbisogno in questione di fr. 2684.– o di fr. 2257.80 mensili, con un reddito di fr. 1500.– mensili l'attrice versa largamente in amman­co e non può contribuire in alcun modo al mantenimento del figlio. Lo stesso convenuto, del resto, non pretende il contrario. Ai fini del giudizio non soccorre di conseguenza diffondersi in proposito.

                                   5.   Il fabbisogno in denaro di L__________ è stato stabilito dal Pretore, come detto, in fr. 865.50 mensili fino al 6° compleanno, in fr. 1115.50 mensili fino al 12° complean­no e in fr. 1055.50 dopo di allora, assegni familiari non compresi. A tale fabbisogno il Pretore ha aggiunto un contributo di accudimento di fr. 2484.– fino al 1° marzo 2020 (inizio dell'attività lucrativa ipotetica da parte dell'attrice) e di fr. 1184.– mensili dopo di allora. L'appellante oppone che l'effettivo fabbisogno in denaro del figlio è di fr. 875.35 mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1125.35 mensili fino al 12° compleanno, di fr. 1425.35 mensili fino al 16° compleanno e di fr. 1375.35 mensili in seguito. A suo parere inoltre nella fattispecie il contributo di accudimento non può superare fr. 657.10 mensili, pari alla differenza fra il minimo esistenziale del diritto esecutivo dell'attrice decurtato del contributo AVS e del costo dell'abbonamento “arcobaleno” (fr. 2157.10 mensili) e il reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili stimato dal Pretore.

                                         L'argomentazione è, una volta ancora, inconcludente. Il Pretore ha condannato AP 1 a versare per il figlio fr. 387.– mensili fino al 1° marzo 2020 e fr. 1087.– mensili dopo di allora (inizio dell'attività lucrativa accessoria da parte di lui). Lo stesso appellante riconosce che fino al 1° marzo 2020 il fabbisogno in dena­ro di L__________ è di almeno fr. 875.35 mensili e il contributo di accudimento di almeno fr. 657.10 mensili. Anche volendo toglie­re da quel fabbisogno – per ipotesi – la locazione (come il convenuto propone in subordine), riducendone l'ammontare a fr. 508.35, il figlio abbisogna pur sempre di almeno fr. 1165.– mensili complessivi. E l'attrice non è in grado di contribuire a tale necessità (sopra, consid. 4), né può essere tenuta ad aumentare il grado d'occupazio­ne oltre il 50% fino al momento in cui il figlio terminerà la scuola elementare (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6).

                                         In definitiva, pur volendosi fondare sul fabbisogno in denaro del figlio e sul contributo di accudimento pretesi dall'appellante, il contributo alimentare di fr. 375.– mensili fissato dal Pretore fino al 1° marzo 2020 lascia il mantenimento di L__________ ampiamente scoperto. E tale mantenimento rimane parzialmente scoperto anche dopo il 1° marzo 2020, allorché il contributo alimentare fissato dal Pretore pas­sa a fr. 1087.– mensili, tanto più che dopo il 24 settembre 2020 (6° compleanno) il fabbisogno in denaro del figlio è destinato a lievitare. In concreto la questione non è di determinare perciò quanto abbisogni esattamente il figlio per il proprio mantenimento, giacché L__________ registra in ogni caso un disavanzo. Occorre accertare in che misura AP 1 fruisca di un margine disponibile da riversare al figlio, un debitore alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.4, 140 III 339 consid. 4.3, 137 III 62 consid. 4.2.1).

                                         Nell'appello il convenuto chiede invero di assumere prove sul­l'ammontare delle prestazioni sociali percepite da AO 1 per il figlio, quasi che l'assegno integrativo di fr. 560.– mensili da lei dichiarato durante l'interrogatorio (decreto impugnato, pag. 8 in alto) vada dedotto dal fabbisogno in denaro di L__________. Simile opinione non ha alcuna pertinenza. Come questa Camera ha già avuto modo di rammentare, tanto gli assegni integrativi quanto gli assegni di prima infanzia sono puramente sussidiari rispetto ai contributi di mantenimento. Essi non sono destinati a sgravare economicamente il debitore. Prima, in altri termini, il giudice stabilisce l'entità dei contributi alimentari e poi l'autorità amministrativa decide se erogare assegni integrativi, rispettivamente di prima infanzia (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.10 del 20 ottobre 2014 consid. 3b). Analogo principio vale per le prestazioni che l'attrice riscuote dalla pubblica assistenza (fr. 680.– mensili: decreto impugnato, pag. 8 in alto), le quali non sono destinate a ridurre il fabbisogno minimo di lei (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014 consid. 8 con richiami di giurisprudenza). Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

                                   6.   Rimane da esaminare – come si è anticipato – se i contributi alimentari decretati dal Pretore nella fattispecie rispettino il minimo esistenziale del debitore secondo il diritto esecutivo. L'appellante non contesta di ricevere per il proprio mantenimento fr. 2250.– mensili dal padre né che fino al 25° complean­­no gli spettasse un assegno di formazione di fr. 250.– mensili. Asserisce che quest'ultima prestazione con costituisce un reddito, ma a torto, gli assegni familiari non essendo prestazioni sussidiarie come gli assegni integrativi o gli assegni di prima infanzia (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 4). È vero invece che il diritto all'assegno di for-mazione si è estinto il 6 marzo 2020, sicché dopo di allora l'introito non può più essergli imputato, ciò che nel decreto cautelare il primo giudice ha perso di vista.

                                         Quanto al reddito accessorio ipotetico di fr. 700.– mensili, l'orientamento del Tribunale federale in casi del genere è chiaro. Come rileva il Pretore, un figlio maggiorenne agli studi universitari può essere tenuto a intraprende­re un'attività lucrativa accessoria del 20% e guadagnare fino a fr. 700.– mensili, senza per ciò mettere a repentaglio la propria formazione (sentenza 5C.150/2005 del­l'11 ottobre 2005 consid. 4.4.2 in FamPra.ch 2006 pag. 480; v. anche 5A_129/2019 del 10 maggio 2019 consid. 9.3). L'appellante eccepisce che la griglia oraria dell'Università della Svizzera italiana, facoltà di scienze della comunicazione, non gli lascia tempo libero, ma disconosce che lavori eseguiti per una ditta di pulizia (come quelli esigibili dall'attrice) si eseguono soprattutto dopo la chiusura di uffici e negozi. Non interferiscono quindi con il piano delle lezioni, tant'è che – secondo il Tribunale federale – la maggioranza degli studenti universitari svolge attività lucrative accessorie con un grado d'occupazione intorno al 30% (senten­za 5C.150/2005 dell'11 ottobre 2005 consid. 4.4.2). Non che a uno studente universitario vada imputato un reddito ipotetico accessorio come regola. Da uno studente maggiorenne con un figlio a carico si può ragionevolmente pretendere tuttavia un impegno responsabile, a maggior ragione ove il genitore affidatario non sia in grado di provvedere al minorenne. All'appellante si giustifica di ascrivere pertanto un reddito effettivo di fr. 2500.– mensili fino al 1° marzo 2020 (fr. 2250.– più fr. 250.– di assegno) e un reddito parzialmente ipotetico di fr. 2950.– (fr. 2250.– più fr. 700.–) dopo di allora.

                                   7.   Il Pretore ha accertato il fabbisogno minimo dell'appellante in fr. 2113.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

                                         per convivente in famiglia fr. 850.–, premio della cassa malati fr. 472.75, costi sanitari non coperti dalla franchigia fr. 100.–, abbonamento “arcobaleno” fr. 29.75, retta universitaria fr. 333.35, libri e materiale scolastico fr. 50.–, pasti fuori casa fr. 200.–,

                                         imposta comunale fr. 3.33, tassa militare fr. 33.33, contributo AVS/AI/IPG fr. 40.70). L'appellante sostiene che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 2637.10 mensili, dovendosi includere nel medesimo una pigione di fr. 500.– e aumentare il premio della cas­sa malati a fr. 496.40 mensili.

                                         a)   Il convenuto espone una spesa di fr. 500.– mensili a titolo di locazione. Non pretende tuttavia di pagare tale cifra alla madre, ragion per cui il Pretore non l'ha considerata (decreto impugna­to, pag. 10 in alto). L'appellante assevera che riconoscergli fr. 500.– mensili di pigione si giustifica nel segno della parità di trattamento, a AO 1 essendo stata riconosciuta una locazione di fr. 1100.–. La pretesa è infondata. Nel fabbisogno minimo di un debitore vanno inserite, per principio, solo spese effettive, non spese virtuali (sentenza del Tribunale federale 5A_272/2019 del 9 giugno 2020 consid. 4.1 e 4.2.1 con rimandi). Poco importa che l'appellante potreb­be decidere, in teoria, di locare un alloggio da fr. 500.– mensili. Diversa è la situazione nel caso in cui un debitore alimentare sia alla concreta ricerca di un appartamento. In tal caso può giustificarsi di riconoscergli la spesa presunta per evitare una modifica della decisione a breve termine. L'appellante non assume tuttavia di voler costituire un alloggio proprio. Affer­ma solo di averne diritto. Non può pretendere dunque di inserire nel proprio fabbisogno minimo una spesa astratta, invocando la parità di trattamento con AO 1, che ha un effettivo onere di locazione.

                                         b)   Allega l'appellante che il suo premio della cassa malati aggiornato ammonta a fr. 496.40 mensili (nuovo doc. H accluso all'appello). Disconosce tuttavia che nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo rientra unicamente il premio di assicurazioni obbligatorie, il quale nella fattispecie non eccede – secondo lo stesso doc. H esibito dall'appellante – fr. 378.40 mensili per la copertura della cassa malati secondo la LAMal (rischio d'infortunio compreso). L'assicurazione complementare privata è estranea al calcolo (DTF 134 III 323). Riconoscendo un premio di fr. 472.75 mensili, il Pretore ha trasceso manifestamente i limiti dell'art. 93 LEF. In diritto il fabbisogno minimo dell'appellante si riconduce così a fr. 2018.65 mensili.

                                         c)   Nelle osservazioni all'appello AO 1 argomenta che il fabbisogno minimo dell'appellante non supera a ben vedere fr. 1633.– mensili. Non è chiaro come essa giunga a tale risultato. A suo avviso il minimo esistenziale del diritto esecutivo del convenuto andrebbe ridotto da fr. 850.– a fr. 550.– mensili perché la differenza è assunta dalla madre. Non reca tuttavia alcun elemento atto a rendere verosimile l'asserto. Essa afferma inoltre che il convenuto potrebbe chiedere un sussidio cantonale di fr. 200.– mensili per la cassa malati, sussidio che andrebbe in deduzione del premio assicurativo. Ancora una volta però essa non rende verosimile che AP 1 adempia i requisiti per ottenere quella prestazione. Se mai andrebbe vagliata la spesa di fr. 100.– mensili che il Pretore ha incluso nel fabbisogno minimo del convenuto per “costi salute non coperti”, verificando se AP 1 finanzi effettivamente cure mediche e farmaceutiche di tasca propria per fr. 1200.– annui. L'attrice non muove tuttavia obiezioni al riguardo. In condizio­ni siffatte non è il caso di scostarsi dal fabbisogno minimo del convenuto che emerge dai considerandi che precedono (fr. 2018.65 mensili).

                                   8.   Se ne conclude che AP 1 può versare al figlio un margine disponibile di fr. 387.– mensili sul proprio fabbisogno minimo fino al 1° marzo 2020 (come ha stabilito il Pretore) e un margine disponibile di fr. 930.– mensili arrotondati dopo di allora (reddito fr. 2950.– mensili, fabbisogno minimo fr. 2018.65 mensili) rispetto ai fr. 1087.– decretati dal primo giudice, fermo restando che l'assegno familiare per L__________ non è compreso in tali importi. Sul contributo alimentare per il figlio dopo il 1° marzo 2020 l'appello merita così parziale accoglimento.

                                   9.   Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). In merito al contributo alimentare dovuto per il figlio dal maggio del 2018 fino al 1° marzo 2020 l'appellante esce sconfitto. Ottiene una riduzione da fr. 1087.– a fr. 930.– di quanto dovuto dopo di allora, ma il risultato è lungi dalle sue richieste, che tendevano a una riduzione dell'obbligo alimentare a fr. 143.35 mensili. In circostanze del genere si giustifica ch'egli assuma nove decimi degli oneri processuali e che rifonda all'attrice, la quale ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, un'indennità per ripetibili ridotte (otto decimi dell'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

                                10.   Nelle osservazioni all'appello AO 1 postula il gratuito patrocinio. L'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe, di per sé, l'istanza senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine). Dato nondimeno che in concreto simile indennità appare di difficile – se non impossibile – incasso, convie­ne accordare all'interessata il beneficio richiesto (art. 122 cpv. 2 prima frase CPC; analogamente: DTF 122 I 322, 131 III 344 consid. 7). Quanto all'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, incombeva al­l'avvocato esibire una nota professionale. In mancanza di ciò, il giudice procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, un avvocato ragionevolmente sollecito avrebbe verosimilmente profuso nel­l'assolvimento di un mandato come quello in esame, consistente in sostanza nella stesura delle osservazioni a un appello di 22 pagine, una dozzina d'ore, corrispondenti a una giornata e mezzo di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa peri casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio (o una stringata corrispondenza) con la cliente. A ciò si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinatore d'ufficio va fissata di conseguenza in fr. 2600.– arrotondati.

                                11.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare rimasto controverso in secondo grado (sopra, lett. E). I provvedimenti cautelari, in ogni modo, sono impugnabili davanti al Tribunale federale soltanto per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è così riformato:

                                         AP 1 è condannato a versare a AO 1, per il mantenimento del figlio L__________, un contributo alimentare anticipato entro il 5 del mese di fr. 387.– mensili dal maggio del 2018 fino al 28 febbraio 2020 e di fr. 930.– mensili dal 1° marzo 2020 in poi, assegni familiari non compresi.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 3200.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone

                                         Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2600.–.

                                   4.   Notificazione:

– avv.  ; – avv.   ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 10 e dispositivo 3, dopo il passaggio in giudicato).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2019.148 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.09.2020 11.2019.148 — Swissrulings