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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.10.2020 11.2019.136

22 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,514 mots·~28 min·3

Résumé

Divorzio: liquidazione del regime dei beni e contributo alimentare per il coniuge

Texte intégral

Incarto n. 11.2019.136

Lugano 22 ottobre 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2016.27 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con petizione del 15 febbraio 2016 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 22 novembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24 ottobre 2019, rettificata il 12 novembre 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1962) e AP 1 (1960) si sono sposati a __________ il 23 giugno 1988. Dal matrimonio sono nate G__________ (1988) e Gi__________ (1991). Il marito lavora come rappresentante per la __________ di __________. La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono separati nel maggio del 2009, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 15 844, pari a 250/1000 della particella n. 151 RFD di __________, sezione di __________, intestata alla moglie).

                                  B.   In esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale avviata da AP 1 il 27 febbraio 2012, con sentenza del­l'11 ottobre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione familiare alla moglie e ha condannato AO 1 a versare a quest'ultima dal 1° marzo 2012 un contributo alimentare di fr. 3480.– mensili indicizzati a copertura del fabbisogno minimo (fr. 3300.– mensili) e della mezza eccedenza (fr. 182.50 mensili) registrata dal bilancio coniugale (inc. SO.2012.1021). Un appello presentato da AP 1 contro tale sentenza il 22 ottobre 2012 è stato respinto nella misura in cui era ricevibile da questa Camera l'8 luglio 2014 (inc. 11.2012.130).

                                  C.   Il 15 febbraio 2016 AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo la consegna dell'intero mobilio posto nell'alloggio coniugale e la liberazione dal vincolo di solidarietà relativo al debito ipotecario gravante la proprietà per piani n. 15 844. Egli ha postulato inoltre la divisione a metà del valore di riscatto (valuta 15 febbraio 2016) delle polizze di “terzo pilastro” n. 4__________ presso la __________ Assicurazio­ni e n. 1__________ presso la __________ Assicurazioni, come pure delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio. All'udienza di conciliazione del 27 aprile 2016 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e alla suddivisione a metà delle spettanze del “secondo” e del “terzo pilastro”, ma non alle altre conseguenze del divorzio, di modo che il Pretore ha assegnato al marito un termine di 30 giorni – poi prorogato – per motivare la petizione. Il 27 giugno 2016 AO 1 ha presentato la petizione motivata in cui ha ribadito le proprie doman­de, non senza pretendere la condanna della moglie al pagamen­to di fr. 20 000.– in liquidazione del regime dei beni.

                                  D.   Nella sua risposta del 20 ottobre 2016 AP 1 si è opposta alle ulteriori richieste del marito e ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 4400.– mensili indicizzati vita natural durante “con deduzione delle rendite AVS e LPP da lei percepite al pensionamento”, così come il versamento di fr. 20 000.– in liquidazione del regime dei beni. L'attore ha replicato il 5 dicembre 2016, ribadendo le proprie richieste. Altrettanto ha fatto la moglie in una duplica del 21 febbraio 2017, tranne aumentare a fr. 4470.– mensili la sua pretesa alimentare. Alle prime arringhe dell'8 maggio 2017 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, iniziata seduta stante, è terminata il 7 giugno 2019. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 31 luglio 2019 AO 1 ha riafferma­to sostanzialmente le sue conclusioni, salvo ridurre a fr. 5871.05 la pretesa in liquidazione del regime dei beni. Nel proprio allega­to del 30 luglio 2019 AP 1 ha mantenuto il suo punto di vista, adeguando a fr. 4540.– mensili la pretesa alimentare e a fr. 14 109.– quella per lo scioglimento del regime dei beni.

                                  E.   Statuendo con sentenza del 24 ottobre 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha disposto il riparto a metà del valore di riscatto delle due menzionate polizze del “terzo pilastro” e il trasferimen­to su un conto intestato alla moglie di fr. 29 764.75 complessivi, come pure la divisione a metà degli averi di previdenza professionale accumulati dai coniugi durante il matrimonio (valuta 15 febbraio 2016) con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per l'esecuzione. In liquidazio­ne del regime dei beni egli ha condannato il marito a versare alla convenuta fr. 10 068.75 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Inoltre egli ha obbligato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3105.– mensili. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste per tre quarti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, cui l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 6520.– per ripetibili ridot­te. Il 12 novembre 2019 il Pretore ha rettificato la propria decisio­ne, precisando la durata del contributo alimentare fino al pensionamento della moglie.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 novembre 2019 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di aumentare a fr. 13 825.– la sua spettanza in liquidazione del regime dei beni e a fr. 3875.40 mensili il contributo di mantenimento in suo favore fino al pensionamento, rinviando per il resto gli atti al Pretore in vista di un complemento istruttorio e di un nuovo giudizio sul contributo di mantenimento dovutole dopo di allora. Oltre a ciò essa insta perché le spese di primo grado siano addebitate interamente al marito, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle fr. 8700.– a titolo di ripetibili. Chiamato a esprimersi, in una lettera del 31 gennaio 2020 AO 1 ha comunicato di rinunciare a osservazioni, limitandosi a contestare le richieste di appello e a postulare la conferma della sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore (liquidazione del regime dei beni e contributo di mantenimento). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 29 ottobre 2019 e quella rettificata, del 12 novembre 2019, è stata notificata l'indomani. Introdotto il 22 novembre 2019, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Litigiosi rimangono, in questa sede, taluni aspetti legati alla liquidazione del regime dei beni e il contributo di mantenimento in favore della moglie. Per il resto la sentenza impugnata è passata in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ulti­mo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.87 del 23 luglio 2020, consid. 2). Non v'è ragione in concreto per scostarsi da tale principio.

                                    I.   Sulla liquidazione del regime dei beni

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che le parti si sono accordate per dividere a metà il “terzo pilastro” del marito. Quanto agli altri averi, egli ha ascritto agli acquisti del marito due conti bancari __________ con saldo il 15 febbraio 2016 di fr. 568.40, attivi cui la moglie partecipa per la metà (fr. 284.20), e due orolo­gi __________ (“__________” e “__________”) del valore di fr. 12 800.– e di fr. 11 400.–, cui la convenuta partecipa ancora per la metà (fr. 12 100.–). Il Pretore ha accertato poi gli acquisti della moglie in fr. 4630.90, calcolando la spettanza del­l'attore nella metà di essi (fr. 2315.45). Ciò posto, egli ha determinato un conguaglio (art. 215 cpv. 2 CC) in favore della convenuta di fr. 10 068.75 (fr. 284.20 più fr. 12 100.– meno fr. 2315.45; sentenza impugnata, pag. 3 a 5).

                                   4.   L'appellante si duole che il primo giudice non abbia dedotto dai suoi acquisti un debito di fr. 6000.– per un mutuo che la madre le ha concesso nel gennaio del 2015 e non abbia considerato fra gli acquisti del marito il valore, indicato in fr. 3450.– nella polizza assicurativa, di un “orologio da uomo in oro giallo”. Essa chiede perciò di aumentare a fr. 13 825.– la sua spettanza in liquidazio­ne del regime dei beni.

                                         a)   Riguardo al mutuo di fr. 6000.– che AP 1 ha ottenuto dalla madre “per sue necessità” nel gennaio del 2015, il Pretore ha constatato che tale somma era stata accreditata all'interessata il 5 gennaio 2015, ma che il 30 aprile successivo essa risultava ancora inutilizzata. Tutto si ignora inoltre sulle “necessità” addotte dalla convenuta. In simili condizioni il versamento non si connota quindi – per il primo giudi­ce – come un mutuo, la madre di AP 1 non avendo mai preteso la restituzione di quell'importo, ma se mai come una donazione (sentenza impugnata, pag. 5).

                                                L'appellante obietta che un mutuo può essere stipulato senza forme particolari. Nulla induce inoltre a presumere che la dichiarazione dell'11 agosto 2016 in cui la madre conferma l'avvenuto prestito (doc. 4) sia falsa. Né è di rilievo che la somma non sia stata ancora restituita, le condizioni per il rimborso di un mutuo fra parenti essendo notoriamente meno restrittive rispetto a quelle in uso fra terze persone. Per tacere del fatto – prosegue l'appellante – che fino al compiersi della prescrizione (10 anni) nulla impedisce alla madre di chiedere la restituzione del dovuto. Quanto al mancato uso immediato della somma versata, a parere della convenuta l'argomento non esclude la tesi del mutuo, poiché nulla impone di usare subito il denaro mutuato.

                                               Semplici dichiarazioni scritte non possono sostituire una deposizione testimoniale, se non nelle procedure sommarie e in quelle governate dal principio inquisitorio illimitato (DTF 142 III 612 consid. 6.2 pubblicato in: RSPC 2017 pag. 35). Nelle altre procedure simili dichiarazioni non hanno quindi valore di prova (I CCA, sentenza inc. 11.2018.73 del 18 luglio 2019 consid. 3 con richia­mo alla sentenza del Tribunale federale 5A_723/2017 del 17 dicembre 2018 consid. 7.4.2, pubblicato in: RSPC 2019 pag. 159 con rinvio a Dolge in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12 ad art. 177; analogamente: Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 3 ad art. 254). Costituiscono, tutt'al più, un indizio. Il manoscritto dell'11 agosto 2016 con cui A__________ dichiara di avere prestato alla figlia AP 1 fr. 6000.– “per sue necessità” all'inizio di gennaio 2015 (doc. 4) non è sufficien­te, dunque, per dimostra­re l'esistenza di un mutuo.

                                               La convenuta ha spiegato invero, davanti al Pretore, che la madre non poteva essere sentita come testimone, poiché era rimasta vittima di un ictus alla fine di gennaio del 2017 e non era più in grado di parlare (duplica, pag. 6). La questione è di sapere pertanto se altri indizi possano concorrere, insieme con la menzionata dichiarazione, a formare la prova piena che la convenuta non è più in grado di addur­re. In realtà non si scorge alcun altro indizio. Pacifico è unicamente che l'importo di fr. 6000.– è stato versato alla convenuta al­l'inizio di gennaio del 2015, come ha rilevato il Pretore. Che AP 1 dovesse restituire quella somma, trattandosi di un mutuo, non emer­ge da altri elementi istruttori. Non soccorro­no dunque i presupposti perché dagli acquisti della convenu­ta vada dedotta la somma di fr. 6000.– siccome dovuta alla madre. A quale titolo l'interessata abbia ricevuto quel dena­ro, per finire, poco importa. Si trattasse di una donazione – co­me opina il Pretore – il capitale non rientrerebbe in ogni modo negli acquisti della convenuta (art. 198 n. 2 CC), bensì nei beni propri di lei. Comunque sia, a ragione il Pretore non ha tenuto conto perciò del debito di fr. 6000.– che l'interessa­ta chiedeva di defalcare dai suoi acquisti.

                                         b)   Per quel che attiene all'“orologio da uomo in oro giallo” (di marca sconosciuta) del valore di fr. 3450.–, il Pretore ha

                                               reputato che il valore indicato nella polizza “assicurazione per oggetti preziosi” n. 53__________ della __________ Suisse (doc. N) non è determinante, poiché si riferisce al momento in cui la polizza è stata modificata l'ultima volta, il 1° luglio 2013, e non a quello in cui è emanata la sentenza di divorzio, decisivo per la liquidazio­ne del regi­me dei beni (art. 214 cpv. 1 CC). Contrariamente ai due __________ per i quali agli atti figura un listino prezzi del gennaio 2017 (doc. 10), nulla è dato di sapere – ha continuato il pri­mo giudice – sul valore attuale dell'“orologio da uomo in oro giallo” (sentenza impugna­ta, pag. 4).

                                               L'appellante afferma di non capire “come mai il Pretore per gli orologi __________ ha considerato il valore indicato nella poliz­za, mentre la polizza non farebbe fede per quanto riguarda l'orologio d'oro”. Il primo giudice – essa sostiene – “così facendo è caduto nell'arbitrio, non essendoci nessun motivo per non considerare anche il valore dell'orologio d'oro da uomo”. In realtà l'appellante sorvola sulla motivazione del Pretore. Per determinare il valore dei due __________ al momento della liquidazione del regi­me dei beni il Pretore non si è semplicemente attenuto a quanto si desume dalla annosa polizza della __________ Suis­se. Egli ha accertato che il valore assicurato corrisponde a quello di un listino prezzi del gennaio 2017 prodotto agli atti (doc. 10) e che, anzi, in quel listino il __________ “__________” è stimato fr. 400.– più del valore assicurato. Circa il valo­re attuale del­l'“orologio da uomo oro giallo, 18 K quadran­te nero, bracciale in cuoio e chiusura in oro giallo” (doc. N) indicato nella poliz­za manca invece – ha soggiunto il Pretore – ogni riscontro concreto, che spettava alla convenuta addurre (art. 8 CC; analogamente: RtiD II-2004 pag. 573 consid. 2a).

                                                La convenuta pretende di non comprendere la giustificazione del Pretore, che tuttavia è perfettamente intelligibile. Il primo giudice ha cercato dati aggiornati sul valore dei tre orologi in esame, ma ne ha trovati solo per i due __________ sulla base del “listino prezzi”. Di conseguenza non ha preso in considerazione il terzo orologio. Simile argomentazione potrà apparire discutibile, ma incombeva all'appellante spiegare perché, mentre la convenuta si limita a definirla arbitraria. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile.

                                   II.   Sul contributo alimentare per la convenuta

                                   5.   Nella fattispecie il Pretore ha ravvisato anzitutto un matrimonio di lunga durata (quasi 21 anni) dal quale sono nate due figlie, ciò che ha influito concretamente sulla situazione finanziaria della moglie, la quale dopo la nascita della primogenita non ha più svolto alcuna attività lucrativa per dedicarsi al governo della casa e alla cura della famiglia. Accertato che i coniugi sono separati da oltre 10 anni, egli ha precisato che determinante non è più il livello di vita raggiunto dalle parti durante la vita in comune, bensì quello sostenuto da AP 1 durante la vita separata. Chiarito ciò, il primo giudice ha calcolato quel tenore di vita in base al fabbisogno minimo – aggiornato – riconosciuto ad AP 1 nella procedura a tutela dell'unione coniugale (sopra, lett. B). Egli ha determinato così un tenore di vita di fr. 3105.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 166.65, spese condominiali fr. 583.30, premio della cassa malati fr. 785.60, assicurazione RC dell'automobile fr. 129.35, imposta di circolazione fr. 31.60, assicurazione della mobilia domestica fr. 39.35, assicurazione RC privata fr. 13.30, assicurazione oggetti di valore fr. 25.50, onere fiscale fr. 130.–; sentenza impugnata, pag. 7).

                                         Riguardo alla possibilità per la convenuta di provvedere da sé al proprio debito mantenimento, il Pretore ha rilevato che al momento della separazione (maggio del 2009) l'interessata aveva 49 anni e che almeno fino a 52 anni essa si è occupata della seconda figlia Giorgia, la quale abbisognava di cure siccome anoressica. In condizioni del genere – ha proseguito il Pretore – non si poteva ragionevolmente pretendere che essa riprendesse un'attività lucrativa, né il marito ha indicato un solo datore di lavoro disposto ad assumerla. Il primo giudice ha rinunciato così a imputare alla convenuta un reddito potenziale. Quanto alla capacità contributiva del marito, egli l'ha quantificata in fr. 3902.85 mensili (reddito netto fr. 7772.85, fabbisogno minimo fr. 3870.–), onde la possibilità per AO 1 di assicurare alla moglie il debito mantenimento di fr. 3105.– mensili. Non avendo la moglie comprovato tuttavia che, dopo il pensionamento, il suo debito mantenimento rimarrà scoperto, il Pretore ha limitato l'erogazione del contributo alimentare di fr. 3105.– mensili a quel momento (sentenza impugnata, pag. 8 seg.).

                                   6.   La convenuta lamenta che nel suo fabbisogno minimo non si sia tenuto conto dell'esborso per il fondo di rinnovamento condominiale (fr. 600.– mensili) e per il contributo AVS (fr. 170.40 mensili). Chiede così di aumentare il contributo alimentare in suo favore a fr. 3875.40 mensili.

                                         a)   I criteri che disciplinano lo stanziamento di un contributo alimentare per un coniuge dopo il divorzio e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riepilogati dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che per definire il contribu­to alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria – come nel­la fattispecie – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento dell'interessato dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato – come in concreto – dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tap­pa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente prete­so da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.87 del 23 luglio 2020, consid. 9a).

                                         b)   La critica dell'appellante verte sul primo stadio del ragionamento testé illustrato, l'interessata postulando l'inclusione nel proprio fabbisogno minimo di due voci supplementari. Per quel che è del contributo al fondo di rinnovamento condominiale, il Pretore non ha riconosciuto la spesa perché dalla documentazione prodotta dalla convenuta (doc. 2 e 5) non si evince l'importo effettivamente pagato né risultano gli “investimenti” del 2016. A parte ciò – ha soggiunto il primo giudice – la spesa non era stata fatta valere nella procedura a tutela del­l'unione coniugale. Per di più, un versamento al fondo di rinnovamento configura un accantonamento e, quindi, una for­ma di risparmio che non dev'essere finanziata dall'attore (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo).

                                               L'appellante oppone che l'ammontare delle spese condominiali e del contributo al fondo di rinnovamento risultano dalla documentazione prodotta. Che poi i proprietari per piani debbano assumere l'esborso è “notorio”. Il quale non è un risparmio, ma è destinato a finanziare le spese di manutenzione necessarie. Come un singolo proprietario può inserire nel proprio fabbisogno i costi di gestione e di manutenzione (o il forfait fiscale), allo stesso modo un proprietario per piani de­ve vedersi riconoscere il contributo al fondo di rinnovamento, tanto più che esso non dipende dalla sua volontà, ma è deciso dalla comunione dei comproprietari. Poco importa che in concreto l'esborso non sia stato fatto valere nella procedura a protezione dell'unione coniugale, determinanti non essendo le spese di quella procedura, bensì quelle odierne. Si seguis­se il ragionamento del Pretore – epiloga l'appellante – il contributo di mantenimento in una causa di divorzio corrisponderebbe sempre a quello durante la separazione.

                                               Contrariamente all'opinione dell'appellante, la documentazio­ne prodotta – che l'interessata non si cura di indicare – non dimostra la spesa invocata, men che meno per il periodo successivo all'introduzione della causa di divorzio (febbraio del 2016). Sia come sia, le due ricevute di pagamento agli atti di fr. 3000.– ciascuna (doc. 2) non specificano né la causale – non potendo bastare al proposito l'aggiunta manoscrit­ta dell'interessata – né, tanto meno, il periodo cui esse si riferiscono. Quanto alla tabella esibita in prima sede (doc. 6), la cui provenienza è per altro ignota, essa si limita a enunciare “investimenti” eseguiti fra il 2007 e il 2015. Ciò rende superfluo l'esa­me degli ulteriori argomenti sollevati dall'interessata. Al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.

                                         c)   Relativamente al contributo AVS, il Pretore non ha riconosciuto la spesa perché la moglie non ha comprovato l'entità del suo obbligo attuale (sentenza impugnata, pag. 7 in bas­so). L'appellante eccepisce di non aver potuto indicare con precisione l'esborso senza prima conoscere il contributo alimentare al quale essa avrebbe avuto diritto. Ricorda che i contributi AVS per persone senza attività lucrativa si determinano in base alla sostanza e al reddito annuo conseguito sotto forma di rendita, moltiplicato per 20 (art. 28 OAVS). E siccome l'entità della rendita dipende dal contributo alimentare che sarebbe stato fissato nella sentenza di divorzio, es­sa poteva tutt'al più avanzare una previsione fondata sul contributo alimentare preteso. Ciò che essa ha fatto, avendo trasmesso al Pretore una proiezione (doc. 8) sulla scorta del calcolatore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (‹http://www.bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ueberblick/ beitraege.html›). A mente sua, pertanto, il rimprovero che le ha mosso il Pretore di non avere provato il contributo AVS non si giustifica. Dipartendosi da un contributo alimentare di fr. 3705.– mensili e da una sostanza netta di fr. 134 000.–, secondo la più recente tassazione 2016 (fascicolo “Rich. I” dall'Ufficio di tassazione di __________), AP 1 fa valere un contributo AVS annuo di fr. 2045.–, pari a fr. 170.40 mensili.

                                               Se la convenuta non ha comprovato davanti al Pretore il suo contributo AVS “attuale”, ciò si deve verosimilmente al fatto che fino a quel momento essa ne era esente. Le persone senza attività lucrativa non sono tenute invero al pagamento di contributi propri se il coniuge esercita un'attività lucrativa soggetta all'obbligo di contribuzione AVS e versa contributi pari ad almeno fr. 992.– annui (il doppio del contributo mini­mo). Ciò vale fino al termine dell'anno in cui è pronuncia­to il divorzio (‹https://www.ahv-iv.ch/p/2.03.i›, pag. 3). Che nella fattispecie il marito versasse il doppio del contributo minimo si evince dall'ultimo certificato di salario del 2018, in cui figura una detrazione per contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr. 8942.– (doc. RR). E non fa dubbio che la moglie accennasse a tale particolare situazione allorché nell'argomentare la richiesta spiegava, nella sua risposta, che “con il divorzio la moglie dovrà pagare i contributi AVS” (loc. cit., pag. 10 in basso).

                                               Nelle circostanze descritte non è dunque dato a divedere che cos'altro la convenuta, dopo avere presentato una propria proiezione facendo capo al calcolatore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, dovesse ancora produrre per suffragare la sua pretesa. Con una sostanza netta di fr. 134 000.– (come risulta dall'ultima tassazione agli atti e come ribadisce l'interessata) e un contributo alimentare di fr. 3105.– mensili (senza l'aggiunta in rassegna), l'appellante può vedersi riconoscere così fr. 148.– mensili (analogamente: I CCA, senten­za inc. 11.2014.27 del 5 agosto 2016 consid. 11g). Dal passaggio in giudicato della presente sentenza e fino al pensionamento (febbraio del 2024) il fabbisogno minimo di AP 1 va rivalutato pertanto in fr. 3253.– mensili.

                                         d)   Si aggiunga che il tenore di vita della convenuta durante la separazione non si esauriva nella semplice copertura del fabbisogno minimo, ma comprendeva anche la mezza eccedenza del bilancio familiare, ovvero fr. 182.50 mensili (sopra, lett. B). AP 1 avrebbe avuto diritto così, per principio, di conservare anche dopo il divorzio un livello di vita equivalente al proprio fabbisogno minimo, più il margine disponibile di fr. 182.50 mensili (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.36 del 28 settembre 2020, consid. 8d). Nell'appello tuttavia essa si accomoda del metodo di calcolo applicato dal primo giudice e non accenna in alcun modo a tale margine, limitandosi a postulare l'estensione del fabbisogno minimo alle due voci di spesa testé vagliate. Non v'è ragione dunque in una questione retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC) di intervenire d'ufficio per garantire ad AP 1, dopo il divorzio, un debito mantenimento superiore a fr. 3253.– mensili che AO 1 è senz'altro in grado di finanziare, vista la sua capacità contributiva (non contestata) di oltre fr. 3900.– mensili. Fino all'emanazione del presente giudizio, invece, l'obbligo alimentare rimane disciplinato dalle misure a protezione dell'unione coniugale (RtiD

                                               I-2015 pag. 872 n. 8c). Entro questi limiti l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

                                   7.   In merito al contributo alimentare dopo il pensionamento della convenuta il Pretore ha preso atto che costei avanzava una pretesa di fr. 4540.– mensili a vita “con deduzione delle rendite AVS e LPP”. Egli ha constatato però che l'interessata non aveva comprovato in alcun modo come mai, una volta raggiunta l'età pensionabile (febbraio del 2024), il suo debito mantenimento sareb­be rimasto scoperto. In ragione di ciò egli ha limitato quindi il contributo alimentare al pensionamento dell'interessata (sentenza impugnata, pag. 9).

                                         Secondo l'appellante nulla induce a supporre che il fabbisogno di lei si modificherà dopo il pensionamento, sicché non spettava a lei azzardare ipotesi sul relativo ammontare a quel momento. Riguardo alla mancata prova delle sue entrate dopo di allora, per la convenuta è manifesto che, avendo il Pretore escluso la possibilità per lei di recuperare anche solo in parte un'indipendenza economica, l'unica sua entrata sarà costituita dalla rendita AVS

                                         e da quella della previdenza professionale (LPP). Quanto alla pri­ma, essa fa valere di avere prodotto un “calcolo previsionale” della Cassa cantonale di compensazione che quantifica in fr. 1899.– mensili la prestazione suscettibile di esserle assegnata (doc. 23). Riguardo alla seconda, essa ricorda di non avere potuto cifrare anche solo per ordine di grandezza la propria rendita, giacché il marito, nonostante ripetuti solleciti, non ha fornito i dati necessari. Vedendola così impossibilitata a dimostrare le sue entrate dopo il pensionamento, il Pretore avrebbe dovuto interveni­re. In difetto di un simile accertamento – epiloga la convenuta – il primo giudice non poteva rifiutarle un contributo alimenta­re dopo il pensionamento, come ha fatto. Onde la necessità di un rinvio della causa in prima sede (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC) perché sia completata l'istruttoria sull'accertamento delle rendite AVS e LPP e sia emanato un nuovo giudizio.

                                         a)   Al contributo di mantenimento da versare dopo il divorzio si applica – come detto – il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Tuttavia, se constata che per il giudizio sulle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano documenti necessari, “il giudice ingiunge alle parti di esibirli” (art. 277 cpv. 2 CPC). Il giudice del divorzio, in altri termini, non conferisce alle parti soltanto la facoltà di rimediare ad allegazioni manifestamente incomplete, come prevede il dovere di interpello (art. 56 CPC), ma invita le parti anche a produrre ogni documento che gli occorra, nel limite delle rispettive allegazioni, per statuire sulle richieste di giudizio (Bohnet in: Bohnet/ Guillod, Droit matrimonial, Fond et procé­dure, Basilea 2016, n. 6 ad art. 277 CPC con richiami).

                                         b)   Nella fattispecie il Pretore ha ingiunto il 31 gennaio 2018 alle parti di presentare le proiezioni di rendita AVS e del “secondo pilastro”, concedendo loro varie proroghe per consentire di ricostruire la situazione previdenziale del marito al momento del matrimonio. Sta di fatto che, in esito alle difficoltà manifestategli dall'attore medesimo, per non ritardare ulteriormente la procedura di divorzio il primo giudice ha chiuso l'istruttoria e demandato al Tribunale cantonale delle assicurazioni il compito di determinare con esattezza gli averi previdenziali da dividere a metà (decreto del 12 febbraio 2019 e dispositivo n. 5 della sentenza impugnata). In condizioni del genere egli non poteva però rimproverare alla moglie di non avere comprovato l'ammanco nel proprio debito mantenimento dopo l'età della pensione e rifiutarle ogni contributo alimentare dopo di allora. La mancata quantificazione del conguaglio LPP dal quale dipende il calcolo della rendita (e del contributo alimentare) era estranea alla volontà dell'interessata, la quale si trovava nell'impossibilità di recare la prova, come essa sottolinea a ragione. Preso atto della decisione del Pretore di chiudere l'istruttoria e di trasmettere l'incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo delle prestazioni da dividere, alla convenuta non rimaneva che ribadire – come ha fatto – la sua pretesa alimentare “con deduzione delle rendite AVS e LPP percepite” al momento del pensionamento (lettera 22 febbraio 2019 del­l'avv. PA 1 al Pretore e memoriale conclusivo, richiesta di giudizio n. 3a). Del resto, non avendo il Pretore formulato alcuna prognosi sul reddito che AP 1 conseguirà al pensionamento, è impossibile sindacare il diritto della convenuta al contributo alimentare dopo il febbraio del 2024. Al proposito gli atti contengono solo una previsione della rendita AVS (doc. 23) e non sono di sufficiente ausilio.

                                         c)   L'autorità giudiziaria superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione oppure se i fatti devono essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). In merito al contributo alimentare chiesto da AP 1 dopo il febbraio del 2024 gli atti vanno completati su punti essenziali, dovendosi accertare il prevedibile ammontare della rendita del “secondo pilastro” che, insieme con quella nota dell'AVS, determinerà l'eventuale diritto al contributo alimentare dopo il pensionamento della convenuta. In simili condizioni non rimane che annullare il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata nella misura in cui respinge la richiesta di contributo alimentare da parte di AP 1 dopo il pensionamento e rinviare gli atti al Pretore perché, in base alla decisione che emetterà il Tribunale cantonale delle assicurazioni sul conguaglio LPP in favore della convenuta, statuisca di nuovo circa l'eventuale contributo di mantenimento per l'interessata da quel momento in poi (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.50/51 del 29 gennaio 2019, consid. 12b). Al proposito l'appello merita dunque accoglimento.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                   8.   Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 esce sconfitta sulla liquidazione del regime dei beni, mentre ottiene causa parzialmente vinta sul contributo alimentare fino al pensionamento (aumentato da fr. 3105.– a fr. 3253.– mensili, ma non ai fr. 3875.40 richiesti) ed esce pienamente vittoriosa sul contributo alimentare per lei dopo di allora. Tutto ponderato, si giustifica così che essa sopporti equitativamente la metà delle spese, il resto andando a carico dell'attore, e che le ripetibili siano compensate. Sugli oneri di primo grado il Pretore giudicherà di nuovo al momento in cui statuirà sul rinvio.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore rimasto controverso davanti a questa Camera raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                      I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che :             

                                         a)  Il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è così riformato:

                                              AO 1 è condannato a versare ad AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 3253.– mensili fino al pensionamento di lei (1° febbraio 2024).

                                              Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore di AP 1 dopo il pensionamento, la sentenza impugna­ta è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuo­vo giudizio nel senso dei considerandi, previo complemento istruttorio.

                                         b)  Il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati a Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Le spese processuali, di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a carico dell'appellante medesima e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.

                                  III.   Notificazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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