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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.02.2020 11.2019.123

19 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·692 mots·~3 min·3

Résumé

Deposito e dichiarazione di esecutività di un lodo arbitrale

Texte intégral

Incarto n. 11.2019.123

Lugano 19 febbraio 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire sull'istanza dell'11 novembre 2019 presentata dall'arbitro unico

avv. dott.  AR 1

per ottenere il deposito e l'attestazione di esecutività di un lodo da lui emanato l'11 novembre 2019 nella procedura promossa da

 PI 1   contro   PI 2 e  PI 3 (patrocinati dall'avv.  PA 1 )  PI 4  PI 5 PI 7   (rappresentata dalla RA 2 ) e Stato del Cantone TICINO (rappresentato dal Consiglio di Stato),

premesso che nell'ambito di un procedimento arbitrale avviato da PI 1 contro PI 2 e PI 3, PI 4, PI 5, la PI 7 e lo PI 6 riguardan-te una modifica del regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani “Condominio __________”, situata sulla particella n. 842 RFD di __________ in materia di assegnazione di posteggi, il 25 ottobre 2019 l'arbitro unico avv. dott. AR 1 ha emanato un lodo, poi rettificato l'11 novembre successivo;

                                         preso atto che l'11 novembre 2019 l'arbitro ha chiesto a questa Camera di depositare il lodo in tribunale e di attestarne l'esecutività, come risulta dal dispositivo n. 2 del lodo medesimo;

                                         rilevato che, invitati a esprimersi, PI 2 e PI 3, PI 4, PI 5, la PI 7 e lo Stato del Cantone Ticino non hanno reagito;

                                         osservato che a norma dell'art. 386 cpv. 2 CPC ogni parte può depositare un esemplare del lodo presso il tribunale statale competente (nel senso dell'art. 356 cpv. 1 CPC) e il tribunale può, su richiesta, rilasciare un'attestazione di esecutività (art. 386 cpv. 3 CPC);

                                         ritenuto che il deposito di un lodo in materia di diritti reali compete alla prima Camera civile come istanza unica cantonale (art. 48 lett. a n. 12 LOG);

                                         accertato che l’arbitro ha regolarmente notificato il lodo alle parti l'11 novembre 2019, come risulta dai tracciamenti degli invii agli atti;

                                         constatato che il Tribunale federale, su richiesta di questa Camera, ha confermato il 13 febbraio 2020 di non avere registrato alcun ricorso contro il lodo;

                                         stabilito che nel caso in esame le condizioni per autorizzare il deposito del lodo e per rilasciare la dichiarazione di esecutività so­no adempiute;

                                         posto che le spese del deposito e dell'attestazione di esecutività sono a carico dell'istante;

dichiara:                  1.   Il lodo emanato dall'arbitro avv. dott. AR 1 nella procedura promossa da PI 1 contro PI 2 e PI 3, PI 4, PI 5, la PI 7 e lo Sta­to del Cantone Ticino è depositato presso il Tribunale d'appel­lo.

                                   2.   Il lodo emanato dall'arbitro avv. dott. AR 1 nella procedura promossa da PI 1 contro PI 2 e PI 3, PI 4, PI 5, la PI 7 e lo Stato del Cantone Ticino è esecutivo.

                                   3.   Le spese di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell'istante.

                                   4.   Notificazione a:

– avv. dott.   ; –   ; – avv.   ; –   ; –   ; –  ; – Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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