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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.05.2020 11.2019.110

5 mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·7,633 mots·~38 min·3

Résumé

Filiazione: affidamento del figlio e relazioni personali

Texte intégral

Incarto n. 11.2019.110

Lugano 5 maggio 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SE.2018.398 (filiazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 ottobre 2018 da

 AP 1   (ora patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 23 settembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 27 agosto 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 19 dicembre 2017 AP 1 (1984), cittadina russa, divorziata, ha dato alla luce un figlio, G__________, che è stato riconosciuto il 25 giugno 2018 da AO 1 (1992), cittadino italiano. A quel momento AP 1 era già madre di R__________, nato il 5 agosto 2009 da una precedente relazio­ne con __________ S__________. In esito al riconoscimento di paternità AP 1 e AO 1 hanno stipulato un accordo (senza data) in base al quale, fra l'altro, hanno previsto l'affidamento e l'autorità parentale congiunti sul figlio, con residenza di G__________ presso il padre e domicilio presso la madre, AO 1 impegnandosi a versare per il figlio un contributo alimentare di fr. 500.– mensili (senza cenno ad assegni familiari). L'accordo non è stato sottoposto per omologazione all'autorità di protezione. Il 28 giugno 2018 AP 1 ha autorizzato il figlio a vivere con il padre a __________.

                                  B.   Il 12 settembre 2018 AO 1 si è rivolto con un'istanza cautelare all'Autorità regionale di protezione 5 per ottenere – già inaudita parte – la custodia del figlio, lamentando il mancato rispetto dell'accordo del 28 giugno 2018 e dicendosi preoccupato del fatto che AP 1 organizzasse feste a domicilio in cui si consumavano alcolici (e fors'anche sostanze stupefacenti), mentre G__________ era affidato alle cure di bambinaie. Con decisione cautelare, emanata senza contraddittorio il 5 ottobre 2018 dopo una valutazione socioambientale al domicilio dell'istante, l'Autorità regionale di protezio­ne 5 ha affidato G__________ con effetto immediato a AO 1, privando AP 1 del diritto di determinare il domicilio del figlio e sospendendo le sue relazioni personali con lui. Con decisione del 25 ottobre 2018 essa ha poi modificato la decisione cautelare, dopo il contraddittorio, concedendo alla madre due diritti di visita sorvegliati nella Casa __________ a __________.

                                  C.   Nel frattempo, il 17 ottobre 2018, AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere il ripristino del diritto di determinare il domicilio del figlio, come pure l'affidamento di G__________, la regolamentazione delle relazioni personali tra padre e figlio, un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per G__________ (contributo di accudimento non compreso) e l'obbligo per il convenuto – sot­to comminatoria dell'art. 292 CP – di agevolare la regolarizzazio­ne dei documenti del figlio con le varie autorità. Identiche conclusioni essa ha avanzato già in via cautelare, senza quantificare tuttavia il contributo di mantenimento postulato in favore di G__________.

                                  D.   Mediante decisioni del 16 novembre 2018 l'Autorità regionale di protezione 5 ha incaricato la psichiatra __________ B__________-S__________ di valutare le capacità genitoriali di AP 1 e di AO 1, ordinando un esame del capello di entrambi i genitori per accertare l'eventuale consumo di alcolici e di sostan­ze stupefacenti. Con successiva decisione del 29 novembre 2018 essa ha istituito inoltre una curatela educativa in favore di G__________ nella persona di __________ O__________ con il compito di mediare e sorvegliare le relazioni personali con la madre, fissando altresì i diritti di visita materni in tre incontri settimanali – sempre sorvegliati dalla curatrice educativa – di un'ora e mezzo ciascuno.

                                  E.   Con ordinanza del 30 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha respinto una sospensione della procedura chiesta dal convenuto, ha citato le parti al dibattimento e al contraddittorio cautelare, ha prorogato il termine per rispondere alla petizione e ha avocato a sé, in virtù dell'art. 298d cpv. 3 CC, la competenza per statuire su tutte le questioni relative a G__________, sollecitando la trasmissione degli atti dall'Autorità regionale di protezione 5. Nella sua risposta del 21 gennaio 2019 AO 1 ha proposto di respingere le domande cautelari e di merito formulate da AP 1.

                                  F.   All'udienza del 25 febbraio 2019, indetta per la discussione cautelare e il dibattimento di merito, le parti hanno preso atto delle conclusioni peritali della dott. __________ B__________-S__________. Esse si sono intese inoltre in via cautelare perché l'affidamento di G__________ fosse confermato e l'attrice, allora residente a __________, incontrasse il figlio quattro volte la settimana per la durata di due ore, sotto la sorveglianza della curatrice, nel __________ a __________, e seguisse un trattamento psicoterapeutico, come suggeriva la perita per migliorare la sua relazione con il figlio. Il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo cautelare seduta stante, ingiungendo a AP 1 di comunicare con G__________ unicamente in italiano e di non pubblicare in rete alcuna fotografia dei suoi diritti di visita al figlio.

                                  G.   Sono seguite varie richieste cautelari delle parti, fra cui una di AO 1 che il 15 marzo 2019 postulava fra l'altro – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – un divieto di avvicinamento di AP 1 entro un raggio di 300 m a lui, al figlio e alla loro abitazione se non nelle occasioni in cui si svolgo­no i diritti di visita (inc. CA.2019.120), come pure una richiesta di AP 1 che il 28 marzo 2019 chiedeva la revoca del divieto di parlare unicamente italiano durante le sue visite al figlio (inc. CA.2019.134). All'udienza del 2 maggio 2019, indetta per il contraddittorio di queste (e altre) istanze cautelari, AP 1 è rimasta assente ingiustificata. Con decreto cautelare del 3 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha accolto così la richiesta di AO 1, mentre ha respinto quella di AP 1. Un appello presentato il 16 maggio 2019 da AP 1 contro tale decreto è tuttora pendente dinanzi a questa Camera (inc. 11.2019.60). Il 27 giugno 2019 AP 1 ha sposato a __________ (Como) A__________ B__________ (1983), cittadino francese.

                                  H.   All'udienza del 12 agosto 2019, destinata alla discussione su alcune richieste cautelari di AP 1 e al seguito del dibattimento di merito, l'attrice ha ritirato le istanze provvisionali rimanenti, che sono state stralciate dal ruolo. Nel merito essa ha ribadito il proprio punto di vista e ha notificato prove, in particolare l'audizione della perita e del marito. Anche il convenuto ha mantenuto la propria posizione, opponendosi alle prove notificate dall'attrice. Il Pretore aggiunto ha respinto seduta stante le prove richieste dall'attrice e ha dato avvio alla deposizione delle parti. In coda all'udienza si sono tenute le arringhe finali, in cui ognuno ha confermato le proprie conclusioni. A __________ O__________, dimissionaria, è subentrata il 20 agosto 2019 come curatrice del figlio __________ R__________.

                                    I.   Statuendo con sentenza del 27 agosto 2019, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ha affidato il figlio al padre, ha disciplinato il diritto di visita materno in un incontro di due ore la settimana nel __________, sotto sorveglian­za della curatrice (ma liberando l'attrice dall'obbligo di parlare italiano con il figlio e dall'impegno di non pubblicare in rete fotografie dei suoi incontri con G__________), ha mantenuto la curatela educativa in favore del figlio, ha lasciato l'autorità parentale congiunta, ha obbligato – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – il padre ad agevolare la regolarizzazione dei documenti di G__________ con le varie autorità, ha confermato il divieto di avvicinamento dell'attri­ce al convenuto, al figlio e alla loro abitazione e ha dispensato la madre da obblighi alimentari verso il bambino. Le spese processuali di fr. 6000.– (di cui fr. 487.50 d'interprete) sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere a AO 1 fr. 4000.– per ripetibili.

                                  L.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 settembre 2019 per ottenere l'affidamento del figlio, la regolamentazione del diritto di visita paterno e un contributo alimentare di fr. 1218.– mensili per G__________, come pure “di riflesso” la revoca dei divieti di avvicinamento. AO 1 ha proposto il 7 novembre 2019 di respingere l'appello, sollecitando l'esecuzione anticipata della sentenza impugnata nella misura in cui questa riguarda la disciplina del diritto di visita. Con decreto del 27 novembre 2019 il presidente di questa Camera ha autorizzato l'esecuzione anticipata della sentenza relativamente all'esercizio del diritto di visita.

                                  M.   Il 13 gennaio 2020 l'Autorità regionale di protezione 5 ha modificato in via cautelare il punto d'incontro per l'esercizio del diritto di visita (la Casa __________ e non più il __________), precisando che gli incontri si sarebbero dovuti svolgere ogni sabato mattina (nel frattempo, su richiesta della madre, ogni martedì) dalle ore 9.15 alle ore 11.15. Il 19 febbraio 2020 AP 1 ha presentato a questa Camera un'istanza di provvedimenti cautelari in cui ha chiesto che in pendenza di appello le fosse consentito di incontrare il figlio quattro volte la settimana per due ore nel __________ della Casa __________ a __________. L'istanza è stata respinta da questa Camera il 26 febbraio 2020 (inc. 11.2020.13).

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura semplificata – come quelle in materia di filiazione (art. 295 CPC) – sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, conteso essendo anche l'affidamento del figlio, impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione im­-pugnata è pervenuta al precedente patrocinatore dell'attrice il 29 agosto 2019. Introdotto il 23 settembre 2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude una dichiarazione 10 settembre 2019 di __________ S__________ (autenticata da un notaio russo, __________, con traduzione in inglese) circa i motivi che avevano indotto a scolarizzare in Inghilterra l'altro figlio di lei, R__________ (doc. C di appello), copia del nuovo permesso di soggiorno rilasciato all'appellante il 6 settembre 2019 nel Canton Vaud (doc. D di appello), copia di un contratto di locazione stipulato dal marito di lei il 30 agosto 2019 per la durata di due mesi relativo a un immobile a __________ (doc. E di appello), una dichiarazione 22 settembre 2019 in cui il medesimo __________ B__________ si impegna a sostenere finanziariamente la nuova famiglia (compreso G__________; doc. F di appello), come pure un messaggio di posta elettronica 8 settembre 2019 della curatrice __________ R__________ da cui si evince un certo miglioramento nei rapporti fra genitori (doc. G di appello). Il 7 gennaio e il 25 febbraio 2020 l'appellante ha fatto seguire altresì il nuovo contratto per la locazione di una villa di 8.5 locali a __________ (valido fino al 31 ottobre 2021), oltre a scambi di messaggi telefonici con il convenuto. Nel frattempo, il 10 febbraio 2020, __________ B__________ ha scritto a questa Camera per illustrare la nuova situazione familiare, annettendo un proprio curriculum vitae, varie fotografie della casa a B__________ e un'attestazione di frequenza di R__________ alla __________ di __________.

                                         Con le osservazioni all'appello AO 1 esibisce da parte sua un articolo del quotidiano svizzero-tedesco __________ del __________ 2018 in cui AP 1 accusa le autorità ticinesi di averle sottratto G__________ (doc. 45), una comunicazione del 23 marzo 2017 in cui l'Ufficio ticinese della migrazione prospettava all'appellante la revoca del permesso di soggiorno per ave­re essa contratto il 29 novembre 2013 un matrimonio fittizio con __________ P__________ (doc. 46), fotografie e messaggi dal profilo Face­book dell'appellante (doc. 47 a 49), oltre che un messaggio di posta elettronica 2 settembre 2019 della curatrice __________ R__________ sul mancato esercizio del diritto di visita il 6 settembre 2019 (doc. 50). Il convenuto ha trasmesso inoltre a questa Camera il 18 febbraio 2020 vari scambi di messaggi telefonici con l'attrice, il di lei marito e la curatrice educativa.

                                         Applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), i documenti nuovi sono ammissibili senza riguar­do ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui appaiono di rilievo, essi saranno quindi esaminati ai fini del giudizio.

                                   3.   Litigiosi rimangono, in appello, l'affidamento del figlio e la disciplina delle relazioni personali, il contributo di mantenimento per G__________ ove questi fosse affidato alla madre e i divieti di avvicinamento. In merito all'affidamento del figlio il Pretore aggiunto si è domandato anzitutto quale soluzione tutelasse meglio il bene del bambino. Analizzando il contesto socio-familiare delle parti, egli ha accertato che l'attrice ha sposato __________ P__________ il 29 novembre 2013, alla scadenza del suo permesso di soggiorno, divorziando poi dal medesimo il 10 ottobre 2017. AP 1 ha anche un altro figlio, R__________, che negli ultimi due anni ha visto solo durante alcuni fine settimana e nelle le vacanze scolastiche, giacché il ragazzo frequentava la scuola __________ a __________ (pagata dal di lui padre). L'attrice – ha continuato il Pretore aggiunto – ha deciso però (senza informare il padre, da poco scarcerato a __________) che R__________ non sarebbe tornato in Inghilterra, ma avrebbe frequentato una scuola privata in Svizzera (fr. 15 000.– annui di retta). Quanto alla situazione amministrativa dell'interessata, il primo giudice ha rilevato che costei risultava ufficialmente partita per la Russia il 2 maggio 2017 ed era sprovvista di un permesso di soggiorno, negatole dall'Ufficio ticinese della migrazione il 27 dicembre 2018, mentre una analoga richiesta era al vaglio nel Canton Vaud (sentenza impugnata, pag. 7).

                                         a)   Relativamente alla situazione logistica, il Pretore aggiunto ha appurato che l'attrice aveva sì stipulato due contratti di locazione per un appartamento in via __________ a __________, ma che tali contratti erano limitati a tre mesi e non parevano essere “vissuti” dall'interessata, una visita dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione avendo riscontrato un ambiente “asettico”. Per quanto riguarda­va l'abitazione di __________ (Como), l'attrice aveva prodotto inve­ce un contratto di locazione valido dal 10 dicembre 2018 al 9 dicembre 2022 (per una pigione di € 2300.– mensili). La situazione abitativa a __________, dove l'interessata, il figlio R__________ e il marito erano annunciati dal 5 agosto 2019, era per contro sconosciuta, l'attrice non avendo esibito alcun contratto, ma fornito soltanto l'indirizzo di un amico del marito, precisando che la casa da loro locata sarebbe stata verosimilmente pronta nel settembre del 2019 (sentenza impugnata, pag. 7 seg.).

                                         b)   Sotto il profilo finanziario – ha proseguito il Pretore aggiunto – l'attrice non lavora né è dato di sapere come si mantenes­se, avendo per il passato rilasciato versioni discordanti. Poco chiara risultava anche per il primo giudice la situazione futu­ra: pur avendo l'interessata prodotto un'attestazione della Divisione degli stranieri del Canton Vaud che autorizzava l'attività lavorativa del marito, non era certo che con il reddito annuo di fr. 107 000.– l'attuale marito sarebbe stato in grado di mantenere il nuovo nucleo familia­re (incluso R__________ e la sua retta scolastica). Oscuro rimaneva inoltre il provento effettivo che AP 1 trae­va da un suo appartamento di 3.5 locali a __________ (fr. 400.– o 500.– mensili, al lordo delle spese di manutenzione), ignorandosi finanche se quell'appartamento appartenesse a lei soltanto, come questa aveva dichiarato nella sua deposizione del 12 agosto 2019, oppure fosse in comproprietà con il fratello, come risultava dall'incarto del­l'Autorità regionale di protezione (sentenza impugnata, pag. 8 seg.).

                                         c)   Per quanto attiene al convenuto, il Pretore aggiunto ha accertato che egli è in possesso di un permesso di dimora, abita in un appartamento di 4.5 locali a __________ ed è proprietario della __________ GmbH di __________, da cui rica­va un reddito di fr. 5200.– mensili. Egli si vale dell'aiuto della madre per l'accudimento di G__________ e di un aiuto domestico per il governo della casa (sentenza impugnata, pag. 9).

                                         d)   Il primo giudice ha rilevato dipoi che, per quanto riguardava l'attrice, il test dei capelli aveva escluso un consumo di sostan­ze stupefacenti, di etanolo o paracetamolo nei 12 mesi antecedenti al prelievo, anche se il campione analizzato era colorato, il che avrebbe potuto “causare risultati falsi negativi”. Ciò valeva anche per quel che era del convenuto nei 2.5 o 3.5 mesi antecedenti, il capello analizzato misurando soli 2.5 cm (sentenza impugnata, pag. 9).

                                         e)   Circa la perizia sulle capacità genitoriali, il Pretore aggiunto ha riscontrato tratti disfunzionali della personalità dell'attrice, per la quale i figli “sono da lei iperinvestiti a livello narcisistico e utilizzati quali certificazione del proprio valore”. Dal referto emerge in particolare che AP 1 ha “scarsa capacità riflessiva con tendenza a proiettare la colpa sull'altro”, presenta “difficoltà a livello affettivo di stabilità” e denota “scarsa capacità di controllo emotivo”, al punto che “nel bilancio delle capacità (…) prevalgono nettamente i limiti rispetto alle risorse”. Per la dott. __________ B__________-S__________ l'interessata “non è in grado di sostenere adeguatamente il figlio nel processo di crescita e sviluppo attraverso adeguati atteggiamenti di accoglienza, di comprensione, di approvazione, incoraggiamento durante il percorso di crescita, di autonomizzazione, di allontanamento da sé adeguato e funzionale ad ottenere un beneficio per sé”. Secondo la perita – ha soggiunto il Pretore aggiunto – i limiti che l'interessata “presenta negli indicatori di idoneità genitoriale” possono bensì essere migliorati, ma solo con l'aiuto di un trattamento psicoterapico regolare che permetta il riconoscimento di quei limiti. Quanto al convenuto, la perizia ha accertato invece che egli “è in grado di supportare il figlio nel processo di crescita e di progressiva autonomizzazione”, ha capacità di accudimento e riflessione, sa mettersi in discussione e trasmettere regole di comportamento, rispondendo in modo adeguato ai bisogni del figlio, ed è stabile affettivamente. Egli non accusa quindi limiti negli indicatori di idoneità genitoriale, ma è in grado di sostenere adeguatamente il figlio nel processo di crescita e sviluppo attraverso atteggiamenti adeguati di accoglienza, comprensione, approvazione, incoraggiamento durante il percorso di crescita e di autonomizzazione (sentenza impugnata, pag. 9 seg.).

                                         f)    Il primo giudice non ha disconosciuto che le conclusioni peritali erano contestate dalla dott. L__________ S__________, psicologa e psicoterapeuta di __________ (Genova), alla quale l'at-trice si era rivolta in due occasioni (il 5 novembre 2018 e il 25 marzo 2019) per una valutazione delle sue capacità genitoriali. I due referti della specialista di parte non contengono tuttavia, per il Pretore aggiunto, elementi tali da mettere in dubbio la validità delle conclusioni peritali. Non avendo mai incontrato il convenuto, la perita di parte – per altro psicologa e non psichiatra – non si era espressa (né poteva) sulla questione di sapere quale genitore fosse maggiormente atto a tutelare gli interessi di G__________, mentre la necessità di ripristinare il rapporto madre-figlio non implica per forza l'affidamento del figlio alla madre. Riguardo alle critiche mos­se dalla dott. __________ S__________ alla perita per non avere questa osservato direttamente il rapporto del minore con entram­bi i genitori e per non avere valutato i contesti familiari e abituali né i dati socio-sanitari desumibili dai fascicoli giudiziari e amministrativi, il primo giudice ha precisato che tali importan­ti elementi non sono stati trascurati, ma sono stati raccolti direttamente dallo stesso giudice per il tramite della curatrice, della responsabile del __________ e dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione che ha esperito una valutazione socio-ambientale (sentenza impugnata, pag. 10 seg.).

                                         g)   Dalla valutazione socio-ambientale risulta inoltre – ha proseguito il Pretore aggiunto – una situazione logistica, lavorativa, finanziaria e amministrativa dell'attrice “nebulosa”, che non garantisce la necessaria stabilità per una crescita armoniosa di un bambino che ha bisogno di punti fermi dal profilo abitativo e affettivo. G__________ rischierebbe piuttosto lo stesso percorso del fratellastro, il quale per una scelta affettivamen­te azzardata della madre è stato sistemato in collegio in Inghilterra all'età di nemmeno sette anni. Per quanto attiene al padre, invece, il Pretore aggiunto ha rilevato una stabilità logistica, lavorativa e amministrativa, accertando che sotto il profilo affettivo il padre e la nonna, la quale aiuta AO 1 nella cura di G__________ insieme con una bambinaia, sono divenuti punti di riferimento per il figlio. L'Ufficio dell'aiu­to e della protezione – ha concluso il primo giudice – si è così allineato alla proposta di affidare G__________ al padre, pur auspicando l'inserimento del bambino in un nido d'infanzia che permetta di socializzare con altri bambini e di confrontarsi con altre figure educative, non senza interrogarsi se la frequenza delle visite non fosse eccessiva (sentenza impugnata, pag. 11 seg.).

                                         h)   In merito alle osservazioni della curatrice educativa e della direttrice del __________ (suor __________ D__________ M__________), il Pretore aggiunto ha appurato che dopo un primo pe-riodo contraddistinto da una forte conflittualità, con l'andare del tempo lo svolgimento dei diritti di visita è sembrato migliorare, salvo poi peggiorare di nuovo dal luglio del 2019. Dopo di allora il figlio è tornato a essere irrequieto, faticando a interagire in maniera armoniosa con la madre e manifesta­ndo episodi viepiù frequenti di aggressività (morsi, schiaffi e graffi), mentre in varie occasioni la madre non si è dimostrata in grado di gestire adeguatamente le reazioni del bambino, adottando strategie discutibili, come il fatto di non salutarlo (sentenza impugnata, pag. 12).

                                         i)     Nella sua valutazione complessiva il Pretore aggiunto ha ritenuto così che la situazione dell'attrice sia poco chiara e instabile sotto ogni punto di vista (abitativo, amministrativo, lavorativo ed economico), che le difficoltà di AP 1 nel sostenere adeguatamente il figlio, descritte dalla perita, erano confermate dalle osservazioni sull'esercizio dei diritti di visita e che l'idea stessa di genitorialità dell'attrice è opinabi­le, avendo essa deciso – come essa medesima ha riconosciuto nella sua deposizione del 12 agosto 2019 – un radica­le cambiamento di domicilio e di scolarizzazione dell'altro figlio senza confrontarsi né informare il padre. Avendo inoltre interrotto dopo nemmeno tre incontri con lo psicologo __________ I__________ il percorso psicoterapico consigliato dalla perita, l'attrice dimostra secondo il Pretore aggiunto una scarsa presa di coscienza. A ciò si contrappone una situazione di stabilità (logistica, lavorativa e amministrativa) del convenuto, il quale è stato capace di adottare le misure necessarie per l'accudimento di un bambino piccolo e che, insieme con la nonna, è diventato un punto di riferimento per G__________. Ciò posto, il pri­mo giudice ha reputato che modificare un assetto in essere da circa dieci mesi senza che l'attrice abbia comprovato un quadro generale più stabile non sarebbe conforme al bene del minore, onde per finire la conferma dell'affidamento di G__________ al padre (sentenza impugnata, pag. 13).

                                   4.   L'appellante deplora una “fragorosa ingerenza nell'ordinaria esistenza tra madre e figlio” che il Pretore aggiunto ha fondato su un'instabilità della sua situazione attuale “in urto alla realtà dei fatti”. Essa ricorda come la vicenda tragga origine da un'improvvisa segnalazione all'autorità di protezione in cui il convenuto “elencava una serie di supposte nefandezze”, in parte già smentite e in parte oggetto di denuncia penale. A parere dell'appellante la stabilità della sua attuale situazione poteva essere dimostrata già in prima sede se appena il Pretore aggiunto avesse considerato le prove offerte. L'interessata censura un accertamento erroneo dei fatti, a cominciare dalla rappresentazione dei rapporti fra l'altro figlio (R__________) e il di lui padre (__________ S__________), il quale ha dichiarato il 10 settembre 2019 che la decisione di scolarizzare R__________ in Inghilterra era stata presa congiuntamente su insistenza di lui medesimo, che ne ha assicurato il mantenimento (doc. C di appello). Circa la sua posizione amministrativa, l'appellante esibisce un permes­so di soggiorno rilasciatole il 6 settembre 2019 dal Canton Vaud (doc. D di appello). Quanto alla situazione abitati­va, essa adduce che dal 1° settembre al 31 ottobre 2019 la famiglia ha risieduto in una villa in route de __________ a __________ (doc. E di appel­lo) e da allora abita in una villa in route __________ __________ (contratto allegato alla lettera del 7 gennaio 2020). Non possono sussistere dubbi inoltre – essa rileva – sulla solvibilità del marito e sul suo impegno a mantenere la famiglia, come confer­ma una attestation sur l'honneur di __________ B__________ prodotta in appello (doc. F). L'appellante reputa altresì superata la valutazione socio-ambientale del febbraio del 2019 (aggiornata nell'aprile seguente), la sua situazione (logistica, affettiva, amministrativa) essendo nel frattempo completamente mutata. Mentre vanno attualizzate, a suo dire, le osservazioni poste a fondamento della sentenza impugnata dalla curatrice educativa e dalla direttrice del __________, dai più recen­ti rendiconti evincendosi che i rapporti tra genitori si stanno assestando (doc. G di appello).

                                         Secondo l'attrice, dipoi, l'accenno alla tintura dei capelli (un cosmetico usuale) per insinuare sospetti sull'attendibilità del test tossicologico non depone per la dovuta equanimità del primo giudice. E parzialità denota il fatto che il Pretore aggiunto si sia rifiutato di confrontare la perita dott. __________ B__________-S__________ con le considerazioni della dott. __________ S__________. L'appellante si duole in sostanza che il giudizio impugnato sia troppo favorevole al convenuto, trascurando che quegli è spesso in giro per il mondo e deve lasciare G__________l alle cure della nonna, domiciliata nell'Italia meridionale, e di una badante moldava residente a __________, impiegata senza permesso né assicurazione. Ciò posto – essa epiloga – il quadro è da ritenersi mutato e non permette più di giustificare “un intervento drastico e contrario ad ogni logica, che vuole un bimbo così piccolo affidato alle cure materne”. Si giustifica pertanto a suo parere l'accoglimento dell'appello, “se del caso previa assunzione delle prove ex art. 316 CPC” (audizione del marito __________ B__________, della curatrice __________ R__________ e della perita __________ B__________-S__________).

                                         a)   Quanto alla richiesta di sentire il marito dell'interessata, come pure la perita dott. __________ B__________-S__________ e la curatrice educativa __________ R__________, essa è formulata in via meramente ipotetica (“se del caso”). Comunque sia, non si scorge l'utilità di una simile richiesta ai fini del giudizio. Il marito dell'attrice ha già avuto modo di esprimersi spontaneamente davanti a questa Camera, mentre non è dato a divedere che cosa la curatrice educativa potrebbe aggiungere a quanto già figura nelle sue comunicazioni agli atti.

                                               Trattandosi dell'audizione della perita, l'appellante sembra postularne l'escussione per sottoporre alla medesima le conclusioni della dott. __________ S__________. Ora, in linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglian­za elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle pro­ve”: DTF 145 I 171 consid. 4.1 con richiami). Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha spiegato all'udienza del 12 agosto 2019 perché rinunciava a sentire la perita: perché l'attrice non adduceva motivi che ne imponessero la deposizione, mai chiesta in precedenza, e perché la perizia risultava “chiara e comprensibile”. Nella sentenza impugnata egli ha illustrato inoltre perché la valutazione della dott. __________ S__________ non inficia le conclusioni della perizia giudiziaria (sopra, consid. 3). Con tale argomentazione l'attrice non si confronta nemmeno di scorcio. Ciò rende l'appello finanche irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

                                         b)   Per quel che è del preteso accertamento dei fatti “in urto alla realtà dei fatti”, l'obiezione manca di consistenza nella misura in cui riguarda la situazione al momento del giudizio. Come si è visto in sintesi (consid. 3f), il Pretore aggiunto ha fondato la propria decisione sui numerosi e convergenti elementi probatori raccolti nel corso dell'istruttoria. Il padre di R__________ affer­ma, sconfessando una propria dichiarazione del 25 gennaio 2019 (doc. 30), che la scolarizzazione di R__________ in Inghilterra è stata concordata (doc. C di appello), ma ciò nulla muta al fatto – addotto dall'attrice medesima – che il cambiamento di domicilio e di scolarizzazione in Svizzera sia stato deciso da AP 1 senza confrontarsi né informarlo, come ha appurato il primo giudice. Né può seriamente revocarsi in dubbio che al momento in cui ha statuito il primo giudice la situazione logistica e amministrativa dell'interessata fosse ancora incerta. L'attrice non aveva ancora recato prove sulla sua stabile residenza a __________, mentre il permesso di soggiorno le è stato rilasciato solo dopo la sentenza impugnata (doc. D di appello). In condizioni del genere non rimaneva così al Pretore aggiunto che basarsi sulla valutazione socio-ambientale dell'aprile 2019.

                                         c)   Relativamente alla situazione successiva alla sentenza impugnata, essa è effettivamente cambiata, sia perché AP 1 possiede ora un valido titolo di soggiorno in Svizze­ra, sia perché la sua situazione finanziaria e abitativa risulta meglio consolidata (contratto di locazione accluso alla lettera del 7 gennaio 2020), non sussistendo motivo per dubitare che l'attuale marito intenda sostenere finanziariamente lei e i due figli. Si può convenire dunque che la valutazione socio-ambientale da cui si è dipartito il primo giudice appaia per ampi versi mutata. È possibile inoltre che lo svolgimento delle relazioni personali tra madre e figlio sia attualmente meno conflittuale, come sembra lasciar intendere una comunicazione della curatrice educativa dell'8 settembre 2019 (doc. G di appello). Induce a cautela nondimeno l'incresciosa campagna denigratoria messa in scena dall'attrice sul suo profilo Face­book dopo l'emanazione della sentenza del Pretore aggiunto, con insulti all'indirizzo della controparte e delle autorità, ma anche con immagini di G__________ (doc. 47 a 49) nonostante l'impegno da lei assunto in prima sede di non pubblicare fotografie in rete (sentenza impugnata, pag. 14; verbale del 12 agosto 2019, pag. 6). Perplessi lasciano altresì i più recenti richiami all'ordine della curatrice educativa (messaggio telefonico del 28 gennaio 2020 allegato alla lettera 18 febbraio 2020 del­l'avv. PA 1).  

                                         d)   Posto ciò, pur riconoscendo che il quadro generale dell'appellante è diventato più stabile, il miglioramento non può dirsi tale da giustificare una modifica dell'affidamento di G__________. Dovendosi decidere sulla custodia di un figlio, in effetti, determinan­te è l'interesse del minorenne a un armonioso svilup­po fisico, psichico e intellettuale. L'interesse dei genitori passa in secondo piano (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3). In primo luo­go occorre accertare pertanto la capacità educativa dei genitori (loc. cit.). La dottrina definisce tale capacità come la volontà di amare il figlio, di rispettarlo, di dargli regole e di orientarlo nel suo percorso, nella sua evoluzio­ne psicologica e sociale. Ciò include la capacità e la disponibilità a essere un punto di riferimento, la capacità di riconoscere le esigenze del figlio e di reagire in modo adegua­to, come pure la capacità di trasmettere valori e regole, garantendo stabilità nell'educazione e nelle relazioni (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 465 nota 1672). Chi non possie­de siffatte attitudini non può, di principio, invocare altri criteri (come ad esempio la stabilità del quadro educativo) che presiedo­no all'attribuzione della custodia e che vanno esaminati solo nella misura in cui la capacità educativa dei genitori risulti equivalente (cfr. RtiD II-2012 pag. 797 consid. 4). I motivi che ostano a tale capacità (debolezza di carattere, malattia, dipendenza) non sono invece di rilievo (Meier/Stettler, op. cit., pag. 465 n. 695 e pag. 766).

                                               Nella fattispecie la perita giudiziaria ha riscontrato nell'attrice una serie di limiti che l'hanno indotta a non ritenerla in grado – contrariamene al convenuto – di sostenere adeguatamente il figlio “nel processo di crescita e sviluppo attraver­so adeguati atteggiamenti di accoglienza, di comprensione, di approvazione, incoraggiamento durante il percorso di crescita, di autonomizzazione e di allontanamento da sé adeguato e funzionale ad ottenere un beneficio per sé” (referto del 22 febbraio 2019, pag. 10). Essa ha precisato che i limiti denotati dall'attrice negli indicatori di idoneità genitoriale (e che prevalgono nettamente rispetto alle risorse) possono essere migliorati ove siano adeguatamente trattati (loc. cit.). Se non che, come ha accertato senza contestazione il primo giudice, il percorso intrapreso dall'interessata con lo psicoterapeuta __________ I__________ è stato interrotto dopo tre colloqui di valutazione proprio perché AP 1 “non riconosce di avere problemi rispetto alla genitorialità” (rapporto 8 aprile 2019 di __________ I__________). In condizioni del genere la decisione del Pretore aggiunto, che ha accreditato le conclusioni peritali confermate anche da altri riscontri oggettivi (come l'osservazione sui diritti di visita e sul metodo educativo applicato con l'altro figlio, R__________), non è criticabile, né l'appellante adduce censure suscettibili di far dubitare seriamente di tali risultanze (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_1013/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 4 e 5 in: FamPra.ch 2019 pag. 618). Contrariamente a quanto crede l'appellante, poi, il solo fatto che il figlio sia in tenera età non impone un affidamento a priori alle cure della madre, decisivi al proposito essendo unicamente i criteri menzionati dianzi.

                                         e)   Circa l'accusa di parzialità rivolta dall'appellante al Pretore aggiunto per avere egli cercato di sminuire “la cristallina risultanza” del test tossicologico “evocando la tintura di capelli”, essa è destituita di fondamento. Al riguardo il primo giudice si è limitato a riportare le conclusioni del rapporto di analisi 7 dicembre 2018 dell'Istituto __________ di __________, dal quale si evince che “il campione di capelli analizzato era di colore rosso-viola; le tinture e le decolorazioni possono causare risultati falsi negativi nella misurazio­ne di sostanze stupefacenti, farmaci e etilglucuronide” (pag. 4, nel fascicolo “Rich. II”). Inconsistente, per quanto testé illustrato (consid. a), si rivela altresì il rimprovero di parzialità per avere il primo giudice rifiutato di sottoporre alla perita le valutazioni della dott. __________ S__________. Su questo punto non giova ripetersi.

                                         f)    Quanto al biasimo mosso al Pretore aggiunto di avere emanato un giudizio sbilanciato in favore del padre, trascurando che questi gira spesso il mondo per lavoro, esso si fonda su una congettura dell'appellante che non trova riscontro agli atti. Nella sua deposizione del 12 agosto 2019 AO 1 ha dichiarato – senza essere smentito dai fatti – di essersi recato in due occasioni (per due o tre giorni) in Cina per motivi di lavoro e di avere affidato la cura di G__________ alla propria madre (nella prima occasione) o ai suoi genitori (nella seconda occasione). Che poi la nonna paterna S__________ M__________ sia formalmente domiciliata a __________ (Avellino) è ammesso dal convenuto, il quale ha precisato però che dalla nascita di G__________ essa risiede sostanzialmen­te presso di lui ed è disposta a domiciliarsi in Svizzera (verbale del 12 agosto 2019, pag. 5). Ciò trova riscontro indiretto nel rapporto 16 aprile 2019 dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, dal quale si desume che la nonna paterna è diventata anch'essa un punto di riferimento per G__________ (pag. 6). Senza rilievo ai fini del presente giudizio è infine la posizione amministrativa e assicurativa della badante moldava, illustrata dallo stesso convenuto (verbale del 12 agosto 2019, pag. 5), per tacere del fatto che AO 1 ha prospettato, comunque sia, “una nuova figura, che verrà contrattualizzata come opportuno” (osservazioni, pag. 14). Tutto ponderato, dunque, la decisione del Pretore aggiunto di lasciare il figlio alla custodia del padre resiste alla critica.

                                   5.   Per quanto attiene alla disciplina delle relazioni personali tra AP 1 e il figlio, il Pretore aggiunto ha rilevato che la direttrice del __________ ha sottolineato, nel suo rapporto del 25 giugno 2019, l'importanza per G__________ di confrontarsi con altri bambini in un luogo neutro. Auspicando la possibilità di far frequentare a G__________ l'asilo nido, essa proponeva così diritti di visita settimanali o quindicinali. Analogamente – ha soggiunto il primo giudice – la curatrice e l'Ufficio dell'aiuto e della protezione esprimevano dubbi sull'assetto in vigore dal 25 febbraio 2019. Reputavano eccessiva la cadenza di quattro giorni su sette per il benessere e l'equilibrio del bambino e invitavano a considerare la possibilità di una riduzione per dare maggior peso alla qualità rispetto alla quantità degli incontri, il che avrebbe potuto giovare alla relazione tra madre e figlio. Ciò premesso, il primo giudice ha ritenuto opportuno seguire le indicazioni ricevute e ha fissato le relazioni personali in un incontro settimanale nel __________ per la durata di due ore, sotto sorveglianza della curatrice o, in caso di impedimento di lei, di una persona che lavori in quel centro (sentenza impugnata, pag. 14). Da parte sua l'appellante si duole che con il “limitatissimo” assetto stabilito dal primo giudice essa non potrà instaurare un genuino rapporto con il figlio. Nella sua richiesta del 7 gennaio 2020 essa insta così perché sia ripristinato il diritto di visita di tre volte la settimana per due ore o che tale diritto sia esteso a tre mezze giornate la settimana.

                                         a)   Il genitore non affidatario ha il diritto di mantenere con il figlio le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto va definito secondo il bene del minorenne alla luce delle circostanze concrete. Siccome per uno svilup­po equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8), le visite del genitore non affidatario meritano di essere promosse per quanto possibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019, consid. 4). Il diritto di visita, tuttavia, può essere limitato, negato o revocato se nuoce al bene del minorenne, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei loro doveri o non si curano seriamente del figlio, oppure per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). Il bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne. Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità (RtiD I-2019 n. 6c pag. 503 consid. 5a con numerosi richiami). La stessa sorveglianza degli incontri dev'essere per principio un provvedimento transitorio, per quanto possibile limitato nel tempo (sentenza del Tribunale federale 5A_962/2018 del 2 maggio 2019 consid. 5.5.2 con rinvii).

                                         b)   Nel caso specifico non fa dubbio che i rapporti fra genitori siano difficili, come conferma la più recente denuncia sporta dall'appellante il 7 aprile 2020 in odio del convenuto per ave­re quegli ostacolato la regolarizzazione dei documenti di

                                               G__________ nonostante quanto deciso dal Pretore aggiunto nel dispositivo n. 5 (passato in giudicato) della sentenza impugna­ta. Restrizioni si giustificano tuttavia unicamente qualora, in base a circostanze concrete, il bene del bambino appaia minacciato. Ora, gli episodi aggressivi manifestati da G__________ nei confronti della madre nel luglio del 2019, come pure le difficoltà riscontrate dalla medesima nel gestire simili situazioni e nel relazionarsi con il figlio non mancano di destare perplessità (“la mamma appare comunque poco in ascolto del bambino e non sempre sa lasciargli uno spazio per sperimentare e divertirsi”: rapporto 25 giugno 2019 del __________, pag. 2). Ad ogni buon conto, nessuno degli operatori che seguono G__________ e alle cui indicazioni il Pretore aggiunto ha dichiarato di volersi attenere ha proposto una riduzione delle relazioni personali nella misura stabilita nella decisione impugnata. Costoro hanno proposto bensì di ridur­re la frequenza degli incontri, ritenuta eccessiva per il bene e l'equilibrio del figlio, nell'intento di puntare su una migliore qualità e permettere a G__________ di frequentare l'asilo nido, ma non hanno auspicato di limitare a due ore settimanali gli incontri tra madre e figlio. Neppure il convenuto, che all'udien­za del 12 agosto 2019 prospettava tre diritti di visita mensili da esercitare sull'arco di un pomeriggio, si era spinto a tanto.

                                         c)   Nelle circostanze descritte è opportuno che questa Camera rimedi alla situazione e preveda, tenuto conto delle considerazioni che precedono, una regolamentazione progressiva del diritto di visita con puntuali verifiche della curatrice educativa. Dovendosi modificare un assetto in vigore non si deve procedere in modo repentino, fosse solo per rispetto delle esigenze di stabilità dal profilo socio-educativo e di continuità nelle relazioni affettive con i figli, ma occorre preparare coscienziosamente il cambiamento (RtiD I-2019 n. 6c pag. 503 consid. 5f con riferimento). Riguardo al luogo in cui esercitare le visite, data la conflittualità dei genitori e la lontana dimora della madre si giustifica di mantenere, almeno per le prime tre volte dopo l'attuale sentenza, gli incontri sotto sorveglianza al __________ della Casa __________ o, in caso di indisponibilità, in un altro punto d'incontro designa­to dalla curatrice educativa. Ove ciò non fosse fattibile per le restrizioni imposte dall'attuale emergenza pandemica, la curatrice educativa proporrà temporanee modalità alternative. Quanto alla tempistica, per quanto illustrato (consid. b) la frequenza settimanale va mantenuta, mentre è opportuno estendere senza indugio la durata degli incontri a tre ore, in modo che la curatrice educativa (o la persona da lei autorizzata) possa verificare l'evolvere della situazione: il comportamento della madre, quello del figlio, i loro vicendevoli rapporti e le capacità del genitore di occuparsi convenientemente del bambino.

                                               Successivamente conviene ampliare le visite fino a quattro ore, togliendo la sorveglianza, il che corrisponde a quanto la prassi cantonale prevede abitualmente nel caso di bambini in età prescolastica, ferme restando le verifiche puntuali da par­te della curatrice educativa (RtiD II-2004 pag. 620 consid. 10; sulla prassi più restrittiva di altri Cantoni: Büchler in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 23 ad art. 273; Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizio­ne, n. 15 ad art. 273). Considerate le particolarità del caso (domicilio lontano, conflittualità fra genitori), la consegna e riconsegna di G__________ avverrà anche a quel momento per il tramite della curatrice educativa. Oltre a ciò, vanno garantiti regolari contatti telefonici (videochiamate) almeno due volte la settimana (di regola il giovedì e la domenica, fra le ore 18 e le 19). Per quanto attiene ai costi legati all'esercizio delle relazioni personali, infine, non sussiste motivo per scostarsi dalla disciplina del primo giudice (riparto a metà) che le parti nemmeno discutono. Dovessero sorgere divergenze sull'attuazione pratica delle visite o dovesse rivelarsi inadeguato il regime ordinario degli incontri, entrambi i genitori potranno sempre chiedere la modifica di tempi e mo­di rivolgendosi all'autorità di protezione dei minori (art. 298d cpv. 2 CC). Entro tali limiti l'appello merita pertanto accoglimento.

                                   6.   Confermato l'affidamento di G__________ al padre, le richieste dell'appellante di stabilire a carico di lui un contributo di mantenimento per il figlio e di regolare il diritto di visita paterno, formulate nel caso in cui le fosse attribuita la custodia di G__________, risultano sen­za oggetto. L'appellante chiede anche di revocare “di riflesso” i divieti di avvicinamento. Quand'anche simile richiesta non fosse subordinata all'accoglimento dell'appello, essa non potrebbe tuttavia trovare accoglimento. Il Pretore aggiunto ha giustificato il mantenimento del divieto con la conflittualità tra le parti, sfociata in interventi di polizia, denunce penali, aggressioni orali, appostamenti anche di terze persone (verbale del 25 febbraio 2019, pag. 2), come pure con le “vicissitudini che hanno contraddistinto la procedura con il coinvolgimento mediatico”. L'appellante non discute ciò. Si limita a ritenere “superfluo” il divieto, confidando in un rasserenamento tra genitori che finora però, vista anche la più recente denuncia presentata dall'appellante il 7 aprile 2020, rimane una mera speranza.

                                   7.   Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sulla disciplina del diritto di visita, mentre soccombe sul resto (affidamento di G__________, contributo di mantenimento e divieti di avvicinamento). Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti tre quarti delle spese e che rifonda alla controparte, la quale ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'

                                         adeguata indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Quanto alle spese e alle ripetibili di primo grado che il Pretore aggiunto ha posto interamente a carico dell'attrice, l'appellante si limita a criticarle, ma non precisa in che misura il dispositivo impugnato sia da riformare. Indeterminata, tale richiesta risulta pertanto irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2).

                                   8.   Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le decisioni relative all'affidamento di un figlio e all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

  AP 1 eserciterà, in caso di disaccordo, il diritto di visita al figlio G__________ come segue:

–  una volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, sot­to sorveglianza della curatrice (o, in caso d'impedimento, di una persona autorizzata dalla curatrice) nel punto d'incontro della Casa __________ a __________ oppure, in caso di indisponibilità, in un punto d'incontro designato dalla curatrice;

–  dopo le prime tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della curatrice, una volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, senza sorveglianza. La consegna e la riconsegna del figlio avverrà per il tramite della curatrice nel luogo ch'essa avrà designato;

–  dopo altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della curatrice, una volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 10.15 alle ore 14.15, senza sorveglianza. La con-segna e la riconsegna del figlio avverrà per il tramite della curatrice nel luogo ch'essa avrà designato;

–  almeno due contatti telefonici (videochiamate) la settimana, di regola il giovedì e la domenica fra le ore 18.00 e le 19.00;

–  i costi per l'esercizio delle relazioni personali sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico dell'appellante medesima e

                                         per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione a:

                                         –    (in estratto: consid. 5 e dispositivo n. 1);

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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