Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.2020 11.2019.108

27 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·12,955 mots·~1h 5min·5

Résumé

Divorzio: liquidazione del regime dei beni, contributi alimentari per moglie e figlio maggiorenne, attribuzione di accrediti per compiti educativi

Texte intégral

Incarto n. 11.2019.108

Lugano, 27 ottobre 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2017.5 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 2 marzo 2017 da

 AP 1   (patrocinato dall'avv. dott.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 19 settembre 2019 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore il 19 agosto 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1966) e AO 1 (1966) si sono sposati ad __________ il 6 settembre 1991. Dal matrimonio sono nati O__________, il 2 luglio 1996, e J__________, il 22 dicembre 2001. Il marito è un funzionario dell'Ufficio __________ a __________. La moglie, venditrice diplomata, è ausiliaria di cure a tempo parziale (80%) in una casa per anziani a __________. I coniugi vivono separati dal 1° marzo 2015, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 2263 RFD di __________, sezione di __________, intestata ai coniugi in ragio­ne di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________.

                                  B.   Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 20 marzo 2015 dinanzi al Pretore del Distretto di Riviera, a un'udienza del 22 aprile 2015 i coniugi si sono accordati sulla vita separata, sull'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie (con mobili e suppellettili) e sull'affidamen­to di J__________ a quest'ultima per la cura e l'educazione, riservato il diritto di visita paterno. Il figlio O__________ era già maggiorenne. AP 1 si è impegnato da parte sua a versare dal 1° maggio 2015 un contributo alimentare di fr. 850.– mensili indicizzati per la moglie con un'aggiunta di fr. 456.– a fine anno, come pure un contributo alimentare per J__________ di fr. 1650.– mensili indicizzati, assegni familiari non compresi. I coniugi si sono intesi inoltre sulla suddivisio­ne a metà delle spese straordinarie concordate per il figlio. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante (inc. SO.2015.108). Il 17 gennaio 2017 AP 1 ha postulato una modifica del­le misure a tutela dell'unione coniugale, chiedendo la soppressione del contributo alimentare per la moglie (inc. SO.2017.13).

                                  C.   Il 2 marzo 2017 lo stesso AP 1 ha introdotto azione di divorzio non motivata davanti al medesimo Pretore, prospettando l'affidamento di J__________ alla madre, con autorità parentale congiunta (riservato il suo diritto di visita), e offrendo dal 1° mar­zo 2017 un contributo alimentare per il solo J__________ di fr. 1650.– mensili, non sen­za sollecitare la nomina di un curatore educativo. In esito allo scioglimento del regime matrimoniale egli ha proposto che ogni coniuge rimanes­se proprietario dei beni a lui intestati e responsabile dei debiti da lui contratti, che i beni mobili e le suppellettili fossero suddivisi di comune accordo, che la comproprietà dell'abitazione coniugale fosse sciolta mediante vendita dell'immobile e riparto a metà del ricavo, dedotto il debito ipotecario, una volta rimborsato all'istituto di previdenza il prelie­vo anticipato dal suo ‟secondo pilastroˮ. Infine egli ha postulato la divisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio.

                                  D.   All'udienza di conciliazione del 28 marzo 2017 le parti si sono accordate sul principio del divorzio, sull'affidamento del figlio alla madre con il più ampio diritto alle relazioni personali paterne, sull'esercizio congiunto dell'autorità parentale, sul contributo alimentare per il figlio, sulla liquidazione del regime matrimoniale, salvo lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniuga­le, e sulla divisione a metà degli averi previdenziali. Non si sono intese per contro sulle altre questioni, in particolare sul contributo alimentare per la moglie. Il Pretore ha assegnato così a AP 1 un termine di 30 giorni per motivare la petizione sui punti controversi e ha disposto l'ascolto del figlio, che ha avuto luogo il 31 marzo 2017. Il 1° maggio 2017 l'attore si è trasferito in un appartamento a __________.

                                  E.   Nel suo memoriale del 12 maggio 2017 AP 1 ha confermato le richieste iniziali, chiedendo nondimeno di adeguare il contributo alimentare per il figlio alle nuove raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Il 17 maggio 2017 il Pretore ha sospeso la procedura volta alla modifica delle misure a protezione del­l'unione coniugale introdotta dallo stesso AP 1 (inc. SO.2017.13). In seguito a un violento alter­co coniugale intervenuto il 3 luglio 2017, AO 1 ha adito il Pretore in via cautelare nella causa di divorzio perché fosse ordinato al marito – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non avvicinarla, di tenersi ad alme­no 300 m dall'abitazione coniugale e di non trattenersi nei dintor­ni della casa per anziani di __________. Il Pretore ha accolto l'istanza inaudita parte quello stesso giorno (inc. CA.2017.41/42). Da allora il figlio J__________ rifiuta ogni incontro con il padre.

                                  F.   Nella sua risposta del 25 agosto 2017 AO 1 ha postulato l'affidamento del figlio con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per sé di almeno fr. 850.– mensili indicizzati oltre alla mezza eccedenza del bilancio coniugale che sarebbe risultata dall'istruttoria, da ricalcolare una volta decaduto il contributo

                                         alimentare per il figlio, e un contributo alimentare per J__________ di fr. 1650.– mensili indicizzati (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età, “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”. Essa ha chiesto altresì che le spese straordinarie concordate per il figlio fossero assunte dai genitori in ragione di metà ciascuno. In liquidazione del regime dei beni la convenuta ha instato per differire lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale fino alla maggiore età di J__________ o fino al termine della formazione di lui, dichiarando di assumere nel frattempo le spese di manutenzione immobiliare.

                                         Dopo di allora essa ha proposto che le parti si accordassero sul­lo scioglimento della comproprietà e che in caso di disaccordo l'immobile fosse venduto all'asta con suddivisione del provento a metà e rifusione delle spese da lei sopportate per la casa, esclu­sa la manutenzione ordinaria, rivendicando l'attribuzione di mobili e suppellettili. Infine essa ha preteso la metà del valore di riscatto di due polizze assicurative intestate al marito, il saldo di un conto intestato all'attore presso la Banca __________, il versamento di fr. 3500.– con interessi dal 1° luglio 2017 e di fr. 7050.– per contributi alimentari arretrati (con interessi dal 5 settembre 2016), l'attribuzione delle automobili in dotazione della famiglia ai rispettivi detentori, il pagamento delle imposte arretrate proporzionalmente alle entrate delle parti e la suddivisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio.

                                  G.   A un'udienza istruttoria del 24 novembre 2017 AP 1 ha presentato un memoriale in cui, ‟a dipendenza se interverrà o meno un accordoˮ, ha sollecitato un contributo alimentare per sé di fr. 250.– mensili, come pure la soppressione retroattiva dal 1° mar­zo 2017 dei contributi alimentari per moglie e figlio pattuiti il 22 aprile 2015. AO 1 ha contestato la richiesta. Alle prime arringhe del 23 gennaio 2018 nella causa di divorzio il marito ha confermato l'istanza cautelare e le richieste di merito del 24 novembre 2017, salvo rinunciare al contributo alimentare per sé, e ha notificato prove. La moglie ha notificato a sua volta determinate prove. Chiamata a presentare osservazioni all'istan­za cautelare del marito, con osservazioni del 21 febbraio 2018 AO 1 ha proposto di respingerla. Nel merito essa ha mantenuto le richieste formulate nella risposta del 25 agosto 2017, chiedendo che il marito le versi anche fr. 456.– mensili con interessi dal 1° gennaio 2017, fr. 456.– mensili con interessi dal 1° gennaio 2018 per contributi alimentari arretrati e fr. 312.– con interessi dal 1° gennaio 2018 per spese straordinarie del figlio.

                                  H.   L'istruttoria di merito è iniziata il 16 maggio 2018. In una replica del 30 maggio 2018 AP 1 ha riaffermato le sue domande cautelari e di merito, ribadendo tali domande in un al­legato del 30 maggio 2018. Con duplica cautelare del 25 giugno 2018 AO 1 ha riaffermato le proprie richieste, postulando nel merito il versamento di ulteriori fr. 7000.– per il riscatto di una polizza assicurativa del marito. Inoltre essa ha aumentato le pretese per contributi alimentari arretrati a fr. 1750.– mensili con interessi dal 1° gennaio 2016, a fr. 300.– mensili con interessi dal 1° aprile 2017 e a fr. 456.– mensili con interessi dal 1° gennaio 2018, portando a fr. 686.50 mensili con interessi dal 1° gennaio 2018 la sua spettanza per spese straordinarie in favore del figlio. Al dibattimento cautelare sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti, come pure le prove esperite nella causa di divorzio (inc. CA.2018.3). L'istruttoria di merito e cautelare si sono chiuse quello stesso 3 ottobre 2018. Alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

                                    I.   Nel suo allegato conclusivo del 14 gennaio 2019, cautelare e di merito, AP 1 ha riaffermato le proprie domande. Per quanto attiene al divorzio, in specie, egli si è limitato a chiedere che il figlio J__________ fosse affidato alla madre, riservato il suo diritto di visita, e che il contributo alimentare per quest'ultimo fosse soppresso dal 1° marzo 2017, alla stessa stregua di quello per la moglie. In liquidazione del regime matrimoniale egli non ha avanzato pretese.

                                         In un memoriale conclusivo del 14 gennaio 2019 la convenuta ha ribadito la propria posizione, postulando inoltre l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi, un contributo alimentare per

                                         sé di fr. 1699.10 mensili indicizzati fino al 31 dicembre 2019 (fr. 1061.20 a copertura del­l'ammanco e fr. 637.90 di mezza eccedenza nel bilancio coniugale), ridotto a fr. 1061.20 mensili dal 1° gennaio 2020 e ulteriormente ridotto dal mese successivo alla vendita dell'abitazione coniugale, fino al pensionamento del marito. Essa ha aggiornato altresì il contributo alimentare per il figlio a fr. 1639.30 mensili indicizzati fino al dicembre 2019 (assegni familiari non compresi), aggiungendo dal 1° gennaio 2020 la differenza tra il premio effettivo versato alla cassa malati e quello precedente di fr. 129.90 mensili. In liquidazione del regime matrimoniale essa ha instato poi perché alla vendita dell'abitazione le siano rimborsate le spese sopportate per la casa, esclusa la manutenzione ordinaria e gli ammortamenti eseguiti dal 2 marzo 2017. Infine essa ha aumentato a fr. 1202.70 con interessi dal 23 gennaio 2018 la pretesa per spese straordinarie del figlio e ha postulato la rifusione di fr. 7681.80 con interessi dall'8 marzo 2016 per il riscatto di una polizza assicurativa del marito. Invitato a esprimersi sul memoriale della moglie, AP 1 ha dichiarato il 24 luglio 2019 di contestarne le domande.

                                  L.   Statuendo il 19 agosto 2019, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare del marito (inc. CA.2018.3). Nel merito egli ha pronunciato il divorzio, ha affidato J__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno) con esercizio dell'autorità parentale congiunta, ha dato atto che il diritto di visita era sospeso per volontà del figlio e ha fissato in fr. 158 773.– l'importo che la cassa pensione del marito deve trasferire a quella della moglie in seguito al riparto degli averi previdenziali. Il Pretore ha differito poi lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale fino al termine della formazione professionale di J__________, attribuendo l'alloggio in uso alla moglie fino a quel momento, con obbligo per la medesima di assumere gli interessi ipotecari, l'ammortamen­to e le spese di manutenzio­ne. Dopo di allora egli ha stabilito che le parti potranno accordarsi sullo scioglimento della comproprietà e che in caso di disaccordo l'immobile andrà venduto all'asta al più tardi sei mesi dopo il termine della formazione del figlio, con suddivisione del ricavo a metà, dedotte le spese, il rimborso del mutuo, le tasse e il prelievo anticipato dalla cassa pensione del marito, alla moglie dovendo essere rifuse per converso ‟le eventuali spese sopportate per la casa ad esclusione della manutenzione ordinariaˮ, con attribuzione di mobili e suppellettili.

                                         Ciò posto, il Pretore ha condannato il marito a versare alla moglie la metà del valore di riscatto, il 2 marzo 2017, di una polizza n. __________ presso __________ SA e di un'altra poliz­za n. __________ presso la __________, ha stabilito che il saldo di un conto IBAN __________ intestato al marito è proprie­tà esclusiva della moglie, ha obbligato l'attore a versare alla convenuta entro 20 giorni fr. 3500.– con interessi dal 1° luglio 2017, fr. 1202.70 con interessi dal 23 gennaio 2018 per spe­se straor­dinarie del figlio, fr. 7000.– con interessi dall'8 marzo 2016

                                         per la metà del valore di riscatto di una polizza assicurativa n. __________ presso __________ SA, ha attribuito le automobili ai rispettivi detentori, ha suddiviso le eventuali imposte arretrate in proporzione alle entrate dei coniugi e ha attribuito gli accrediti per compiti educativi alla moglie.

                                         Il Pretore ha condannato inoltre AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari indicizzati:

                                         –   per la moglie:

                                             fr. 1371.– mensili (di cui fr. 860.45 quale “metà eccedenza”), ‟ritenuto che a partire dal 1° gennaio 2020 l'eccedenza sarà diminuita dell'importo pari a ½ della differenza tra il premio effettivo che J__________ pagherà per la cassa malati e l'attuale premio di fr. 129.90ˮ;

                                             fr. 1319.75 mensili (di cui fr. 911.75 quale “metà eccedenza”) ‟a partire dalla vendita dell'abitazione coniugale se il figlio non ha ancora terminato la formazione professionale, ritenuto che a partire dal 1° gennaio 2020 l'eccedenza sarà diminuita del­l'importo pari a ½ della differenza tra il premio effettivo che J__________ pagherà per la cassa malati e l'attuale premio di fr. 129.90ˮ;

                                              fr. 1743.60 mensili (di cui fr. 1019.– quale “metà eccedenza”) ‟a partire dalla vendita dell'abitazione coniugale e senza obblighi contributivi a favore del figlioˮ;

                                         –   per J__________:

                                             fr. 1588.– mensili, assegni familiari non compresi, fino al termine della formazione scolastica o professionale con aumento dell'importo, dal 1° gennaio 2020, pari alla differenza tra il premio effettivo per la cassa malati e l'attuale premio di fr. 129.90 mensili.

                                         Infine il Pretore ha suddiviso a metà le spese straordinarie del figlio. Gli oneri processuali di fr. 5390.– complessivi sono stati posti a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 20 149.– per ripetibili ridotte.

                                  M.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 settembre 2019 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accertare che il figlio rifiuta senza motivo di riallacciare rapporti personali con lui dal febbraio o marzo del 2017, che la liquidazione dell'abitazione coniugale ‟sottostà alle norme sulla comproprietàˮ, che mobili e suppellettili vanno attribuiti in comproprietà alle parti (o eventualmente suddivisi secondo le regole della comproprietà), che egli ha diritto al valore di riscatto delle due note polizze assicurative, che il saldo del conto IBAN __________ rimane di sua pertinenza, che nulla egli deve alla moglie in liquidazione del regime matrimoniale, come nessun contributo alimentare deve a lei o al figlio, e che nessun credito per compiti educativi va attribuito alla moglie, J__________ avendo compiuto 18 anni il 22 dicembre 2019. Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2020 AO 1 propone, per sé e in rappresentanza del figlio J__________ (di cui allega una procura), di respingere l'appello. In una sua dichiarazione il figlio chiede inoltre di portare il contributo alimentare in suo favore a fr. 1831.35 mensili per considerare il suo nuovo premio della cassa malati.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese in discussione davanti al Pretore (liquidazione del regime dei beni e contributi di mantenimento). Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta

                                         al patrocinatore dell'attore il 21 agosto 2019 (traccia dell'invio n. __________, agli atti). Inoltrato il 19 settembre 2019, ultimo giorno utile, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'auto-rità parentale, oppure il genitore affidatario in caso di autorità parentale congiunta (Bachofner/Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag. 620), è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minoren­ni, facendo valere tali diritti personalmente in giudizio (DTF 136 III 365). La prerogativa accordata al detentore dell'autorità parentale o al genitore affidatario continua anche dopo la maggiore età del figlio, sempre che, ove sia divenuto maggiorenne in corso di procedu­ra, il figlio approvi le richieste avanzate in sua vece dal genitore (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2019.24/25 del 4 maggio 2020 consid. 3). Nella fattispecie il figlio J__________ è divenuto maggiorenne in pendenza di appello, il 22 dicembre 2019. Il 27 gennaio 2020 egli ha dichiarato di autorizzare la madre a rappresentarlo per chiedere la conferma dei contributi alimentari in suo favore decisi dal Pretore fino al termine del percorso formativo, precisando che il premio della sua cassa malati ammonta ora a fr. 373.25 mensili, sicché il contributo alimentare va fissato in fr. 1831.35 mensili. Nelle circostanze descritte AO 1 può ritenersi abilitata a procedere anche in rappresentanza del figlio.

                                   3.   Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude, oltre alla citata procura di J__________, attestati del premio relativo alla cas­sa malati del medesimo, dal 1° gennaio 2020 in poi, di fr. 316.45 mensili per la copertura secondo la LAMal e di fr. 56.80 mensili per l'assicurazione complementare secondo la LCA. Nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nel caso in esame i certificati in rassegna sono successivi all'emanazione del giudizio impugnato e sono stati prodotti tempestivamente. Sono quindi ricevibili.

                                   4.   Litigiosi rimangono, in appello, lo scioglimento della comproprie­tà sull'abitazione coniugale, talune pretese della moglie in liquidazio­ne del regime dei beni, i contributi alimentari per lei e il figlio, così come la suddivisione degli accrediti per compiti educativi. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ora, in caso di divorzio la divisione di beni in comproprietà e la regolamentazione di altri rapporti giuridici esistenti tra coniugi deve precedere la liquidazione del regime matrimoniale (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.87 del 23 luglio 2020, consid. 2). In concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio.

                                    I.   Scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale

                                   5.   Riassunti i criteri che disciplinano lo scioglimento di un bene in comproprietà dei coniugi (sentenza impugnata, pag. 50, consid. 7), il Pretore ha accertato che le parti concordavano sulla vendita dell'abitazione coniugale agli incanti, con riparto del provento in ragione di un mezzo ciascuno, e ne ha disciplinato le modalità (consid. 8). In accoglimento di quanto chiedeva la convenuta, egli ha deciso però di rinviare tale liquidazione al termine dell'apprendistato da parte di J__________, che nell'agosto del 2018 ha cominciato la formazione di cuoco nell'Ospedale __________ di __________, il marito non opponendosi a simile dilazione (senten­za impugnata, pag. 51, consid. 8). Il primo giudice non ha esclu­so che nel frattempo le parti potessero intendersi diversamente. Egli ha respinto invece la pretesa della convenuta, la quale esigeva la restituzione dell'ammortamento ipotecario versato dal 2 marzo 2017 in poi, la domanda – nuova – essendo stata presentata solo con il memoriale conclusivo (sentenza impugnata, pag. 52, consid. 9). Fino al termine della formazione di J__________ il Pretore ha attribuito così l'abitazione in uso alla moglie, chiamata ad assume­re interessi e ammortamenti ipotecari, come pure la manutenzione dello stabile fino a quel momento. Dopo di allora egli ha previsto che le parti potranno accordarsi sullo scioglimento della comproprietà e che in caso di disaccordo il fondo sarà venduto agli incanti, fermo restando che ‟alla moglie dovranno essere rifuse interamente le eventuali spese sopportate per la casa, ad esclusione della manutenzione ordinariaˮ (dispositivo n. 3.4).

                                         a)   L'appellante rimprovera al Pretore di avere regolato lo scioglimento della comproprietà in modo illegale, confuso e contraddittorio. Prima infatti – egli adduce – il giudice attribuisce il fondo in uso alla convenuta fino al termine della formazione professionale da parte del figlio J__________, addebitando a AO 1 interes­si ipotecari, ammortamento del debito e spese di manutenzione. Poi però, al momento di liquidare la comproprietà, obbliga lui a rimborsare alla convenuta tutto quanto, tranne le spese di manutenzione ordinaria. Ciò risulta a suo parere incomprensibile.

                                         b)   La doglianza dell'appellante si esaurisce in una recriminazio­ne. Come dovrebbe essere riformato il dispositivo n. 3.4 della sentenza impugnata egli non indica, limitandosi a chiedere: “Lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 2263 RFD di __________, sezione di __________, sottostà alle norme sulla comproprietà”. Il che dice tutto e niente. È vero che un appel­lo pri­vo di conclusioni esplicite può risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in paralle­lo con la decisione impugnata, emerge senza equivo­co quanto il ricorrente intenda ottenere (DTF 137 III 622 consid. 6.2; 136 V 135 consid. 1.2 con richiami; analogamente: RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con rinvii). Nel caso specifico tuttavia non si desume neppure dalla motivazione del ricorso come andrebbe disciplinato in concreto lo scioglimento della comproprietà immobiliare per non cadere nella censurata confusione e contraddizione del Pretore. Che al momento della liquidazione (apparentemente nel 2021, il figlio J__________ avendo cominciato l'apprendistato nel­l'agosto del 2018) AO 1 avrà il diritto di vedersi rifondere “le eventuali spese sopportate per la casa ad esclusione della manutenzione ordinaria” signifi­ca, all'atto pratico, che fino alla liquidazione dell'immobile la convenuta dovrà farsi carico della sola manutenzione ordinaria. La soluzione può risultare discutibile, in particolare per quanto attie­ne agli interessi ipotecari (che l'attore dovrà assumere senza poter usare la casa), ma in condizioni del genere toccava all'appellante – si ripete – proporre una concreta riforma del dispositivo n. 3.4 della sentenza impugnata e non limitarsi a chiedere genericamente che “lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 2263 sottostà alle norme sulla comproprie­tà”. Tanto meno in una questione ret­ta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   6.   L'appellante rivendica anche la comproprietà di tutti i mobili e di tutte le suppellettili poste nell'abitazione coniugale, beni che “dovranno essere spartiti” – egli ribadisce una volta ancora – “secondo le norme sulla comproprietà”. Il Pretore ha attribuito i beni in questione a AO 1, “ritenuto che il marito ha già prelevato quanto di sua spettanza”, ciò che – ha soggiunto il primo giudice – AP 1 aveva contesta­to all'inizio della causa, ma non più in seguito, men che meno nel memoriale conclusivo (senten­za impugnata, consid. 14). Nell'appello l'attore non nega di avere lasciato cadere la rivendicazione nel corso del processo. Sorvola del tutto l'argomento. Anche al proposito l'appello manca dunque di consistenza.

                                   II.   Liquidazione del regime dei beni

                                   7.   Il Pretore ha ricordato anzitutto che nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti chiunque affermi essere un bene in proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova (art. 200 cpv. 1 CC). Mancando tale prova, il bene si presume in comproprietà dei coniugi (art. 200 cpv. 2 CC). Fino a prova del contrario, inoltre, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti (art. 200 cpv. 3 CC). Posto ciò, il Pretore ha rilevato che l'attore non ha mai contestato le pretese della moglie, ma che – comunque sia – le seguenti pretese di AO 1 si giustificano:

                                         –  mezzo valore di riscatto (valuta il 2 marzo 2017) di una polizza assicurative n. __________ conclusa dal marito presso __________ (dispositivo n. 3.1);

                                         –  mezzo valore di riscatto (valuta il 2 marzo 2017) di una polizza n. __________ conclusa dal marito presso la __________ (dispositivo n. 3.2);

                                         –  il saldo di un conto IBAN __________ intestato al marito presso la Banca __________ (dispositivo n. 3.3);

                                         –  la somma di fr. 3500.– con interessi al 5% dal 1° luglio 2017 per l'incasso un ristorno di sua spettanza da parte del marito (dispositivo n. 3.6);

                                         –  la somma di fr. 1202.70 con interessi al 5% dal 23 gennaio 2018 per spese straordinarie in favore del figlio (dispositivo n. 3.7);

                                         – la somma di fr. 7000.– con interessi al 5% dall'8 marzo 2016, pari alla metà del prelevamento eseguito dal marito su una polizza assicurativa n. __________ conclusa presso __________ (dispositivo n. 3.7).

                                         a)   Per quanto concerne la metà dei valori di riscatto relativi alle due polizze che figurano ai dispositivi n. 3.1 e 3.2 della sentenza impugnata, il Pretore ha accertato che il 15 dicembre 1999 l'attore ha stipulato con la __________ un contrat­to n. __________. Si tratta di una polizza di previdenza vincolata (“pilastro 3a”) che scadrà il 15 dicembre 2031 e che aveva un valore di riscatto di fr. 55 441.20 fino al 14 settembre 2018. Già il 24 maggio 1995 inoltre – ha continuato il Pretore – AP 1 aveva stipulato con la __________ un'altra polizza di previdenza vincolata n. __________, destinata a scadere il 24 maggio 2031, per quanto non sia noto il suo valore di riscatto (sentenza impugnata, pag. 55, consid. 12a). La previdenza individuale rientrando nella liquidazione del regi­me matrimoniale, in ogni modo, il Pretore ha assegnato a ogni coniuge la metà del valore di riscatto delle due polizze e ha condannato l'attore a corrispondere alla moglie la metà del valore di ognu­na, valuta il 2 marzo 2017 (data della petizio­ne; senten­za impugna­ta, pag. 56, consid. 12e).

                                                L'attore lamenta nell'appello che “questi obblighi sono contrari al diritto e arbitrari”. La convenuta – egli asserisce – “cui riviene l'onere della prova, non ha dimostrato che queste polizze sono di sua spettanza per la metà”. Egli rivendica così il diritto di trattenere e incassare il valore di riscatto di entrambe le polizze (richieste di giudizio n. 3.1 e 3.2). La pretesa è infondata. A parte il fatto che l'attore non ha contestato davanti al primo giudice la divisione a metà del valore di riscatto delle polizze postulata dalla moglie (ciò che l'interessato non discute e che basterebbe per dichiarare la censura irricevibile), le due coperture assicurative sono state stipulate in costanza di matrimonio. Certo, il marito ne ha finanziato i premi, ma fino a prova del contrario tutti i beni di un coniuge si presumono acquisti (art. 200 cpv. 3 CC). E siccome gli acquisti (art. 200 cpv. 3 CC) concorrono a formare l'aumen­to (art. 210 cpv. 1 CC), che va poi diviso a metà (art. 215 cpv. 1 CC), incombeva a AP 1 comprovare che le due polizze so­no suoi beni propri. Non toccava alla moglie dimostrarne la comproprietà.

                                         b)   Riguardo al conto IBAN __________ presso la Banca __________ (dispositivo n. 3.3), il Pretore ne ha attribuito il saldo a AO 1. Egli ha accertato che tale relazione bancaria, intestata al marito, serviva per il versamento degli interessi e degli ammortamenti ipotecari. Dal maggio del 2015 il conto è poi stato alimentato da AO 1, che a quel momento aveva ottenuto l'alloggio coniugale in uso nella procedura a tutela dell'unione coniugale. L'attore non avendo contestato che il denaro depositato su quel conto si riconducesse a versamenti della moglie, il Pretore ha attribuito il saldo (di cui non ha accertato l'ammontare) alla medesima (sentenza impugnata, pag. 56, consid. 13).

                                               L'appellante fa valere che la convenuta non ha dimostrato di essere proprietaria di tali attivi, il conto in questione essendo intestato a lui, sicché nulla spetta alla moglie. Ora, quanto vale per le due polizze di previdenza vincolata evocate nel considerando che precede potrebbe applicarsi anche al conto presso la Banca __________, il quale – come i premi delle due polizze – è stato finanziato con acquisti. V'è da domandarsi pertanto se il saldo non andasse diviso a metà fra i coniugi. Sta di fatto che dinan­zi al primo giudice l'attore non ha formulato alcuna richiesta in tal senso, tanto meno nel memoriale conclusivo del 14 gennaio 2019, il quale non contiene alcuna pretesa in liquidazione del regime dei beni. Nuove domande in appello sono ammissibili, tuttavia, soltanto alle condizioni del­l'art. 317 cv. 2 CPC e l'appellante neppure adombra simile eventualità. Ne segue l'inconsistenza del ricorso.

                                         c)   La somma di fr. 3500.– con interessi che il Pretore ha condannato AP 1 a rimborsare alla convenuta (sentenza impugnata, dispositivo n. 3.6) si ricollega a un addebito erroneo che la Banca __________ ha eseguito il 28 febbraio 2017 in favore della __________ per una polizza nel frattempo disdetta, importo prelevato dal conto appena citato. Invece di riaccreditare l'importo sul conto di provenienza, la compagnia assicuratrice ha restituito l'importo direttamen­te a AP 1. Il conto presso la Banca __________ essen­do alimentato dalla moglie – come detto (sopra, consid. b) – sin dal maggio del 2015, il Pretore ha condannato AP 1 a rifondere quella somma alla convenuta (sentenza impugnata, pag. 56, consid. 13 e pag. 57, consid. 15). L'attore affer­ma lapidariamente: Non c'è prova agli atti che possa sorreggere questo obbligo”. Una volta ancora però egli muove una contestazio­ne non sollevata dianzi. Né egli mette in discussione per altro che quei fr. 3500.– andassero rimborsati alla moglie. Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

                                         d)   In merito alla somma di fr. 1202.70 con interessi per spese straordinarie in favore del figlio e alla somma di fr. 7000.– con interessi per la metà di un prelievo anticipato che l'attore ha eseguito da una polizza assicurativa n. __________ stipulata presso __________ (sentenza impugnata, dispositivo n. 3.7), l'attore adduce apoditticamente che “di nuovo manca l'onere della prova a sorreggere questo debito accollato al marito”. Ma per tacere del fatto che una volta di più egli non si confronta con le motivazioni del Pretore (sentenza impugnata, pag. 57, consid. 16), la contestazione è nuova, come quelle che precedono. Quan­to agli eventuali presupposti dell'art. 317 cpv. 2 CPC, l'appellante neppure vi fa cenno. Ne discende l'ulteriore irricevibilità del­ ricorso.

                                  III.   Diritto di visita

                                   8.   Il Pretore ha fissato all'appellante un diritto di visita a J__________ come quello abitualmente riconosciuto dalla giurisprudenza ticinese a ragazzi in età scolastica, ovvero un fine settimana ogni quindici giorni (nella fattispecie dal venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica alle ore 19.00), più una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (sentenza impugnata, dispositivo n. 4.3). Egli ha stabilito tuttavia “che al momento i diritti di visita del padre sono di fatto sospesi per volontà del figlio e che i diritti di visita sopraesposti non potranno essere imposti al minore, quasi maggioren­neˮ (dispositivo n. 4.4).

                                         L'appellante chiede di accertare, in riforma dei dispositivi testé enunciati, che “a partire dal 16° anno di vita [J__________] ha unilateralmen­te e senza nessuna giustificazione rotto qualsiasi relazione con il padre, rifiutandosi caparbiamente di rispondere alle reiterate richieste di quest'ultimo di riallacciare i rapportiˮ, così sobillato anche dalla madre. Invero mal si compren­de che cosa muti di sostanziale la formulazione proposta dall'appellante rispetto al dispositivo n. 4.4 della sentenza impugnata. Comunque sia, una sentenza di divorzio regola le conseguenze relative allo scioglimento del matrimonio per il futuro, a decorrere dalla sua emanazione, sicché non avrebbe senso recriminare per il passato. L'appellante sembra annettere importanza fondamentale al rifiuto opposto da J__________ di intrattenere relazioni personali con lui anche dopo l'emanazione della senten­za, segnatamente in vista di evitare il versamen­to di contributi alimentari al figlio. La questione sarà trattata nel considerando in appresso.

                                 IV.   Contributo alimentare per il figlio

                                   9.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha determinato il fabbisogno in denaro di J__________ (17 anni al momento del giudizio) fino al termi­ne della formazione professionale sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Cantone Zurigo (edizione 2018), sostituendo il costo dell'alloggio previsto dalla tabella con un terzo della pigio­ne effettiva pagata dalla madre (fr. 518.– mensili) e il premio della cassa malati previsto dalla tabella con il premio da lui effettivamente pagato (fr. 129.90 mensili). Ne è risultato un fabbisogno in denaro di fr. 1588.– mensili, assegno familiare non compreso. Il Pretore non ha riconosciuto al figlio invece alcun contributo di accudimento, J__________ essendo ormai prossimo alla maggio­re età (sentenza impugnata, pag. 43, consid. 15d).

                                         Ciò premesso, il primo giudice non ha trascurato che il diritto di visita paterno è sospeso per volontà del figlio, il quale rifiuta ogni incontro con il genitore a causa di un litigio risalente al febbraio o marzo del 2017, ma anche in ragione di un episodio più grave occorso nel giugno successivo, in esito al quale AP 1 è stato condannato penalmente per ingiurie, danneggiamento (avendo frantumato un vaso per terra) e vie di fatto nei confronti di moglie e figlio. Dopo di allora – ha continuato il Pretore – il padre ha cercato invano di rimettersi in relazione con J__________ (sentenza impugnata, pag. 35, consid. 14). Secondo il Pretore, dopo la maggiore età il ragazzo dovrà essere in grado di superare rancore e risentimento, non essendosi più verificato alcunché di spiacevole tra lui e il padre dopo il marzo del 2017. Il Pretore ha rilevato pertanto che “se questa situazione di totale rottura dei rapporti dovesse perdurare per il futuro (quin­di anche dopo la maggiore età del figlio) senza colpa del padre, non è esclusa a priori la possibilità per quest'ultimo di chiedere la soppressione del contributo da lui dovuto” (sentenza impugnata, pag. 70, consid. 22e).

                                10.   L'appellante fa valere in primo luogo che creditore del contributo alimentare dopo la maggiore età è unicamente il figlio e nulla dimostra che dopo i 18 anni questi continuerà ad abitare con la madre. Egli ribadisce inoltre che J__________ rifiuta qualsiasi contatto con lui. Nessuno lo ha informato per esempio – egli soggiunge – che J__________ ha supera­to la quarta media, nessuno lo ha invitato alla festa di fine anno scolastico, nessuno gli ha annunciato la cresima del ragazzo, nessuno lo ha informato che il figlio si è infortunato con uno scooter appena acquistato, nessuno lo ha avvertito che J__________ ha intrapre­so un apprendistato di cuoco all'Ospedale __________ di __________. Nelle circostanze descritte – continua l'appellante – il figlio non può pretendere l'erogazione di un contributo alimentare. Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 conferma, in rappresentanza del figlio maggiorenne, l'assenza di relazioni tra J__________ e il padre, ma reputa che ciò non possa essere imputato al figlio, il tutto risalendo ai citati avvenimenti del 2017. Non è quin­di colpa del figlio – essa sostiene – se l'attore non ha più avuto notizie di lui.

                                         a)   Nella misura in cui l'appellante allega che creditore del contributo alimentare dopo la maggiore età è unicamente il figlio, la questione è superata, avendo J__________ esplicitamente autorizzato la madre a procedere in sua vece anche per i contributi di mantenimento ancora litigiosi alla sua maggiore età (sopra, lett. M in fine). Si giustifica in ogni modo di stabilire nella sentenza che il contributo alimentare sia versato direttamen­te al figlio maggioren­ne, come prevede l'art. 289 cpv. 1 CC. Il contributo alimentare per il figlio minorenne rimane disciplinato invece dall'asset­to a protezione del­l'unione coniugale, la sentenza del Pretore essendo stata appellata. E siccome un appello ha effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC), il giudizio del Pretore dispiega effetti, al più presto, dal momento in cui interviene la sentenza di questa Camera. Quanto alla possibilità che dopo i 18 anni J__________ non continui necessariamente ad abitare con la madre, l'appellante prospetta una mera ipotesi, non risultan­do da nessun atto di causa che il ragazzo intenda costituire un domicilio proprio. Al proposito non giova pertanto attardarsi.

                                         b)   Per quel che attiene al comportamento di J__________, è vero che – secondo giurisprudenza – il rifiuto di ogni rapporto personale con un genitore da parte di un figlio maggiorenne, dovuto al suo solo comportamento, può giustificare un rifiuto del contributo alimentare. Il comportamento del figlio deve tuttavia denotare una colpa, ciò che va apprezzato dal punto di vista soggettivo del figlio. Il quale deve avere provocato l'interruzione delle relazioni personali con il suo contegno inflessibi­le, con la sua attitudine particolarmente litigiosa oppure con la sua ostilità profonda. In altre parole, al figlio deve potersi rimproverare la responsabilità dei mancati rapporti con il genitore chiamato a versare i contributi di mantenimento (RtiD

                                               I-2015 pag. 883 n. 14c con riferimenti, confermata dal Tribunale federale con sentenza 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 3.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.24 del 4 maggio 2020 consid. 6a con ulteriori rimandi). Dovendosi valutare il comportamento – sia pure oggettivamente riprovevole – di un figlio nei confronti di uno o di entrambi i genitori divorziati, la giurisprudenza impo­ne poi particolare cautela per tenere conto delle emozioni che il divorzio dei genitori può avere generato in lui e delle tensioni che ne possono essere scaturite. Le condizioni cambiano progressivamente, tuttavia, con il trascorrere del tempo. Più il figlio lascia alle spal­le la maggio­re età, più si può esigere da lui che acquisisca distacco e si allontani dal passato (da ultimo: I CCA, senten­za inc. 11.2019.24 del 4 maggio 2020 consid. 6b con rinvii).

                                         c)   Nella fattispecie il Pretore non poteva ancora applicare la giurisprudenza appena riassunta, poiché al momento in cui ha statuito, il 19 agosto 2019, il figlio non era ancora maggioren­ne ed egli non era in grado pronosticare il comportamento del ragazzo dopo il 22 dicembre successivo. Si è limitato perciò ad avvertire J__________ – come detto (sopra, consid. 9 in fine) – che “se questa situazione di totale rottura dei rapporti doves­se perdurare per il futuro (quin­di anche dopo la maggiore età del figlio) senza colpa del padre, non è esclusa a priori la possibilità per quest'ultimo di chiedere la soppressione del contributo da lui dovuto”. Circa le scorrettezze che l'appellan­te deplora esemplificativamente nei suoi confronti, esse risalgono alla minore età del figlio e non giustificano una soppressione del contributo alimentare dopo i 18 anni in virtù della citata giurisprudenza.

                                               Per quanto riguarda il comportamento del figlio dopo il 22 dicembre 2019, tutto si ignora sull'evolvere della situazione, a cominciare dagli eventuali tentativi messi in atto dal padre per riallacciare rapporti personali con lui. Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2020 all'appello AO 1 sembra ammettere, in rappresentanza del figlio, che dopo la maggiore età di quest'ultimo nulla sia mutato, ma il memoriale segue di appena un mese i 18 anni del ragazzo. Stessero tuttora le cose nello stesso modo, nulla impedireb­be all'appellante di chiedere al Pretore la soppressione del contributo alimentare per il figlio (art. 286 cpv. 2 CC), il quale non può seriamente esigere – da un lato – contributi alimentari e persistere – dall'altro – nel rifiuto di ogni relazione con il padre per un litigio e una scenata familiare che risale al mar­zo del 2017. Appurare se ciò sia il caso imporrebbe tuttavia accertamenti che l'incarto della causa non permette di operare in appello.

                                         d)   Nella sua comunicazione a questa Camera, acclusa da AO 1 alle osservazioni all'appello, il figlio fa valere che il premio della sua cassa malati è passato da fr. 129.90 mensili (computati dal Pretore) a fr. 373.25 mensili nel 2020, sicché egli chiede un aumento del contributo alimentare da fr. 1588.– a fr. 1831.35 mensili. Nella sentenza impugna­ta il Pretore ha già disposto nondimeno che “dal 1° gennaio 2020 e sino alla fine del percorso formativo” il contributo alimenta­re di fr. 1588.– mensili per il figlio “verrà aumentato della differenza tra il premio effettivo pagato alla cassa malati e l'importo di fr. 129.90” mensili (dispositivo n. 5 cpv. 2). Non è necessario perciò che questa Camera intervenga al proposito. Senza dimenticare, ad ogni buon conto, che i genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi. In linea di massima un figlio – anche minorenne – con attività lucrativa è tenuto a sovvenire a sé stesso con l'equivalente di un terzo del proprio guadagno (come prevedono le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appel­lo: RtiD II-2004 pag. 604 consid. 6; più severa: sentenza del Tribunale federale 5A_664/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 4, in: FamPra.ch 2016 pag. 527).

                                               Nella fattispecie J__________ è apprendista cuoco nell'Ospedale __________ di __________. I salari minimi per apprendisti fissati dal Dipartimento ticinese dell'educazione, della cultura e dello sport prevedono, per cuochi al primo anno di formazione, uno stipendio di fr. 1020.– mensili (‹https://m4.ti.ch/

                                               fileadmin/DECS/DFP/sportello/2020_Salari_e_orari.pdf›). Di fronte a una richiesta di aumento del contributo alimentare AP 1 potrà opporre che di ciò si tenga conto, eventualmente nel quadro di un'azione di modifica del contributo medesimo.

                                  V.   Contributo alimentare per la moglie

                                11.   Relativamente al contributo alimentare per la moglie, il Pretore ha riscontrato nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (oltre 10 anni), dal quale sono nati due figli, ciò che ha influito concretamente sulla situazione di lei, conferendole il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunio­ne domestica. In mancanza di dati, tuttavia, sul livello di vita raggiunto dalle parti al momento della separazione il Pretore ha ripreso gli accertamenti esperiti a protezione dell'unione coniugale, precisan­do che la metà dell'eccedenza risultante a suo tempo dal bilancio familiare va aggiunta al fabbisogno minimo di ogni coniuge do­po la separazione (sentenza impugnata, pag. 65, consid. 21). Sulla base di tali premes­se egli ha accertato che duran­te la vita in comune il reddito del marito era di fr. 6911.50 mensili, quello della moglie di fr. 3042.– mensili e che il fabbisogno della coppia ammontava a fr. 6265.– mensili (minimo esistenziale del diritto ese-cutivo per coppia fr. 1700.–, costo dell'alloggio fr. 1554.40, premio della cassa malati fr. 855.80, dentista fr. 32.60, assicurazio­ne economia domestica e responsabilità civile fr. 77.80, assicurazione responsabilità civile professionale della moglie fr. 20.–, leasing delle automobili fr. 599.70, assicurazione delle automobili fr. 135.45, imposte di circolazione fr. 54.50, spese d'automobile fr. 200.–, tassa rifiuti fr. 11.70, onere fiscale fr. 1023.–). A tale fabbisogno si aggiungeva inoltre il fabbisogno in denaro di J__________ (fr. 1650.– mensili, assegno familiare non compreso). Secondo il Pretore, prima della separazione i coniugi fruivano così di un margine disponibile di fr. 1019.– mensili ciascuno sul rispettivo fabbisogno minimo (sentenza impugnata, pag. 65, consid. 21).

                                         Al momento del divorzio il Pretore ha calcolato il reddito della moglie in fr. 3363.– mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 3873.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1036.–, premio della cas­sa malati fr. 503.–, spese mediche fr. 114.05, dentista fr. 70.45, leasing dell'automobile fr. 244.80, assicurazione del­l'automobile fr. 120.90, imposta di circolazione fr. 13.80, spe­se d'automobile fr. 100.–, assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 39.40, assicurazione sulla vita fr. 38.60, tassa rifiuti fr. 11.70, onere fiscale fr. 230.90). Egli ne ha desunto che per salvaguardare il tenore di vita sostenuto prima della separazione la convenuta necessita di fr. 510.60 mensili per copri­re il fabbisogno minimo, cui si aggiunge il citato margine dispo-nibile di fr. 1019.– mensili (sentenza impugnata, pag. 66, consid. 22).

                                         Quanto alla situazione economica del marito al momento del divorzio, Il Pretore ha appurato un reddito di fr. 6913.70 mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3094.20 mensili (metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 850.–, costo del­l'alloggio fr. 460.–, riscaldamento fr. 67.50, premio della cassa malati fr. 368.15, spese mediche fr. 118.80, tassa acqua potabile fr. 7.50, leasing dell'automobile fr. 404.25, assicurazione dell'automobile fr. 165.20, imposta di circolazione fr. 73.40, carburante fr. 100.–, assicurazione sulla vita fr. 189.40, onere fiscale fr. 290.–). Il marito avendo diritto anch'egli al tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, il primo giudice ha cumulato al­l'importo di fr. 3094.20 mensili il noto margine disponibile di fr. 1019.– mensili, per complessivi fr. 4113.20 mensili (sentenza impugnata, pag. 68, consid. 22).

                                         Ne ha concluso, il Pretore, che con il proprio reddito di fr. 6913.70 mensili AP 1 può coprire il proprio fabbisogno minimo

                                         (fr. 3094.20 mensili), può finanziare il fabbisogno in denaro del figlio (fr. 1588.– mensili, assegno familiare non compreso) e conservare fr. 1720.90 mensili. Di per sé egli avrebbe diritto di trattenere inoltre fr. 1019.– mensili, pari al margine disponibile di cui godeva durante la vita in comune. Dato però che analogo diritto può vantare la moglie e che la somma di fr. 1720.90 non può garantire tale agio a entrambi i coniugi, egli ha riconosciuto a AO 1 il diritto di vedersi finanziare l'ammanco nel suo fabbisogno minimo (fr. 510.60 mensili) e il diritto di ricevere metà di fr. 1720.90 (cioè fr. 860.45 mensili). Ne è risultato un contributo alimentare di fr. 1371.– mensili fino al 31 dicembre 2019 (sentenza impugnata, pag. 71, consid. 23).

                                         Dal 1° gennaio 2020 il Pretore ha ritenuto che il margine disponibile della moglie si trovi ridotto del maggior premio della cassa malati per il figlio dopo i 18 anni (rispetto ai fr. 129.90 mensili pagati da minorenne). Oltre a ciò, dal mese successivo all'eventua­le vendita dell'abitazione coniugale il Pretore ha considerato che, non aves­se ancora il figlio terminato la formazione a quel momento, la pigio­ne della moglie aumenterà a fr. 1400.– (anche se la quota di un terzo va compresa nel fabbisogno in denaro di J__________), ciò che riduce il margine disponibile dei coniugi a fr. 911.75 mensili ciascuno. Il primo giudice ha fissato così il contributo alimentare per la convenuta in fr. 1319.– mensili. Al momento in cui il figlio avrà ultimato la formazione e decadrà il contributo alimentare per lui, data la pigione della moglie di fr. 1400.– mensili e il minimo esistenziale di lei ricondotto a fr. 1200.– mensili, il Pretore ha ritenuto che entrambi i coniugi potranno vedersi ripristinare il pieno tenore di vita, sicché la moglie ha diritto a un contributo alimentare di fr. 1743.60 mensili fino al pensionamento (sentenza impugnata, pag. 71 seg., consid. 23).

                                12.   L'appellante censura anzitutto la scarsa chiarezza dei dispositivi inerenti al contributo alimentare per la moglie. Afferma di non capire in che cosa consista la diminuzione del margine disponibile dal 1° gennaio 2020 e di non comprendere se i dispositivi n. 6.1, 6.2 e 6.3 siano alternativi o cumulativi, chiedendo per finire di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per un chiaro giudizio.

                                         a)   Nella sentenza impugnata il dispositivo in questione è così formulato:

6.     Il signor AP 1 verserà alla signora AO 1, sino al pensionamento della stessa, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare mensile di:

6.1   fr. 1371.– (di cui fr. 860.45 quale ½ dell'eccedenza) ritenuto che a partire dal 1° gennaio 2020 l'eccedenza sarà diminuita dell'importo pari a ½ della differenza tra il premio effettivo che J__________ pagherà per la cassa calati e l'attuale premio di fr. 129.90;

6.2   fr. 1319.75 (di cui fr. 911.75 quale ½ dell'eccedenza) a partire dalla vendita dell'abitazione coniugale se il figlio non ha ancora terminato la formazione professionale, ritenuto che a partire dal 1° gennaio 2020 l'eccedenza sarà diminuita dell'importo pari a ½ della differenza tra il premio effettivo che J__________ pagherà per la cassa malati e l'attuale premio di fr. 129.90;

6.3   fr. 1743.60 (di cui fr. 1019.00 quale ½ dell'eccedenza) a partire dalla vendita dell'abitazione coniugale e senza obblighi contributivi a favore del figlio J__________.

                                               Che tale dispositivo non sia un esempio di chiarezza e di univocità è manifesto, come di difficile lettura è del resto la sentenza impugna­ta in merito al contributo alimentare per la moglie. Dalla motivazione del giudizio si può arguire tuttavia che il Pretore ha inteso modulare il contributo alimentare per la convenuta in base al premio della cassa malati per il figlio, premio che è destinato a lievitare alla maggiore età del ragazzo (sentenza impugnata, pag. 71 a me­tà). Sotto questo profilo non soccorrono gli estremi per annullare il dispositivo impugnato.

                                         b)   Quanto all'alternativa o al cumulo degli importi previsti ai n. 6.1, 6.2 e 6.3 del dispositivo, il n. 6.1 condan­na il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1371.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale e non è alternativo agli altri due. Il n. 6.2 regola la situazione nel caso in cui la vendita dell'abitazione coniugale intervenisse per intesa dei coniugi prima che il figlio termini la formazione professionale. Il n. 6.3 infine disciplina la situazione al momento in cui il figlio avrà terminato la formazione professionale e l'attore non dovrà più assicurarne il sostentamento. Non si può dire che la portata di quei dispositivi sia inintelligibile. Nemmeno da tale punto di vista si ravvisano dunque le condizioni per annullare il dispositivo impugnato.

                                13.   Nel merito l'appellante rifiuta ogni contributo alimentare alla moglie, rimproverando a quest'ultima di avere deliberatamente provocato lo stato di necessità in cui si trova. Intrattenen­do per anni una relazione extraconiugale – egli prosegue – costei lo ha obbligato a chiedere il divorzio. Essa inoltre ha ridotto unilateralmente il proprio grado d'occupazione dal 100 all'80%, ciò che si giustifica ancor meno, entrambi i figli essendo ormai maggiorenni. L'appellante ricorda poi di avere quantificato il proprio fabbisogno minimo, nel memoriale conclusivo di prima sede, in fr. 2133.30 mensili e quello del­la moglie in fr. 4650.10 mensili, sicché egli accusa un disavanzo di fr. 2133.30 mensili, mentre la moglie registra un'eccedenza di fr. 2099.90 mensili. Egli si duole altresì che nel suo fabbisogno minimo il Pretore gli abbia riconosciuto un costo dell'alloggio di appena fr. 460.– mensili (rispetto ai fr. 1554.40 mensili riconosciuti alla moglie) e un minimo esistenziale di soli fr. 850.– mensili quantunque egli non conviva con la sua compagna. Infine il Pretore ha trascurato – egli soggiunge – il suo fragile stato di salute, ha sottostimato i costi di cura, così come quelli d'automobile, e ha conteggiato nel fabbisogno minimo della convenuta “due volte, se non tre, gli stessi importi”, dagli interessi ipotecari agli ammortamenti.

                                         Riguardo al figlio J__________, l'appellante sottolinea ch'egli ha uno stipendio di apprendista e può contribuire alla pigione della madre con almeno fr. 300.– mensili, né si giustifica il costo dell'alloggio che il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno in denaro di lui (fr. 200.– mensili), di modo che nel fabbisogno minimo della convenuta va inserita una locazione non superiore a fr. 800.– mensili (memoriale, punto 16). Per quel che è poi di AO 1, l'attore lamenta che il Pretore abbia incluso nel fabbisogno minimo di lei costi dentari per fr. 70.45 mensili privi di qualsiasi giustificativo e spese legali di fr. 300.– mensili, salvo condannare lui medesimo alla rifusione di ripetibili. Epiloga infine l'appellante, ripetendo che alla convenuta va ascritta una capacità lucrativa piena (e non solo del­l'80%) e non va attribuito alcun accredito per compiti educativi ai fini della rendita AVS, pretesa da lei avanzata solo dopo lo scambio degli allegati preliminari “e pertanto nulla in quanto inesistente”. Da ultimo l'appellante contesta anche l'adeguamento dei contributi alimentari all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

                                14.   I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimen­tare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimen­ti). Al proposito basti ricordare che un contributo alimentare è dovu­to se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente. Ciò è il caso, di regola, quan­do il matrimonio è durato a lungo o quando dal matrimonio sono nati figli comuni (esempi di matrimoni con e senza influsso concreto sulla situazione finanziaria del richiedente in: Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 236 n. 05.14 e pag. 238 n. 05.16).

                                         Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede così in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.87 del 23 luglio 2020, consid. 9a).

                                15.   Il primo stadio del ragionamento illustrato dianzi consiste nel definire il “debito mantenimento” a norma dell'art. 125 cpv. 1 CC accertando il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica. In concreto il Pretore si è fondato – come detto – sui dati ripresi dalla procedura a tutela dell'unio­ne coniugale, giungendo alla conclusione che durante la comunione domestica ogni coniuge fruiva di un margine disponibile di fr. 1019.– mensili. Tale accertamento non è contestato dall'appellante. Per conservare quel tenore di vita (“debito mantenimento”), di conseguenza, AO 1 dovrebbe continuare a beneficiare di fr. 1019.– mensili oltre al proprio fabbisogno minimo attua­le.

                                16.   Il secondo stadio del ragionamento consiste nel sapere se e in che misura la convenuta sia in grado di sopperire da sé al proprio debito mantenimento. L'appellante sostiene che alla moglie va imputato un reddito di fr. 4250.– mensili per l'attività che essa già svolge all'80%, ove appena portasse il grado d'occupazione a tempo pieno. Il Pretore ha accertato il reddito dell'interessata in fr. 3363.– con riferimento agli atti del procedimento cautelare (attività all'80%: sentenza impugna­ta, pag. 67, consid. 22a), rinunciando a imputare alla convenuta un guadagno per attività a tempo pieno. Egli non ha disconosciuto che nella procedura a tutela dell'unione coniugale la moglie si era detta intenzionata ad aumentare il proprio grado d'occupazione e che da allora sono trascorsi quattro anni (sentenza impugnata, pag. 29, consid. 13). Ha ritenuto tuttavia che ormai, a 53 anni compiuti e con problemi di depressione, come ha dichiarato la psicologa S__________, AO 1 non sia più in gra­do di intraprendere un'attività a tempo pieno (sentenza impugnata, pag. 30 segg., consid. 13). Con tali argomenti l'appellante non si confronta minimamente. Afferma che la convenuta ha ridotto unilateralmente il proprio grado d'occupazione dal 100 al­l'80%, ma ciò non risulta dagli atti. Sui problemi di salute accennati dal Pretore, poi, egli neppure si espri­me. E non è compito di questa Camera inquisire di propria iniziativa (art. 277 cpv. 1 CPC). Occorre ancora esaminare, in condizioni del genere, se e in che misura la convenuta sia in grado di sovvenire da sé al proprio debito mantenimento.

                                         a)   Per quanto concerne il fabbisogno minimo di AO 1 al momento del divorzio, l'appellante vi include il fabbisogno in denaro di J__________ (senza l'assegno familiare di fr. 200.– mensili), ma vi deduce una partecipazione del figlio (fr. 300.– mensili) al costo dell'alloggio. Da tale modo di procedere va subito sgombra­to il campo. Il fabbisogno minimo è quello della convenuta e il fabbisogno in denaro è quello del figlio. Nella giurisprudenza di questa Camera l'uno non va commisto all'altro.

                                         b)   Riguardo al fabbisogno in denaro della sola convenuta, l'appellante chiede di ridurre il costo dell'alloggio a fr. 800.– mensili. Il Pretore l'ha riconosciuto in fr. 1554.40 mensili complessivi (interessi ipotecari fr. 573.64, ammortamento fr. 695.18, riscaldamento fr. 182.–, spazzacamino fr. 10.83, acqua potabile fr. 23.50, tassa di canalizzazione fr. 14.80 mensili), ridotti a fr. 1036.– mensili per tenere conto della quota di un terzo già compresa nel fabbisogno in denaro di J__________ (sentenza impugnata, pag. 28 in alto). Dopo la vendita dell'abitazione coniugale il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della convenuta una locazione di fr. 1400.– mensili. L'appellante riconosce alla convenuta – come detto – un costo dell'alloggio di fr. 800.– mensili, ma non spiega come giunga a tale cifra. Neppure sfogliando il carteggio di prima sede si evincono ragguagli. Risulta soltanto che la stima di fr. 800.– mensili si riconduceva alla sti­ma di quanto le parti avevano concordato nella procedura a tutela dell'unione coniugale (verbale del 22 aprile 2015 nel­l'inc. SO.2015.108, n. 3). Quanto all'argomento secondo cui il Pretore avrebbe conteggiato in doppio o in triplo interessi e ammortamenti, si ignora finanche a quali oneri l'attore si riferisca.

                                         c)   Nel fabbisogno minimo della convenuta l'appellante chiede inoltre di fissare il premio della cassa malati in fr. 407.– mensili, le “assicurazioni” in fr. 125.10 mensili complessivi, le spese mediche in fr. 166.30 mensili complessivi, il leasing dell'automobile in fr. 212.75 mensili, l'imposta di circolazione in fr. 27.25 mensili e l'onere fiscale in fr. 350.– mensili, rinviando al suo memoriale conclusivo. A parte il fatto però che le cure mediche, l'imposta di circolazio­ne e l'onere fiscale sono stati accertati dal primo giudice in importi minori rispetto a quanto l'attore chiede, in un appello occorre confrontarsi con le argomentazioni del Pretore, non limitarsi a ripetere allegazio­ni di prima sede. Un appellante deve spiegare perché il pri­mo giudice sarebbe caduto in errore e confrontarsi a tal fine con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio (DTF  141 III 576 consid, 2.3.3; 138 III 375 consid. 4.3.1). In concreto l'appello non adempie lontanamente simili requisiti. Si aggiunga che il premio della cassa malati di fr. 503.– mensili è comprovato (doc. 13), mentre l'impor­to di fr. 407.– mensili evocato dall'attore risale ai tempi della protezione dell'unione coniugale (verbale del 22 aprile 2015 nell'inc. SO.2015.108, n. 3). Circa le “assicurazioni” di fr. 125.10 mensili, non è chiaro a quali assicurazioni l'appellante si riferisca, mentre il leasing di fr. 244.80 mensili è stato riconosciuto dal Pretore perché l'attore non ne contestava il principio e perché nel proprio fabbisogno minimo AP 1 si è visto inserire un importo maggiore. Con siffatte motivazioni l'interessato non si confronta per nulla.

                                         d)   Dal fabbisogno minimo della convenuta l'appellante chiede di stralciare le spese del dentista siccome non dimostra­te. Il Pretore ha calcolato l'importo di fr. 70.45 mensili in base alle spese sopportate mediamente da AO 1 nel 2015, 2016, 2017 e 2018 (sentenza impugnata, pag. 28 con richiamo al doc. 12 nell'inc. SO.2017.13 e al doc. 14 nel­l'inc. CA.2018.3). L'appellante non discute tale motivazione. Riguardo infine a un'indennità di fr. 300.– mensili che il Pretore avrebbe riconosciuto alla convenuta per spese legali, indennità contestata dall'appellante, nel fabbisogno minimo di AO 1 non figura nulla del genere. Un'indennità di fr. 333.– mensili figurava nel fabbisogno minimo della moglie accertato in sede cautelare (sentenza impugnata, pag. 27 in fondo), ma non più in quello calcolato ai fini del divorzio. E l'appellante non ha impugnato il sindacato cautelare (dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata).                    

                                         e)   L'interessato allega infine che il figlio O__________ di 24 anni, il quale vive con la convenuta ed esercita un'attività lucrativa, va chiamato a contribuire con fr. 300.– mensili al costo del­l'alloggio materno. Egli dimentica tuttavia che la convenuta si è già vista ridurre il costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo di un terzo (da fr. 1554.40 a fr. 1036.– mensili) per tenere conto della quota (fr. 518.– mensili) compresa nel fabbisogno in denaro di J__________ (sopra, lett. b). Ulteriori decurtazioni non sarebbero pertanto legittime.

                                17.   Rimane da esaminare il terzo stadio del predetto ragionamento, che consiste nel valutare equamente la capacità contributiva dell'attore e fissare il contributo di mantenimento per la convenuta in base al principio della solidarietà postmatrimoniale. Il Pretore ha accertato il reddito di AP 1, come si è visto, in fr. 6913.70 mensili netti, rinviando a quanto ha spiegato nella procedura cautelare (sentenza impugnata, pag. 68, consid. 22). In tale ambito egli non ha trascurato che il marito dichiarava uno stipendio di fr. 6327.– mensili, ma ha constatato che tale salario non comprendeva la quota di tredicesima, sicché il reddito effettivo risulta di fr. 6913.– mensili (sentenza impugnata, pag. 22, consid. 10). Nell'appello l'interessato dichiara una volta ancora che il proprio stipendio è di fr. 6327.– mensili, rinviando al memoriale conclusivo, ma sull'accertamento del Pretore non prende posizione. Ne discende, su questo punto, l'irricevibilità del ricorso per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

                                18.   In merito al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di computare nel medesimo i contributi alimentari di fr. 2500.– mensili da lui versati a moglie e figlio in via cautelare. La pretesa è manifestamente infondata. I contributi cautelari non sono più dovuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Non è dato a divedere quindi con che legittimazione l'attore pretenda di inserirli nel proprio fabbisogno minimo. Per quanto concerne invece le poste del fabbisogno mini­mo contestate dal­l'appellante, esse vanno esaminate singolarmente.

                                         a)   L'appellante chiede di portare a fr. 1200.– il minimo esistenziale del diritto esecutivo che il Pretore gli ha riconosciuto in soli fr. 850.– mensili (metà del minimo esistenzia­le per coppia) mensili, facendo valere di non abitare affatto con la sua compagna. Secondo il primo giudice, l'attore attende solo la sentenza di divorzio per andare a vivere con lei (sentenza impugnata, pag. 70 in alto, consid. 22). Si tratta per vero di un'illazio­ne. Certo, nella sua deposizione la compagna del­l'appellante non ha esclu­so una futura convivenza, ma neppure l'ha data per prevista né tanto meno per probabile. Allo stato attuale delle cose, di conseguen­za, AP 1 non vive in coppia con lei e non v'è ragio­ne per non riconoscergli il minimo esistenziale di fr. 1200.– mensili contemplato dal diritto esecutivo per una persona sola.

                                         b)   Si duole l'appellante che il Pretore gli abbia riconosciuto soltanto fr. 67.50 mensili per le spese di riscaldamento, spese che a suo avviso ammontano ad almeno fr. 150.– mensili. Il Pretore ha rilevato nella sentenza impugnata che per il 2017

                                               l'attore aveva dimostrato unicamente due pagamenti: l'uno di fr. 121.75 risalente al 20 settembre 2017 e l'altro di fr. 150.– eseguito il 20 ottobre 2017. Egli ha stima­to perciò il costo del riscaldamento in fr. 135.– mensili (media dei due pagamenti), riportando la cifra su sei mesi, onde una spesa di fr. 67.50 mensili (pag. 23 in basso, consid. 10b). L'appellante sostiene che a __________ il riscaldamento rimane acceso almeno per sette mesi, da settembre a marzo, e non solo fino a febbraio. Sta di fatto che tutto quanto egli ha dimostrato per il 2017 è un esborso di fr. 271.75 per due mesi. E in una causa di divorzio occorre recare la prova piena delle proprie pretese. La mera verosimiglianza applicabile alle allegazioni in una procedura sommaria a protezione dell'unione coniugale non basta. Anche al proposito l'appello manca così di buon esito.

                                         c)   Secondo l'appellante le spese d'automobile nel suo fabbisogno minimo vanno fissate in almeno fr. 170.– mensili, impor­to a suo dire documentato dagli estratti ‟__________ e dal normale andamento delle cose. Il primo giudice ha riconosciu­to spese per fr. 100.– mensili, come nel fabbisogno minimo della moglie, rilevando che il documento giustificativo prodotto dall'attore (doc. FF) riguarda in realtà “lavori su un motori­no” e non risulta attestare spese ricorrenti (sentenza impugnata, pag. 24, consid. 10e). Il doc. FF è effettivamente una fattura della ditta __________ s.n.c. di __________ per la riparazio­ne di un ciclomotore __________ “__________”. Agli atti figura poi una fattura ‟__________, inerente però alla fornitura di pellet (doc. 7). Altri documenti relativi a spese d'automobile non risultano (leasing, assicurazione e imposta di circolazione sono già stati inseriti nel fabbisogno minimo in aggiun­ta). Nulla giustifica perciò di scostarsi al proposito dalla sentenza impugnata.

                                         d)   Per quel che riguarda le spese di cura, l'appellante chiede di riconoscergli fr. 122.55 mensili, avendo egli dimostrato di dover assumere i farmaci “__________” e “__________” a vita, co­me confermano i certificati medici agli atti. Il Pretore ha calcolato in fr. 118.80 mensili la partecipazione dell'attore alle spese mediche facendo capo a un estratto (doc. F) della cassa

                                               malati per l'anno 2017 (sentenza impugnata, pag. 23, consid. 10a). L'estratto indica spese a carico dell'assicurato per fr. 1425.75 annui, ovvero fr. 118.80 mensili (doc. F, pag. 2). Che cosa giustificherebbe l'importo di fr. 122.55 mensili l'appellante non spiega.

                                         e)   Quanto infine alle altre voci contestate dall'appellante, esse si ricollegano a spese di telefono (fr. 225.– mensili), di parcheggio (fr. 40.– mensili), a costi alimentari (fr. 800.– mensi­li), a spese “per animale” (fr. 100.– mensili), a oneri di abbigliamento (fr. 150.– mensili), di parrucchiere (fr. 40.– mensi­li), di dentista (fr. 174.– mensili), a spese legali (fr. 450.– mensili), a interessi per debiti (fr. 20.85 mensili), a spese per il tempo libero (fr. 180.– mensili) e a imposte (fr. 470.– mensili). Per tacere dal fatto che spese telefoniche, alimentari, di abbigliamento, di parrucchie­re e per il tempo libero sono già comprese nel minimo vitale del diritto esecutivo (tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU 68/2009 pag. 6292, cifra I), ancora una volta l'appellante si limita però a elencare pretese rinviando telegraficamente al memoriale conclusivo, ciò che – come detto (consid. 16c) – non è ammissibile. Anche per quel che è delle spese di parcheggio, “per animale”, del dentista e per le spese legali, il Pretore ha spiegato come mai non le ha riconosciute (sentenza impugnata, pag. 24 in fondo), così come ha motivato perché ha fissato l'onere fiscale in fr. 290.– mensili, perché non ha riconosciuto gli interessi sul debito ipotecario (sentenza impugnata, pag. 25) e perché dopo il divorzio non ha più incluso spese legali nei fabbisogni minimi delle parti (sentenza impugnata, pag. 67 a metà, consid. 22). Incombeva all'appellante confrontarsi con tali motivazioni, non limitarsi a riproporre le sue richieste come se si trovasse ancora davan­ti a un giudice naturale.

                                19.   Il fabbisogno minimo dell'appellante risulta, in ultima analisi, di fr. 3444.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo aumentato da fr. 850.– a fr. 1200.– mensili). Ciò significa che, una volta coperto il proprio fabbisogno minimo e finanziato il fabbisogno in denaro di J__________ (fr. 1588.– mensili), con un reddito di fr. 6913.70 mensili egli conserva fr. 1881.50 mensili. Entrambi i coniugi avrebbero diritto inoltre a un margine disponibile di fr. 1019.– mensili sul rispettivo fabbisogno minimo per salvaguardare il tenore di vita sostenuto durante la comunio­ne domestica. AO 1 accusa tuttavia un ammanco di fr. 510.60 mensili sul proprio fabbisogno minimo. Colmato tale disavan­zo, all'attore rimangono fr. 1370.90 mensili, insufficienti per garantire a entrambi i coniugi il margine disponibile di fr. 1019.– mensili di cui le parti fruivano durante la comunione domesti­ca. Nelle cir-costanze descritte non rimane che dividere a metà l'agio di fr. 1370.90 registrato dall'appellante. La convenuta ha diritto così a un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili arrotondati (fr. 510.60 più fr. 685.45 mensili).

                                         Una volta venduta l'abitazione coniugale la situazione cambia, che il figlio abbia o non abbia ultimato la formazione professionale. Se non avrà ancora concluso l'apprendistato, il costo del­l'alloggio compreso nel fabbisogno in denaro della convenuta scenderà in ogni modo da fr. 1036.– mensili (sopra, consid. 16b) a fr. 933.– mensili, ovvero fr. 1400.– (non contestati: consid. 11 in fine) meno un terzo compreso nel fabbisogno in denaro del figlio. L'ammanco nel fabbisogno minimo di AO 1 diminuirà così a fr. 407.– mensili. Aumenterà il margine disponibile dell'attore, che passerà da fr. 1370.90 mensili a fr. 1474.50 mensili. Colmato il disavanzo nel fabbisogno minimo della convenuta, quest'ultima avrà diritto così a un contributo alimentare di fr. 1145.– mensili (fr. 407.– più fr. 737.25 mensili).

                                         Al momento in cui il figlio avrà concluso l'apprendistato nel fabbisogno minimo della convenuta andrà computato l'intero costo dell'alloggio (fr. 1400.– mensili), sicché costei accuserà un ammanco di fr. 874.60 mensili. L'attore fruirà tuttavia di un agio di fr. 3469.50 mensili (reddito fr. 6913.70, meno il fabbisogno minimo di fr. 3444.20), non dovendo più mantenere il figlio. Una volta coperto il disavanzo nel fabbisogno minimo della convenuta, egli rimarrà con fr. 2595.20 mensili da dividere a metà con la medesima. AO 1 avrebbe diritto così a un contributo alimentare di fr. 2172.20 mensili (fr. 874.60 mensili più fr. 1297.60 mensili). Il contributo non deve eccedere tuttavia il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, di modo che il margine disponibile di fr. 1297.60 mensili va ricondotto a fr. 1019.– mensili, per un contributo alimentare che ascendereb­be a fr. 1893.– mensili. Il Pretore avendo fissato tale contributo in fr. 1743.60 mensili, ciò che la convenuta non ha appellato, l'ammontare non può eccedere tale soglia.

                                20.   Non si deve dimenticare ad ogni modo che i contributi alimentari per la moglie fissati dopo la vendita dell'abitazione coniugale potranno risultare – in tutto o in parte – eccessivi al momen­to in cui la convenuta avrà incassato il provento netto dell'alienazione immobiliare, pur considerando un'adeguata previdenza per la vec-chiaia. A quel momento infatti AO 1 potrà risultare in grado di sostentarsi – in tutto o in parte – con mezzi propri. In simili circostanze l'attore potrebbe anche ritenersi legittimato a chiedere, fornendo dati precisi, che si riveda il contributo alimentare stabilito in base al principio della solidarietà postmatrimoniale. Mancando oggi qualsiasi prognosi su quanto la convenuta potrà ricavare dalla vendita del fondo, non è possibile anticipare un giudizio. L'attore va rimesso pertanto, soccorrendone i presupposti, a un'eventuale azione di modifica (art. 129 cpv. 1 seconda frase CC).

                                21.   L'appellante rifiuta ogni contributo alimentare alla moglie, rimproverando a quest'ultima di avere deliberatamente provocato lo stato di necessità in cui si trova. Intrattenen­do per anni una relazione extraconiugale – egli prosegue – costei lo ha obbligato a chiedere il divorzio. L'assunto non può trovare ascolto. L'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC prescrive che un contributo alimentare “può esse­re eccezionalmente rifiutato o ridotto ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa”. La norma si riferisce però al caso in cui un coniuge richiedente abbia deliberatamente provocato le ristrettezze economiche in cui si trova, per esempio dilapidando la propria sostanza o acquistan­do beni voluttuari di lusso. Non riguarda invece il coniuge che ha provocato – o concorso a provocare – la disunione, disattenden­do i doveri che derivano dal matrimonio, poiché ciò equivarrebbe a reintrodurre nel diritto del divorzio la nozione di colpa espunta dal legislatore federale oltre un decennio addietro (FF 1996 I 31 n. 144.3 e 46 n. 146.22). Il richiamo dell'appellante all'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC si rivela pertanto infruttuoso.

                                22.   L'attore contende anche gli accrediti per compiti educativi che il Pretore ha attribuito alla convenuta. Egli definisce la pretesa esorbitante e nuova, poiché chiesta solo dopo lo scambio degli allegati preliminari. Nella sentenza impugnata il Pretore, accertata la propria competenza al proposito, ha assegnato tali accrediti a AO 1, ciò che nel memoriale conclusivo l'attore non contestava (senten­za impugnata, pag. 74, consid. 25).

                                         a)   Prima della 10ª revisione dell'AVS le donne e gli uomini che rinunciavano – in tutto o in parte – a esercitare un'attività lucrativa per educare i figli si trovavano discriminati. Tale situazione è stata corretta con l'introduzione degli “accrediti per compiti educativi o di assistenza”. Tali accrediti non consisto­no in prestazioni in denaro, ma in un supplemento aritmetico che si aggiunge al reddito proveniente da attività lucrativa. Pertanto, essi sono presi in considerazione solo al momento in cui la rendita è erogata. L'accredito corrisponde al triplo della rendita di vecchiaia minima (art. 29sexies cpv. 2 LAVS).

                                               Un solo accredito completo (accredito educativo e di assistenza) è accordato per ciascun anno civile. Gli accrediti producono effetti solo se il limite da cui scaturisce la rendita AVS massima non è stato (ancora) raggiunto (riepilogo in: ‹https://www.infomutterschaft. ch/quando_si_smette_di_lavorare/pensare_al_pensionamen-to/accrediti_per_compiti_educativi_e_di_assistenza?lang=it›).

                                         b)   Una persona assicurata beneficia dell'accredito per compiti educativi in base agli anni dedicati alla cura di uno o più figli minori di 16 anni (art. 29sexies cpv. 1 LAVS). Il numero dei figli è irrilevante. L'autorità parentale è il criterio decisivo per riconoscere il diritto all'accredito per compiti educativi. Se l'autorità parentale è esercitata da un solo genitore, quest'ultimo beneficia automaticamente dell'integralità dell'accredito. Se invece i genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale, l'attribuzione dell'accredito per compiti educativi dipende da fattori quali il matrimonio, il divorzio o il rapporto di concubinato o dalla misura in cui ciascun genitore esercita l'autori­tà parentale su figli comuni (‹https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.i›, punto 2).

                                         c)   Trattandosi di coppie sposate, l'accredito per compiti educativi spetta in ragione di metà a ciascun genitore, senza riguardo a chi abbia di fatto educato i figli (art. 29sexies cpv. 3 LAVS). In occasione di ogni decisio­ne concernente l'autorità parentale congiunta, l'attribuzione della custodia o la partecipazione a compiti di cura, il giudice o l'autorità di protezione dei minori e degli adulti stabilisce d'ufficio a chi assegnare gli accrediti per compiti educativi. In rapporto a quanto ciascun genitore provvede alla cura dei figli, l'autorità competente decide se attribuire gli accrediti per compiti educativi interamente a un genitore o se suddividere tali accrediti a metà (art. 52f  bis cpv. 1 e 2 OAVS).

                                         d)   Nella fattispecie il Pretore non ha attribuito a AO 1 l'accredito per compiti educativi quando ha omologato l'accordo raggiunto dai coniugi il 22 aprile 2015 che, a protezione dell'unione coniugale, affidava la custodia parentale di J__________ alla madre. Il figlio ha poi compiuto 16 anni il 22 dicembre 2017, in pendenza di divorzio. Da quel momen­to nessu­no dei coniugi ha più avuto diritto ad accrediti per compiti educativi. Il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata con cui il Pretore attribuisce tali accrediti “integralmen­te alla madre” è quindi senza oggetto, il giudice del divorzio non potendo modificare a titolo retroattivo (tornando per di più a giudicare in una procedura a tutela dell'unione coniugale) l'accredito per compiti educativi che spetta in ragione di metà a ciascun genito­re. Può darsi che al momento in cui si tratterà di eroga­re a AO 1 la rendita AVS l'autorità amministrativa decida di conteggiare integralmente l'ammontare degli accrediti per compiti educativi alla medesima (‹https://www.ahv-iv.ch/ p/1.07.i›, punto 5). La questione esula tuttavia dal­l'attuale giudizio e non può essere vagliata in questa sede.

                                 VI.   Adeguamento dei contributi alimentari al rincaro

                                23.   L'appellante contesta l'adeguamento dei contributi alimentari all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Non spiega tuttavia perché. La legge non prevede un'indicizzazione automatica (art. 128 e 286 cpv. 1 CC, 282 cpv. 2 lett. d CPC: sentenza del Tribunale federale 5A_685/2012 del 5 novembre 2012 consid. 5.2 con rinvio), ma le clausole d'indicizzazione sono un uso consolidato (FF 1996 I 129 in fondo) e per prassi costante questa Camera mantiene dunque, di massima, la clausola dell'adattamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Si giustifica così di salvaguardare il potere d'acquisto dei contributi ancorandoli all'indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio 2020 (come ha disposto il Pretore), da adeguare il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del gennaio precedente, la prima volta nel gennaio 2021. Il debitore potrà liberarsi nondimeno di tale obbligo nella misura in cui documenterà che il suo reddito non avrà beneficiato – o avrà beneficiato solo parzialmente – del carovita (Rep. 1996 pag. 126; DTF 127 III 294; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.179 del 17 luglio 2013 consid. 13).

                                VII.   Sulle spese processuali e le ripetibili

                                24.   Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una lieve riduzione del contributo alimentare per la convenuta, ma esce sconfitto su tutto il resto. Si giustifica perciò che sopporti equitativamente nove decimi degli oneri processuali e che rifonda alla controparte, la quale ha presentato osservazioni per il tramite di una legale, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (otto decimi dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente invece sulle spese processuali e le ripetibili di primo grado (poste a carico dell'attore), oneri che riguardano anche il procedimento cautelare e che possono di conseguenza rimanere invariati.

                               VIII.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                25.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente in concreto la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                      I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 5 e 6 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                         5.     cpv. 1 seconda frase (nuovo):

                                                Dopo la maggiore età del figlio J__________ i contributi alimentari per lui saranno corrisposti direttamente al beneficiario.

                                         6.     AP 1 è condannato a versare a AO 1 fino al pensionamento della medesima, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

                                         6.1   fr. 1200.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale,

                                         6.2   fr. 1145.– mensili se alla vendita dell'abitazione coniugale è ancora in vigore l'obbligo contributivo in favore del figlio J__________,

                                         6.3   fr. 1743.60 mensili se alla vendita dell'abitazione coniugale è terminato l'obbligo contributivo in favore del figlio J__________.

                                         Il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata sull'attribuzione degli accrediti per compiti educativi è dichiarato senza oggetto.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Le spese processuali di fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un decimo a carico di AO 1 e per il resto a carico dell'appellante medesimo, che rifonderà a AO 1 fr. 7000.– per ripetibili ridotte.

                                  III.   Notificazione:

– avv. dott.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2019.108 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.2020 11.2019.108 — Swissrulings