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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.03.2020 11.2019.10

6 mars 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,547 mots·~23 min·2

Résumé

Divorzio: contributi alimentari per il coniuge e per il figlio divenuto maggiorenne

Texte intégral

Incarti n. 11.2019.10 11.2019.11

Lugano 6 marzo 2020/jh    

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2016.277 (divorzio su richiesta comune con accor­do parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 novembre 2016 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

e

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 18 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 3 dicembre 2018 (inc. 11.2019.10) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.11);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1970) e AP 1 (1966), cittadina italia­na, si sono sposati a __________ (Nevada) il 22 maggio 1996. Dal matrimonio è nato S__________, il 4 ottobre 2000. Il marito era addetto alle vendite presso la __________ AG a __________. La moglie lavorava a metà tempo come venditrice in un negozio di calzature, sempre a __________. I coniugi vivono separati dal maggio del 2015, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi prima dalla madre e poi, dal novembre 2015, in un appartamento a __________. Dalla fine di gennaio del 2016 egli ha cessato l'attività per l'operatore telefonico, cominciando a riscuotere indennità di disoccupazione.

                                  B.   A un'udienza del 21 novembre 2016 indetta nel­l'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promos­sa il 31 agosto 2015 da AP 1, i coniugi si sono intesi davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, sull'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, cui è stato affidato il figlio (riservato il diritto di vista paterno), mentre il marito si è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili per l'istante e uno di fr. 1600.– mensili, assegni familiari non compresi, per S__________. L'accordo è stato omologato dal Pretore seduta stante (inc. SO.2015.3772).

                                  C.   Nel corso della medesima udienza il Pretore ha registrato a verbale la concorde volontà di divorziare, espressa oralmente dai coniugi, così come la loro intesa sull'affidamento del figlio alla madre, sull'esercizio congiunto dell'autorità parentale e sul diritto di visita paterno. Le parti hanno demandato al giudice invece la decisio­ne sulla liquidazione del regime dei beni e sui contributi alimentari per moglie e figlio, postulando entrambe il beneficio del gratuito patrocinio. Il Pretore ha proceduto all'audizione separata dei coniugi, che hanno confermato la richiesta di divorzio, l'accordo parziale sulle conseguenze accessorie e la richiesta di giudicare i punti litigiosi. Il primo giudice ha assegnato al marito così un termine per motivare l'azione sui punti litigiosi.

                                  D.   Nel suo memoriale del 31 gennaio 2017 AO 1 ha preteso fr. 14 246.50 per il rimborso di debiti contratti durante

                                         l'economia domestica e ha offerto un contributo alimentare per il solo S__________ di fr. 1300.– mensili, assegni familiari inclusi. Nella sua risposta del 6 marzo 2017 AP 1 ha rivendicato fr. 7325.– in liquidazione del regime dei beni, fr. 1100.– mensili di contributo alimentare per sé fino al termine della formazione del figlio, aumentati dopo di allora a fr. 2273.55 mensili vita natural durante, e un contributo alimentare di fr. 1600.– mensili per S__________ (assegni familiari non compresi). All'udienza del 17 maggio 2017, indetta per le prime arringhe, le parti hanno confermato le rispettive posizioni e notificato prove. Il Pretore ha dato avvio immediato all'istruttoria.

                                  E.   Il 29 agosto 2017 AO 1 ha postulato, già in via superprovvisionale, la soppressione dei contributi alimentari a suo carico, facendo valere che di lì a pochi giorni avrebbe esaurito le indennità di disoccupazione e che l'attività a metà tempo iniziata nel maggio del 2017 per la T__________ SA non gli consentiva nemmeno di coprire le proprie necessità. Statuendo inaudita parte il 5 settembre 2017, il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per la moglie e ridotto a fr. 700.– mensili quello per il figlio, assegni familiari non compresi. All'udienza del 21 novembre 2017, indetta per il contraddittorio cautelare, il marito ha comunicato di avere terminato l'attività anche per la T__________ SA e di riscuotere prestazioni assistenziali, mentre la moglie ha dichiarato di lavorare ancora a metà tempo, ma di essersi rivolta anch'essa all'assistenza sociale. Accertato che i coniugi si erano intesi sulla soppressione di ogni contributo a carico di AO 1 dal settembre del 2017, il Pretore ha omologato

                                         l'accordo e ha stralciato il procedimento cautelare dal ruolo (inc. CA.2017.301). Nel gennaio del 2018 AO 1 ha cominciato a lavorare per la __________ AG con sede a F__________ come acquisitore di clienti.

                                  F.   L'istruttoria della procedura di divorzio è stata dichiarata chiusa il 15 giugno 2018 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 29 agosto 2018 AO 1 ha ribadito il proprio punto di vista, salvo rifiutare ogni contributo anche al figlio e pretendere dalla moglie il rimborso “della metà di quanto da lui pagato per i debiti dell'eco­nomia domestica” con assunzione da parte di lei della metà del debito fiscale di fr. 12 918.50. Nel suo allegato conclusivo di quello stesso 29 agosto 2018 AP 1 ha confermato le proprie posizioni, postulando il versamento di fr. 12 827.80 in liquidazione del regime dei beni, il trasferimento di averi previdenziali per fr. 87 889.60 dalla cassa pensione del marito alla propria, un contributo alimentare di fr. 2588.10 mensili per sé fino al termine della formazione del figlio, aumentati dopo di allora a fr. 2958.10 mensili vita natural durante, e un contributo alimentare per il figlio di fr. 1600.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al termine di una formazione. In via subordinata essa ha chiesto di accertare l'impossibilità di fissare una rendita sufficiente per coprire il proprio debito mantenimento (art. 129 cpv. 3 CC) e di ingiungere al marito di trasmetterle ogni anno la tassazione e il certificato di salario, comunicandole tempestivamente eventuali modifiche dei suoi redditi.

                                  G.   Il 31 agosto 2018 AP 1 ha informato il Pretore di essere stata licenziata per il 31 ottobre 2018, allegando la relativa comunicazione. Il giorno medesimo il marito ha trasmesso i conteggi di stipendio dal febbraio al luglio del 2018 e il 14 settembre successivo ha reso noto di essersi trasferito dal 1° settembre 2018 ad __________, producendo un nuovo contratto di locazione. Su tali fatti e prove le parti hanno avuto modo di esprimersi.

                                  H.   Statuendo il 3 dicembre 2018, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato il riparto a metà degli averi di previdenza professionale accumulati dai coniugi durante il matrimonio (“valuta al 21 novembre 2016”), ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per esecuzione, ha accertato che il regime dei beni è “sciolto e liquidato”, ogni parte rimanendo “proprietaria di ciò che detiene e/o è iscritto a proprio no­me”, ha respinto la richiesta di contributo alimentare formulata dalla moglie, ha obbligato AO 1 a versare dal gennaio del 2019 un contributo di mantenimento per il figlio di fr. 420.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al termine della formazione e ha ammesso entrambi i coniugi al beneficio del gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                    I.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 18 gennaio 2019 nel quale chiede che, conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di riconoscerle un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili vita natural durante o – quan­to meno – di accertare l'impossibilità di fissare una rendita sufficiente per coprire il proprio debito mantenimento (art. 129 cpv. 3 CC), di ingiungere al marito di inviarle ogni anno la tassazione con il certificato di salario, comunicandole tempestivamente eventuali modifiche dei suoi redditi, così come di aumentare il contributo alimentare per il figlio a fr. 1600.– mensili. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità delle pretese pecuniarie ancora litigiose davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore della moglie il 6 dicembre 2018 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti). Il termine di ricorso, cominciato a decorrere il 7 dicembre 2018, è tuttavia rimasto sospeso dal 18 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Introdotto il 19 gennaio 2019, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Con l'appello AP 1 produce il verbale di un colloquio intervenuto presso l'ufficio dell'Assicurazione invalidità il 30 ottobre 2018, adducendo di essere inabile al lavoro al 100% e di essere in attesa della decisione sulla richiesta di prestazioni dell'assicurazione stessa. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostan­ze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto il verbale del 30 ottobre 2018, successivo allo scambio dei memoriali conclusivi, è ricevibile. Più delicato è sapere se l'inabilità lucrativa fatta valere dalla moglie sia stata addotta tempestivamen­te, ove si pensi che secondo il nuovo documento prodotto l'interessata è stata inabile al lavoro dal 29 marzo al 30 giugno 2018 e nuovamente dal 23 luglio 2018 in poi, senza però accennare a tali circostanze nel memoriale conclusivo del 29 agosto 2018. Né in questa sede l'appellante spende una parola per spiegare come mai essa abbia passato sotto silenzio davanti al primo giudice i suoi problemi di salute e neppure indica quando essa si sia rivolta all'Assicurazione invalidità. Sia come sia, come si vedrà in appresso (consid. 4e), tali allegazioni nulla mutano ai fini del giudizio.

                                   3.   Litigiosi rimangono, in appello, il contributo alimentare per la moglie e per il figlio. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Per quel che è del contributo alimentare in favore della moglie, il Pretore ha ravvisato anzitutto, nella fattispecie, un matrimonio di lunga durata dal quale è nato un figlio, ciò che ha influito concretamente sulla situazione dell'interessata. Egli ha accertato poi che prima della separazione i coniugi disponeva­no di entrate attorno a fr. 10 200.– mensili, ma che il dispendio della famiglia doveva essere superiore, considerato che negli anni si sono accumulati molti debiti. Ne ha dedotto, il Pretore, che “calcolare un eventuale contributo alimentare per la moglie sulla base del livello di vita vissuto dai coniugi equivarrebbe imporre al marito di indebitarsi ulteriormente”, sicché egli si è dipartito dal fabbisogno effettivo di lei, calcolato in complessivi fr. 3128.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione e spese accessorie fr. 1760.– [da cui dedurre la quota di un terzo, di fr. 586.65, da inserire nel fabbisogno in denaro di S__________], premio della cassa malati fr. 475.75, assicurazione del veicolo fr. 49.95, imposta di circolazione fr. 38.75, assicurazione responsabilità civile e del­l'economia domestica fr. 40.85). Valutate le attuali entrate di AP 1 in fr. 2237.– mensili, “pari alle presumibili indennità di disoccupazione calcolate su un'attività lucrativa all'80%”, il primo giudice ha ritenuto esigibile dall'interessata un lavoro a tempo pieno, onde la possibilità di conseguire un reddito di fr. 3500.– mensili con cui sopperire al proprio fabbisogno. In siffatte circostanze il Pretore ha respinto la richiesta di contributo alimentare, come pure quel­la subordinata volta a riservare l'applicazione dell'art. 129 cpv. 3 CC.

                                   4.   L'appellante obietta che il reddito ipotetico per un'attività a tempo pieno imputatole dal primo giudice non si giustifica in ragione del suo stato di salute. Essa fa valere di essere attualmente inabile al lavoro al 100%, che la domanda di prestazioni all'Assicurazio­ne invalidità è tuttora pendente e che all'età di 52 anni non si può pretendere da lei un'estensione dell'attività lucrativa. Essa chie­de così che il suo reddito sia accertato in fr. 2237.– mensili, ciò che lascia uno scoperto di fr. 891.65 mensili sul suo fabbisogno minimo, e che nel caso in cui il marito non sia in grado di versar­le interamente tale contributo le sia riservata la possibilità prevista dall'art. 129 cpv. 3 CC o, per lo meno, che il marito sia tenuto a versarle un contributo alimentare di fr. 420.– mensili dopo il termine della formazione da parte di S__________.

                                         a)   Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare. Dopo il divorzio ogni coniuge deve perseguire la propria indipendenza economica. In linea di principio incombe perciò al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui provvedere da sé al proprio debito mantenimento (senten­za del Tribunale federale 5A_749/2016 dell'11 maggio 2017 consid. 5 con rinvio alla sentenza 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 3.2).

                                         b)   Premesso ciò, i criteri che disciplinano lo stanziamento di un contributo alimentare per un coniuge dopo il divorzio e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concre­to sulla sua situazione finan-ziaria – come nella fattispecie, il matrimonio essendo di lunga durata – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 con-sid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento dell'interessato dopo avere accertato il livello di vita raggiun­to dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tap­pa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.102 del 10 febbraio 2020, consid. 4a).

                                         c)   Per quel che riguarda il primo stadio del ragionamento testé illustrato, il Pretore si è limitato ad assicurare alla moglie la copertura del fabbisogno minimo “allargato” secondo i criteri del diritto civile, come lei chiedeva, ciò che l'appellante non contesta. Non occorre di conseguenza indagare sul tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 29 gennaio 2020, consid. 16b).

                                         d)   Per quel che riguarda la possibilità di far fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del ricordato ragionamento), per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – di regola – dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagna­re di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astrat­to, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto del­l'età, della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sareb­be il reddito conse­guibile, sempre te­nendo cal­colo del­l'età, della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione sul mer­cato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).

                                         e)   Per quanto attiene allo stato di salute, stando alla documentazione prodotta in appello AP 1 è stata inabile al lavoro dal marzo al giugno del 2018 e nuovamente dal 23 luglio 2018 in poi (doc. C prodotto in appello, 4° foglio). Come si è anticipato (consid. 2), l'argomento, sollevato la prima volta con l'appello, è invero di dubbia ricevibilità (art. 317 cpv. 1 CPC). Sia come sia, l'accertamento di patologie suscettibili di comportare un'inabilità lucrativa permanente presuppone, se non una perizia, almeno un rapporto specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare con oggettiva attendibilità una prognosi a medio termine (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.13 del 26 settembre 2016 consid. 5d con rinvio). Dall'unica prova agli atti (il citato verbale del 30 ottobre 2018: doc. C di appello) nulla risulta in concreto sulla patologia di cui è affetta la moglie né, tanto meno, sulla prognosi riguardo all'incidenza invalidante di tale patologia (cfr. doc. C, 4° foglio). Certo, l'interessata ha inoltrato una domanda d'invalidità, ma ciò non basta per dimostrare una durevole incapacità lucrativa. In quel colloquio il consulente di integrazione professionale si è limitato a discutere con l'interessata di misure d'intervento tempestivo allo scopo di facilitare il reinserimento professionale (6° foglio). Agli atti non figurano dunque elementi sufficienti per attestare un'incapacità lucrativa di lunga durata.

                                         f)    L'appellante eccepisce che all'età di 52 anni non si può pretendere da lei un'estensione dell'attività lavorativa a tempo pieno. Ora, trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, vige la presunzio­ne per cui non si può pretendere la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge aveva già 45 anni, sebbene tale limite d'età tenda a essere portato viepiù a 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018 consid. 3.3). Simi­le presunzione può essere vinta però ove la controparte rechi, se non una prova piena, almeno elementi idonei a destare il dubbio che quel coniuge possa intraprendere un'attività lucrativa. Inoltre il limite d'età è determinante solo qualora si pretenda dal coniuge una nuova entrata nella vita professionale, mentre conta poco o punto qualora un coniuge già professionalmen­te attivo debba unicamente aumentare il proprio grado d'occupazione (sentenze del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018 consid. 3.4 con rinvii e 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 4.2, in: FamPra.ch 2017 pag. 551). La giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, per esempio, che può essere tenuto ad aumentare il grado d'occupazione un coniuge di 54 anni già professionalmente attivo a tempo parziale nel settore sanitario durante l'intera vita in comune, come pure un insegnante di 57 anni che aveva interrotto l'attività per due anni (sentenza del Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017 consid. 7.1.2.1 con richia­mi), non risultando in quei casi problemi di salute o di altro ordine che ostassero a simili opportunità (I CCA, sentenza inc. 11.2018.102 del 10 febbraio 2019 consid. 4c).

                                         g)   Nella fattispecie risulta dagli atti che, dopo essersi dedicata durante la vita in comu­ne al governo della casa e alla cura del figlio, AP 1 ha ripreso nel 2007 un'attività lucrativa a tempo parziale. Al momento della separazione (maggio del 2015) essa aveva 48 anni, lavorava al 50% co­me venditrice per la __________ Sagl di __________ in un negozio (“__________”) a __________, ma doveva ancora occuparsi del figlio. Al 16° compleanno di S__________ (4 ottobre 2016) essa aveva quasi cinquant'anni e lavorava, sempre a metà tempo, per lo stesso datore di lavoro. Trattandosi unicamen­te di aumentare il grado d'occupazione, il limite di 45 anni non era determinante e non la esonerava dall'aumentare l'attività lucrativa. Si poteva così ragionevolmente ritenere che avesse la possibilità di riprendere un'attività a tempo pieno, tant'è che nel gennaio del 2018 il suo grado d'occupazione è passato dal 50 all'80%. Né essa poteva legittimamente supporre che da lei non ci si aspettasse un'attività al 100%, ove si pensi che – come ha rilevato il Pretore – già nel­l'ottobre del 2015, durante la procedura a tutela dell'unione coniugale, essa medesima aveva manifestato l'intenzione di “recuperare al più presto una propria indipendenza economica”, volontà più volte ribadita nella causa di divorzio (sentenza impugna­ta, pag. 8 in alto).

                                         h)   Alla luce di quanto precede incombeva a AP 1 rendere quanto meno verosimile di non poter estendere la propria attività lucrativa. In realtà essa non ha recato alcun elemento oggettivo al riguardo, salvo pretendere che la sua età e il suo stato di salute ostano all'aumento del tasso d'occupazione. Neppure risulta che l'interessata abbia mes­so in atto quanto si poteva esigere da lei per impiegarsi al 100%. Si conviene che per un'ultracinquantenne le opportunità d'impiego nel Cantone Ticino possono rivelarsi limitate, anche per la concorrenza dovuta al­l'ampia disponibilità di mano d'ope­ra frontaliera, più giovane, flessibile e pron­ta ad addestrarsi. Resta il fatto che, qualora si fosse debitamente attivata nel gennaio del 2018 per reperire un'attività a tempo pieno, l'interessata potreb­be presumibilmente guadagnare oggi almeno fr. 3500.– mensili, dato imputatole dal Pretore sulla base dell'ultimo stipendio da lei percepito. 

                                         i)     In definitiva, con una capacità lucrativa di fr. 3500.– mensili, in concreto l'appellante sarebbe in grado di finanziare da sé il proprio “debito mantenimento” di fr. 3128.65 mensili (dato di per sé non contestato) e non può pretendere un contributo alimentare. Ciò esclude l'applicazione della riserva prevista all'art. 129 cpv. 3 CC. L'esame della capacità contributiva di AO 1 (terzo stadio del ragionamento illustrato dianzi) risulta pertanto superflua.

                                   5.   Quanto al contributo alimentare per il figlio, il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di S__________ in fr. 1601.30 mensili sulla scorta della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, sostituendo i valori tabellari dell'alloggio e del premio della cassa malati con quelli effettivi, dedotto l'assegno familiare. Egli ha poi accertato il reddito medio di AO 1 in fr. 3693.30 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3651.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione con spese accessorie fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 423.35, assicurazione del veicolo fr. 157.40, imposta di circolazione fr. 40.–, leasing dell'automobile fr. 581.–), ridotto a fr. 3070.75 mensili dal gennaio del 2019 alla scadenza del contratto di leasing, ma comprensivo di fr. 200.– mensili per l'esercizio del diritto di visita. Ciò posto, egli ha fissato il contributo di mantenimento in favore di S__________ in fr. 420.– mensili (oltre assegni familiari) dal gennaio del 2019 fino al termine di un'adeguata formazione scolastica o professionale.

                                         a)   In concreto S__________ è diventato maggiorenne il 4 ottobre 2018, di modo che andrebbe interpellato per sapere se intende ratificare la richiesta della madre (DTF 142 III 81 consid. 3.2). Si può prescindere tuttavia da tale esercizio. L'appellante non discute infatti gli accertamenti del Pretore sul fabbisogno in denaro del figlio né sul fabbisogno minimo del marito. Essa censura la capacità contributiva di quest'ultimo, chiedendo di imputargli un reddito ipotetico di fr. 7000.– mensili, sufficiente per garantire la copertura del fabbisogno in denaro del figlio, di fr. 1600.– mensili. Il Pretore non ha mancato di rilevare che l'attuale reddito di AO 1 è sensibilmente inferiore a quello conseguito prima della separazione. Ha sottolineato tuttavia che la riduzione delle entrate è intervenuta dopo un periodo di disoccupazione, che una volta esaurite le relative indennità l'interessato ha fatto capo alla pubblica assistenza e che dal gennaio del 2018 egli ha trovato lavoro nella Svizzera tedesca. Già per il fatto di avere accettato un impiego in un'altra area geografica, lontano dal figlio, non si può affermare di conseguenza – ha soggiunto il Pretore – che quegli non abbia dato prova di impegno (sentenza impugnata, pag. 9 seg.).

                                         b)   Con la motivazione appena riassunta l'appellante non si confronta per nulla. Essa si limita a definire ingiustificata “una riduzione del reddito di quasi la metà tra la separazione della coppia e l'odierna situazione lavorativa del marito”, ma tale circostanza è già stata considerata dal primo giudice nella valutazione della capacità lucrativa del marito. Altri argomenti a sostegno dell'appello la moglie non adduce. Neppure pretende che – per ipotesi – AO 1 abbia ridotto deliberatamente i suoi introiti, abbia rinunciato a migliori possibilità di guadagno o non abbia profuso sforzi sufficienti per reperire un posto di lavoro meglio retribuito e alla sua portata. Insufficientemente motivato (art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile. Resta il fatto che il “debito mantenimento” del figlio (fr. 1601.30 mensili) rimane ampiamente scoperto, sicché al medesimo è riservata la possibilità di chiedere un aumento del contributo alimentare ove la situazione finanziaria del padre dovesse migliorare (art. 286 cpv. 2 e art. 286a cpv. 1 e 2 CC).

                                   6.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante non entra in linea di conto, poiché l'appello appariva fin dall'inizio senza possibilità di accoglimento (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante si tiene conto, in ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.

                                   7.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata confermata.                                                          

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                                   4.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   ;

                                         Comunicazione a:

                                         –    (consid. 5 e dispositivo n. 1);

                                          – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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