Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.05.2019 11.2018.96

20 mai 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,393 mots·~17 min·3

Résumé

Protezione dell'unione coniugale: mantenimento del figlio

Texte intégral

Incarti n. 11.2018.96 11.2018.97

Lugano 20 maggio 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2016.427 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 1° maggio 2016 da

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 10 settembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 24 agosto 2018 (inc. 11.2018.96) e sulla richie­sta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2018.97);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1961), divorziato, e AO 1 (1984), cittadina brasiliana, hanno contratto matrimonio a __________ il 5 gennaio 2010. A quel tempo lo sposo aveva già due figli: A__________ (1989) e G__________ (1986). Anche la sposa aveva già due figli da una precedente relazione: V__________, nato il 19 novembre 2005, e E__________, nato il 18 no­vembre 2007. Dalle nuove nozze è nato L__________, il 26 febbraio 2010. La famiglia abitava, insieme con i figli della moglie, in un appartamento a __________. Il marito è piastrellista e titolare della ditta individuale __________ (non iscritta nel registro di commercio). Inoltre svolgeva lavori di portineria nello stabile in cui si trova l'abitazione coniugale. La moglie aveva trovato lavoro, dopo un periodo di disoccupazione, come badante di __________ B__________ a __________.

                                  B.   Il 1° maggio 2016 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'autorizzazione a vivere separato, l'assegnazione dell'alloggio coniugale (con ordine alla moglie di trasferirsi altrove entro il 30 maggio 2016) e l'affidamento di L__________, riservato il diritto di visita materno. All'udienza del 20 maggio 2016, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha aderito alla richiesta di vita separata e all'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito, ma ha rivendicato l'affidamento del figlio, riservato il diritto di visita paterno, ha sollecitato la nomina di un curatore educativo, ha preteso un contributo alimentare di fr. 1235.– mensili per L__________ (assegni familiari non compresi) e uno di fr. 480.– mensili per sé, chiedendo inoltre che fosse vietato al marito – sotto la comminatoria dell'art. 292 CP – di avvicinarsi a meno di 500 m dal suo futuro domicilio o dal suo luogo di lavoro. Essa ha postulato a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio. Nel corso del­l'udienza i coniugi si sono accordati sulla vita separata, sull'attribuzione del­l'alloggio coniugale al marito, sull'affidamento di L__________ al medesimo fino al termine dell'anno scolastico (19 giugno 2016) e sul diritto di visita materno. Con ordinanza del 30 maggio 2016 il Pretore aggiunto ha disposto l'ascolto di L__________ e l'assunzione di una perizia sulle capacità parentali dei genitori. Il 1° giugno 2016 la moglie si è trasferita con i figli V__________ e E__________ in un appartamento a __________.

                                  C.   A una successiva udienza del 18 agosto 2016, destinata al seguito del contraddittorio, i coniugi si sono intesi sull'affidamento di L__________ alla madre, sul diritto di visita paterno, sull'istituzione di una curatela educativa in favore del figlio, come pure sui percorsi psicoterapeutici che le parti, L__________ e i figli della moglie avrebbero dovuto seguire. Il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo e ha impartito ai coniugi un termine per replicare e duplicare in merito ai contributi di mantenimento, annunciando che avrebbe statuito al proposito in via cautelare. Con replica del 5 settembre 2016 AP 1 ha chiesto che non fossero fissati contributi alimentari né per la moglie né per il figlio, impegnandosi nondimeno a finanziare il premio della cassa malati, le spese mediche, il vestiario e le spese scolastiche di L__________. Con duplica del 16 settembre 2016 AO 1 ha chiesto una volta ancora di stabilire il contributo alimentare per il figlio in fr. 1235.– mensili (assegni familiari non compresi) e quello per lei in fr. 480.– mensili.

                                  D.   Nell'ambito di un'ulteriore udienza, tenutasi il 21 settembre 2016, le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata il 23 settembre 2016. Nel novembre seguente AO 1 è rimasta senza lavoro, la persona di cui essa si prendeva cura essendo stata ricoverata nella Casa Anziani __________ di __________. Dopo un nuovo periodo di disoc­cupazione, la convenuta è stata assunta come ausiliaria di cura a ore dalla stessa casa per anziani. Durante una successiva udienza del 29 novembre 2016, convocata per gli interrogatori delle parti e la discussione cautelare, AO 1 ha chiesto che fossero fissati contributi di mantenimento per il figlio già inaudita parte. Il marito si è detto disposto a continuare a coprire le spese di L__________, senza però versare contributi alimentari nelle mani di lei. Con decreto cautelare del 9 dicembre 2016 il Pretore aggiunto ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per L__________ di fr. 793.– quello stesso mese di dicembre e di fr. 593.– mensili dal gennaio del 2017 in poi, assegni familiari non compresi.

                                  E.   Dal 19 giugno 2017 AP 1 riscuote prestazioni dalla pubblica assistenza. Il 28 giugno successivo egli ha chiesto così al Pretore aggiunto di essere esonerato dal versare contributi di mantenimento per L__________ dal 1° aprile 2017. Il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza con decreto cautelare del 30 giugno 2017. Assunti nuovi accertamenti sulla situazione del figlio, a un'udienza del 23 agosto 2017 le parti si sono accordate sulla custodia alternata di L__________ in ragione di metà ciascuno, intesa che il primo giudice ha omologato. In seguito il Pretore aggiunto ha impartito ai coniugi il 2 maggio 2018 un termine per aggiornare i dati sui rispettivi redditi e fabbisogni, precisando che a quel momento

                                         l'istruttoria sarebbe stata chiusa, e ha assegnato loro un termine per presentare conclusioni scritte.

                                  F.   Nel suo memoriale conclusivo del 6 giugno 2018 AP 1 ha chiesto nuovamente di essere autorizzato a vivere separato, di attribuirgli l'alloggio coniugale, di affidare il figlio a lui (riservato il diritto di visita materno), di dispensarlo dall'erogare contributi di mantenimento per L__________ dopo il giugno del 2017, di condannare la moglie a restituire all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento i contributi alimentari percepiti a titolo di anticipo del contributo alimentare per il figlio e di obbligare la medesima a versare un contributo alimentare per L__________ di fr. 650.– mensili (senza cenno ad assegni familiari). Nel proprio allegato conclusivo del 12 ottobre 2017 AO 1 ha sollecitato un contributo alimentare per il figlio di fr. 593.– mensili, assegni familiari non compresi, e in conclusioni complementari del 6 giugno 2018 ha postulato la conferma dell'assetto in vigore riguardo al figlio.

                                  G.   Statuendo con sentenza del 24 agosto 2018, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 20 maggio 2016, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, cui ha affidato il figlio, ha regolato il diritto di visita materno, ha istituito una curatela educativa in favore di L__________, ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 883.20 mensili (assegni familiari non compresi) dal settembre al dicembre del 2016 e di fr. 585.60 mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018, obbligando AO 1 a versare dal 1° settembre 2018 un contributo alimentare per L__________ di fr. 206.40 mensili (assegni familiari non compresi). Il primo giudice non ha riscosso oneri processuali, salvo porre “le spese vive e quelle peritali” a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il 5 settembre 2018 AP 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, “ritenuto che l'interessato parteciperà ai costi legali con il versamento allo Stato di rate mensili di fr. 100.–”. Quello stesso giorno anche la convenuta è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, “ritenuto che l'istante parteciperà ai costi legali con il versamento allo Stato di rate mensili di fr. 50.–”.

                                  H.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 settembre 2018 nel quale chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di sopprimere il contributo alimentare per il figlio dal giugno del 2017 all'agosto del 2018. AO 1 non è stata chiamata a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   I provvedimenti a tutela dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, poiché in prima sede era litigiosa, oltre all'entità del contributo alimentare per il figlio, l'affidamento del medesimo, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attore il 29 agosto 2018, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto sabato 8 settembre 2018, salvo protrarsi al lunedì 10 settembre 2018 in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Litigioso rimane in questa sede il contributo alimentare per il figlio dal giugno del 2017 all'agosto del 2018. Per determinarlo il Pretore aggiunto ha stimato il reddito di AP 1 in potenziali fr. 4350.– mensili (sentenza impugnata, consid. 11, 12 e 13 e 17). Riguardo al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice lo ha calcolato in fr. 3126.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1250.–, spese accessorie fr. 200.–, posteggio fr. 50.–, premio della cassa malati fr. 136.45, assicurazione responsabilità civile fr. 12.10, contributo AVS fr. 45.85, contributo SUVA fr. 232.30: sentenza impugnata, consid. 14). Quanto a AO 1, il Pretore aggiunto ne ha accertato il reddito in fr. 3456.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2749.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 292.50 [già dedotte le quote di un terzo, un quarto e un quinto comprese nel fabbisogno in denaro dei tre figli], spese accessorie fr. 150.–, posteggio fr. 50.–, premio della cassa malati fr. 323.50, leasing del­l'automobile fr. 390.45, imposta di circolazione fr. 47.50, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 145.20: sentenza impugnata, consid. 14).

                                         Relativamente a L__________, il Pretore aggiunto ne ha definito il fabbisogno in denaro dal 2017 in poi sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui questa Camera si ispira per giurisprudenza invalsa), riferite a un ragazzo nella fascia dai 7 ai 12 anni di età in una fratria di tre. Rispetto alle previsioni della tabella, egli ha adattato il costo dell'alloggio alla spesa effettiva del genitore affidatario e ha dedotto l'assegno familiare. Ha appurato così il fabbisogno in denaro di L__________ in fr. 821.– mensili (assegni familiari non compresi), senza contributo di accudimento, AO 1 essendo in grado di coprire da sé il proprio fabbisogno minimo con il reddito della sua attività lucrativa (sentenza impugnata, consid. 14 e 17).

                                         Ciò posto, il Pretore aggiunto ha calcolato un'eccedenza nel bilancio familiare nel 2017 di fr. 1109.15 mensili, pari a fr. 554.60 mensili per ogni coniuge (sentenza impugnata, consid. 17). Nelle circostanze descritte egli ha accertato che ogni parte può sopperire da sé al proprio debito mantenimento, contribuendo al fabbisogno in denaro di L__________ dal gennaio del 2017 fino all'agosto del 2018 (quando il figlio è stato affidato al padre) con fr. 668.70 mensili il marito e con fr. 152.25 mensili la moglie (assegni familiari non compresi). Per tenere conto nondimeno dell'ampio diritto di visita esercitato da AP 1 e, quindi, del maggior costo da lui sopportato per il vitto del figlio, il Pretore aggiunto ha ridotto la partecipazione dell'istante al contributo di mantenimento a fr. 587.60 mensili (sentenza impugnata, consid. 17).

                                   3.   L'appellante contesta di dover versare contributi alimentari per L__________. Ricorda che dal giugno del 2017 egli è a carico della pubblica assistenza, che egli accusa seri problemi di salute (non dichiarati in tribunale, temen­do di essere deriso), acuiti dalle preoccupazioni per “le pessime condizioni di accudimento” in cui si trovava L__________ quando era affidato alla madre. Egli si duole di aver dovuto rimediare costantemente sotto questo profilo alle insufficienze e alle incapacità della moglie, ciò che ha finito per aggravare il suo stato valetudinario. Fa valere inoltre che “nel pieno della lite” L__________ trascorreva da lui almeno la metà di ogni settimana e che in quel periodo egli non aveva alcuna capacità lucrativa, tant'è che in caso contrario la pubblica assistenza non gli avrebbe erogato prestazioni né l'Ufficio del sostegno sociale dell'inserimento avrebbe anticipato contributi alimentari alla convenuta. Per di più – egli soggiunge – il Pretore aggiunto ha incluso nel fabbisogno minimo della convenuta una rata di fr. 390.45 mensili per il leasing dell'automobile, mentre costei non ha nem­meno il permesso di condurre. Anzi, AO 1 si concede spese voluttuarie (come vacanze al mare o l'acquisto di un portatile dal costo di circa fr. 1000.–), allorché egli si trova nell'indigenza. Al primo giudice l'appellante rimprovera così di avere trascurato “lo squilibrio delle forze economiche” tra un coniuge e l'altro, ciò che avrebbe dovuto indurre a esonerarlo da ogni contributo alimentare per il figlio.

                                   4.   Il Pretore aggiunto non ha disconosciuto che dal giugno del 2017 AP 1 è a carico della pubblica assistenza, ma ha rilevato che nulla giustifica la sua inabilità lucrativa, ove si pensi che al momento in cui ha presentato l'istanza a tutela dell'unione coniugale (il 1° mag­gio 2016) egli guadagnava ancora, per sua stessa ammissione, fr. 4350.– mensili (fr. 4000.– dall'attività di piastrellista, fr. 350.– da lavori di portineria). Che dopo di allora la situazione sia precipitata – ha continuato il primo giudice – non risulta da alcun elemento agli atti. Che l'istante abbia perduto ogni capacità di guadagno per altre ragioni (diminuzione della clientela, riduzione del fatturato, difficoltà di mercato) non è preteso nemmeno da lui. Che dal giugno del 2017 poi egli percepisca prestazioni assistenziali ancora non attesta un impedimento al lavoro. In definitiva, per il primo giudice, niente rende verosimile che l'istante abbia una capacità lucrativa inferiore a fr. 4350.– mensili (sentenza impugnata, consid. 12 e 13).

                                         Con le motivazioni che precedono l'appellante si confronta poco o punto. Egli non mette in dubbio che qualora un coniuge abbia la reale e ragionevole possibilità, dando prova di impegno, di conseguire entrate maggiori rispetto a quelle effettive, fa stato il reddito ipotetico. L'unico argomento da lui addotto è quello per cui, almeno da quando ha cominciato a riscuotere prestazioni assistenziali nel giugno del 2017, egli non è più stato in condizioni tali da esercitare un'attività lucrativa. Sta di fatto che, come ha sottolineato il Pretore aggiunto, ancora al proprio interrogatorio del 29 novembre 2016 egli dichiarava un reddito di fr. 4350.– mensili (verbali, pag. 13 in fondo). Che cosa sia intervenuto dopo di allora, e in particolare dal giugno del 2017, non è dato di sapere. Tutto si ignora sull'affezione che gli avrebbe minato la salute, lo stesso appellante riconoscendo di non avere rivelato al Pretore aggiunto la natura della patologia per timore di essere deriso dalla moglie. Se non che, così facendo, egli ha impedito al primo giudice di compiere accertamenti essenziali. Né l'appellante può dolersi che il Pretore aggiunto non abbia inquisito d'ufficio al proposito, se appena si pensa che neppure davanti a questa Camera egli accenna concretamente alla malattia che lo affligge. E men che meno la rende in qualche modo verosimile. Che poi egli riceva prestazioni dalla pubblica assistenza o che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento abbia anticipato contributi alimentari per il figlio non basta a indiziare un impedimento al lavoro (si veda anzi l'art. 23 cpv. 1 della legge sull'assistenza sociale: RL 871.100). Ne segue che a ragione il Pretore aggiunto non ha ravvisato nel caso in esame alcun ostacolo suscettibile di preclu­dere al­l'istante, dal giugno del 2017, il conseguimento del reddito dichiarato ancora alla fine di novembre del 2016. Su questo punto l'ap­pello risulta manifestamente privo di buon diritto.

                                   5.   Per quanto concerne il tenore di vita sostenuto da AO 1, le rimostranze dell'appellante si esauriscono in recriminazioni. Il Pretore aggiunto ha determinato il contributo alimentare per L__________ facendo capo al metodo applicato abitualmente dalla giurisprudenza, che consiste nel dedurre dai redditi complessivi dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi e i fabbisogni in denaro dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2015 pag. 881 lett. b). L'appellante non discute tale criterio. Né il tenore di vita sostenuto dai coniugi dopo la separazione, che egli evoca, è di qualche pertinenza. A parte il fatto che la convenuta deve provvedere anche al fabbisogno in denaro dei suoi due figli V__________ e E__________, per i quali non riceve contributi alimentari, la divisione a metà dell'eccedenza registrata dal bilancio familiare assicura già di per sé un trattamento paritario dei coniugi. Parlare di “squilibrio di forze” in simili circostanze è quindi fuori luogo. Avesse poi inteso contestare il fabbisogno minimo della moglie, l'istante avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente. La convenuta aveva esposto spese d'automobile nel proprio fabbisogno minimo, affermando di essere in procinto di ottenere la licenza di condurre, già al­l'udienza del 20 mag­gio 2016 (riassunto scritto, pag. 7) e ancora nella duplica del 16 settembre 2016 (pag. 4, punto 3). Non consta che l'istante abbia mosso obiezioni al proposito neppure nel memoriale conclusivo del 6 giugno 2018. Quanto alle asserite spese voluttuarie di AO 1, nel fabbisogno minimo di lei il Pretore aggiunto non ha riconosciuto esborsi né per vacanze né per l'acquisto di un cellulare. Le critiche dell'appellante cadono dunque nel vuoto.

                                   6.   Infine non è destinato a miglior sorte nemmeno l'addebito di malafede che l'appellante rivolge alla convenuta per avere ottenuto l'anticipo di contributi alimentari dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. L'appellante parte infatti dal presupposto che tra il giugno del 2017 e l'agosto del 2018 egli non fosse in grado di contribuire al mantenimento del figlio, ciò che a suo dire la moglie sapeva, mentre in esito all'attuale giudizio risulta che la sua incapacità lucrativa è destituita di verosimiglianza. Anche su quest'ultimo argomento l'appello si dimostra così inconsistente. 

                             7.    Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza del­l'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

                                   8.   Il gratuito patrocinio postulato da AP 1 davanti a questa Camera non può entrare in considerazione. È possibile che l'appellante versi in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC). L'impugnazione tuttavia appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo, tanto da non essere stata notificata alla convenuta (art. 117 lett. b CPC). Delle difficoltà economiche in cui versa l'appellante si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente l'ammontare delle spese processuali.

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso del contributo alimentare ancora controverso in appello (fr. 11 674.– complessivi: fr. 583.70 mensili dal giugno 2017 all'agosto 2018 compresi) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– prevista dal­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è respinta.

                                   4.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2018.96 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.05.2019 11.2018.96 — Swissrulings