Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.06.2018 11.2018.61

15 juin 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,112 mots·~11 min·4

Résumé

Impugnazione di una convenzione sugli effetti del divorzio (previdenza professionale)

Texte intégral

Incarto n. 11.2018.61

Lugano 15 giugno 2018/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa DM.2017.234 (divorzio su richiesta unilaterale, poi divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 settembre 2017 da

AP 1 (già patrocinata dall'avv.)  

contro  

AO 1 (I),

giudicando sull'appello del 23 maggio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 25 aprile 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1982), cittadino nigeriano, e AP 1 (1978) hanno contratto matrimonio a __________ (Nigeria) il 18 settembre 2010. A quel momento la sposa era già madre di P__________, nata il 18 aprile 2010. Anche AO 1, che non ha mai riconosciuto P__________ quantunque ammettesse di esserne il padre, aveva già due figli. La moglie lavora attualmente come assistente di cura per la C__________. Il marito, in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio in Italia, risulta disoccupato. Con sentenza del 26 novembre 2012, emanata a protezione del­l'unione coniugale, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 29 settembre 2010, senza fissare contributi di mantenimento.

                                  B.   Il 21 settembre 2017 AP 1 ha intentato azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo che – conferitole il gratuito patrocinio – non fossero dovuti contributi di mantenimento fra coniugi e che non si desse “luogo a conguaglio di cassa pensione”. Dopo ripetute citazioni alle quali il convenuto non ha dato seguito, il 16 aprile 2018 si è tenuta l'udienza di conciliazione. Il marito, senza avvocato, e la moglie, assistita dalla propria patrocinatrice, dopo “discussione informale” hanno siglato l'accordo che segue:

                                         1.  Il matrimonio contratto il 18 settembre 2010 a __________ (__________, Nigeria) da AP 1 (nata __________ il 20 ottobre 1978) e AO 1 (nato il 17 marzo 1982) è sciolto per divorzio.

                                         2.  Non si stabiliscono contributi di mantenimento fra coniugi.

                                         3.  Gli averi di previdenza professionale vengono divisi in ragione di metà ciascuno. È fatto ordine alla Cassa pensione di __________, Previdenza professionale, via __________, __________ di trasferire l'importo di fr. 13 608.60 dall'avere previdenziale di AP 1 (n. AVS __________) ad un conto di libero passaggio intestato a AO 1.

                                         4.  Il regime dei beni è sciolto e liquidato. Ognuna delle parti resta proprietaria di ciò che detiene e/o è iscritto a proprio nome. Ognuno è responsabile dei debiti contratti.

                                         5.  Le spese processuali sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili, riservata la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio formulata dalla moglie.

                                         In coda all'udienza il Pretore aggiunto ha assegnato al marito un termine di 20 giorni per produrre la documentazione relativa al­l'apertura di un conto di libero passaggio, richiesta cui l'interessato ha ottemperato il 23 aprile 2018.

                                  C.   Statuendo con sentenza del 25 aprile 2018, il Pretore aggiunto ha sciolto il matrimonio e ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio aggiungendo le coordinate del conto di libero passaggio aperto dal marito presso il __________, Fondazione di libero passaggio, casella postale __________, __________ (IBAN __________). Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AP 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 maggio 2018 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso che non si proceda ad alcuna divisione della sua previdenza professionale. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora l'appello verta su un punto regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice, tuttavia, non v'era controversia davanti al primo grado di giurisdizione. In simili casi fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2016.63 del 15 dicembre 2017 consid. 1 con rinvio a Fankhauser in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 289). Nella fattispecie l'appellante chiede che non si divida la sua previdenza professionale e che quindi non si trasferisca al “secondo pilastro” del marito la somma di fr. 13 608.60. Il valore litigioso minimo di fr. 10 000.– è così raggiunto. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta alla precedente patrocinatrice dell'attrice il 26 aprile 2018. Introdotto il 23 maggio 2018 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   L'appellante chiede che non si dia seguito alla clausola n. 3 prevista nella convenzione sugli effetti del divorzio e che non si divida la previdenza professionale da lei acquisita durante il matrimonio. Sostiene di avere espresso a più riprese alla propria legale di non essere d'accordo in proposito, ribadendo il suo dissenso anche davanti al Pretore aggiunto, ma di non essere stata ascoltata. Ricorda di non avere mai vissuto con il marito “nemmeno per un'ora” e di non avere mai preteso nulla da lui, per quanto egli sia il padre biologico di P__________. Dichiara di opporsi fermamente a che le sia tolta una parte della cassa pensione, trovandosi essa ai limiti della povertà e senza contributi assistenziali o assegni integrativi per la figlia. Asserisce di essersi trovata il giorno dell'udienza “sotto shock” e di non essere stata “in grado di intendere in modo chiaro e lucido”, poiché la sua legale le aveva comunicato di essersi incontrata – senza autorizzazione – quella stessa mattina con il convenuto e l'aveva in tal modo destabilizzata. Essa invoca altresì l'art. 124b CC, che permette di derogare al principio della suddivisione a metà degli averi previdenziali per cause gravi ed eccezionali, e insta perché si riveda la sua situazione anche alla luce di un precedente analogo, caso in cui il conguaglio degli averi previdenziali è stato commisurato al periodo di vita in comune dei coniugi (2 anni) e non alla durata del matrimonio (10 anni).

                                   3.   La regolamentazione di un effetto del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice può essere impugnata anche se il coniuge in questione ha firmato l'accordo senza riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della volontà (art. 289 CPC), i dispositivi che riguardano gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in fondo). Il ricorrente può far valere, in specie, che la convenzione non è chiara, è incompleta o è manifestamente inadeguata (art. 279 cpv. 1 CPC). L'autorità superiore verifica allora, vagliando simili censure, se i presupposti per l'omologazione di una determinata clausola fossero dati o no. Spetta in ogni modo al ricorrente illustrare perché il primo giudice avrebbe dovuto rifiutare l'omologazione (I CCA, sentenza inc. 11.2016.63 del 15 dicembre 2017, consid. 3 con riferimenti).

                                   4.   Nella fattispecie l'appellante fa valere anzitutto di avere ripetuto alla sua patrocinatrice di non essere d'accordo con la suddivisione a metà della previdenza professionale e di avere ribadito la propria opposizione anche nel corso dell'udienza, senza essere stata ascoltata. Non contesta tuttavia che, per finire, essa ha firmato l'accordo. In seguito alla discussione (attestata dal verbale della Pretura), la sua contrarietà risultava così superata. Certo, essa lamenta di essersi trovata quel 16 aprile 2018 in uno stato confusionale e di non essere stata in grado di intendere gli avvenimenti in modo chiaro e lucido. Sta di fatto che la capacità di discernimento è presunta (art. 16 CC). Incombeva pertanto all'appellante di dimostrare di essere stata in quel frangente “sotto shock”. Invano si cercherebbe agli atti però un qualsiasi elemento che avvalori la pretesa incapacità “di intendere in modo chiaro e lucido” la situazione. E se ciò fosse stato, mal si comprende perché la sua patrocinatrice e il Pretore aggiunto avrebbero firmato il verbale di udienza. Su questo punto l'appello manca, già a un primo esame, di consistenza.

                                   5.   Indipendentemente da quanto precede, l'appellante invoca l'art. 124b cpv. 2 CC che consente al giudice di assegnare al coniuge creditore meno della metà della prestazione d'uscita o di rifiutare completamente la divisione se sussistono motivi gravi. Essa accenna a un non meglio precisato caso in cui il conguaglio degli averi previdenziali è stato commisurato alla durata della vita in comune dei coniugi e non alla durata del matrimonio. Così argomentando, essa dimentica tuttavia che in concreto il Pretore aggiunto non ha statuito sulla previdenza professionale, ma è stato chiamato unicamente a omologare un accordo in cui i coniugi hanno suddiviso loro stessi la previdenza professionale. E il riparto a metà è la regola (art. 123 cpv. 1 CC). Non che il giudice sia vincolato alla volontà dei coniugi (FF 2013 pag. 4180): egli può rifiutare la vicendevole divisione delle prestazioni d'uscita – in tutto o in parte – se riscontra un manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC; DTF 135 III 155 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017 consid. 5.1.2). L'appellante non accenna tuttavia a estremi del genere. A parte ciò, requisiti siffatti vanno ravvisati con grande cautela, un manifesto abuso dandosi soltanto in casi flagranti, segnatamente ove il matrimonio sia di mera compiacenza oppure un coniuge non abbia inteso vivere in comunione domestica con l'altro o abbia perpetrato nei confronti dell'altro un grave reato, cagionandogli gravi lesioni personali (RtiD II-2016 pag. 601 consid. 5b con riferimento al­l'art. 123 CC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016; v. ora Jungo/Grütter in: FamKomm Schei­dung, 3ª edizione, n. 17 seg. ad art. 124b CC). Circostanze simili non si desumono dagli atti. L'appellante allega di non avere mai vissuto “nemmeno per un'ora” con il marito. Come essa medesima riconosce, nondimeno, ciò si deve non al fatto che il marito non ne avesse l'intenzione, bensì all'impossibilità per lui di ottenere il ricongiungimento familiare (petizione, pag. 2). Anche in proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

                                   6.   L'appellante si duole delle proprie ristrettezze e fa valere di svolgere un lavoro usurante all'80% in ambito socio-sanitario con turni irregolari anche di notte. Invoca quindi motivi di “umanità” che giustificherebbero di riformare la decisione impugnata. Se non che, per quanto difficile e gravosa possa apparire la sua situazione economica di lei, la legge non prevede che una sentenza possa essere modificata per ragioni di “umanità”. In concreto poi anche il marito versa in una condizione economica “disastrosa” (come l'appellante riconosce nella petizione, pag. 4). Infine non si deve dimenticare che essa ha ancora 24 anni per ricostruirsi una previdenza professionale adeguata. Se ne conclude che, comunque lo si esamini, l'appello vede la sua sorte segnata.

                                   7.   Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza del­l'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Data la situazione economica verosimilmente difficile in cui essa versa, si prescinde tuttavia – a titolo eccezionale – da ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni.

                                   8.   Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione a:

–;

–(I).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2018.61 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.06.2018 11.2018.61 — Swissrulings