Incarto n. 11.2018.58
Lugano 24 settembre 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa SO.2017.547 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna, promossa con istanza del 19 giugno 2017 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 4 maggio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24 aprile 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1964) si sono sposati a __________ il 15 luglio 2006. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è alle dipendenze del __________. La moglie ha lavorato a metà tempo fino al marzo del 2011 come addetta alle pulizie e come cameriera, dedicandosi per l'altra metà tempo al governo della casa. Dal marzo del 2012 essa è invalida per malattia al 77% e percepisce una rendita intera dell'Assicurazione per l'invalidità, come pure una rendita dalla sua cassa pensione. I coniugi vivono separati dal 1° ottobre 2016, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 517 RFD, proprietà del marito) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Dalla separazione fino al marzo del 2017 il marito ha versato di sua iniziativa, d'intesa con la moglie, un contributo alimentare di fr. 500.– mensili. Cessati tali versamenti, il 19 giugno 2017 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a tutela dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili dall'ottobre del 2016, oltre a un contributo di fr. 250.– mensili dal giugno del 2017 al maggio del 2018 per le spese di avvocato o, subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio. Identiche conclusioni essa ha postulato già inaudita parte, salvo limitare la richiesta di contributo alimentare a fr. 1225.– mensili.
C. Invitato a esprimersi per scritto, AP 1 ha dichiarato il 3 agosto 2017 di aderire alla richiesta di vita separata, mentre si è opposto alle rimanenti domande, pur dicendosi disposto a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili dal giugno del 2017. Contestualmente egli ha sollecitato l'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale con il mobilio e le suppellettili. Mediante decreto “supercautelare” (sic) del 4 agosto 2017 il Pretore ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso al marito e ha condannato quest'ultimo a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 500.– mensili dal 1° maggio 2017.
D. All'udienza del 29 settembre 2017, indetta per il dibattimento, i coniugi hanno ribadito i loro punti di vista e notificato prove. A una successiva udienza del 24 novembre 2017, indetta per l'interrogatorio delle parti, la moglie ha instato per un aumento immediato del contributo alimentare fissato il 3 agosto precedente. Il marito si è opposto alla richiesta. Con decreto cautelare del 1° dicembre 2017 il Pretore ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a versare un contributo alimentare di fr. 1150.– mensili dal 1° maggio 2017.
E. L'istruttoria è terminata il 23 febbraio 2018 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 29 marzo 2018 l'istante ha postulato un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili dal maggio del 2017 e ripetibili di fr. 7000.– più spese. Nel suo allegato del 30 marzo 2018 il convenuto ha ribadito il proprio punto di vista.
F. Statuendo con sentenza del 24 aprile 2018, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniu-gale in uso al marito (con mobili e suppellettili) e ha condannato il medesimo a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili dal 1° maggio 2017. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a versare all'istante fr. 8000.– per ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 maggio 2018 per ottenere la riduzione del contributo alimentare a fr. 500.– mensili e l'addebito delle spese processuali all'istante, con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 3000.– per ripetibili di primo grado. Nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2018 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore, di durata incerta e da calcolare perciò sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta alla patrocinatrice del convenuto il 25 aprile 2018. Introdotto il 4 maggio 2018, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude copia di una decisione del 31 dicembre 2017 con cui l'Istituto delle assicurazioni sociali, in accoglimento di una sua richiesta, le ha accordato una riduzione del premio 2018 (“ripam”) di fr. 121.20 (doc. P), per altro senza effetti poiché trattandosi di una cifra inferiore a fr. 300.– annui il versamento della riduzione dei premi decade (I CCA, sentenza inc. 11.2015.18 del 16 marzo 2015, consid. 3a con riferimenti), e un riassunto allestito dalla __________ ai fini fiscali delle spese mediche sostenute dall'interessata nel 2017 (doc. Q). Non è dato a divedere, tuttavia, né l'istante spiega, perché tale documentazione non potesse essere sottoposta al Pretore già alla scadenza del termine fissato al 31 marzo 2018 per presentare memoriali conclusivi. Non rispettando le condizioni poste dall'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC (DTF 142 III 415 consid. 2.2.2 in fine), i documenti in questione non sono quindi proponibili.
3. Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 6190.– mensili (fr. 5140.– dall'attività professionale, fr. 1050.– dalla locazione di un appartamento a pianterreno sulla particella n. 517 di __________) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3600.– mensili nel 2017 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, premio della cassa malati fr. 391.45, onere ipotecario fr. 760.–, costi accessori fr. 438.11, ammortamento indiretto fr. 400.–, assicurazione dell'automobile e della moto fr. 141.14, imposta di circolazione fr. 62.08, carburante fr. 150.–, manutenzioni fr. 100.–, posteggio fr. 177.30, onere fiscale fr. 130.–) e di fr. 3560.– mensili dal 2018 in poi per la riduzione a fr. 355.50 mensili del premio della cassa malati e a fr. 176.80 mensili delle spese di posteggio (pag. 3 seg. e pag. 7).
Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha determinato il reddito netto in fr. 2225.– mensili (fr. 1119.– dalla rendita AI, fr. 1106.–dalla rendita LPP), rinunciando ad ascriverle un reddito ipotetico per la messa a frutto di una residua capacità lucrativa. Relativamente al di lei fabbisogno minimo, il Pretore ha ripreso quello stabilito nel decreto cautelare del 1° dicembre 2017 in fr. 3370.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1150.–, premio della cassa malati fr. 518.–, franchigia e spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 84.–, assicurazione RC e della mobilia domestica fr. 9.–, assicurazione dell'automobile fr. 52.–, imposta di circolazione fr. 31.–, onere fiscale fr. 325.–), aumentandolo a fr. 3400.– mensili dal 2018 in seguito all'aumento a fr. 560.40 del premio della cassa malati (sentenza impugnata, pag. 4 seg.).
Ciò posto, il Pretore ha calcolato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 1445.– mensili nel 2017 e di fr. 1455.– mensili nel 2018, onde un contributo alimentare per la moglie di fr. 1867.50 mensili nel 2017 e di fr. 1902.50 mensili nel 2018. Dato però che l'istante chiedeva un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili, il Pretore ha limitato l'accoglimento dell'istanza a tale somma (sentenza impugnata, pag. 7 seg.).
4. L'esistenza di un accordo non omologato sull'assetto della vita separata non impedisce al coniuge che desidera ottenere un'al-tra regolamentazione di adire il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale, chiedendogli di statuire sull'assetto litigioso. Il giudice decide allora tenendo conto di quelle che erano le basi dell'accordo e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo, quand'anche non si siano verificati mutamenti rilevanti e duraturi. In tal caso il contributo alimentare è fissato, di regola, solo per il futuro e non anche per l'anno precedente l'istanza (RtiD II-2015 pag. 792 consid. 5 con riferimenti). Nella fattispecie nulla è dato di sapere sugli elementi di reddito e di fabbisogno in base ai quali le parti si erano intese subito dopo la separazione su un contributo alimentare di fr. 500.– mensili. Mancando qualsiasi dato, non rimane che far capo ai metodi abitualmente adottati da questa Camera per determinare i contributi alimentari in costanza di matrimonio (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6, come pure DTF 140 III 488 consid. 3.3 con riferimenti). Ciò che in definitiva ha fatto anche il primo giudice e che le parti non discutono.
5. L'appellante contesta anzitutto le entrate della moglie, dolendosi che non sia stato imputato a quest'ultima un reddito potenziale. Il Pretore ha rilevato che dal 1° marzo 2012 AO 1 è stata riconosciuta pienamente invalida nella parte di attività “salariata” e nella misura del 53% in quella domestica. Onde un grado di invalidità complessivo del 77%, confermato a più riprese (il 3 settembre 2013, il 27 gennaio 2015 e il 9 maggio 2017), e una capacità residua del 23% limitata all'ambito non lucrativo, tant'è che l'AI non ha previsto provvedimenti di reinserimento professionale e che i coniugi non hanno dichiarato all'autorità fiscale altri introiti della moglie salvo le rendite di invalidità (sentenza impugnata, pag. 4 seg.).
L'appellante obietta che l'istante conserva una capacità lucrativa residua e ha continuato a lavorare (“lavori di pulizia, cameriera…”), altrimenti non si spiegherebbe come essa abbia finanziato il proprio fabbisogno con le sole rendite e il contributo di fr. 500.– da lui versato. Egli fa notare che il Pretore non ha negato tale potenzialità, ma si è limitato a ritenerne inesigibile la messa a frutto, trascurando però che la moglie è ancora relativamente giovane (52 anni al momento della separazione) e che il matrimonio senza figli “non ha condizionato la sua vita”. Dovendosi quindi, a parere dell'appellante, riconoscere una capacità lucrativa residua del 23% in attività semplici come quelle esercitate dall'interessata (cameriera, addetta alle pulizie, venditrice)
e remunerate in media fr. 25.– l'ora, egli chiede di aggiungere fr. 900.– mensili al reddito di lei, fissandolo in complessivi fr. 3125.– mensili.
La richiesta non può essere accolta. Da un lato perché davanti al Pretore il convenuto si è limitato a prospettare la possibilità di una messa a frutto della capacità lavorativa residua della moglie, ma non ha mai precisato in quale attività né – tanto meno – ha mai quantificato l'eventuale reddito ipotetico che l'interessata potrebbe conseguire, dimenticando che conclusioni d'indole pecuniaria vanno sempre cifrate (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). E non potendosi quantificare un guadagno potenziale per la prima volta in appello, su questo punto l'appello si rivela già d'acchito irricevibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.59 del 24 gennaio 2018 consid. 6a). D'altro lato perché l'appellante si limita a esporre una volta ancora la sua opinione personale, ma non si confronta con la motivazione del Pretore, il quale ha spiegato – con riferimento agli atti dell'AI e dell'autorità fiscale – che la capacità lucrativa residua del 23% riguarda unicamente il lavoro domestico. Perché tale accertamento sarebbe erroneo l'appellante non illustra. Privo di sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello sfugge di conseguenza a ulteriore disamina.
6. AP 1 chiede di ridurre altresì a fr. 2885.– mensili il fabbisogno minimo della moglie, facendo valere che grazie al sussidio di cassa malati il premio assicurativo si ridurrebbe a fr. 443.– mensili, che la relativa franchigia (di fr. 25.– mensili) e la partecipazione alle spese mediche (di fr. 59.– mensili) vanno tolte, che la pigione di lei ammonta a fr. 1100.– mensili e che l'onere fiscale non supera fr. 50.– mensili. Le poste in discussione vanno esaminate singolarmente.
a) Relativamente al premio della cassa malati per il 2017, il Pretore ha ripreso il dato dal decreto cautelare del 1° dicembre 2017 in cui figurava l'importo di fr. 518.– mensili, precisando che non risultava alcun sussidio (sentenza impugnata, pag. 2). Per il 2018, invece, egli ha constatato l'aumento del premio a fr. 560.– mensili sulla scorta di un più recente conteggio del 9 dicembre 2017 (doc. N). L'appellante eccepisce che la moglie ha “sicuramente” diritto al sussidio, l'abbia essa chiesto o no, sicché il relativo premio non supera fr. 443.– mensili. Come pervenga a tale importo, l'appellante non indica, limitandosi a contrapporre all'accertamento del primo giudice, sorretto dai documenti di causa, una sua previsione. Non motivato a sufficienza, anche al riguardo l'appello si rivela improponibile. A parte ciò, l'appellante trascura che il premio per il 2017 già teneva conto di un sussidio effettivo di fr. 36.10 mensili, come si evince dalla seconda pagina del conteggio dell'8 aprile 2017 (doc. E1), mentre relativamente a quello del 2018 egli non spiega perché, nella situazione in cui versa, la moglie avrebbe “sicuramente” diritto al sussidio, l'allegazione risultando del tutto apodittica. Riguardo a AO 1, essa ha dichiarato di avere preparato la richiesta di sussidio, ma di non averla ancora spedita (verbale del 24 novembre 2017, pag. 3).
b) Per quanto attiene alla franchigia della cassa malati e alla partecipazione alle spese mediche, il Pretore ha ritenuto verosimili tali esborsi in virtù dei dati relativi agli anni precedenti (decreto cautelare del 1° dicembre 2017, pag. 2, cui rinvia la sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante contesta simile argomentazione, rilevando che spettava all'istante rendere verosimile la circostanza anche per gli anni 2017 e 2018. Ora, trattandosi delle partecipazioni alle spese mediche, la doglianza è nuova e già per tale motivo irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). All'allegazione della moglie che nell'istanza faceva valere sia i costi di partecipazione di fr. 58.33 mensili sia l'assunzione della franchigia di fr. 25.– mensili, il convenuto si è limitato a invocare espressamente lo stralcio della franchigia, reputando il dato non acquisito per il 2017 (osservazioni del 3 agosto 2017, pag. 4, punto 4.2). Nulla egli ha eccepito in relazione alla spesa per la partecipazione effettiva ai costi delle cure.
Per quel che è della franchigia, poi, l'obiezione manca di consistenza. Per tacere del fatto che l'esaurimento della franchigia risulta documentato anche nel 2017 (doc. E2, primo foglio), come rileva l'istante (osservazioni all'appello, pag. 2), non si vede come tale fatto potesse essere reso verosimile per il 2018 già nel marzo di quell'anno (alla scadenza del temine per presentare i memoriali conclusivi: sopra, consid. 2). Per il resto, l'appellante non revoca in dubbio che negli anni precedenti (dal 2014 al 2017) la franchigia sia stata sempre esaurita (plico doc. E2). Ciò posto, la decisione del primo giudice di ritenere verosimile, a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale, il raggiungimento della franchigia di fr. 300.– anche per il 2018 resiste alla critica, tanto più in ragione dell'invalidità della moglie (sul tema: RtiD II-2016 pag. 603 n. 6c consid. 10b con richiami).
c) Assume altresì l'appellante che la pigione dell'istante ammonta a fr. 1100.– mensili, non a fr. 1150.– mensili come ha accertato il Pretore. Egli perde di vista tuttavia che la differenza di fr. 50.– mensili si riconduce al costo del posteggio, riportato sul retro del doc. F1. Perché tale costo, documentato, non andrebbe riconosciuto non è dato a divedere, l'appellante non ponendo in dubbio che la moglie beneficiasse dell'automobile anche durante la vita in comune né che il bilancio familiare consenta di sostenere la spesa. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
d) L'appellante contesta infine il carico fiscale della moglie, sostenendo che, alla luce del suo reddito, esso non dovrebbe eccedere “indicativamente” fr. 50.– mensili. Invano si cercherebbe però nell'appello un fondamento di tale valutazione, il convenuto non illustrando in base a quali dati le imposte stimate dal Pretore in fr. 325.– andrebbero ridotte a fr. 50.– mensili. Si volesse anche transigere al riguardo, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. L'istante può contare infatti su un reddito netto di fr. 26 700.– annui (sopra, consid. 3). Se a ciò si aggiunge il contributo alimentare di fr. 20 400.– annui, l'onere valutato dal Pretore corrisponde a un reddito imponibile, al netto delle usuali deduzioni fiscali, di circa fr. 40 000.– annui (‹https://www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/RedditoSo-stanza.php›). In proposito la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.
7. Per quanto attiene alla propria situazione, l'appellante contesta anzitutto il suo reddito da attività lucrativa che il Pretore ha calcolato tenendo conto delle indennità straordinarie per interventi e delle gratifiche, importi che il convenuto definisce non garantiti. In luogo di ciò egli chiede che gli sia conteggiato solo lo stipendio di base, da lui riconosciuto in fr. 4843.– mensili. Al primo giudice l'appellante rimprovera inoltre di non avere dedotto dal provento della locazione (fr. 1050.– mensili) l'ammontare delle spese accessorie che rimangono a suo carico (luce, spazzatura, giardino, radio e televisione), da lui quantificate in fr. 150.– mensili, né un importo forfettario del 25% – come applica l'autorità fiscale – per gli esborsi che ogni proprietario immobiliare assume senza potersi rivalere sul conduttore (assicurazioni, abbonamenti, sgombero della neve). A parere del convenuto il reddito netto dalla locazione ammonta perciò a fr. 675.– mensili, onde un suo introito netto di fr. 5518.– mensili complessivi.
a) Quanto al reddito da attività lucrativa, il Pretore ha accertato che AP 1 percepisce un soldo variabile secondo gli interventi eseguiti, in media di fr. 125.– mensili negli ultimi due anni (2016 e 2017). Riguardo alle gratifiche, anch'esse variabili, il Pretore ha considerato, in difetto di ulteriori elementi, l'ultimo dato relativo al 2017 (fr. 170.13 mensili). Cumulate queste due indennità allo stipendio base (fr. 4843.50), egli ha calcolato un reddito da attività lucrativa di fr. 5140.– mensili complessivi arrotondati (sentenza impugnata, pag. 4). Nella misura in cui fa valere che la parte variabile del proprio reddito non può essere considerata perché non garantita, l'appellante si vale di un argomento nuovo, e come tale inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC). A parte ciò, nelle sue osservazioni del 3 agosto 2017 (pag. 5) egli aveva riconosciuto che i “picchetti” (la media del soldo: doc. 3) si aggiungono allo stipendio di base. Egli dimentica altresì di essersi limitato a porre in dubbio nella sua duplica, all'udienza del 29 settembre 2017, l'imputabilità del soldo poiché destinato a coprire le “spese vive” degli interventi (verbale di quel giorno, pag. 3 ad 4.5), tesi che il Pretore ha respinto e che l'appellante più non ripropone. Al riguardo non giova dunque diffondersi.
b) La seconda obiezione cade manifestamente nel vuoto. A prescindere, una volta di più, dalla dubbia proponibilità degli argomenti addotti per la prima volta in questa sede, il convenuto disconosce – come fa notare l'istante (osservazioni all'appello, pag. 2, punto 5) – che per i “costi accessori” il Pretore ha riconosciuto al marito un importo finanche maggiore (fr. 438.11 mensili) di quello invocato in primo grado (fr. 300.– mensili: osservazioni del 3 agosto 2017, pag. 5 in basso; verbale del 29 settembre 2017, pag. 3 ad 4.6) e da lui riproposto, per altro, a pag. 6 del memoriale. AP 1 non ha dunque motivo di dolersi della decisione del Pretore, per tacere del fatto che la quantificazione delle spese accessorie “non dedotte” si basa su una mera stima personale, sprovvista di elementi a sostegno.
8. Relativamente al proprio fabbisogno minimo, l'appellante propone di portarlo a fr. 4240.– mensili, chiedendo di aumentare il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 850.– a fr. 1200.– mensili e il carico tributario da fr. 130.– a fr. 600.– mensili.
a) Per quanto attiene al fabbisogno minimo, il Pretore ha accertato sulla scorta delle dichiarazioni del convenuto medesimo (verbale del 24 novembre 2017, pag. 4) che il marito vive con un'amica nella casa di __________ e che costei partecipa alle spese, seppure non al costo dell'alloggio. Ciò posto, egli ha riconosciuto al convenuto, come minimo esistenziale, la metà dell'importo di base per coppia (sentenza impugnata, pag. 6). L'appellante nega la convivenza. A suo parere, il fatto di ave-re ammesso una “vita comune” non significa ancora ch'egli conviva, tant'è che la sua compagna neppure risulta domiciliata presso di lui. L'argomentazione non può trovare ascolto. Invano l'appellante cerca di equivocare sui termini usati durante il suo interrogatorio. Da quel verbale si evince chiaramente che nella casa di __________ egli abita con un'amica. E che quest'ultima si consideri convivente risulta da un precetto esecutivo che l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha intimato al convenuto su richiesta della moglie il 12 febbraio 2018 e che M__________ C__________ ha preso in consegna, qualificandosi appunto come tale (doc. O, retro). In condizioni del genere poco importa come sia regolata internamente la coabitazione, come ininfluente appare l'eventualità che la compagna sia domiciliata altrove. A un sommario esame il fatto di considerare che AP 1 viva in comunione domestica con una terza persona e di riconoscergli la metà dell'importo di base per coppia non è censurabile (cfr. DTF 144 III 506 consid. 6.6 con riferimenti).
b) Circa il carico tributario, l'appellante assevera che dipartendosi dal contributo alimentare di fr. 500.– mensili offerto alla moglie e tenendo conto delle “imposizioni precedenti” (doc. 13), egli sopporta un onere fiscale di fr. 600.– mensili. Il convenuto rileva inoltre che l'importo stimato dal Pretore si discosta da quello che il Pretore medesimo ha accertato in fr. 325.– mensili nel decreto cautelare del 1° dicembre 2017. Di nuovo, tuttavia, AP 1 non spiega perché il calcolo del primo giudice sarebbe erroneo o, per lo meno, inattendibile né come egli giunga alla cifra di fr. 600.– mensili, limitandosi a formulare una sua personale previsione.
Sia come sia, la cifra invocata si riferisce agli acconti fiscali chiesti ai coniugi per l'anno 2016 (doc. 13) e non sembra tenere conto delle deduzioni per obblighi alimentari di un coniuge verso l'altro. Del resto, nel decreto cautelare del 1° dicembre 2017 il Pretore non aveva stimato un onere fiscale di fr. 325.– mensili, come afferma il convenuto, tale cifra riferendosi alla posizione della moglie, mentre riguardo alla situazione di lui il Pretore si era limitato a riconoscere il fabbisogno esposto “poiché comunque la situazione famigliare permette di coprire entrambi i fabbisogni” (loc. cit., pag. 2). Ad ogni buon conto, tenendo conto di entrate complessive per fr. 74 280.– annui (sopra, consid. 3 e consid. 7) e delle usuali deduzioni fiscali per il solo convenuto di circa fr. 30 000.– (dichiarazione d'imposta 2015, pag. 4: doc. 6), come pure della detrazione per il contributo alimentare di fr. 20 400.–, il carico d'imposta non può presumersi superiore a fr. 130.– mensili (‹https://www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/RedditoSostanza. php›). Anche al riguardo l'appello risulta così destituito di fondamento.
9. L'appellante contesta inoltre l'applicazione al caso in esame del metodo di calcolo ancorato al riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare, che a suo parere non si giustifica perché il matrimonio è destinato “senz'ombra di dubbio” allo scioglimento. Dimostrerebbe ciò il fatto che le parti avevano già stipulato una convenzione sugli effetti del divorzio a valere sin dalla separazione, accordo che la moglie si è rifiutata di sottoscrivere per mero interesse finanziario, abusando del sistema legislativo che – salvo accordo di entrambi i coniugi – impone un periodo di separazione di due anni prima di poter chiedere il divorzio. La doglianza è destinata all'insuccesso. Quand'anche non ci si possa più attendere – come nel caso specifico – che i coniugi riprendano la vita in comune, l'obbligo di mantenimento nelle procedure cautelari in cause di divorzio o in procedimenti a tutela dell'unione coniugale continua a essere disciplinato dall'art. 163 cpv. 1 CC (“solidarietà matrimoniale”) finché non siano state liquidate tutte le conseguenze accessorie correlate allo scioglimento del matrimonio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4; analogamente: DTF 137 III 386 consid. 3.1).
L'art. 125 cpv. 1 CC si applica solo in via analogica, per sapere se si possa esigere dal coniuge che chiede contributi alimentari di riprendere o di estendere un'attività lucrativa investendo la forza lavoro liberatasi in esito alla sospensione della vita comune (DTF 137 III 386 consid. 3.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104 del 2 aprile 2019, consid. 3b), eventualità che tuttavia è stata scartata nel caso specifico (sopra, consid. 5). A parte ciò, l'appellante dimentica che davanti al Pretore egli medesimo si era dipartito da quel metodo di calcolo per giustificare l'offerta di un contributo alimentare limitato a fr. 500.– mensili (osservazioni del 3 agosto 2017, pag. 6, ad 5.1). Sistema di calcolo che per di più, sulla scorta di redditi coniugali di fr. 8415.– mensili, appare conforme alla prassi (RtiD I-2015 pag. 881 consid. 6 lett. b). Quanto all'asserito abuso di diritto, la censura si esaurisce in una generica recriminazione.
10. Infine l'appellante censura il riparto delle spese processuali e il calcolo delle ripetibili. Per quel che è delle prime, il Pretore ha ritenuto il convenuto del tutto soccombente per avere offerto un contributo (di fr. 500.– mensili) solo nel memoriale conclusivo. Quanto alle ripetibili (di fr. 8000.–, comprese le spese e l'IVA), il primo giudice ha considerato adeguato, per l'importanza della lite e per il valore litigioso (fr. 1700.– mensili per 17 anni, ovvero fr. 346 800.–), il dispendio di tempo di 25 ore indicato dall'istante (sentenza impugnata, pag. 8).
a) Riguardo al riparto degli oneri processuali, il convenuto contesta di essere soccombente, rilevando di avere offerto un contributo alimentare di fr. 500.– mensili già nelle osservazioni del 3 agosto 2017 e non solo nell'allegato conclusivo. Il che sarà anche vero, ma nulla muta. La circostanza di avere riconosciuto, anche solo in parte, la pretesa dell'istante nelle osservazioni equivaleva infatti ad acquiescenza e, come tale, a una parziale soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC).
b) Relativamente all'ammontare delle ripetibili, l'appellante reputa eccessivo il dispendio di 25 ore riconosciuto alla patrocinatrice dell'istante per rapporto alla complessità della lite che verteva sulla sola definizione del contributo alimentare per la moglie. Inoltre egli rimprovera al Pretore di avere calcolato erroneamente il valore litigioso tenendo conto di un contributo alimentare per la durata di 17 anni, quantunque egli avesse prospettato l'imminente procedura di divorzio.
Ora, non si disconosce che, per costante giurisprudenza di questa Camera, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale (o di provvedimenti cautelari in cause di divorzio) le ripetibili sono definite non in funzione al valore litigioso, bensì in base al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.127 del 17 luglio 2018, consid. 12e). L'appellante non indica però, nemmeno per ordine di grandezza, quale dispendio di tempo andrebbe riconosciuto alla patrocinatrice dell'istante per assolvere un mandato come quello che le è stato affidato né a quanto andrebbero ridotte le ripetibili per quest'ultima, limitandosi a rivendicare un'indennità di fr. 3000.– in proprio favore. Priva di sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la contestazione vede, una volta di più, la sua sorte segnata.
11. Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza del memoriale (poco più di tre pagine, compresi il frontespizio e la richiesta di giudizio).
12. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).