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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.11.2019 11.2018.125

7 novembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·11,403 mots·~57 min·2

Résumé

Protezione dell'unione coniugale: competenza del giudice della protezione dell'unione coniugale e del divorzio, diritto di visita, contributo di mantenimento per la moglie

Texte intégral

Incarti n. 11.2018.125 11.2018.127

Lugano 7 novembre 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SO.2016.1033 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 7 marzo 2016 da

 AO 1   (patrocinata dagli avvocati  PA 2 e   )  

contro  

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

e nella analoga causa SO.2018.1484 promossa con istanza del 23 marzo 2018 da AP 1 nei confronti di AO 1;

giudicando sull'appello del 14 novembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 5 novembre 2018 (inc. 11.2018.125)

e sull'appello presentato da AO 1 il 15 novembre 2018 contro la medesima sentenza (inc. 11.2018.127);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1970) e AO 1 (1978) si sono sposati a __________ il 20 maggio 2009, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio è nata B__________, il 7 agosto 2009. Il marito, fiduciario finanziario, è alle dipendenze della __________ SA di __________, di cui è amministratore unico. Igienista dentale, la moglie lavora al 50% in uno studio dentistico di __________. I coniugi si sono separati nell'agosto del 2016, quando AO 1 ha lasciato con la figlia l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 31 __________, pari a 71/1000 della particella n. __________ RFD, allora appartenente al marito) per trasferirsi prima dalla madre di lei, a __________, e poi in un appartamento a __________.

                                  B.   Nel frattempo, il 7 marzo 2016 AO 1 si è rivol­ta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale, l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita paterno) e un contributo alimentare per sé di fr. 4289.– mensili dal 1° marzo 2016, oltre a uno per la figlia di fr. 1540.– mensili dal febbraio del 2015 (senza cenno ad assegni familiari). Identiche richieste essa ha formulato già in via cautelare, contestualmente a una domanda di informazione volta ad acquisire documentazione sulla situazione finanziaria del marito (inc. SO.2016.1033).

                                  C.   Al dibattimento del 24 maggio 2016 il marito ha aderito alla richiesta di vivere separati, ha rivendicato l'attribuzione dell'alloggio coniugale, ha proposto di affidare la figlia alla madre (riservato un suo ampio diritto di visita) e ha offerto un contributo alimentare di fr. 1313.– mensili per la figlia, oltre a uno di fr. 352.– mensili per la moglie. In esito alla discussione le parti si sono accordate “nelle more istruttorie” sull'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale alla moglie e sull'affidamento della figlia alla medesima.

                                  D.   Il dibattimento è continuato il 27 luglio 2016. In tale occasione la moglie ha replicato, riproponendo le sue conclusioni, salvo adeguare il contributo alimentare per la figlia di fr. 1560.– mensili e quello per sé di fr. 2289.– mensili fino a quando essa sarebbe rimasta nell'abitazione coniugale, rispettivamente di fr. 3664.– mensili dopo di allora. Il marito ha duplicato, ribadendo il proprio punto di vista. Entrambe le parti hanno notificato prove. In coda all'udienza i coniugi hanno raggiunto un nuovo accordo “nelle more istruttorie” in virtù del quale l'abitazione coniugale sarebbe stata assegnata al marito entro il 31 ottobre 2016 e la figlia sarebbe rimasta affidata alla madre con un diritto di visita paterno di un fine settimana ogni quindici giorni (dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica alle 18.30), due accompagnamenti a scuola il lunedì e il mercoledì mattina (il lunedì AP 1 dovendosi occupare anche del pranzo) e una sera infrasettimanale (per principio il martedì) con la cena. Oltre a ciò, i coniugi hanno previsto, dal momento in cui la moglie avesse lasciato l'abitazione coniugale, un contributo alimentare per la medesima di fr. 2000.– mensili e uno di fr. 1000.– mensili per B__________, oltre a regolari contatti telefonici. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante e l'indomani ha incaricato il __________ di __________ di ascoltare la figlia.

                                  E.   Moglie e figlia avendo lasciato l'abitazione coniugale, il 27 settembre 2016 AP 1 ha presentato un'”istanza di modifica dell'assetto relazionale” nel quale lamentava il mancato rispetto di quello concordato e chiedeva di prevedere, in aggiunta al fine settimana ogni 15 giorni (con rientro la domenica alle ore 21.00) e al pranzo del lunedì, una visita settimanale (dopo la scuola, con cena e pernottamento) alternativamente il martedì o il giovedì. All'udienza del 28 novembre 2016, indetta per gli interrogatori delle parti e per la discussione di quest'ultima istanza, la moglie si è opposta alla richiesta di pernottamento infrasettimanale e di spostamento dell'orario di rientro la domenica sera. Le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo i rispettivi punti di vista. Il marito ha prospettato anche l'opportunità di una curatela educativa in favore della figlia.

                                  F.   Il 6 dicembre 2016 AO 1 ha formulato una domanda d'informazioni (inc. CA.2016.470), alla quale il marito ha dato seguito. Da parte sua, AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore il 16 dicembre 2016 per ottenere la nomina di un curatore educativo alla figlia e l'adozione di un nuovo assetto delle relazioni personali nel senso di quanto già invocato il 27 settembre 2016, oltre alla possibilità di avere con sé B__________ nei fine settimana di sua competenza fino al lunedì mattina (inc. CA.2016.482). Con osservazioni del 18 gennaio 2017 la moglie ha proposto di respingere l'istanza, difendendo l'assetto delle visite concordato il 27 luglio precedente.

                                  G.   A un'ulteriore udienza del 3 aprile 2017 per l'”organizzazione del­l'istruttoria rimanente”, il Pretore ha invitato l'Autorità regionale di protezione a nominare un curatore educativo in favore di B__________ per coordinare e monitorare lo sviluppo delle relazioni personali. Il 13 giugno 2017 l'Autorità regionale di protezione 3 ha designato in tale veste C__________ F__________.  

                                  H.   Il 27 marzo 2018 AP 1 si è rivolto una volta di più al Pretore con un'istanza di “modifica delle richieste di misure a protezione dell'unione coniugale”, postulando – già in via cautelare – la custodia alternata di B__________ (una settimana ciascun genitore) e il mantenimento della scolarizzazione a __________ inve­ce che a __________, dove la moglie intendeva trasferirsi con la figlia e il suo nuovo compagno L__________ B__________ (inc. SO.2018.1484).

                                    I.   Il 17 luglio 2018 si è tenuta l'udienza per il contraddittorio su quest'ultima istanza. Il marito ha ribadito le proprie domande, sollecitando inoltre l'immediata soppressione o – in subordine – la sospensione del contributo alimentare per la moglie che nel frattempo aveva intrapreso una convivenza a __________. AO 1 si è opposta alle nuove richieste del marito. Chiusa l'istruttoria, alle arringhe finali indette seduta stante essa ha rivendicato l'affidamento della figlia, riconoscendo a AP 1 regolari contatti telefonici con la medesima, come pure incontri da esercitare due fine settimana ogni mese (dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica alle ore 18.30), tutti i lunedì per il pranzo, tutti i martedì dopo la scuola fino al mercoledì mattina, una settimana ogni biennio durante le vacanze autunnali, una settimana durante le vacanze di Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale e due settimane consecutive durante le vacanze estive. Essa ha postulato infine un contributo alimentare per la figlia di fr. 1658.– mensili dal marzo del 2016 (senza cenno ad assegni familiari) e uno per sé di fr. 4865.15 mensili dal 1° marzo al 30 settembre 2016, aumentato a fr. 5740.15 mensili in seguito. Il marito ha confermato le precedenti richieste di giudizio.

                                  L.   Il 3 settembre 2018 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore. La causa si trova allo stadio dello scambio degli allegati preliminari (inc. DM.2018.221).

                                  M.   Statuendo con sentenza del 5 novembre 2018 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre e ha fissato il diritto di visita paterno, in caso di disaccordo, nel seguente modo:

                                         –   ciascun genitore è tenuto a incoraggiare i rapporti della figlia con l'altro genitore, mettendo sempre al centro il bene della minore;

                                         –   i genitori sono tenuti a garantire regolarità e prevedibilità delle visite, limitando al minimo i cambiamenti del calendario una volta fissato e laddove necessario segnalando i cambiamenti con un ragionevole preavviso;

                                         –   la figlia trascorre con il padre:

-   un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera alle 20.30 (con la cena);

-   una sera infrasettimanale di principio il martedì, dall'uscita della scuola fino alle 20.30 (con la cena) e, in modo alternato, la settimana successiva dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina (con il pernottamento). Progressivamente il pernottamento infrasettimanale sarà via via esteso durante ogni settimana;

-   il padre si occupa del pranzo del lunedì;

-   il padre si occupa di recuperare a casa/a scuola la figlia e di riaccompagnarla a casa/a scuola in occasione delle visite. La madre si organizza per accompagnare la figlia dal padre almeno una volta alla settimana, indicativamente in occasione della visita infrasettimanale;

-   una settimana durante le vacanze autunnali alternativamente un anno con la madre e l'anno successivo con il padre;

-   una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamen­te una volta la prima settimana (sino a San Silvestro) e una volta la seconda settimana;

-   una settimana durante le vacanze scolastiche alternativamente di Carnevale o Pasqua;

-   due settimane durante le vacanze scolastiche estive;

                                         –   regolari contatti telefonici, indicativamente tra le 18.00 e le 19.00.

                                         Egli ha confermato inoltre la curatela educativa in favore di B__________ e ha condannato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari:

                                         –   per la figlia:

                                             fr. 1113.– mensili dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016, fr. 1646.– mensili dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, fr. 1566.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2018 e fr. 1066.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi,

                                             assegni familiari non compresi.

                                         –   per la moglie:

                                             fr. 1045.– mensili dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016, fr. 1190.– mensili dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, fr. 1206.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fr. 1189.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e fr.   998.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi.

                                         Stralciate dai ruoli le procedure CA.2016.470 (per acquiescenza) e CA.2016.482 (divenuta senza oggetto), le spese processuali di fr. 7000.– complessivi sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  N.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 novembre 2018 nel qua­le chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di ordinare la custodia alternata di B__________ (una settimana ciascun genito­re), di ripristinare l'inserimento della figlia nella scuola elementare del __________ di __________ e di addebitare le spese processuali alla moglie, tenuta a rifondergli fr. 25 000.– per ripetibili di primo grado. Subordinatamente egli insta perché, oltre a ristabilire la menzionata scolarizzazione della figlia, gli sia garantito il più ampio diritto alle relazioni personali, da esercitare, in caso di disaccordo e in aggiunta a “regolari contatti telefonici”, ogni 15 giorni dal venerdì al termine della scuola fino al mercoledì alle ore 21.00 (con cena) e durante la metà delle vacanze scolastiche. Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello e postula la rifusione di fr. 12 000.– per ripetibili di appello. In una replica spontanea del 20 dicembre 2018 AP 1 ha ribadito la sua posizione. Altrettanto ha fatto AO 1 con una duplica spontanea del 10 gennaio 2019 (inc. 11.2018.125).

                                  O.   Nel frattempo, il 15 novembre 2018, AO 1 ha appellato a sua volta la sentenza del Pretore per ottenere l'aumento del contributo alimentare in suo favore a fr. 2930.– mensili dal 1° marzo 2016, a fr. 3775.– mensili dal 1° settembre 2016, a fr. 3808.– mensili dal 1° gennaio 2017, a fr. 3791.– mensili dal 1° gennaio 2018 e a fr. 3774.– mensili dal 1° luglio 2018. Oltre a ciò, essa chiede di porre le spese di primo grado per tre quinti a carico del marito, tenuto a rifonderle fr. 8000.– per ripetibili di prima sede e fr. 12 000.– per ripetibili di appello. Nelle sue osservazioni del 6 dicembre 2018 AP 1 propone di respingere l'appello (inc. 11.2018.127).

Considerando

in diritto:                 1.   I due rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

                                   2.   Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, davanti al Pretore essendo litigiosi, oltre al contributo alimentare per la figlia, l'affidamento della medesima e le relazioni personali, controversie impugnabili senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.96/97 del 20 maggio 2019 consid. 2). Circa la tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è stata notificata alle parti il 5 novembre 2018. Inoltrati il 14 e il 15 novembre 2018, gli appelli in esame sono dunque tempestivi.

                                   3.   Al proprio appello e alla replica spontanea AP 1 acclude quattro dichiarazioni scritte di conoscenti, datate fra il 6 e l'8 novembre 2018, che gli attestano impegno e capacità educative, una comunicazione – non datata – della G__________ in cui si conferma ch'egli segue le attività della figlia, come pure due attestazioni dell'8 e 9 novembre 2018 del revisore della __________ SA, C__________ P__________, le quali confermano la sua massima flessibilità nello svolgimento dell'attività professionale. Il 26 aprile 2019 l'interessato ha trasmesso altresì copia di un verbale d'udienza del 15 aprile 2019, secondo cui le parti hanno raggiunto nella causa di divorzio un'intesa sui giorni (35) che la figlia avrebbe trascorso con il padre tra il 4 luglio e il 25 agosto 2019, oltre a una tabella che riassume graficamente l'assetto concordato. Ora, documenti relativi alla situazio­ne di figli minorenni sono sempre ammissibili, senza riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). E sicco­me nella fattispecie la controversia verte anche sulla custodia di B__________, essi vanno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

                                    I.   Sull'appello di AP 1

                                   4.   In merito all'affidamento della figlia il Pretore ha ricordato anzitutto che, seppure dal 1° luglio 2014 l'autorità parentale congiun­ta sia divenuta la regola (e includa il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio), ciò non implica necessariamente che essa vada disposta in ogni caso, il giudice doven­do verificare d'ufficio – alla luce dei criteri posti dalla giurisprudenza (DTF 142 III 612) – se essa sia compatibile con il bene del figlio nella fattispecie. In concreto non sono revocate in dubbio né le capacità educative dei genitori né la legittimità del trasferimento della moglie (insie­me con la figlia) a __________. L'interesse della figlia dev'essere valutato così – ha precisato il primo giudice – tenendo conto del fatto che attualmente B__________ vive ed è scolarizzata a __________. Ciò posto, egli ha ritenuto un nuovo cambiamento di istituto scolastico, foss'anche per tornare nella scuola frequentata prima del trasloco, contrario all'interesse della figlia, mentre ha definito semplici congetture sprovviste di riscontri probatori le critiche mosse dal padre all'istituto scolastico di __________ (sentenza impugnata, pag. 4 seg.).

                                         Il Pretore ha ritenuto poi il modello di alternanza proposto dal padre difficilmente praticabile e compatibile con gli impegni lavorativi di lui, il quale neppure ha spiegato come concretamente intenderebbe organizzarsi. Ulteriori ostacoli ha ravvisato il primo giudice nella distanza tra i domicili dei genitori e nella “ostinata contrapposizione (…) riguardo alle scelte per la figlia B__________”. Egli ha confermato così l'affidamento della figlia alla madre, mentre per quel che è delle relazioni personali con il padre ha mantenuto la regolamentazione convenuta dai genitori con l'aiuto del curatore educativo, non senza precisare che il venir meno delle due colazioni, il lunedì e il mercoledì mattina, è bilanciato dall'ampliamento degli incontri infrasettimanali con possibilità di pernottamento ogni settimana (e non solo ogni 15 giorni) e posticipazione dell'orario di rientro il fine settimana alle ore 20.30 (sentenza impugnata, pag. 5 seg.).

                                   5.   L'appellante esordisce ricordando che il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore l'art. 298 cpv. 2ter CC, conformemente al quale in caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale, a istanza di uno dei genitori o del figlio il giudice valuta se, per il bene di quest'ultimo, sia opportuno disporre la custodia alternata. Ciò basta per giustificare, a suo avviso, la richiesta di affidamento congiunto. A mente sua, una custodia alternata in ragione di metà ciascuno risponde inoltre all'interesse di B__________ perché garantisce alla figlia stabilità e continuità nei rapporti con i genitori, permettendo a lui inoltre di preservare “la sua figura di padre”, sminuita dalla presen­za del nuovo convivente della moglie. Egli riafferma inoltre le sue preoccupazioni sul contesto scolastico della figlia, definito critico, e ribadisce l'importanza che B__________ termi­ni il ciclo primario nella scuola del __________ a __________, ciò che il Pretore avrebbe dovuto approfondire d'ufficio.

                                         Quanto ai motivi addotti dal primo giudice contro l'ipotesi di una custodia alternata, l'appellante rammenta ch'egli è libero di organizzarsi il lavoro e gli orari, come ha confermato C__________ P__________ e come dimostra il fatto ch'egli non ha mai mancato un diritto di visita, riuscendo finanche a trascorrere con la figlia 33 giorni (cinque settimane sulle 11 totali) durante le vacanze estive del 2018. Egli si duole poi che il Pretore, senza averlo mai interpellato, gli abbia rimproverato di non avere dimostrato come intenda predisporsi. Contrariamente all'opinione del primo giudice, a suo parere la distanza tra __________ e __________ non costituisce un grave impedimento, anche perché la paventata situazione di traffico riguarda se mai il senso di marcia opposto a quello percorso per accompagnare B__________. Né, a suo dire, la perdurante tensio­ne fra genitori, ch'egli riconduce al comportamento prevaricatore della moglie e che, comunque sia, l'intervento del curatore educativo ha contribuito in parte a smorzare, è tale da escludere l'affidamento congiunto di B__________, la situazione essendo per altro assimilabile a quella vissuta da molte altre famiglie in situazioni analoghe.

                                         Circa le modalità di esercizio delle relazioni personali, AP 1 contesta ch'egli, in caso di mancata concessione della custodia alternata, abbia dissentito su un'estensione settimanale (invece che quindicinale) del pernottamento del martedì, come ha affermato il Pretore. A prescindere da ciò, l'ordine di estendere “progressivamente il pernottamento infrasettimanale (…) via via (…) durante ogni settimana” (dispositivo n. 5) risulta troppo vago perché non indica alcuna scadenza e rimette l'estensione alla sola volontà della moglie. Da ultimo, l'appellante reputa “scioccante” l'assetto delle vacanze adottato dal primo giudice con riferimento alla prassi cantonale, tale prassi prevedendo almeno tre settimane (e non solo due, come ha stabilito il Pretore) in estate e che, comunque sia, egli si è preso cura della figlia per quasi cinque settimane nell'estate del 2018.

                                   6.   Il primo interrogativo che si pone è di sapere, intanto, se al momento in cui ha emanato il giudizio impugnato, il 5 novembre 2018, il Pretore fosse ancora competente per statuire a protezione dell'unione coniugale.

                                         a)   Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che, qualora una procedura a tutela dell'unione coniugale sia ancora pendente (in primo o in secondo grado) quando l'uno o l'altro coniuge promuova – come in concreto il 3 settembre 2018 (sopra, lett. L) – azione di divorzio, la competenza per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale decade (da ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019, consid. 7). A quel giudice rimane soltanto la possibilità di statuire, in simile evenienza, sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la causa di divorzio, indipendentemente dal fatto che egli decida più tardi (DTF 138 III 648 consid. 3.3.2; analogamente: RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c,

                                               II-2017 pag. 907 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_316/2018 del 5 marzo 2019 consid. 3.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019 consid. 4). Le misure a protezione dell'unione coniugale così emanate restano in vigore anche dopo l'introduzione della causa di divorzio, ma quel giudice non può più modificarle. Dopo l'avvio della causa di divorzio solo il giudi­ce dei provvedimenti cautelari nella causa di stato può decidere di modificare o sopprimere tali misure (art. 276 cpv. 2 CPC). Ove non occorra modificarle né sopprimerle, le misure a protezione dell'unione coniugale continuano ad applicarsi così come sono.

                                         b)   Nella fattispecie è pacifico che nel momento in cui ha deciso il 5 novembre 2018 a protezione dell'unione coniugale il Pretore era competente per statuire sui contributi alimentari per moglie e figlia dall'introduzione della relativa istanza. E siccome a quel momento non sussisteva decisione né richiesta alcuna per una disciplina cautelare nella causa di stato, nulla ostava a una decisione da parte del giudice a protezione dell'unione coniugale. In una recente sentenza del 28 gennaio 2019 (inc. 11.2017.47, consid. 8) questa Camera ha invero annullato una sentenza emessa dal Pretore a tutela dell'unione coniugale, rilevando che egli non era più abilitato a regolare il diritto di visita dopo la litispendenza della causa di divorzio né a modificare i contributi di mantenimento dovuti ai figli dopo tale data. In quella vertenza, però, il Pretore ave­va statuito a protezione dell'unione coniugale nonostante fosse già stato adito come giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio per regolare i medesimi aspetti. Nel caso in esame non sussiste alcuna domanda di provvedimenti cautelari nella causa di stato, l'unica richiesta in tal senso riguardando l'assetto del diritto di visita per le vacanze estive del 2019 (inc. CA.2019.84). Ciò posto, le parti conservavano nel caso specifico un interesse affinché il giudice a protezione dell'unione coniugale statuisse sulle loro richieste (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_13/2019 del 2 luglio 2019, consid. 3.2).

                                   7.   Ciò posto, per quel che è dell'affidamento di B__________, l'appellante sostiene che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, del­l'art. 298 cpv. 2ter CC giustifica da sé l'istituzione di una custodia alternata. Egli trascura tuttavia che la novella legislativa non ha creato alcun automatismo, ma impone in ogni caso al giudice di valutare se una simile forma di custodia sia opportuna per il bene del figlio. Sapere se una misura del genere sia effettivamente nell'interesse di B__________ perché garantisce stabilità e continuità alla figlia nei rapporti con i genitori è una questione che va esaminata alla luce delle contingenze concrete.

                                         a)   Il Pretore ha già ricordato che una custodia alternata deve rispondere al bene del figlio e che a tal fine il giudice valuta le circostanze del caso specifico nel loro insieme: la situazione dei coniugi prima e dopo la separazione, le capacità educative dei medesimi, la loro disponibilità e volontà di comunicare vicendevolmente per la cura del figlio, la situazione geografica e la distanza delle abitazioni, l'età del figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a una cerchia sociale, come pure il desiderio manifestato dal minorenne. Non osta a una custodia alternata il solo fatto che un genitore si opponga a tale forma di affidamento o che le parti non sappiano cooperare, a meno che esse si affrontino in un conflitto marcato e persistente. Depone per una custodia alternata il fatto che i genitori si avvicendassero nella cura del figlio già prima della separazione (criterio della stabilità) o possano occuparsi personalmente di lui. Quest'ultima prerogativa può risultare importante nel caso di neonati e bambini in tenera età, così come l'appartenenza a una cerchia sociale può essere di rilievo per un adolescente. La capacità di comunicazione, infine, può rivelarsi preponderante trattandosi di ragazzi in età scolastica o di genitori che abitino l'uno lontano dall'altro (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3; sentenza del Tribunale federale 5A_888/2016 del 20 aprile 2018, consid. 3.2.1 in: FamPra.ch 2018 pag. 873).

                                         b)   Nella fattispecie le capacità educative dei genitori non sono in discussione. È indubbio altresì che durante la vita in comune la madre, occupata professionalmente a tempo parziale, si occupasse preponderatamente della figlia. L'appellante ribadisce ch'egli è disposto e in grado di assumere – almeno in parte – la cura della medesima, essendo libero di organizzare il lavoro e gli orari a suo piacimento, tant'è che ha potuto trascorrere con la figlia cinque settimane sulle 11 totali durante le vacanze estive del 2018.                                  Ora, sarà anche vero che AP 1 dispone di una buona flessibilità nel gestire i propri orari di lavoro. Nemmeno in questa sede egli spiega tuttavia come intenda organizzare concretamente la sua attività a tempo pieno per prendersi cura della figlia sull'arco di una settimana intera o, per lo meno, dal venerdì fino al mercoledì sera. Egli si duole che il Pretore non abbia indagato al proposito e non gli abbia posto domande. Il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione non solleva tuttavia le parti – a maggior ragione se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le situazioni loro conosciute (DTF 128 III 413 con richiami; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_400/2018 del 28 agosto 2018 consid. 4.3.1). Spettava quindi al convenuto recare le indicazioni necessarie.

                                         c)   Né l'appellante può rimproverare al Pretore di avere usato “due pesi due misure” per non avere verificato come si organizza l'istante (memoriale, pag. 9; replica spontanea, pag. 16). AO 1 è impiegata solo a tempo parziale (50%) e ha precisato i suoi orari di lavoro durante l'anno scolastico (il lunedì dalle 8.00 alle 16.00, il martedì dalle 8.30 alle 15.30, il mercoledì dalle 8.00 alle 11.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 10.30), come pure durante le vacanze (il lunedì e il martedì dalle 8.00 alle 16.00, il mercoledì dalle 8.00 alle 12.00: verbale del 28 novembre 2016, pag. 1). D'altro lato l'appellante non può pretendere che la moglie estenda l'attività lucrativa all'80% dopo i 10 anni di B__________ per conformarsi alla più recente prassi del Tribunale federale. In virtù di questo nuovo orientamento (pubblicato in DTF 144 III 481) l'esigibilità per il genitore affidatario di esercitare un'attività lucrativa all'80% interviene – di regola – non prima del momento in cui il figlio inizia la scuola secondaria, fermo restando che nella maggior parte dei Cantoni la scuola elementare dura sei anni e non cinque come nel Ticino. Per tacere del fatto poi che in concreto il bilancio familiare neppure imporrebbe un simile automatismo. Riguardo alla circostanza che l'appellante non abbia mancato un diritto di visita e abbia trascorso con B__________ cinque settimane durante le vacanze estive, ciò non basta, nemmeno a un sommario esame, per giustificare una custodia alternata sull'arco del­l'intero anno.

                                         d)   Nel complesso l'appellante non ha quindi reso verosimile di potersi prendere cura della figlia – come ha fatto finora la madre personalmen­te – se non nell'ambito di un usuale o accresciuto diritto di visita oppure di una situazione di necessità (replica spontanea, pag. 11 in basso). E anche tenendo con­to di altri aspetti tale conclusione non muta. Si condividesse anche l'opinione dell'appellante, secondo cui la distanza del­le abitazioni dei genitori (circa 7 km) e la situazione del traffico lungo quel percorso non risultassero particolarmente gravose per una ragazza dell'età di B__________ (10 anni), rima­ne “d'attualità l'ostinata contrapposizione tra i due genitori riguardo alle scelte per la figlia”, oltre che la posizione manifestata dalla ragazza allo psicologo __________ G__________ cui il Pretore ha delegato l'ascolto. Riguardo all'“ostinata contrapposizione” tra genitori, a ben vedere l'appellante non la contesta. Riconosce anzi che, tranne per quanto concerne le vacanze estive del 2018 al cui proposito i coniugi hanno trovato un accordo grazie alla mediazione del curatore educativo, permane “una certa tensione” ch'egli ascrive alla'“prepotenza della moglie” e assimila a quella vissuta da molte altre famiglie in situazioni analoghe.

                                               Per quanto si riferisce alla posizione di B__________, il desiderio di un figlio va di principio considerato anche se questi non ha ancora la necessaria capacità di discernimento (maturata di solito intorno agli 11–13 anni: DTF 131 III 556 consid. 1.2.2) sulla questione dell'affidamento (sentenza del Tribunale federale 5A_888/2016 del 20 aprile 2018, consid. 3.2.1 in: FamPra.ch 2018 pag. 873; cfr. Cottier/Widmer/Tornare/ Girardin, La garde alternée – Une étude interdisciplinaire sur ses conditions-cadre, in: FamPra.ch 2018 pag. 317 segg.). Dal rapporto di ascolto 16 settembre 2016 dello psicologo __________ G__________ si evince che a B__________ l'assetto attuale delle relazioni personali “va bene così” e che essa non intende modificare nulla di particolare. La figlia esprime il proprio attaccamento a entrambi i genitori, ma indica nella madre “la persona di riferimento primario” (pag. 3 seg.). Cer­to, l'appellante fa notare che dall'allestimento del rapporto “il tempo trascorso è notevole”, tuttavia egli non chiede di risentire la figlia. Si interroga soltanto “se non sarebbe stata necessaria un'ulteriore audizione di B__________”. Sta di fatto che a un sommario esame come quello che governa le procedure a tutela dell'unione coniugale non risultano nuovi sviluppi che potrebbero giustificare un nuovo ascolto. In definitiva le ragioni addotte dal Pretore per scartare l'eventualità di una custodia alterna­ta resistono alla critica.

                                   8.   Relativamente alle preoccupazioni sul percorso scolastico della figlia a __________ e all'opportunità che B__________ termini il ciclo primario nella scuola del __________ a __________, l'appello si esaurisce in congetture prove di riscontri oggettivi. È possibile che l'istituto scolastico sia oggetto di critiche da parte di vari genitori. La vaghezza della doglianza non permette tuttavia di ravvisare, a un giudizio di verosimiglianza, un pericolo per il bene della figlia tale da giustificare un nuovo spostamento di lei, men che meno a pochi mesi dalla fine del ciclo scolastico primario (analogamente: RtiD I-2019 pag. 515 consid. 10 con riferimenti). Quanto alla richiesta – nella replica spontanea (pag. 7 e 10) – che questa Camera raccolga le informazioni necessarie, essa è del tutto indeterminata, l'appellante non precisando minimamente a quali informazioni, dichiarazioni o rapporti egli si riferisca né spettando a questa Camera condurre indagini su circostanze che nemmeno l'appellante si perita di illustrare (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2010.39 del 30 maggio 2011 consid. 5).

                                   9.   Per quanto attiene alle relazioni personali, l'appellante chiede che in caso di disaccordo la figlia rimanga con lui “da venerdì al termine della scuola fino a mercoledì sera ore 21.00 (con cena), compresi i pernottamenti, ogni 15 giorni, occupandosi il padre di riportare la figlia a scuola, rispettivamente alla madre quando non c'è scuola”. AO 1 obietta che la richiesta è irricevibile, siccome nuova, e ricalca ancora le modalità di una custodia alternata. Essa perde di vista però che la subordinata configura un minus rispetto a quanto AP 1 aveva chiesto in prima sede il 27 marzo 2018 (sopra, lett. H). Si conviene invece che il modello di relazioni personali invocato in subordine dall'appellante si apparenta a una custodia alternata, giacché raggiun­ge all'incirca una partecipazione del 30% alla cura del figlio che taluni autori pongono come condizione per pronunciare una misura siffatta (Cottier/Widmer/Tornare/ Girardin, op. cit., pag. 301 nota 22). E sull'inopportunità di una custodia alternata già si è detto.

                                10.   Circa la sua resistenza a portare il pernottamento del martedì sera da una frequenza quindicinale a settimanale, l'appellante definisce “paradossale” che, nel caso in cui non fosse accolta la domanda di custodia alternata, la sua condotta processuale sia interpretata come un rifiuto a ogni altro ampliamento delle relazioni personali, come ha ritenuto il Pretore. A parte ciò, a suo parere l'ordine di estendere “via via progressivamente” il pernottamento infrasettimanale è troppo vago, poiché non indica alcuna scadenza e rimette l'estensione alla sola volontà della moglie. Su quest'ultimo punto l'appellante ha ragione, l'ampliamento “via via progressivamente” stabilito dal Pretore essendo troppo generico e indeterminato. Potendosi supporre ad ogni buon conto che dopo quasi un anno dal disciplinamento in oggetto la prospettata progressione sia ormai completata, nulla sembra ostare a una modifica del dispositivo pretorile (art. 296 cpv. 3 CPC), nel senso di sopprimere la locuzione controversa, tanto più che già al dibattimento finale del 17 luglio 2018 AO 1 auspicava il pernottamento settimanale del martedì (sopra, lett. I).

                                11.   L'appellante insta altresì perché gli sia garantito il diritto di trascorrere con B__________ la metà delle vacanze scolastiche, intendendosi con ciò le vacanze estive. Al proposito il Pretore si è limitato ad argomentare che “l'assetto attuale” risponde “ai crismi minimi” previsti dalla prassi e va confermato (sentenza impugnata, pag. 6 in basso). Per l'appellante tale apprezzamento è arbitrario: da un lato perché il giudice non può regolare le relazioni personali rinviando a una prassi cantonale in materia, dall'altro perché in concreto la decisione impugnata neppure corrisponde alla prassi ticinese (la quale prevede almeno tre settimane di ferie estive), ma soprattutto perché non tiene conto del fatto – non contestato – che, grazie anche alla mediazione del curatore, le parti si sono accordate in modo tale ch'egli potesse trascorrere con B__________ 33 giorni nell'estate del 2018 e 35 giorni nell'estate del 2019 su un totale di 77 giorni (cfr. lettera 26 aprile 2019 dell'avv. PA 1).

                                         In realtà, contrariamente all'opinione del convenuto, il Pretore non si è limitato a rinviare alla giurisprudenza cantonale, ma ha confermato “l'assetto attuale” che risponde secondo lui ai parametri minimi di quella prassi. Si conviene invece con AP 1 che l'apprezzamento del primo giudice muove da premes­se fallaci nella misura in cui indica in due sole settimane quel periodo. Riguardo all'“assetto attuale”, a ragione l'appellante rileva che esso era già stato concordato per gli anni 2016 e 2017 in tre settimane (verbale di udienza del 27 luglio 2016, pag. 4 e 8 con rinvii). Quanto al diritto di visita che la giurisprudenza ticine­se riconosce abitualmente – in linea di principio – a un genitore non affidatario nei confronti di ragazzi in età scolastica, esso consiste ugualmente in tre settimane di ferie estive (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Ciò posto, la decisione di limitare a due settimane le relazioni personali con la figlia nelle vacanze scolastiche d'estate non può essere condivisa, non ravvisandosi – né risultan­do – altri fattori che inducano a ridurre il diritto di visita usuale invalso nella giurisprudenza ticinese.

                                         Dovendosi poi stabilire se si giustifichi di accordare all'appellante un diritto di visita più esteso rispetto a quello abituale, ch'egli rivendica nella metà delle vacanze estive, l'intesa raggiunta dai genitori con l'aiuto del curatore educativo per l'estate del 2018 e confermata nel 2019 indizia, a un giudizio di verosimiglianza, che tale regolamentazione – condivisa – risponde al bene di B__________. Merita dunque di essere ripresa da questa Camera, nel sen­so di riconoscere un diritto di visita di cinque settimane nel periodo estivo. Entro tali limiti l'appello è provvisto di buon fondamento.

                                   II.   Sull'appello di AO 1

                                12.   Riguardo ai contributi di mantenimento, litigioso in appello rima­ne quello per la moglie. Il Pretore ha ricordato che AO 1 intrattiene una relazione con L__________ B__________ dal novembre del 2016 al più tardi e convive stabilmente con lui dal luglio del 2018. Scartata l'ipotesi di un “concubinato qualificato” che giustifichi il rifiuto di un contributo alimentare, per il primo giudice occorre tenere conto nondimeno dei vantaggi economici che la moglie trae da tale situazione. Ciò posto, egli ha appurato un reddito netto di lei di fr. 3492.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3523.– mensili fino al 31 agosto 2016, aumentato a fr. 4346.– mensili fino al 31 dicembre 2016, a fr. 4382.– mensili fino al 31 dicembre 2017 e ridisceso a fr. 3499.– mensili dal gennaio del 2018 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.– [ridotto dal 1° luglio 2018 a fr. 850.–], locazione con spese accessorie [già dedotta la quota di un terzo inserita nel fabbisogno in denaro di A__________] fr. 1067.– dal settembre del 2016 [ridotti a fr. 534.– dal luglio 2018], parcheggio fr. 150.– dal settembre del 2016 al giugno del 2018, premio della cassa malati fr. 398.– [aumentato a fr. 433.75 dal gennaio 2017], rata del leasing fr. 380.– [ridotta a fr. 344.95 dall'ottobre 2016], imposta di circolazione fr. 119.– [ridotta a fr. 58.– dal­l'ottobre 2016], assicurazione dell'automobile fr. 216.– [ridotta a fr. 118.– dall'ottobre 2016], carburante fr. 150.– dal luglio del 2018, contributo al “terzo pilastro” fr. 560.–, carico fiscale fr. 500.– [ridotto a fr. 300.– dal settembre 2016]: sentenza impugnata, pag. 7 a 9).

                                         Per quel che è del marito, il Pretore ne ha determinato il reddito netto da attività lucrativa sulla scorta dei dati fiscali in fr. 6909.– mensili nel 2016, in fr. 6910.– mensili nel 2017 e in fr. 6877.– mensili dal gennaio del 2018, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3737.– mensili fino al 31 dicembre 2016 e di fr. 3822.– mensili in seguito (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 261.20 [aumentato a fr. 345.40 dal gennaio 2017], assicurazione infortuni fr. 25.–, spese condominiali fr. 289.–, fondo di rinnovamento fr. 95.–, riscaldamento fr. 89.–, assicurazione dell'economia domestica e responsabilità civile fr. 46.–, assicurazione protezione giuridica fr. 38.–, imposta di circolazione fr. 100.–, assicurazione dell'automobile fr. 219.–, contributo al “terzo pilastro” fr. 564.–, carburante fr. 200.–, spese casa __________ fr. 61.30; onere fiscale fr. 550.–: sentenza impugnata, pag. 9 a 12).

                                         Il Pretore ha calcolato in seguito il fabbisogno in denaro della figlia sulla base della tabella 2016 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1113.– mensili dal marzo all'agosto del 2016 (dedotti il costo dell'alloggio [la famiglia viveva ancora sotto lo stesso tetto], la metà della posta per “cura e educazione”, prestata in natura dalla madre, come pure l'assegno familiare, compreso nella tabella) e in fr. 1646.– mensili dal settembre fino al dicembre 2016 (dopo avere adattato il costo dell'alloggio a quello effettivo e avere tolto la metà della posta per “cura e educazione”, oltre all'assegno familiare). Dal 1° gennaio 2017, entrato in vigore il nuovo diritto sul mantenimento dei figli, il primo giudice ha stimato il fabbisogno in denaro di A__________ in fr. 1066.– mensili, cui ha aggiunto un contributo di accudimento di fr. 500.– mensili fino al 30 giugno 2018 (sentenza impugnata, pag. 12 seg.).

                                         Nelle condizioni descritte, dedotto dal totale dei redditi coniugali il fabbisogno della famiglia, il primo giudice ha constatato nel bilancio familiare un'eccedenza di fr. 2028.– mensili fino all'agosto del 2016, di fr. 672.– mensili fino al dicembre del 2016, di fr. 632.– mensili fino al dicembre del 2017, di fr. 599.– mensili fino al giugno del 2018 e di fr. 1982.– mensili in seguito, che ha suddiviso a metà fra i coniugi. Ne è risultato un contributo alimentare per

                                         la figlia di fr. 1113.– mensili dal marzo all'agosto del 2016, di fr. 1646.– mensili dal settembre al dicembre del 2016, di fr. 1566.– mensili dal gennaio al dicembre del 2017 e di fr. 1066.– mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi). Per la moglie il Pretore ha riconosciuto un contributo alimentare di fr. 1045.– mensili dal 1° marzo 2016, di fr. 1190.– mensili dal 1° settembre 2016, di fr. 1206.– mensili dal 1° gennaio 2017, di fr. 1189.– mensili dal 1° gennaio 2018 e di fr. 998.– mensili dal 1° luglio 2018. Oltre a ciò, egli ha autorizzato il marito a porre in compensazione, previa giustificazione della pretesa, quanto egli avesse anticipato fino al termine (31 agosto 2016) della comunione domestica (sentenza impugnata, pag. 13 a 15).

                                13.   L'appellante contesta anzitutto l'accertamento del proprio fabbisogno minimo, che chiede di portare a fr. 3727.– mensili fino al 31 agosto 2016, a fr. 5949.95 mensili fino al 31 dicembre 2016, a fr. 5985.70 mensili fino al 30 giugno 2018 e a fr. 5452.70 mensili dopo di allora. Essa postula l'aumento del minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1350.– mensili e il riconoscimento del canone per il parcheggio (fr. 150.– mensili) anche dopo il giugno del 2018, rivendica le spese per il carburante (fr. 150.– mensili) anche prima di allora, come pure il costo del “personale domestico e babysitter” (fr. 500.– mensili), oltre a spese legali (fr. 700.– mensili) e a un onere fiscale di fr. 550.– mensili. Le varie poste vanno esaminate singolarmente.

                                         a)   Relativamente al minimo esistenziale del diritto esecutivo, il Pretore ha calcolato dal luglio del 2018 la metà dell'importo di base per coppia (fr. 850.– mensili) “in considerazione della partecipazione alle spese di economia domestica di L__________ B__________” (sentenza impugnata, pag. 8). L'appellante obietta che il dato considerato dal primo giudice si applica unicamente nel caso di una comunione domestica che superi i cinque anni. Se non che, così argomentando, essa confonde la giurisprudenza secondo cui un concubinato si presume “qualificato” e comporta la soppressione o la sospensione del contributo alimentare se la convivenza dura da almeno cinque anni (DTF 118 II 235) con quella per cui il minimo esistenziale di un coniuge che vive in comunio­ne domestica con un terzo corrisponde – a prescindere dalla sua durata – alla metà dell'importo per coppia (DTF 144 III 506 consid. 6.6). Su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

                                         b)   In merito al costo del posteggio di fr. 150.– mensili, il Pretore l'ha riconosciuto dal settembre del 2016 al giugno del 2018, non ritenendolo più verosimile dal momento dalla convivenza (sentenza impugnata, pag. 8). L'appellante fa notare che la spesa continua a sussistere a prescindere dalla sua convivenza a __________ e che l'esborso è legato all'attività professionale, il posteggio trovandosi in via __________ a __________, non distante dal suo luogo di lavoro. In effetti non è dato di comprendere perché il costo del posteggio andrebbe riconosciuto solo fino all'inizio della convivenza. Non consta che il rapporto di locazione relativo all'autorimessa di via __________ 6 a __________ (doc. AA) sia venuto meno. Certo, l'interessata non abita più a __________ (doc. Z). Il trasferimento a __________ rende tuttavia ancor più verosimile la necessità di un posteggio a __________, ove si consideri che il Pretore ha riconosciuto all'istante, da quel momento, le spese per il carburante e che dal 2016 lo studio dentistico per cui essa lavora non mette più a disposizione dei dipendenti un posteggio gratuito (deposizione di AO 1, del 28 novembre 2016, pag. 2).

                                               L'appellato obietta che la spesa in questione non andrebbe riconosciuta neppure per il periodo precedente la conviven­za, la moglie avendo stipulato il contratto dopo la separazione e senza il di lui consenso. Ora, sarà anche vero che il contratto di locazione per il posteggio è stato stipulato senza il suo accordo dopo la separazione. L'interessato non revoca in dubbio però che la moglie usufruisse di un veicolo proprio già durante la vita in comune né che le risorse della famiglia siano insufficienti per sopperire ai costi dell'automobile (cfr. RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). Nulla impediva perciò al Pretore di riconoscere – coerentemente – nel fabbisogno minimo della moglie anche la spesa per il posteggio dell'automobile, a prescindere dal fatto che essa abbisognasse di una vettura per scopi professionali quando abitava ancora a __________. Ne discende che, verosimile, la spesa va confermata ed estesa, per quanto testé illustrato, anche dopo il 30 giugno 2018. Al riguardo l'appello è provvisto di buon diritto.

                                         c)   Per quanto riguarda il costo del carburante, il Pretore l'ha riconosciuto “per esigenze professionali” dal 1° luglio 2018, ovvero da quando l'appellante si è trasferita a __________, prima di allora la moglie non avendo reso verosimile “un costo accresciuto legato allo svolgimento dell'attività professionale o per altri motivi” (sentenza impugnata, pag. 8). Per l'appellante, invece, la necessità di far capo a un'automobile anche prima del trasloco a __________ è dimostrata dal fatto che le era chiesta flessibilità sia sul posto di lavoro sia nel­l'accudimento di B__________. Il che è possibile, ma non basta per rendere verosimile la spesa invocata, tanto meno ove si consideri che nel periodo antecedente il trasferimento a __________ l'istante abitava in un appartamento di 3.5 locali proprio in via __________ 6 a __________ (doc. Z), per sua stessa ammissione a poca distanza dal luogo di lavoro (ma anche dell'istituto scolastico del __________) e non aveva bisogno del posteggio aziendale (deposizione del 28 novembre 2016, pag. 2). Su questo punto l'appello manca pertanto di consistenza.

                                         d)   Per quel che è del mancato riconoscimento del costo per il “personale domestico e babysitter”, il Pretore non lo ha ritenuto verosimile. Quand'anche – egli ha argomentato – l'affiliazione dei coniugi alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG nell'agosto del 2015 come datori di lavoro (doc. 16) indizi l'intenzione di valersi di un aiuto domestico, tutto si ignora sull'effettiva sua assunzione (sentenza impugnata, pag. 9). AO 1 eccepisce di avere fatto valere tale spesa già nell'istanza del 7 marzo 2016 e la reputa legittima, giacché “i costi legati ai figli includono anche le spese di accudimento da parte di terzi”. Essa trascura tuttavia che eventuali spese per l'accudimento della figlia da parte di terzi andrebbero inserite come costi diretti nel fabbisogno in denaro di A__________ (che le parti non discutono) e non nel fabbisogno minimo del genitore affidatario (DTF 144 III 385 consid. 7.1.3). A parte ciò, l'appellante omette anche in questa sede di addurre gli elementi necessari (indicazione della persona impiegata e delle condizioni d'impiego) per rendere verosimile la pretesa. La doglianza cade dunque nel vuoto.

                                         e)   Riguardo alle spese legali, il Pretore non ha ammesso l'esbor­so. La prassi cantonale – ha precisato – non riconosce provvigioni ad litem nelle procedure a tutela dell'unione coniuga­le. Concede a un coniuge in difficoltà finanziarie che non può attendere l'emanazione della decisione finale la facoltà di chiedere al giudice di tenere conto delle spese legali a suo carico nel contributo di mantenimento dovutogli pendente causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiami), ma in concreto – egli ha soggiunto sulla scorta di un estratto bancario del 31 dicembre 2015 (doc. V2) – la moglie può contare su risorse sufficienti (sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante ribadisce di non avere mezzi per sostenere i costi di patrocinio, quantificati in fr. 12 270.– il 30 giugno 2016 (doc. U) e in fr. 24 000.– dal luglio del 2018. Chiede così che le siano riconosciuti nel fabbisogno minimo fr. 700.– mensili (calcolati prevedendo una durata della causa di divorzio di quattro anni). Oltre a ciò, essa afferma di aver dovuto attingere a fr. 10 000.– per riscattare il leasing dell'automobile.

                                               Ora, dall'estratto della Banca __________ del 31 dicembre 2015 (doc. V2), cui si riferisce il primo giudice, si evince che AO 1 disponeva allora di un saldo di fr. 8527.55 sul conto privato e di fr. 44 644.95 sul conto risparmio, oltre a possedere 100 azioni __________ per

                                               un valore di fr. 8680.–, onde un patrimonio complessivo di fr. 62 052.50. Certo, il conto privato risulta essersi contratto il 30 giugno 2016 a fr. 2208.68 (doc. X). Ma per tacere del fatto che fr. 3600.– sono stati trasferiti sul conto di risparmio, l'appellante sottace il destino del patrimonio rimanente. A parte quindi la dubbia ricevibilità dell'appello, che non si confronta con l'argomento pretorile delle “risorse accantonate/investi­te”, si volesse anche tenere conto di costi di patrocinio aggiornati di fr. 24 000.–, che l'appellante per altro non docu-menta, e della spesa di fr. 10 000.– per il riscatto del leasing, che il marito sostiene di avere pagato il 10 aprile 2017 (osservazioni, pag. 6), l'interessata appare, a un sommario esa­me, in grado di finanziare i costi della procedura. La pretesa è destinata così all'insuccesso. 

                                         f)    Circa l'onere fiscale, il Pretore lo ha stimato in fr. 500.– mensili sino all'agosto del 2016 (fine della comunione domestica) sulla base della tassazione comune del 2014 (doc. Q). Dal settembre del 2016, con la disgiunzione delle partite fiscali, egli ha stimato un carico tributario di fr. 300.– mensili in virtù “degli alimenti oggi calcolati e del ridimensionamento della sostanza” della moglie (sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante chiede che, tenuto conto del suo reddito, come pure dei contributi alimentari per sé e per la figlia, le sia riconosciuto il medesimo aggravio inserito nel fabbisogno minimo del marito (fr. 550.– mensili), precisando che se mai va ridotto l'onere fiscale di quest'ultimo, potendo costui dedurre dal proprio reddito gli obblighi alimentari.

                                               Intanto l'interessata non spiega in base a quali dati le imposte stimate dal Pretore andrebbero aumentate a fr. 550.– mensili. A parte ciò, essa non può invocare una parità di

                                               trattamento solo per vedersi riconoscere imposte non rese verosimili. Sia come sia, considerando un reddito netto di fr. 44 000.– annui (doc. EE) e contributi alimentari (per sé e la figlia) di circa fr. 25 000.– annui, la stima del Pretore è sostenibile. Dandosi un reddito complessivo di fr. 69 000.– annui, spese professionali di fr. 5700.– e oneri assicurativi di fr. 6739.– (ultimo dato disponibile nel fascicolo “richiamo da Ufficio di tassazione” nell'inc. SO.2018.1484), il carico d'imposta corrisponde sostanzialmente a quello calcolato dal Pretore (‹https: www.3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/RedditoSostanza.php›). In proposito la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

                                14.   Dal canto suo AP 1 chiede di togliere dal fabbisogno minimo della moglie la rata del leasing, che essa avrebbe contratto senza il suo consenso dopo la separazione, come pu­re, dall'inizio della convivenza, i costi della pigione, che l'interessata ha omesso di documentare. Ora, l'appellato non discute che la moglie abbia preso in leasing una V__________ “__________” in sostituzione di una P__________ “__________” riscattata, ma non più usata per gli eccessivi consumi e i costi assicurativi, la quale non poteva essere venduta perché egli la riteneva sua (deposizione di AO 1 del 28 novembre 2016, pag. 3). Ciò posto, per quanto già illustrato dianzi in relazione alle spese del posteggio (consid. 13b), la spesa appare giustificata.

                                         Trattandosi della pigione, il Pretore ha accertato che dal luglio del 2018 la moglie condivide i costi dell'alloggio con il convivente. In difetto della spesa aggiornata egli si è fondato sull'ultimo dato disponibile, relativo alla locazione di via __________ 6 a __________, il cui costo complessivo (fr. 1600.– mensili) poteva essere ripreso per determinare il costo di un appartamento fuori dall'area urbana di __________ di dimensioni superiori, poiché occupato da tre e non più da due persone. Dedotta la metà a carico del convivente (fr. 800.– mensili) e la quota di un terzo (sull'altra metà) inserita nel fabbisogno in denaro di A__________ (fr. 266.– mensili), il primo giudice ha fissato in fr. 534.– mensili la spesa inserita nel fabbisogno minimo di AO 1 (sentenza impugnata, pag. 8). Ora, che l'appellante non abbia documentato i costi a suo carico per l'abitazione di __________ è pacifico. Ciò non significa tuttavia che essa alloggi gratuitamente. E trattando­si di st­abilire il fabbisogno minimo di una persona sola residente nel­l'agglomerato luganese, un esborso di fr. 534.– mensili (spese accessorie comprese) appare finanche modesta (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 7d), sicché l'appellato non ha motivo di dolersi dell'apprezzamento del Pretore. Il fabbisogno minimo della moglie va così confermato, salvo dover essere adeguato a fr. 3649.– mensili dal 1° luglio 2018 (sopra, consid. 12 e 13b).

                                15.   L'appellante chiede inoltre di rivalutare le entrate complessive del marito a fr. 111 715.– nel 2014, a fr. 135 238.– nel 2015, a fr. 122 860.– nel 2016, a fr. 123 269.– nel 2017 e di nuovo a fr. 122 860.– nel 2018, al reddito da attività lucrativa dovendosi aggiungere un reddito locativo di fr. 25 938.– e un reddito potenziale di fr. 1200.– mensili per avere egli gravato di usufrutto in favore della madre fondi che detiene in comproprietà con il fratello. Essa rimprovera poi al Pretore di non avere accertato l'elevato tenore di vita della famiglia che il solo reddito da attività lucrativa dichiarato dal marito mai avrebbe permesso di sostenere.

                                         a)   Le considerazioni sui redditi antecedenti il 2016 sono senza rilievo ai fini del giudizio. Dovendosi definire un reddito da attività dipendente, come è quello attestato nei conteggi salariali della __________ SA (doc. 67 a 70), fa stato in effetti il reddito conseguito nei periodi sull'arco del quale sono dovuti i contributi alimentari (cfr. RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 in fine; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019, consid. 6). Siccome in concreto il contributo alimentare decorre dal marzo del 2016, entra in linea di conto solo lo stipendio conseguito a partire da quell'anno, come riconosce in definitiva l'appellante medesima nella sua tabella riassuntiva a pag. 21 del memoriale. Al proposito non è il caso perciò di dilungarsi.

                                         b)   Relativamente al mancato computo del reddito locativo, l'appellante non spiega perché il Pretore, calcolando il reddito al netto di quel dato (sentenza impugnata, pag. 9), sarebbe caduto in errore. Comunque sia, il marito non è più titolare della proprietà per piani n. 31 __________ da lui abitata e non poteva quin­di – invero neppure ove fosse rimasto tale (I CCA, sentenza inc. 11.2016.128 del 3 luglio 2018, consid. 3 con riferimento) – vedersi imputare un reddito locativo. Identica considerazio­ne vale per la sua quota di comproprietà sulle proprietà per piani n. 5__________ e 5__________ del fondo base n. __________ RFD di __________ (doc. T1 e T2), ch'egli ha concesso in usufrutto alla madre, cui spetta ormai il godimento (art. 755 CC). Altra è la questione, che sarà trattata nel considerando che segue, di sapere se al marito si possa ascrivere un reddito potenziale per avere – come assume l'appellante – rinunciato a mettere a frutto la sua quota, gravata di usufrutto in favore della madre.

                                         c)   Riguardo al reddito potenziale per l'usufrutto concesso alla madre, l'appellante si duole di un diniego di giustizia per non avere il primo giudice esaminato la questione. In realtà il Pretore ha rilevato al riguardo – ancorché in maniera telegrafica – che “l'interessato ha chiarito le varie operazioni” (sentenza impugnata, pag. 10). E con tale rilievo AO 1 non si confronta. A parte ciò, essa non spiega, neppure per sommi capi, come pervenga a un reddito ipotetico di fr. 1200.–. Giovi ricordare ad ogni modo che qualora i redditi effettivi bastino – come in concreto – per finanziare il fabbisogno della famiglia, un guadagno ipotetico non entra in linea di conto (cfr. RtiD II-2013 pag. 789 consid. 4 con riferimenti; DTF 117 II 17 consid. 1b).

                                         d)   Per l'appellante l'elevato tenore di vita sostenuto dalla famiglia prima della separazione è incompatibile con le modeste entrate professionali dichiarate dal marito. Essa rimprovera al Pretore di non avere accertato l'effettivo livello di vita condotto a quel tempo, sebbene l'entità delle spese (in buona parte per viaggi, vacanze e beni di lusso) figuranti negli estratti delle carte di credito e del conto bancario intestato ai coniugi dimostri manifeste entrate d'altra fonte. AO 1 fa notare come, per esempio, nell'anno precedente l'istanza a tutela dell'unione coniugale risultino pagamenti per fr. 72 277.– con la carta di credito __________, per fr. 8089.87 con la carta di credito __________ e per fr. 20 995.44 con addebiti al conto intestato ai coniugi presso la Banca __________ di __________. La giustificazione addotta dalla controparte, secondo cui tali spese erano possibili grazie all'aiuto della suocera, non trova a suo dire alcun riscontro, E__________ H__________ essendosi rifiutata di deporre come testimone.

                                               Non si disconosce che la situazione finanziaria del marito risulta per certi versi nebulosa, come ha rilevato il Pretore con riferimento al ruolo assunto dal convenuto nelle società __________ SA e A__________ __________ SA (sentenza impugna­ta, pag. 10), quest'ultima radiata nel frattempo dal registro di commercio per essere fallita il 7 agosto 2018. Comprensibili appaiono anche le perplessità dell'appellante circa il finanziamento delle importanti spese voluttuarie della famiglia se rapportate a un reddito coniugale nella media e giustificate con non meglio precisate “puntuali elargizioni” della suocera. Sta di fatto che la stessa appellante si è sempre valsa per definire il contributo di mantenimento in suo favore del metodo di calcolo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare, tant'è che ancora in appello essa si limita a contrapporre i redditi coniugali ai fabbisogni familiari. Essa non ha mai chiesto di determinare il contributo alimentare secondo l'ammontare del dispendio effettivo, che non va confuso né tanto meno combinato con il metodo di calcolo applicato dalle parti (DTF 140 III 485; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019 consid. 11a).

                                               Comunque sia, incombe per principio al coniuge che postula un contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla separazione (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a). E al riguardo AO 1 fornisce unicamente – in ordine sparso – informazioni frammentarie sugli acquisti effettuati negli anni e accenna a indeterminate spese per le attività della figlia (scherma, pianoforte, sci), ma non indica neppure in questa sede a quanto assommasse il tenore di vita effettivo sostenuto dalle parti durante la comunione domestica. Contestazioni pecuniarie non cifrate sono però già di primo acchito irricevibili (DTF 137 III 617; più recentemente: sentenza 5A_3/2019 del 18 febbraio 2019 consid. 3). A un esame di verosimiglianza non soccorrono così i presupposti, in concreto, per scostarsi dal reddito netto accertato dal Pretore.

                                16.   L'appellante contesta altresì l'accertamento del fabbisogno mini­mo del marito, che chiede di ridurre a fr. 3499.– mensili fino al 31 dicembre 2016 e a fr. 3583.– mensili dopo di allora, stralcian­do il premio dell'assicurazione per la protezione giuridica e contro la responsabilità civile (che reputa superflui), al pari dei costi d'automobile che a suo parere neppure si giustificano perché assunti dal datore di lavoro e non verosimili, ancor meno se rapportati al reddito ascritto al convenuto.

                                         a)   Per quel che è dei contestati premi assicurativi, il Pretore ha ammesso quello contro la responsabilità civile dopo che la moglie medesima l'aveva riconosciuto nel memoriale conclusivo (pag. 31). AO 1 ritiene per la prima volta in appello che tale posta del fabbisogno minimo sia superflua, ma non preten­de – giustamente (doc. 3, allegato f) – che la spesa non sussistesse prima della separazione o che il bilancio familiare non permetta di finanziarla. A un esame di apparenza, nulla impediva dunque al primo giudice di inserire la spesa nel fabbisogno minimo “allargato” del marito (v. RtiD II-2017 pag. 778 consid. b). Ciò vale anche per il premio della protezione giuridica.

                                         b)   Relativamente ai costi d'automobile, il Pretore ha accertato il pagamento, da parte del marito, dell'imposta di circolazione e dell'assicurazione. Trattandosi del costo del carburante inoltre, per il primo giudice il fatto che nel bilancio della società datrice di lavoro figurino costi di trasferta non significa ancora che ciò si riferisca al marito. Né risultano rimborsi di tale indole nel certificato di salario, di modo che – a prescindere dagli accresciuti costi legati all'esercizio del diritto di visita – il primo giudice non ha seguito la tesi della moglie circa un pagamento di quegli oneri da parte del datore di lavoro (sentenza impugnata, pag. 11). Invano si cercherebbe, nell'appello, un confronto critico con tale argomentazione, l'interessata limitandosi a esporre la propria versione dei fatti. Né essa spiega perché il reddito da attività lucrativa del marito osterebbe al riconoscimento delle spese d'automobile. Motivato come un'istanza al Pretore, in proposito l'appello sfugge a ulteriore disamina.

                                17.   L'appellante assevera di non riuscire a coprire il proprio fabbisogno minimo, il cui ammanco va aggiunto al fabbisogno in denaro della figlia. Al fabbisogno in denaro di B__________ tuttavia il Pretore ha già aggiunto, dal 1° gennaio 2017 fino al 30 giugno 2018 (inizio della convivenza con L__________ B__________), un contributo di accudimento di fr. 500.– mensili in conformità a quanto chiedeva la stessa AO 1 per colmare il disavanzo relativo al proprio mantenimento (sentenza impugna­ta, pag. 13). A parte ciò, la ricorrente riprende su questo punto i dati accertati dal primo giudice e rinuncia a impugnare il dispositivo sul contributo alimentare per la figlia o a chiederne l'adeguamento a parametri aggiornati. Non vi è ragione dunque per intervenire al proposito, anche perché in ogni caso un eventuale contributo di accudimento dopo il 30 giugno 2018 sarebbe compensato da quanto il genitore non affidatario sgrava l'altro – in virtù dell'assetto cautelare (sopra, consid. 4, 10 e 11) – facendosi carico dei maggiori oneri di vitto (un pranzo, il lunedì, e due cene, il venerdì e – di principio – il marte­dì, oltre a due settimane supplementari di ferie durante l'estate) per rapporto al consueto diritto di visita a figli in età scolastica (RtiD I-2013 pag. 718 consid. 7, II-2012 pag. 795 consid. 8, I-2005 pag. 778 n. 58c).

                                18.   Da tutto quanto precede risulta, dal 1° luglio 2018, il seguente quadro del bilancio familiare:

                                         Reddito del marito                                                      fr.   6 877.—

                                         Reddito della moglie                                                   fr.   3 492.—

                                                                                                                          fr. 10 369.— mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.   3 822.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                 fr.   3 649.––

                                         Fabbisogno in denaro di B__________                         fr.   1 066.––

                                                                                                                          fr.   8 537.— mensili

                                         Eccedenza                                                                  fr.   1 832.— mensili

                                         Metà eccedenza                                                         fr.      916.— mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3822.– + fr. 916.– =                                                fr.   4 738.— mensili,

                                         deve destinare a B__________:                                          fr.    1 066.— mensili

                                         assegni familiari non compresi

                                         e deve versare alla moglie:                                        

                                         fr. 3649.– + fr. 916.– ./. fr. 3492.— =                            fr.   1 073.— mensili arrotondati a                                                                                 fr.   1 075.— mensili.

                                         La situazione rimane per contro invariata riguardo al periodo precedente. Entro questi limiti l'appello di AO 1 merita accoglimento.

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

                                19.   Il Pretore ha posto le spese processuali di fr. 7000.– (comprese quelle per l'ascolto della figlia e per le procedure cautelari) a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Entrambi gli appellanti censurano tale chiave di riparto. Il marito chiede di addebitare le spese all'istante, riconoscendogli un'indennità per ripetibili di fr. 25 000.–. La moglie chiede che le spese siano addebitate per tre quinti al marito, con obbligo di rifonderle fr. 8000.– per ripetibili ridotte.

                                         Per quel che è della richiesta di AP 1, essa non ha portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento “pressoché totale” dell'appello. L'ipotesi non si verifica tuttavia in concre­to, giacché il convenuto esce vittorioso solo in parte sulla disciplina delle relazioni personali, mentre soccombe sulla custodia alternata. A prescindere da ciò, egli nemmeno ha impugnato il dispositivo sugli oneri alimentari, per tacere del fatto che non spiega come giunga alla cifra rivendicata per ripetibili. Ciò vale anche per la richiesta di AO 1, la quale chiede di rivedere le spese giudiziarie in dipendenza dell'esito del proprio appello, che però trova accoglimento solo in misura assai limitata. Per finire, entrambe le richieste si rivelano così prive di consistenza.

                                20.   Le spese degli appelli seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene causa parzialmente vinta – come detto – sulla regolamentazione del diritto di visita, mentre esce sconfitto sulla custodia alternata e sul riparto delle spese giudiziarie. Si giustifica così che sopporti due terzi degli oneri processuali, mentre il resto va a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'appellata rivendica un'indennità (piena) di fr. 12 000.–. Ora, nelle cause vertenti su misure a protezione dell'unione coniugale (o provvedimenti cautelari in cause di divorzio) le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamen­to sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (I CCA, sentenza inc. 11.2017.22 dell'11 dicembre 2018, consid. 11). Nel caso specifico il patrocinio è consistito, in appello, nella redazione di un memoriale di osservazioni (26 pagine) e di una duplica spontanea (9 pagine) nell'ambito di una causa già nota, come pure in due brevi prese di posizione del 14 marzo e del 2 maggio 2019 sulla richiesta della controparte di non congiungere gli appelli e di acquisire nuovi mezzi di prova (sopra, consid. 3). La sussunzione giuridica poi era di media difficoltà. In simili circostanze non si giustifica di retribuire più di 15 ore di lavoro, compreso un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza) con la cliente. A ciò si aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA. Ne segue un'indennità piena per ripetibili di 5000.– (arrotondati), onde un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 1700.– (arrotondati).

                                         Quanto all'appello di AO 1, essa ottiene un piccolo aumento del contributo alimentare in suo favore dal luglio del 2018 (fr. 1075.– mensili contro i fr. 998.– mensili accertati dal Pretore), ma ampiamente inferiore a quanto sollecitato in appello (sopra, lett. O). Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti nove decimi delle spese e che rifonda al marito, il quale ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (quattro quinti dell'indennità piena).

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                21.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odier­na sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile sia che riguardi il contributo alimentare per la moglie (il valore litigioso davanti a questa Camera raggiungendo ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), sia che verta sull'affidamento della figlia o sulla disciplina delle relazioni personali con il padre (DTF 116 II 493; Diggelmann in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 28 ad art. 91), controversie appellabili senza riguardo a questioni di valore (consid. 2). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                      I.   Le cause inc. 11.2018.125 e 11.2018.127 sono congiunte.

                                   II.   Nella misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che i dispositivi n. 5 e n. 8 della sentenza impugnata sono riformati come segue:

5.1  La figlia B__________ trascorre con il padre:

–  un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20.30 (con la cena);

–  una sera infrasettimanale, di principio il martedì, dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina;

–  il padre si occupa del pranzo del lunedì;

–  il padre si occupa di recuperare la figlia a casa o a scuola e di riaccompagnarla a casa o a scuola in occasione delle visite; la madre si organizza per accompagnare la figlia dal padre almeno una volta la settimana, indicativamente in occasione della visita infrasettimanale;

–  una settimana durante le vacanze autunnali, alternativamente un anno con la madre e l'anno successivo con il padre;

–  una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente una volta la prima settimana (fino a San Silvestro) e una volta la seconda settimana;

–  una settimana durante le vacanze scolastiche, alternativamente di Carnevale o Pasqua;

–  cinque settimane durante le vacanze scolastiche estive.

8.    AP 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la moglie:

Dal 1° marzo al 31 agosto 2016:

fr. 1045.– mensili;

Dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2016: fr. 1190.– mensili;

Dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2017: fr. 1205.– mensili;

Dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2018: fr. 1190.– mensili;

Dal 1° luglio 2018: fr. 1075.– mensili.

                                         Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.

                                  III.   Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 3500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di AO 1 e per il resto a carico dell'appellante medesimo, che rifonderà a AO 1 fr. 1700.– per ripetibili ridotte.

                                 IV.   Le spese dell'appello di AO 1, di fr. 3500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un decimo a carico di AP 1 e per il resto a carico dell'appellante medesima, che rifonderà a AP 1 fr. 4000.– per ripetibili ridotte.

                                  V.   Notificazione:

– avv. .  ; – avvocati   e   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il vicecancelliere          

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2018.125 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.11.2019 11.2018.125 — Swissrulings