Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.2018 11.2018.119

12 novembre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,509 mots·~13 min·3

Résumé

Divorzio: inappellabilità di provvedimenti cautelari decretati senza contraddittorio

Texte intégral

Incarto n. 11.2018.119

Lugano, 12 novembre 2018/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nelle cause CA.2018.33/36 (divorzio: provvedimenti cautelari) e CA.2018.27 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promosse con istanza del 10 agosto 2018 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro  

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 24 ottobre 2018 presentato da AP 1 contro i decreti cautelari emessi dal Pretore l'11 e il 17 ottobre 2018;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto cautelare del 10 agosto 2018, emesso senza contraddittorio nell'ambito di una causa promossa il 17 marzo 2018 da AP 1 (1969) per ottenere il divorzio da AO 1 (1970), il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha condannato quest'ultimo a versare i seguenti contributi di mantenimento:

– dal 17 maggio al 18 ago­sto 2018:

                                             fr. 2086.45 mensili per la moglie,

                                             fr. 1910.75 mensili per la figlia Mo__________ (23 maggio 2004),

                                             fr. 1515.75 mensili per il figlio Mi__________ (18 agosto 2006),

                                             fr. 1515.75 mensili per il figlio Le__________ (5 dicembre 2007) e

                                             fr. 1515.75 mensili per la figlia Lu__________ (5 dicembre 2007);

– dal 19 agosto 2018 al 4 dicembre 2019:

                                             fr. 1814.50 mensili per la moglie,

                                             fr. 1897.05 mensili per Mo__________,

                                             fr. 1897.05 mensili per Mi__________,

                                             fr. 1502.05 mensili per Le__________ e

                                             fr. 1502.05 mensili per Lu__________.

                                         Nel decreto il Pretore non ha accennato ad assegni familiari per i figli, affidati alla madre (inc. CA.2018.3). Con un altro decreto cautelare di quello stesso 10 agosto 2018, emanato anch'esso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato inoltre alla S__________ AG, __________, di trattenere dallo stipendio del marito la somma di fr. 8612.70 mensili (il totale dei contributi alimentari dovuti dal 19 agosto 2018 in poi) e di riversarlo su un conto di AP 1 in favore di lei e dei figli (inc. CA.2018.27).

                                         Un appello presentato il 22 agosto 2018 da AP 1 e uno presentato il 23 agosto 2018 da AO 1 contro il decreto cautelare sui contributi di mantenimento è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 10 settembre 2018, il decreto impugnato essendo una decisione superprovvisionale (inc. 11.2018.89 e 11.2018.90).

                                  B.   Nel frattempo, il 10 agosto 2018, AO 1 ha chiesto al Pretore che in via cautelare la figlia Mo__________ gli fosse affidata per la cura e l'educazione, riconoscendo a AP 1 il più ampio diritto di visita. Invitata a presentare osservazioni scritte, AP 1 ha proposto il 21 agosto 2018 di respingere l'istanza. Il 27 settembre 2018 si è tenuta una discussione sul­l'af­fidamento cautelare di Mo__________ e sui contributi cautelari di mantenimento. In tale occasione entrambe le parti hanno offerto prove. Successivamente, il 2 ottobre 2018, il Pretore ha sentito la figlia e ha accertato che da qualche mese essa si era trasferita dal padre. Statuendo nelle more istruttorie con decreto cautelare dell'11 ottobre 2018, egli ha così deciso (inc. CA.2018.33/36):

1.1   Mo__________ è affidata al padre AO 1 e pertanto è autorizzata a frequentare le scuole medie di __________. Il trasferimento della minore dalla sede scolastica di __________ a quella di __________ verrà stabilito dalle rispettive direzioni scolastiche.

1.2   I contributi a carico del padre e a favore di Mo__________ decadono di conseguenza.

1.3   Alla madre sono comunque garantiti i diritti di visita e i contatti con la figlia, che verranno per ora stabiliti su accordo della minore e dei genitori.

2.     Le spese processuali seguiranno il merito, così come le ripetibili.

                                         Con decreto cautelare del 17 ottobre 2018 il Pretore ha poi ridotto a fr. 6715.65 mensili la trattenuta di stipendio a carico di AO 1, togliendo dall'ammontare fr. 8612.70 mensili il contributo alimentare per Mo__________ di fr. 1897.05 mensili fissato nel decreto cautelare del 10 agosto 2018 (inc. CA.2018.27). Anche le spese processuali e le ripetibili di quel decreto sono state rinviate al merito.

                                  C.   Contro i decreti cautelari dell'11 e del 17 ottobre 2018 AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24 ot­tobre 2018 nel quale chiede che i contributi alimentari siano aumentati come segue:

                                         In via principale

                                         Dal 1° febbraio al 18 agosto 2018:

                                         fr.   820.— mensili per sé,

fr. 2678.50 mensili per Mo__________ (oltre assegno familiare di fr. 280.–),

fr. 2216.— mensili per Mi__________ (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–),

 fr. 2120.85 mensili per Le__________ (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–) e

 fr. 2120.85 mensili per Lu__________ (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–);

                                         Dal 19 agosto all'11 ottobre 2019:

                                         fr.   356.75 mensili per sé,

fr. 2678.50 mensili per Mo__________ (oltre assegno familiare di fr. 280.–),

fr. 2678.50 mensili per Mi__________ (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–),

 fr. 2120.85 mensili per Le__________ (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–) e

 fr. 2120.85 mensili per Lu__________ (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–);

                                         Dal 12 ottobre 2018 al 4 dicembre 2019:

                                         fr.   226.75 mensili per sé,

fr. 3240.40 mensili per Mi__________ (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–),

 fr. 2632.75 mensili per Le__________ (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–) e

 fr. 2632.85 mensili per Lu__________ (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–);

o in via subordinata:

                                         Dal 1° febbraio al 18 agosto 2018:

                                         fr. 1130.— mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non considerato per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma almeno fr. 2889.60,

                                         fr. 1422.80 mensili per Mo__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 280.–, ma almeno fr. 2161.10 oltre l'assegno familiare di fr. 280.–,

                                         fr.   910.30 mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1698.60 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–,

                                         fr.   815.15 mensili per Le__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1603.45 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–, e

                                         fr.   815.15 mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1603.45 oltre l'assegno familiare di fr. 280.–;

                                         Dal 19 agosto all'11 ottobre 2018:

                                         fr. 1130.— mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non considerato per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma almeno fr. 2426.30,

                                         fr. 1422.80 mensili per Mo__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 280.–, ma almeno fr. 2161.10 oltre l'assegno familiare di fr. 280.–,

                                         fr. 1422.80 mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2161.10 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–,

                                         fr.   815.15 mensili per Le__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1603.45 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–, e

                                         fr.   815.15 mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1603.45 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–;

                                         Dal 12 ottobre 2018 al 4 dicembre 2019:

                                         fr. 1130.— mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non considerato per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma almeno fr. 2296.30,

                                         fr. 1422.80 mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2550.55 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–,

                                         fr.   815.15 mensili per Le__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2172.90 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–, e

                                         fr.   815.15 mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2172.90 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–.

                                         Per quanto riguarda la diffida ai debitori, AP 1 postula il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, nel senso che la trattenuta di stipendio comprenda subito, oltre al­l'importo di fr. 6715.65 mensili fissato dal Pretore, gli assegni familiari di fr. 690.– mensili complessivi per Mi__________, Le__________ e Lu__________. In esito all'accoglimento dell'appello contro il decreto cautelare sui contributi di mantenimento essa chiede altresì che dallo stipendio del marito siano trattenuti, dal momento del giudizio in poi, fr. 10 728.70 mensili, più assegni familiari per complessivi fr. 970.– mensili.

                                         L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Nella menzionata sentenza del 10 settembre 2018 (sopra, lett. A) questa Camera ha già avuto modo di ricordare che i provvedimenti cautelari adottati dai Pretori sono impugnabili soltanto se sono stati adottati previo contraddittorio (sentenza citata, consid. 2). Provvedimenti cautelari presi inaudita parte (art. 265 cpv. 1 CPC), senza nemmeno che il convenuto sia stato invitato a formulare osservazioni scritte, non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con numerosi richia­mi, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio (orale o almeno scritto), il quale va indetto d'ufficio. Eccezioni a tale principio sus­sistono in settori specifici (esecuzioni e fallimenti, ipoteche legali degli artigiani e imprenditori: sentenza del Tribunale federale 5A_508/2012 del 28 agosto 2012 consid. 3.1 in fine, in: SJ 2013 I 35), estranei tuttavia al caso in esame.

                                   2.   Nella fattispecie il decreto cautelare che riguarda l'affidamento di Mo__________ al padre, l'iscrizione di lei alla scuola media di __________, la conseguente soppressione del contributo alimentare a carico del convenuto (nuovo detentore della custodia parentale) e il diritto di visita alla figlia da parte di AP 1 sono stati discussi davanti al Pretore il 27 settembre 2018, così com'è stata discussa nel corso di quell'udienza la trattenuta di stipendio per i rimanenti contributi alimentari. Su tali questioni un contraddittorio, almeno “nelle more istruttorie”, ha pertanto avuto luogo (sull'impugnabilità di decreti cautelari intermedi, ovvero emessi “nelle more istruttorie”: DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Sta di fatto che l'appello del­l'interessata non affronta simili argomenti nemmeno di scorcio. Trattenuta di stipendio a parte (di cui si dirà oltre), il memoriale verte esclusivamente sui contributi alimentari per moglie e figli fissati dal Pretore senza contraddittorio nel decreto cautelare del 10 agosto 2018, decreto che l'appellante ha tentato invano di impugnare il 22 agosto 2018. E una decisione del Pretore su tali contributi cautelari dopo il contraddittorio del 27 settembre 2018 “nelle more istruttorie” non è finora intervenuta, né il decreto impugnato accenna minimamente a contributi del genere, men che meno al loro ammontare. Ne segue che, del tutto estraneo all'oggetto della decisione impugnata, l'appello in esame si rivela già di primo acchito irricevibile.

                                   3.   L'appellante sostiene che, avendo formato oggetto di contraddittorio il 27 settembre 2018 dinanzi al Pretore, i contributi cautelari da lei contestati sono appellabili. L'assunto sfiora la temerarietà. Appellabili sono contributi cautelari decisi dal Pretore dopo il contraddittorio, non contributi cautelari semplicemente discussi davanti a lui. Quanto al fatto che, sopprimendo il contributo alimentare per la figlia Mo__________ (affidata al padre), il Pretore abbia implicitamente statuito anche sui contributi cautelari per la moglie e gli altri tre figli, l'asserzione non è seria. Intanto perché il Pretore a quei contributi non allude né poco né punto. Inoltre perché decisioni “implicite” non esistono nell'ordinamento processuale svizzero e ancor meno nel Codice di diritto processuale civile. Su tali argomenti non soccorre pertanto dilungarsi.

                                   4.   Si aggiunga che in materia di contributi alimentari un Pretore non è necessariamente tenuto a statuire con decreti cautelari “nelle more istruttorie”. Decreti simili si giustificano in caso d'urgenza, qualora non si possa ragionevolmente attendere la conclusione del­l'istrut­toria cautelare e la discussione finale. Ma decreti del genere non esonerano il Pretore – come si è rammentato nella sentenza del 10 settembre 2018 (consid. 6) – dal fissare nel­l'am­bito del decreto cautelare finale, alla luce dell'istruttoria completa, i contributi alimentari per tutto l'arco di tempo compreso tra

                                         l'istanza cautelare e il momento della decisione. E a quel momento i decreti cautelari emessi “nelle more istruttorie” risulteranno superati dal decreto cautelare finale.

                                   5.   Per quanto riguarda la diffida ai debitori decretata dal Pretore il 17 ottobre 2018 a carico di AO 1 (riduzione della trattenuta di stipendio da fr. 8612.70 a fr. 6715.65 mensili), si è visto che il provvedimento è stato oggetto di contraddittorio il 27 settembre 2018. Quanto AP 1 critica nell'appello tuttavia non è la misura in sé (che neppure il marito ha contestato in udienza), bensì l'ammontare della trattenuta, ch'essa chiede di portare a fr. 10 728.70 mensili in esito all'accoglimento del proprio appello contro i contributi cautelari, importo cui vanno cumulati gli assegni familiari di fr. 970.– mensili complessivi per i tre figli a lei affidati. Se non che, i contributi alimentari su cui l'appellante intende fondare l'aumento della trattenuta sono, una volta ancora, quelli decretati cautelarmente dal Pretore il 10 agosto 2018 senza contraddittorio. E ciò vale anche per la questione degli assegni familiari, sulla quale dopo il contraddittorio il Pretore non ha ancora statuito. Ne discende che, non potendosi decidere in questa sede sull'entità dei contributi alimentari, non può sindacarsi nemmeno l'entità della trattenuta di stipendio a carico del marito. Anche al riguardo l'appello denota così la sua irricevibilità.

                                   6.   L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

                                   7.   Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza del­l'ap­pellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la sentenza esaurendosi in una dichiarazione di irricevibilità. Non si attribuiscono ripetibili invece a AO 1, il quale non è stato chiamato a esprimersi sull'appello.

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri l'insieme dei contributi litigiosi davanti al Pretore. Contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2018.119 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.2018 11.2018.119 — Swissrulings