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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.10.2018 11.2018.115

12 octobre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,222 mots·~6 min·5

Résumé

Appellabilità di decisione di rigetto di provvedimenti supercautelari

Texte intégral

Incarto n. 11.2018.115

Lugano 12 ottobre 2018/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2018.336 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 gennaio 2018 da

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),  

giudicando sull'appello dell'8 ottobre 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 27 settembre 2018;

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1971) e AP 1 (1969), entrambi cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 22 luglio 2006. A quel momento essi erano già genitori di A__________, nata il 15 luglio 2006.

                                  B.   Il 19 gennaio 2018 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere “inaudita parte e in via cautelare” l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale con ordine di allontanamento al marito, l'affidamento della figlia, riservato il diritto di visita paterno, un contributo alimentare per sé di fr. 48 198.– mensili, oltre il pagamento delle imposte, degli oneri sociali e delle spese mediche non coperte dalla cassa malati, e uno per la figlia di fr. 5000.– mensili, oltre al pagamento delle rette della scuola privata, del premio della cassa malati, delle spese mediche non coperte, e di ogni altra spesa straordinaria. La richiesta “inaudita parte” è stata respinta dal Pretore con decreto “supercautelare” del giorno dopo. Nella sua risposta del 21 febbraio 2018 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Al dibattimento del 23 febbraio 2018, indetto per il contraddittorio, le parti hanno chiesto di “rinviare a data da definire la continuazione del dibattimento”. A una successiva udienza del 4 luglio 2018, destinata al seguito del dibattimento, il Pretore, perso atto che l'istante aveva presentato un memoriale di replica il giorno prima, ha aggiornato la continuazione del dibattimento.

                                  C.   Con istanza supercautelare del 23 agosto 2018 AP 1 ha chiesto al Pretore di fissare l'assetto cautelare nelle modalità già richieste. Il giorno successivo il Pretore ha respinto

                                         l'istanza convocando le parti all'udienza del 3 ottobre 2018 per la  continuazione del dibattimento, poi posticipata al 15 ottobre successivo. Con lettera del 20 settembre 2018 l'istante ha sollecitato il Pretore a “emanare un primo assetto urgente cautelare”. Con “decreto cautelareˮ del 27 settembre 2018 il Pretore ha respinto “ogni richiesta supercautelare della moglie” (dispositivo n. 1) e ha rinviato “ogni ulteriore decisione a dopo la prossima udienza già agendata” (dispositivo n. 2).

                                  D.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 ottobre 2018 in cui chiede “in via supercautelare e in via cautelare” l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale con ordine di allontanamento al marito, l'affidamento della figlia, riservato il diritto di visita paterno, mentre “nel merito” essa postula le misure a protezione dell'unione coniugale richieste con l'istanza del 24 gennaio 2018. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale sono emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Nell'ambito di tali misure il giudice può adottare provvedimenti cautelari (I CCA, sentenza inc. 11.2018.5 del 1° febbraio 2018, consid. 1). Trattandosi di controversie meramente patrimoniali, in entrambi i casi l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impu­gnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale esigenza non si pone, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dell'istante il 28 settembre 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto l'8 ottobre 2018, ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'impugnazione è pertanto ricevibile.

                                   2.   Provvedimenti cautelari emanati dal giudice immediatamente senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC) non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). La situazione è di principio analoga qualora il giudice respinga la richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con numerosi rinvii). In realtà in tale ipotesi occorre distinguere. Se il giudice convoca ugualmente le parti in udienza o invita ugualmente il convenuto a presentare osservazioni scritte, tale decreto cautelare non può essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte. Se invece il giudice respinge i provvedimenti cautelari richiesti senza indire udienze né sollecitare osservazioni scritte, tale decreto è finale e, di conseguenza, impu­gnabile (I CCA, sentenza inc. 11.2018.44 del 21 settembre 2018 consid. 2 con rinvii).

                                   3.   Nella fattispecie il Pretore ha sì respinto “ogni richiesta supercautelare della moglie”, ma ha rinviato “ogni ulteriore decisione a dopo la prossima udienza già agendata”. Sulle richieste respinte il decreto cautelare non è quindi finale, e come tale non è impugnabile. AP 1 avrebbe tutt'al più potuto presentare un reclamo per denegata giustizia, la quale è data ove un'autorità non entra nel merito di una vertenza che le è stata sottoposta nel modo e nei tempi legali o rifiuta di statuire anche solo parzialmente (DTF 144 II 192 consid. 3.1). In concreto, tuttavia, l'interessata nemmeno accenna a tale eventualità, ma fa valere unicamente argomenti di merito, come se incombesse a questa Camera di statuire per la prima volta sulle misure a protezione dell'unione coniugale richieste. Ciò che non può essere il caso. Ne segue che l'appello si rivela irricevibile.

                                   4.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv., 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notifica a AO 1 per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carco dell'appellante.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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