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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.06.2020 11.2018.106

3 juin 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·11,737 mots·~59 min·5

Résumé

Divorzio: liquidazione del regime dei beni e scioglimento di una comproprietà fra coniugi; conguaglio per averi di previdenza all'estero e contributo di mantenimento per la moglie

Texte intégral

Incarto n. 11.2018.106

Lugano 3 giugno 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2014.116 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 aprile 2014 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 19 settembre 2018 presentato da AP 1

contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 agosto 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1962), cittadino italiano, e AP 1 (1960), divorziata e madre di A__________ (1983), si sono sposati a __________ il 14 febbraio 1998. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito ha lavorato come croupier per il __________ fino alla sua chiusura per fallimen­to, alla fine di luglio del 2018. Licenziato con effetto al 31 dicembre 2018, egli ha riscosso indennità di disoccupazione e dal 6 novembre 2019 consegna, su chiamata, pasti a domicilio per la __________. La moglie è alle dipendenze dello studio legale __________ SA (ora K__________ SA) come centralinista e ricezionista. I coniugi si sono separati nel settembre del 2010, quan­do AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 12 385, pari a 250/1000 della particella n. 43 RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi prima in un appartamento a __________, poi a __________ e infine, nell'aprile del 2017, a __________.

                                  B.   Una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 4 agosto 2010 da AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è terminata con un accordo stragiudizia­le (non sottoposto al giudice per omologazione), sicché il Pretore ha stral­ciato la causa dal ruolo il 7 febbraio 2011

                                         (inc. DI.2010.1178). In conformità a tale accordo il marito ha versato alla moglie un anticipo di fr. 15 000.– sulla liquidazione del regi­me matrimoniale. Il 16 settembre 2011 AP 1 ha introdotto una nuova procedura a tutela dell'unione coniugale, in esito alla quale il Pretore ha autorizzato i coniugi il 6 aprile 2012 a vivere separati dal settembre del 2010, ha assegnato l'abitazione familiare al marito, ha autorizzato l'istante a

                                         ritirare dall'abitazione determinati beni e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2215.– mensili dal 1° settembre 2010, di fr. 1945.– mensili dal 1° gennaio 2011 e di fr. 2070.– mensili dal 1° gennaio 2012, respingendo le richieste con cui egli pretendeva la restituzione dei citati fr. 15 000.– e di un quadro (inc. SO.2011.3930). Adita da AO 1, con sentenza del 10 marzo 2014 questa Camera ha ridot­to il contributo alimentare a fr. 2055.– mensili dal 1° settembre 2010, a fr. 1790.– mensili dal 1° gennaio 2011 e a fr. 1915.– mensili dal 1° gennaio 2012 (inc. 11.2012.38).

                                  C.   L'11 aprile 2014 AO 1 ha intentato azione di divorzio dinanzi al medesimo Pretore, rifiutando qualsiasi contributo alimentare alla moglie. In liquidazione del regime dei beni egli ha postulato l'attribuzione dell'abitazione coniugale dietro assunzione dell'onere ipotecario e differimento dell'imposta sugli utili immobiliari, ha riconosciuto che una quota di fr. 10 000.– nella società M__________ Sagl (nel frattempo fallita e radiata dal registro di commercio) spettava alla sola moglie e ha offerto fr. 100 815.– in liquidazione del regime dei beni, come pure il versamento di una somma imprecisata dal proprio fondo di previdenza a quello del­la moglie. Contestualmente egli ha sollecitato in via cautelare la soppressione del contributo alimentare per AP 1 (inc. CA.2014.131). All'udienza del 22 maggio 2014, indetta per il tentativo di conciliazione e il contraddittorio cautelare, le parti non hanno raggiunto un'intesa sugli effetti del divorzio, di modo che il Pretore ha assegnato alla mo-glie un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. Nella procedura cautelare AP 1 ha proposto di rigettare l'istan­za del marito e il Pretore ha dato avvio alla relativa istruttoria.

                                  D.   Nella sua risposta di merito del 23 giugno 2014 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ha preteso una somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni, ha consentito al­l'assegnazione dell'abitazione coniugale al marito dietro assunzione del debito ipotecario e compenso in suo favore da determinare, subordinatamente ha proposto la vendita all'asta dell'immobile mediante divisione a metà del ricavo netto, ogni coniuge rimanendo proprietario per il resto dei beni in suo possesso o a lui intestati. Essa ha rivendicato altresì la metà dell'avere pensionistico accumulato dal marito durante il matrimonio, oltre a un contributo alimentare di fr. 1820.– mensili. Con replica del 22 settembre 2014 il marito ha ribadito le domande di petizio­ne. In una duplica del 22 ottobre 2014 la moglie ha reiterato le domande da lei formulate nella risposta. Alle prime arringhe del 28 gennaio 2015 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria di merito è iniziata il 5 febbraio 2015. In quell'ambito l'arch. __________ P__________ è stato chiamato a consegnare il 10 maggio 2016 una perizia, completata il 24 gennaio 2017, sul valore dell'alloggio coniugale.

                                  E.   Nel frattempo, con decreto del 4 maggio 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare del marito, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare per la convenuta a fr. 1413.– mensili dall'11 aprile 2014 e a fr. 323.– dal 1° gennaio 2015 in poi (inc. CA.2014.131). Un appello presentato il 19 maggio 2016 da AP 1 contro tale decreto è stato parzialmente accolto il 7 novembre 2017 da questa Camera, che ha fissato il contributo alimentare in fr. 1440.– mensili per il gennaio del 2015 e in fr. 1315.– mensili dal 1° febbraio 2015 in poi (inc. 11.2016.43). Un'ulteriore richiesta volta a ottenere la soppressione cautelare del contributo in questione è stata presentata da AO 1 il 29 novembre 2017 in seguito al trasferimento della moglie a __________ nel maggio del 2017 (inc. CA.2017.414).

                                  F.   L'istruttoria di merito è terminata il 23 aprile 2018 e le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 28 giugno 2018 l'attore ha reiterato le proprie richieste, precisando in fr. 164 247.– la somma offerta in liquidazione del regime dei beni e proponendo la divisione a metà della sua prestazione di fine rapporto di lavoro al netto delle imposte, previa deduzione della metà degli averi di previdenza accumulati dalla moglie. In un allegato conclusivo di quello stesso giorno la convenuta ha consentito all'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito dietro assunzione dell'intero debito ipotecario e compenso di fr. 423 150.–, instando in subordine per lo scioglimento della comproprietà mediante vendita a trattative private per almeno fr. 1 360 000.– e indennizzo in suo favore del 45.5% sul ricavo netto. Essa ha sollecitato altresì il pagamento di fr. 68 816.55 in liquidazione del regime dei beni e il trasferimento di € 57 355.95 a saldo delle sue pretese previdenziali, quantificando in fr. 1332.50 mensili il contributo alimentare sollecitato fino al pensionamento del marito.

                                  G.   Statuendo con sentenza del 16 agosto 2018, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato la divisione a metà della previdenza professionale maturata in Svizzera dai coniugi in costanza di matrimonio (con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni), ha liquidato il regime dei beni attribuendo a AO 1 la proprietà per piani n. 12 385 di __________ e ha condannato il medesimo a versare alla moglie una liquidazione di fr. 222 312.68, ogni coniuge rimanendo proprietario per il resto dei beni in suo possesso o a lui intestati. Infine il Pretore ha respinto la richiesta di contributo alimentare della moglie e ha stralciato, siccome divenuta priva d'interesse, l'istanza cautelare 29 novembre 2017 del marito intesa a sopprimere quel contributo in pendenza di causa. Le spese processuali di complessivi fr. 22 000.– (di cui fr. 5207.75 per la perizia) sono state poste per un terzo a carico del marito e per il rimanente a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 6000.– per ripetibili ridotte.

                                  H.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 settembre 2018 in cui chiede che il marito sia obbligato a versarle fr. 376 600.– per ottenere la proprietà per piani n. 12 385 di __________ o, subordinatamente, sia ordinata la vendita di tale immobile a trattative private per almeno fr. 1 360 000.–, riversandole il 43.5% del ricavo. Oltre a ciò, essa chiede che AO 1 sia condannato a versarle fr. 68 935.– in liquidazione del regime dei beni e a trasferirle € 57 355.95 sul suo conto previdenziale, come pure a erogarle un contributo alimentare di fr. 1332.50 mensili fino al pensionamento di lui.

                                    I.   Invitata il 28 settembre 2018 a depositare un anticipo di fr. 15 000.– in garanzia delle spese processuali presumibili, l'appellante ha presentato il 1° ottobre 2018 una richiesta di gratuito patrocinio che è stata respinta da questa Camera il 5 ottobre 2018 (inc. 11.2018.113). Il 12 ottobre 2018 AP 1 si è rivolta così al Pretore per ottenere dal marito una provvigione ad litem di fr. 15 000.– destinata a finanziare le spese processuali di appello. Statuendo il 18 dicembre 2018, il primo giudice ha rigettato l'istanza (inc. CA. 2018.388). Un appello presentato contro tale decisione è stato respinto da questa Camera il 14 marzo 2019 unitamente alla contestuale istanza di gratuito patrocino (inc. 11.2019.1/2). Vista la richiesta dell'appellante di corrispondere l'anticipo in sei rate mensili di fr. 2500.–, il presidente della Camera ha poi fissato all'appellante un termine unico per depositare fr. 15 000.– entro il 31 gennaio 2020.

                                  L.   Con decreto del 5 marzo 2020 il presidente della Camera ha respinto una richiesta presentata dal marito il 28 novembre 2019 volta ad autorizzare l'esecuzione anticipata del dispositivo n. 4 della sentenza impugnata (soppressione immediata del contributo alimentare per la moglie).

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore (liquidazione del regime dei beni, conguaglio degli averi previdenziali, contributo di mantenimento in favore della moglie). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice della convenuta il 20 agosto 2018 (tracciamento dell'invio, agli atti, n. __________). Introdotto il 19 settembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   All'appello la convenuta acclude due articoli sul fallimento del __________ S.p.A., apparsi il 20 e 24 agosto 2018 in __________ e __________. Da parte sua l'attore ha prodotto a questa Camera, con l'istanza di esecuzione anticipata del 28 novembre 2019, una lettera dell'11 dicembre 2018 in cui i curatori del fallimento comunicano la rescissione dei rapporti d'impiego con i dipendenti per il 31 dicembre 2018 e un estratto di una sua relazione bancaria (valuta 8 ottobre 2018) presso la U__________ SA. Egli ha fatto seguire altresì il 24 dicembre 2019 il contratto a ore stipulato il 19 novembre 2019 con la __________, come pure, con le osservazioni all'appello, una lettera 20 settembre 2019 del Comune di __________ riguardo alla pubblicazione dei contributi di costruzione provvisori per opere di canalizzazio­ne con il conteggio a carico della proprietà per piani n. 12 385. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizio­ne inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostan­ze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto i documenti sono successivi all'emanazione del giudizio impugnato e sono stati inoltrati con il successivo atto di causa in appello. Sono così ricevibili.

                                   3.   Litigiosi rimangono, in questa sede, lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione di __________, la liquidazione del regime

                                         dei beni, il conguaglio delle pretese di previdenza professionale e il contributo alimentare per la moglie. Il principio del divorzio

                                         inve­ce è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la divisione di un bene in comproprietà e la regolamentazione di altri rapporti giuridici esistenti tra coniugi deve precedere la liquidazione del regime matrimoniale (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni, così come quelle relative al conguaglio della previdenza professionale, vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 20 gennaio 2020, consid. 3). Non v'è ragione in concreto per scostarsi da tale principio.

                                    I.   Sullo scioglimento della comproprietà immobiliare

                                   4.   Riepilogati i criteri che regolano lo scioglimento di una comproprietà, nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che AO 1 chiede l'assegnazione della proprietà per piani n. 12 385 e che la moglie non vi si oppone, a patto di ricevere un'adeguata liquidazione. Egli ha attribuito così l'immobile in proprietà esclusiva al marito, subordinando il trapasso del bene nel registro fondiario allo svincolo della convenuta dal debito ipotecario che grava l'immobile o all'estinzione del debito stesso, come pure alla prova dell'avvenuta tacitazione di lei in liquidazione del regime matrimoniale (fr. 222 312.68; sentenza impugnata, pag. 6, 9, 13 e 17).

                                   5.   L'appellante obietta di non essersi opposta all'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito “solo e soltanto alla condizione secon-do la quale le fosse versata una idonea liquidazione” e ricorda di avere proposto in subordine la vendita del fondo a trattative private al valore risultante dalla perizia giudiziaria. Da parte sua l'attore rileva come neppure in appello la moglie contesti che l'abitazione coniugale gli sia attribuita in proprie­tà esclusiva. A prescindere da ciò, egli fa valere che il legame più stretto con l'immobile è sempre stato il suo, poiché egli ha acquistato, mantenuto e occupato l'appartamento, mentre la moglie se n'è andata nel 2010. Ad ogni buon conto – egli soggiunge – il diritto di prelazione concesso per legge ai comproprietari gli conferisce il diritto ritirare l'immobile al valore della perizia. L'attore sostiene infine che la richiesta subordinata era sta­ta formulata dalla moglie per l'ipotesi in cui egli non fosse stato in grado di versare il compenso stabilito dal Pretore.

                                         a)   Per giustificare “un interesse preponderante” nel senso del­l'art. 205 cpv. 2 CC non basta che l'attore abbia continuato a occupare l'abitazione coniugale dopo la sospensione della vita in comune (I CCA, sentenza inc. 11.2017.16 del 28 dicembre 2018, consid. 6b con rinvio). Non basta neppure che egli si sia occupato di mantenere l'abitazione, logica conseguenza della concessione in uso dell'immobile durante la separazione. Non si può dire pertanto che nel caso specifico il marito abbia addotto un interesse “preponderante” nell'accezione dell'art. 205 cpv. 2 CC. Quanto al diritto di prelazione legale del comproprietario, tale prerogativa non conferisce il diritto di ritirare un immobile a un valore peritale (art. 682 cpv. 1 e 681 cpv. 1 con rinvio all'art. 216d cpv. 3 CC).

                                         b)   Sta di fatto che in concreto la stessa AP 1 ha proposto al primo giudice – e propone in questa sede – di assegnare l'abitazione coniugale in proprietà esclusiva a AO 1 (richiesta di giudizio n. 2). Cer­to, la sua adesione è subordinata all'incasso di una “idonea liquidazione”, ma tale condizione è già prevista dall'art. 205 cpv. 2 CC, un giudice non potendo attribuire un bene in comproprietà a un coniuge senza dispor­re il pieno indennizzo dell'altro coniuge, indennizzo che va calcolato secondo il valore venale del bene (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 17 ad art. 205). Né l'appellante motiva in concreto la richiesta subordinata di una licitazione fra comproprietari (art. 651 cpv. 2 CC), per tacere del fatto che ciò neppure potrebbe entrare in linea di conto, solo il marito essendo interessato all'immobile (analogamen­te: I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015 consid. 19). Sapere poi se l'“idonea liquidazione” sia quella fissata dal Pretore o quella invocata dall'appellante è una questione che sarà esaminata in appresso (consid. 6). In ogni caso le legittime aspettative della convenuta sono salvaguardate dal fatto che il trapasso di proprietà nel registro fondiario è condizionato allo svincolo di lei dal debito ipotecario o all'estinzione del debito stesso sulla sua quota (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015, consid. 18d in fine). Non dovessero – per avventura – adempiersi simili condizioni, in caso di disaccordo sulle modalità di scioglimen­to spetterà alle parti rivolgersi al Pretore per chiedere di definire la vendita della comproprietà ai pubblici incanti.

                                   6.   Trattandosi del compenso per l'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito, il Pretore si è dipartito dal valore commerciale stima­to dal perito giudiziario in fr. 1 360 000.–. Ciò posto, egli ha accertato che il prezzo di acquisto di fr. 610 000.– è stato finanziato per fr. 510 000.– con un mutuo ipotecario acceso dai coniu­gi, per fr. 80 000.– con beni propri del marito e per i rimanenti fr. 20 000.–, in assenza di prove, con acquisti di entrambi. Egli ha calcolato così la spettanza della moglie in fr. 423 750.–, deducendo dal valore commerciale di fr. 1 360 000.– il debito ipotecario di fr. 432 500.–, come pure l'investimento in beni propri del marito di fr. 80 000.–, e dividendo a metà il risultato (sentenza impugnata, pag. 7 seg.). In liquidazione del regime dei beni il primo giudice ha poi ascritto il valore dell'immobile (dedotta

                                         l'ipoteca e l'investimento di fr. 80 000.–) ai beni propri del marito e l'indennizzo di fr. 423 750.– agli acquisti della moglie, indennizzo che è stato considerato nella partecipazione all'aumento secondo l'art. 215 cpv. 1 CC (sentenza impugnata, pag. 13).

                                         a)   L'appellante non contesta i dati alla base del calcolo del Pretore, salvo precisare che i fr. 20 000.– vanno suddivisi a metà fra i coniugi, attribuiti ai rispettivi acquisti e considerati nel calcolo del plusvalore. Afferma inoltre che ove i coniugi comperino – come in concreto – un immobile in ragione di metà ciascuno attingendo a beni propri dell'uno e a un credito ipotecario stipulato da entrambi, i mezzi propri che rendono possibile l'acquisto sono destinati a finanziare ciascuna delle parti in comproprietà “in ragione di metà e costituiscono un credito che un coniuge vanta nei confronti del­l'altro”. Ciò posto, l'appellante ritiene erroneo ascrivere l'inte­ra abitazione coniugale ai beni propri del marito. L'immobile – essa adduce – è stato finanziato per il 13% con beni propri dell'attore (fr. 80 000.– rispetto al prezzo d'acquisto di fr. 610 000.–) e per il rimanente 87% con acquisti di entrambi. In condizioni del genere per vedersi attribuire in proprietà esclusiva l'immo-bile AO 1 deve rifonderle la metà degli acquisti con il plusvalore, al netto del debito ipotecario, cioè fr. 376 600.– (fr. 1 183 200.– meno fr. 430 000.–, diviso 2), somma ch'essa pretende in aggiunta alle altre spettanze in liquidazione del regime dei beni.

                                         b)   L'attore obietta che il valore dell'immobile è di fr. 1 040 400.–, dovendosi ridurre del 10% la stima peritale in caso di vendita a breve termine, vista la contrazione del mercato immobiliare intervenuta nel frattempo. Egli chiede inoltre che si tenga conto del contributo di costruzione per opere di canalizzazione, di fr. 2162.25, addotto con le osservazioni al­l'appello (sopra, consid. 2), come pure dell'apporto di lui di ulteriori fr. 40 000.– investiti con beni propri per l'acquisto, la ristrutturazione e la miglioria dell'immobile. Onde una spettanza in favore degli acquisti della moglie di fr. 242 868.89

                                               (fr. 1 040 400.–, meno fr. 432 500.–, meno fr. 2162.25, meno fr. 120 000.–, diviso 2). Considerati gli altri elementi in liquidazione del regime dei beni, egli calcola in esito alla compensazione dell'aumento (art. 215 cpv. 2 CC) una spettanza della moglie di fr. 131 872.30, sostenendo di avere rinunciato ad appellare per non procrastinare i tempi del giudizio.

                                         c)   Per quel che è della mancata suddivisione a metà della som­ma di fr. 20 000.– investita nell'acquisto dell'abitazione coniugale, qualificata dal Pretore come “acquisto dei coniugi” escluso dalla partecipazione al plusvalore, non essendo dimostrato in che misura questa configurasse un acquisto dell'uno o dell'altro (sentenza impugnata, pag. 8 a metà e pag. 9 in fondo), fino a prova del contrario essa si presu­me una comproprietà dei coniugi (art. 200 cpv. 3 CC). L'investimento nell'abitazione coniugale va dunque considerato per fr. 10 000.– come finanziato dagli acquisti del marito e per gli altri fr. 10 000.– dagli acquisti della moglie. Esso partecipa inoltre al plusvalore (si veda l'esempio in DTF 141 III 53). Al proposito l'appello risulta provvisto di buon diritto.

                                         d)   Quanto al minor indennizzo dovuto alla moglie per il contributo di costruzione relativo a opere di canalizzazione riscos­so dal Comune di __________ il 20 settembre 2019 (fr. 2162.25), tale contributo è stato calcolato su una quota di 125/1000 della particella n. 43 RFD, ovvero unicamente sulla quota di un mezzo dell'attore sulla PPP n. 12 385 (sopra, lett. A). AO 1 non può pretendere pertanto dall'appellante una partecipazione a quella spesa.

                                         e)   Riguardo ai fr. 40 000.– che il marito sostiene di avere investito con beni propri in lavori di manutenzione e miglioria subito dopo l'acquisto dell'immobile, il Pretore non ha riconosciuto il finanziamento, ritenendolo non dimostrato (sentenza impugnata, pag. 8). L'attore eccepisce che la moglie non ha mai posto in dubbio l'uso delle somme da lui prelevate dai suoi conti pres­so la Banca U__________ di __________ e la U__________ SA di __________, contestando soltanto che si trattasse di beni propri. Al proposito egli adduce che in pochi mesi di matrimonio non gli sarebbe stato possibile accumulare simili importi e che anche sua sorella ha spiegato come il loro padre avesse elargito donazioni su quel conto presso la Banca U__________.

                                               Davanti al primo giudice il marito ha allegato di avere finanzia­to con beni propri, subito dopo l'acquisto dell'abitazione coniugale, opere per fr. 40 000.– prelevati da conti che egli ave­va prima del matrimonio presso la Banca U__________ e l'U__________ SA, di avere saldato la parcella notarile di fr. 10 454.– con fondi provenienti dalla Banca __________ e di avere sovvenzionato altri lavori per fr. 34 135.22 (una tenda da sole, una canna fumaria e una nuova cucina) con denaro depositato presso la Banca P__________ e l'U__________ SA, soggiungendo che gli averi su quei conti esistevano già prima del matrimonio, come confermano la deposizione della sorella, il doc. GG e la circostanza che egli non avrebbe potuto accumulare tanti risparmi in pochi mesi (conclusioni, pag. 15 segg.; petizione, pag. 12 seg.). Nel suo allegato conclusivo AP 1 non ha contestato che il marito abbia finanziato le spese in questione. Ha sottolineato nondimeno che nella sua deposizione costui non ha saputo ricordare da quali conti avesse prelevato i fondi e non ha escluso anzi di avere fatto capo al conto salario dell'U__________, sicché non ha dimostrato di avere usato beni propri (conclusioni, pag. 4 n. 21; risposta, pag. 7). L'origine dei fondi adoperati per finanziare quegli investimenti nell'abitazione coniugale rimane dunque litigiosa.

                                               Ciò premesso, per quanto attiene alle spese notarili di fr. 10 454.– (doc LL) e ai lavori eseguiti successivamente per fr. 34 135.22 (doc. NN, OO e PP), nelle sue osservazioni al­l'appello l'interessato si limita a citare i relativi documenti, ma non formula alcuna pretesa, sicché al riguardo non soccorre diffondersi. Quanto ai lavori compiuti subito dopo l'acquisto dell'abitazione coniugale e per i quali l'attore chiede di riconoscergli un investimento di fr. 40 000.– in beni propri, AO 1 ha prodotto un plico di fatture e ricevute emesse fra il maggio e l'ottobre del 1998 per la fornitura di piastrelle, la consegna e la posa di una veranda per Lit 12 535 489 complessivi e fr. 5000.– (doc. II), cinque ricevute di prelevamenti effettuati dal dicembre 1997 al giugno 1998 da un libretto di risparmio e da un conto corrente a lui intestati presso la Ban­ca U__________ per complessivi fr. 37 500.– (doc. MM), l'estratto di un conto di deposito presso la U__________ SA che attesta il 31 dicembre 1997 averi per fr. 29 726.–, di cui fr. 10 237.– su un conto di risparmio n. 308166.M1X (doc. FF), e due estratti della medesima banca in cui figurano averi il 31 dicembre 1998 per fr. 100.96 su un conto corrente e un saldo di fr. 10 031.35 sul citato conto di risparmio (doc. GG).

                                               Ora, un coniuge che pretende di avere investito mezzi propri in un determinato bene deve dimostrare il flusso dei pagamenti e non solo la possibilità d'investimento (DTF 138 III 203 consid. 6.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 5). Nella fattispecie, raffrontan­do le fatture e le ricevute con i prelievi bancari, non si ravvisano significative concomitanze di date o di importi. Né i documenti dell'U__________ SA dimostrano un consumo di sostanza, il saldo sul conto di risparmio all'inizio e alla fine del 1998 essendo analogo e mancando dati di raffronto per il deposito e il conto corrente (doc. FF e doc. GG). Quanto alla testimonianza della sorella dell'attore, costei si è limitata a riferire quanto appreso dall'attore medesimo, ossia che egli necessitava di fr. 120 000.– per l'acquisto dell'abitazione coniugale e che, dedotti fr. 80 000.– ricevuti in dono dal padre, egli pote­va recuperare la rimanenza “con i soldi che aveva su un altro conto”, senza per altro fare accenno al finanziamento dei lavori nell'abitazione (deposizione di __________ P__________: verbale del 16 gennaio 2018, pag. 2). Dati i redditi dei coniugi, poi, non si può dire che fosse impossibile per il marito accantonare nei primi sei mesi di matrimonio fr. 15 500.– per far fronte alle spese documentate (doc. II: Lit 12 535 489, pari a fr. 10 500.– circa nel maggio del 1998, e fr. 5000.–: ‹https://fxtop.com/it/ tassi-cambio-storici›).

                                               In definitiva, il marito non ha dimostrato di avere investito ulteriori beni propri nell'abitazione coniugale. Tutt'al più si potrebbe immaginare un investimento nell'abitazione coniugale di complessivi fr. 15 500.– con acquisti di lui. Non incombe tuttavia a questa Camera investigare d'ufficio in una materia retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC).

                                         f)    Per quanto concerne il valore dell'immobile che l'attore chie­de di portare a fr. 1 040 400.–, il Pretore ha appurato che nel­la sua delucidazione del 24 gennaio 2017 il perito ha stimato il valore dell'abitazione coniugale in fr. 1 360 000.– e quel­lo in caso di vendita a breve termine (sei mesi) in fr. 1 156 000.–. AO 1 però non ha mai preteso di voler vendere sollecitamente l'immobile, di modo che il Pretore si è attenuto al primo importo (sentenza impugnata, pag. 7). L'interessato non contesta la stima del perito, ma sostiene che la perizia non è più attuale e che il valore dell'alloggio coniugale è sensibilmente inferiore per l'intervenuta contrazione del mercato immobiliare. Rinviando alle “pubblicazioni __________”, egli assume come dai “dati ufficiali ricavati dai principali attori immobiliari” risulti una riduzione dei prezzi di vendita di alme­no il 10%. L'attribuzione dell'intera proprietà a sé medesi­mo inoltre – egli soggiunge – “configura per la moglie un realizzo a breve termine e senza incognite di mercato”, sicché si giustifica di fondarsi sul valore commerciale stimato dal perito in caso di vendita a breve termine (fr. 1 156 000.–), ridotto del 10%. Ciò si giustificherebbe anche per tenere conto del fatto che con la sua condotta processuale AP 1 ha procrastinato la causa in appello, in modo da riscuotere il più a lungo possibile il contributo alimentare provvisionale.

                                               Non si disconosce che il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento di un regime dei beni va determinato al momen­to della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC), sicché in caso di divorzio fa stato il giorno in cui è emanata la sentenza (sentanza del Tribunale federale 5A_346/2015 del 27 gennaio 2017 consid. 3; I CCA, sentenza inc. 11.2016.103 del 9 agosto 2018 consid. 5b con numerosi richiami). Né fa dubbio che una perizia sul valore di un fondo abbia durata limitata (12 mesi secon­do il perito: referto del 24 gennaio 2017, 7° foglio). È verosimile inoltre che fluttuazioni del mercato in pendenza di causa possano influi­re sul valore di un immobile. Non tocca tuttavia al giudice sostituirsi al perito in valutazioni tecniche, ancor me­no sulla base di indeterminati “dati ufficiali” o pubblicazioni specialistiche. Spettava all'attore dimostrare in concreto nuo­ve condizioni di mercato e chiedere su tale base, se mai, un aggiornamento peritale in appello (art. 317 cpv. 1 CPC). In concre­to, del resto, il marito non pretende di voler vendere l'abitazione coniugale rapidamente. Poco giova di conseguenza che per la moglie la cessione della quota di comproprietà costituisca una realizzazione a breve termine. Ne segue che il valore di fr. 1 156 000.– sti-mato dal perito in caso di vendita entro sei mesi non è di rilievo.

                                         g)   Ciò posto, dovendosi determinare l'indennizzo spettante nel­la fattispecie alla convenuta giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, il principio della ripartizione a metà del plusvalore di un bene in comproprietà è stato da tempo precisato dalla giurispruden­za, nel senso che – riservata una diversa intesa figurante in una convenzione scritta (art. 206 cpv. 3 CC) – in conformità all'art. 206 cpv. 1 CC va riconosciuto al coniuge che ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto della quota dell'altro, oltre al rimborso della somma, il diritto di partecipare al plusva­lore che risulta al momento della liquidazione (DTF 141 III 61 consid. 5.4.3). Inoltre la proporzione fra investimenti in beni propri e acquisti si riflette sul plusvalore riconducibile al mutuo ipotecario (DTF 141 III 63 consid. 5.4.5 con rinvii; RtiD II-2018 n. 7c pag. 717 consid. 9a con richiami). Sulla scorta di tali principi va calcolata la partecipazione di ciascun coniuge al maggior valore dell'immobile.

                                         h)   AO 1 ha finanziato l'acquisto della sua quota di comproprietà sull'abitazione coniugale con fr. 10 000.– di acquisti (l'1.64% sul costo totale di fr. 610 000.–), con fr. 40 000.– di beni propri (ossia il 6.56%) e con la sua quota di debito ipotecario, di fr. 255 000.–, anch'esso da dividere a metà fra i coniugi in virtù dell'art. 200 cpv. 2 CC (41.80%). Per decidere l'attribuzione di un bene a una massa determinante è il contributo fornito dal coniuge e non i fondi provenienti da un debito ipotecario, il quale va poi a gravare la medesima massa secondo l'art. 209 cpv. 2 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_707/2016 del 3 maggio 2017 consid. 2.1 con richiami). Dandosi contributi di due masse, decisivo è il contributo maggiore, nel caso in esame quello dei beni propri. Gli acquisti avranno diritto così a un compenso verso i beni propri secondo l'art. 209 cpv. 3 CC (DTF 141 III 62 consid. 5.4.4). Il plusvalore riconducibile al debito ipotecario, inoltre, va ripartito in proporzione agli investimenti delle due masse, ossia per il 8.36% agli acquisti e per il 33.44% ai beni propri (DTF 141 III 63 consid. 5.4.5).

                                               Ne discende che in concreto la quota di comproprietà del-l'abitazione coniugale di pertinenza del marito, valutata fr. 680 000.– (la metà di fr. 1 360 000.–) va ascritta ai beni propri di lui. In tale massa rientra anche la quota del debito ipotecario di fr. 216 250.–. Gli acquisti di AO 1, nondi-meno, hanno diritto a un compenso variabile di complessivi fr. 85 000.–, composti dell'investimento iniziale in acquisti di fr. 10 000.–, della relativa partecipazione del 1.64% al plusva-lore di fr. 12 300.– (1.64% di fr. 750 000.–) e della partecipa-zione dell'8.36% al plusvalore riconducibile al debito ipotecario di fr. 62 700.– (8.36% di fr. 750 000.–).

                                         i)     Quanto alla convenuta, essa ha finanziato la compravendita della sua quota di comproprietà sull'abitazione coniugale con fr. 10 000.– di acquisti (l'1.64% sul costo totale di fr. 610 000.–) e per il resto con un finanziamento del marito per fr. 40 000.– (il 6.56%), oltre che con la propria quota di debito ipotecario di fr. 255 000.– (il 41.80%). L'investimento dell'interessata appartiene interamente agli acquisti di lei, cui va attribuita la quota di comproprietà. I debiti per il compenso dovuto al marito (art. 206 cpv. 1 CC), così come per l'onere ipotecario, gravano la medesima massa (art. 209 cpv. 2 CC). Il plusvalore dovuto al debito ipotecario va attribuito anch'esso interamente agli acquisti.

                                               Ricapitolando, la quota di comproprietà sull'abitazione coniugale di pertinenza della moglie (fr. 680 000.–, ossia la metà di fr. 1 360 000.–) rientra negli acquisti di lei. La massa degli acquisti è gravata tuttavia della quota di debito ipotecario di fr. 216 250.–, come pure del diritto al compenso variabile dovuto al marito, che ammonta a complessivi fr. 89 200.– composti di fr. 40 000.– per l'investimento iniziale in beni propri del marito e della partecipazione del 6.56% al plusvalore di fr. 49 200.– (6.56% di fr. 750 000.–). Il risultato di tale calcolo andrà integrato nella liquidazione del regime dei beni.

                                   II.   Sulla liquidazione del regime dei beni

                                   7.   In merito agli averi bancari, il Pretore ha accertato che il marito era titolare di vari conti presso la U__________ SA. Ha inserito così fra gli acquisti di lui fr. 8718.42 per un conto corrente n. __________.40D, rilevando che AO 1 aveva riconosciuto tale importo, seppure non fosse provato il saldo al momento in cui è stata promossa la causa di divorzio (11 aprile 2014). In difetto di prova (o di un riconoscimento) egli non ha considerato invece il conto n. __________01, mentre per quel che è delle relazioni n. __________.01D e n. __________.M1X egli ha riscontrato a quella data un saldo di fr. 5222.86 e di fr. 3646.09, constatando così acquisti per complessivi fr. 17 587.37. Riguardo a un altro conto detenuto in passato da AO 1 presso la Banca U__________ (poi tra-sferito all'ex B__________ SA), il Pretore non ha inserito di contro negli ac-quisti dell'attore la somma di fr. 41 406.85 che la moglie chiedeva di reintegrare per avere il marito prelevato quasi fr. 30 000.– po­co prima che lei lasciasse l'alloggio coniugale, ma di cui non era stato possibile dimostrare la destinazione. Fra gli acquisti della moglie il Pretore ha inserito per converso fr. 2310.22 (importo da lei riconosciuto) che figuravano sul suo conto postale il 31 marzo 2014 (sentenza impugnata, pag. 10 seg.). L'appellante chiede di portare gli acquisti bancari del marito a fr. 73 686.20. Le posizioni litigiose vanno esaminate singolarmente.

                                         a)   L'appellante insta perché nel calcolo entrino fr. 20 253.– relativi a un conto U__________ n. __________.01 (recte: __________.01 [doc. HHH]), facendo valere che quello era il saldo il 31 dicembre 2013 e che quel saldo non aveva subìto variazioni (se non per una differenza di fr. 3.–) fino al 5 settembre 2014. Il marito oppone che il numero __________.01 si riferisce non a un conto, bensì a un portafoglio di due conti (__________.01D e __________.M1X) già considerati dal Pretore unitamente al conto comune n. __________.40D. La relazione di portafoglio n. __________.01 non può dunque essere conteggiata in aggiunta, salvo calcolare in doppio l'avere sui conti n. __________.01D e __________.M1X. L'esame dell'estratto patrimoniale del portafoglio n. __________.01 (il 31 dicembre 2013: doc. GGG; il 5 settembre 2014: doc. HHH) conferma in effetti che nel medesimo figurano il conto privato n. __________.01D e il conto risparmio n. __________.M1X. E per tali conti il Pretore ha già tenuto calcolo dei saldi di fr. 5222.68 e fr. 3646.09 (doc. TT e UU). Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

                                         b)   L'interessata chiede altresì di reintegrare negli acquisti del marito fr. 41 406.85 che figuravano il 31 dicembre 2009 sul conto __________ presso la B__________ SA (già Banca U__________) e che costui ha ritirato prima di promuovere causa senza dare spiegazioni credibili. AO 1 obietta che tale conto esisteva già prima del matrimonio e di avere consumato quei fondi in parte per le necessità dell'unione coniugale e in parte per concedersi qualche svago nell'intento di lenire il dolore psichico causatogli dai dissidi coniugali (già insorti da tempo, come aveva sottolineato la moglie medesima nella sua istanza a protezione dell'unione coniugale del 4 agosto 2010), respingendo ogni accusa di slealtà.

                                               Quand'anche gli averi detenuti presso la B__________ SA il 31 dicembre 2009 (fr. 41 406.85; doc. 20) consistessero in acquisti del marito (art. 200 cpv. 3 CC), la richiesta della convenuta è

                                               destinata all'insuccesso. Come ha accertato il Pretore, poco

                                               prima della separazione l'attore ha prelevato in tre volte (il 25 giugno, il 9 luglio e il 23 agosto 2010) fr. 29 000.– complessivi da quel conto (doc. VI richiamato: estratto annuale il 31 dicembre 2010), che alla chiusura avvenuta il 1° ottobre 2012 registrava un saldo di fr. 2856.17 (doc. CCC). Le giustificazioni addotte dal marito potranno anche destare perplessità. Spettava però alla convenuta, che pretende di reintegra­re nel patrimonio coniugale averi bancari del marito risalenti alla fine del 2009, dimostrare quale sia stata la loro destinazione, invocando eventualmente l'obbligo di collaborazione del coniuge e il proprio diritto di informazione (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019 consid. 8b con riferimenti). Invece, contrariamente a quanto sostiene, essa non ha neppure interpellato il coniuge durante la deposizione, ma si è limitata a chiedere informazioni sui conti presso la U__________ (verbale del 16 gennaio 2018, pag. 3 seg. con riferimento ai doc. AAAA e BBBB). Senza contare che, come ha ricordato il Pretore, un uso di acquisti contrario ai doveri del matrimonio non fa nascere per ciò soltanto un diritto al compenso (I CCA, sentenza citata inc. 11.2017.116, loc. cit.).

                                   8.   Relativamente alle polizze assicurative, il Pretore ha sottolineato che agli atti non figurano documenti attestanti il loro valore di riscatto l'11 aprile 2014, data in cui è stata promossa la causa di divorzio. Egli ha tenuto calcolo pertanto degli importi ammessi dal marito, ossia fr. 7522.20 per la polizza n. __________ della Z__________, fr. 20 000.– per la polizza n. __________ del medesimo assicuratore e fr. 14 076.– per la polizza n. __________ dell'A__________ AG, onde complessivi fr. 41 598.20 (sentenza impugnata, pag. 11 seg.). L'appellante sostiene che gli averi sulle polizze ammontano a complessivi fr. 66 493.90, dovendosi considerare (oltre a fr. 14 076.– per la polizza A__________, non contestati) fr. 15 044.40 per la polizza Z__________ n. __________ e fr. 21 373.50 più fr. 16 000.– per l'altra polizza Z__________ n. __________.

                                         a)   Per quanto attiene alla polizza Z__________ n. __________, l'interessa­ta afferma che il valore della medesima il 30 settembre 2010 era di fr. 15 044.40 e che nessun pagamento è intervenuto in seguito, sicché l'importo va considerato per intero. Il marito obietta che la polizza era stata stipulata nel 1997 e che i pre­mi dei primi due anni sono stati quindi finanziati con beni pro-pri, di modo che solo la metà del valore di riscatto rientra nei suoi acquisti. Ora, le polizze assicurative, che sia previdenza vincolata (“pilastro 3a”) o libera (“pilastro 3b”), sono liquidate attribuendo il valore di riscatto o un valore equivalente (nel senso dell'art. 4 cpv. 3 OPP 3) alla massa di beni che ha finanziato i premi (DTF 137 III 339 consid. 2.1.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.16 del 28 dicembre 2018 consid. 12a).

                                               Nella fattispecie si conviene che, pur in difetto di un'attestazione sul valore di riscatto l'11 aprile 2014, tale valore può desumersi dalla dichiarazione rilasciata il 9 aprile 2015 dalla P__________ SA, dalla quale si evince che fino a quella data non erano intervenuti pagamenti e che il valore di riscatto ammontava il 30 settembre 2010 a fr. 15 044.40 (doc. IV richiamato). Dalla documentazione agli atti si evince però che la polizza è stata finanziata con un premio unico di fr. 12 000.– (doc. IV richiamato: polizza allegata alla lettera citata della P__________ SA). V'è così da presumere che la polizza, stipulata il 1° aprile 1997, sia stata finanziata dall'attore prima del matrimonio, e quindi con beni propri, sicché il valore di riscatto va attribuito alla tale massa. All'appellante non può dunque ascriversi più di quanto riconosce l'attore.

                                         b)   Relativamente all'altra polizza Z__________ (n. __________), secondo AP 1 risulta dagli atti che il marito ha riscattato fr. 21 373.50 il 1° giugno 2014 e altri fr. 16 000.– quello stesso mese. L'attore obietta che la polizza è stata stipulata anch'essa prima del matrimonio, il 1° aprile 1997, e che dei pagamenti eseguiti prima dell'avvio della causa (fr. 16 000.– versati ogni otto anni, pari a fr. 2000.– annui) i primi due

                                               rientrano per gli stessi motivi correlati alla polizza n. __________ nei suoi beni propri, ai quali spetta una pretesa di fr. 2000.– nei confronti dei suoi acquisti. Considerato che il valore di riscatto di quella polizza assommava il 1° giugno 2014, stando a quanto ha dichiarato l'assicuratore, a fr. 21 373.50, secon­do l'attore si giustifica di inserire negli acquisti di lui un valore di riscatto, l'11 aprile 2014, di fr. 20 000.–.

                                               Dalla citata lettera 9 aprile 2015 della P__________ SA si desume che in virtù della polizza appena menzionata il marito ha ottenuto due pagamenti di fr. 16 000.– ciascuno: il 29 aprile 2005 a lui medesimo e il 26 marzo 2013 alla Z__________ Sagl di __________ (doc. IV richiamato). La dichiarazione di quest'ultima società, secondo cui il versamento sarebbe avvenuto nel giugno 2014, non è quindi attendibile (doc. DDDD), la scadenza dell'aprile 2013 essendo indicata nella polizza stessa (doc. IV richiamato). In ogni caso le pre-stazioni antecedenti l'avvio della causa di divorzio non rien-trano nella liquidazione del regime matrimoniale. Né il marito può pretendere un compenso in favore dei suoi beni propri, anche perché i premi relativi alla polizza n. __________, contrariamente a quelli della polizza n. __________, non constano essere stati finanziati con un versamento unico prima del matrimonio (doc. IV richiamato, polizza allegata alla lettera citata della P__________ SA). Gli atti non precisano tuttavia il valore di riscatto di quella polizza al momento in cui è stata promossa causa, l'importo di fr. 21 373.50 riferendosi a una data successiva. Anche per tale polizza all'appellante non può dunque vedersi attribuire più di quanto ammette l'attore (fr. 20 000.–). Su tale punto il giudizio impugnato resiste alla critica.

                                   9.   Controverso è infine l'importo complessivo di fr. 18 000.– che il Pretore ha detratto dalla spettanza della convenuta in liquidazio­ne del regime dei beni (sentenza impugnata, pag. 12 seg.). Per l'appellante solo fr. 15 000.– rientrano nella liquidazione del regi­me, gli altri fr. 3000.– essendole stati versati dal marito a titolo di contributo straordinario. Comunque sia – essa continua – tali importi sono stati prelevati dagli acquisti e non dai beni propri del marito sicché al limite si giustifica un compenso tra gli acquisti di lui e gli acquisti di lei. Il marito obietta che i fr. 3000.– da lui versati sono stati depositati dalla moglie come garanzia in conformità al nuovo contratto di locazione e sottolinea di averne preteso la compensazione con quanto a lei dovuto in liquidazione del regime già con la petizio­ne.

                                         Per quel che è dei fr. 3000.– che l'appellante riconosce di avere ricevuto al momento della separazione per “fare fronte alle spese di deposito cauzione e di trasloco” (doc. E), è dubbio che ciò potesse raffigurare un contributo di mantenimento nel senso del­l'art. 165 cpv. 2 CC. Il versamento non trova fondamento nella comunione domestica dei coniugi, per tacere del fatto che di esso ha beneficiato soltanto la moglie (cfr. Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 31 ad art. 165 CC). La convenuta perde di vista inoltre – come fa notare AO 1 – che già nella sua risposta del 23 giugno 2014 essa aveva espressamente riconosciuto come gli anticipi ricevuti “sulla liquidazione del regime” (in discussione erano in particolare quelli in oggetto) andassero “calcolati nella sua quota di liquidazione” (pag. 10 n. 5.4). E il motivo del versamento non può da lei essere rimesso in discussio­ne ora. È vero invece che gli importi in questione sono stati stanziati prima della litispendenza e, per la presunzio­ne dell'art. 200 cpv. 3 CC, sono stati prelevati dagli acquisti del marito. In tale massa va quindi inserito un credito di fr. 18 000.– nei confronti della moglie a titolo di anticipo sulla liquidazione del regime matrimoniale, credito che andrà poi dedotto dal saldo a lei dovuto.

                                10.   In definitiva gli acquisti del marito assommano, dopo quanto si è anticipato circa la liquidazione dell'alloggio coniugale, a complessivi fr. 162 185.57, di cui fr. 85 000.– quale compenso variabile a carico della massa dei beni propri per l'investimento nell'abitazio­ne medesima (consid. 6h), fr. 17 587.37 per gli averi sui conti bancari (consid. 7), fr. 41 598.20 per i valori di riscatto delle polizze assicurative (consid. 8) e fr. 18 000.– quale credito nei confronti della moglie per il citato anticipo sulla liquidazione del regi­me matrimoniale (consid. 9). AP 1 ha diritto alla metà dell'aumento, ossia a fr. 81 092.79 (art. 215 cpv. 1 CC).

                                         Gli acquisti della moglie ammontano a complessivi fr. 376 860.22, così composti: fr. 680 000.– per la quota di comproprietà sull'abitazione coniugale (consid. 6i) e fr. 2310.22 per gli averi sul conto postale (consid. 7), dedotti fr. 216 250.– per la quota del debito ipotecario gravante tale immobile e fr. 89 200.– per il compenso variabile dovuto ai beni propri del marito per l'investimento nella sua quota di abitazione coniugale (consid. 6i). L'attore ha diritto alla metà dell'aumento, ossia a fr. 188 430.11 (art. 215 cpv. 1 CC). Compensati i rispettivi crediti (art. 215 cpv. 2 CC), la moglie deve pertanto al marito fr. 107 337.32.

                                         A titolo di compenso per l'attribuzione della proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale (art. 205 cpv. 2 CC) e a saldo di ogni reciproca pretesa il marito deve in ultima analisi all'appellante fr. 338 412.68 (valore della quota di comproprietà fr. 680 000.–, meno la quota del debito in capo alla moglie di fr. 216 250.–, me­-no il credito in liquidazione del regime dei beni di fr. 107 337.32, meno l'anticipo in liquidazione del regime dei beni di fr. 18 000.–). Il trapasso di proprietà nel registro fondiario rimane condizionato – circostanza che le parti non discutono – allo svincolo della moglie dal debito ipotecario o all'estinzione del debito stesso gravante la sua quota. Entro tale misura l'appello merita accoglimento.

                                  III.   Sul conguaglio della previdenza professionale

                                11.   Relativamente al conguaglio delle pretese previdenziali, il Pretore ha constatato che il marito non detiene averi di tale natura presso un istituto svizzero, ma soltanto in Italia, averi che sono definiti “trattamento di fine rapporto”. Di conseguenza egli si è dichiarato incompetente a decidere in proposito (art. 63 cpv. 1bis LDIP), limitandosi a statuire sugli averi di previdenza della moglie, dei quali ha ordinato la divisione a metà. Egli ha ordinato così la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni dalla data del matrimonio (14 febbraio 1998) fino all'11 apri­le 2014 (sentenza impugnata, pag. 4; dispositivo n. 2).

                                12.   L'appellante fa valere che, dandosi averi di previdenza all'estero, il giudice deve accordare al coniuge un'indennità a norma del­l'art. 124e CC o, quanto meno, tenerne conto nella liquidazione del regime dei beni. Essa lamenta altresì che la decisione impugnata è iniqua, poiché il marito conserva intatti gli averi previdenziali accumulati in Italia, mentre lei è tenuta a suddividere i propri. Ricorda inoltre che l'attore medesimo aveva proposto in pri­ma sede di ripartire a metà quanto da lui maturato a titolo di trattamento di fine rapporto, dedotti gli oneri fiscali. E siccome dagli atti risulta unicamente l'avere accumulato dal marito dal 2001, si giustifica a suo parere di esonerarla da un riparto della propria prestazione d'uscita. Considerato inoltre che l'attore ha accumulato dal 2001 al 2016 complessivi € 114 711.90, essa chiede che sul suo conto previdenziale sia trasferita la metà di tale importo, ossia € 57 355.95.

                                13.   L'attore condivide l'opinione del Pretore riguardo all'incompeten­za del giudice svizzero per statuire su averi di previdenza depositati all'estero e rileva che la moglie non ha mai chiesto il versamento di un'indennità sulla base dell'art. 124e CC né il computo di tali averi nella liquidazione del regime dei beni. A parte ciò – egli prosegue – la suddivisione dei suoi averi previdenziali soggiace al diritto italiano e non è esigibile prima dell'età pensionabile, oltre a essere vincolata alla riscossione di un assegno divorzile. Non ricorrendo però estremi del genere, l'appellante nulla può pretendere. AO 1 obietta altresì che con quanto da lui ricevuto e accantonato negli anni a titolo di contributo di mantenimento AP 1 disporrà, ad avvenuta liquidazione del regime dei beni, di complessivi fr. 437 284.98 che potrà destinare alla sua previdenza professionale. A fronte della disparità di mezzi – egli epiloga – si giustifica pertanto che essa sia tenuta a suddividere con lui la propria previdenza.

                                14.   Che le spettanze del marito in Italia denominate “trattamento di fine rapporto (TFR)” e regolate agli art. 2120 segg. del Codice civile italiano configurino averi previdenziali non è in discussione. Non è controverso nemmeno che il marito ha lasciato parte del suo trattamento di fine rapporto (maturato dal 1° gennaio 2001) nell'azienda, mentre quanto egli ha cumulato dal 1° gennaio 2007 è stato versato su un fondo (doc. SSSS). Riguardo alla

                                         moglie, è pacifico che questa dispone di averi previdenziali in Svizze­ra, come confermano i conteggi di stipendio mensili (per esempio il doc. 45). Nessun accertamento è stato tuttavia esperito dal Pretore, che avrebbe dovuto agire d'ufficio (DTF 129 III 486 consid. 3.3.), in merito al loro ammontare e all'istituto di previdenza in cui tali averi si trovano.

                                15.   Ciò premesso, litigiosa è anzitutto la competenza del giudice svizzero a statuire sugli averi di previdenza all'estero che fanno capo al marito. Il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore l'art. 63 cpv. 1bis LDIP, il quale prevede che i tribunali svizzeri sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previden­za professionale nei confronti di una cassa pensioni svizzera. Contrariamente all'opinione del Pretore, il fatto che tale disposizione nulla preveda in merito ad averi previdenziali situati all'este­ro non significa che i tribunali svizzeri non siano abilitati a determinarsi al riguardo. Sussiste pur sempre, in effetti, la competenza generale per regolare gli effetti del divorzio in ossequio all'art. 63 cpv. 1 LDIP (Geiser in: Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 124e CC; Widmer Lüchinger in: Zürcher Kommentar, IPRG, 3ª edizio­ne, n. 25 ad art. 63; Romano, Aspects de droit international privé de la ré­forme de la prévoyance professionnelle in: FamPra.ch 2017 pag. 67 seg.; analogamente: FF 2013 pag. 4189 seg.).

                                16.   L'impossibilità di ordinare all'autorità estera una divisione in natura fa sì che il conguaglio degli averi previdenziali dei coniugi avvenga in tal caso sotto forma di un'indennità adeguata mediante liquidazione in capitale o di rendita nel senso dell'art. 124e CC (cfr., in relazione all'art. 124 vCC, la sentenza del Tribunale federale 5A_422/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 6.2.2.1 in: FamPra.ch 2016 pag. 472). Se mai il giudice svizzero potrebbe decidere di rinviare complessivamente il conguaglio delle pretese di previdenza professionale a un procedimento apposito, derogando al principio dell'unità della decisione di divorzio, nel-l'ipotesi in cui esistano pretese di previdenza all'estero e sia possibile ottenere una decisione sul loro conguaglio nello Stato in questione (art. 283 cpv. 3 CPC). Ciò presuppone tuttavia che si possa ottenere una siffatta decisione e che un coniuge sia disposto ad avviare una procedura a tal fine nello Stato estero, fermo restando che il riparto complessivo degli averi previdenziali resta sottoposto al diritto svizzero (Dolge in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 6 ad art. 283; Romano, op. cit., pag. 71).

                                17.   Per determinare l'indennità adeguata nell'accezione dell'art. 124e cpv. 1 CC si ricorre, per analogia, ai criteri sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in applicazione all'art. 124 cpv. 1 vCC. Si procede così in due tappe. In primo luogo il giudice determina l'entità dell'indennizzo secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC), ispirandosi alla regola dell'art. 123 CC che prevede il riparto a metà della prestazione d'uscita maturata dal coniuge debitore. In secondo luogo egli valuta la concre­ta situazione economica in cui vengono a trovarsi le parti, in specie dopo la liquidazione del regime dei beni, e le loro condizioni finanziarie dopo il divorzio. In tale ambito occorre tenere calcolo altresì dell'art. 123 cpv. 2 CC, per quanto tale norma si riferisca unicamente al riparto della prestazione d'uscita secondo l'art. 122 CC (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 9g con riferimenti).

                                18.   Ciò posto, la decisione del primo giudice che ha ordinato unicamente la divisione della prestazione d'uscita della moglie non è sostenibile. Il Pretore avrebbe dovuto accertare tanto le spettan­ze di AP 1 in Svizzera quanto le spettanze del marito in Italia e procedere poi al calcolo di un'indennità adegua­ta conformemente all'art. 124e cpv. 1 CC. Il problema è che in concreto mancano accertamenti sia sugli averi previdenziali cumulati dall'appellante dal giorno del matrimonio fino all'avvio del­la cau­sa di divorzio (11 aprile 2018; sentenza del Tribunale federale 5A_710/2017 del 3 aprile 2018, consid. 5.2; RtiD II-2018 pag. 712 segg. consid. 9), sia sulle spettanze maturate in quello stesso periodo da AO 1 in Italia. Tutto quel che si può desumere dagli atti è la situazione successiva al 1° gennaio 2001 (doc. SSSS), con l'incognita tuttavia legata alla sorte di tali aspettative in seguito al fallimento del __________ S.p.A. D'altra parte anche la richiesta dell'appellante di annullare il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, che le impone di suddividere a metà con il marito quanto da lei cumulato presso il suo istituto di previdenza, e di riconoscerle la metà degli averi maturati dal marito dal 2001 al 2016 (complessivi € 114 711.90), non può trovare accoglimento, essendo contraria al prescritto del­l'art. 124e cpv. 1 CC.

                                19.   Sulla situazione previdenziale delle parti non incombe a questa Camera indagare di propria iniziativa (sentenza del Tribunale federale 5A_18/2018 del 16 marzo 2018 in: SZZP/RSPC 2018 pag. 297). In concreto, inoltre, non si tratta soltanto di esperire l'una o l'altra prova per completare l'istruttoria, ma di assumere tutta la documentazione necessaria per dirimere una parte essenziale dell'azione su cui il primo giudice non ha statui­to e di completare i fatti su punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Quanto all'indennità adeguata dell'art. 124e cpv. 1 CC, questa Camera dovrebbe definirne inoltre per la pri­ma volta l'ammontare. Al riguardo non basta tuttavia ripartire a metà le spettanze dei coniugi (prima tappa del ragionamento). Occorre tenere conto anche della concreta situazione economica in cui vengono a trovarsi le parti, segnatamente dopo la liquidazione del regime dei beni, e delle loro condizioni finanziarie dopo il divorzio (seconda tappa del ragionamento). Questa Camera dovrebbe pertanto istruire e decidere la questione alla stregua di un giudice naturale, ciò che sottrarrebbe alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Ne discende che per quanto riguarda la previdenza professionale delle parti la sentenza impugnata va annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché esegua i necessari accertamenti e statuisca di nuovo (analogamen­te: I CCA, sentenza inc. 11.2016.58 del 29 dicembre 2016 consid. 6).

                                 IV.   Sul contributo di mantenimento per la convenuta

                                20.   Riguardo al contributo alimentare per la moglie, il Pretore, pur riscontrando in concreto un matrimonio di lunga durata (oltre 12 anni di vita in comune), ha rilevato che le parti non hanno avuto figli e hanno continuato a esercitare un'attività lucrativa, partecipando entram­be alle spese dell'economia domestica.

                                         Secondo una giurisprudenza applicata nel Canton San Gallo (pubblicata in FamPra.ch 2001 pag. 372 e FamPra.ch 2003 pag. 647) egli ha ricordato che in casi del genere un contributo di mantenimento dopo il divorzio entra in linea di conto per un lasso di tempo limitato e solo se il coniuge più debole subisce una considerevole riduzio­ne del reddito, mentre è escluso, a prescindere dai rispettivi fabbisogni, se i coniugi dispongono di entrate comparabili (sentenza impugnata, pag. 13 seg.).

                                         Ricordato ciò, il Pretore ha calcolato il reddito netto della moglie in fr. 3839.– mensili (inclusi la tredicesima e il bonus, ma già dedotta l'imposta alla fonte) per rapporto a un fabbisogno minimo

                                         di fr. 2345.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo ridot­to per il minor costo della vita in Italia fr. 900.–, pigione fr. 1000.–, spese accessorie fr. 150.–, tassa spazzatura fr. 19.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 8.50, posteggio pro-fessionale fr. 160.–, imposta di circolazione fr. 12.65, assicurazione dell'automobile fr. 95.25 mensili). Quanto al marito egli ha accertato un reddito netto di fr. 7278.65 mensili (incluse le man­ce di fr. 2085.75 mensili) dal gennaio del 2017 e di fr. 5095.05 mensili dopo il fallimento del __________ S.p.A. (l'inte-ressato potendo riscuotere indennità di disoccupazione in Svizzera pari al 70% dell'ultimo reddito) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3888.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari fr. 459.–, ammortamento fr. 416.65, spese condominiali fr. 300.–, riscaldamento elettrico fr. 350.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 18.80, assicurazio­ne dell'economia domestica fr. 27.85, imposta rifiuti fr. 21.60, assicurazio­ne dell'automobile fr. 167.70, assicurazione della barca fr. 39.70, assicurazione dello scooter fr. 28.85, leasing dell'automobile fr. 393.10, posto barca fr. 232.–, imposta di circolazione dello scooter fr. 8.35, imposta di circolazione dell'automobile fr. 25.25, onere fiscale fr. 200.– mensili: sentenza impugnata, pag. 14 a 16). Accertato un margine disponibile mensile equiparabile (fr. 1493.60 la moglie, fr. 1206.20 il marito), il Pretore ha ritenuto che le parti siano economicamente indipendenti e ha escluso un contributo alimentare per la convenuta (sentenza impugnata, pag. 16 seg.).

                                21.   Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare. Dopo il divorzio ogni coniuge deve perseguire la propria indipendenza economica. In linea di principio incombe perciò al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui provvedere da sé al proprio debito mantenimento (I CCA, sentenza inc. 11.2019.10/11 del 6 marzo 2020 consid. 4a con riferimenti). I criteri che disciplinano lo stanziamento di un contributo alimentare per un coniuge dopo il divorzio e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamen­te illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria – come nella fattispecie (sotto, consid. 21a) – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii).

                                         In pri­mo luogo si determina il debito mantenimento dell'interessato dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi duran­te la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è appena descritto. In terzo luogo, semp-re che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020, consid. 4a e 4b).

                                22.   Per quel che riguarda il primo stadio del ragionamento testé illustrato, il Pretore si è limitato a verificare che la moglie sia in gra­do di coprire il proprio fabbisogno minimo calcolato secondo i criteri del diritto civile, sulla scorta dei costi che essa sopporta attualmente a __________. L'appellante fa valere che, dandosi un matrimonio di lunga durata, ai coniugi va garantito il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Rammenta di essersi dovuta trasferire a __________ nell'aprile del 2017 per ridurre le proprie spese, accontentandosi di un appartamento scomodo dopo che il Pretore aveva ridotto drasticamente il contributo provvisionale in suo favore. Si duole che il marito, invece, continua a sostenere i costi per un'auto di grossa cilindrata, una moto e una barca e a fruire di un'abitazione di pregio e di notevoli dimensioni dal costo di fr. 1525.– mensili. Accenna altresì alle vacanze godute durante il matrimonio. Chiede pertanto che nel suo fabbisogno siano riconosciute le spese necessarie per tornare a vivere in Svizzera (minimo esistenziale, alloggio, premio della cassa malati e imposte), oltre al leasing della vettura e alle spese legali, per complessivi fr. 5068.55 mensili.

                                         a)   Che il matrimonio in rassegna sia di lunga durata (vent'anni, di cui 12 di vita in comune) è pacifico. Né fa dubbio che, in virtù della giurisprudenza ricordata dianzi (consid. 21), un matrimonio di lunga durata basti per influire in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente (sentenza del Tribunale federale 5A_465/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 7.2.1 con rinvii). A ragione l'appellante fa valere perciò che in simili circostanze i coniugi hanno diritto, nella misura del possibile, di conservare il tenore di vita sostenuto prima della separazione, mentre la giurisprudenza cantonale citata dal Pretore (sopra, consid. 20) non è pertinente, già per il fatto che riguarda matrimoni di breve durata. Ne deriva che in concreto l'appellante ha diritto – per principio – di vedersi garantire l'ultimo livello di vita raggiunto durante la

                                               comunione domestica, senza dimenticare le spese supplementari causate ora dalla doppia economia domestica (RtiD

                                               II-2016 n. 6c pag. 602 consid. 7b con riferimenti).

                                         b)   Resta il fatto che in concreto l'appellante, cui incombeva

                                               l'onere della prova, non dimostra quale fosse il tenore di vita raggiunto dai coniugi prima della separazione. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare invero che, mancando indicazioni più precise in una causa di divorzio sul livello di vita coniugale sostenuto durante la comunione domestica, gli accertamenti esperiti – pur a un esame di verosimiglian­za – in una procedura a tutela dell'unione coniugale possono costituire un punto di riferimento oggettivo (RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d, I-2005 pag. 778; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019 consid. 9). L'appellante però non accenna a quanto ammontasse il tenore di vita a quel momento, mentre il fabbisogno minimo che figura nella sentenza inc. 11.2012.38 del 10 marzo 2014 a protezione dell'unione coniugale corrispondeva già a quello dopo la separazione (consid. 9). Nelle circostanze descritte la decisione del Pretore di assicurare alla convenuta almeno la copertura del fabbisogno minimo secon­do il diritto civile resiste di conseguenza alla critica (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020, consid, 4c).

                                         c)   Per quanto attiene alle singole voci del fabbisogno minimo e alla richiesta di inserire nel medesimo le spese necessarie per tornare a vivere in Svizzera, l'appellante avrebbe potuto – di per sé – invocare il diritto a una situazione logistica equiparabile a quella precedente la separazione. Se non che, essa non è tornata ad abitare in Svizzera neppure dopo che questa Camera le ha riconosciuto un contributo alimentare provvisionale (fr. 1315.– mensili) ben superiore a quello che il Pretore aveva fissato in fr. 323.– mensili (I CCA, sentenza inc. 11.2016.43 del 7 novembre 2017) e che l'aveva indotta a trasferirsi in Italia “per ridurre i suoi costi”. Sia come sia, tornasse anche ad abitare in Svizzera, AP 1 sarebbe in grado di sopperire da sé al proprio debito mantenimento, come si vedrà in appresso.

                                         d)   Abitasse l'appellante in Svizzera, il suo fabbisogno minimo del diritto esecutivo passerebbe a fr. 1200.– mensili. A ciò si aggiungerebbe il premio della cassa malati di fr. 321.50 men-sili, conformemente all'ultimo dato disponibile (doc. 2C), l'interessata avendo aumentato la pretesa a fr. 350.– mensili solo nel memoriale conclusivo (pag. 8) e il marito avendo sempre contestato tale esborso (allegato conclusivo, pag. 8). Quanto al costo dell'alloggio, l'interessata espone una pigio­ne stimata di fr. 1500.– mensili. Essa non adduce tuttavia elementi che consentano di valutare l'adeguatezza di tale stima per un alloggio analogo a quello di cui essa fruiva fino alla separazione, tanto meno per una persona sola. Sia co­me sia, e come risulterà in seguito (consid. 23), l'esito del giudizio non muterebbe nemmeno riconoscendo alla convenuta una locazione di fr. 1500.– mensili.

                                         e)   Per quel che è delle imposte (attualmente dedotte alla fonte, l'interessata essendo domiciliata in Italia), la documentazione indicata dall'appellante si riferisce a un periodo in cui essa percepiva dal marito i contributi di mantenimento provvisionali (doc. II e VII richiamati, tassazione 2013; doc. 2D e 2E). Se ci si diparte da un reddito netto di circa fr. 50 000.– annui (fr. 3839.– mensili, oltre all'imposta alla fonte di fr. 336.20 per dodici mensilità), da una sostanza imponibile di fr. 338 000.– e dalle usuali deduzioni (oneri assicurativi e spese professionali), il carico d'imposta andrebbe stimato prudenzialmente (nell'ipotesi del domicilio in Svizzera) in fr. 350.– mensili complessivi, tenuto calco di un moltiplicatore d'imposta comunale del 69% come quello di __________ (‹https://www3.ti.ch/ DFE/DC/calco­latori/RedditoSostanza.php›), ove l'appellante risiede­va durante la comunione domestica.

                                         f)    Il leasing dell'automobile (attualmente fr. 239.70 mensili; nell'inc. 11.2019.1/2) può essere riconosciuto, neppure l'attore contestando che l'esborso facesse parte del tenore di vita condotto durante la comunione domestica. Non si giustifica invece di inserire nel fabbisogno mini­mo dell'appellante invece la posta di fr. 500.– mensili per spese legali, non trattandosi di oneri che i coniugi dovevano affrontare durante la vita in comune. Ad ogni buon conto, in esito al divorzio la moglie otterrà una cospicua liquidazione del regime dei beni che le permetterà senz'altro di retribuire la propria legale.

                                         g)   Per il resto la convenuta ripropone in appello le voci del suo fabbisogno esposte nel memoriale conclusivo (pag. 8), voci che il Pretore ha in parte scartato e in parte ridotto (spese accessorie, assicurazione economia domestica, assicurazio­ne RC privata, assicurazione dell'automobile: sentenza impugnata, pag. 16 seg.). Con l'argomentazione del Pretore tutta-via essa non si confronta, sicché al proposito l'appello si rive­la finanche irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Quanto alle vacanze godute duran­te la vita in comune, l'appellante non espone alcuna cifra. Del tutto indeterminata, al riguardo la doglianza si esaurisce pertanto in una mera recriminazione. Per concludere, tenuto conto di quanto precede, il fabbisogno minimo della moglie va rivalutato in fr. 2585.10 mensili o, nell'ipotesi in cui le si riconoscesse il fabbisogno minimo in Svizzera, a fr. 4056.60 mensili.

                                23.   Per quel che riguarda la possibilità di sopperire al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del ragionamento riepilogato al consid. 19), l'appellante quantifica apoditticamente i propri redditi in fr. 3736.– mensili netti, compresi tredicesima e bonus, rinvian­do al doc. 45. Essa non spiega tuttavia come giunga a tale importo né si confronta con il calcolo del Pretore, che sulla base del medesimo documento ha determina­to il reddito netto di lei, già dedotta l'imposta alla fonte di fr. 336.20 mensili, in fr. 3839.– mensili netti (sentenza impugnata, pag. 14). Anche su questo punto l'appello non è dunque sufficientemente motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). Ci si dipartisse poi dai costi in caso di residenza in Svizzera, la situazione non muterebbe. Reintegrate le detrazioni per l'imposta alla fonte, il reddito netto dell'interessata ascenderebbe a fr. 4175.– mensili arrotondati. E con siffatte entrate essa sarebbe in grado di finanziare da sé il proprio debito mantenimento di fr. 4056.60 mensili. L'appellante non può dunque pretendere un contributo alimentare. L'esame della capacità contributiva di AO 1 (terzo stadio del ragionamento) risulta di conseguenza superflua.

                                  V.   Sulle spese processuali e le ripetibili

                                24.   Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sulla liquidazione del regime dei beni (fr. 338 412.68 rispetto ai fr. 222 312.68 stabiliti dal Pretore), ma non consegue la cifra rivendicata (fr. 445 535.–), mentre esce sconfitta sul contributo di mantenimento richiesto (fr. 1332.50 mensili fino al pen-sionamento del marito). La contesa rimane aperta invece sul conguaglio della previdenza professionale, al cui proposito il Pretore dovrà giudicare di nuovo. Ciò induce a ridurre adeguatamente la tassa di giustizia complessiva. Tutto ponderato, si giustifica così che l'appellante sopporti due terzi delle spese ridotte, il rimanente andando a carico dell'attore, il quale ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Sulle spese giudiziarie di primo grado il Pretore giudicherà di nuovo al momento in cui statuirà sul rinvio.

                                 VI.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                25.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                      I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che:

                                         a)  I dispositivi n. 2, 6 e 7 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio in materia di previdenza professionale nel senso dei considerandi.

                                         b)  Il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

                                              Il regime dei beni è liquidato come segue:

3.1   AO 1 verserà a AP 1, a saldo, la somma di fr. 338 412.68 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente senten­za.

3.2   La proprietà per piani n. 12 385 RFD di __________ (pari a complessivi 250/1000 della particella n. 43), intestata a AO 1 e AP 1 in ragione di metà ciascuno, è attribuita interamente a AO 1,

        Il dispositivo di questa sentenza, munito dell'attestazione del passaggio in giudicato, varrà quale titolo per l'iscrizione del trasferimento della quota “A” della proprietà per piani n. 12 385 RFD di __________ da AP 1 a AO 1.

        Alla richiesta di iscrizione dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento di fr. 338 412.68 a AP 1 e dell'intervenuto svincolo di AP 1 dal debito ipotecario gravante la quota “A” della proprietà per piani n. 12 385 RFD di __________ presso la U__________ SA oppure la prova dell'estinzione di tale debito.

3.3   Ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo dei beni in suo possesso o intestati a suo nome.

                                         Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

                                   II.   Le spese di appello, ridotte a fr. 12 000.–, da anticipare da AP 1, sono poste per due terzi a carico di que-st'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

                                  III.   Notificazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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