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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.03.2018 11.2017.99

1 mars 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,027 mots·~5 min·4

Résumé

Stralcio della causa per ritiro dell'appello principale e caducità dell'appello incidentale

Texte intégral

Incarto n. 11.2017.99

Lugano 1° marzo 2018/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,  

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa DM.2014.252 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 18 settembre 2014 da

AP 1 (patrocinato dall'avv.)  

contro

AO 1 (patrocinata dall'avv.),

giudicando sull'appello del 2 novembre 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 29 settembre 2017 e sull'appello incidentale del 30 gennaio 2018 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

Ritenuto

in fatto:                           che con sentenza del 29 settembre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1966) e AO 1 (1967), ha attribuito l'abitazione coniugale (particelle n. 1631 e 1702 RFD di __________, sezione di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) alla moglie, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio (fino al 1° gennaio 2017) presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni), ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulle particelle di __________ mediante vendita a trattative private o, in subordine, ai pubblici incanti secondo precise modalità, ha obbligato la moglie a versare al marito fr. 17 037.95 in liquidazione del regime dei beni e ha condannato quest'ultimo a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2130.– mensili fino a quando essa avrebbe abitato nell'abitazione coniugale, rispettivamente di fr. 1490.– dopo di allora (ma al più tardi 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio) fino al 31 maggio 2031 e uno di fr. 1715.– mensili (assegni familiari non compresi) per la figlia S__________ (1996) fino al termine di una formazione scolastica o professionale;

                                         che contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 novembre 2017 per ottenere che le prestazioni d'uscita della previdenza professionale siano divise a metà soltanto fino al 18 settembre 2014;

                                         che nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2018 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e con contestuale appello incidentale ha postulato l'aumento a fr. 1740.– mensili del contributo alimentare per sé dal giorno in cui avrebbe lasciato l'abitazione coniugale (ma al più tardi 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio) fino al 31 maggio 2031;

                                         che preso atto di ciò, il 22 febbraio 2018 l'appellante principale ha dichiarato di ritirare l'appello;

e considerando

in diritto:                        che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

                                         che nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

                                         che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che quindi, oltre a sopportare gli oneri processuali, egli deve rifondere alla controparte un'adeguata indennità per le spese di patrocinio;

                                         che nella fattispecie non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che l'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);

                                         che per il resto, chi ritira un appello rende caduco l'eventuale appello incidentale, il quale ha mero carattere accessorio (art. 313 cpv. 2 lett. c CPC), sicché deve sopportare, in linea di massima, anche l'addebito degli oneri processuali e delle ripetibili inerenti all'appello incidentale (per analogia: DTF 122 III 495; sulla questione cfr. inoltre Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 59 ad art. 313; Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 3 ad art. 313; Zotsang, Prozesskosten nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo 2015, pag. 210);

                                         che in concreto non si ravvisano ragioni di equità che giustifichino una soluzione diversa, l'indennità per ripetibili dovuta alla convenuta essendo in ogni caso commisurata all'impegno profuso dal suo patrocinatore nella stesura del memoriale (9 pagine complessive, di cui due pagine e mezzo dedicate alle osservazioni all'appello e tre pagine e mezzo alla motivazione dell'appello incidentale).

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello principale. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                                   2.   Le spese processuali dell'appello principale di fr. 350.– sono poste a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   L'appello incidentale è dichiarato caduco.

                                   4.   Le spese processuali dell'appello incidentale di fr. 250.– sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   5.   Notificazione a:

– avv. – avv.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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