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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.02.2019 11.2017.49

12 février 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,445 mots·~17 min·4

Résumé

Iscrizione nei registri dello stato civile di un riconoscimento di paternità per testamento

Texte intégral

Incarto n. 11.2017.49

Lugano 12 febbraio 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sul ricorso del 4 maggio 2017 presentato da

 RI 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 )   contro la decisione emessa il 29 marzo 2017 dal   Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza,   riguardo all'iscrizione nei registri dello stato civile di un rapporto di filiazione per riconoscimento testamentario da parte di   __________ B__________ (1937-2017), già in __________,

Ritenuto

in fatto:                   A.   __________ B__________ (1937), divorziato, è deceduto il 13 settembre 2016 a __________, suo ultimo domicilio, lasciando la figlia S__________ (1966), avuta dalla moglie L__________. In un testamento pubblico del 6 lu­glio 2016, pubblicato il 28 ottobre 2016 dal notaio dott. __________ B__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, egli ha così disposto:

                                         Io sottoscritto __________ B__________, detto __________, nato a __________ il 10 giugno 1937, nella mia piena facoltà di intendere e di volere dispongo quanto segue:

                                         Revoco ogni mia precedente disposizione di ultima volontà.

                                         Nomino miei eredi universali i miei due figli S__________ (1966) abitante a __________ in via __________ e RI 1 (1972) abitante a __________, __________ in __________ Stati Uniti.

                                         (...)

                                  B.   Il 15 novembre 2016 il notaio __________ B__________ ha comunicato al­l'Ufficio cantonale dello stato civile il riconoscimento di paternità relativo a RI 1 per disposizione testamentaria, allegando copia del rogito di pubblicazione. L'Ufficio ha scritto al notaio, il 18 novembre 2016, di non ravvisare i presupposti per considerare il testamento come un riconoscimento di paternità. Il 20 dicembre 2016 RI 1 ha adito così il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché fosse accertata la paternità di __________ B__________ nei suoi confronti (inc. SE.2016.55). La procedura è stata sospesa il 30 gennaio 2017 dal Pretore aggiunto.

                                  C.   Nel frattempo, adito dal­l'avv. __________ B__________, il Pretore ha rilasciato un certificato ereditario del 25 gennaio 2017 in cui figurano come unici eredi fu __________ B__________ i figli S__________ e RI 1 (inc. SO.2016.5919). Lo stesso Pretore ha poi comunicato all'Ufficio dello stato civile l'8 febbraio 2017 di avere accertato il riconoscimento testamentario di RI 1 da parte di __________ B__________, allegando fotocopia del certificato ereditario. L'Ufficio dello stato civile ha reagito con una decisione formale del 29 marzo 2017 in cui ha rifiutato l'iscrizione della paternità nel registro, il testamento non permettendo a suo avviso di qualificare la volontà del disponente come un riconoscimento di filiazione. Non sono state riscosse spese.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 4 maggio 2017 in cui chiede che la decisione in rassegna sia annullata in ordine, subordinatamente nel merito, e che sia ordinato all'Ufficio dello stato civile di iscrivere la paternità di __________ B__________ nel relativo registro. Con osservazioni del 19 giugno 2017 l'Ufficio dello stato civile si è confermato nella propria decisione. In una replica spontanea del 10 agosto 2017 RI 1 ha ribadito il proprio punto di vista. L'Ufficio dello stato civile non ha duplicato.

Considerando

in diritto:                 1.   Nel Cantone Ticino le decisioni emanate dall'Ufficio dello stato civile, autorità di vigilanza (art. 4 del regolamento sullo stato civile: RL 212.150), sono impugnabili con ricorso entro 30 gior­ni a questa Camera (art. 32 cpv. 3 LAC; art. 48 lett. a n. 3 LOG). Si applica la procedura cantonale amministrativa (art. 98 e 99 LPAmm). In concreto la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice di RI 1 il 5 aprile 2017 (doc. B di appello: tracciamento dell'invio n. 98.__________). Depositato il 4 maggio 2017, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Al ricorso RI 1 acclude, oltre a documenti già rubricati nel carteggio fatto seguire dall'Ufficio dello stato civile (doc. C a F, H, I, M, N, O), osservazioni del 20 gen­naio 2017 formulate da S__________ all'azione di accertamento (doc. G) e il decreto del 30 gennaio 2017 con cui il Pretore aggiunto ha sospeso quella procedura (doc. L). I nuovi documenti sono ammissibili (art. 70 cpv. 2 LPAmm per analogia), ma poco giovano ai fini del giudizio, come a nulla sussidierebbero i richia­mi dalla Pretura del fascicolo relativo alla pubblicazione del testamento (inc. SO.2016.4864), del fascicolo concernente il rilascio del certificato ereditario (inc. SO.2016.5919) e del fascicolo inerente all'azione di accertamento della paternità (inc. SE.2016.455). Ciò premesso, conviene passare senza indugio all'emanazione del giudizio.

                                   3.   RI 1 contesta anzitutto che l'Ufficio dello stato civile sia competente per decidere la costituzione di un rapporto di filiazione tramite riconoscimento testamentario. Nella decisione impugnata l'Ufficio in questione, richiamati gli art. 42 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OSC, ha seguito l'opinione di Hegnauer, secondo cui spetta all'autorità amministrativa verificare se una disposizione per causa di morte definisce in modo chiaro l'identità del figlio e la volontà inequivocabile del testatore di riconoscerlo a norma dell'art. 260 CC. Non è compito dell'autorità preposta alla pubblicazione di un testamento – secondo il citato autore – accertare la validità della disposizione per causa di morte, né l'adempimento dei requisiti per un riconoscimento. A essa tocca soltanto decidere se il documento può essere considerato come disposizione di ultima volontà. Fosse abilitata tale autorità a decidere anche sull'efficacia di un riconoscimento testamentario – epiloga il noto autore – basterebbe che essa ordinasse la trascrizione nel registro dello stato civile. Visto però che la legge prevede la comunicazione in forma di estratto del testamento, ciò significa che la competenza per accertare i requisiti del riconoscimento spetta all'autorità dello stato civile (Anerkennung durch letztwillige Ver­fügung, Art. 260 Abs. 3 – Zuständigkeit zum Entscheid über Eintragung, Art. 134 ZStV in: Rivista delle stato civile 1993 pag. 178).

                                   4.   Il ricorrente sostiene che nelle previsioni dell'art. 42 OSC la com­petenza per accertare il riconoscimento testamentario di un figlio spetta sia all'autorità dello stato civile sia a quella preposta alla pubblicazione del testamento, entrambe disponendo del medesimo potere di apprezzamento. A suo parere, ambedue le autorità possono esaminare i requisiti formali (esistenza di una disposizione di ultima volontà) e quelli sostanziali dell'atto (interpretazione della volontà del testatore, validità della dichiarazione di riconoscimento). Tant'è, fa notare il ricorrente, che la comunicazione del riconoscimento all'autorità dello stato civile avviene per il tramite di un estratto, che non è un atto impugnabile. L'interessato allega poi che in concreto il riconoscimento di paternità è stato accertato non nella procedura di pubblicazione del testamento, bensì in sede di emissione del certificato ereditario. In tale procedura – egli afferma – il Pretore ha dovuto stabilire se egli sia erede legittimo o erede istituito “in quanto da un lato il testatore lo indicava inequivocabilmente come figlio, mentre dall'altro dai registri dello stato civile non risultava un legame di filiazione tra i due”. Quel giudice non si è dunque limitato a una semplice analisi del testo, ma ha tenuto conto anche della posizione di S__________, la quale non si oppone al riconoscimento della paternità. Inoltre – soggiunge il ricorrente – persino il Pretore aggiunto incaricato di trattare l'azione di accertamento della paternità gli ha confermato il riconoscimento di un tale legame per testamento. A parere del ricorrente, infine, l'autorità di vigilanza sullo stato civile non può prevaricare le attribuzioni dell'autorità giudiziaria, né tanto meno sindacare l'operato di quest'ultima.

                                   5.   Un riconoscimento di paternità può avvenire anche per testamento (art. 260 cpv. 3 CC). In tal caso l'autorità competente per la pubblicazione del testamento (art. 557 cpv. 1 CC) comunica il riconoscimento al­l'autorità di vigilanza sullo stato civile del luogo in cui ha sede il tribunale, trasmettendo a quest'ultima un estratto del testamento (art. 42 cpv. 1 lett. b, art. 42 cpv. 2 e art. 43 cpv. 1 OSC: RS 211.112.2). Nel Cantone Ticino l'autorità preposta alla pubblicazione dei testamenti è il Pretore (art. 81 e 82 LAC), che incarica il notaio rogante di comunicare gli estratti del testamento ai destinatari da lui indicati (art. 83 cpv. 1 LAC), compreso – dan­dosi un riconoscimento di paternità – l'Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza (art. 4 del regolamento cantonale sullo stato civile: RL 212.150). Contrariamente all'opinione del ricorrente, l'art. 42 OSC specifica unicamente quali comunicazioni debba eseguire l'autorità giudiziaria o amministrativa prevista dal diritto cantonale (per una panoramica a livello svizzero: Emmel in: Abt/Weibel [curatori], Praxis­kommentar Erbrecht, 3ª edizione, n. 10 alle note introduttive agli art. 551 segg. CC). Non dispone invece quale sia l'autorità competente per accertare la validità di un riconoscimento testamentario di paternità.

                                   6.   Nella fattispecie, come si è visto, il testamento è stato pubblicato dal Pretore il 28 ottobre 2016 e il notaio incaricato ha regolarmente trasmesso un estratto del testamento all'Ufficio dello stato civile (doc. 14). L'Ufficio ha scritto al notaio però, il 18 novembre 2016, di non ravvisare nel testamento una volontà inequivocabile di riconoscimento e di non intendere procedere pertanto all'iscrizione della paternità nel relativo registro. A quel momento RI 1 ha adito il Pretore come giudice ordinario perché fosse accertata la paternità di __________ B__________. Se non che, in pendenza di causa (nel frattempo sospesa), l'8 febbraio 2017, il Pretore ha comunicato al­l'Ufficio dello stato civile di avere accertato il riconoscimento di paternità per testamento, allegando fotocopia del certificato ereditario. A quel momento l'Ufficio dello stato civile ha reagito con la decisione impugnata, affermando la propria la competenza “per statuire in merito all'adempimento o meno dei requisiti legali di un riconoscimento testamentario”. L'opinione è solo parzialmente corretta.

                                   7.   Compito dell'autorità preposta alla pubblicazione del testamento è di apprezzare se – a un primo esame – la disposizione di ultima volontà possa essere considerata tale, anche qualora a un esame più approfondito essa potrebbe apparire nulla. Tale valutazione è meramente sommaria e non ha alcuna portata materiale (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 557 con riferimenti). La comunicazione con cui quell'autorità trasmette alla vigilanza sullo stato civile l'estratto di un testamento suscettibile di contenere un riconoscimento di paternità non vincola dunque l'autorità destinataria. Se a suo modo di vedere non sono dati i presupposti per un riconoscimento testamentario, l'autorità di vigilanza sullo stato civile emana una decisione con cui rifiuta l'iscrizione della paternità nel registro. Sotto questo profilo l'operato del­l'Ufficio dello stato civile nella fattispecie non presta il fianco alla critica.

                                   8.   Compito dell'autorità preposta all'emissione del certificato ereditario è invece di determinare – a un primo esame – quali siano i soli eredi del testatore, in modo da rilasciare a costoro un titolo di legittimazione provvisorio che li abiliti a disporre dei beni della successione (art. 559 cpv. 1 CC). Nel Cantone Ticino tale autorità è, una volta ancora, il Pretore (art. 86a cpv. 1 lett. c LAC). L'interpretazione di un testamento da parte dell'autorità preposta all'emanazione del certificato ereditario non è in alcun modo definitiva, al punto che il certificato ereditario è rilasciato quand'anche appaia dubbio che i soggetti ivi menzionati siano i soli eredi del testatore (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 2 ad art. 559 CC con riferimenti). Chi siano realmente gli eredi in questione sarà determinato, se mai, dal giudice ordinario. Ne segue che la comunicazione con cui in concreto il Pretore ha informato l'Ufficio dello stato civile, l'8 febbraio 2017, di avere accertato il riconoscimento testamentario di RI 1 da parte di __________ B__________ è doppiamente fuori luogo. Intanto perché, diversamente dall'autorità cui compete la pubblicazione del testamento, l'autorità preposta all'emissione del ceritificato ereditario non ha nulla da comunicare alla vigilanza sullo stato civile. Inoltre perché nel caso specifico la comunicazione è erronea, tale autorità non avendo accertato la validità del riconoscimento testamentario, ma essendosi limitata a reputarlo valido a un primo esame.

                                   9.   Compito dell'autorità di vigilanza sullo stato civile è di decidere, dandosi un riconoscimento di paternità per testamento, se tale riconoscimento può essere iscritto nel registro. Contrariamente a quanto figura nella decisione impugnata, tale autorità non è com­petente invece per “statuire in merito all'adempimento o meno dei requisiti legali di un riconoscimento testamentario” (dispositivo n. 1). Certo, per decidere se iscrivere il riconoscimento nel registro dello stato civile quell'autorità deve valutare l'efficacia del riconoscimento, ma ciò avviene a titolo meramente pregiudiziale, di regola sulla sola base del testo risultante dall'estratto trasmesso dall'autorità preposta alla pubblicazione del testamento (Jäger/Siegenthaler, Das Zivilstandswesen in der Schweiz, Berna 1998, pag. 251 n. 14.8, gli art. 132 cpv. 1 n. 2 e 134 vOSC non scostandosi sostanzialmente dagli attuali art. 16 e 42 OSC). Nulla impedisce che l'autorità di vigilanza assuma prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm), ma ciò nulla muta alla natura pregiudiziale della sua disamina. La quale è possibile, del resto, solo se il giudice ordinario non ha ancora statuito sulla validità del riconoscimento, poiché in caso contrario l'autorità di vigilanza sullo stato civile sarebbe vincolata alla forza di giudicato di tale decisione (André Schmidt, questions préalables et préjudicielles, nota in: SJ 109/ 1987 pag. 383).

                                10.   Ne discende che, in definitiva, né l'autorità preposta alla pubblicazione del testamento, né quella chiamata al rilascio del certificato ereditario, né la vigilanza sullo stato civile sono competenti per statuire materialmente sulla validità di un riconoscimento testamentario di paternità. Ognuna di esse affronta la questione nell'ambito delle rispettive attribuzioni: la prima e la seconda a un sommario esame, la terza a un esame pregiudiziale. Abilitato a statuire con forza di giudicato sull'esistenza di un rapporto di paternità è unicamente il tribunale ordinario, il quale vaglia materialmente la questione con pieno potere cognitivo in esito a un'istruttoria completa. In concreto tale decisione non è ancora intervenuta (la causa di accertamento è stata sospesa il 30 gennaio 2017 dal Pretore aggiunto: sopra, lett. B). L'Ufficio dello stato civile poteva dunque esaminare a titolo pregiudiziale se considerare valido il riconoscimento di paternità contenuto nel testamento di __________ B__________ per sapere se procedere alla relativa iscrizione nel registro. Così interpretata, la decisione impugnata può essere condivisa.

                                11.   Rimane da vagliare la fondatezza dell'esame pregiudiziale condotto dall'autorità di vigilanza sullo stato civile. Quest'ultima ha ritenuto, richiamandosi una volta di più a Hegnauer (in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 149 ad art. 260 CC), che i termini usati da __________ B__________ nel testamento non bastino per intravedere la volontà di procedere a un riconoscimento di paternità. Secondo l'autorità di vigilanza, il testatore si è limitato nella fattispecie a istituire RI 1 in qualità di erede (art. 483 CC). Nemmeno l'esistenza di una paternità tributaria (Zahlvaterschaft) come quella che esisteva in Svizzera fino al 1978, fatta valere da RI 1, basta per costituire un rapporto di filiazione, giacché – ha continuato l'autorità di vigilanza – questa poteva essere convertita in un riconoscimento con effetti di stato civile entro i termini previsti dalle norme transitorie o tramite un riconoscimento di paternità davanti all'ufficiale dello stato civile. Secondo l'autorità di vigilanza, quindi, proprio perché __________ B__________ non ha proceduto al riconoscimento dopo il divorzio (nel vecchio diritto ciò era impossibile durante il matrimonio) “potrebbe significare proprio che [egli] non desiderava costituire tale legame con RI 1, bensì parificarlo all'altra figlia [solo] per quanto concerne la successione.

                                12.   Il ricorrente si duole del fatto che l'Ufficio si sia fondato unicamente su opinioni di dottrina, le quali “per loro natura hanno la funzione di linee guida nella valutazione di casi concreti”, così come su un parere dell'Ufficio federale dello stato civile, il quale ha limitato il suo apprezzamento al “solo tenore letterale del testamento”. Egli sostiene che l'autorità avrebbe dovuto valutare invece tutti gli elementi materiali di cui il Pretore era o è in possesso e interpretare il testamento in base alla volontà del testatore. In effetti, a suo dire, dalle dichiarazioni di S__________ sul modo in cui il padre considerava RI 1 e dalle prove offerte nell'azione di accertamento di paternità risulta evidente che __________ B__________ intendeva equipararlo in tutto e per tutto a S__________, “anche nella sussistenza di un formale rapporto di filiazione”. Il ricorrente rimprovera dunque all'Ufficio dello stato civile di non avere richiamato dal Pretore i fascicoli di tutte le procedure che lo riguardano. Onde la richiesta di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'Ufficio dello stato civile perché lo iscriva nei registri come figlio di __________ B__________.

                                13.   Il ricorrente confonde le attribuzioni dell'Ufficio dello stato civile con quelle del Pretore adito nella causa di accertamento. Non compete all'Ufficio dello stato civile – come si è spiegato (consid. 9) – interpretare il testamento alla stregua di un tribunale ordinario. L'Ufficio dello stato civile decide se iscrivere un riconoscimento di paternità nei registri, di regola, sulla sola base del testo risultante dall'estratto che gli è trasmesso dall'autorità preposta alla pubblicazione del testamento. E per essere ravvisabile sulla sola base di quel testo, la volontà di stabilire un legame di filiazione da parte del testatore deve risultare con chiarezza (Guillod in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2016 n. 16 ad art. 260). Una semplice istituzione di erede o il solo fatto che nel testamento si parli in qualche modo di un figlio ancora non equivale a un riconoscimento (Hegnauer in: Berner Kommentar, op. cit., n. 149 ad art. 260 CC con rinvii). In concreto __________ B__________ si è limitato nel testamento pubblico del 6 luglio 2016 a designare ‟miei eredi universali i miei due figli S__________ (…) e RI 1 (…)ˮ. Che con ciò egli intendesse riconoscere quest'ultimo come suo figlio e non solo istituire quest'ultimo come suo erede non può evincersi dal mero testo del documento. A ragione l'Ufficio dello stato civile ha deciso perciò di non iscrivere la paternità di __________ B__________ nei registri.

                                14.   Non si esclude che, facendo capo a elementi estrinseci, la citata frase del testamento possa interpretarsi anche come riconoscimento di paternità, ovvero denotare la reale volontà del disponente di riconoscere RI 1 come suo figlio, oltre che come suo erede (DTF 131 III 604 consid. 3.1 con rimandi). Non si esclude nemmeno che elementi estrinseci consentano di chiarire perché dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto di filiazione, il 1° gennaio 1978, __________ B__________ non abbia convertito la paternità tributaria in paternità con effetti di stato civile (art. 13a tit. fin. CC; DTF 124 III 3 consid. 2a) o non abbia riconosciuto il figlio davanti a un ufficiale dello stato civile. Comunque sia, questioni del genere andranno esaminate se mai dal giudice ordinario. E qualora il tribunale ordinario dovesse giungere alla conclusione che il testamento del 6 luglio 2016 contiene un valido riconoscimento di paternità, tale sentenza passata in giudicato vincolerà l'Ufficio dello stato civile (che ai fini della decisione impugnata ha proceduto a una mera disamina pregiudiziale). Non è questa, in ogni modo, la sede per risolvere questioni del genere.

                                15.   Le spese dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si pone problema di ripetibili, l'Ufficio dello stato civile essendo intervenuto nel quadro delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia).

                                16.   La presente decisione va notificata anche all'Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC). Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), sulla tenuta dei registri dello stato civile è dato ricorso conformemente all'art. 72 cpv. 2 lett. b

                                         n. 2 LTF senza riguardo a questioni di valore (I CCA, sentenza inc. 11.2017.106 del 19 febbraio 2018 consid. 8 con rinvio).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il ricorso è respinto nel senso dei considerandi.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – Ufficio dello stato civile, Bellinzona; – Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia, Berna.

                                         Comunicazione a:

                                         – avv. dott.   ;

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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