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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.06.2017 11.2017.44

2 juin 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,099 mots·~10 min·4

Résumé

Reclamo in materia di spese e di gratuito patrocinio

Texte intégral

Incarto n. 11.2017.44

Lugano 2 giugno 2017/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2015.4200 (modifica di misure a protezione        dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 settembre 2015 da

RE 1  

contro  

CO 1 (patrocinata dall' PA 1),

giudicando sul reclamo del 3 aprile 2017 in materia di spese processuali e di gratuito patrocinio presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 31 marzo 2017;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 10 settembre 2012, emanata a protezione

                                         del­l'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha omologato una convenzio­ne stipulata da RE 1 (1949) e CO 1 (1968) in virtù della quale il figlio S__________ (nato il 19 gennaio 1999) era affidato alla madre, riservato il diritto di visita paterno, con esercizio congiunto dell'autorità parentale. RE 1 si impegnava inoltre a versare alla moglie le rendite AI da lui percepite in favore del figlio, di fr. 425.– mensili, mentre i coniugi rinunciavano vicendevolmente a contributi di mantenimento (inc. SO.2012.939).

                                  B.   Su richiesta di CO 1, il 20 marzo 2014 l'Autorità regionale di protezione 15 ha revocato la custodia parentale ai genitori, invitando l'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni, a collocare S__________ in un ‟istituto adeguatoˮ con regolari diritti di visita. Mediante decisione del 25 settembre 2014 l'autorità di protezione ha poi revocato il provvedimento. Il 7 luglio 2015 il figlio è stato collocato su base volontaria nell'“Istituto __________” di __________, dal quale è fuggito il 3 agosto 2015 per trasferirsi dal padre.

                                  C.   RE 1 si è rivolto il 28 settembre 2015 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita materno), un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per il medesimo, la possibilità di trattenere le rendite AI in favore di S__________ e l'istituzione di una curatela educativa giusta l'art. 308 CC. Al contraddittorio del 22 ottobre 2015, proseguito il 24 maggio 2016, il Pretore ha omologato “nelle more istruttorie” un accordo in cui i coniugi convenivano l'affidamento congiunto del figlio e le relative modalità di esercizio, la madre impegnandosi a versare dal gennaio del 2016 un contributo alimentare per il ragazzo di fr. 400.– mensili, assegni familiari non compresi.

                                  D.   Il 26 settembre 2016, in accordo con i genitori e il medico curante, S__________ è stato ricoverato alla Clinica __________ di __________. Con decisione del 28 ottobre 2016 il Pretore ha revocato così la custodia parentale dei genitori e ha deciso il collocamento del minorenne, condannando CO 1 a versare fr. 400.– mensili a copertura delle spese e invitando l'Autorità regionale di protezione ad accompagnare, sostenere e proteggere S__________. Con decreto cautelare emesso inaudita parte il 9 dicembre 2016 il Pretore ha incaricato inoltre __________ B__________, infermiera in salute mentale, di preparare un progetto d'aiuto, coordinare gli interventi, proporre possibili misure e riferirne all'autorità, regolando altresì le visite al figlio da parte dei genitori.

                                  E.   S__________ è diventato maggiorenne il 19 gennaio 2017 e il 23 gennaio successivo è stato collocato nella “Casa __________” di __________. Accertato ciò, il Pretore ha impartito ai coniugi il 21 febbraio 2017 un termine di 15 giorni per esprimersi sullo stralcio del procedimento dai ruoli. Le parti non avendo reagito, con decreto del 31 marzo 2017 egli ha tolto la causa dal ruolo e ha posto le spese di complessivi fr. 3500.– (di cui fr. 3220.– per l'intervento di __________ B__________) a carico di RE 1 e CO 1 in ragione di metà ciascuno con vincolo di solidarietà per l'intera somma, compensate le ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio avanzata dall'istante è stata respinta.

                                  F.   In una lettera del 3 aprile 2017 a questa Camera RE 1 lamenta il diniego del gratuito patrocinio in prima sede e l'obbligo di versare la metà delle spese per l'intervento di __________ B__________. Il memoriale non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Un decreto di stralcio, meramente dichiarativo, non è suscettibile di rimedi giuridici (RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2 con rinvio a DTF 139 III 133 consid. 1.2 e a numerosi richiami di dottrina). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC). Con reclamo è impugnabile anche una decisione che rifiuti o revochi – totalmente o parzialmente – il beneficio del gratuito patrocinio (art. 121 CPC). In entrambi i casi il termine di ricorso è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), trattandosi di procedura sommaria tanto in materia di protezione dell'unione coniugale (art. 271 lett. a CPC) quanto in materia di gratuito patrocinio (art. 119 cpv. 3 CPC). L'atto di RE 1 va pertanto trattato come reclamo. Quanto alla sua tempestività, il decreto del Pretore è stato notificato all'istante il 3 aprile 2017. Presentato quello stesso giorno, il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile.

                                   2.   La prima Camera civile del Tribunale d'appello è competente per trattare i reclami contro le decisioni che riguardano le spese processuali e le ripetibili nelle materie che le sono attribuite per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG con testuale rinvio all'art. 110 CPC). I reclami contro il rifiuto – totale o parziale – del gratuito patrocinio (art. 121 CPC) competono invece alla terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto il diniego del gratuito patrocinio è intervenuto nel contesto di una decisione sulle spese giudiziarie di una procedura a tutela dell'unione coniugale. In circostanze del genere la prima Camera civile esamina anche, per attrazione di competenza, un'eventuale lite sul gratuito patrocinio. Ciò risponde al principio dell'economia di giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2016.23 del 29 dicembre 2016, consid. 2).

                                   3.   Nel decreto impugnato il Pretore, accertato che S__________ aveva compiuto 18 anni in pendenza di causa, ha stralciato dal ruolo la procedura intesa alla modifica di misure a tutela dell'unione coniugale promossa da RE 1. Considerato l'esito del­l'istanza e la natura della lite, egli ha posto le spese processuali di fr. 3500.–, di cui fr. 3220.– per l'intervento di __________ B__________, a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, con vincolo di solidarietà per l'intera somma, e ha compensato le ripetibili. Quanto al gratuito patrocinio, egli ha respinto la richiesta di RE 1, pur non formulando alcun dispositivo, “vuoi perché priva d'interesse, vuoi perché comunque destinata alla reiezione, visti i margini di reddito e sostanza in capo alla convenuta”.

                                   4.   Per quel che riguarda le spese processuali, il reclamante “non ritiene oggettivamente giusto” dover contribuire ai costi generati dall'intervento di __________ B__________, ‟dato che la medesima era stata inserita dall'autorità come aiuto a mio figlio sofferente di una patologia correlata all'ansiaˮ.

                                         a)   Nella fattispecie si è detto che con decreto cautelare del 9 di­cembre 2016 il Pretore ha deciso di ‟affiancare al minore una specialista” che potesse “segnatamente occuparsi di strutturare un progetto di cura e di reinserimento di S__________, organizzan­do la rete e preparando la nuova fase che si aprirà con il rag­giungimento della maggiore età dell'interessatoˮ. Egli ha incaricato così __________ B__________, infermiera in salute mentale e mediatrice CAS, di intervenire a sostegno di S__________ per ‟preparare, d'intesa con i curanti, un progetto di aiuto e protezione per l'interessato; coordinare l'intervento della rete; riferire all'autorità e proporre all'autorità ogni possibile misura opportuna a protezione dell'interessatoˮ.

                                         b)   Che l'intervento dell'operatrice testé menzionata non sia stato richiesto dai coniugi poco sussidia. Nelle cause del diritto di famiglia il giudice applica, trattandosi di questioni inerenti a un minorenne, il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC). In concreto il Pretore poteva quindi, d'ufficio, ordinare indagini e avvalersi dell'aiuto di operatori (sociali, sanitari o pedagogici), così come sollecitare proposte su opportune misure di protezione da adottare in favore del figlio. I costi di simili provvedimenti rientrano nelle spese del processo (Wullschleger in: FamKommentar Schei­dung, vol. I, 2ª edizione, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 376–293 CC; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 375 n. 06.13; Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 704 nota 261).

                                         c)   Nella fattispecie la causa è stata stralciata dai ruoli perché priva d'interesse (art. 242 CPC), il figlio essendo diventato maggiorenne il 19 gennaio 2017. Ora, le spese di una procedura divenuta senza oggetto vanno attribuite, di regola, in base a quello che sarebbe stato il verosimile esito del processo (FF 2006 pag. 6669), salvo un eventuale giudizio di equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Equità che in materia di spese informa, del resto, tutte le cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Nel reclamo l'istante non pretende che il verosimile esito della procedura avrebbe giustificato l'addebito delle spese alla moglie. Non pretende nemmeno che il riparto delle spese a metà sia iniquo o, in qualche modo, censurabile. Si limita a criticare l'addebito dei costi per l'intervento non richiesto dell'operatrice incaricata dal Pretore. Se non che, come si è visto, le spese per misure che il giudice adotta – sia pure di sua iniziativa – a protezione del figlio vanno a carico dei genitori, non dello Stato. Quanto al fatto che la situazione economica del reclamante sia precaria, ciò non comporta l'esonero automatico dal pagamento di oneri processuali. In proposito la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

                                   5.   Riguardo al gratuito patrocinio (art. 117 CPC), il Pretore ha respinto la richiesta “vuoi perché priva d'interesse, vuoi perché comunque destinata alla reiezione, visti i margini di reddito e sostanza in capo alla convenuta”. Il reclamante sostiene che – come gli avrebbe riferito il suo legale – date le proprie ristrettezze egli avrebbe ottenuto l'assistenza giudiziaria. Le assicurazioni di un legale però non vincolano il giudice, di modo che l'argomentazione cade nel vuoto. E la trattazione del reclamo potrebbe esaurirsi in questi termini. Giovi aggiungere nondimeno, ad ogni buon conto, che il beneficio del gratuito patrocinio è un diritto altamente personale. Se per un motivo qualsiasi il richiedente viene meno come parte al processo (fosse solo perché il processo diventa senza oggetto, come nel caso specifico), tale diritto si estingue. E se al momento dello stralcio della causa dal ruolo il richiedente non ha ancora ottenuto il beneficio richiesto, la domanda diventa caduca (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con richiami alla giurisprudenza del Tribunale federale; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.52 del 7 febbraio 2017). Se ne conclude che a ragione il Pretore ha definito la richiesta di gratuito patrocinio “priva d'interesse”, anche se non ne ha spiegato le ragioni.

                                   6.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerata la situazione finanziaria verosimilmente difficile del reclamante e il fatto ch'egli ha agito senza l'ausilio di un legale, si giustifica tuttavia di soprassedere alla riscossione di oneri. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato oggetto di notificazione alla controparte.

                                   7.   Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse e del gratuito patrocinio non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione a:

–;

– avv..

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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