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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.09.2019 11.2017.109

16 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,527 mots·~28 min·2

Résumé

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: subappalto

Texte intégral

Incarto n. 11.2017.109

Lugano 16 settembre 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2017.392 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istan­za del 6 aprile 2017 dalla

AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 22 novembre 2017 presentato dalla AP 1 Giubiasco contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 10 novembre 2017;

Ritenuto

in fatto:                   A.   L'impresa generale __________ SA, __________, ha appaltato nell'aprile del 2016 alla AP 1 la fornitura di materiale per carpenteria metallica (acciaio lavorato) destinato all'edificazione di uno stabile sulla particella n. 2141 RFD di __________, appartenente a AO 1. Fra il 27 luglio e il 13 dicembre 2016 la AP 1 ha trasmesso alla committente svariate fatture, per complessivi fr. 23 234.60 (IVA inclusa). Nonostante ripetuti solleciti, la somma è rimasta impagata. Il 7 giugno 2017 la __________ SA è stata dichiarata in fallimento e il 12 marzo 2018 è stata radiata dal registro di commercio.

                                  B.   Nel frattempo, il 6 aprile 2017, la AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando l'iscrizione provvisoria sulla particella n. 2141, già in via cautelare e senza contraddittorio, di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 23 234.60 oltre interessi al 6.25% dal 13 gennaio 2017. Con decreto cautelare del 6 aprile 2017, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. L'addebito delle spese processuali (fr. 500.–) e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio.

                                  C.   All'udienza del 12 luglio 2017, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza o, quanto meno, di limitarne l'accoglimento a fr. 10 872.85. Le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo le rispettive posizioni. Entrambe hanno notificato prove, l'istante postulando in particolare l'escussione testimoniale di R__________ e S__________ L__________, C__________ P__________, G__________ B__________ e A__________ B__________, mentre il convenuto quella dell'arch. E__________ B__________. Con ordinanza del 13 luglio 2017 il Pretore aggiunto ha ammesso l'audizione di S__________ L__________, R__________ L__________ e dell'arch. E__________ B__________, rilevando che sugli altri testi avrebbe deciso in seguito. Il 14 settembre 2017, dopo l'ascolto di due testimoni e la rinuncia dell'istante a sentire R__________ L__________, il Pretore aggiunto ha respinto le prove rimanenti e il 20 settembre successivo ha dichiarato chiusa l'istruttoria. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 7 e 8 novembre 2017 nelle quali hanno riaffermato le loro domande.

                                  D.   Statuendo il 10 novembre 2017, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza e ha ordinato la cancellazione “dopo il passaggio in giudicato del presente giudizio” dell'ipoteca legale iscritta provvisoriamente senza contraddittorio. Le spese processuali di complessivi fr. 900.– (comprese quelle del decreto cautelare emesso inaudita parte il 6 aprile 2017) sono state poste a carico dell'istan­te, tenuta a rifondere al convenuto fr. 2800.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la decisione appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 novem-bre 2017 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospen-sivo al ricorso – che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di accogliere la propria istanza e di confermare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale di fr. 23 234.60 con interessi al 6.25% dal 13 gennaio 2017 decretata dal Pretore senza contraddittorio. In subordine essa formula identiche richieste, previa escussione di tre testimoni rifiutati dal primo giudice e in via ancor più subordinata propone di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Pretore aggiunto perché assuma i tre testimoni da lui rifiutati. Con decreto del 28 novembre 2017 il presidente di questa Camera ha dichiarato senza interesse la richiesta di effetto sospensivo, non sussistendo il rischio di una cancellazione dal registro fondiario fino al passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2017 AO 1 propone di respingere l'appello. In una replica spontanea del 3 gennaio 2018 l'appellante ha ribadito la propria posizione. Altrettanto ha fatto il convenuto in una duplica spontanea del 16 gennaio 2018.

Considerando

in diritto:                 1.   L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare dell'ipoteca rimasto controverso in prima sede (fr. 23 234.60). Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'istante il 13 novembre 2017. Introdotto il 22 novembre successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Con le osservazioni all'appello AO 1 produce una lettera del 29 settembre 2017 in cui l'istante dichiarava di rinunciare alle arringhe finali (doc. 11), come pure una comunicazione di posta elettronica del 21 dicembre 2017 scritta dal direttore dei lavori con copia di una “lista del ferro” acclusa a una fattura del 13 dicembre 2016, di un verbale di cantiere dell'8 ottobre 2016 e di una comunicazione di posta elettronica del geometra G__________ G__________ (doc. 12). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Per quel che è del primo documento, esso figura già nel carteggio, di modo che la sua produzione è superflua. Quanto al secondo documento, successivo alla decisione impugnata ma i cui allegati la precedono, l'interessato ne giustifica la produzione per contestare una nuova argomentazione dell'appellante. Dato però che di tale argomentazione non si tiene conto, la ricevibilità del documento è senza interesse.

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha rammentato anzitutto i requisiti che disciplinano l'iscrizio­ne di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. Dopo di che egli ha accertato che il bollettino di consegna n. 6001881214/660269307 accluso alla fattura del 13 dicembre 2016, “unico documento che dovrebbe far fede circa la data del 7 dicembre 2016 come data dell'ultima fornitura, in realtà appare in bianco in corrispondenza della voce “Merce ricevuta il…”. Certo, egli ha soggiunto, il dipendente della ditta committente S__________ L__________ ha riconosciuto di avere firmato quel bollettino, tuttavia nella sua deposizione costui si è contraddetto più volte e non ha saputo confermare se la data prestampata fosse corretta, non ricordan­do quali controlli egli avesse effettuato. Inoltre, sempre secondo il Pretore aggiunto, tale deposizione si elide totalmente con quella dell'arch. E__________ B__________, direttore dei lavori, il quale ha escluso la presenza di S__________ L__________ sul cantiere. Rimproverando all'istante di avere rinunciato a sentire il testimone R__________ L__________, il primo giudice ha accertato così che l'ultima fornitura di ferro è verosimilmente avvenuta alla fine di novembre del 2016, data indicata sulla ‟Lista completaˮ, come risulta anche dalle fotografie sullo stato di avanzamento dei lavori poste in relazione con il contenuto dei verbali di cantiere e con la testimonianza dell'architetto B__________. Onde, in definitiva, la tardività dell'istanza e la sua reiezione senza la necessità di vagliare gli ulteriori presupposti dell'art. 837 CC.

                                   4.   L'appellante contesta la conclusione del Pretore aggiunto e ribadisce che la richiesta d'iscrizione è tempestiva già sulla base dell'ultimo bollettino di consegna. Questo reca infatti, in grassetto, la data del 7 dicembre 2016. Per di più S__________ L__________, rappresentate dalla committente, ha confermato di avere firmato il bollettino, spiegando compiutamente perché manca la data di ricezione del materiale. L'istante riafferma che, conformemente a una prassi invalsa nel settore edile, l'apposizione sul bollettino della data di ricezione del materiale avviene solo se questa diverge da quella di consegna figurante sul bollettino medesimo. La fedefacenza del citato documento, non confutata dalla controparte o smentita da altre risultanze istruttorie, assur­ge secondo l'istante a presunzione di fatto, o quanto meno a indizio, e basta per rendere verosimile la tempestività dell'istanza. Ancora se-condo l'appellante, contrariamente all'opinione del primo giudice la deposizione di S__________ L__________, a differenza di quella contradittoria dell'architetto B__________ palesemente interessato alla lite, è chiara e lineare. La presenza del testimone sul cantiere è confermata per altro dalla firma di lui su numerosi bollettini di consegna e dall'indicazione sulle fatture del suo nome quale “referente”, mentre irrilevante è la circostanza che il capocantiere e il responsabile tecnico della ditta fossero altre persone.

                                         Relativamente alla deposizione dell'arch. E__________ B__________, per l'appellante le affermazioni di lui sono contraddette dalle fatture e dai bollettini, così come “dai limitati spazi che rendevano impossibile un'unica fornitura”. A dire dell'istante, sulla tempistica della consegna il testimone si è limitato a esprimere un'opinione personale, anche perché egli non si occupava della fornitura del ferro. Il 23 novembre 2016, data indicata dal direttore dei lavori come ultima fornitura, sarebbe in realtà “la data di avallo della lista del ferro da parte della direzione dei lavori, ma non di consegna, tanto più che i 2004 kg non potevano concernere l'intero tetto; dunque non poteva esserci un'unica lista completa della fornitura come, a torto, riferito dal teste”.

                                   5.   Litigiosa è in primo luogo la tempestività dell'iscrizione provvisoria. Per ottenere dal giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76 cpv. 2 ORF). Non occorre una prova piena. In relazione alla tempestività è sufficiente addurre elementi idonei a far apparire attendibile il rispetto del termine per conseguire l'iscrizione. Trattandosi di un sindacato di apparenza, il giudice non deve porre esigenze troppo severe; nel dubbio, egli ordina l'iscrizione e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca definitiva alla sentenza di merito. L'iscrizione provvisoria va respinta, in altre parole, solo se il diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare escluso o altamente inverosimile, in particolare quando già a un sommario esame il termine del­l'art. 839 cpv. 2 CC appaia chiaramente decorso (RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5, I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019 consid. 7).

                                         a)   L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi “dal compimento del lavoro” (art. 839 cpv. 2 CC), intendendosi con ciò il momento in cui tutte le prestazioni che formano oggetto del contratto d'appalto sono state oggettivamente ultimate e sono pronte per la consegna (I CCA, sentenza inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019, consid. 7a con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5D_116/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.5.2, in: ZBGR/ RNRF 2016 pag. 342; v. anche RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5a con rinvii). Nella fattispecie l'iscrizione provvisoria è avvenuta 6 aprile 2016, ragione per cui occorre verificare che i lavori svolti dall'istante appaiano essere stati terminati non più di quattro mesi prima di tale data (art. 839 cpv. 2 CC), ovvero non prima del 6 dicembre 2016.

                                         b)   La verosimiglianza non può fondarsi solo su dichiarazioni della parte istante o su documenti da questa redatti unilateralmente, a meno che tali dichiarazioni o tali documenti non siano contestati (I CCA, sentenza inc. 11.2017.53 del 13 agosto 2018 consid. 5a). Bollettini di lavoro non vidimati dal committente sono semplici scritture private, insufficienti per rendere verosimili le opere svolte (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c; I CCA, sentenza inc. 11.2009.183 del 19 dicembre 2012, consid. 5d; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 90). Controfirmati senza riserve dal committente, invece, essi sono atti a rendere attendibile la prestazione, in specie per quanto si riferisce al tempo impiegato e al materiale usato. Tale verosimiglianza può essere sovvertita nondimeno da elementi atti a infondere seri dubbi sull'attendibilità dei bollettini medesimi (I CCA, sentenza inc. 11.2014.91 del 3 novembre 2016 consid. 4b con rinvio a Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 413 n. 1020 con riferimenti e pag. 414 n. 1028; Chaix in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 15 ad art. 374).

                                         c)   Nella fattispecie l'istante ha esibito, a sostegno della propria tesi, il “bollettino/ricevuta” riprodotto sulla pagina seguente di questa sentenza. Sentito come testimone, S__________ L__________, attivo a quel tempo per la committente __________ SA, ha confermato di riconoscere la propria firma su tale bollettino, sottoscritto sul “cantiere AO 1” (deposizione del 14 settembre 2017: verbali, pag. 7 e 8). Per converso, secondo l'arch. E__________ B__________, progettista e direttore dei lavori per conto del convenuto, S__________ L__________ non ha mai lavorato “sul cantiere AO 1”, poiché il capocantiere era L__________ T__________, mentre il responsabile tecnico dell'impresa era G__________ G__________. Egli ha precisato inoltre che il getto della soletta è stato eseguito

                                               il 7 dicembre 2016, quando tutto il ferro era già stato posato, deducendo da ciò che la fornitura di ferro era antecedente al

                                               5 dicembre 2016 (deposizione del 14 settembre 2017: verba­li, pag. 10 e 11).

                                         d)   Dalle deposizioni che precedono non si può desumere già a un sommario esame che in concreto l'istanza di iscrizione sia tardiva. A parte casi evidenti, l'apprezzamento di deposizioni contrastanti rilasciate da testimoni e la rilevanza non manifesta di documenti agli atti va rinviata al giudizio sul diritto al-l'iscrizione definitiva (I CCA, sentenze inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019 consid. 7h e inc. 11.2016.8 del 31 ottobre 2017 consid. 5d con rinvio). La decisione sul­l'iscrizione provviso­ria è di mera verosimiglianza e non deve anticipare il me-ito. Pro­prio per tale ragione il giudice si limita a esaminare se il diritto all'iscrizione definitiva appaia escluso o altamente in­verosimile.

                                         e)   Premesso ciò, è vero che sul bollettino in rassegna non è menzionata, accanto alla firma di S__________ L__________, la data di ricezione della merce. A parte il fatto però che la maggior parte dei bollettini prodotti dall'istante non reca tale indicazione (doc. v. A8, A11, A12, A13, A15, A16 A17, A18, A19 e A20), come ha spiegato il firmatario la menzione della data riguarda i casi in cui questa diverga dalla data prestampata di consegna, come si desume anche da altri bollettini agli atti (doc. A9 e A10). Da tale mancanza non si possono trarre deduzioni a un sommario esame, tanto meno ove si pensi che l'indicazione di una data di consegna lascia suppor­re una fornitura avvenuta quel giorno o, tutt'al più, avvenuta in seguito e non prima. Si conviene che il documen­to in questione riporta la data del 6 aprile 2017 e che la giustificazione addotta al riguardo dall'istante, secondo cui “detto bollettino è la stampata del documento originale scansionato e fa fede come data di stampata il 6 aprile 2017 (data in cui lo stesso è stato stampato), mentre per tutti gli altri dati riferisce del bollettino originale” (verbale del 12 luglio 2017, pag. 3 punto II.5), desta perplessità. Sta di fatto che davanti al Pretore aggiunto il convenuto si è limitato a rilevare tale incoerenza per definire i bollettini inaffidabili e non fedefacenti (verbale del 12 luglio 2017, pag. 4), ma non ha preteso che le altre indicazioni contenute in quel documento fossero inveritiere. A un mero esame di apparenza il bollettino in questione non può dirsi quindi inattendibile.

                                               Certo, la deposizione di S__________ L__________ non è un esempio di serietà, ove si pensi che a domanda del primo giudice riferita al noto bollettino, il testimone ha affermato: “Se in quel gior­no in cui ho firmato detto bollettino ho controllato sicuramen­te era giusta [la data] perché non l'ho aggiunta nel bollettino vicino alla mia firma. Se per contro quel giorno non ho posto l'attenzione sulla data non posso confermare che quel­la era la data giusta. In questo caso preciso io non ricordo cosa ho constatato e cosa non ho constatato” (deposizione del 14 settembre 2017: verbali, pag. 8). Resta il fatto che il noto bollettino reca in grassetto la data del 7 dicembre 2016 e che il testimone ha confermato di averlo sottoscritto. Che poi egli fosse padre dell'amministratore unico della __________ SA ancora non significa, per ciò solo, che su tal punto la sua deposizione sia mendace.

                                         f)    Nemmeno si può dire, a un sommario esame, che S__________ L__________ non fosse mai stato presente sul cantiere, se si pensa che egli non si è limitato a sottoscrivere il bollettino in discor­so, ma anche quelli del 23 maggio 2016 (doc. A14), del 6 e 15 settembre 2016 (doc. A17 e A19), così come quelli del 5 e del 27 ottobre (A15 e A16). È verosimile che il capocantiere fos­se L__________ T__________ e che il responsabile tecnico dell'impresa fosse G__________ G__________, ma ciò non basta per rendere inverosimile la presenza sul cantiere anche di S__________ L__________, il quale è sempre stato indicato per altro come “referente” della __________ SA per la fornitura del “ferro”.

                                         g)   Quanto al fatto che il 7 dicembre 2016 il “ferro” fosse già sta­to posato e fosse già stato gettato il calcestruzzo (doc. 2 e 3, fotografie doc. 4 a 7), l'architetto B__________ ha avuto modo di dichiarare che dopo tale data è stato ancora impiegato del ferro “per lo sperone che sormonta il tetto” e per “il cordolo perimetrale”, soggiungendo che il “ferro necessario per la struttura dello sperone verosimilmente era già in cantiere all'inizio dell'edificazione perché lo sperone partiva dalla fondazione” e che “la fornitura del ferro per il tetto è stata fatta integralmente con una lista completa; quindi l'ulteriore ferro poi adoperato era stato fornito con la precedente lista che era da intendersi per tutto il tetto” (deposizione del 14 settembre 2017: verbali, pag. 10 e 11; doc. 3). Ciò non è sufficiente tuttavia per inficiare la verosimiglianza del noto bollettino, tanto meno ove si pensi che effettivamente dopo il 7 dicembre 2016 si è ulteriormente posato del “ferro”. Anzi, secondo S__________ L__________ “è verosimile che proprio alla lavorazione restante si riferisse il bollettino [del 7 dicembre 2016] (deposizione del 14 settembre 2017: verbali, pag. 8). Né è sufficiente per infirmare l'apparente attendibilità del bollettino la circostanza che l'istante abbia inviato il 17 novembre 2017 alla A__________ B__________ SA 2002.48 kg di acciaio per calce-struzzo armato destinato alla lavorazione e lo abbia poi ritirato il 22 novembre successivo (doc. A7), tale circostanza non escludendo d'acchito un'altra data per la consegna del materiale al cantiere.

                                         h)   Non che nel caso specifico non rimangano dubbi. Ma tali dubbi non bastano per concludere che il termine entro cui

                                               ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale fosse già chiaramente decorso. In condizioni come quelle descritte l'ipoteca va ordinata e la decisione sull'effettiva liceità del­l'iscrizione rinviata alla sentenza di merito. In quella procedura la tempestività dell'iscrizione, trattata nel giudizio odierno a livello di mera apparenza, andrà giudicata con pieno potere cognitivo (I CCA, sentenza inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019 consid. 7i con rinvii). Ne segue che, in ultima analisi, la richiesta di iscrizione del­l'ipoteca legale va reputata tempestiva.

                                   6.   Relativamente alle altre condizioni per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori, il Pretore aggiunto ha accertato – senza essere contraddetto – la qualità di imprenditore dell'istante e individuato il fondo interessato dalle forniture. Non è contestata nemmeno la legittimazione dell'istante, subappaltatore, abilitata a chiedere l'iscrizione di un'ipoteca siffatta. Controversa è l'affermazione dell'appellante, stando alla quale la fornitura del “ferro” e degli elementi di collegamento (distanziatori a gabbia) “lavorati e tagliati su misura” appositamente per l'edificazione dell'immobile del convenuto beneficiano del privilegio dell'ipoteca legale. Il convenuto obietta che non tutto il “ferro” elencato nelle varie fatture è stato fornito per la sua casa, anche perché S__________ L__________ non ha mai lavorato sul cantiere. Inoltre –egli soggiunge – “gran parte del ferro non è lavorato e tagliato”, né i distanziatori, così come il trasporto, beneficiano del citato privilegio.

                                         a)   Giusta l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC danno diritto di ottenere

                                               l'iscrizione di un'ipoteca legale i crediti degli artigiani o imprenditori che hanno “fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo”. Se l'artigiano o imprenditore ha fornito uni-camente materiale (e non anche lavoro), il materiale dev'es-sere stato ordinato per quel determinato immobile e dev'es-sere difficilmente riutilizzabile altrove (RtiD II-2018 pag. 737 consid. 5 con rinvii). Tocca all'artigiano o all'imprenditore allegare e, dandosi contestazioni, rendere verosimile quest'ultimo requisito.

                                         b)   Per quanto attiene alla fornitura di ferro per armature, il diritto di ottenere un'ipoteca legale è dato se il ferro è stato preparato per una determinata costruzione (DTF 103 II 36 consid. 3 richiamata in DTF 131 III 303 consid. 2.2; v. anche Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 121 n. 332; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edi­-zione, pag. 304 n. 2875a; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5ª edizione, pag. 512 n. 1711). Forniture miste vanno considerate nel loro complesso. In altri termini, anche la fornitura di materiali che, presi singolarmente, non darebbero luogo all'ipoteca possono beneficiare del diritto all'iscrizione se formano un'unità che, insieme con altri materiali, dà diritto all'iscrizione (DTF 125 III 115 consid. 2a; Schumacher, op. cit., pag. 121 n. 333; Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurigo 2011, pag. 52 n. 146; Steinauer, loc. cit.; Schmid/Hürlimann-Kaup, loc. cit.).

                                         c)   Nella fattispecie appare verosimile che l'istante abbia fornito ferro per armature appositamente destinato all'immobile del convenuto, dalle varie ordinazioni risultando anche la fornitura di ferri sagomati e altri pezzi con ulteriori piegature (cfr. doc. A5). Quanto ai distanziatori a gabbia, è possibile che, presi singolarmente, tali elementi non diano diritto a un'ipoteca legale. A un sommario esame si tratta tuttavia di componenti che permettono di mantenere l'armatura in posizione corretta e formano pertanto un insieme con la fornitura delle barre d'armatura lavorate. Analogamente, il trasporto del materiale al cantiere costituisce un'operazione indispensabile per la fornitura del materiale stesso, operazione al beneficio come tale del noto privilegio.

                                         d)   Non si disconosce che talune fatture trasmesse dall'istante alla __________ SA riguardano la fornitura di ferro per altri cantieri (‟Cantiere __________ˮ e ‟Mappale __________ˮ: doc. A14 e A15). Come risulta dal riassunto delle fatture inerenti al cantiere “AO 1” (doc. B), in ogni modo, non consta che nel caso precipuo l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sia stata chiesta anche per prestazioni estranee alla casa del convenuto. Infine, già si è detto che la presenza di S__________ L__________ sul cantiere in oggetto non può essere esclusa d'acchito.

                                   7.   Riguardo all'ammontare del credito, l'istante fa valere una prete­sa di fr. 23 234.60 sulla base delle varie fatture riepilogate nel doc. B. Nondimeno, come si è visto, anche per quel che concer­ne la verosimiglianza delle prestazioni l'istante non può limitarsi a produrre documenti confezionati da lui medesimo o da suoi ausiliari, equiparabili a semplici dichiarazioni di parte, tranne che il convenuto non li contesti (RtiD I-2019 pag. 549 consid. 5b). Nella fattispecie il proprietario del fondo ha contestato le fatture, ritenu-te eccessive, sicché da sé soli tali documenti non basterebbe­ro per rendere verosimili le prestazioni eseguite dalla ditta istan­te. Resta il fatto che S__________ L__________ ha riconosciuto la propria firma su cinque bollettini di consegna (deposizione del 14 settembre 2017: verbali, pag. 7) riconducibili alle fatture doc. A7, A14, A15, A16, A17 e A19 per un totale di fr. 11 166.–. Quanto agli altri bollettini, è vero che il testimone ha confermato la firma di altri dipendenti della committente. Ciò non basta tuttavia per soprassedere alla testimonianza degli estensori e suffragare il contenuto dei bollettini, tranne per quanto attiene alle fatture del 6 aprile 2016 di fr. 4883.10 (doc. A1) e del 22 luglio 2106 di fr. 3761.40 (doc. A20), l'istante avendo allegato al proposito le conferme d'ordine (liste del ferro ordinato), vidimate dall'architetto B__________ (doc. A5 e A20). L'esistenza del credito per complessivi fr. 19 810.50 può dunque ritenersi verosimile.

                                   8.   Il convenuto oppone invero che, come risulta dagli atti, il 7 febbraio 2017 l'istante ha ricevuto dalla __________ SA un acconto di fr. 10 000.–. Ciò è vero (doc. C), ma l'istante ha spiegato che tale acconto è stato imputato su fatture emesse e scadute precedentemente a quelle in discussione (replica orale del 12 luglio 2017: verbali, pag. 3 in fine). Tale allegazione non è stata contestata, di modo che in simili circostanze risulta superfluo indagare sul­l'esistenza di una dichiarazione delle parti circa l'imputazione degli acconti versati dal committente o sulla questione di sapere quali debiti fossero scaduti per primi (art. 86 e 87 CO). A un esame di apparenza il convenuto non può pretendere che in relazione alle prestazioni riferite al suo cantiere il debito dell'istan­te sia stato in parte saldato.

                                   9.   Per quel che è degli interessi moratori, l'istante invoca l'art. 190 delle norme SIA 118, il quale rinvia al tasso d'interesse abitualmente applicato dalle banche del luogo di pagamento per i conti correnti aperti dagli imprenditori. E al riguardo – egli soggiunge –

                                         in base al tariffario della Banca __________ il tasso va stabilito

                                         nel 6.25%. Ora, che un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori garantisca anche interessi moratori, stabiliti di regola a nor­ma dell'art. 104 CO, è indubbio (DTF 121 III 445; RtiD I-2004 pag. 613 n. 126c). Che in concreto facciano stato le norme SIA, invece, manca di qualsiasi verosimiglianza, nulla avendo addotto l'istante sull'integrazione di tali norme nel rapporto contrattuale con l'impresa generale (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_156/2018 del 24 aprile 2019 consid. 3 con rinvii). Per quanto riguarda il tasso di sconto bancario ordinario superiore al 5% applicabile tra commercianti in virtù dell'art. 104 cpv. 3 CO, dispo­-sizione invocata in un primo tempo dall'istante, incombeva a quest'ultima, una volta di più, renderlo verosimile (Wiegand in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 8 ad art. 104; Weber

                                         in: Berner Kommentar, edizione 2000, n. 83 ad art. 104 CO; Thévenoz in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 104). Dall'opuscolo “Prezzi dei servizi clientela privata” della Banca __________, prodotto dall'istante (doc. F), non risulta che il tasso applicato sui conti correnti sia del 6¼%. Ne discende che, in mancanza di altro accordo fra le parti (art. 104 cpv. 2 CO), nella fattispecie va applicato l'interesse moratorio ordinario del 5% (art. 104 cpv. 1 CO).

                                10.   AO 1 rimprovera alla ditta istante di avere violato il principio della buona fede, poiché quantunque consapevole che dal febbraio del 2016 l'impresa generale __________ SA non onorasse più le fatture, essa non lo ha mai avvertito né ha avvisato il direttore dei lavori. Al contrario – egli continua – l'istante ha preferito continuare a fornire ferro, contando sul diritto all'iscrizione del­l'ipoteca legale.

                                         a)   Nella fattispecie è pacifico che tra la ditta istante e il proprietario del fondo non è intercorsa alcuna relazione contrattuale e che controparte della ditta istante era l'impresa generale __________ SA, sua unica debitrice per i lavori eseguiti in subappalto (Gauch, op. cit., pag. 63 n. 162). Posto ciò, il subappaltatore che non è stato pagato conserva il diritto di chiedere l'iscrizione di un'ipoteca legale in garanzia del proprio credito anche se il proprietario dell'immobile – e committente dell'opera – si è sdebitato nei confronti dell'imprenditore generale (DTF 95 II 89 consid. 3, 105 II 267 consid. 2, 109 II 446 consid. 2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 2, pubblicato in: ZBGR/RNRF 2019 pag. 109; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2009.207 del 30 dicembre 2012 consid. 4). Il rischio per il proprietario dell'opera di pagare in doppio è pertanto insito nell'istituto dell'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori. Per evitare l'iscrizione di un'ipoteca legale il proprietario può vedersi costretto a tacitare gli artigiani, pur avendo già pagato l'opera al­l'imprenditore generale.

                                         b)   La conseguenza appena descritta, pur criticata in dottrina, non è stata soppressa né modificata in occasione della riforma legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (sen-enza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 2, pubblicato in: ZBGR/RNRF 2019 pag. 109;

                                               v. anche Bovey in: Commentaire romand, CC II, Basilea

                                               2016, n. 26 ad art. 839; Steinauer, op. cit, pag. 303 n. 2869b; Schmid/Hürlimann-Kaup, op. cit., pag. 514 n. 1715 segg.). Che il convenuto possa nutrire risentimento per non essere stato avvertito dalla ditta istante riguardo ai mancati pagamenti del committente è comprensibile. Non incombe tuttavia al subappaltatore vegliare a che il proprietario non possa subire pregiudizio perché l'impresa generale non onora le fatture. Spettava se mai al proprietario tutelarsi dal rischio che il committente non pagasse i subappaltatori e dall'alea legata all'iscrizione di un'ipoteca legale (DTF 95 II 87 consid. 4; v. anche Gauch, op. cit., pag. 74 n. 185 seg.). Non si ravvisano dunque estremi nel caso specifico per considerare abusivo il comportamento della ditta istante. Certo, dal marzo del 2016 la __________ SA era in arretrato con il pagamento di varie fatture (doc. C), ma non si può dire che continuando a operare sul cantiere fino al dicembre di quell'anno l'istante abbia agito in malafede, speculando deliberatamente sul fatto di vedersi poi garantire il credito da un'ipoteca legale (cfr. DTF 126 III 511 consid 5 con rinvio a Schumacher, op. cit., pag. 303 n. 892). Ne segue che, in definitiva, nella fattispecie l'iscrizione provvisoria del pegno immobiliare dev'essere ammessa fino a concorrenza di fr. 19 810.50.

                                11.   Le spese e le ripetibili dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottie­ne causa vinta per circa cinque sesti e deve di conseguenza sopportare un sesto degli oneri processuali. Il convenuto rifonderà inoltre alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (due terzi dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'appellante chiede le sia riconosciuta un'indennità di fr. 2500.–. In materia di spese ripetibili l'art. 11 cpv. 3 lett. a del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede che in caso di appello le ripetibili sono fissate tra il 30 e il 60% dell'indennità calcolata secondo l'art.11 cpv. 1 del regolamento medesimo. Dandosi un'indennità piena di fr. 2800.– stabilita dal Pretore aggiunto (e non contestata dalle parti), per le prestazioni del patrocinatore svolte davanti a questa Camera in una causa già conosciuta l'aliquota del 50% può dunque dirsi adeguata. Tenuto conto delle spese e dell'IVA, così come della riduzione per la soccombenza, l'indennità per ripetibili va fissata di conseguenza in fr. 1200.–. Le spese e le ripetibili di primo grado vanno ridefinite secondo il medesimo principio.

                                12.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, fermo restando che contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va assimilata l'attuale sentenza (DTF 137 III 567), può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                      I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che, passata in giudicato la presente decisione, l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è invitato a ridurre a fr. 19 810.50 con interessi al 5% dal 13 gennaio 2017 l'ammontare dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori decretata in via cautelare dal Pretore senza contraddittorio il 6 aprile 2017 in favore della AP 1 sulla particella n. 2141 RFD di __________, appartenente a AO 1.

2.  All'istante è assegnato un termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.

                                         3.  Le spese processuali di fr. 900.– (comprese quelle della decisione cautelare), da anticipare dall'istante, sono poste per un sesto a carico a carico della AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'istante fr. 1900.– per ripetibili ridotte.

                                   II.   Le spese di appello di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un sesto a carico della AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

                                  III.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona     (dopo il passaggio in giudicato).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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