Incarto n. 11.2017.103
Lugano 29 dicembre 2017/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa CA.2017.26 (divorzio: provvigione ad litem) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 6 luglio 2017 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull’appello del 9 novembre 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 27 ottobre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Con petizione del 6 luglio 2017 AO 1 (1971) ha convenuto il marito AP 1 (1963) davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il divorzio. La causa si trova attualmente allo stadio dello scambio degli allegati preliminari (inc. DM.2017.53). In tale ambito l'attrice ha chiesto al marito una provvigione ad litem di fr. 10 000.– per finanziare le spese processuali. Chiamato a formulare osservazioni, AP 1 non si è pronunciato sull'istanza (cautelare) di provvigione ad litem, limitandosi nella sua risposta del 21 agosto 2017 a esprimersi sulla petizione di divorzio.
B. Statuendo il 27 ottobre 2017, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza e ha condannato AP 1 a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 5000.– per coprire gli oneri della causa di divorzio. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
C. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 novembre 2017 in cui propone di riformare il giudizio impugnato, nel senso di respingere l'istanza di provvigione ad litem. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L'obbligo impartito a un coniuge di corrispondere pendente causa una provvigione ad litem all'altro coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese del processo è una misura provvisionale (RtiD I-2006 pag. 669 n. 33c consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2014.104 del 28 ottobre 2016 consid., 1). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato ove si consideri la richiesta di fr. 10 000.– in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore del convenuto il 30 ottobre 2017, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto sabato 9 novembre 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 9 novembre 2017, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che il marito non aveva presentato osservazioni alla richiesta di provvigione ad litem e che neppure il memoriale di risposta del 21 agosto 2017 contiene allegazioni al riguardo. Richiamato un incarto SO.2016.341 a lui notorio relativo a una modifica di misure a protezione dell'unione coniugale avviata dal marito il 20 aprile 2016, il primo giudice ha appurato che all'inizio di agosto del 2017 AP 1 poteva contare su una sostanza liquida di fr. 52 308.75 ed era proprietario di due immobili (l'abitazione coniugale e una casa a L__________, locata alla sorella). In simili circostanze egli lo ha ritenuto in grado così di elargire alla moglie una provvigione ad litem di fr. 5000.–.
3. Il convenuto esordisce nell'appello ricordando le varie procedure che si sono succedute fra le parti, da quelle a protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2014.429 e SO.2016.341) fino alla cautelare di divorzio (inc. CA.2017.38), nell'ambito della quale il Pretore ha soppresso il 27 ottobre 2017, inaudita parte, ogni contributo alimentare per la moglie dal 1° settembre 2017 e ha ridotto a fr. 1000.– mensili quello per ciascun figlio (M__________, S__________, G__________ e L__________, nati il 23 aprile 2002, il 18 giugno 2004, il 15 ottobre 2006 e l'11 giugno 2009). L'appellante rileva inoltre che della liquidità calcolata dal primo giudice (fr. 52 308.75), fr. 47 388.33 non sono a sua libera disposizione, ma sono vincolati a lavori edili nell'immobile di L__________, locato alla sorella, dal quale egli trae una modesta rendita di fr. 400.– mensili. L'interessato ammette di non essersi pronunciato sulla domanda di provvigione ad litem. Fa valere tuttavia che la sua situazione economica si evinceva dal memoriale di risposta del 21 agosto 2017, come pure dalla documentazione correlata alla procedura cautelare inc. CA.2017.38. Il suo reddito – egli precisa – ammonta a fr. 900.– mensili e non basta neppure per il proprio fabbisogno minimo, di modo che per sopperire alle proprie necessità correnti egli ha dovuto far capo a un prestito della sorella, “impegnando” a tal fine un immobile. Quanto ai due fondi evocati dal Pretore, egli lamenta che nessuna istruttoria ne abbia determinato la natura e la possibilità (da lui esclusa) di metterli a pegno. A parte ciò – egli soggiunge – la moglie è comproprietaria, insieme con lui, dell'abitazione coniugale a S__________ che può essere ipotecata per ulteriori fr. 500 000.–, di modo che anche lei può attingere alla sostanza alla stessa stregua di lui.
4. Le argomentazioni che precedono sono nuove. L'appellante riconosce infatti – come si è visto – di non avere presentato osservazioni alla istanza di provvigione ad litem della moglie. Ora, fatti nuovi in appello sono ammissibili solo se sono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile recarli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). AP 1 non pretende che gli fosse impossibile far valere in prima sede i mezzi di difesa invocati attualmente. Non può quindi rimediare adesso a quanto avrebbe potuto opporre allora. Ciò basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile e rinunciare a ogni altra disamina.
5. Si volesse nondimeno esaminare l'appello, secondo cui la situazione economica del convenuto si desumeva dal memoriale di risposta del 21 agosto 2017 e dall'istanza cautelare dell'8 settembre 2017, l'esito del ricorso non sarebbe migliore. Intanto perché l'interessato non dice quali dati il Pretore avrebbe dovuto dedurre da quegli allegati. Inoltre perché egli non contesta che per accertare la sua sostanza liquida il Pretore potesse richiamare la documentazione dell'inc. SO.2016.34 a tutela dell'unione coniugale, come la moglie chiedeva nella petizione del 6 luglio 2017.
Certo, il convenuto sostiene che fr. 47 388.33 sono vincolati all'esecuzione di lavori nell'immobile di L__________, ma ciò non trova verosimiglianza agli atti. Il convenuto si vale unicamente di una propria dichiarazione del 5 settembre 2017 (nella cartella “Atti diversi”) in cui adduce che il conto di risparmio presso __________ n. __________ (e non il conto n. __________, come egli indica nell'appello) sarebbe “vincolato per ev. interventi casa L__________”. Tale vincolo non trova però alcun riscontro nell'attestato bancario al quale egli rinvia (doc. R). A parte ciò, il convenuto trascura che il Pretore non ha considerato nel suo calcolo il conto presso __________, che al 31 luglio 2017 presentava un saldo di fr. 11 090.01 che andrebbero aggiunti ai fr. 52 308.75 accertati dal primo giudice (doc. CC, 3° foglio). E quand'anche le entrate nette dell'appellante fossero di soli fr. 900.– mensili e lo costringessero a intaccare parte della liquidità per sopperire al proprio fabbisogno, ciò non rende ancora verosimile che tale sostanza si sia ridotta nel frattempo (in nemmeno cinque mesi) in modo tale da non lasciargli più un margine sufficiente per versare alla moglie fr. 5000.– di provvigione ad litem. L'appellante afferma invero di aver dovuto ricorrere a un prestito della sorella per sovvenire alle necessità proprie e dei figli. Non adduce tuttavia alcun elemento oggettivo che renda verosimile l'impegno, tutto ignorandosi sull'entità del debito e sull'oggetto dato in pegno. Anche al proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
6. Per quel che è della mancata istruttoria sulla natura e la possibilità di gravare la sostanza immobiliare, l'appellante non esita a contraddirsi. Da un lato egli esclude infatti che i due immobili menzionati nel decreto impugnato possano essere ipotecati (“essendo delle stalle”). Dall'altro egli fa valere che la moglie è comproprietaria in ragione di un mezzo dell'abitazione coniugale (particella n. 496 RFD di G__________, sezione di S__________), la quale potrebbe essere gravata di ulteriori fr. 500 000.– “per far fronte alla liquidazione delle spettanze” di lei in caso di cessione della sua quota. Sia come sia, non appare verosimile che AO 1 possa disporre in breve tempo di mezzi propri per finanziare un'adeguata condotta processuale (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2014.104 del 28 ottobre 2016, consid. 3). A prescindere dal fatto che la possibilità di aumentare il carico ipotecario nella misura indicata si fonda su una mera affermazione dell'appellante, questi dimentica che l'offerta di liquidare la moglie con la somma di fr. 500 000.– è stata da lei rifiutata perché egli intendeva tacitare con ciò anche ogni pretesa alimentare di lei e dei figli (osservazioni 22 settembre 2017 di AO 1, nell'inc. CA.2017.38). Privo di consistenza, l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
7. Si aggiunga a futura memoria, e ad ogni buon conto, che una provvigione ad litem è per sua natura un anticipo destinato – per principio – a essere restituito. Ciò avviene, di regola, nell'ambito del giudizio finale sulle spese o nel quadro della liquidazione del regime dei beni matrimoniali (RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2014.104 del 28 ottobre 2016, consid. 14).
8. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni.
9. Circa i rimedi giuridici dati sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).