Incarto n. 11.2016.88
Lugano 14 dicembre 2017/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa DM.2015.72 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 23 marzo 2015 da
AO 1 (patrocinato dal PA 1)
contro
AP 1
giudicando sull'appello del 31 agosto 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 5 agosto 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio fra AO 1 (1969) e AP 1 (1970). Il figlio E__________, nato il 22 aprile 2001, è stato affidato alla madre, riservato il diritto di visita paterno, con esercizio esclusivo dell'autorità parentale. Il padre è stato obbligato a versare un contributo alimentare indicizzato per lui variante da fr. 1254.– a fr. 1672.– mensili (assegno familiare non compreso) fino alla maggiore età, “riservato l'art. 277 CC”.
B. Dati i persistenti conflitti tra genitori e le difficoltà educative riscontrate, il 6 giugno 2012 la Commissione tutoria regionale 3 ha designato a E__________ una curatrice educativa nella persona di __________ M__________ __________ (art. 308 CC), cui ha attribuito il compito di aiutare e consigliare i genitori, vigilando sulle relazioni personali. Dall'aprile del 2014 E__________ ha viepiù manifestato comportamenti aggressivi verso la madre, culminati finanche in episodi di violenza fisica, come pure in atti autolesionistici. Con decisione cautelare del 16 febbraio 2015 l'Autorità regionale di protezione 3 ha tolto così la custodia parentale alla madre e ha affidato il figlio al padre, da cui E__________ si è trasferito il 28 febbraio 2015.
C. In esito a tale decisione AO 1 si è rivolto il 23 marzo 2015 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la modifica della sentenza di divorzio nel senso di affidargli il figlio con esercizio esclusivo (o, in subordine, congiunto) dell'autorità parentale, di sopprimere l'obbligo di mantenimento a suo carico dal 1° marzo 2015 e di condannare AP 1 a restituirgli il contributo alimentare di fr. 1872.– già versato per quel mese, ordinando alla medesima – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – “di astenersi da ogni ingerenza nella gestione delle attività quotidiane e urgenti del figlio E__________ e di consegnare immediatamente al padre il documento d'identità (passaporto) del figlio”. Quest'ultima domanda è stata formulata già in via cautelare, insieme con la richiesta volta a ottenere la soppressione del contributo alimentare.
D. All'udienza del 15 giugno 2015, indetta per la discussione cautelare, AO 1 ha confermato la propria istanza, salvo precisare che nel frattempo la convenuta aveva consegnato il passaporto del figlio. AP 1 ha proposto di respingere l'istanza e ha sollecitato il collocamento di E__________ nella Casa Primavera a __________ in vista di un ritorno da lei, chiedendo di mantenere il domicilio del ragazzo a __________, di regolare il suo diritto di visita durante le vacanze e di lasciarle l'autorità parentale esclusiva. L'attore ha replicato, reiterando le sue richieste, ma aderendo alla disciplina del diritto di visita durante le vacanze. La convenuta ha duplicato, riaffermando la propria posizione. L'udienza è proseguita con il tentativo di conciliazione (art. 291 CPC), decaduto infruttuoso. Il Pretore ha assegnato così ad AO 1 un termine di 30 giorni per motivare la petizione.
E. Il 25 giugno 2015 AP 1 ha adito a sua volta il Pretore con un'istanza cautelare perché fossero regolate le sue relazioni personali con il figlio e fosse definito l'assetto degli incontri durante le vacanze estive. Il contraddittorio si è tenuto il 7 luglio 2015. Statuendo con decreto cautelare del 10 luglio 2015, il Pretore ha fissato il diritto di visita materno in una mezza giornata la settimana “per la durata indicativa di 5 ore, con un pasto (pranzo o cena)” e liberi contatti epistolari, telefonici o via Internet, non senza esortare i genitori al rispetto e all'informazione reciproca sulle questioni inerenti al ragazzo (inc. CA.2015.264).
F. AO 1 ha integrato il 17 luglio 2015 la motivazione della propria petizione, riproponendo le medesime conclusioni. AP 1 ha postulato il 14 agosto 2015 il rigetto di tali richieste, postulando l'affidamento e l'autorità parentale comune, oltre che l'estensione dei suoi diritti di visita a un giorno ogni fine settimana (oltre il mercoledì pomeriggio), ai giorni festivi, alle vacanze estive (“tranne 2 settimane col padre”) e a una settimana per Ognissanti, Natale, Carnevale e Pasqua. Il 26 agosto 2015 il Pretore ha sentito il figlio.
G. Alle prime arringhe del 29 settembre 2015 le parti hanno ribadito le loro posizioni. La convenuta ha preteso nondimeno un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per il figlio destinato a coprire il premio della cassa malati e il costo dell'alloggio. L'istruttoria è terminata il 22 marzo 2016. Alle arringhe finali dell'11 maggio 2016 l'attore si è riconfermato nelle proprie domande e ha chiesto di ordinare alla convenuta di informarlo sui redditi di lei fintanto che E__________ avesse avuto diritto al contributo alimentare. AP 1 ha mantenuto anch'essa il proprio punto di vista, salvo rivendicare l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale secondo quanto prospettato in una sua lettera del 6 maggio 2016.
H. Statuendo il 5 agosto 2016, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha affidato E__________ al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto d'informazione della madre giusta l'art. 275a CC), ha fissato i diritti di visita materni in una mezza giornata la settimana “per la durata indicativa di cinque ore, con un pasto (pranzo o cena), indicativamente il mercoledì”, ha garantito liberi contatti epistolari della madre con il figlio, telefonici o via Internet e ha confermato la curatela educativa (nel frattempo trasferita a __________ B__________) allo scopo di incontrare regolarmente il figlio, monitorare e sostenere le visite e riferirne all'autorità. Inoltre egli ha soppresso il contributo alimentare per E__________ dal 1° marzo 2015, ha obbligato i genitori a informarsi vicendevolmente sui loro redditi, come pure a collaborare per il rinnovo dei documenti d'indennità del figlio, e ha condannato AP 1 a restituire all'attore entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza il passaporto italiano di E__________. Le spese processuali di fr. 3500.– sono state poste per un settimo a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio e tenuta a versare all'attore fr. 2500.– per ripetibili ridotte. La procedura cautelare CA.2015.112, divenuta senza oggetto, è stata stralciata dal ruolo.
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 agosto 2016 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di ordinare l'affidamento e l'autorità parentale congiunti, di fissare il domicilio di E__________ a __________, di estendere i suoi diritti di visita (oltre al mercoledì, per la cena) a un giorno completo con pernottamento durante il fine settimana e alle vacanze (una settimana a Natale, Carnevale e Pasqua, due o tre settimane in estate), di attribuire alla curatrice educativa il compito di elaborare un progetto educativo comune e di imporre al padre il trasferimento in un appartamento di 4.5 locali che permetta ad E__________ di avere una camera propria. Nelle sue osservazioni dell'11 ottobre 2016 AO 1i propone di respingere l'appello in ordine o, subordinatamente, nel merito.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017, consid. 1 con riferimenti). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste ultime raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche l'autorità parentale e la custodia del figlio, controversie indipendenti da questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla convenuta il 9 agosto 2016. Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 15 agosto 2016 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Introdotto il 12 settembre 2016 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è dunque tempestivo.
2. All'appello AP 1 acclude documentazione varia relativa alla causa in oggetto e ai rapporti con l'Autorità regionale di protezione 3, come pure tre conteggi del gennaio 2016 concernenti il pagamento di premi assicurativi per il figlio e prestazioni non rimborsate dell'assicurazione malattia e infortuni. Ora, a parte il fatto che gli atti di causa prodotti in copia figurano già nel carteggio processuale, così come buona parte dei documenti riguardanti l'autorità di protezione, i documenti in questione non sussidiano ai fini del giudizio, come si vedrà in appresso. Non soccorre dunque attardarsi sulla loro proponibilità.
3. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato come in concreto l'autorità parentale spettasse per legge, al momento del divorzio, all'uno o all'altro genitore, mentre in virtù della novella legislativa entrata in vigore il 1° luglio 2014 l'autorità parentale congiunta è divenuta una regola cui è possibile derogare solo in via di eccezione, per tutelare il bene del figlio (art. 298 cpv. 1 CC), segnatamente in caso di notevole e persistente incapacità di comunicazione o cooperazione dei genitori. Ciò premesso, egli si è interrogato se presupposti del genere ricorrano nella fattispecie e se, quindi, fatti nuovi e importanti esigano una modifica della sentenza di divorzio per il bene del figlio (art. 134 CC). Al riguardo egli ha accertato una conflittualità radicata tra genitori, che si è finanche acuita dopo il divorzio e alla quale neppure l'autorità di protezione dei minori e la curatrice hanno potuto porre rimedio. L'approccio educativo antitetico dei genitori (con il padre più accondiscendente e la madre più rigida rispetto alle richieste del ragazzo) ha finito per deteriorare una situazione in sé già delicata, culminata nella nota decisione dell'Autorità regionale di protezione del 16 febbraio 2015.
L'affidamento al padre – ha proseguito il Pretore – ha permesso a E__________ di ritrovare un suo equilibrio e di migliorare il rendimento scolastico, mentre la madre ha continuato a deplorare l'incapacità genitoriale del padre e a mantenere un atteggiamento acritico rispetto alle sue difficoltà verso il ragazzo che essa imputa all'ex marito, dimenticando come la frattura dei rapporti con il figlio risalga al periodo in cui E__________ viveva con lei. Indicativo dell'attitudine della convenuta – ha soggiunto il primo giudice – è anche il fatto che essa è entrata in conflitto con tutte le figure intervenute per mediare una soluzione non appena esse si scostassero dalla sua posizione, come pure il disappunto manifestato dal ragazzo per rapporto alle imposizioni materne nella pianificazione delle sue attività. Disappunto che l'interessata riconduce all'intervento manipolatorio del padre, escludendo che possa riflettere la volontà di E__________. Alla luce di ciò il Pretore non ha scorto ragione per reputare il padre inidoneo a occuparsi del figlio né per istituire un'autorità parentale congiunta che finirebbe soltanto per creare ulteriore confusione a discapito di E__________, come è avvenuto in passato in ambito medico ed extrascolastico. Onde la necessità di attribuire l'autorità parentale esclusiva al padre, riservato il diritto d'informazione della madre (art. 275a CC).
Nelle circostanze descritte il Pretore ha ritenuto d'acchito improponibile la richiesta di affidamento congiunto o di custodia alternata con domicilio del figlio a __________, l'accoglimento di tale domanda presupponendo l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta. Quanto al timore della madre che il trasferimento a __________ pregiudichi al figlio la possibilità di seguire una formazione per sportivi d'élite, egli lo ha definito infondato perché tale formazione “non è appannaggio esclusivo degli alunni domiciliati presso il comune di __________, bensì è sostenuta da diverse sedi liceali, anche da quella che frequenterà E__________”. Il primo giudice ha considerato altresì inapplicabile, allo stato attuale delle cose, un'estensione dei diritti di visita nel senso auspicato dalla madre, il figlio essendosi finanche rifiutato dall'aprile del 2016, a causa delle difficoltà di comunicazione e delle persistenti tensioni, di mantenere l'unico incontro settimanale previsto. Ciò nondimeno, il primo giudice si è augurato che con il tempo, grazie anche alla curatrice educativa, si giunga a un assetto delle visite più ampio che comprenda il pernottamento e le vacanze con la madre. Infine il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per il figlio dal 1° marzo 2015 e ha disposto che tutti i documenti d'identità del ragazzo andassero consegnati al detentore dell'autorità parentale, il genitore non affidatario potendo rivolgersi, in caso di necessità, direttamente all'altro.
4. Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), anche ove la causa sia retta dal principio inquisitorio illimitato, nel senso che incombe all'appellante spiegare perché la sentenza impugnata sia erronea nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (DTF 142 I 94 consid., 8.2; 138 III 375 consid. 4.3.1). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.
5. Nel caso in esame l'appellante si limita a esprimere, per altro in maniera confusa, la propria opinione personale già esposta in prima sede, ma non spiega – se non occasionalmente – perché il Pretore sarebbe caduto in errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto. Ciò non basta per soddisfare i requisiti formali di motivazione dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Insufficientemente motivato, l'appello appare così in larga misura irricevibile. Certo, AP 1 ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore, ma ciò avviene per sua libera scelta, avendo essa rifiutato sin dal giugno del 2015 l'invito del Pretore che la sollecitava a farsi rappresentare da un legale. Né essa risulta manifestamente incapace di difendersi (art. 69 cpv. 1 CPC). E chi agisce senza l'ausilio di un patrocinatore rischia di commettere errori e deve assumere la responsabilità delle sue scelte processuali.
6. Si volesse nondimeno transigere sulle carenze formali dell'appello, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte. Come ha ricordato il Pretore, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti esigono ciò per il bene del figlio (art. 134 cpv. 1 CC). Nel caso specifico l'appellante non contesta che fatti nuovi e determinanti, suscettibili di giustificare la modifica dell'affidamento e dell'autorità parentale, siano intervenuti dopo il divorzio. Essa non nega le gravi tensioni con il figlio dopo quel momento, ma le ascrive in sostanza al comportamento dell'ex marito. La questione è di appurare se il rimprovero sia pertinente.
a) L'appellante formula anzitutto alcune precisazioni sui fatti accertati dal primo giudice, a cominciare dalla circostanza che l'istituzione di una curatela educativa sarebbe stata chiesta da lei. Il che sarà anche vero, ma è senza rilievo ai fini del giudizio, per tacere del fatto che il Pretore non ha constatato il contrario. La convenuta lamenta poi che E__________ sarebbe stato costretto a trasferirsi dal padre, ma l'asserto non trova riscontro agli atti ed è addirittura smentito dalla decisione cautelare presa il 16 febbraio 2015 dall'Autorità regionale di protezione 3 (consid. 18), oltre che dal rapporto dell'incontro 28 gennaio 2015 tenutosi davanti alla medesima autorità (nei fascicoli blu). Quanto all'obbligo imposto alla convenuta di informare l'ex marito sui propri redditi, l'appellante non si oppone a una sua partecipazione futura al fabbisogno in denaro di E__________ se la sua situazione finanziaria dovesse migliorare, a condizione che sia pronunciata l'autorità parentale congiunta. La questione non è tuttavia attuale, il Pretore avendo rinunciato espressamente a prevedere per il momento un contributo alimentare a carico della madre. Prematuro, l'argomento non va quindi affrontato ora.
b) La convenuta afferma che dopo il divorzio le difficoltà tra i genitori non riguardavano l'esercizio del diritto di vista, come ha accertato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 3), bensì l'educazione di E__________. Quale conseguenza essa intenda trarre da tale assunto non è chiaro. A parte ciò, quand'anche il padre avesse visto il figlio “più del dovuto”, come l'interessata sostiene, la circostanza è ormai superata e senza interesse, non essendo in discussione i diritti di visita paterni. Al riguardo l'appello si esaurisce così in una mera recriminazione.
c) Per quel che è invece della “notevole e persistente incapacità di comunicazione e cooperazione dei genitori”, l'appellante non revoca in dubbio l'accertamento del Pretore, ma insiste sul fatto che AO 1 manipolerebbe il figlio, facendogli fare ciò che vuole e non ciò che sarebbe opportuno nell'interesse del ragazzo, boicottando per di più ogni iniziativa di lei. Una volta di più la doglianza si fonda su mere congetture personali, che non sono suffragate, ma smentite dalle risultanze istruttorie. L'appellante ravvisa in particolare nella comunicazione dell'11 aprile 2016 (nel fascicolo “Scritti ARP 3”), in cui E__________ aveva espresso al Pretore il proprio disappunto per le imposizioni materne, un esempio emblematico di simile manipolazione. Essa trascura tuttavia che il ragazzo ha avuto modo di manifestare anche in altre occasione e in assenza dei genitori il senso di tali dichiarazioni (oltre che della sua ritrovata serenità) davanti all'Ufficio dell'aiuto e della protezione, come pure davanti al Servizio medico-psicologico, il quale ha rilevato se mai un'inconscia strumentalizzazione da parte della madre (rapporti del 6 luglio 2015 e del 4 febbraio 2016, nel fascicolo “UAP e SMP"). Certo, la sola opinione del figlio non basta per giustificare la modifica di una sentenza di divorzio, ma va tanto più considerata quanto più il ragazzo riesce a capire gli interessi dei genitori, oltre alla propria situazione, e quanto più sia in grado di gestire un eventuale conflitto di lealtà, formandosi un parere personale a dispetto delle influenze esterne (I CCA, sentenza inc. 11.2013.93 dell'8 maggio 2015, consid. 8). Nella fattispecie E__________ aveva a quel momento quasi 15 anni ed è descritto dalle figure esterne che si sono occupate di lui come maturo e capace di gestire ed esprimere in modo adeguato la sua emotività. Anche sotto questo profilo, pertanto, la decisione del primo giudice sfugge alla critica.
A parere dell'appellante sarebbe in concreto “molto più sensata” la soluzione di un'autorità parentale congiunta e mediata dalla curatrice. Essa fa valere di avere accudito al ragazzo fino ai 14 anni di età, occupandosi anche delle questioni mediche e scolastiche, mentre il padre si è solo “interessato” dei contributi alimentari e non aveva chiesto l'autorità parentale congiunta “neanche nel divorzio”. Non si può quindi imporle adesso di rinunciare al suo ruolo di madre. Ora, si può anche comprendere lo sfogo dell'appellante di fronte alle traversie del caso. Ciò non basta tuttavia per fondare l'appello, né l'interessata può valersi della diversa situazione odierna rispetto a quella che era data al momento del divorzio. Per il resto, come detto, la convenuta non discute la persistenza di un conflitto profondo con l'ex marito né contesta che un genitore non riconosca le capacità parentali dell'altro. Che l'incapacità di cooperazione e di comunicazione, sia sulla scelta dei medici sia delle attività scolastiche ed extrascolastiche (rapporto 22 aprile 2016 dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione), sia pregiudizievole per E__________ è manifesto. E un'incomprensione tanto radicata e generalizzata fra genitori non lascia spazio all'autorità parentale in comune (v. DTF 142 III 199 consid. 3.5; 141 III 474 consid. 4 segg.).
d) L'appellante evoca i motivi che l'hanno indotta a rifiutare una proposta di accordo amichevole formulata dal Pretore alle prime arringhe del 29 settembre 2015. Si tratta di allegazioni superate dagli eventi, il Pretore avendo deciso per finire di scartare in base ai motivi testé illustrati (consid. 3) l'affidamento congiunto, onde l'inutilità di fissare il domicilio del ragazzo a __________ o di mantenere l'assetto delle relazioni personali stabilito nel decreto cautelare del 10 luglio 2015. La convenuta riafferma invero la necessità di prevedere uno “spazio vacanze e visite” per ripristinare il suo rapporto con E__________, ma se ciò appare pacifico per il futuro (come ha rilevato il Pretore) l'estensione non risulta oggi praticabile per le tensioni persistenti fra madre e figlio, così come per il fermo rifiuto espresso dal ragazzo finché la madre non avrà cambiato le “sue modalità di approccio” (rapporto 30 aprile 2015 dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, nel fascicolo blu; lettera 23 luglio 2016 di AP 1, nel fascicolo “Corrispondenza e ordinanze diverse”). Quanto alla richiesta di affidamento congiunto “in quanto __________ non deve in nessun modo sentirsi costretto a vivere con il padre qualora non si trovasse più bene con lui e la sua compagna”, l'appellante prospetta un argomento meramente ipotetico sul quale non occorre pronunciarsi ora.
7. La convenuta sottolinea che E__________ non ha un passaporto italiano e che i genitori hanno chiesto unicamente l'emissione della carta d'identità (italiana), la quale però non è ancora stata rilasciata. Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 conferma tale circostanza, ricordando che la restituzione chiesta alla convenuta riguardava il passaporto svizzero del ragazzo, poi consegnatogli prima della sentenza. In condizioni del genere la questione sollevata dall'appellante è perciò senza oggetto, mentre sproporzionata è la richiesta di obbligare l'ex marito a consegnare il passaporto svizzero di E__________ alla curatrice educativa per evitare a titolo preventivo che trasferimenti fuori dell'Europa – specialmente in Egitto – siano decisi unilateralmente da AO 1 (art. 301a cpv. 1 CC). Dovesse disporre di seri indizi che inducano a scorgere un trasferimento del figlio all'estero contrario al bene del medesimo, l'interessata potrà sempre rivolgersi al giudice (o all'autorità di protezione dei minori, se ciò avviene fuori di una procedura giudiziaria) e chiedere l'adozione dei provvedimenti più opportuni.
8. L'appellante ribadisce la necessità di conferire alla curatrice educativa il compito di definire “un progetto educativo comune”. In realtà la curatrice educativa può impartire ai genitori suggerimenti e raccomandazioni, ma non può imporre a un genitore affidatario indicazioni vincolanti sulla cura e l'educazione del figlio. L'appellante ha diritto ad ogni modo di essere informata e sentita preventivamente sulle questioni importanti per lo sviluppo del ragazzo (art. 275a cpv. 1 CC; Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 5 ad art. 275a). Dovesse – anche a questo proposito – intravedere decisioni dell'affidatario in contrasto con il bene del figlio, essa potrà sempre rivolgersi al giudice (o all'autorità di protezione dei minori, se ciò avviene fuori di una procedura giudiziaria) e sollecitare l'adozione dei provvedimenti necessari.
9. L'appellante chiede che l'attore traslochi dall'alloggio attuale (di 3.5 locali) in un appartamento di almeno 4.5 locali per consentire a E__________ di avere – come nel passato – una camera propria e di non di essere sistemato in un “ufficio con un tavolo che si trasforma in letto” nel quale si trovano cose non sue, tra cui il computer e un attrezzo da ginnastica del padre. Ora, che la situazione logistica del figlio censurata dall'appellante non sia ottimale è possibile. Non risulta tuttavia che essa pregiudichi il bene del ragazzo, un rischio in tal senso non essendo stato riscontrato neppure dall'assistente sociale __________ Bä__________ nel suo rapporto del 22 aprile 2016. Ad ogni buon conto il Pretore ha già invitato AO 1 a rivedere la soluzione abitativa in considerazione del trasferimento durevole del ragazzo presso di lui (sentenza impugnata, pag. 7).
10. AP 1 contesta infine l'addebito delle ripetibili di primo grado (fr. 2500.–), ponendo in compensazione i premi della cassa malati e le prestazioni mediche da lei pagate per il figlio nel 2015, non senza far valere di trovarsi a carico della pubblica assistenza. Sta di fatto che la fondatezza dei crediti posti in compensazione non è verosimile, la convenuta avendo potuto far fronte a quei pagamenti – come eccepisce l'attore (osservazioni all'appello, pag. 7) – grazie ai contributi alimentari che egli ha versato ancora per i mesi di marzo e aprile del 2015 (fr. 3744.– complessivi: doc. F e doc. WW; verbale del 15 giugno 2015, pag. 1), quando E__________ si trovava già da lui. Circa l'indigenza dell'appellante, essa non esonera la soccombente dal rifondere ripetibili alla parte vittoriosa (art. 118 cpv. 3 CPC). Se ne conclude che, destituito di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata.
11. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui questa versa e il fatto ch'essa abbia agito senza l'ausilio di un legale inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. L'esonero da spese processuali non dispensa l'appellante invece dal corrispondere un'adeguata indennità per ripetibili all'attore, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di una legale (sopra, consid. 10).
12. Relativamente ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, la presente decisione è comunicata anche a E__________ __________.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione:
–
–
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).