Incarti n. 11.2016.84 11.2016.85
Lugano, 27 dicembre 2017/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2015.574 (sostituzione di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 12 giugno 2015 da
PI 1, (patrocinata dall'avv. PA 2)
per ottenere la modifica del certificato ereditario fu (1929-2015), già in, rilasciato dal Pretore il 9 giugno 2015,
istanza cui si sono opposti
(2002) e AP 1 (patrocinati dall'avv. PA 1),
nell'ambito di una successione in cui è erede anche
PI 2,
(patrocinata dall'avv. PA 3,)
e di cui è delegato all'inventario il notaio
PI 3, ,
giudicando sull'appello del 26 agosto 2016 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa dal Pretore il 10 agosto 2016 (inc. 11.2016.84) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2016.85);
Ritenuto
in fatto: A. B__________ __________, nata __________ (1929), vedova fu __________, domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 13 maggio 2015, lasciando quali eredi i figli PI 2 (1954), M__________ __________ (1967) e PI 1 (1969). Il 2 giugno 2015 PI 2 e PI 1 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il rilascio del certificato ereditario a loro nome, dichiarando che il fratello M__________ __________ era “già stato tacitato delle sue ragioni ereditarie, per cui conferma la rinuncia a pretese nella successione”. L'istanza era firmata anche da M__________ __________ “a conferma della rinuncia a pretese nella successione materna”. L'istanza era corredata del verbale di un'udienza tenutasi il 30 settembre 2005 davanti al Segretario assessore della medesima Pretura in una causa vertente tra PI 1 e M__________ __________, verbale in cui figurava la seguente frase: “Il versamento della somma di fr. 50 000.– a M__________ __________ è da considerare quale completa e definitiva tacitazione delle sue ragioni ereditarie nella successione paterna e in quella futura della madre B__________ __________”.
B. Non risultando disposizioni per causa di morte, il Pretore ha rilasciato il 9 giugno 2015 il certificato ereditario in cui figurano come unici eredi fu B__________ __________ le figlie PI 2 e PI 1 unitamente ai due figli minorenni di M__________ __________, AP 1 (nato il 4 settembre 2002) e AP 2 (nato il 19 marzo 2004). Le spese di fr. 100.– sono state poste a carico della successione (inc. SO.2015.574).
C. Il 12 giugno 2015 PI 1 ha invitato il Pretore a togliere i nomi di AP 1 e AP 2 dal certificato ereditario, ribadendo che M__________ __________ aveva rinunciato alla successione materna. Un anno dopo, il 12 luglio 2016, essa ha reiterato la domanda. Il Pretore ha assegnato il 25 luglio 2016 a AP 1, a AP 2, a PI 2 e all'avv.PI 3, notaio delegato all'inventario, un termine fino all'8 agosto 2016 per presentare osservazioni scritte, con l'avvertenza che in caso di silenzio il certificato ereditario sarebbe stato sostituito da un nuovo certificato in cui AP 1 e AP 2 non sarebbero più stati menzionati come eredi. Il notaio PI 3 ha fatto seguire al Pretore il 2 agosto 2016 taluni documenti, senza esprimersi sull'istanza di PI 1. PI 2 ha dichiarato l'8 agosto 2016 di rimettersi alla decisione del Pretore. Lo stesso 8 agosto 2016 AP 1 e AP 2 hanno comunicato, da parte loro, di opporsi alla richiesta di PI 1.
D. Statuendo il 10 agosto 2016, il Pretore ha accolto l'istanza, decidendo che al passaggio in giudicato della sua sentenza il certificato ereditario del 12 giugno 2015 sarebbe stato annullato e sostituito da un nuovo certificato attestante quali uniche eredi fu B__________ __________ le figlie PI 1 e PI 2. Egli non ha riscosso spese né ha assegnato ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 26 agosto 2016 per ottenere che, conferito loro il beneficio del gratuito patrocinio, la sentenza impugnata sia riformata respingendo l'istanza di PI 1 o, in subordine, annullando la sentenza impugnata e rinviando gli atti al Pretore perché “compia i necessari accertamenti ed emetta un nuovo giudizio ai sensi dei considerandiˮ. L'appello non è stato comunicato a PI 1 né a PI 2 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) è un atto di volontaria giurisdizione (DTF 118 II 110 consid. 1; I CCA, sentenza inc.11.2016.14 del 12 maggio 2016, consid. 1), tant'è che i Cantoni possono dichiarare competente a tal fine un'autorità amministrativa (art. 54 tit. fin. CC). Ove essi optino – come il Ticino (art. 86a lett. b e c LAC) – per un tribunale, si applica la procedura sommaria dell'art. 248 lett. e CPC quale diritto cantonale surrogato (FF 2006 pag. 6627 a metà; DTF 139 III 227 consid. 2). Ciò vale analogicamente per l'eventuale revoca o modifica del certificato (art. 256 cpv. 2 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2012.47 del 6 novembre 2013, consid. 1).
2. Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono appellabili, anche in procedimenti di volontaria giurisdizione, se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è adempiuto, ove si consideri che l'asse successorio comprendeva un fondo situato ad __________ (__________) venduto nel frattempo per fr. 310 000.– (doc. D di appello). La ragione ereditaria che spetterebbe agli appellanti nella successione fu B__________ __________ raggiungerebbe agevolmente, di conseguenza, il valore minimo di fr. 10 000.–. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice di AP 1 e AP 2 il 16 agosto 2016, di modo che il termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC) è cominciato a decorrere l'indomani ed è scaduto lunedì 26 agosto 2016. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
3. Nella decisione impugnata il Pretore, riesaminato il verbale
d'udienza del 30 settembre 2005 che PI 2 e PI 1 avevano accluso all'istanza del 2 giugno 2015 con cui chiedevano il rilascio del certificato ereditario a loro nome, ha ritenuto M__________ __________ “tacitato completamente e definitivamente delle sue ragioni ereditarie nella successione paterna e anche in quella futura materna” con il versamento di fr. 50 000.–. In simili condizioni – egli ha proseguito – i figli di lui, AP 1 e AP 2, “non rientrano più nella successione” fu B__________ __________. Onde la necessità di sostituire, al passaggio in giudicato della sentenza, il certificato ereditario rilasciato il 9 giugno 2015, togliendo il nome dei due abiatici.
4. Gli appellanti fanno valere anzitutto che le convenzioni stipulate fra eredi (o fra eredi e un terzo) riguardo a una successione non ancora aperta sono nulle e di nessun effetto senza l'intervento e il consenso di quegli della cui eredità si tratta (art. 636 cpv. 1 CC). B__________ __________ non ha mai consentito alla cessione di ragioni ereditarie tra i figli PI 1 e M__________. All'apertura della successione – continuano gli appellanti – M__________ __________ rimaneva dunque erede, tant'è che ha partecipato il 28 agosto 2015 alla vendita del fondo ad __________ (particella n. 261 del Comune di __________) in loro rappresentanza poiché minorenni. Essi sono quindi a loro volta – soggiungono – eredi fu B__________ __________.
L'opinione non può essere condivisa. Intanto M__________ __________ non ha rinunciato alla sua ragione ereditaria, né unilateralmente senza corrispettivo (art. 566 cpv. 1 CC) né d'intesa con la madre (art. 495 cpv. 1 CC). Nel citato verbale d'udienza del 30 settembre 2005 egli ha dichiarato, per il tramite del suo avvocato, di cedere la propria ragione ereditaria alla sorella PI 1 dietro compenso di fr. 50 000.– (art. 635 cpv. 1 CC). A quel momento però l'accordo necessitava del consenso di B__________ __________ e senza tale assenso il contratto era – come detto – “nullo e di nessun effetto” (art. 636 cpv. 1 CC). Sta di fatto che la questione non può dirsi risolta per ciò soltanto. Il 2 giugno 2015 invero, dopo la morte di B__________ __________ (intervenuta il 13 maggio 2015), PI 1 ha ribadito al Pretore, nell'istanza di emissione del certificato ereditario, che il fratello M__________ era “già stato tacitato delle sue ragioni ereditarie” e il fratello M__________ ha controfirmato l'istanza “a conferma della rinuncia a pretese nella successione materna”. Anche se la cessione della ragione ereditaria stipulata nel 2005 era “nulla e di nessun effetto”, di conseguenza, essa è stata reiterata – almeno a un sommario esame – il 2 giugno 2015, quando la successione di B__________ __________ era ormai aperta, alle stesse condizioni fissate nel verbale del 30 settembre 2005. La forma scritta prevista dall'art. 635 cpv. 1 CC è stata rispettata, seppure nella sua più semplice espressione. La nuova cessione era dunque valida.
Certo, il 28 agosto 2015 M__________ __________ ha presenziato alla vendita del fondo ad __________ in rappresentanza dei figli quali membri minorenni della comunione ereditaria fu B__________ __________ (doc. D di appello). In tale circostanza però i figli erano assistiti dalla loro attuale patrocinatrice, la quale ha firmato l'atto di compravendita in loro vece. Se i figli si ritenevano membri della comunione ereditaria, quindi, ciò non basta per inferire che il padre si reputasse tale a sua volta. Anzi, per quanto risulta dagli atti M__________ __________ non ha mai accennato a una retrocessione dei fr. 50 000.– ricevuti a tacitazione della sua ragione ereditaria, né PI 1 ne ha mai chiesto la restituzione (art. 636 cpv. 2 CC). A ragione perciò il Pretore ha ritenuto, per lo meno a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di un certificato ereditario (I CCA, sentenza inc.11.2016.14 del 12 maggio 2016, consid. 5), che AP 1 e AP 2 non vanno annoverati fra i successori di B__________ __________.
5. Sostengono gli appellanti che il noto verbale del 30 settembre 2005 non giustifica una modifica del certificato ereditario a oltre un anno dal rilascio, quel verbale essendo già stato esaminato dal Pretore il 9 giugno 2015, al momento in cui è stato emesso il certificato. E dalla decisione impugnata – essi lamentano – non è dato di capire perché il Pretore abbia cambiato idea. Inoltre gli appellanti rammentano che sulla scorta del certificato ereditario rilasciato dal Pretore il 9 giugno 2015 essi hanno chiesto il 12 giugno 2015 il beneficio d'inventario (art. 580 CC) e hanno partecipato il 28 agosto 2015 alla compravendita del fondo ad __________, sicché una modifica a distanza d'anni offenderebbe la certezza del diritto e l'affidamento degli acquirenti.
a) Nella misura in cui rimproverano al Pretore di non avere sufficientemente motivato la propria decisione, gli appellanti muovono una censura infondata. Ancorché in sintesi e senza citare norme di legge, il Pretore ha rilevato che, come risultava a ben vedere dal verbale del 30 settembre 2005, M__________ __________ era stato “tacitato completamente e definitivamente delle sue ragioni ereditarie nella successione paterna e anche in quella materna”, per il che “i suoi figli non rientrano più nella successione” (pag. 2). Gli appellanti hanno quindi avuto modo di capire che, avendo il padre già ricevuto la sua parte nella successione fu B__________ __________, essi non possono più pretendere di essere eredi. Ciò basta perché costoro potessero valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore e perché questa Camera possa – a sua volta – esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (sui requisiti minimi di motivazione: DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2).
b) Quanto alla modifica del certificato ereditario in sé, gli appellanti trascurano che una simile attestazione non è suscettibile di passare in giudicato (ha solo valore dichiarativo), di modo che può sempre essere oggetto di precisioni o rettifiche (FF 2006 pag. 6723 a metà). Che errori e manchevolezze si ravvisino a distanza di tempo può apparire increscioso, ma ciò non ne impedisce la correzione (I CCA, sentenza inc.11.2013.24 dell'8 maggio 2015, consid. 5). A tal fine non occorre necessariamente produrre documenti nuovi. Non si disconosce che alla modifica di un provvedimento di volontaria giurisdizione può ostare la legge o la certezza del diritto (art. 256 cpv. 2 CPC). Gli appellanti oppongono, sotto questo profilo, che sulla scorta del certificato ereditario emesso dal Pretore il 9 giugno 2015 essi hanno chiesto il 12 giugno 2015 il beneficio d'inventario (art. 580 CC) e hanno partecipato il 28 agosto 2015 alla compravendita del fondo ad __________, ragion per cui una modifica a distanza d'anni offenderebbe la certezza del diritto e l'affidamento degli acquirenti. Essi non sostengono tuttavia che la correzione del certificato ereditario comporti la nullità o l'annullabilità della compravendita, mentre il fatto ch'essi non possano più valersi del beneficio d'inventario non reca loro pregiudizio, solo gli eredi potendo essere chiamati a rispondere per i debiti della successione (art. 560 cpv. 2 CC). La modifica del certificato ereditario non lede dunque diritti acquisiti.
6. Ne segue che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo. Né è il caso di assegnare ripetibili a PI 1 e PI 2, che non sono state invitate a presentare osservazioni.
7. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dagli appellanti non può essere accolta. La protezione giuridica dei figli va finanziata in primo luogo dai genitori, l'obbligo di mantenimento verso i figli minorenni comprendendo – per principio – anche il finanziamento di spese giudiziarie necessarie alla difesa dei loro interessi (I CCA, sentenza inc. 11.2011.94 del 7 aprile 2014, consid. 12 con richiamo). L'intervento dello Stato è puramente sussidiario (cfr. DTF 127 I 206 consid. 3d in fine). In concreto non risulta che i genitori degli appellanti versino in gravi ristrettezze. Ciò preclude, già di primo acchito, il conferimento del beneficio (art. 117 lett. a CPC). In simili circostanze risulta superfluo interrogarsi sul secondo requisito – cumulativo – cui soggiace la concessione del gratuito patrocinio, ovvero la questione di sapere se l'appello non apparisse fin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
– avv. – avv.
Comunicazione:
– avv.
– avv.
– Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).