Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.11.2017 11.2016.65

17 novembre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,097 mots·~15 min·4

Résumé

Azione negatoria: divieto di posteggio su una proprietà coattiva

Texte intégral

Incarto n. 11.2016.65

Lugano 17 novembre 2017/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SE.2014.397 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 25 ottobre 2014 dalla

AO 1 (ora patrocinata dall'avv. dott. PA 2)  

contro

PI 1 (patrocinato dall'avv. PA 3) AP 1   AP 2 AP 4 AP 5 AP 6 AP 7 († 2014), già in     alla quale è subentrata in qualità di erede     __________ G__________ AP 8 AP 10 AP 12 AP 13 (patrocinati dall'avv. dott. PA 1),

giudicando sull'appello dell'11 luglio 2016 presentato dalla AP 1, da AP 2 e AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, __________ G__________, AP 8 e AP 9, AP 10 e AP 11, AP 12 e AP 13 contro la sentenza emessa dal Pretore il 10 giugno 2016;

Ritenuto

in fatto:                    A.   La AO 1 è proprietaria della particella n. 267 RFD di __________ (259 m²), sezione di __________, su cui sorge una casa d'abitazione con autorimessa. Il tetto dell'autorimessa aggetta, senza che alcun diritto di sporgenza sia iscritto nel registro fondiario, sul piazzale sottostante e forma un giardino pensile (“mensolone”). Il fondo confina a nord con la particella n. 1420 (452 m²), scorporata verso la fine degli anni cinquanta dalla particella n. 267 e appartenente a PI 1, su cui si trova l'abitazione di lui, e a est con la particella n. 981 (1295 m²), su cui è stato edificato il condominio “__________”. Tra le particelle n. 267 e 981 si trova la particella n. 1299 (86 m²), che è stata costituita in proprietà coattiva il 9 aprile 1955 dal frazionamento delle altre due e che oggi appartiene per un mezzo alla particella n. 981, per un quarto alla particella n. 267 e per un altro quarto alla n. 1420. Nella sua parte inferiore (piazzale) essa consente l'accesso veicolare alla particella n. 267, mentre nella sua parte superiore (gradinata), perpendicolare alla strada, permette l'accesso pedonale ai fondi.

                                  B.   Tra i proprietari dei fondi interessati sono sorte divergenze in merito alla possibilità di posteggio sulla particella coattiva. De­caduto infruttuoso il 2 luglio 2014 un tentativo di conciliazione (inc. CM.2014.123), il 25 ottobre 2014 la AO 1 ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, PI 1 e la AP 1, come pure i singoli condomini AP 2 e AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, gli “eredi” fu AP 7, AP 8 e AP 9, AP 10 e AP 11, AP 12 e AP 13 perché fosse ordinato all'ufficiale del registro fondiario di attribuire in proprietà alla sua particella n. 267 la superficie della proprietà coattiva n. 1299 corrispondente alla superficie coperta dalla sporgenza (area tratteggiata in verde) dietro pagamento di un'indennità imprecisata. L'attrice ha postulato altresì l'iscrizione nel registro fondiario di un diritto di passo necessario veicolare in favore della sua particella n. 267 sulla superficie restante del piazzale, instando infine per un divieto generale di posteggio (erga omnes) su tale comparto (area tratteggiata in blu) con pubblicazione sul Foglio ufficiale e autorizzazione a “collocare a sue spese il relativo cartello e a procedere alle segnalazioni di eventuali posteggi abusivi presso la Sezione della circolazione”.

                                  C.   Nella sua risposta del 7 gennaio 2015 PI 1 ha proposto di respingere la petizione relativamente alle prime due richieste di giudizio (assegnazione in proprietà della superficie sotto la sporgenza e iscrizione di un diritto di passo veicolare). Quanto al preteso divieto di posteggio, egli si è detto d'accordo per principio con il divieto, a condizione che questo valesse anche nei confronti dell'attrice e dei suoi inquilini; nondimeno egli ha proposto di dichiarare la richiesta irricevibile perché non introdotta con la procedura applicabile al divieto giudiziale (art. 258 CPC). La Comunione dei comproprietari del AP 1 e i singoli condomini hanno concluso da parte loro per l'accoglimento della petizione limitatamente alla richiesta di divieto di posteggio generale.

                                  D.   All'udienza del 29 aprile 2015, indetta per le prime arringhe, l'attrice ha ribadito la propria posizione, mentre i convenuti hanno mantenuto il loro punto di vista. L'istruttoria è iniziata seduta stante e si è chiusa il 24 luglio 2015. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 5 ottobre 2015 la AO 1 ha confermato le proprie domande, salvo postulare – in subordine – un diritto di servitù sulla superficie della coattiva in corrispondenza della sporgenza e offrire un'indennità di complessivi fr. 330.–/m² “per l'acquisizione o l'asservimento” di tale superficie. Nei loro allegati del 30 settembre e del 5 ottobre 2015 i convenuti hanno reiterato le rispettive richieste di giudizio, mettendo in dubbio anche la competenza per materia del Pretore.

                                  E.   Statuendo con sentenza del 10 giugno 2016, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha vietato a chiunque – ad eccezione della AO 1 e dei terzi da lei autorizzati – di “parcheggiare sulla superficie sottostante la sporgenza di fronte all'autorimessa di proprietà dell'attrice, facente parte della comproprietà coattiva” della particella n. 1299. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– sono state poste per un terzo a carico dei convenuti e per il resto a carico dell'attrice, tenuta a rifondere fr. 2000.– per ripetibili sia a PI 1 sia – congiuntamente – alla Comunione dei comproprietari e ai singoli condomini convenuti.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata la AP 1, come pure AP 2 e AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, V__________ (erede fu AP 7), AP 8 e AP 9, AP 10 e AP 11, AP 12 e AP 13 sono insorti a questa Camera con un appello dell'11 luglio 2016 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di vietare a chiunque – compresi i comproprietari della coattiva – di parcheggiare sulla particella n. 1299, ponendo le spese processuali di primo grado per tre quarti a carico dell'attrice e per il resto a carico dei convenuti. Nelle loro osservazioni del 12 settembre 2016 la AO 1 e PI 1 propongono di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto la AO 1 si è limitata a indicare davanti al Pretore un valore di fr. 20 000.– per l'insieme delle sue richieste (petizione, pag. 2). Si può ragionevolmente presumere tuttavia che il divieto di posteggio valga almeno fr. 10 000.–, cifra che nemmeno le controparti discutono. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al legale dei convenuti il 13 giugno 2016. Introdotto l'11 luglio 2016, l'appello in esa­me è pertanto ricevibile.

                                   2.   Gli appellanti chiedono a questa Camera di esperire un nuovo sopralluogo perché constati direttamente la pericolosità della situazione dovuta nella possibilità di parcheggiare sull'area del piazzale non sovrastata dalla sporgenza. La richiesta è di per sé ammissibile (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). La situazione sul terreno, tuttavia, è chiaramente documentata dalle fotografie e dalle planimetrie agli atti (doc. D a H; doc. 3 e 4 prodotti dagli appellanti; doc. 5 prodotto da PI 1; allegato al verbale di sopralluogo del 1° luglio 2015). Ulteriori indagini non porterebbero dunque elementi di apprezzabile rilievo ai fini del giudizio (sotto, consid. 9). In simili circostanze giova procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.

                                   3.   Litigioso rimane, in appello, il divieto generale di posteggio sulla porzione della proprietà coattiva non coperta dalla sporgenza, divieto che il Pretore ha rinunciato a pronunciare e che gli appellanti vorrebbero vedere esteso all'intera superficie della particella. Su questo punto il primo giudice ha ricordato anzitutto che la proprietà coattiva è stata costituita a suo tempo per consentire l'accesso alle varie proprietà, senza che si intendesse vietare il parcheggio sull'area interessata ove ciò non avesse ostacolato il libero accesso alle autorimesse (in costruzione) e alla gradinata. Del resto, egli ha soggiunto, la superficie sotto il “mensolone” è stata usata per anni a scopo di parcheggio, come hanno confermato due testimoni. Ciò posto, il primo giudice si è detto competente per statuire sul divieto generale di posteggio, che ha assimilato a un'opposizione a un divieto giudiziale (art. 260 CPC), riservata una successiva “formalizzazione della misura di esecuzione rituale, ex art. 258 segg. CPC” da parte del Giudice di pace. E nel merito egli ha ritenuto che il divieto di stazionare sotto l'area coperta (tranne che alla AO 1 e a eventuali terzi da lei autorizzati) si giustifica, tale superficie trovandosi proprio davanti all'ingresso dell'autorimessa dell'attrice. Il Pretore non ha ravvisato motivi sufficienti, invece, perché non possa essere usata come posteggio l'area rimanente, sempre che ciò non intralci l'accesso all'autorimes­sa dell'attrice o alla scalinata. Onde, in definitiva, l'accoglimento della petizione entro tali limiti.

                                   4.   Gli appellanti postulano un'estensione del divieto di parcheggio – come detto – a tutta l'area della particella coattiva e a tutti i comproprietari della stessa, inclusa l'attrice. Per usare in esclusiva una porzione di tale superficie – essi adducono – l'attrice necessiterebbe di una decisione dell'assemblea dei comproprietari, che in concreto però fa difetto. Essi si interrogano poi se il Pretore non sia trasceso ultra petita, essendosi pronunciato, senza una specifica richiesta dell'attrice, anche sulla possibile destinazione di un'area il cui uso non intralcia l'accesso all'autorimessa. A parte ciò, per gli appellanti la decisione impugnata equivale a un'espropriazione materiale, poiché conferisce all'attrice (comproprietaria nella sola misura di un quarto) la facoltà di profittare in esclusiva e senza alcun indennizzo di buona parte della proprietà coattiva, sottraendone l'uso agli altri comproprietari di maggioranza. Il divieto generale di posteggio su tutta la superficie si impone infine – essi epilogano – per il rischio insito nella possibilità di stazionamento sul bordo della strada, fuori dell'area sovrastata dal “mensolone”, ciò che limita fortemente il campo visivo.

                                   5.   V'è da domandarsi intanto se il Pretore non dovesse interpretare la richiesta dell'attrice come istanza di divieto giudiziale (art. 258 CPC), tanto più che i convenuti non hanno mancato di sollevare il problema della com­petenza per materia. Che il divieto generale di parcheggio chiesto dall'attrice configurasse in realtà un'istanza nel senso del­l'art. 258 CPC, da sottoporre al Giudice di pace (art. 31 cpv. 1 lett. d LOG), sembra probabile ove si consideri il richiamo esplicito a tale norma nell'istanza di conciliazione del 1° marzo 2014 e nella petizione. Destinatario della proibizione, inoltre, non è un soggetto determinato, bensì una cerchia indefinita di persone. Per di più, la richiesta era accompagnata da una duplice domanda di pubblicazione, sul Foglio ufficiale cantonale e sul luogo dell'ingiunzione (art. 259 CPC). Comunque sia, nessuno lamenta in questa sede che il Pretore abbia considerato la richiesta – al­l'atto pratico – come un'azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC), trattata con la procedura semplificata, diretta contro un futuro (e ipotetico) divieto giudiziale (art. 260 CPC), così come nessuno si duole che i destinatari dell'ingiunzione non siano partitamente identificati. Come potrà essere eseguito un divieto emanato con la procedura semplificata nei confronti di un novero innominato di persone, compresi terzi che non sono stati parte in causa e che non hanno avuto modo di far valere i loro diritti, rimane un quesito aperto. Esso esula tuttavia dal quadro del presente giudizio e non dev'essere vagliato oltre.

                                   6.   Nel merito l'attrice ha convenuto, per quanto si riferisce alla particella n. 981 su cui si trova il condominio AP 1, tanto la Comunione dei comproprietari quanto i condomini singolar­mente. Se non che, delle due l'una. O l'azione andava diretta contro la comunione dei comproprietari (art. 712l cpv. 2 CC), come nel caso di turbative provenienti da parti comuni (RtiD I-2016 n. 27c pag. 680 consid. 4; v. anche DTF 142 III 554 consid. 2.3), oppure andava rivolta contro i singoli comproprietari per piani, come nel caso di prestazioni indivisibili (v. RtiD I-2016 n. 27c pag. 680 consid. 4 con rinvii). La prima non si identifica infatti con i secondi (RtiD II-2008 pag. 661 n. 33c consid. 3a). E se fossero stati da convenire i secondi personalmente, occorrerebbe verificare che i nuovi titolari delle proprietà per piani n. 7978 e 7988 (__________M__________), rispettivamente delle proprietà per piani n. 7981 e 7986 (__________T__________), subentrino nella causa (art. 83 cpv. 1 CPC) alle precedenti proprietarie AP 3 e AP 2 (proprietà per piani n. 7978 e 7988), rispettivamente AP 6 (proprietà per piani n. 7981 e 7986). Considerato il presumibile esito dell'appello, non soccorre approfondire il tema. Tanto vale passare oltre.

                                   7.   Gli appellanti chiedono – come si è visto – che il divieto di parcheggio comprenda tutta l'area della particella coattiva, non solo la porzione di piazzale sovrastata dal “mensolone”, e che valga per tutti, inclusa la AO 1. Sta di fatto ch'essi non han­no mai avanzato alcuna pretesa in tal senso. Con il memoriale di risposta essi si sono limitati a proporre l'accoglimento della petizione nella misura in cui la AO 1 postulava un divieto generale di posteggio sul­l'area non coperta dalla sporgenza (domanda n. 2 lett. D). Mai hanno chiesto un divieto di posteggio sulla porzione di piazzale sotto la sporgenza. Ancora nel memoriale conclusivo, del resto, essi hanno dichiarato di “riconoscere la fondatezza del petito” (la domanda n. 2 lett. D di petizione), sempre che fosse data la competenza per materia del Pretore. E il “petito” si riferiva, appunto, al divieto di posteggio sulla superficie non coperta. Nella misura in cui chiedono che il divieto di posteggio pronunciato dal Pretore sull'area coperta valga anche nei confronti della AO 1, gli appellanti formulano di conseguenza una richiesta nuova. Nuove domande sono ammissibili in appello, tuttavia, solo ove si fondino su fatti e mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC), ciò che nemmeno gli appellanti prospettano. Ne segue che al proposito l'appello risulta, già di primo acchito, irricevibile.

                                   8.   Per quanto concerne l'area della coattiva non sovrastata dalla sporgenza, è vero invece che – come si è visto – gli appellanti hanno aderito alla petizione, per lo meno ove il Pretore avesse accertato la propria competenza per materia. In effetti poi il Pretore ha accertato tale competenza, ma ha ugualmente respinto – nei motivi della sentenza – la petizione su questo punto. Il che può sorprendere, l'adesione degli appellanti alla richiesta di giudizio n. 2 lett. D della petizione essendo suscettibile di configurare acquiescenza (nel senso dell'art. 241 CPC). Mal si comprende dunque perché nei confronti degli appellanti la causa dovesse continuare. In ogni caso, e in ultima analisi, la richiesta di giudizio n. 2 lett. D è stata respinta dal Pretore. Per finire gli appellanti non hanno subìto così alcun pregiudizio. Ed essi non possono seriamente lamentare di non essersi visti impartire un divieto di posteggio sulla superficie della coattiva non coperta dalla sporgenza. La loro posizione giuridica non risulta, in altri termini, minimamente lesa. Certo, essi avrebbero accettato di buon grado il divieto, purché questo colpisse anche l'attrice ed eventuali terzi. Ma il Pretore ha deciso diversamente ed essi, non sono toccati nei loro interessi, non possono dolersene. Nella misura in cui si riferisce alla superficie della coattiva non coperta dal “mensolone”, l'appello si rivela di conseguenza, una volta ancora, irricevibile, gli appellanti non risultando in alcun modo gravati.

                                   9.   Per le ragioni che precedono gli appellanti non sono abilitati a muovere censure alla sentenza impugnata. In effetti, essi non hanno chiesto l'emanazione di un divieto di posteggio, né sotto né fuori della sporgenza, ma si sono limitati ad accomodarsene (per quanto si riferisce al­l'area sotto la sporgenza, al cui proposito il Pretore ha deciso di sua iniziativa) o ad accettare quello chiesto dalla controparte (per quanto si riferisce all'area fuori della sporgenza). Che gli appellanti possano chiedere essi medesimi un divieto di posteggio nei confronti della AO 1 o di altre persone, segnatamente per ragioni che il Pretore non è stato chiamato a valutare (o che non ha considerato) nell'ambito della causa odierna, non è una questione da risolvere ora. Si ricordi soltanto che, a ben vedere, il problema legato a un divieto generale di posteggio sull'intero piazzale va risolto anzitutto facendo capo alla procedura del divieto giudiziale (art. 258 CPC), non a quella di un'azione negatoria.

                                10.   Gli appellanti postulano infine una diversa suddivisione delle spese processuali di primo grado, che chiedono di addebitare per tre quarti all'attrice e per il resto ai convenuti. La domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela senza oggetto.

                                11.   Le spese dell'attuale giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alle controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di patrocinatori, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.

                                12.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– all'attrice e fr. 2000.– a PI 1 per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv. dott.; – avv. dott.; – avv..

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2016.65 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.11.2017 11.2016.65 — Swissrulings