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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.07.2016 11.2016.60

18 juillet 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,628 mots·~8 min·5

Résumé

Divorzio: contributo di mantenimento per la moglie senza attività lucrativa

Texte intégral

Incarti n. 11.2016.60 11.2016.61

Lugano, 18 luglio 2016/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2014.21 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 9 settembre 2014 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 6 luglio 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 3 giugno 2016 (inc. 11.2016.60) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2016.61);

Ritenuto

in fatto:                A.  Con sentenza del 3 giugno 2016 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1952) e AP 1 (1962). Il marito è stato condannato a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1110.– mensili indicizzati fino al di lui pensionamento. Le spese processuali di fr. 2400.– sono state poste per un quarto a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere a AO 1 un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili.

                            B.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 6 luglio 2016 nel quale chiede che, conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, il contributo alimentare in suo favore sia portato a fr. 2010.– mensili fino al pensionamento di lei. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  Le sentenze in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che nel memoriale conclusivo del 12 maggio 2016 la convenuta postulava dinanzi al Pretore un contributo alimentare di fr. 2010.– mensili fino al pensionamento di lei (apparentemente nell'agosto del 2026), mentre nel proprio allegato dell'11 maggio 2016 l'attore offriva un contributo alimentare di fr. 1085.– mensili fino al pensionamento di lui (aprile del 2017). Quanto alla proponibilità dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata alla convenuta il 6 giugno 2016. Introdotto il 6 luglio 2016, ulti­mo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

                             2.  Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che la convenuta percepisce una rendita AI di fr. 594.– mensili e che con la sua capacità lucrativa residua (30%) può guadagnare fr. 900.– mensili “in campi che non richiedano particolare formazione”, onde un reddito potenziale di fr. 1494.– mensili. Ciò appare tanto più verosimile – ha continuato il primo giudice – se si pensa che nel frattempo AP 1 ha conseguito un diploma di estetista e che al momento della separazione, nel gennaio del 2007, essa non aveva ancora compiuto 45 anni. Per il resto – ha soggiunto il Pretore – la convenuta si destreggia a sufficienza con la lingua italiana, almeno per “professioni umili e semplici”, mentre il fatto di essersi occupata tempo addietro del figlio L__________ (trasferitosi dal padre nel dicembre del 2012) non le impediva di intraprendere un'attività lucrativa a tempo parziale. E siccome essa ha un fabbisogno minimo di fr. 2603.40 mensili, con un reddito di fr. 1494.– mensili le rimane un disavanzo di fr. 1109.40. Per tali ragioni il Pretore ha condannato AO 1 a versare alla convenuta, fino al pensionamento di lui (aprile del 2017), un contributo alimentare di fr. 1110.– mensili indicizzati.

                             3.  L'appellante ricorda di non avere esercitato alcuna attività lucrativa durante la vita in comune e di essersi dovuta occupare fino al dicembre 2012 di L__________, al beneficio di un assegno di grande invalido, ciò che le ha precluso la ricerca di un impiego. Cura del figlio che – essa fa valere – era retribuita dall'Assicurazione Invalidità con un assegno “di poco più di fr. 1000.– mensili”, sicché da lei non si poteva pretendere altro. La convenuta lamenta inoltre le remore del marito nel versamento del contributo alimentare, che la obbligano a procedure esecutive, e rimprovera a AO 1 di non avere mai chiarito a chi appartengano le azioni della società anonima cui era intestata l'abitazione coniugale. Essa si duole altresì di non poter intrattenere adeguate relazioni personali con il figlio (divenuto maggiorenne il 7 agosto 2015) dacché questi si trova con l'attore. Quanto alla propria capacità lucrativa, l'appellante contesta di poter esercitare una professione a quasi 54 anni di età e fa notare di essere a carico ormai della pubblica assistenza. Essa rivendica perciò da AO 1 “un contributo alimentare pieno, dedotto l'importo percepito dall'AI, come richiesto nelle conclusioni del 12 maggio 2016”.

                             4.  Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che incombe all'appellante spiegare perché la sentenza impugnata sia erronea nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante illustrare perché il primo giudice sarebbe caduto in errore e confrontarsi a tal fine con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52). Solo a tali condizioni la giurisdizio­ne di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.

                             5.  Nel caso in esame si cercherebbe invano di comprendere perché il Pretore sarebbe caduto in errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto. Con la motivazione della sentenza impugnata AP 1 semplicemente non si confronta. L'unico argo­mento da lei addotto per contestare la capacità lucrativa del 30% imputatale dal Pretore “in campi che non richiedano particolare formazione” consiste nell'affermare che sarebbe “impensabile e in ogni modo inesigibile” inserirsi nel mondo del lavoro a quasi 54 anni di età. Sulla giurispru­denza secondo cui si può esigere per principio da un genitore affidatario che intraprenda un'attività lucrativa a tempo parziale allorché il figlio a lui affidato abbia compiuto 10 anni (DTF 137 III 109 a metà con richiami), ciò che in concreto è avvenuto nell'agosto del 2007, l'appellante non prende nemmeno posizione. Fa valere di avere quasi 54 anni, ma non nega che al momento della separazione essa non aveva ancora compiuto 45 anni, di modo che incombeva a lei dimostrare di non poter esercitare una professione e non al marito provare il contrario (DTF 137 III 108 in fondo con rinvii).

                                  Certo, la convenuta sostiene di essersi dovuta dedicare al figlio, grande invalido, finché il ragazzo era affidato alle sue cure (dicembre del 2012), ma non rende verosimile che ciò le impedisse di trovare un'attività al 30% in settori che non richiedessero particolare formazione. Tanto meno essa mette in dubbio di avere conseguito dopo la separazione – come rileva il Pretore – un diploma di estetista. Nelle circostanze descritte non è dato quindi a divedere perché la decisione del Pretore sarebbe erronea nel­l'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto. Quanto alle altre allegazioni contenute nel memoriale, esse si esauriscono in rimostranze disparate che non hanno alcun nesso con la capacità lucrativa dell'interessata. Ne segue che, non sufficientemente motivato, l'appello sfugge a ulteriore disamina e va dichiarato inammissibile.

                             6.  Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece questione di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni. Riguardo alla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello, il beneficio non può essere conferito già per il fatto che sin dall'inizio il ricorso non denotava alcuna possibilità di buon esito (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato comunicato – come detto – alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa la convenuta si tiene conto, in ogni modo, riducendo sensibilmente gli oneri processuali.

                             7.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, l'appellante chiedendo il contributo alimentare di fr. 2010.– mensili fino al proprio pensionamento. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella

                                  del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                             3.  La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                             4.  Notificazione:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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