Incarto n. 11.2016.5 11.2016.7
Lugano 14 agosto 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa DM.2015.68 (modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con istanza del 20 maggio 2015 da
AO 1 ora in (già patrocinato dall'avv.)
contro
AP 1 per sé e in rappresentanza del figlio AP 2 (patrocinati dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 29 gennaio 2016 presentato da AP 1, per sé e in
rappresentanza del figlio, contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 19 gennaio 2016 (inc. 11.2016.5) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio
(inc. 11.2016.7);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 15 settembre 2014 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1974) e AP 1 (1979), omologando una convenzione sugli effetti accessori in cui il marito si impegnava a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 300.– mensili fino al 19 maggio 2019 e uno indicizzato per il figlio AP 2 (nato il 19 maggio 2011) di fr. 1000.– mensili fino all'8° compleanno, di fr. 1200.– mensili fino al 16° compleanno e di fr. 1300.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi).
B. Con decreto cautelare del 19 gennaio 2016 il Pretore aggiunto, in accoglimento parziale di un'istanza presentata il 20 maggio 2015 da AO 1, ha soppresso il contributo alimentare per AP 1 dal 1° febbraio 2016, ha ridotto quello per il figlio a fr. 670.– mensili (assegni familiari non compresi), sempre dal 1° febbraio 2016, ha respinto le richieste di gratuito patrocinio delle parti e ha posto le spese processuali di fr. 300.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante fr. 1000.– per ripetibili.
C. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera, per sé e in rappresentanza del figlio, con un appello del 29 gennaio 2016 in cui chiede che – conferitole il gratuito patrocinio davanti a questa Camera – l'istanza (di modifica) cautelare sia respinta e le sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio anche in prima sede.
D. Il 26 luglio 2017 AP 1 ha comunicato – personalmente – a questa Camera di ritirare "con effetto immediato" l'appello, avendo le parti raggiunto un accordo. L'indomani AO 1 si è riconfermato nella decisione del primo giudice, rinunciando a formulare particolari osservazioni giacché – in seguito a un'intesa – AP 1 gli aveva assicurato il ritiro – nel frattempo eseguito – del rimedio giuridico.
E. Il 9 agosto 2017 il patrocinatore dei convenuti ha precisato che le parti avrebbero sì discusso in privato l'eventualità di ritirare l'appello, ma che mancherebbe ancora un accordo su alcuni punti essenziali, segnatamente sulla partecipazione alle spese legali e processuali. Di conseguenza ha chiesto di "sospendere l'evasione del gravame".
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite. La dichiarazione può avvenire – senza restrizioni – in ogni tempo e, una volta pervenuta al giudice, è irrevocabile (Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 13 e n. 31 ad art. 241; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 707 n. 1650). La sua notifica al giudice – e non la decisione di stralcio – determina in effetti l'immediato passaggio in giudicato della decisione impugnata (art. 241 cpv. 2 CPC; Seiler, op. cit., loc. cit.; Gschwend/Steck, op. cit., loc. cit.).
2. Ciò posto, la richiesta del patrocinatore di sospendere il giudizio in attesa di confermare l'eventualità di ritirare l'appello non può trovare accoglimento. La dichiarazione di AP 1 del 26 luglio 2017 era chiara, incondizionata e non è stata formulata in termini ipotetici. E siccome in tal modo la causa è divenuta – immediatamente – senza oggetto, alla successiva domanda di sospensione difettava il necessario sostrato processuale. Per il resto gli appellanti non pretendono che l'accordo alla base del ritiro dell'appello fosse viziato sotto il profilo processuale o sostanziale, ma tutt'al più che l'intesa non regolava anche la partecipazione alle spese legali e processuali. Perché un accordo siffatto non potesse legittimare comunque un ritiro dell'appello gli interessati non spiegano, né se ne scorgono le ragioni. Nelle circostanze descritte, preso atto della dichiarazione di ritiro e della desistenza dei convenuti, non rimane che stralciare la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
3. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto che la procedura di appello si conclude senza sentenza.
4. Circa la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 e AP 2, a supporre che tale richiesta non sia stata ritirata insieme con l'appello e che gli interessati versino in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC) quantunque la madre disponga, secondo l'accertamento incontestato del Pretore aggiunto (decreto impugnato, pag. 7), di risparmi per fr. 44 186.– che le permettono di finanziare le spese del processo, la questione va dichiarata senza interesse. Nel caso in cui un richiedente perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte nel processo, in effetti, viene meno per lui la possibilità di ottenere il conferimento del gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti). E nella fattispecie i convenuti hanno perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché AP 1, per sé e in rappresentanza del figlio, ha ritirato l'appello, ponendo fine alla procedura. Non si pone infine problema di ripetibili, AO 1 non avendo presentato osservazioni per il tramite di un legale né avendo chiesto indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali ridotte di fr. 200.– sono poste solidalmente a carico dei convenuti.
3. La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza interesse.
4. Notificazione:
– avv.; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).